Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20201, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 60b

Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale

L'istituto collettore può investire i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi, presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento.

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L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

2

L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

3

II La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]3). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Entra in vigore il ... [il giorno seguente la sua adozione] con effetto sino al ... [tre anni dopo la sua adozione].

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FF 2020 5631 RS 831.40 RS 101

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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

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FF 2020