Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Disegno

(LStrI) (Limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 21 cpv. 3, secondo periodo ... È ammesso per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

3

Art. 31 cpv. 3, primo periodo Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM, possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera.

3

1 2

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Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 9: Documenti di viaggio, visti di ritorno e divieto di viaggiare Art. 59, rubrica e cpv. 4­6 Rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno Un documento di viaggio può essere rilasciato anche ai seguenti stranieri privi di documenti: 4

a.

i titolari di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;

b.

i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente o le persone bisognose di protezione se sono autorizzati a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza conformemente all'articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato conformemente all'articolo 59e capoverso 2 o 3;

c.

i richiedenti l'asilo o i richiedenti l'asilo oggetto di una decisione d'asilo negativa passata in giudicato, per preparare la loro partenza o ai fini della loro partenza definitiva.

La SEM può rilasciare un'autorizzazione al ritorno (visto di ritorno) a una persona ammessa provvisoriamente o a una persona bisognosa di protezione se: 5

a.

è titolare di un documento di viaggio valido emesso dallo Stato d'origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera; e

b.

è autorizzata a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza conformemente all'articolo 59d capoverso 2 oppure in un altro Stato conformemente all'articolo 59e capoverso 3.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno.

6

Art. 59d

Divieto di recarsi nello Stato d'origine o di provenienza per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione

I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza.

1

La SEM può autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi nello Stato d'origine o di provenienza se necessario per preparare la sua partenza autonoma e definitiva. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

2

3

Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 59c.

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Art. 59e

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Divieto di recarsi in altri Stati per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione

I richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a recarsi in uno Stato che non sia il loro Stato d'origine o di provenienza.

1

La SEM può eccezionalmente autorizzare un richiedente l'asilo a effettuare un viaggio ai sensi del capoverso 1 se la procedura d'asilo o di allontanamento lo richiede.

2

La SEM può eccezionalmente autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a effettuare un viaggio ai sensi del capoverso 1 in presenza di particolari motivi personali. Il Consiglio federale disciplina le condizioni. Tuttavia, se per un determinato Stato è stato disposto un divieto di viaggiare secondo l'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo, la SEM può autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a effettuare un viaggio in tale Stato unicamente se motivi gravi lo giustificano (art. 59c cpv. 2).

3

4

Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 59c.

Art. 84 cpv. 4 e 5 4

5

L'ammissione provvisoria si estingue se lo straniero ammesso provvisoriamente: a.

presenta una domanda d'asilo in un altro Stato e la Svizzera non è tenuta a riammetterlo in virtù di obblighi internazionali;

b.

ottiene un permesso di dimora in Svizzera o è autorizzato a soggiornare in un altro Stato;

c.

si reca senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stato costretto;

d.

permane per oltre due mesi senza autorizzazione in uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza e la Svizzera non è tenuta a riammetterlo in virtù di obblighi internazionali; oppure

e.

notifica la sua partenza e lascia la Svizzera.

Il capoverso 4 lettere c e d non si applica ai rifugiati ammessi provvisoriamente.

Art. 84a

Rilascio di un permesso di dimora a stranieri ammessi provvisoriamente

Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato d'origine o di provenienza.

1

Se una persona la cui ammissione provvisoria è estinta in virtù dell'articolo 84 capoverso 4 lettera c è nuovamente ammessa provvisoriamente perché l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmen2

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te esigibile, il rilascio di un permesso di dimora è escluso per dieci anni dal rinnovo dell'ammissione provvisoria. È fatto salvo il diritto al rilascio.

Se è concessa l'ammissione provvisoria a una persona la cui domanda d'asilo è stata respinta a causa di un viaggio non autorizzato nello Stato d'origine o di provenienza, la cui protezione provvisoria ha termine ai sensi dell'articolo 79 lettera e LAsi3 o a cui non è stata concessa la protezione provvisoria a causa di un viaggio non autorizzato nello Stato d'origine o di provenienza, il rilascio del permesso di dimora è escluso per dieci anni dalla concessione dell'ammissione provvisoria. È fatto salvo il diritto al rilascio.

3

Art. 85 cpv. 3, 4 e 7­8 Abrogati Art. 85a cpv. 1, 2, parte introduttiva e 3bis Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un'attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22). Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l'articolo 61 LAsi4.

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d'impiego. La notifica deve indicare in particolare: 2

Nel caso di un'attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall'interessato. La notifica deve contenere in particolare i dati di cui al capoverso 2.

3bis

Art. 85b

Cambiamento di Cantone

Lo straniero ammesso provvisoriamente che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve presentare alla SEM una domanda di cambiamento di Cantone.

1

2

Il cambiamento di Cantone è autorizzato: a.

per tutelare l'unità della famiglia; oppure

b.

se vi è grave minaccia per la salute dello straniero ammesso provvisoriamente o di altre persone.

Se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita un'attività lucrativa di durata indeterminata o assolve una formazione professionale di base in un altro Cantone, il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se: 3

a.

3 4

l'interessato non percepisce l'aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e

RS 142.31 RS 142.31

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b.

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il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.

Il cambiamento di Cantone secondo i capoversi 2 e 3 non è autorizzato in presenza dei motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7 lettera a o b.

4

Il cambiamento di Cantone di rifugiati ammessi provvisoriamente è retto dall'articolo 37 capoverso 2.

5

Art. 85c

Ricongiungimento familiare

I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente possono raggiungerli ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria al più presto dopo tre anni se: 1

a.

coabitano con essi;

b.

è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni;

c.

la famiglia non dipende dall'aiuto sociale;

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o sono iscritti a una corrispondente offerta di promozione linguistica; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC5 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.

2

Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC6, la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

3

Art. 120 cpv. 1 lett. f e h 1

5 6

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: f.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 85a capoversi 2 e 3bis o non ne osserva le condizioni (art. 85a cpv. 2­3bis);

h.

come richiedente l'asilo, straniero ammesso provvisoriamente o persona bisognosa di protezione si reca all'estero senza autorizzazione (art. 59d e 59e).

RS 831.30 RS 210

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Art. 122d

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Rifiuto del rilascio del documento di viaggio e del visto di ritorno

Se il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione si reca senza autorizzazione in uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza (art. 59e), per tre anni dal ritorno in Svizzera la SEM può rifiutargli il rilascio di un documento di viaggio o un visto di ritorno.

Art. 126e

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Alle domande di rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno presentate da richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione prima dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto anteriore.

1

Se all'entrata in vigore della modifica del ... un richiedente l'asilo, uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione soggiorna all'estero senza un documento di viaggio valido o un visto di ritorno valido, si applica il diritto anteriore.

2

II La legge del 26 giugno 19987 sull'asilo è modificata come segue: Art. 53 lett. d Non è concesso asilo al rifugiato: d.

che si sia recato senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza.

Art. 61 cpv. 1 e 2 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP8 o dell'articolo 49a o 49abis CPM9 possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un'attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI10).

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d'impiego. Nel caso di un'attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall'interessato. La procedura di notifica è retta dall'articolo 85a capoversi 2­6 LStrI.

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7 8 9 10

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20

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Art. 78 cpv. 1 lett. c e 2 Abrogati.

Art. 79 lett. e La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: e.

si è recata senza autorizzazione nello Stato d'origine o di provenienza, salvo se rende verosimile di esservi stata costretta.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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