Legge federale sul prezzo fisso dei libri

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoversi 2 e 103 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 20 aprile 20092; visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 20093, decreta: Minoranza (Kaufmann, Estermann, Favre Charles, Flückiger, Gysin, Miesch, Müller Philipp, Rime, Theiler, Walter, Wandfluh) Non entrare in materia Art. 1

Scopo

Scopo della presente legge è: a.

promuovere la varietà e la qualità del bene culturale libro;

b.

garantire l'accesso ai libri al maggior numero di lettori e a condizioni ottimali.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina i prezzi di libri nuovi e privi di difetti scritti nelle lingue nazionali svizzere che:

1

a.

sono editi in Svizzera;

b.

sono importati a titolo professionale in Svizzera; oppure

c.

sono commercializzati in Svizzera.

La presente legge non si applica ai libri spediti direttamente dall'estero al consumatore finale in Svizzera sulla base di un contratto stipulato per via elettronica.

2

Minoranza (Rechsteiner Paul, Fässler, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Rennwald) Cancellare il capoverso 2

1 2 3

RS 101 FF 2009 3533 FF 2009 3565

2009-1080

3559

Prezzo fisso dei libri. LF

Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Riklin Kathy, Rime, Theiler, Wandfluh, Zemp) La presente legge non si applica ai libri concepiti quale materiale didattico destinato all'insegnamento scolastico.

3

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

libro: ogni prodotto editoriale in forma stampata e ogni prodotto combinato di cui il libro stampato è l'elemento principale; i giornali, i periodici, gli spartiti musicali e i prodotti cartografici non sono considerati libri;

b.

prezzo di vendita finale: il prezzo al quale il libro è venduto ai consumatori finali in Svizzera, IVA compresa;

c.

consumatore finale: chi acquista libri a fini diversi dalla rivendita;

d.

libraio: chi vende professionalmente libri ai consumatori finali.

Art. 4

Fissazione del prezzo

L'editore o l'importatore di libri fissa il prezzo di vendita finale dei libri da lui editi o importati.

1

L'editore o l'importatore di libri deve pubblicare il prezzo di vendita finale prima della prima edizione del libro o prima della modifica del prezzo. Indica anche la data di pubblicazione o la data della modifica del prezzo.

2

Se il prezzo di vendita finale è maggiorato rispetto ai prezzi praticati nei Paesi limitrofi, il Sorvegliante dei prezzi esamina se la differenza di prezzo è abusiva. Se necessario, il Sorvegliante dei prezzi può stabilire la differenza di prezzo ammessa emanando una decisione generale che si applica all'intero settore e tiene conto delle regioni linguistiche.

3

Minoranza (de Buman, Fässler, Leutenegger Oberholzer, Meier Schatz, Rechsteiner Paul, Zisyadis) Il prezzo di vendita finale dei libri importati per i quali nel Paese di edizione vige il sistema del prezzo fisso deve rientrare in una forbice compresa tra un minimo del 100 per cento e un massimo del 120 per cento del prezzo di vendita convertito al tasso di cambio di riferimento dell'euro, IVA compresa.

3

(cfr. anche cpv. 4) Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp) 3bis

Il prezzo ammesso si calcola sulla base del prezzo estero, dedotta l'IVA estera.

3560

Prezzo fisso dei libri. LF

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

4

Minoranza (de Buman, Fässler, Leutenegger Oberholzer, Meier Schatz, Rechsteiner Paul, Zisyadis) Cancellare capoverso 4 (cfr. anche cpv. 3) Art. 5

Prezzo fisso

I librai possono vendere i libri solo al prezzo di vendita finale stabilito conformemente all'articolo 4.

Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh) Se il prezzo di un libro proveniente dall'estero è indicato in valuta estera, il consumatore finale può scegliere se pagare il prezzo svizzero in franchi o il prezzo estero nella valuta estera.

2

Art. 6

Sconto generalmente ammesso

I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita finale fissato.

Minoranza (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis) Art. 6

Variazioni di prezzo generalmente ammesse

I librai possono diminuire o aumentare fino al 5 per cento il prezzo di vendita finale fissato.

Art. 7 1

Sconti ammessi in casi particolari

Sul prezzo di vendita finale possono essere accordati sconti: a.

per la vendita di libri a biblioteche pubbliche che per l'acquisto di libri dispongono di un budget annuo di: 1. al massimo 500 000 franchi: fino al 10 per cento, 2. oltre 500 000 e al massimo 1 000 000 di franchi: fino al 15 per cento, 3. oltre 1 000 000 di franchi: sconto libero;

b.

per la vendita di più copie dello stesso libro: 1. 11­50 copie: fino al 10 per cento, 2. 51­100 copie: fino al 15 per cento, 3. oltre 100 copie: fino al 20 per cento;

c.

per la vendita in blocco di collane di opere o per la prenotazione di opere prima della loro pubblicazione completa: sconto libero;

3561

Prezzo fisso dei libri. LF

d.

2

per i libri che i club del libro vendono ai membri in una veste tipografica propria e a una data posteriore a quella dell'edizione originale: sconto libero.

Questi sconti sono cumulabili con lo sconto di cui all'articolo 6, ma non tra loro.

Art. 8

Validità del prezzo fisso

Se un libro è stato venduto in Svizzera o all'estero per almeno 18 mesi a prezzo fisso, l'editore o l'importatore può abolire il prezzo fisso. Deve prima pubblicare la relativa dichiarazione.

Minoranza (Kaufmann, Baader Caspar, Favre Charles, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh) Il prezzo fisso decade 6 mesi dopo la prima edizione del libro in Svizzera o all'estero.

Art. 9

Vendita a commercianti di altri settori

Gli editori, gli importatori e i distributori non possono rifornire i librai il cui assortimento non è composto prevalentemente di libri a prezzi più bassi o a condizioni più favorevoli degli altri.

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp) Art. 9 Rubrica Differenze di prezzo non ammesse Gli editori e gli importatori non possono vendere libri in Svizzera a prezzi più elevati di quelli praticati nei Paesi limitrofi o nel Paese di edizione.

2

Art. 10

Azioni

Chi è leso o minacciato negli interessi economici da una violazione degli articoli 4­9 può domandare al giudice:

1

2

a.

di proibire una lesione imminente;

b.

di far cessare una lesione attuale;

c.

di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

Può in particolare chiedere che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

3 Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni4, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

4

RS 220

3562

Prezzo fisso dei libri. LF

Art. 11

Azioni di organizzazioni

Le azioni previste nell'articolo 10 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche: a.

dalle associazioni professionali ed economiche d'importanza nazionale o regionale autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici: 1. degli editori, 2. degli importatori, 3. dei distributori, 4. dei librai;

b.

dalle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

Art. 12

Provvedimenti cautelari

Gli articoli 28c­28f del Codice civile5 sono applicabili per analogia ai provvedimenti cautelari.

Art. 13

Rappresentante del settore

Il settore designa un rappresentante che tutela gli interessi dei suoi membri indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria.

1

2 Il rappresentante del settore può proporre le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

Art. 14

Tribunali arbitrali

I tribunali arbitrali permanenti specializzati nella presente legge devono: a.

accettare tutte le parti indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria, se le parti li adiscono in base a un patto di arbitrato valido;

b.

offrire le stesse condizioni a tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria;

c.

essere indipendenti dalle associazioni di categoria.

Minoranza (Favre Charles, Baader Caspar, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Kaufmann, Rime, Walter, Wandfluh) Art. 14a

Riesame periodico

Il Consiglio federale verifica ogni tre anni l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. Nel fare ciò tiene conto dello scopo perseguito dalla legge.

1

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame e propone, se necessario, di modificare o abrogare la presente legge.

2

5

RS 210

3563

Prezzo fisso dei libri. LF

Art. 15

Coordinamento con il Codice di procedura civile

Con l'entrata in vigore del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20086 l'articolo 12 della presente legge decade o non ha più effetto.

Art. 16

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6

FF 2009 21

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