Scambio di note del 20 dicembre 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 28 dicembre 20191 Entrato in vigore il ...

Traduzione2 Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles, 20 dicembre 2018 Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 20 novembre 2018, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

RS 0.362.380.086 1 Le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, sono applicate provvisoriamente dalla Svizzera: art. 77 n. 7 e 8.

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.362.31 2019-3005

3241

Sviluppo dell'acquis di Schengen.

Recepimento del regolamento (UE) 2018/1862

FF 2020

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera: ­

Regolamento del Parlamento Europeo et del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione

­

Documento del Consiglio: PE-CONS 36/18

­

Data dell'adozione: 19 novembre 2018»4

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 20 novembre 2018 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Con la messa in servizio del Sistema d'informazione Schengen adattato, la quale sarà decisa dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 paragrafo 2 del regolamento summenzionato, i seguenti scambi di note saranno estinti: ­

4

5

scambio di note del 28 marzo 20085 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'accesso al SIS II dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione; Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

RS 0.362.380.009

3242

Sviluppo dell'acquis di Schengen.

Recepimento del regolamento (UE) 2018/1862

­

FF 2020

scambio di note del 28 marzo 20086 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

6

RS 0.362.380.007

3243

Sviluppo dell'acquis di Schengen.

Recepimento del regolamento (UE) 2018/1862

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FF 2020