Codice civile

Progetto

(Cognome dello sposo) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 agosto 20091; visto il parere del Consiglio federale del 14 ottobre 20092, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 160 cpv. 2 e 3 2 La sposa può tuttavia dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale.

Analoga possibilità ha lo sposo, se gli sposi fanno domanda di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale (art. 30 cpv. 2).

Se il cognome prima della celebrazione del matrimonio era già un siffatto doppio cognome, il cognome coniugale può essere preceduto solo dal primo di questi due cognomi.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La minoranza (Leutenegger Oberholzer, Daguet, von Graffenried, Jositsch, Thanei, Vischer, Wyss Brigit) desidera rinviare l'oggetto alla Commissione con l'incarico di preparare una revisione delle disposizioni sul cognome e sul diritto di cittadinanza che rispetti i seguenti principi:

1 2 3

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la disparità tra i coniugi nel diritto di cittadinanza deve essere soppressa;

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la disparità tra uomo e donna nel caso di genitori non coniugati deve essere soppressa;

FF 2009 6577 FF 2009 6585 RS 210

2009-2581

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Codice civile

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la parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie omosessuali registrate deve essere garantita;

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anche le coppie coniugate devono avere la possibilità di mantenere il cognome da celibe o da nubile o quello valido fino al matrimonio.

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