Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 3 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Procloraz 450 g/l

Tipo di formulazione:

EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali Attrade-Prochloraz 450 EC

Numero di omologazione svizzero: A-4029 Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2791-1 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrotech Trading

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Campicoltura: Frumento Orzo

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Mal del piede dei cereali Macchie reticolate (elmintosporiosi), rincosporiosi

Dosaggio: 1 l/ha Dosaggio: 1 l/ha

1 2

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Al massimo 1 trattamento dall'inizio dell'allungamento dello stelo allo stadio fenologico di due nodi (BBCH 30­32) in avvicendamenti colturali molto ravvicinati e se oltre il 15­20 % dei culmi presenta sintomi di attacco.

2 = Al massimo 1 trattamento dal primo nodo all'inizio della spigatura (BBCH 31­51), se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infestazione.

1

RS 916.161

2009-0435

915

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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