Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero l'accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20092, decreta: Art. 1 L'accordo del 25 giugno 20093 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale) è approvato.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare le modifiche degli allegati I e II dell'accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale.
Art. 3 La legge del 18 marzo 20054 sulle dogane è modificata come segue: Art. 42a (nuovo)
Operatori economici autorizzati
Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO), sempre che tali persone soddisfino le condizioni seguenti:
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a.
comprovata osservanza degli obblighi doganali;
b.
sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
RS 101 FF 2009 7783 RS ...; FF 2009 7805 RS 631.0
2009-2109
7803
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. DF
c.
comprovata solvibilità finanziaria; e
d.
norme di sicurezza adeguate.
Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.
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L'Amministrazione delle dogane può effettuare controlli dell'impresa del richiedente e dell'operatore economico autorizzato.
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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 3.
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