Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)
Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) Modifica del 18 dicembre 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20201, decreta: I La legge federale del 20 giugno 20032 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue: Art. 3 cpv. 4bis e 4ter Ai fini del controllo e per l'allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all'Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)3 e al Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)4, nel sistema d'informazione sono registrati i dati seguenti: 4bis
1 2 3 4
a.
le decisioni di cui all'articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell'UE/AELS;
b.
la pronuncia di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM (espulsione giudiziaria);
c.
la sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
d.
la revoca della sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
FF 2020 3117 RS 142.51 RS 311.0 RS 321.0
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e.
la rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria obbligatoria ai sensi dell'articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o dell'articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;
f.
nel caso di un'espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero;
g.
le relative fattispecie penali;
h.
la partenza volontaria o coatta;
i.
lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
j.
i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.
I dati di cui al capoverso 4bis sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC.
4ter
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 31 dicembre 20205 Termine di referendum: 10 aprile 2021
5
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo La legge del 17 giugno 20166 sul casellario giudiziale è modificata come segue: Art. 17 cpv. 1 lett. abis 1
I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente: abis. i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici;
Art. 62 cpv. 1 e 1bis Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri: 1
a.
le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
b.
i procedimenti penali pendenti (art. 24).
Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri: 1bis
6
a.
le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
b.
i procedimenti penali pendenti (art. 24);
c.
la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) e il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria;
d.
la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
e.
la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
f.
le modifiche dei dati comunicati riguardanti l'espulsione.
RS 330; FF 2016 4315
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