Decisione generale dell'organo di notifica per prodotti chimici in merito all'adozione di scadenze per l'immissione sul mercato e la liquidazione di biocidi per far fronte a situazioni eccezionali secondo l'articolo 30 dell'ordinanza sui biocidi e secondo le decisioni generali del 28 febbraio e del 9 aprile 2020 del 10 luglio 2020

L'organo di notifica per prodotti chimici, d'intesa con i servizi di valutazione, visto l'articolo 30 in combinato disposto con l'articolo 8 capoverso 1 lettera d numero 1 e l'articolo 26 capoverso 2 lettera d nonché l'articolo 26a dell'ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc); considerando che all'organo di notifica per prodotti chimici sono pervenute domande da parte di titolari dell'omologazione che, in virtù delle decisioni generali del 28 febbraio e del 9 aprile 2020, immettono sul mercato disinfettanti per far fronte alla pandemia di SARS-CoV-2, e che dispongono ancora di ingenti scorte di tali disinfettanti, i quali presumibilmente non potranno essere immessi sul mercato e consegnati a consumatori finali mediante la catena di fornitura a valle (commercio) entro la scadenza della durata di validità delle decisioni generali, fissata al 31 agosto 2020; considerando che l'immissione sul mercato di questi disinfettanti contribuirà in modo sostanziale a far fronte alla pandemia di SARS-CoV-2; considerando che, sebbene l'articolo 8 capoverso 1 lettera d numero 1 OBioc preveda che le omologazioni di biocidi per far fronte a situazioni eccezionali possano essere prorogate di 550 giorni massimo, nella fattispecie fino al 4 marzo 2022, una proroga di tale durata non appare giustificata alla luce dell'attuale situazione dell'approvvigionamento; considerando che la concessione di una proroga adeguata dell'immissione sul mercato consente la commercializzazione delle scorte e la loro consegna a consumatori finali; considerando infine che il presente disciplinamento si basa sul principio di proporzionalità e che non vi è nessun ostacolo dal punto di vista della protezione della salute e dell'ambiente, decide:

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RS 813.12

2020-2139

5609

FF 2020

I. Termini di liquidazione e utilizzazione a.

i biocidi che, in virtù delle decisioni generali del 28 febbraio e del 9 aprile 2020, sono prodotti o importati fino al 31 agosto 2020 alle condizioni stabilite, possono essere immessi sul mercato e consegnati ai consumatori finali entro il 28 febbraio 2021.

b.

Questi biocidi possono essere utilizzati a titolo professionale e commerciale per una durata illimitata, fatta salva un'eventuale data di scadenza.

II. Conseguenze giuridiche 1. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa2 (PA) a un eventuale ricorso contro la presente decisione generale non ha un effetto sospensivo.

2. Rimedi giuridici Conformemente all'articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), contro questa decisione può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Gli atti scritti devono essere presentati all'autorità o consegnati all'ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA). Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

21 luglio 2020

Organo di notifica per prodotti chimici: Il responsabile, Mauro Schindler

L'organo di notifica per prodotti chimici è lo sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici dell'UFAM, dell'UFSP e della SECO.

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RS 172.021

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