Termine di referendum: 8 ottobre 2020

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni) Modifica del 19 giugno 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20181, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 35, rubrica e cpv. 1 e 2, frase introduttiva Tipi di fornitori di prestazioni 1

Abrogato

2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 36

Medici e altri fornitori di prestazioni: principio

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n possono esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l'attività.

1 2

FF 2018 2635 RS 832.10

2018-0055

4929

Assicurazione malattie. LF (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)

Art. 36a

FF 2020

Medici e altri fornitori di prestazioni: condizioni

Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'autorizzazione che i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n devono soddisfare.

Le condizioni d'autorizzazione devono poter garantire che le prestazioni fornite siano appropriate e di alto livello qualitativo.

1

Le condizioni d'autorizzazione riguardano, a seconda del fornitore di prestazioni, la formazione, il perfezionamento e le esigenze necessarie a garantire la qualità delle prestazioni.

2

Art. 37

Medici: condizioni particolari

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze linguistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 1

a.

una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività;

b.

un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività;

c.

un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività.

Gli istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1.

2

I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificata ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 20154 sulla cartella informatizzata del paziente.

3

Art. 38

Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza

Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n.

1

L'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l'osservanza delle condizioni d'autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d'autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure: 2

3 4

a.

un'ammonizione;

b.

una multa fino a 20 000 franchi;

RS 811.11 RS 816.1

4930

Assicurazione malattie. LF (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)

FF 2020

c.

il ritiro dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo);

d.

il ritiro definitivo dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso.

In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all'autorità di vigilanza il ritiro dell'autorizzazione. L'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie.

3

Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 1a: Registro Art. 40a

Registro

Il Dipartimento tiene un registro dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare secondo l'articolo 36. Il Consiglio federale può affidare la tenuta del registro a un terzo. Questo può riscuotere emolumenti per le prestazioni fornite in relazione alla tenuta del registro; il Consiglio federale disciplina gli emolumenti, segnatamente il loro ammontare, tenendo conto dei principi di equivalenza e di copertura dei costi.

Art. 40b

Scopo

Il registro è utilizzato per: a.

lo scambio di informazioni tra i Cantoni riguardo ai fornitori di prestazioni autorizzati;

b.

lo scambio di informazioni tra i Cantoni riguardo alle misure adottate secondo l'articolo 38 e alle sanzioni prese secondo l'articolo 59;

c.

l'informazione degli assicuratori e degli assicurati;

d.

fini statistici;

e.

determinare i numeri massimi secondo l'articolo 55a.

Art. 40c

Contenuto

Il registro contiene i dati necessari al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 40b. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 4 della legge federale del 19 giugno 1992 5 sulla protezione dei dati.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sul loro trattamento.

2

5

RS 235.1

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Assicurazione malattie. LF (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)

Art. 40d

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Obbligo di notifica

Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie notificano senza indugio all'autorità o al terzo incaricati della tenuta del registro ogni decisione concernente l'autorizzazione a esercitare e ogni misura di cui all'articolo 38.

Art. 40e 1

Comunicazione dei dati

I dati contenuti nel registro sono pubblicamente accessibili in Internet.

Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili unicamente su richiesta.

2

I dati relativi alle misure di cui all'articolo 38 e alle sanzioni di cui all'articolo 59, nonché i motivi alla base di tali misure e sanzioni, sono accessibili unicamente alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare e al tribunale arbitrale cantonale di cui all'articolo 89.

3

Art. 40f

Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni

L'iscrizione di un'ammonizione o di una multa di cui all'articolo 38 capoverso 2 lettere a e b o di una sanzione di cui all'articolo 59 capoverso 1 è eliminata cinque anni dopo la loro pronuncia.

1

Il ritiro temporaneo dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 38 capoverso 2 lettera c o l'esclusione temporanea dall'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 59 capoverso 1 lettera d sono annullati nel registro apponendo la menzione «cancellato» dieci anni dopo la fine del ritiro o dell'esclusione.

2

Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

3

Art. 53 cpv. 1 Contro le decisioni dei governi cantonali secondo gli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1­3, 51, 54 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Art. 55a

Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale

I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Cantone che limita il numero di medici prevede che: 1

a.

4932

i medici siano autorizzati soltanto fino al raggiungimento del relativo numero massimo;

Assicurazione malattie. LF (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)

b.

FF 2020

il numero massimo sia applicato soltanto ai seguenti medici: 1. medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale, 2. medici che esercitano in istituti di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n.

Il Consiglio federale fissa i criteri e i principi metodologici per determinare i numeri massimi. Tiene conto in particolare dei flussi di pazienti tra Cantoni e delle regioni di erogazione dei servizi sanitari, nonché dell'evoluzione generale dei tassi d'occupazione dei medici.

2

Prima di determinare i numeri massimi il Cantone sente le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati. Per determinare i numeri massimi si coordina con gli altri Cantoni.

3

I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati rilevati secondo l'articolo 59a.

4

In caso di limitazione delle autorizzazioni in un Cantone, possono continuare a esercitare i medici: 5

a.

che sono stati autorizzati e hanno fornito prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell'entrata in vigore dei numeri massimi;

b.

che esercitavano nel settore ambulatoriale di un ospedale o in un istituto di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera n prima dell'entrata in vigore dei numeri massimi, se continuano a esercitare la propria attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o nello stesso istituto.

Se in un Cantone i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione aumentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di tale Cantone o più della media nazionale dei costi annui nel campo di specializzazione interessato, il Cantone può prevedere che non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.

6

Art. 57 cpv. 1, secondo periodo ... Questi devono soddisfare le condizioni d'autorizzazione ai sensi degli articoli 36a e 37 capoverso 1 e avere inoltre, durante almeno cinque anni, esercitato presso uno studio medico o rivestito una funzione medica direttiva in un ospedale.

1

Art. 59 cpv. 3bis Il tribunale arbitrale di cui all'articolo 89 notifica all'autorità o al terzo incaricati della tenuta del registro secondo l'articolo 40a ogni sanzione presa sulla base del capoverso 1.

3bis

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Assicurazione malattie. LF (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)

FF 2020

II Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 Le normative cantonali in materia di limitazione delle autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Fintanto che le normative cantonali non sono adeguate, ma al massimo per due anni, l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è disciplinata secondo il diritto anteriore.

1

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n che secondo il diritto anteriore erano autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono considerati autorizzati secondo l'articolo 36 del nuovo diritto dal Cantone sul cui territorio esercitavano la propria attività al momento dell'entrata in vigore di detto articolo.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 20206 Termine di referendum: 8 ottobre 2020

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