Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2010 15 ottobre 2009
Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.
Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2010, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2006. Il tasso d'adeguamento č del 2,7 per cento.
Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Per il 1° gennaio 2010 non č effettuato alcun adeguamento.
15 ottobre 2009
6456
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
2009-2624