Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

7 maggio 2020

Tariffa sottoposta da

Helvetia Compagnia svizzera d'assicurazioni sulla vita SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale Con lettera del 3 marzo 2020, Helvetia Compagnia svizzera d'assicurazioni sulla vita SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea ha presentato nel settore dei rischi della previdenza professionale una modifica della tariffa collettiva (adeguamento della tariffa di rischio per l'assicurazione in caso di invalidità e di decesso e della tariffa dei costi nella previdenza professionale a partire dal 1° gennaio 2021 [KT21]).

Le modifiche riguardano da un lato la tariffa dei costi e dall'altro la tariffa di rischio (premi in caso di decesso e di invalidità nel quadro della tariffazione per settore ed empirica). Esse consistono nell'adeguamento delle basi tariffarie, nell'elaborazione del modello di tariffazione per classi tariffarie e del modello di tariffazione empirica in caso di decesso e di invalidità e nell'introduzione di una tariffazione empirica in caso di premi di rischio forfettari per il rischio di decesso.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 7 maggio 2020 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati dal 1° gennaio 2021 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

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2020-2167

FF 2020

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Corte II, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

21 luglio 2020

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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