Legge federale sulle finanze della Confederazione

Disegno

(LFC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20191, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 3

Definizioni

1I

beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento di compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mutui e le partecipazioni.

2I

beni patrimoniali comprendono tutti i valori patrimoniali rimanenti.

3 Si

considera spesa la diminuzione di valori patrimoniali e l'incremento di capitale di terzi che comportano la diminuzione del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione.

4 Si

considera ricavo l'incremento di valori patrimoniali e la diminuzione di capitale di terzi che comportano l'aumento del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione.

5 Si

1 2

considerano uscite:

a.

le spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti (uscite correnti);

b.

gli investimenti finalizzati alla costituzione di beni amministrativi della Confederazione e i contributi per investimenti (uscite per investimenti).

FF 2020 333 RS 611.0

2019-2740

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Finanze della Confederazione. LF

6 Si

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considerano entrate:

a.

i ricavi, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione (entrate correnti);

b.

il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

7 Nei

gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un'unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili.

Art. 8 cpv. 1 1 Il

conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica il risultato operativo, il risultato finanziario e il risultato da partecipazioni.

Art. 8a 1 Il

Conto degli investimenti

conto degli investimenti documenta le uscite e le entrate per investimenti.

2 Le

uscite per investimenti comprendono segnatamente le uscite per investimenti materiali, mutui, partecipazioni e contributi per investimenti.

3 Le

entrate per investimenti comprendono segnatamente il compenso per l'alienazione di investimenti materiali, i rimborsi di mutui e di contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, nonché i contributi per investimenti ricevuti.

Art. 9 cpv. 3 3

Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.

Art. 19 cpv. 1 lett. c Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: 1

a.

le spese e i ricavi presumibili nonché le uscite e le entrate per investimenti presumibili;

Art. 27, rubrica, cpv. 1 e 2 Crediti addizionali 1 Se,

prima o durante l'attuazione di un progetto, risulta che il credito d'impegno già stanziato è insufficiente, il Consiglio federale deve domandare senza indugio un credito addizionale.

Per i maggiori costi dovuti al rincaro o alle variazioni monetarie, esso può chiedere il credito addizionale dopo l'esecuzione del progetto.

2

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Art. 30 cpv. 1 1 Il

preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documentazione del capitale proprio e nemmeno l'allegato.

Art. 33

Crediti aggiuntivi

1 Se

il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi.

2 Il

Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

Art. 34

Crediti aggiuntivi urgenti

1 Prima

dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito.

2 Con

la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone, per approvazione a posteriori, all'Assemblea federale le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze.

3 Se

la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

Art. 35

Limitazione dei crediti aggiuntivi

Per quanto possibile, l'importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l'importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate.

Art. 36

Sorpassi di credito

1 Se

per motivi di tempo il Consiglio federale non può chiedere crediti aggiuntivi per spese o uscite per investimenti, previo consenso della Delegazione delle finanze esso può operare sorpassi dei crediti stanziati. Il consenso non è necessario se l'importo nel singolo caso non supera i 5 milioni di franchi.

2 Secondo

l'articolo 30a capoversi 1­3 e 5, nel proprio settore amministrativo i crediti a preventivo possono essere superati dell'1 per cento senza crediti aggiuntivi né consenso della Delegazione delle finanze, per un massimo tuttavia di 10 milioni di franchi.

3 Inoltre,

sono ammessi sorpassi di credito per le seguenti spese e uscite per investimenti, senza che il Consiglio federale debba ottenere previamente crediti aggiuntivi da parte dell'Assemblea federale oppure il consenso della Delegazione delle finanze: 385

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a.

quote di terzi a determinate entrate, se stabilite nella Costituzione o in una legge;

b.

conferimenti a fondi secondo l'articolo 52, se provengono da entrate a destinazione vincolata o sono stabiliti nella legge;

c.

l'impiego di entrate vincolate all'adempimento di un compito determinato e il conferimento di tali entrate a finanziamenti speciali secondo l'articolo 53, sempre che sussista un obbligo di prestazione;

d.

contributi alle assicurazioni sociali, se sono vincolati all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto o sono stabiliti nella legge;

e.

i sorpassi di preventivi globali secondo l'articolo 30a capoverso 4;

f.

ammortamenti e rettifiche di valore;

g.

gli oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta.

4 Il

Consiglio federale può operare sorpassi di altri crediti senza crediti aggiuntivi o il consenso della Delegazione delle finanze, se il decreto federale concernente il preventivo o un credito aggiuntivo lo prevede e se dispone soltanto di un margine di discrezionalità minimo per le spese e le uscite per investimenti.

5 Esso

sottopone tutti i sorpassi di credito all'Assemblea federale per approvazione a posteriori nel quadro del consuntivo.

Art. 37

Riporti di credito

1 Se

si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati.

2 Sui

riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consunti-

vo.

Titolo prima dell'art. 47

Capitolo 5: Presentazione dei conti Sezione 1: Conto annuale della Confederazione Art. 47

Scopo e principi

1 Il

conto annuale della Confederazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

2 Per

il suo allestimento sono determinanti i seguenti principi di una corretta presentazione dei conti: a.

essenzialità;

b.

affidabilità;

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c.

comprensibilità;

d.

tempestività;

e.

espressione al lordo;

f.

verificabilità;

g.

continuità.

Art. 48

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Norme di riferimento

1 L'allestimento

del conto annuale della Confederazione è retto dagli standard contabili internazionali «International Public Sector Accounting Standards»3 (IPSAS) dell'omonimo comitato («International Public Sector Accounting Standards Board»).

2 Le

deroghe sostanziali agli IPSAS sono disciplinate dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive. Quest'ultimo consulta previamente le Commissioni delle finanze.

3 Il

Consiglio federale motiva qualsiasi deroga agli IPSAS nell'allegato del conto annuale.

4 Esso

si adopera affinché le amministrazioni a livello federale, cantonale e comunale applichino norme armonizzate di presentazione dei conti. A tal fine può concedere contributi.

Capitolo 5 Sezione 2 (art. 49­51) Abrogata Art. 55 1 Il

Consiglio federale allestisce ogni anno un consuntivo consolidato. Lo sottopone all'Assemblea federale insieme al consuntivo.

2 Il

consuntivo consolidato della Confederazione espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne. È retto dagli standard IPSAS4.

3 La

cerchia di consolidamento è determinata sulla base del principio del controllo secondo gli IPSAS. Il Consiglio federale può ampliare la cerchia di consolidamento nelle disposizioni esecutive, se vi è una stretta interconnessione con le finanze federali.

4 Il

Consiglio federale motiva ogni deroga agli IPSAS nell'allegato del consuntivo consolidato.

5I

principi che reggono l'allestimento del conto annuale di cui all'articolo 47 capoverso 2 si applicano per analogia.

3 4

www.ifac.org/public-sector www.ifac.org/public-sector

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Art. 60 cpv. 2bis L'AFF emette i suoi prestiti sotto forma di titoli contabili basati su certificati globali o diritti valori secondo gli articoli 973b e 973c del Codice delle obbligazioni5. Può convertire certificati globali in diritti valori e viceversa in qualsiasi momento e senza il consenso dei creditori. Tale diritto di conversione le spetta anche per prestiti emessi già prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

2bis

Art. 66c

Disposizione transitoria della modifica del ...

1 Con

il primo consuntivo dopo l'entrata in vigore della presente modifica l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2. La portata della correzione si ottiene dalla differenza tra quanto finora contabilizzato e l'importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2007.

2 Con

il primo consuntivo dopo l'entrata in vigore della presente modifica l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17a capoverso 1. La portata della correzione risulta dalla differenza tra quanto finora contabilizzato e l'importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2010.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

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RS 220

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Allegato (cifra II) Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 20036 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Sostituzione di un'espressione Negli articoli 4 e 8 lettera a «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

2. Legge dell'11 dicembre 20097 sulla promozione della cultura Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 27 capoverso 3 lettera c «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

3. Legge federale del 1° luglio 19668 sulla protezione della natura e del paesaggio Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 16a «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

4. Legge federale del 21 giugno 19919 sulla sistemazione dei corsi d'acqua Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 10 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

6 7 8 9

RS 193.9 RS 442.1 RS 451 RS 721.100

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5. Legge federale dell'8 marzo 196010 sulle strade nazionali Art. 61b cpv. 3 3I

ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

6. Legge federale del 22 marzo 198511 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g La presente legge disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei mezzi di cui alle lettere a­f , nonché dei mezzi di cui alla lettera g per compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 1

g.

i ricavi derivanti dalla gestione delle strade nazionali da parte dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 8 cpv. 3 terzo periodo ... Le prestazioni dei Cantoni o di terzi vengono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

3

Art. 9 cpv. 3 terzo e quarto periodo 3...

Le prestazioni dei Cantoni vengono destinate al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

7. Legge del 25 settembre 201512 sul trasporto di merci Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 8 capoverso 7 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

8. Legge federale del 24 gennaio 199113 sulla protezione delle acque Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 65 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

10 11 12 13

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RS 725.11 RS 725.116.2 RS 742.41 RS 814.20

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9. Legge forestale del 4 ottobre 199114 Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 41 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

10. Legge del 19 marzo 200415 sull'aiuto monetario Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 8 capoverso 1 «credito quadro» è sostituito con «credito d'impegno».

11. Legge federale del 6 ottobre 200616 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 8 capoverso 1 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

12. Legge federale del 19 marzo 197617 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Sostituzione di un'espressione Negli articoli 9 e 10 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

13. Legge federale del 30 settembre 201618 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 10 «crediti quadro» è sostituito con «crediti d'impegno».

14 15 16 17 18

RS 921.0 RS 941.13 RS 951.25 RS 974.0 RS 974.1

391

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