Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria negli anni 20212024 del 8 dicembre 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 21 giugno 20132 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20203, decreta:
Art. 1 Per il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria negli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 14 400 milioni di franchi.
Art. 2 Dal limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere impiegati 500 milioni di franchi per il finanziamento dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 21 settembre 2020
Consiglio degli Stati, 8 dicembre 2020
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
1 2 3
RS 101 RS 742.140 FF 2020 4407
2020-0007
8841
Limite di spesa per il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria negli anni 20212024. DF
8842
FF 2020