Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

Disegno

(Legge sugli stupefacenti, LStup) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20202, decreta: I La legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge «Istituto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».

1

2

Nell'articolo 4 capoverso 1 «Istituto» è sostituito con «Swissmedic».

3

In tutta la legge «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «UFSP».

Art. 3f Abrogato Art. 8 cpv. 1 lett. d e 5­7 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio: 1

d.

1 2 3

gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.

RS 101 FF 2020 5391 RS 812.121

2019-1032

5431

L sugli stupefacenti

FF 2020

Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: 5

a.

di cui ai capoversi 1 lettere a­c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata;

b.

di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.

Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a­c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.

6

Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a­c e 3, utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato, è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.

7

Art. 8b

Rilevamento dei dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

L'UFSP svolge un rilevamento di dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che: 1

2

3

a.

non sono omologati;

b.

sono omologati, ma vengono prescritti per un'indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata.

Il rilevamento dei dati serve: a.

alla valutazione scientifica secondo l'articolo 29a; e

b.

all'analisi statistica.

L'UFSP mette i risultati dell'analisi statistica a disposizione: a.

delle autorità cantonali di esecuzione;

b.

dei medici coinvolti nel trattamento;

c.

delle strutture di ricerca interessate.

5432

L sugli stupefacenti

FF 2020

Titolo prima dell'art. 18a

Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati Sezione 1: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen Titolo prima dell'art. 18e

Sezione 2: Trattamento dei dati Art. 18e

In relazione alla cura di tossicomani

Ex art. 3f Art. 18f

In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoversi 5­8 o per verificare che queste siano rispettate, l'UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali: 1

2

a.

indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5­8;

b.

indicazioni necessarie all'identificazione del paziente; e

c.

dati medici rilevanti nel quadro di un'applicazione medica limitata in conformità all'articolo 8 capoverso 5 lettera a.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i dati che possono essere trattati;

b.

i periodi di conservazione.

Art. 18g

In relazione ai medicamenti a base di canapa

L'UFSP gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati secondo l'articolo 8b.

1

I medici che trattano persone con medicamenti a base di canapa devono registrare i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l'articolo 8b. I dati dei pazienti devono essere registrati in forma pseudonimizzata.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i dati necessari per il rilevamento secondo l'articolo 8b;

b.

la frequenza e il momento della registrazione;

c.

i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;

d.

gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;

e.

i termini di conservazione dei dati; 5433

L sugli stupefacenti

f.

FF 2020

la pubblicazione delle analisi statistiche.

Può stabilire che i dati non debbano più essere registrati quando nuovi dati non sono più necessari per la valutazione scientifica di cui all'articolo 8b capoverso 2.

4

Art. 20 cpv. 1 lett. c È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: 1

c.

senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

Art. 29 cpv. 4 Abrogato Art. 29a cpv. 1 L'UFSP provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui agli articoli 18e­18g per analisi e pubblicazione.

1

Art. 30b

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall'UFSP in virtù del diritto anteriore per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa rimangono valide dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

1

Fino a quando l'autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 rimane valida, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic secondo l'articolo 4.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 8b e 18g si applicano per sette anni dalla data dell'entrata in vigore.

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