Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20091, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 3 frase introduttiva L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1 e 2). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

3

Art. 33 cpv. 3 (nuovo) Dai proventi sono deducibili le spese comprovate, ma al massimo 10 900 franchi per ogni figlio, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e che vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente.

3

Art. 35 cpv. 1 lett. a 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

1 2

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5600 franchi (indice al 31 dicembre 2005); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

FF 2009 4095 RS 642.11

2009-0910

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Sgravio fiscale delle famiglie con figli. LF

Art. 36 cpv. 2 e 2bis (nuovo) Per i coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a (indice al 31 dicembre 2005):

2

Franchi

fino a per per per per per per per per per per per per per per

24 500 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 44 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 50 500 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 65 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 78 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 89 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 99 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 107 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 114 100 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 118 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 122 200 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 123 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 125 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 775 800 franchi di reddito 775 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più

0 1.--; 195.-- 2.-- in più; 325.-- 3.-- in più; 766.-- 4.-- in più; 1 286.-- 5.-- in più; 1 856.-- 6.-- in più; 2 444.-- 7.-- in più; 3 018.-- 8.-- in più; 3 538.-- 9.-- in più; 3 970.-- 10.-- in più; 4 300.-- 11.-- in più; 4 487.-- 12.-- in più; 4 691.-- 13.-- in più; 89 217.-- 89 228.50 11.50 in più.

2bis Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, il capoverso 2 si applica per analogia. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 155 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

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Art. 38 cpv. 2 e 3 L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214 capoversi 1 e 2.

2

3

Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Art. 212 cpv. 2bis (nuovo) Dai proventi sono deducibili le spese comprovate, ma al massimo 12 000 franchi per ogni figlio, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e che vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente.

2bis

Art. 213 cpv. 1 lett. a 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (indice al 31 dicembre 2004); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

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Art. 214 cpv. 2 e 2bis (nuovo) Per i coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a (indice al 31 dicembre 2004):

2

Franchi

fino a per per per per per per per per per per per per per

26 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 47 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 54 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 70 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 85 100 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 97 400 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 108 100 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 117 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 124 000 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 129 300 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 132 900 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 134 700 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 136 500 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più 843 600 franchi di reddito e per 100 franchi di reddito in più

0 1.--; 212.-- 2.-- in più; 352.-- 3.-- in più; 832.-- 4.-- in più; 1 400.-- 5.-- in più; 2 015 .-- 6.-- in più; 2 657.-- 7.-- in più; 3 280.-- 8.-- in più; 3 840.-- 9.-- in più; 4 317.-- 10.-- in più; 4 677.-- 11.-- in più; 4 875.-- 12.-- in più; 5 091.-- 13.-- in più; 97 014.-- 11.50 in più.

2bis Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, il capoverso 2 si applica per analogia. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 170 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

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2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2 lett. l (nuova) 2

Sono deduzioni generali: l.

le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e che vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente.

Art. 11 cpv. 1 Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.

1

Art. 72c Abrogato Art. 72l (nuovo)

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione al nuovo articolo 9 capoverso 2 lettera l entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ... .

1

Scaduto tale termine, l'articolo 9 capoverso 2 lettera l si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3

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