Termine di referendum: 9 luglio 2009
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) Modifica del 20 marzo 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20081, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 16 cpv. 1 Dopo l'approvazione del consuntivo, l'importo massimo fissato per le uscite totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.
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Art. 17a
Conto di ammortamento
Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.
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Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate: a.
le entrate straordinarie a destinazione vincolata;
b.
le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.
Art. 17b
Disavanzi del conto di ammortamento
I disavanzi del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente devono essere compensati sull'arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.
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Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.
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FF 2008 7415 RS 611.0
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In casi particolari, l'Assemblea federale può prolungare i termini previsti dai capoversi 1 e 2.
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L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all'articolo 17.
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5 L'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo.
Art. 17c
Risparmi a titolo precauzionale
Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo, ridurre l'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.
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La riduzione presuppone che il conto di compensazione di cui all'articolo 16 sia almeno in pareggio.
2
Art. 17d
Accrediti al conto di ammortamento
Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l'accredito non gravi il conto di compensazione.
Art. 18 cpv. 1 frase introduttiva Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all'articolo 17, 17b capoverso 1 oppure 17c come segue: 1
Art. 66
Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2009
Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 si riduce di un miliardo di franchi.
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L'articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009
Consiglio nazionale, 20 marzo 2009
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 31 marzo 20093 Termine di referendum: 9 luglio 2009
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