Decreto federale concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2020
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20202, decreta:
Art. 1
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: Crediti d'impegno
Mio. fr.
a. Berna, Guisanplatz 1, costruzione di un nuovo edificio amministrativo, seconda fase
130,0
b. Posieux, locazione ed equipaggiamento iniziale del nuovo laboratorio
153,2
c. Altri progetti immobiliari 2020
175,0
Art. 2
Trasferimenti tra crediti d'impegno
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica) č autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.
1
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
1 2
RS 101 FF 2020 4249
2020-0146
4265
Immobili del DFF per il 2020. DF
Art. 3
FF 2020
Previsioni di rincaro
I crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettere a e b si basano sull'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2019 (99,2 punti; ottobre 2015 = 100,0).
1
L'evoluzione del rincaro non č presa in considerazione nei costi di progetto esposti. I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.
2
Art. 4
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
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