09.029 Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2010­2012 a Davos e di altre misure di sicurezza del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) 2010­2012 a Davos e di altre misure di sicurezza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-3005

1547

Compendio In data 3 giugno 2008, il Governo grigionese ha presentato alla Confederazione una domanda d'assistenza affinché, per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) dal 2010 al 2012, siano garantite misure di sicurezza adeguate. Con il presente messaggio si chiede al Parlamento di approvare l'impiego di un effettivo annuo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del WEF 2010­2012 a Davos.

Per la prima volta in occasione del WEF 05 e del WEF 06 l'approvazione dell'impiego dell'esercito è stata chiesta al Parlamento per due anni, il che è stato concesso con decreto federale del 6 dicembre 2004. In vista delle edizioni 2007­2009 della manifestazione, l'impiego dell'esercito è stato chiesto per tre incontri consecutivi ed è stato autorizzato con decreto federale del 13 dicembre 2006. Conformemente al postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 maggio 2004 (04.3259) e sulla base delle esperienze positive della procedura d'approvazione applicata negli anni precedenti, si chiede l'approvazione dell'impiego dell'esercito in occasione del WEF per altri tre incontri consecutivi.

Con decisione del 28 giugno 2000, il Consiglio federale ha definito il WEF «evento straordinario» in virtù della sua rilevanza e dei suoi effetti sugli interessi internazionali della Svizzera, conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie; RS 120.6). Il medesimo concetto è stato ribadito dal Consiglio federale con decisione del 6 marzo 2009. Poiché senza l'impiego dell'esercito non è garantita la sicurezza della manifestazione, qualsiasi deliberazione in merito al servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni equivale de facto a stabilire se il WEF possa aver luogo in Svizzera oppure no.

Il cofinanziamento da parte della Confederazione è tuttora necessario perché la situazione è rimasta invariata in termini sia di rilevanza del WEF per la Svizzera sia di minaccia alla sicurezza. Gli incontri di Davos continuano a costituire una sede ideale per esporre gli orientamenti e gli interessi svizzeri ai partner economici e politici
stranieri. L'organizzazione del WEF nel nostro Paese funge inoltre da cassa di risonanza a livello internazionale riguardo al ruolo della Svizzera quale sede di organizzazioni internazionali e contribuisce all'immagine di ubicazione ideale per questo genere di manifestazione. Anche in futuro la sicurezza a Davos dovrà essere garantita attraverso l'impiego sussidiario dell'esercito poiché non sussistono, al momento, alternative valide.

Nel quadro del limite di spesa convenuto, la partecipazione della Confederazione ai costi risultanti dal dispositivo supplementare per le persone protette dal diritto internazionale nel quadro degli incontri annuali 2010­2012 del WEF non supera i 3/8 delle spese del Cantone dei Grigioni con un effetto sui crediti e ammonta a un importo massimo annuo di 3 milioni di franchi («Modello di finanziamento articolato in tre livelli», livello 1). Per eventuali maggiori spese può essere chiesto al

1548

Dipartimento federale dell'economia un contributo senza compensazione non superiore a un importo complessivo di 0,75 milioni di franchi per l'intero triennio 2010­2012 (livello 2). In caso di eventi straordinari, la Confederazione partecipa nella misura dell'80 per cento alle maggiori spese risultanti dal dispositivo supplementare (livello 3).

Come sinora, l'esercito appoggerà il Cantone dei Grigioni nel quadro di un impiego sussidiario di sicurezza consistente principalmente in prestazioni relative ai settori della protezione di opere e di persone, della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo e della sicurezza dello spazio aereo nonché in un appoggio logistico, segnatamente nel settore del servizio sanitario coordinato (SSC). Rispetto a un servizio d'istruzione o di volo ordinario, l'impiego dell'esercito genererà spese supplementari annue di circa 1,5 milioni di franchi, che potranno essere coperte nel quadro dei crediti stanziati. Inoltre, la Confederazione parteciperà alle spese per le misure di sicurezza in occasione degli incontri annuali del WEF con un importo annuo di 3 milioni di franchi, sulla base, come sinora, di un modello di finanziamento articolato in tre livelli.

1549

Messaggio 1

Situazione iniziale

Dal 27 al 31 gennaio 2010, dal 26 al 30 gennaio 2011 e dal 25 al 29 gennaio 2012 si svolgeranno a Davos gli incontri annuali della fondazione di diritto privato World Economic Forum (WEF). Come negli anni precedenti, sono attesi da tutto il mondo numerosi partecipanti che la Svizzera è tenuta a proteggere in virtù del diritto internazionale.

In data 3 giugno 2008, il Governo grigionese ha presentato alla Confederazione una domanda d'assistenza affinché sia possibile garantire misure di sicurezza adeguate per gli incontri annuali del WEF dal 2010 al 2012.

1.1

Atteggiamento finora adottato dal Consiglio federale nei confronti del WEF

Con decisione del 28 giugno 2000, il Consiglio federale ha definito il WEF «evento straordinario» in virtù della sua rilevanza e dei suoi effetti sugli interessi internazionali della Svizzera, conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 1° dicembre 19991 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna. Sulla base di questa valutazione, da anni il Consiglio federale sostiene la polizia cantonale grigionese, responsabile della sicurezza dell'incontro, con personale e materiale della Confederazione, principalmente sotto forma di un impiego dell'esercito in servizio d'appoggio.

In occasione del WEF 04 sono stati chiamati in servizio per la prima volta più di 2000 militari, ragione per cui l'Assemblea federale ha dovuto approvarne l'impiego.

Per il WEF 05 e il WEF 06 è stata richiesta per la prima volta al Parlamento l'approvazione dell'impiego dell'esercito in occasione di due incontri annuali consecutivi, il che è stato concesso con decreto federale del 6 dicembre 2004.

Conformemente al postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 maggio 2004 (04.3259) e sulla base delle esperienze positive della procedura d'approvazione applicata negli anni precedenti, l'Assemblea federale ha approvato mediante il decreto federale del 13 dicembre 2006 l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2007­2009.

Con il presente messaggio si chiede l'approvazione dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni per tre ulteriori incontri annuali consecutivi (2010­2012). Il cofinanziamento da parte della Confederazione è tuttora necessario perché la situazione è rimasta invariata in termini sia di rilevanza del WEF per la Svizzera sia di minaccia alla sicurezza. Gli incontri di Davos continuano a costituire una sede ideale per esporre gli orientamenti e gli interessi della Svizzera ai partner economici e politici stranieri. L'organizzazione del WEF nel nostro Paese funge inoltre da cassa di risonanza a livello internazionale riguardo al 1

RS 120.6

1550

ruolo assunto dalla Svizzera quale sede di numerose organizzazioni internazionali e contribuisce all'immagine di ubicazione ideale per questo genere di manifestazione.

Anche in futuro la sicurezza a Davos dovrà essere garantita attraverso l'impiego sussidiario dell'esercito poiché attualmente non sussistono alternative valide. Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio federale ha confermato con decisione del 6 marzo 2009 di ritenere tuttora valido il giudizio da esso espresso nel 2000 in merito al WEF (classificazione quale «evento straordinario» in virtù della sua rilevanza e dei suoi effetti sugli interessi internazionali della Svizzera). Poiché senza l'impiego dell'esercito non è garantita la sicurezza della manifestazione, qualsiasi deliberazione in merito al servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni equivale de facto a stabilire se il WEF possa aver luogo in Svizzera oppure no.

1.2

Partecipazione della Confederazione alle spese per la sicurezza

Con decisione del 20 agosto 2003 il Consiglio federale ha stabilito la partecipazione finanziaria della Confederazione alle spese per la sicurezza degli incontri annuali del WEF. Dal punto di vista strutturale, la partecipazione della Confederazione ai costi degli incontri annuali 2010­2012 segue il sottostante modello di finanziamento, articolato in tre livelli e già impiegato per gli incontri annuali dal 2004 al 2009.

Livello 1: (impiego in condizioni normali) Per ogni incontro annuale, il modello di finanziamento prevede un limite di spesa di 8 milioni di franchi al quale i partner del WEF partecipano con le quote seguenti: Partner

Quota

Cantone dei Grigioni «Landschaft Davos» Confederazione WEF

2 mio. CHF 1 mio. CHF 3 mio. CHF 2 mio. CHF

Limite di spesa

8 mio. CHF

La quota della Confederazione è limitata ai tre ottavi delle spese del Cantone dei Grigioni con un effetto sui crediti, il che corrisponde a un importo massimo annuo di 3 milioni di franchi, ossia a un importo massimo complessivo di 9 milioni di franchi per il triennio 2010­2012.

Livello 2: (situazione di maggiore minaccia) Se le spese effettive per la sicurezza del WEF dovessero superare i previsti 8 milioni di franchi per incontro annuale, la Confederazione interverrà in via supplementare con un contributo massimo complessivo di 750 000 franchi per l'intero triennio 2010­2012. La partecipazione della Confederazione in funzione del livello 2 è stata dimezzata rispetto al triennio 2007­2009. La partecipazione complessiva della Confederazione alle spese definita per i livelli 1 e 2 nel triennio 2010­2012 è pertan-

1551

to di 750 000 franchi inferiore al contributo previsto per i primi due livelli in occasione delle edizioni 2007­2009 del WEF.

Le risorse supplementari messe a disposizione al livello 2 sono destinate a coprire un eventuale superamento del limite di spesa da parte del Cantone dei Grigioni dovuto a fattori di natura esogena, quali modifiche organizzative risultanti da conferme di partecipazione da parte di soggetti tutelati dal diritto internazionale giunte all'ultimo minuto. Negli anni 2006­2008 non sono state presentate richieste di cofinanziamento di livello 2.

Livello 3: (situazione di minaccia straordinaria) In caso di eventi straordinari (per es. attentati terroristici, attentati contro personalità politiche e dirigenti economici, serie minacce di commettere atti di questo tipo), la Confederazione partecipa nella misura dell'80 per cento alle maggiori spese risultanti dal dispositivo supplementare per le persone tutelate dal diritto internazionale nell'ambito degli incontri annuali del WEF 2010­2012 a Davos.

2

Valutazione della situazione in materia di sicurezza

Anche i futuri incontri annuali del WEF sono esposti al rischio di dimostrazioni violente, attacchi alle persone o atti di sabotaggio alla vigilia o durante la manifestazione. La situazione globale in materia di sicurezza è da anni invariabilmente tesa: attentati terroristici perpetrati in altri Paesi europei possono ripercuotersi anche sulla sicurezza interna. Al riguardo esiste un potenziale reale e sono state proferite minacce concrete. Negli ultimi anni le proteste contro il WEF hanno assunto una forma diversa: dalle proteste e manifestazioni di massa in loco si è passati a raduni e azioni di dimensioni più ridotte in diverse località svizzere. Questo fenomeno è riconducibile anche al carattere eterogeneo delle diverse organizzazioni di opposizione al WEF. Tra gli oppositori del WEF vi sono tuttavia cerchie di estrema sinistra disposte a ricorrere alla violenza e che da anni vantano un elevato livello di attivismo.

Davos continua a essere considerata la località simbolo per le dimostrazioni anti WEF, ma, a causa delle vaste misure di sicurezza adottate nel frattempo, non è più l'epicentro della contestazione.

Nella situazione attuale, il rischio di un attentato terroristico o di un attacco mirato contro i partecipanti al Forum di Davos può essere ragionevolmente considerato come esiguo. Alla luce delle esperienze degli ultimi anni, sussiste invece tuttora il rischio di sabotaggi prima e durante gli incontri. A seconda di chi partecipa al WEF, la possibilità di atti violenti da parte di individui isolati spinti dalle più diverse motivazioni continua a rappresentare un fattore di rischio imponderabile.

Le misure per la prevenzione di atti di sabotaggio e terroristici, per la protezione delle persone tutelate dal diritto internazionale e per la protezione delle opere continuano a essere necessarie e, vista l'attuale situazione, non possono essere ridimensionate.

1552

3

Costituzionalità

La Costituzione federale attribuisce in primo luogo ai Cantoni la responsabilità di salvaguardare la sicurezza interna e quindi anche di provvedere alla sicurezza delle persone tutelate dal diritto internazionale che soggiornano in Svizzera. Nel quadro dell'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)2, la Confederazione è tenuta a stabilire il pertinente livello di protezione in virtù del diritto internazionale e, nella misura in cui ciò ecceda le possibilità concrete dei Cantoni, ad appoggiare quest'ultimi nel limite delle proprie possibilità.

4

Impiego di polizia intercantonale

Il Consiglio federale ha ritenuto giustificata la domanda di assistenza mediante un impiego intercantonale di polizia presentata dal Governo grigionese per le edizioni 2007­2009 del WEF e, con lettera del 31 maggio 2006, ha chiesto ai Governi cantonali di mettere a disposizione del Cantone dei Grigioni le necessarie forze di polizia.

Nel frattempo i Cantoni hanno concluso un accordo sugli impieghi di polizia intercantonali (IKAPOL) che definisce le competenze, gli aspetti organizzativi e le indennità in occasione di impieghi IKAPOL. La necessità di ricorrere alla Confederazione per l'avvio delle relative procedure è dunque venuta meno. Conformemente all'accordo appena menzionato, il Cantone dei Grigioni presenterà ogni anno al gruppo di lavoro «Operazioni» della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), per ognuna delle edizioni del WEF nel triennio 2010­2012, una richiesta di assistenza mediante impiego IKAPOL.

Per la pianificazione e la preparazione dei dispositivi di sicurezza degli incontri annuali del WEF dal 2010 al 2012, il Consiglio di Stato grigionese prevede un effettivo di personale di un ordine di grandezza simile a quello degli scorsi anni. Di conseguenza anche gli effettivi delle forze di polizia ausiliarie messe a disposizione dagli altri Cantoni per gli incontri dal 2010 al 2012 corrisponderanno grosso modo a quelli impiegati nel triennio 2007­2009 (compresi i poliziotti di picchetto presso i rispettivi corpi d'origine). Secondo una valutazione del Governo grigionese, anziché essere di nuovo impiegate direttamente nel Cantone dei Grigioni, parti delle forze di polizia degli altri Cantoni dovrebbero poter essere tenute in stato di prontezza, come elementi di riserva, presso i rispettivi corpi d'origine o nell'ambito del pertinente concordato di polizia. In tal senso, parti del contingente IKAPOL sarebbero messe di picchetto e potrebbero essere impiegate in varie località svizzere. I costi generati dalla messa a disposizione di altri Cantoni e città di forze di riserva provenienti dal Cantone dei Grigioni saranno a carico del bilancio «WEF». I costi risultanti dall'impiego a favore di un altro dispositivo di sicurezza in Svizzera di forze di riserva prelevate direttamente dal corpo d'origine saranno a carico dei Cantoni e delle città che ne faranno
richiesta.

Il gruppo di lavoro «Operazioni» della CCPCS si occuperà della ripartizione delle forze di polizia tra i concordati e i Cantoni (rispettivamente le città) e sottoporrà, per decisione, una proposta al gruppo di lavoro «Collaborazione intercantonale di polizia in caso di eventi straordinari» della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

2

RS 101

1553

5

Rete informativa

Analogamente agli incontri annuali del WEF degli anni scorsi, sarà istituita una rete informativa sotto la direzione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP). Il suo compito sarà di appoggiare gli organi di sicurezza nella loro attività di condotta mediante valutazioni approfondite della situazione. Inoltre, in vista dei prossimi incontri annuali del WEF, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e l'Ufficio federale di polizia stanno esaminando misure di polizia di frontiera contro noti oppositori stranieri al WEF propensi alla violenza.

6

Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni

6.1

Sussidiarietà

Conformemente all'articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 19953 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM), truppe in servizio d'appoggio possono essere messe a disposizione delle autorità civili che ne fanno richiesta per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione e per adempiere altri compiti d'importanza nazionale. Nel medesimo articolo, al capoverso 2, è stabilito che «l'aiuto viene prestato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità civili non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo».

Nonostante il previsto appoggio intercantonale, le forze di polizia a disposizione del Cantone dei Grigioni non bastano per garantire in misura sufficiente la sicurezza di manifestazioni quali gli incontri annuali del WEF. Per il momento, i Cantoni non sono in grado di mettere a disposizione un contingente di polizia superiore a quello dispiegato nel triennio 2007­2009, poiché i compiti di sicurezza che andranno svolti in occasione delle edizioni 2010­2012 del WEF necessiteranno l'impiego di forze di polizia anche al di fuori del Cantone dei Grigioni.

Il servizio di picchetto della polizia non può essere sostituito con un servizio di picchetto dell'esercito: l'impiego di elementi di picchetto dell'esercito nel Cantone dei Grigioni e negli altri Cantoni potrebbe avvenire esclusivamente sotto forma di servizio d'ordine, il che è escluso dall'articolo 83 LM, in virtù del quale l'esercito in servizio d'appoggio non è autorizzato a prestare servizio d'ordine.

Conformemente all'articolo 67 LM, l'esercito può tuttavia essere impiegato per la protezione di conferenze e di opere. La protezione di opere e di infrastrutture civili continuerà a rivestire notevole importanza anche in occasione degli incontri annuali dal 2010 al 2012. A causa delle carenze di effettivi nei corpi di polizia cantonali, questi compiti non possono per il momento essere assunti esclusivamente dalle forze di polizia. Sono pertanto adempiute, in questo ambito, le condizioni giuridiche per un impiego dell'esercito in appoggio alle autorità civili.

Nel quadro delle misure di ottimizzazione e di adeguamento dei dispositivi di sicurezza, l'esercito e la polizia verificano regolarmente ulteriori possibilità di miglioramento. Sulla scorta delle recenti valutazioni della situazione in materia di sicurez3

RS 510.10

1554

za, l'entità complessiva delle formazioni militari di cui è previsto l'impiego per gli incontri annuali del WEF dal 2010 al 2012 ha potuto essere notevolmente ridotta rispetto all'anno scorso.

6.2

Decisione del Consiglio federale del 6 marzo 2009

Conformemente all'articolo 70 capoverso 1 lettera a LM, il Consiglio federale è competente per la chiamata in servizio e l'assegnazione alle autorità civili. Nella decisione del Consiglio federale del 6 marzo 2009 è stabilito quanto segue (estratto):

4

1.

Conformemente a quanto già espresso in passato, il Consiglio federale è del parere che l'incontro annuale del WEF, organizzato sulla base del diritto privato, continui a rientrare a pieno titolo nella categoria degli «eventi straordinari» in virtù della sua ineguagliabile rilevanza e dei suoi straordinari ed eccezionali effetti sugli interessi internazionali della Svizzera. Se negli anni 2010­2012 la portata politica del WEF continuerà a situarsi a un livello prossimo a quello registrato negli anni 2007 e 2008, possono essere considerati adempiuti i presupposti per una classificazione quale «evento straordinario».

2.

Sulla base della summenzionata classificazione, il Consiglio federale approva il messaggio e il disegno di decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) 2010­2012 a Davos e di altre misure di sicurezza.

3.

L'impiego di un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del WEF 2010­2012 a Davos, dal 18 gennaio al 1° febbraio 2010, dal 17 al 31 gennaio 2011 e dal 16 al 30 gennaio 2012, è approvato.

4.

Per salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo e garantirne la sicurezza, l'uso da parte dell'aviazione civile dello spazio aereo svizzero sopra la regione di Davos è sottoposto a limitazioni in applicazione dell'articolo 7 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea (LNA).

5.

Nel quadro del limite di spesa convenuto, la partecipazione della Confederazione ai costi risultanti dal dispositivo supplementare per le persone protette dal diritto internazionale nel quadro degli incontri annuali 2010­2012 del WEF non supera i 3/8 delle spese del Cantone dei Grigioni con un effetto sui crediti e ammonta a un importo massimo annuo di 3 milioni di franchi («Modello di finanziamento articolato in tre livelli», livello 1). Per eventuali maggiori spese può essere richiesto al Dipartimento federale dell'economia un contributo senza compensazione non superiore a un importo complessivo di 0,75 milioni di franchi per l'intero triennio 2010­2012 («Modello di finanziamento articolato in tre livelli», livello 2). In caso di eventi straordinari, la Confederazione partecipa nella misura dell'80 per cento alle maggiori spese risultanti dal dispositivo supplementare («Modello di finanziamento articolato in tre livelli», livello 3).

RS 748.0

1555

Per ogni incontro è previsto l'impiego di oltre 2000 militari in servizio d'appoggio.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 70 capoverso 2 LM, l'impiego dell'esercito dev'essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

6.3

Missione dell'esercito

In occasione degli incontri annuali del WEF dal 2010 al 2012 l'esercito appoggerà il Cantone dei Grigioni nel quadro di un impiego sussidiario di sicurezza in servizio d'appoggio. Esso fornirà prestazioni nell'ambito della protezione delle persone e delle opere conformemente all'ordinanza del 3 settembre 19975 sull'impiego della truppa per la protezione di persone e di beni (OPPB) nonché prestazioni in materia di protezione dello spazio aereo e del trasporto aereo di persone tutelate dal diritto internazionale conformemente all'ordinanza del 23 marzo 20056 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS). Inoltre, l'esercito offrirà appoggio nei settori della logistica, della difesa B e C e del servizio sanitario coordinato (SSC). L'esercito non presterà servizio d'ordine.

La responsabilità dell'impiego incomberà alle autorità civili. Previa consultazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), esse impartiranno per scritto alla truppa assegnata il corrispondente mandato, nel quale saranno disciplinati segnatamente le competenze, i rapporti di subordinazione, i poteri di polizia dell'esercito e i rapporti di servizio con le autorità civili. Prima e durante l'impiego, le autorità civili informeranno la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.

Inoltre, l'esercito dovrà essere in grado di reagire in ogni momento a una crisi o a un evento straordinario, anche al di fuori del settore d'impiego del WEF.

6.3.1

Durata ed entità dell'impiego dell'esercito

L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni durerà di volta in volta al massimo dal 18 gennaio al 1° febbraio 2010, dal 17 al 31 gennaio 2011 e dal 16 al 30 gennaio 2012. A sostegno delle autorità civili, potranno essere impiegate in servizio d'appoggio nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del WEF formazioni di professionisti e di milizia fino a un effettivo massimo di 5000 militari.

L'esercito fornirà prestazioni nell'ambito della protezione delle persone e delle opere conformemente all'ordinanza sull'impiego della truppa per la protezione di persone e di beni (OPPB) nonché prestazioni in materia di protezione dello spazio aereo e del trasporto aereo di persone tutelate dal diritto internazionale conformemente all'ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS). Le truppe forniranno inoltre un appoggio nel settore del servizio sanitario coordinato (SSC). L'esercito non presterà servizio d'ordine.

La responsabilità dell'impiego incomberà alle autorità civili. Previa consultazione del DDPS, esse impartiranno per scritto alla truppa assegnata il corrispondente 5 6

RS 513.73 RS 748.111.1

1556

mandato, nel quale saranno disciplinati segnatamente le competenze, i rapporti di subordinazione, i poteri di polizia dell'esercito e i rapporti di servizio con le autorità civili. Prima e durante l'impiego, le autorità civili informeranno la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.

Il comando dell'impiego sussidiario di sicurezza dell'esercito è assegnato al capo dello Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Le possibilità di ottimizzazione del dispositivo di sicurezza sono regolarmente verificate dall'esercito e dalla polizia sulla base di valutazioni aggiornate e globali della situazione in materia di sicurezza. L'effettivo massimo dei militari impiegati in servizio d'appoggio può pertanto essere adeguato dal Consiglio federale conformemente a tali valutazioni, su proposta del DDPS e d'intesa con il Cantone dei Grigioni.

6.4

Misure di protezione dello spazio aereo

6.4.1

Controllo del traffico aereo

Per la sicurezza dello spazio aereo e la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, in applicazione dell'articolo 7 LNA, il Consiglio federale limiterà come segue l'uso da parte dell'aviazione civile dello spazio aereo svizzero sopra la regione di Davos: ­

giovedì 21 gennaio 2010 e venerdì 22 gennaio 2010, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), nonché da martedì 26 gennaio 2010, dalle ore 08.00 (ora locale), a lunedì 1° febbraio 2010, fino alle ore 18.00 (ora locale),

­

giovedì 20 gennaio 2011 e venerdì 21 gennaio 2011, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), nonché da martedì 25 gennaio 2011, dalle ore 08.00 (ora locale), a lunedì 31 gennaio 2011, fino alle ore 18.00 (ora locale), e

­

giovedì 19 gennaio 2012 e venerdì 20 gennaio 2012, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (ora locale), nonché da martedì 24 gennaio 2012, dalle ore 08.00 (ora locale), a lunedì 30 gennaio 2012, fino alle ore 18.00 (ora locale).

Estensione orizzontale: ­

un cerchio di raggio pari a 25 miglia nautiche (ca. 46,3 km) con Davos come centro (coordinate: 46°48'44'' N 009°50'59'' E) e limitato esclusivamente allo spazio aereo svizzero (Liechtenstein escluso).

Estensione verticale: ­

a nord-ovest di una linea di separazione Piz Buin ­ Passo del Giulia ­ Passo del Settimo, dal suolo fino al FL 195 (flightlevel, ca. 5950 m s.l.m.),

­

a sud-est di una linea di separazione Piz Buin ­ Passo del Giulia ­ Passo del Settimo, da 11 000 ft AMSL (above mean sea level, ca. 3630 m s.l.m.) fino al FL 195.

Le misure di limitazione del traffico aereo si applicano al solo spazio aereo svizzero.

Secondo il diritto vigente, durante il periodo in cui il traffico aereo è soggetto a restrizioni, all'interno dello spazio aereo menzionato sono applicabili le disposizioni 1557

concernenti la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo di cui all'articolo 12 OSS. Il traffico aereo civile può utilizzare la zona di limitazione del traffico aereo alle condizioni di cui all'articolo 13 OSS.

Accordi specifici a favore di operazioni di volo civili possono essere convenuti dalle Forze aeree a livello locale previa analisi della situazione, tenendo conto di determinati aspetti in materia di protezione e sicurezza. In tale ambito le Forze aeree agiscono in qualità di massima istanza decisionale e le loro decisioni hanno carattere definitivo. Quanto appena menzionato concerne, allo stato attuale, il campo d'aviazione regionale di Bad Ragaz e l'eliporto di Balzers.

Per garantire un traffico aereo sicuro nello spazio aereo sopra la regione di Davos, potranno essere ordinate misure di sicurezza aerea puramente tecniche e meno incisive, qualora la situazione lo consenta e d'intesa tra l'esercito e l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

6.4.2

Competenza per l'imposizione delle misure di polizia aerea

Secondo il diritto vigente, la competenza di ordinare l'uso delle armi per imporre misure di polizia aerea sul territorio svizzero (competenza di tiro) è disciplinata dall'articolo 14 OSS, analogamente a quanto avvenuto in occasione del WEF 05 e del WEF 06: l'impiego delle armi nel singolo caso sarà ordinato dal capo del DDPS nella sua qualità di membro del Consiglio federale. Egli si riserva la possibilità di delegare tale competenza, in funzione della situazione, al comandante delle Forze aeree o a uno dei diretti subordinati di quest'ultimo.

6.5

Ripercussioni finanziarie

Per la maggior parte delle truppe impiegate, le spese risultanti dal previsto impiego dell'esercito in servizio d'appoggio non sono di molto superiori alle spese di un ordinario servizio d'istruzione o di volo.

L'ammontare delle spese per le prestazioni sussidiarie in servizio d'appoggio che il DDPS sarà chiamato a fornire può essere stimato, sulla base del conteggio dell'impiego dell'esercito per il WEF 08, a circa 28,8 milioni di franchi. L'onere supplementare rispetto ai corsi d'istruzione o ai normali servizi di volo militare che le formazioni impiegate a favore del WEF nel triennio 2010­2012 avrebbero comunque dovuto effettuare negli anni 2010, 2011 e 2012 può essere stimato a circa 1,5 milioni di franchi all'anno.

Il DDPS ritiene che le spese a suo carico potranno essere coperte nel quadro dei crediti stanziati. Le prestazioni di sicurezza fornite al Cantone dei Grigioni e le relative spese saranno rilevate in dettaglio.

Per le prestazioni fornite dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) a favore delle autorità civili, aventi incidenza diretta sul finanziamento e non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito nel quadro delle misure di sicurezza, sarà ordinato il paga-

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mento al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20067 sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attività commerciali nel DDPS.

Le spese d'esercizio supplementari del DDPS non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito saranno fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 2006 sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attività commerciali nel DDPS.

È fatta salva la Convenzione amministrativa del 31 maggio 2007 tra la Confederazione Svizzera, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e l'Istituto svizzero di polizia (ISP) concernente l'assistenza reciproca nell'adempimento di compiti di polizia.

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Relazioni con il programma di legislatura

Il presente disegno è annunciato nel messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 20088 sul programma di legislatura 2007­2011.

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Forma dell'atto legislativo

Il presente decreto federale costituisce un atto unico dell'Assemblea federale ai sensi dell'articolo 173 capoverso 1 lettera h Cost. in relazione con l'articolo 70 capoverso 2 LM. Poiché non ha carattere normativo né sottostà a referendum, tale atto è emanato sotto forma di decreto federale semplice ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2 Cost. e dell'articolo 29 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 20029 sull'Assemblea federale.

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RS 172.045.103 FF 2008 666 RS 171.10

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