Traduzione1

Accordo di attuazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone in conformità all'articolo 10 dell'Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone2

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone, conformemente all'articolo 10 dell'Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (di seguito denominato «Accordo di base»), hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Campo di applicazione e relazione con l'Accordo di base

1. Il presente Accordo espone dettagli e procedure per l'applicazione di determinate disposizioni contenute nell'Accordo di base.

2. Salvo disposizione contraria nel presente Accordo, i capitoli 1, 15 e 16 dell'Accordo di base devono applicarsi al presente Accordo mutatis mutandis.

3. Il capitolo 14 dell'Accordo di base deve applicarsi mutatis mutandis per quanto concerne la risoluzione di controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione del capitolo 2 e del presente capitolo.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (a) il termine «Paesi» si riferisce al Giappone e alla Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e per «Paese» s'intende o il Giappone o la Svizzera; e

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Traduzione dal testo originale inglese.

Gli allegati non sono pubblicati nel Foglio federale (vedi n. 12 del messaggio, FF 2009 2387). I testi originali dell'Accordo e gli allegati possono essere ottenuti presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati sul sito internet della SECO, http://www.seco.admin.ch

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(b) il termine «Parti» si riferisce al Governo del Giappone e al Consiglio federale svizzero, mentre «Parte» sta o per il Governo del Giappone o per il Consiglio federale svizzero.

Capitolo 2: Procedure doganali e agevolazioni commerciali Art. 3

Assistenza reciproca

1. Le Parti si assistono reciprocamente, attraverso le loro autorità doganali, al fine di garantire l'applicazione corretta delle leggi doganali e di prevenire, indagare e reprimere ogni violazione o tentativo di violazione di tali leggi.

2. Attraverso le loro autorità doganali, le Parti cooperano, se necessario e opportuno, nel campo della ricerca, dello sviluppo e della sperimentazione di nuove procedure doganali e nuovi sussidi e tecniche di applicazione, delle attività formative per il personale doganale e dello scambio di personale tra le autorità doganali.

Art. 4

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

1. Le autorità doganali delle Parti (di seguito denominate «le autorità doganali») intraprendono sforzi di cooperazione tesi a promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle loro procedure doganali.

2. Le autorità doganali scambiano informazioni, comprese le buone prassi, sull'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di migliorare le procedure doganali.

Art. 5

Gestione del rischio

1. Allo scopo di facilitare le operazioni doganali legate ai prodotti scambiati tra i territori doganali dei due Paesi, le autorità doganali continuano a valersi della gestione del rischio.

2. Tramite seminari e corsi, le Parti s'impegnano a promuovere l'uso della gestione del rischio e il miglioramento delle tecniche di gestione del rischio nei propri Paesi come pure in Paesi o territori doganali terzi.

3. Le autorità doganali scambiano informazioni, comprese le buone prassi, sulle tecniche di gestione del rischio e su altre tecniche di applicazione.

Art. 6

Provvedimenti contro il traffico illecito

1. Le autorità doganali cooperano e scambiano informazioni sulle loro misure di applicazione adottate presso i loro punti di controllo doganali contro il traffico di droghe illecite e altri prodotti vietati.

2. Le Parti s'impegnano a promuovere la cooperazione nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale nella lotta al traffico di droghe illecite e altri prodotti vietati presso i loro punti di controllo doganali.

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Art. 7

Diritti di proprietà intellettuale

Le autorità doganali cooperano e scambiano informazioni sulle loro misure di applicazione contro l'importazione e l'esportazione di prodotti di cui si sospetta che abbiano violato diritti di proprietà intellettuale.

Art. 8

Scambio di informazioni

1. Conformemente al presente capitolo, ogni Parte s'impegna a preservare il carattere confidenziale delle informazioni comunicatele dall'altra Parte, a meno che quest'ultima non ne autorizzi la diffusione.

2. Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio federale svizzero può fornire qualsiasi informazione ricevuta, conformemente al presente capitolo, alle autorità del Principato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

In questo contesto, il Consiglio federale svizzero deve garantire che tutti i suoi obblighi previsti nel presente articolo vengano adempiuti all'interno del suo territorio doganale.

3. Le informazioni fornite dall'autorità doganale di una Parte all'autorità doganale dell'altra Parte, conformemente al presente capitolo, devono essere utilizzate unicamente nell'esercizio delle funzioni di quest'ultima autorità doganale, nel rispetto delle leggi doganali del suo Paese.

4. Ogni Parte ha il diritto di limitare le informazioni che comunica all'altra Parte, se quest'ultima non è in grado di garantire, come richiesto dalla prima Parte, il mantenimento della confidenzialità o la limitazione degli scopi per cui le informazioni in questione vengono utilizzate.

5. Se una Parte che richiede informazioni non fosse in grado di assentire a una richiesta analoga avanzata dall'altra Parte, essa è tenuta a far notare questo fatto nella sua richiesta. L'adempimento di una tale richiesta è a libera discrezione dell'altra Parte.

6. Le informazioni fornite, conformemente al presente capitolo, non devono essere utilizzate dalla Parte che le riceve nell'ambito di procedure penali condotte da una corte o un giudice.

7. Nel caso in cui le informazioni comunicate da una Parte all'altra Parte, conformemente al presente capitolo, dovessero essere presentate in corte o sottoposte a un giudice nell'ambito di una procedura penale, l'altra Parte deve richiedere queste informazioni alla prima Parte attraverso il canale diplomatico o altri canali prestabiliti in conformità alle leggi del Paese della prima Parte. Quest'ultima farà il possibile per rispondere prontamente e in modo affermativo e per rispettare ogni ragionevole termine indicato dalla Parte richiedente.

8. Nonostante qualsiasi altra
disposizione contenuta nel presente capitolo, una Parte non è tenuta a comunicare informazioni nel caso in cui questa comunicazione fosse vietata dalle leggi e dai regolamenti del suo Paese o se la Parte considerasse questa comunicazione incompatibile con i suoi interessi essenziali.

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Capitolo 3: Concorrenza Art. 9

Obiettivo e definizioni

1. L'obiettivo del presente capitolo è quello di fornire i dettagli e le procedure concernenti l'attuazione della cooperazione di cui all'Articolo 104 dell'Accordo di base.

2. Ai fini del presente capitolo: (a) per «autorità garante della concorrenza» s'intende: (i) nel caso del Giappone, la Fair Trade Commission; e (ii) nel caso della Svizzera, la Commissione della concorrenza e la sua segreteria; (b) per «legge sulla concorrenza» s'intende: (i) nel caso del Giappone, la legge relativa alla proibizione dei monopoli privati e per il mantenimento del commercio leale (legge n. 54, 1947; di seguito denominata «legge antimonopolio») e le sue disposizioni esecutive, come pure qualsiasi emendamento delle stesse; e (ii) nel caso della Svizzera, la legge federale del 6 ottobre 19953 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (di seguito denominata «LCart») e le sue disposizioni esecutive, come pure qualsiasi emendamento delle stesse; (c) per «misura di applicazione» s'intende ogni indagine o procedura condotta da una Parte in relazione all'applicazione della legge sulla concorrenza del suo Paese, ma non include: (i) l'esame delle prassi commerciali o operazioni di routine; né (ii) ricerche, studi o indagini che perseguono l'obiettivo di esaminare la situazione economica generale o le condizioni generali in settori specifici; e (d) per «impresa» s'intende qualsiasi entità privata o pubblica soggetta alla legge sulla concorrenza di un Paese, indipendentemente dalla sua forma legale o organizzativa.

Art. 10

Notifica

1. L'autorità garante della concorrenza di ogni Parte notifica all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte le misure di applicazione adottate dalla sua Parte che ritiene possano pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell'altra Parte.

2. Le misure di applicazione di una Parte che possono pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell'altra Parte includono misure che:

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(a) sono di rilievo per le misure di applicazione dell'altra Parte; (b) vanno contro un cittadino o una persona con diritto di residenza permanente dell'altro Paese, o contro un'impresa costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile e alle regolamentazioni vigenti sul territorio dell'altro Paese; (c) coinvolgono fusioni o acquisizioni in cui: (i) una o più parti coinvolte nella transazione; o (ii) un'impresa che controlla una o più parti coinvolte nella transazione, è un'impresa costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile e alle regolamentazioni vigenti sul territorio dell'altro Paese; (d) coinvolgono attività anticompetitive ­ che non siano fusioni o acquisizioni ­ che avvengono sostanzialmente sul territorio dell'altro Paese; (e) coinvolgono pratiche che l'autorità garante della competizione notificante ritiene siano state richieste, sollecitate o approvate dall'altra Parte; o (f) prevedono l'imposizione o l'applicazione di sanzioni o altre forme di rimedio per opera della Parte che richiederebbe o proibirebbe la pratica sul territorio dell'altro Paese.

3. Laddove è richiesta una notifica, conformemente al paragrafo 1, relativa a fusioni e acquisizioni, essa dev'essere data non più tardi: (a) nel caso dell'autorità garante della concorrenza del Giappone, del momento in cui quest'ultima richiede la presentazione di documenti, rapporti e altre informazioni concernenti la transazione in questione, conformemente alla legge antimonopolio; e (b) nel caso dell'autorità garante della concorrenza della Svizzera, del momento in cui quest'ultima prende la decisione di avviare procedure ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 32 della LCart.

4. Laddove è richiesta una notifica, conformemente al paragrafo 1, relativa alle misure di applicazione che non rientrano nell'ambito delle fusioni e acquisizioni, essa dev'essere data: (a) nel caso dell'autorità garante della concorrenza del Giappone, con il maggior anticipo possibile rispetto alle seguenti azioni: (i) la presentazione di un'accusa penale; (ii) la presentazione di un reclamo che richiede un'ingiunzione urgente; (iii) l'emissione della decisione di convocare un'udienza; (iv) l'emissione di un ordine di cessazione e rinuncia; e (v) l'emissione di un ordine di pagamento di un'imposta supplementare se non è
stato rilasciato precedentemente o simultaneamente un ordine di cessazione e rinuncia relativo al pagatore; e (b) nel caso dell'autorità garante della concorrenza della Svizzera, con il maggior anticipo possibile rispetto al rilascio di una proposta da parte della 2567

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segreteria della Commissione della concorrenza, conformemente al paragrafo 1 articolo 30 dalla LCart.

5. Le notifiche ai sensi del presente articolo devono essere sufficientemente dettagliate da consentire all'autorità garante della concorrenza notificata di effettuare una valutazione iniziale dell'effetto esercitato sugli interessi essenziali del suo Paese.

Art. 11

Cooperazione in materia di misure di applicazione

Le autorità garanti della concorrenza di entrambe le Parti si assistono reciprocamente nelle loro misure di applicazione a condizione che ciò avvenga in conformità alle leggi e ai regolamenti e nel rispetto degli interessi essenziali dei rispettivi Paesi.

Art. 12

Scambio di informazioni

Ai fini della cooperazione di cui all'articolo 11, l'autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta, nella misura in cui ciò sia conforme alle leggi e regolamentazioni e rispetti gli interessi essenziali del rispettivo Paese, a: (a) informare l'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte sulle sue misure di applicazione che comprendono attività anticompetitive che essa considera avere un effetto sfavorevole anche sulla concorrenza vigente sul territorio dell'altro Paese; (b) fornire all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte qualsiasi informazione significante, in suo possesso e di cui ha avuto conoscenza, su attività anticompetitive che considera essere rilevanti o che possono giustificare l'adozione di misure di applicazione da parte dell'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte; e (c) fornire all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte, su richiesta e in conformità alle disposizioni del presente capitolo, informazioni in suo possesso che sono rilevanti per le misure di applicazione di tale autorità garante della concorrenza.

Art. 13

Coordinamento delle misure di applicazione

1. Laddove le autorità garanti della concorrenza adottano misure di applicazione in relazione a questioni di reciproco interesse: (a) devono prendere in considerazione il coordinamento delle loro misure di applicazione; e (b) l'autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta a considerare ­ in conformità con gli interessi essenziali del suo Paese e su richiesta dell'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte ­ se persone fisiche o imprese che hanno fornito informazioni confidenziali nell'ambito delle misure di applicazione consentano di condividere queste informazioni con l'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte.

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2. Al momento di valutare se particolari misure di applicazione devono essere coordinate, le autorità garanti della concorrenza devono prendere in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori: (a) L'effetto di un tale coordinamento sulla capacità di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalle loro misure di applicazione; (b) le loro relative capacità di ottenere le informazioni necessarie alla messa in atto delle misure di applicazione; (c) la misura in cui l'autorità garante della concorrenza di ogni Parte può garantire effettivi rimedi contro le attività anticompetitive in questione; (d) la possibile riduzione dei costi per le Parti e per le persone fisiche o imprese soggette alle misure di applicazione; e (e) i potenziali vantaggi dei rimedi coordinati per le Parti e per le persone fisiche o imprese soggette alle misure di applicazione.

3. L'autorità garante della concorrenza di ogni Parte, soggetta all'obbligo di dare notifica all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte, può limitare o cessare il coordinamento delle misure di applicazione in qualsiasi momento e promuovere le sue proprie misure di applicazione indipendentemente.

Art. 14

Cooperazione relativa ad attività anticompetitive in un Paese che pregiudicano gli interessi dell'altro Paese

1. Se l'autorità garante della concorrenza di una Parte ritiene che gli interessi essenziali del suo Paese siano pregiudicati da attività anticompetitive esercitate sul territorio dell'altro Paese, essa può richiedere che l'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte adotti misure di applicazione appropriate, tenendo conto di quanto sia importante evitare conflitti riguardanti la giurisdizione e del fatto che l'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte potrebbe trovarsi in una posizione che le consente di promuovere misure di applicazione più efficienti per contrastare tali attività anticompetitive.

2. Conformemente al paragrafo 1, la richiesta avanzata dev'essere il più specifica possibile circa la natura delle attività anticompetitive e il loro effetto sugli interessi essenziali del Paese dell'autorità garante della concorrenza richiedente, e deve comprendere un'offerta di tali informazioni supplementari e altre forme di cooperazione che l'autorità garante della concorrenza richiedente è in grado di fornire.

3. L'autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta deve attentamente valutare se adottare nuove misure di applicazione o potenziare misure di applicazione esistenti in relazione alle attività anticompetitive identificate nella richiesta avanzata conformemente al paragrafo 1. Tale autorità è tenuta a informare l'autorità richiedente in merito alla sua decisione il più presto possibile. Se l'autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta adotta nuove misure di applicazione o potenzia misure di applicazione esistenti, essa deve informare l'autorità richiedente sulle loro conseguenze e, nel limite del possibile, sugli sviluppi provvisori significativi.

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4. Nulla di quanto esposto in questo articolo limita la libertà dell'autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta di decidere, nel rispetto della legge sulla concorrenza e delle politiche di applicazione del suo Paese, se adottare o meno misure di applicazione relative alle attività anticoncorrenziali identificate nella richiesta, né impedisce all'autorità garante della concorrenza richiedente di ritirare la sua richiesta.

Art. 15

Prevenzione di conflitti relativi alle misure di applicazione

1. Nell'ambito della legislazione del suo Paese e nella misura in cui ciò sia compatibile con gli interessi essenziali del suo Paese, una Parte deve considerare attentamente gli interessi essenziali dell'altro Paese durante tutte le fasi delle sue misure di applicazione, comprese le decisioni riguardanti l'adozione e la portata delle misure di applicazione e la natura delle sanzioni o di altri rimedi richiesti in ogni singolo caso.

2. Se una Parte informa l'altra Parte del fatto che specifiche misure di applicazione adottate da quest'ultima potrebbero pregiudicare gli interessi essenziali del Paese della prima Parte, l'altra Parte deve sforzarsi di fornire tempestivamente informazioni circa gli sviluppi significativi di tali misure di applicazione.

3. Se una Parte ritiene che le sue misure di applicazione possano pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell'altra Parte, le Parti devono considerare i seguenti fattori ­ in aggiunta a qualsiasi ulteriore fattore che potrebbe essere di rilievo ­ nel tentativo di conciliare in modo appropriato gli interessi contrastanti: (a) il significato relativo per le attività anticompetitive di pratiche o transazioni che si svolgono sul territorio del Paese della Parte che promuove le misure di applicazione a confronto con pratiche o transazioni che avvengono sul territorio dell'altro Paese; (b) l'impatto relativo delle attività anticompetitive sugli interessi essenziali dei rispettivi Paesi; (c) la presenza o l'assenza di fatti che comprovino l'intenzione da parte delle persone coinvolte nelle attività anticompetitive di pregiudicare i consumatori, i fornitori o i concorrenti sul territorio del Paese della Parte che promuove le misure di applicazione; (d) la misura in cui le attività anticompetitive affievoliscono sostanzialmente la concorrenza nei mercati dei singoli Paesi; (e) il grado di conflitto o compatibilità tra le misure di applicazione di una Parte e le leggi e i regolamenti del Paese dell'altra Parte o le politiche o gli interessi essenziali di quel Paese; (f) se persone fisiche private o imprese private vengono sottoposte a esigenze contrastanti da parte dei due Paesi; (g) la localizzazione di valori patrimoniali rilevanti e parti coinvolte nella transazione;

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(h) il grado in cui le effettive sanzioni o altri rimedi possono essere garantiti dalle misure di applicazione della Parte contro le attività anticompetitive; e (i)

Art. 16

Il grado in cui le misure di applicazione dell'altra Parte, adottate in relazione alle stesse persone fisiche private o imprese private, sarebbero influenzate.

Trasparenza

L'autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta a: (a) informare tempestivamente l'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte su ogni emendamento della legge sulla concorrenza nel suo Paese e su ogni adozione di nuove leggi e regolamentazioni da parte del suo Paese volte a controllare le attività anticompetitive; (b) fornire all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte, se opportuno, copie delle sue linee guida pubblicamente accessibili o delle dichiarazioni politiche rilasciate in relazione alla legge sulla concorrenza del suo Paese; e (c) fornire all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte copie dei suoi rapporti annuali e di qualsiasi altra pubblicazione resa generalmente accessibile al pubblico.

Art. 17

Consultazioni

Le autorità garanti della concorrenza si consultano a vicenda, su richiesta di ognuna delle due autorità, su ogni tipo di questione che può sorgere in relazione al presente capitolo.

Art. 18

Confidenzialità delle informazioni

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente capitolo, nessuna Parte è costretta a fornire informazioni all'altra Parte se le leggi e i regolamenti del suo Paese glielo vietassero o se ritenesse che ciò fosse incompatibile con gli interessi essenziali del suo Paese. In particolare: (a) il Governo del Giappone non può essere costretto a fornire al Consiglio federale svizzero «segreti commerciali di imprenditori» come disciplinato nelle disposizioni dell'articolo 39 della legge antimonopolio, eccetto quelli forniti con il consenso degli imprenditori interessati, ottenuto come risultato dell'indagine svolta in conformità al sottoparagrafo 1(b) dell'articolo 13; e (b) il Consiglio federale svizzero non può essere costretto a fornire al Governo del Giappone «segreti commerciali» come disciplinato nell'articolo 25 LCart, eccetto quelli forniti con il consenso degli imprenditori interessati, ottenuto come risultato dell'indagine svolta in conformità al sottoparagrafo 1(b) dell'articolo 13.

2. (a) Le informazioni inaccessibili al pubblico fornite da una Parte all'altra Parte, conformemente al presente capitolo, devono essere utilizzate da quest'ultima Parte unicamente con l'obiettivo di fare rispettare in modo effettivo la legge 2571

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sulla concorrenza e non devono essere comunicate dall'ultima Parte a terzi, a meno che la prima Parte lo abbia consentito.

(b) Le informazioni inaccessibili al pubblico fornite da un'autorità garante della concorrenza di una Parte all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte, conformemente a questo capitolo, devono essere utilizzate da quest'ultima autorità con l'obiettivo di far rispettare in modo effettivo la legge sulla concorrenza e non devono essere comunicate a terzi, a meno che l'autorità garante della concorrenza della prima Parte lo abbia consentito.

3. Nonostante il sottoparagrafo 2(b), l'autorità garante della concorrenza della Parte che riceve informazioni inaccessibili al pubblico, conformemente al presente capitolo, può ­ se non specificato altrimenti dall'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte ­ comunicare queste informazioni ad organi addetti al mantenimento dell'ordine pubblico con l'obiettivo di far rispettare in modo effettivo le leggi sulla concorrenza, nel rispetto delle condizioni formulate nell'articolo 19.

4. In conformità alle leggi e ai regolamenti del suo Paese, ogni Parte deve mantenere la confidenzialità delle informazioni fornitele confidenzialmente dall'altra Parte, secondo le disposizioni del presente capitolo.

5. Una Parte può richiedere che le informazioni comunicate, conformemente al presente capitolo, vengano usate in base a condizioni e modalità da lei specificate.

La Parte che riceve tali informazioni non ha il diritto di utilizzarle in una maniera diversa da quella specificata in tali condizioni e modalità, senza previo consenso della Parte che le ha fornite.

6. Ogni Parte può limitare la quantità di informazioni che fornisce all'altra Parte, se quest'ultima non è in grado di garantire la confidenzialità o la limitazione degli scopi per i quali queste informazioni vengono utilizzate.

Art. 19

Uso delle informazioni per procedure penali

1. Nelle procedure penali condotte da una corte o un giudice del Paese di una Parte, le informazioni, inaccessibili al pubblico, fornite dall'altra Parte conformemente al presente capitolo, non possono essere utilizzate.

2. Nonostante il paragrafo 1, nel caso in cui le informazioni, inaccessibili al pubblico, fornite da una Parte conformemente a questo capitolo, dovessero essere presentate nell'ambito di una procedura penale condotta da una corte o da un giudice del Paese dell'altra Parte, quest'ultima deve richiedere tali informazioni attraverso il canale diplomatico o altri canali prestabiliti in conformità alle leggi e ai regolamenti del primo Paese. Sulla base di questa richiesta, la prima Parte può fornire tali informazioni in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti attraverso tale canale.

Art. 20

Comunicazioni

Salvo disposizioni contrarie formulate nel presente capitolo, la comunicazione ai sensi di questo capitolo può svolgersi direttamente tra le autorità garanti della concorrenza. Le notifiche di cui all'articolo 10 e le richieste di cui al paragrafo 1 dell'articolo 14, tuttavia, devono essere confermate per iscritto attraverso il canale 2572

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diplomatico. Tale conferma dev'essere effettuata il più presto possibile in seguito alla comunicazione intercorsa tra le autorità garanti della concorrenza.

Art. 21

Miscellanea

1. Le autorità garanti della concorrenza possono stipulare convenzioni dettagliate necessarie all'attuazione di questo capitolo.

2. Nulla di quanto formulato in questo capitolo deve impedire alle Parti di cercare o fornire assistenza le une alle altre, in conformità con altri accordi o disposizioni bilaterali o multilaterali.

3. Nulla di quanto formulato in questo capitolo dev'essere inteso in modo da pregiudicare la politica o posizione legale delle Parti per quanto concerne qualsiasi tipo di questione giuridica.

4. Nulla di quanto formulato in questo capitolo dev'essere inteso in modo da pregiudicare i diritti e gli obblighi di un Paese ai sensi di altre convenzioni o disposizioni internazionali o delle sue leggi.

Capitolo 4: Promozione di una relazione economica più stretta Art. 22

Organo di contatto

1. Ai fini del capitolo 13 dell'Accordo di base, le funzioni dell'organo di contatto di un Paese stabilite in conformità all'articolo 149 dell'Accordo di base devono essere: (a) accettazione di reclami espressi dalle imprese dell'altro Paese in relazione alle loro attività commerciali nel Paese; (b) risposta ai reclami menzionati nel sottoparagrafo (a), laddove appropriato, in collaborazione con le autorità competenti del Paese; e (c) riferire le sue conclusioni al sottocomitato addetto alla promozione di una relazione economica più stretta, costituito conformemente all'articolo 134 dell'Accordo di base concernente l'esercizio delle funzioni di cui ai sottoparagrafi (a) e (b).

2. Una Parte può designare un'autorità addetta alla facilitazione della comunicazione ai sensi del paragrafo 1 tra il settore commerciale del suo Paese e l'organo di contatto dell'altro Paese, laddove appropriato, in cooperazione con le organizzazioni a essa affiliate.

3. I paragrafi 1 e 2 non vanno interpretati come miranti a prevenire o limitare qualsiasi tipo di contatto diretto tra il settore economico di un Paese e le autorità competenti dell'altro Paese.

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Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 23

Attuazione

Il presente Accordo dev'essere attuato dalle Parti in sintonia con l'Accordo di base e con le leggi e i regolamenti in vigore nei loro rispettivi Paesi e nell'ambito delle risorse di cui ogni Parte dispone.

Art. 24

Emendamento

Senza pregiudicare le procedure legali di ogni Paese in relazione alla stipulazione e all'emendamento di accordi internazionali, il presente Accordo può essere emendato mediante intesa tra le Parti contraenti.

Art. 25

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di base e rimane in vigore fino a quando l'Accordo di base rimane in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2009 in due esemplari originali in inglese.

(Seguono le firme)

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Sommario Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Art. 2

Campo di applicazione e relazione con l'Accordo di base Definizioni

Capitolo 2: Procedure doganali e agevolazioni commerciali Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8

Assistenza reciproca Tecnologia dell'informazione e della comunicazione Gestione del rischio Provvedimenti contro il traffico illecito Diritti di proprietà intellettuale Scambio di informazioni

Capitolo 3: Concorrenza Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21

Obiettivo e definizioni Notifica Cooperazione in materia di misure di applicazione Scambio di informazioni Coordinamento delle misure di applicazione Cooperazione relativa ad attività anticompetitive in un Paese che pregiudicano gli interessi dell'altro Paese Prevenzione di conflitti relativi alle misure di applicazione Trasparenza Consultazioni Confidenzialità delle informazioni Uso delle informazioni per procedure penali Comunicazioni Miscellanea

Capitolo 4: Promozione di una relazione economica più stretta Art. 22

Organo di contatto

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 23 Art. 24 Art. 25

Attuazione Emendamento Entrata in vigore

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