Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 29 novembre 2009 del 30 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti gli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici; vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra del 24 giugno 2009, decreta:

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1.

La richiesta del Cantone di Ginevra del 24 giugno 2009 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 29 novembre 2009 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura: a. per la votazione popolare federale del 29 novembre 2009 il voto può essere espresso, a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica dagli aventi diritto di voto domiciliati nei Comuni di Anières, Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Onex, Perly-Certoux, Thônex, Vandoeuvres, nonché dagli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Ginevra; b. nell'ambito della votazione popolare federale del 29 novembre 2009, il sistema di voto elettronico ginevrino ospiterà gli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Città4;

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11 Cfr. FF 2009 6115

2009-2511

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Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 29 novembre 2009. DCF

c.

sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies»);

d.

il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 28 novembre 2009 alle ore 12.00; i voti espressi per via elettronica dagli elettori dei dieci Comuni e dagli Svizzeri all'estero del Cantone di Ginevra vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; il Cantone di Ginevra è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta; la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente nei Comuni di Anières, Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, CollongeBellerive, Cologny, Onex, Perly-Certoux, Thônex e Vandoeuvres; la sperimentazione del voto elettronico degli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Ginevra interessa solamente le votazioni cantonali e federali.

e.

f.

g.

h.

3.

Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.

4.

Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra da parte della Cancelleria federale.

30 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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