Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20092, decreta: Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Glarona agli articoli 59 capoverso 2, 113 capoverso 1, 118, 128 capoversi 1 lettere b e c, 3, 129 capoverso 1, 130 capoversi 1 e 2, 4­6, 131 capoversi 1 lettere a, b e g, 2, 132, 133 e 154 della Costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 4 maggio 2008; 2. Appenzello Interno all'articolo 46 capoverso 6 della Costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 27 aprile 2008; 3. Argovia ai §§ 20 capoverso 1 e 50 capoverso 2bis della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 1°giugno 2008; 4. Ginevra agli articoli 178B, 178C e 182 capoverso 2 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 febbraio 2008.

Art. 2 Il presente decreto non sottostą a referendum.

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RS 101 FF 2009 931

2008-2720

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Garanzia federale a costituzioni cantonali rivedute. DF

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