Regolamento del Consiglio nazionale

Progetto

(RCN) (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento) Modifica del ...

Il Consiglio nazionale, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 23 aprile 20201, decreta: I Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20032 è modificato come segue: Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 24a

Documentazione per i deputati

La documentazione è di norma messa a disposizione in forma elettronica. Durante la seduta della Camera sono distribuite unicamente le schede elettorali.

Art. 25

Presentazione

Durante la sessione un deputato o un gruppo parlamentare può presentare, per posta elettronica indirizzata alla Segreteria centrale, un'iniziativa o un intervento.

Minoranza (Glättli, Andrey, Kälin) [cfr. art. 28b e cifra II] Art. 28a cpv. 1, secondo periodo 1...

Le mozioni e i postulati presentati in relazione al coronavirus o a disposti legislativi e a ordinanze di emergenza emanati in tale contesto sono trattati al più tardi nella sessione successiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di una sessione straordinaria od ordinaria.

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FF 2020 3901 RS 171.13

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Regolamento del Consiglio nazionale (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento)

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Minoranza (Glättli, Andrey, Kälin) [cfr. art. 28a e cifra II] Art. 28b cpv. 1, secondo periodo, 2, secondo periodo e 3, secondo periodo 1...

La Commissione decide durante la seduta successiva se dare seguito alle iniziative parlamentari presentate in relazione al coronavirus o a disposti legislativi e a ordinanze di emergenza emanati in tale contesto.

2...

Le iniziative parlamentari presentate in relazione al coronavirus o a disposti legislativi e a ordinanze di emergenza emanati in tale contesto e alle quali la Commissione propone alla Camera di dare seguito sono trattate nella sessione successiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di una sessione straordinaria od ordinaria.

3...

Le iniziative parlamentari presentate in relazione al coronavirus o a disposti legislativi e a ordinanze di emergenza emanati in tale contesto e alle quali il Consiglio degli Stati ha dato seguito sono trattate al più tardi nella sessione successiva, indipendentemente dal fatto che si tratti di una sessione straordinaria od ordinaria.

Art. 29 cpv. 1bis 1bis Chi

firma un'iniziativa o un intervento lo comunica alla Segreteria centrale per posta elettronica. La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno di seduta successivo alla presentazione dell'iniziativa o dell'intervento.

Art. 31 cpv. 2, 3 e 4bis 2 Le

domande devono essere presentate alla Segreteria centrale per posta elettronica, in termini succinti e senza motivazione, entro il mezzogiorno del mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera.

3 Il

testo delle domande è inviato ai deputati per posta elettronica prima dell'inizio della seduta; non ne è data lettura.

4bis Se

l'interrogante è scusato ai sensi dell'articolo 57 capoverso 4 lettera e, il Consiglio federale risponde per scritto.

Art. 40

Assenze

1 Ogni

giorno di sessione il segretario generale dell'Assemblea federale stila una lista delle presenze.

2 Se

impediti di partecipare a una seduta, i deputati lo comunicano per posta elettronica, possibilmente in anticipo, al segretario generale.

Art. 41 cpv. 2 Abrogato

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Art. 50 cpv. 1 e 2 1 Le

proposte vanno presentate per posta elettronica indirizzata alla Segreteria della Camera, prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono.

2 Il

presidente può fissare un termine per la presentazione delle proposte.

Art. 56 cpv. 4 4

Ogni deputato vota di norma dal proprio posto nell'aula della Camera mediante il sistema di voto elettronico.

Art. 57 cpv. 1 1 Il

sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.

Art. 58

Eccezioni all'espressione del voto mediante procedimento elettronico

1 In

caso di guasto dei dispositivi elettronici di voto, la votazione avviene per alzata e seduta.

2 Chi

desidera una votazione per appello nominale lo comunica per posta elettronica alla Segreteria della Camera. Se la richiesta è appoggiata da 75 deputati, la votazione avviene per appello nominale.

Art. 58a

Votazione per alzata e seduta

1 Nella

votazione per alzata e seduta si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.

2I

voti e le astensioni sono conteggiati in ogni caso: a.

nelle votazioni sul complesso;

b.

nelle votazioni su una proposta di conciliazione;

c.

nelle votazioni in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei membri della Camera secondo l'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale;

d.

nelle votazioni finali.

II Il presente regolamento entra in vigore approvato che sia nella votazione finale e ha effetto sino a che il Consiglio nazionale non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento. Dopo tale data tutte le modifiche in esso contenute decadono.

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Regolamento del Consiglio nazionale (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento)

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Minoranza (Glättli, Andrey, Kälin) [cfr. art. 28a e 28b] Cifra II, terzo periodo ... Le modifiche degli articoli 28a capoverso 1 e 28b capoversi 1­3 si applicano sino al termine della prima sessione successiva alla scadenza della validità di tutte le ordinanze di emergenza emanate in relazione al coronavirus, e in seguito decadono.

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