Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)

Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN) Modifica del 18 dicembre 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 20191, decreta: I La legge del 19 marzo 20102 sul contrassegno stradale è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».

Art. 2

Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) menzionate nel decreto federale del 10 dicembre 20123 concernente la rete delle strade nazionali.

Art. 3

Oggetto della tassa

La tassa è dovuta per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali I e II.

1

La tassa non è dovuta per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19974 sul traffico pesante.

2

1 2 3 4

FF 2019 4847 RS 741.71 FF 2017 6695 RS 641.81

2019-0681

8799

Legge sul contrassegno stradale

FF 2020

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3: Riscossione e pagamento della tassa Art. 6a

Forma del pagamento

La tassa è pagata: a.

con l'acquisto di un contrassegno adesivo; o

b.

con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (contrassegno elettronico).

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 5 Contrassegno adesivo 1

Abrogato

Il contrassegno adesivo deve essere incollato direttamente sul veicolo prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.

2

5

Il Consiglio federale disciplina l'apposizione del contrassegno adesivo.

Art. 7a

Contrassegno elettronico

La targa di controllo deve essere registrata prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.

1

La tassa è considerata pagata per ogni veicolo regolarmente autorizzato a circolare con la targa di controllo registrata.

2

Art. 7b

Verifica del diritto a utilizzare le strade nazionali I e II

Il sistema d'informazione consente a chiunque di verificare l'avvenuto pagamento della tassa, a condizione che la persona che registra la targa di controllo vi acconsenta al momento della registrazione.

Art. 8 cpv. 2 Il contrassegno adesivo e il contrassegno elettronico danno diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

2

Art. 9

Rilascio del contrassegno adesivo

Il contrassegno adesivo è rilasciato dall'AFD.

8800

Legge sul contrassegno stradale

Art. 9a 1

2

FF 2020

Riscossione della tassa

La riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo compete: a.

all'AFD, al confine;

b.

ai Cantoni, all'interno del Paese.

La riscossione della tassa mediante contrassegno elettronico compete all'AFD.

Art. 10 cpv. 1 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19855 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.

1

Art. 11 1

Controlli

Ai fini della verifica del pagamento della tassa eseguono controlli: a.

l'AFD, al confine e nell'area di confine ai sensi dell'articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane;

b.

i Cantoni, all'interno del Paese.

Se necessario ai fini della verifica del pagamento della tassa, l'AFD registra le targhe di controllo dei veicoli per i quali secondo l'articolo 4 la tassa non è dovuta.

2

L'AFD e i Cantoni possono utilizzare dispositivi mobili e impianti per effettuare controlli automatizzati e a campione.

3

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli impianti di controllo automatizzati.

4

Titolo prima dell'art. 12a

Sezione 5a: Protezione dei dati e assistenza amministrativa Art. 12a

Gestione di un sistema d'informazione

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei seguenti compiti in relazione con il contrassegno elettronico:

5 6

a.

la riscossione della tassa;

b.

la verifica del pagamento della tassa;

c.

il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

RS 725.116.2 RS 631.0

8801

Legge sul contrassegno stradale

Art. 12b

FF 2020

Contenuto del sistema d'informazione

L'AFD può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

1

Ai fini del perseguimento e del giudizio delle infrazioni può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione: 2

a.

indicazioni sui controlli eseguiti;

b.

indicazioni relative a contravvenzioni secondo l'articolo 14.

Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina: 3

a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

i dati da rilevare;

c.

l'autorizzazione al trattamento dei dati;

d.

l'acquisizione e la trasmissione dei dati;

e.

la durata di conservazione dei dati;

f.

la sicurezza dei dati.

Art. 12c

Acquisizione dei dati

Ai fini dell'adempimento dei loro compiti, gli organi incaricati della riscossione della tassa e della verifica del pagamento della stessa possono trattare i dati che riguardano detentori di veicoli e provengono da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essi utilizzano i dati esclusivamente per gli scopi previsti.

Art. 12d

Interfacce

Il sistema d'informazione dell'AFD può essere collegato con gli altri sistemi d'informazione dell'AFD per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso di verificare con un'unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d'informazione.

1

Il collegamento del sistema d'informazione dell'AFD con altri sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale ai quali l'AFD ha accesso è possibile soltanto nella misura in cui la legislazione relativa a tali altri sistemi lo preveda.

2

Art. 12e

Comunicazione di dati ad autorità e organizzazioni con compiti di diritto pubblico

L'AFD può rendere accessibili alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli nonché per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge.

1

8802

Legge sul contrassegno stradale

FF 2020

L'AFD può rendere accessibili alle organizzazioni con compiti di diritto pubblico della Confederazione, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli secondo la presente legge.

2

I dati comunicati sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. Essi non possono essere trasmessi senza il consenso dell'AFD.

3

Art. 12f

Archiviazione e distruzione dei dati

I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati.

1

I dati rilevati durante un controllo sono distrutti immediatamente, se dal controllo emerge che la targa di controllo è registrata nel sistema d'informazione dell'AFD.

2

Art. 12g

Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

1

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

2

Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adempimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per il perseguimento penale.

3

L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'articolo 30 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

4

Titolo prima dell'art. 12h

Sezione 6: Prescrizione del credito fiscale e tutela giurisdizionale Art. 12h

Prescrizione del credito fiscale

Il credito fiscale si prescrive alla fine dell'anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.

1

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione dell'autorità competente.

Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

2

In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.

3

7

RS 313.0

8803

Legge sul contrassegno stradale

FF 2020

Se il credito fiscale risulta da una contravvenzione secondo l'articolo 14, la prescrizione si fonda sull'articolo 17.

4

Titolo prima dell'art. 13 Abrogato Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Tutela giurisdizionale Le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all'AFD.

1

Le decisioni di prima istanza dell'AFD possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.

1bis

Art. 14 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale la tassa è dovuta oppure utilizza il contrassegno adesivo in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punito con una multa di 200 franchi.

1

Art. 15 cpv. 1, primo periodo L'AFD persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. a). ...

1

Art. 16 cpv. 1 I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. b).

1

Art. 18 cpv. 1, 3 e 4 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo.

3

L'AFD e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo.

4

Art. 19a

Abolizione del contrassegno adesivo

Se la parte di contrassegni adesivi corrisponde a meno del dieci per cento di tutti i contrassegni adesivi ed elettronici venduti, il contrassegno adesivo è abolito.

8804

Legge sul contrassegno stradale

FF 2020

II La legge federale del 19 dicembre 19588 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 89e lett. b e k I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: b.

l'Amministrazione federale delle dogane, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 19969 sull'imposizione degli autoveicoli, per la riscossione della tassa sul traffico pesante e per la ricerca di veicoli;

k.

gli organi cui è stata delegata la verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, per quanto attiene ai dati relativi a veicoli e detentori di cui necessitano a tal fine.

Art. 89g cpv. 6, secondo periodo ... I dati necessari per la riscossione della tassa sul traffico pesante e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali sono trasmessi automaticamente all'Amministrazione federale delle dogane.

6

8 9

RS 741.01 RS 641.51

8805

Legge sul contrassegno stradale

FF 2020

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Qualora sia adempiuta la condizione di cui all'articolo 19a, determina il momento dell'abolizione del contrassegno adesivo e mette in vigore a decorrere da tale data le modifiche di cui all'allegato.

3

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 dicembre 202010 Termine di referendum: 10 aprile 2021

10

FF 2020 8799

8806

Legge sul contrassegno stradale

FF 2020

Allegato (cifra III cpv. 3) La legge del 19 marzo 201011 sul contrassegno stradale è modificata come segue: Art. 6a

Pagamento della tassa

La tassa deve essere pagata con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

1

Essa deve essere pagata prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.

2

La tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può regolarmente circolare con la targa di controllo registrata.

3

Art. 7 e 7a Abrogati Art. 8 cpv. 2 La registrazione della targa di controllo dà diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

2

Art. 9 Abrogato Art. 9a

Riscossione della tassa

L'AFD è competente per la riscossione della tassa.

Art. 12a, frase introduttiva L'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei seguenti compiti: Art 13 cpv. 1 Abrogato Art. 14 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale la tassa è dovuta è punito con una multa di 200 franchi.

1

11

RS 741.71

8807

Legge sul contrassegno stradale

Art. 18 cpv. 4 Abrogato Art. 19, primo periodo L'AFD e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. ...

Art. 19a Abrogato

8808

FF 2020