Legge federale sugli assegni familiari

Progetto

(Legge sugli assegni familiari, LAFam) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 20092, decreta: I La legge federale del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari è modificata come segue: Art. 7 cpv. 1 lett. e ed f (nuova) Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

1

e.

la persona che esercita un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f.

la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

Titolo prima dell'art. 11

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari Sezione 1: Persone con attività lucrativa non agricola Art. 11 cpv. 1 lett. c (nuova) 1

Sottostanno alla presente legge: c.

1 2 3

le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente.

FF 2009 5193 FF 2009 5211 RS 836.2

2009-1369

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Legge sugli assegni familiari

Art. 12 cpv. 1 e 2 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano le stesse norme in materia di affiliazione alla cassa di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettera b previste per i datori di lavoro.

1

I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.

2

Art. 13 cpv. 2bis (nuovo) e cpv. 4 lett. b 2bis Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli circa la nascita e l'estinzione del diritto.

4

Il Consiglio federale disciplina: b.

la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e le persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e indipendente.

Art. 16 cpv. 1 Minoranza (Scherer, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Estermann, Parmelin, Stahl) I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. I datori di lavoro e i salariati contribuiscono in parti uguali al finanziamento.

1

Art. 16 cpv. 3 (nuovo) I Cantoni possono stabilire che i contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente siano prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria.

3

Art. 19 cpv. 1bis (nuovo) Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in qualità di salariati o in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono considerate prive di attività lucrativa.

1bis

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Legge sugli assegni familiari

Art. 28a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari entro l'entrata in vigore della presente modifica.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

L'articolo 28a entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.

3

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