Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 26 novembre 2010

Iniziativa popolare federale «68 miliardi per la sicurezza sociale» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «68 miliardi per la sicurezza sociale», presentata l'8 maggio 2009; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «68 miliardi per la sicurezza sociale», presentata l'8 maggio 2009, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Berini Arthur, Bachstrasse 9/11, 8038 Zurigo 2. Lumpert Markus, Emil-Staub-Strasse 4b, 8708 Männedorf 3. Pellanda Marco, I-36061 Bassano del Grappa (domicilio politico: 8700 Küsnacht)

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

4.

5.

6.

7.

8.

von Ins Jürg, Rainstrasse 25, 8808 Pfäffikon SZ Jost Reto, Nordstrasse 151, 8037 Zurigo Kägi Hans, Birkenstrasse 24, 8302 Kloten Schneider Marcel, Winterthurerstrasse 682, 8051 Zurigo Jelmini Eva, Forchstrasse 22b, 8610 Uster

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «68 miliardi per la sicurezza sociale» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Künstlerpartei Schweiz, Casella postale 9, 8706 Feldmeilen, e pubblicata nel Foglio federale del 27 maggio 2009.

12 maggio 2009

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «68 miliardi per la sicurezza sociale» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 114a (nuovo)

Finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell'indennità per perdita di guadagno e dell'assicurazione contro la disoccupazione

A complemento del finanziamento anteriore, la Confederazione mette a disposizione 68 miliardi di franchi per coprire le prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell'indennità per perdita di guadagno e dell'assicurazione contro la disoccupazione.

1

Questo finanziamento supplementare può avvenire in particolare nelle seguenti forme:

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a.

prestazioni uniche o ricorrenti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;

b.

prestiti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera;

c.

partecipazione della Confederazione o della Banca nazionale svizzera a una società veicolo, alla quale vengono provvisoriamente trasferiti attivi del Fondo di compensazione AVS, oppure concessione di un prestito a tale società veicolo da parte della Confederazione o della Banca nazionale svizzera.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 numero 8 (nuovo)5 8. Disposizione transitoria dell'articolo 114a (nuovo) (Finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dell'indennità per perdita di guadagno e dell'assicurazione contro la disoccupazione) La Confederazione emana le necessarie disposizioni d'esecuzione. Qualora esse non siano entrate in vigore nell'anno seguente l'accettazione dell'articolo 114a da parte di Popolo e Cantoni, l'articolo 114a si applica direttamente.

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RS 101 L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).

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