19.080 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) del 20 novembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, una modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-0234

1

Compendio Con il disegno di legge esposto nel presente messaggio si intende modernizzare la vigilanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), sulle prestazioni complementari (PC), sulle indennità di perdita di guadagno (IPG) e sugli assegni familiari nell'agricoltura. A tal fine, nel 1° pilastro si dovrà rafforzare l'orientamento della vigilanza ai rischi, migliorare la governance e garantire una gestione strategica efficace dei sistemi d'informazione. Per quanto riguarda la vigilanza sull'assicurazione invalidità (AI), nel presente progetto si propongono solo adeguamenti circoscritti, poiché essa è già stata migliorata nel quadro della 5a revisione AI. Anche nel 2° pilastro, data l'entrata in vigore della riforma strutturale il 1° gennaio 2012, sono previsti soltanto miglioramenti mirati.

Situazione iniziale La vigilanza sull'AVS è rimasta pressoché invariata dal 1948, e altrettanto vale per le IPG e le PC, ad essa strettamente legate, nonché per gli assegni familiari nell'agricoltura. Per contro, la vigilanza sull'AI è stata completamente modernizzata con la 5a revisione AI. Nel 2° pilastro, la vigilanza sugli istituti di previdenza è stata ridefinita in occasione della riforma strutturale della previdenza professionale.

Considerati lo sviluppo tecnologico, la crescente importanza dei sistemi d'informazione per l'esecuzione del 1° pilastro e l'aumento dei requisiti oggi richiesti in materia di governance, s'impone un riesame delle basi giuridiche della vigilanza.

Diversamente dall'AI, l'AVS ha un sistema di vigilanza reattivo, basato sul controllo, che impiega strumenti ormai obsoleti. Inoltre, le disposizioni giuridiche in materia di governance sono lacunose. L'attuale impostazione della vigilanza permette di individuare e affrontare le sfide future solo in misura limitata o con ritardo.

Contenuto del disegno Per quanto riguarda il 1° pilastro il progetto segue tre linee d'azione principali.

2

­

Nell'AVS, nelle IPG, nelle PC e negli assegni familiari nell'agricoltura (nonché nell'AI, nella misura del necessario) andrà rafforzato l'orientamento della vigilanza ai rischi. A tal fine, gli organi esecutivi saranno tenuti per legge a introdurre moderni strumenti di gestione e di controllo. Al contempo, occorrono nuove basi giuridiche che precisino i compiti e le competenze dell'autorità di vigilanza.

­

La legge contemplerà disposizioni in materia di indipendenza, integrità e trasparenza volte a garantire un buon governo d'impresa nel 1° pilastro.

­

Alcune disposizioni legali faranno sì che siano garantite la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie dei sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati in essi contenuti.

Il progetto prevede inoltre miglioramenti mirati nel 2° pilastro, quali la precisazione dei compiti del perito in materia di previdenza professionale o la garanzia dell'indipendenza delle autorità di vigilanza regionali.

3

FF 2020

Indice Compendio

2

1

7 7

2

3

4 4

Situazione iniziale 1.1 Esecuzione del 1° pilastro e suo finanziamento 1.1.1 Casse di compensazione cantonali e casse di compensazione professionali 1.1.2 Uffici AI 9 1.1.3 Istituti delle assicurazioni sociali 1.1.4 Ufficio centrale di compensazione 1.1.5 Digitalizzazione dell'esecuzione del 1° pilastro 1.1.6 Finanziamento delle spese di amministrazione 1.1.7 Compiti esecutivi dell'UFAS 1.2 Vigilanza sul 1° pilastro 1.2.1 Principio 12 1.2.2 Orientamento della vigilanza sul 1° pilastro 1.3 Esecuzione e vigilanza nel 2° pilastro 1.4 Raccomandazioni del Controllo federale delle finanze

7 9 9 10 10 11 12 13 14 14

Necessità di agire 2.1 Nel 1° pilastro 2.1.1 Rafforzamento dell'orientamento ai rischi 2.1.2 Ottimizzazione della governance 2.1.3 Miglioramento della gestione strategica e della vigilanza sui sistemi d'informazione 2.2 Nel 2° pilastro 2.3 Ulteriori adeguamenti 2.4 Alternative esaminate 2.4.1 Strutture organizzative 2.4.2 Vigilanza nell'ambito delle indennità di perdita di guadagno 26 2.4.3 Trasferimento delle prestazioni di libero passaggio agli istituti di previdenza 2.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale 2.6 Interventi parlamentari

18 18 18 19

Procedura preliminare 3.1 Risultati della procedura di consultazione 3.2 Raccomandazioni della Commissione federale AVS/AI e della Commissione federale LPP 3.2.1 Commissione federale AVS/AI 3.2.2 Commissione federale LPP

29 29

Diritto comparato

34

21 23 24 24 24

27 29 29

34 34 34

FF 2020

5

6

7

8

Punti essenziali del progetto 5.1 1° pilastro 5.1.1 Vigilanza orientata ai rischi 5.1.2 Ottimizzazione della governance 5.1.3 Miglioramento della gestione strategica e della vigilanza sui sistemi d'informazione 5.2 2° pilastro 5.3 Ulteriori adeguamenti 5.3.1 Ulteriori adeguamenti nel 1° pilastro 5.3.2 Ulteriori adeguamenti nel 2° pilastro 5.4 Compatibilità tra compiti e finanze 5.5 Attuazione

35 35 35 37

Commento ai singoli articoli 6.1 Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 6.2 Modifica di altri atti normativi 6.2.1 Codice civile 6.2.2 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali 6.2.3 Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità 6.2.4 Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6.2.5 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6.2.6 Legge sulle indennità di perdita di guadagno 6.2.7 Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura 6.2.8 Legge sugli assegni familiari 6.3 Necessità di coordinamento con altri atti legislativi

53 53 74 74

Ripercussioni 7.1 Necessità di agire 7.2 Obiettivi 7.3 Ripercussioni per la Confederazione 7.3.1 Ripercussioni finanziarie 7.3.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 7.4 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 7.5 Ripercussioni per le assicurazioni sociali e i suoi organi 7.5.1 Ripercussioni per gli organi esecutivi del 1° pilastro 7.5.2 Ripercussioni per gli istituti di previdenza 7.5.3 Ripercussioni per i fondi di compensazione 7.6 Ripercussioni per l'economia 7.7 Altre ripercussioni

93 93 94 95 95 95

Aspetti giuridici

99

39 41 47 47 50 52 52

75 78 79 81 89 89 90 92

96 96 96 97 98 99 99

5

FF 2020

8.1 8.2

8.3 8.4 8.5 8.6

Costituzionalità Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 8.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite 8.2.2 Strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro 8.2.3 Strumenti del Consiglio d'Europa 8.2.4 Diritto dell'Unione europea 8.2.5 Compatibilità delle diverse misure con il diritto internazionale Forma dell'atto Subordinazione al freno alle spese Delega di competenze legislative Protezione dei dati

99 100 100 100 100 100 101 101 101 102 102

Abbreviazioni

104

Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Modernizzazione della vigilanza) (Disegno)

107

6

FF 2020

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Esecuzione del 1° pilastro e suo finanziamento

L'esecuzione del 1° pilastro è decentralizzata. In questo contesto, gli organi esecutivi sono le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione professionali, gli uffici AI cantonali, la Cassa federale di compensazione (CFC), la Cassa svizzera di compensazione (CSC), l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) e la divisione Finanze e Registri centrali (FRC) dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC). La CFC, la CSC e l'UAIE fanno capo a livello amministrativo all'UCC (cfr. n. 1.1.4).

1.1.1

Casse di compensazione cantonali e casse di compensazione professionali

Oggi vi sono 26 casse di compensazione cantonali e 49 casse di compensazione professionali. Le casse di compensazione cantonali sono di regola enti autonomi di diritto pubblico dei Cantoni o fanno parte di un istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Nell'esecuzione delle assicurazioni sociali, esse sottostanno soltanto alle prescrizioni della Confederazione. Alle casse di compensazione cantonali sono affiliati i Cantoni, nella loro qualità di datori di lavoro, ma anche le imprese e i lavoratori indipendenti che non fanno parte di una cassa di compensazione professionale, nonché, di regola, gli assicurati senza attività lucrativa. Le casse di compensazione professionali sono istituite da una o più associazioni professionali o interprofessionali cui sono affiliati datori di lavoro o lavoratori indipendenti. Se la legge non disciplina la loro forma giuridica, la dottrina1 le qualifica quali enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione. Le casse di compensazione e gli uffici AI sono meri organi esecutivi del 1° pilastro e, diversamente da enti quali ad esempio gli istituti di previdenza professionale e le assicurazioni malattie, non sopportano né rischi assicurativi né rischi tecnici connessi ai mercati finanziari.

L'organo supremo di una cassa di compensazione cantonale è, di regola, un consiglio d'istituto o di amministrazione. Nel caso delle casse di compensazione professionali, l'organo supremo è invece il comitato direttivo della cassa (art. 58 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS).

1

2

Cfr. Helen Monioudis, Die Organisation ausgewählter Sozialversicherungszweige und die rechtliche Stellung der Sozialversicherungsträger, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 69 seg.

RS 831.10

7

FF 2020

Le casse di compensazione assumono i compiti esposti di seguito: Esecuzione dell'AVS Alle casse di compensazione cantonali e alle casse di compensazione professionali spetta in particolare fissare e riscuotere i contributi nonché calcolare e versare le prestazioni (art. 63 cpv. 1 LAVS). Le casse di compensazione cantonali devono inoltre controllare che tutte le persone tenute a pagare contributi siano registrate nel relativo registro. In base all'ordinanza del 31 ottobre 19473 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti.

Oltre ai contributi assicurativi, le casse di compensazione prelevano anche contributi per le spese di amministrazione per finanziare la propria attività esecutiva (art. 69 cpv. 1 LAVS).

Le casse di compensazione ricevono inoltre dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS per compiti specifici derivanti dal loro ruolo nell'ambito dell'esecuzione dell'AVS (art. 69 cpv. 2 LAVS e art. 158bis OAVS). In aggiunta, le casse di compensazione cantonali ricevono dal Fondo di compensazione AVS sussidi annui calcolati in funzione della forza contributiva dei loro affiliati e per gli affiliati che non esercitano un'attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo4.

Compiti conferiti nel 1° pilastro in virtù della legislazione federale in materia di assicurazioni sociali e loro finanziamento Le casse di compensazione cantonali e quelle professionali svolgono anche compiti in materia di riscossione dei contributi, calcolo e versamento delle prestazioni in denaro dell'AI e delle IPG. Per coprire le relative spese, prelevano contributi per le spese di amministrazione (art. 66 della legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI] e art. 22 della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG] in combinato disposto con l'art. 69 LAVS).

Le casse di compensazione cantonali assumono diversi compiti anche nell'ambito degli assegni familiari nell'agricoltura (art. 13 della legge federale del 20 giugno 19527 sugli assegni familiari nell'agricoltura, LAF). Le spese di amministrazione sono finanziate conformemente agli articoli 18 e 19 LAF.

Altri compiti conferiti e loro finanziamento
La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono conferire alle casse di compensazione altri compiti (art. 63 cpv. 4 LAVS). La condizione è che l'assegnazione di questi compiti non pregiudichi la regolare esecuzione dell'AVS.

3 4 5 6 7

8

RS 831.101 Ordinanza del DFI del 21 ottobre 2009 sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS (RS 831.143.42).

RS 831.20 RS 834.1 RS 836.1

FF 2020

Le casse di compensazione devono essere indennizzate dal mandante per le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento dei compiti loro conferiti.

1.1.2

Uffici AI

Conformemente all'articolo 54 capoverso 2 LAI, gli uffici AI sono istituiti sotto forma di istituti cantonali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica; in alcuni Cantoni fanno parte di un IAS.

Gli uffici AI svolgono il processo d'integrazione ed esaminano il diritto alla rendita.

L'assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d'esercizio da essi sostenute nell'ambito di una gestione razionale, incluse quelle per i servizi medici regionali (art. 67 cpv. 1 lett. a LAI). Nel quadro della vigilanza finanziaria, il rimborso effettivo delle spese è stato delegato all'UFAS (art. 55 dell'ordinanza del 17 gennaio 19618 sull'assicurazione per l'invalidità; OAI), che decide sulle spese rimborsabili.

Di conseguenza, l'UFAS approva gli organigrammi, i bilanci preventivi e i conti annuali degli uffici AI (art. 53 cpv. 1 OAI).

1.1.3

Istituti delle assicurazioni sociali

Sin dagli anni 1990, 20 Cantoni hanno previsto un'organizzazione unica per le loro casse di compensazione e i loro uffici AI. Nove Cantoni hanno istituito, mediante decreto cantonale, un IAS dotato di personalità giuridica. Altri undici prevedono una direzione comune delle casse di compensazione e degli uffici AI.

1.1.4

Ufficio centrale di compensazione

L'UCC è un'unità amministrativa della Confederazione facente capo all'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Esso svolge tutti i compiti esecutivi che devono essere assunti da un organo centrale nell'ambito del 1° pilastro.

L'UCC è dunque:

8

­

responsabile per il movimento di fondi tra esso e le casse di compensazione, per il controllo e l'analisi della contabilità delle casse di compensazione, per la contabilità dell'AVS, dell'AI e delle IPG (eccetto l'investimento del patrimonio, per cui è responsabile l'istituto compenswiss) e per la verifica e il pagamento di tutte le fatture per le prestazioni in natura individuali dell'AVS e dell'AI. Tiene inoltre vari registri centrali, gestisce i numeri d'assicurato (NAVS13) e provvede allo scambio di dati con altre autorità.

Questi compiti sono assunti dalla divisione FRC;

­

responsabile per la gestione dei pagamenti delle rendite all'estero. Inoltre, gestisce l'AVS/AI facoltativa (Cassa svizzera di compensazione, CSC); RS 831.201

9

FF 2020

­

responsabile per l'esecuzione dell'AVS per il personale della Confederazione e delle imprese parastatali federali (CFC);

­

responsabile per l'esecuzione dell'AI per tutti gli assicurati domiciliati all'estero (UAIE).

In aggiunta, l'UCC mette a disposizione servizi informatici per l'intero sistema del 1° pilastro.

Le spese dell'UCC vengono rimborsate alla Confederazione dal Fondo di compensazione, ad eccezione delle spese di amministrazione della CFC, la quale è finanziata con i contributi per le spese di amministrazione dei datori di lavoro affiliati.

1.1.5

Digitalizzazione dell'esecuzione del 1° pilastro

Su incarico del nostro Consiglio, nel 2015 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha svolto un progetto di mappatura volto a consentire l'acquisizione di una panoramica sui sistemi d'informazione nel suo ambito di vigilanza, la verifica di possibilità di standardizzazione e l'analisi di un'eventuale necessità d'intervento a livello legislativo. Nel quadro di questo progetto, in collaborazione con rappresentanti degli organi esecutivi, incluso l'UCC, sono stati realizzati un inventario e un'analisi dei rischi. Dal progetto è emerso che i sistemi d'informazione esistenti sono appropriati quali strumenti di supporto all'esecuzione. Pur essendosi dimostrato in linea di massima valido, il sistema attuale va perfezionato in modo mirato in vista degli sviluppi futuri.

Gli organi esecutivi si sono riuniti in otto gruppi d'interesse («pool informatici»), al fine di trarre beneficio dalle sinergie e dai risparmi sui costi (economie di scala). Per migliorare il coordinamento dei progetti generali (di e-government), hanno fondato l'associazione eAVS/AI. L'UCC ne è membro e l'UFAS è rappresentato nel suo comitato direttivo (senza diritto di voto). L'associazione è riuscita a introdurre prime standardizzazioni nello scambio elettronico di dati (anche con terzi).

1.1.6

Finanziamento delle spese di amministrazione

Le spese di amministrazione dell'AVS e delle IPG sono finanziate tramite i contributi per le spese di amministrazione dei datori di lavoro, mentre le spese degli uffici AI sono assunte dal Fondo di compensazione AI. Le spese di amministrazione degli organi PC per le PC annue sono assunte per cinque ottavi dalla Confederazione e per tre ottavi dai Cantoni, i quali si fanno inoltre interamente carico delle spese di amministrazione dei medesimi organi per le spese di malattia e d'invalidità.

10

FF 2020

1.1.7

Compiti esecutivi dell'UFAS

L'UFAS non si occupa soltanto delle attività legislative preparatorie e della vigilanza, ma svolge anche compiti esecutivi, secondo quanto esposto di seguito.

9 10

­

Conclusione di convenzioni tariffali per l'AI: l'UFAS è responsabile per la conclusione di convenzioni tariffali per i provvedimenti sanitari (art. 27 LAI) e i mezzi ausiliari (art. 21quater cpv. 1 lett. b LAI). Attualmente sono in vigore oltre 200 convenzioni di questo genere con fornitori di prestazioni e associazioni che ne tutelano gli interessi. La conduzione di alcune delle maggiori trattative tariffali, in particolare nel settore dei provvedimenti sanitari, incombe al Servizio centrale delle tariffe mediche LAINF (SCTM), il quale tutela gli interessi (tariffali) comuni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'AI nei confronti dei fornitori di prestazioni e con il quale l'UFAS ha stipulato a tal fine un contratto di collaborazione. Nel 2018 l'AI ha registrato uscite pari a 849 milioni di franchi per i provvedimenti sanitari e a 206 milioni per i mezzi ausiliari.

­

Versamento di sussidi a organizzazioni private d'aiuto agli invalidi e di assistenza alle persone anziane: per garantire la fornitura di varie prestazioni di consulenza e assistenza a favore delle persone invalide e anziane, l'UFAS conclude contratti di sovvenzionamento con organizzazioni private in virtù rispettivamente dell'articolo 74 LAI e dell'articolo 101bis LAVS. Nel 2018 l'UFAS ha versato sussidi per circa 151 milioni di franchi a organizzazioni private d'aiuto agli invalidi, di cui 19 milioni per prestazioni destinate a persone in età di pensionamento, e per un totale di 71 milioni di franchi alle organizzazioni di assistenza alle persone anziane. Questi sussidi sono addebitati direttamente al Fondo di compensazione AI o AVS. Le spese per le prestazioni di aiuto agli invalidi alle persone che hanno subìto un danno alla salute solo dopo aver raggiunto l'età di pensionamento sono a carico del Fondo di compensazione AVS.

­

Sussidi per le spese di amministrazione e rimborsi destinati alle casse di compensazione: a determinate condizioni, le casse di compensazione possono ricevere sussidi per le proprie spese di amministrazione e rimborsi per i compiti conferiti loro (p. es. per lo svolgimento della procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 20059 contro il lavoro nero). Tali sussidi e rimborsi sono fissati in ordinanze del Consiglio federale o in ordinanze dipartimentali, della cui esecuzione è responsabile l'UFAS.

­

Attuazione del regresso: in collaborazione con nove servizi di regresso cantonali, l'UFAS attua il regresso contro terzi responsabili (art. 72 della legge federale del 6 ottobre 200010 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA).

RS 822.41 RS 830.1

11

FF 2020

1.2

Vigilanza sul 1° pilastro

1.2.1

Principio

La vigilanza sulle assicurazioni sociali è di competenza della Confederazione.

L'autorità di vigilanza è il Consiglio federale (art. 76 cpv. 1 LPGA), ma la vigilanza su AVS, AI, PC, IPG e assegni familiari nell'agricoltura è delegata all'UFAS nelle pertinenti leggi11.

L'autorità di vigilanza (in questo caso l'UFAS) deve garantire il funzionamento del sistema di sicurezza sociale. L'obiettivo della vigilanza sul 1° pilastro è garantire un'esecuzione delle relative assicurazioni sociali conforme alla legge, di elevata qualità ed efficiente. Nell'AI l'adempimento di questo compito è già stato migliorato con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)12 e con la 5a revisione AI13. Tesa a garantire una gestione strategica e un orientamento ai risultati degli uffici AI14, questa revisione ha fondamentalmente ridefinito la vigilanza sugli uffici AI, che pertanto è ora maggiormente conforme agli standard odierni rispetto alla vigilanza sulle casse di compensazione.

Vigilanza finanziaria Gli istituti di previdenza, gli assicuratori malattie e gli assicuratori contro gli infortuni sopportano rischi assicurativi e rischi tecnici connessi ai mercati finanziari. La vigilanza finanziaria su questi assicuratori si concentra pertanto sulla loro solvibilità15. Gli organi esecutivi del 1° pilastro, invece, non sopportano tali rischi, ragion per cui per la vigilanza finanziaria su di essi si pone l'accento non sulla solvibilità bensì sulla conformità alla legge (compliance). L'UFAS emana direttive in merito e consulta i rapporti degli uffici di revisione delle casse di compensazione, da cui si possono derivare eventuali misure in materia di vigilanza. L'UFAS può esercitare direttamente la vigilanza finanziaria sugli uffici AI, dato che decide sul rimborso delle spese d'esercizio causate agli uffici AI dall'esecuzione della LAI nell'ambito di una gestione razionale (art. 67 cpv. 1 lett. a LAI).

Vigilanza materiale La garanzia di un'esecuzione conforme alla legge e uniforme è compito della vigilanza materiale, che, come la vigilanza finanziaria, nel 1° pilastro pone l'accento sulla compliance.

11

12 13 14 15

12

Cfr. art. 72 cpv. 1 LAVS, art. 64 e 64a LAI, art. 28 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 23 LIPG e art. 25 LAF.

Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); FF 2002 2065.

Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5 a revisione dell'AI); FF 2005 3989.

Cfr. art. 64 segg. LAI in combinato disposto con gli art. 50 segg. OAI.

Cfr., tra l'altro, art. 12 segg. della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12).

FF 2020

Vigilanza gerarchica (vigilanza amministrativa) Se la vigilanza finanziaria e quella materiale riguardano l'esecuzione delle assicurazioni sociali, la vigilanza gerarchica concerne esclusivamente aspetti operativi della gestione, quali ad esempio l'organizzazione e l'infrastruttura delle casse o le risorse umane. La vigilanza gerarchica è esercitata da diverse autorità.

La tabella seguente mostra l'attribuzione dei vari compiti di vigilanza. Questa riflette l'organizzazione decentralizzata dell'attività esecutiva, ma i compiti di vigilanza sono perlopiù complementari e l'attribuzione delle responsabilità e delle competenze decisionali è disciplinata in modo appropriato.

Vigilanza sugli organi esecutivi ­ Tabella riassuntiva Assicurazioni sociali

Organi esecutivi

Vigilanza Vigilanza materiale finanziaria

Vigilanza amministrativa / vigilanza gerarchica

UFAS UFAS

Cantone

UFAS UFAS

Comitato direttivo della cassa

CFC, CSC

UFAS UFAS

AFF

FRC

UFAS AFF

AFF

Uffici AI cantonali

UFAS UFAS

UFAS: vigilanza amministrativa Cantone: vigilanza gerarchica

UAIE

UFAS AFF

AFF

Casse di compensazione cantonali,organi PC GE, BS e ZH*

UFAS UFAS

Cantone o Comune

AVS/IPG/asse- Casse di compensazione gni familiari cantonali nell'agricoltura Casse di compensazione professionali

IV

PC

* Nel Cantone di Zurigo la vigilanza materiale e finanziaria sui Comuni che attuano autonomamente le PC è esercitata dall'ufficio del sostegno sociale cantonale.

1.2.2

Orientamento della vigilanza sul 1° pilastro

La vigilanza fa sempre ricorso a strumenti di carattere sia preventivo che repressivo, che per essere efficaci devono essere equilibrati tra loro.

Hanno carattere preventivo in particolare le istruzioni (direttive o circolari) dell'UFAS, che contengono istruzioni pratiche vincolanti per gli organi esecutivi volte al garantire la conformità legale e la parità di trattamento giuridico nell'esecu13

FF 2020

zione. Gli strumenti repressivi servono invece a eliminare i difetti constatati. Sia gli strumenti di vigilanza preventivi che quelli repressivi necessitano di una base legale.

Tra gli strumenti di vigilanza repressivi rientrano ad esempio l'ingiunzione di eliminare i difetti rilevati (art. 72 cpv. 4 LAVS), la destituzione di gerenti delle casse o la disposizione del commissariamento di una cassa (art. 72 cpv. 2 e 3 LAVS). Per tali strumenti si applica il principio di proporzionalità, ragion per cui essi possono essere applicati soltanto in caso di gravi violazioni di obblighi.

1.3

Esecuzione e vigilanza nel 2° pilastro

Dal 1985 nella previdenza professionale vige un regime obbligatorio, alla cui esecuzione provvedono attualmente circa 1900 soggetti giuridici autonomi. Per la stragrande maggioranza si tratta di soggetti di diritto privato, ma vi sono anche soggetti di diritto pubblico. Gli istituti di diritto privato hanno perlopiù la forma giuridica della fondazione e molto raramente quella della cooperativa. Secondo l'articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, non possono più essere istituite nuove cooperative di previdenza.

Nell'ambito della previdenza professionale, la vigilanza è stata ridefinita nel quadro della riforma strutturale, entrata in vigore il 1° agosto 2011 e il 1° gennaio 2012: da allora l'UFAS non svolge più compiti di vigilanza e di alta vigilanza. La vigilanza diretta sugli istituti di previdenza (ad eccezione della Fondazione istituto collettore LPP) è di competenza dei Cantoni, che possono costituire autorità di vigilanza regionali. Attualmente ve ne sono sette (Svizzera nordoccidentale, Zurigo/Sciaffusa, Svizzera orientale [compreso il Cantone Ticino], Svizzera centrale, Berna/Friburgo, Argovia/Soletta e Svizzera occidentale). Il Cantone di Ginevra è l'unico che dispone ancora di un'autorità di vigilanza cantonale. Le autorità di vigilanza cantonali e regionali sono soggette alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), che esercita inoltre la vigilanza diretta sul Fondo di garanzia LPP, sulla Fondazione istituto collettore LPP e sulle fondazioni d'investimento LPP (art. 64a cpv. 2 LPP).

1.4

Raccomandazioni del Controllo federale delle finanze

Dal 2012 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha svolto diversi audit presso l'UFAS, che vertevano su questioni relative alla vigilanza. I risultati di queste verifiche sono presentati qui di seguito.

Vigilanza materiale e finanziaria sull'AVS Nel suo rapporto del 6 marzo 201517 sulla vigilanza materiale e finanziaria sull'AVS (valutazione della vigilanza nel sistema dell'AVS), il CDF si concentra sull'orga16 17

14

RS 831.40 Disponibile (in tedesco, con riassunto in italiano) all'indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

FF 2020

nizzazione delle strutture di vigilanza e di esecuzione all'interno dell'Amministrazione federale, giungendo sostanzialmente alle conclusioni seguenti: ­

poiché l'UCC (compresi la CSC, la CFC e l'UAIE) è un'unità amministrativa dell'AFF, la ripartizione delle competenze tra l'AFF e l'UFAS è poco chiara;

­

la CENT (oggi FRC18, che svolge i compiti centrali dell'AVS), che ha il compito di sorvegliare il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione, non è indipendente rispetto alle casse di compensazione della Confederazione, il che rende più difficile l'attuazione delle direttive al riguardo;

­

la ripartizione dei compiti tra la CENT e l'ufficio esecutivo dei fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG è superflua e comporta rischi sia per il consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione che per l'ufficio di controllo dei medesimi (il CDF);

­

la vigilanza è ripartita tra numerosi organi, il che comporta un rischio di lacune nella vigilanza;

­

oltre ai suoi compiti di vigilanza finanziaria secondo la legge del 28 giugno 196719 sul Controllo delle finanze, il CDF svolge anche verifiche secondo il diritto di vigilanza presso la CSC e la CFC. In questa sua funzione sottostà alla vigilanza dell'UFAS, che a sua volta sottostà alla vigilanza del CDF, circostanza che pregiudica l'indipendenza reciproca.

Il CDF è favorevole a una netta separazione dell'attività esecutiva e della vigilanza nell'Amministrazione federale. A suo avviso, quest'ultima dovrebbe continuare ad assumere i compiti legati alla vigilanza, ma non più i compiti esecutivi. Il CDF raccomanda pertanto che i compiti esecutivi attualmente svolti dall'UCC (CSC, CFC e UAIE) vengano trasferiti a enti autonomi di diritto pubblico. Al contempo, la CENT dovrebbe essere fusa con l'ufficio esecutivo dei fondi di compensazione (compenswiss).

Il nostro Consiglio ha esaminato le raccomandazioni del CDF relative alla separazione dell'UCC in quattro unità e alla fusione della FRC con compenswiss; in occasione dell'avvio della procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge e sul relativo rapporto esplicativo ha affermato di ritenerle inappropriate (cfr. n. 2.4.1).

Il CDF critica inoltre il carattere dei rapporti di revisione20. A suo parere, infatti, essi sono troppo incentrati sulla compliance e troppo poco sui rischi, cosicché, in mancanza di prescrizioni standard, gli uffici di revisione hanno un margine discrezionale eccessivo e non devono fornire alcun attestato positivo. Inoltre, si pone la questione del rapporto tra l'esiguo volume di mercato e le necessarie conoscenze specifiche dei revisori. Prescrivendo l'applicazione di standard di verifica, con valutazioni 18

19 20

Con la modifica del 13 marzo 2017 dell'ordinanza del DFF del 3 dicembre 2008 sull'UCC, in vigore dal 1° aprile 2017, la CENT ha assunto il nome di Finanze e Registri centrali (FRC); cfr. art. 1 cpv. 2 ordinanza UCC (RS 831.143.32).

RS 614.0 CDF, rapporto del 6 marzo 2015 Fachliche und finanzielle Aufsicht über die AHV ­ Beurteilung der Aufsicht im System AHV, n. 4.3, pag. 27 (in tedesco, con riassunto in italiano).

15

FF 2020

obbligatorie dei processi e verifiche a campione standardizzate, si potrebbe aumentare l'attendibilità delle constatazioni.

Questa raccomandazione relativa alle verifiche e ai rapporti di revisione è stata accolta. Per motivi di correttezza gerarchica, nell'ambito dei lavori per l'attuazione di questo progetto andrà esaminato come concretizzare questa raccomandazione a livello di ordinanza e direttive (cfr. n. 5.1.1 e commenti agli art. 68 e 68a D-LAVS).

Vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria sugli uffici AI Nel suo rapporto del 15 luglio 201521 il CDF ha esaminato la vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria sugli uffici AI. Pur esprimendo un'impressione generale positiva in materia di gestione strategica e vigilanza dell'UFAS, rileva ancora un potenziale di miglioramento.

­

Il CDF raccomanda di migliorare il processo di attuazione delle raccomandazioni: l'UFAS dovrebbe valutarne l'attuazione e stabilire le misure in funzione della priorità.

­

Nel quadro dell'attività di vigilanza va attribuita maggiore importanza alla qualità dell'adempimento dei compiti degli uffici AI.

­

Occorre rafforzare la garanzia della qualità delle perizie mediche, sia di quelle pluridisciplinari che di quelle monodisciplinari e bidisciplinari. A tal fine è necessario implementare le direttive sulla qualità delle società mediche.

­

L'UFAS deve vigilare meglio sull'impiego dei rimborsi forfettari per le spese informatiche degli uffici AI ed esigere da questi ultimi una pianificazione strategica in ambito informatico.

Verifica della vigilanza sugli organi esecutivi delle prestazioni complementari Con un rapporto del 9 maggio 201822 il CDF ha esaminato la vigilanza dell'UFAS sugli organi esecutivi delle PC, rilevando differenze nella prassi esecutiva dei Cantoni in alcuni settori che potrebbero incidere anche sugli importi delle PC.

Secondo il rapporto del CDF, gli strumenti di vigilanza sono adeguati, ma utilizzati in misura insufficiente dall'UFAS e scarsamente coordinati. Il CDF raccomanda all'UFAS di esercitare più attivamente la vigilanza e di coordinare meglio gli strumenti disponibili a tal fine, sottolineando la necessità di procedere a un'analisi dei rischi sulle PC.

Tra i principali strumenti di vigilanza dell'UFAS figurano le direttive destinate agli organi PC e i rapporti degli uffici di revisione di questi organi. Tuttavia, l'UFAS non è in grado di svolgere una vigilanza in funzione dei rischi, poiché attualmente gli

21

22

16

CDF, rapporto del 15 luglio 2015 Fachliche, administrative und finanzielle Aufsicht über die IV-Stellen, disponibile (in tedesco, con riassunto in italiano) all'indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

CDF, rapporto del 9 maggio 2018 Prüfung der Aufsicht über Durchführungsstellen von Ergänzungsleistungen, disponibile (in tedesco, con riassunto in italiano) all'indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

FF 2020

strumenti non riescono a fornire indicazioni comparabili sulla prassi esecutiva nei Cantoni.

L'UFAS ha accolto la raccomandazione: insieme ad altre misure (p. es. quelle previste nel quadro della riforma delle PC23), i nuovi strumenti di vigilanza previsti nel presente messaggio concorreranno a rafforzare la vigilanza sulle PC.

Ampliamento della vigilanza nell'ambito delle indennità di perdita di guadagno Nel suo rapporto del marzo 2013 concernente la procedura di notifica e le misure di sorveglianza nell'ambito delle indennità di perdita di guadagno 24, il CDF raccomanda all'UFAS di valutare la possibilità di ampliare i controlli nell'ambito delle IPG e di proporre modifiche legislative, al fine di garantire la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, comprese le autorità cantonali, nella procedura di controllo. Secondo il CDF, l'UFAS deve poter verificare la legalità e la regolarità delle prestazioni indennizzate dalle IPG presso i servizi che rilasciano i moduli. La procedura di controllo deve inoltre essere adeguata al livello di rischio e tenere conto del rapporto tra costi e benefici. Le raccomandazioni sono state valutate, ma non saranno attuate (cfr. n. 2.4.2).

Trasferimento delle prestazioni di libero passaggio agli istituti di previdenza Il CDF ha raccomandato25 di studiare misure tali da garantire che tutti gli averi di libero passaggio vengano trasferiti al nuovo istituto di previdenza conformemente alla legge. A suo avviso, a tal fine va considerato il nuovo articolo 24a della legge del 17 dicembre 199326 sul libero passaggio (LFLP), entrato in vigore il 1° gennaio 2017 nel quadro delle modifiche relative al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Secondo questa disposizione, gli istituti di libero passaggio (tra gli altri) sono tenuti ad annunciare entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano averi nel dicembre dell'anno precedente. Grazie a questa disposizione l'Ufficio centrale del 2° pilastro ha una base per poter mettere a disposizione degli istituti di previdenza informazioni su eventuali conti di libero passaggio al momento dell'entrata di nuovi assicurati. La presente modifica di legge offrirebbe quindi per principio una possibilità per ridefinire l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 4 capoverso 2bis LFLP. La raccomandazione è stata valutata, ma non sarà attuata (cfr. n. 2.4.3).

23 24

25

26

Numero dell'oggetto 16.065 CDF, Procédure d'annonce et mesures de surveillance dans le domaine des allocations pour perte de gain, 2013, n. 2.1, pag. 13 (raccomandazione n. 1), rapporto di verifica, disponibile in francese all'indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

CDF, rapporto del 20 maggio 2016 Freizügigkeitseinrichtungen in der beruflichen Vorsorge; Evaluation der Vorteile und Risiken für die Versicherten und den Bund, pag. 59 (raccomandazione n. 2); disponibile in tedesco, con riassunto in italiano, all'indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

RS 831.42

17

FF 2020

Presentazione dei conti dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG In diverse lettere destinate al CDF l'UFAS si è espresso su questioni relative alla presentazione dei conti dei fondi di compensazione. Il CDF raccomanda che nei conti annuali dei fondi di compensazione si proceda a delimitazioni dei contributi e delle prestazioni. Inoltre, se possibile, per questi fondi andrebbero definite prescrizioni sulla presentazione dei conti uniformi, adeguate alle esigenze delle assicurazioni sociali gestite secondo il principio di ripartizione. Queste richieste confluiranno nell'elaborazione dell'ordinanza d'esecuzione della legge del 16 giugno 201727 sui fondi di compensazione, nella quale andranno formulati principi relativi alla presentazione dei conti per l'AVS, l'AI e le IPG che tengano conto il più possibile delle raccomandazioni del CDF.

2

Necessità di agire

2.1

Nel 1° pilastro

La complessità e la digitalizzazione crescenti dell'esecuzione del 1° pilastro pongono nuove sfide per la vigilanza. Gli strumenti di vigilanza esistenti non tengono sufficientemente conto di questi sviluppi: oggi la vigilanza è prevalentemente reattiva e non permette di affrontare adeguatamente i rischi. Inoltre, con le disposizioni sanzionatorie vigenti l'autorità di vigilanza può far applicare le misure necessarie solo in misura limitata, dato il principio di proporzionalità. In più, mancano regolamentazioni a livello di legge in materia di governo d'impresa (governance). Infine, la vigilanza deve essere adattata alla crescente digitalizzazione dell'esecuzione.

Quanto precede evidenzia la necessità di procedere a una modernizzazione del sistema di vigilanza. Il fatto che gli organi esecutivi del 1° pilastro abbiano dimostrato di eseguire in modo razionale e affidabile l'AVS, l'AI e le assicurazioni a esse connesse non rende superfluo un adeguamento alle nuove e sempre più complesse sfide. La modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro deve pertanto seguire tre linee d'azione: ­

rafforzare l'orientamento della vigilanza ai rischi;

­

perfezionare la governance nel 1° pilastro;

­

migliorare la gestione strategica e la vigilanza sui sistemi d'informazione.

2.1.1

Rafforzamento dell'orientamento ai rischi

I rischi consistono in eventi e sviluppi che possono presentarsi con una certa probabilità e implicano ripercussioni negative. I rischi strategici nel sistema del 1° pilastro, ovvero quelli con un'elevata complessità, un orizzonte temporale piuttosto lungo e un notevole potenziale dannoso, sono di competenza del Consiglio federale (cfr. in particolare art. 76 LPGA e art. 43quinquies LAVS). I rischi sistemici di 27

18

RS 830.2

FF 2020

questo genere hanno un impatto sulla stabilità del 1° pilastro nel suo complesso e non sono pertanto oggetto del presente progetto, bensì di progetti di finanziamento specifici, come quello di stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)28. La presente revisione di legge pone l'accento sui rischi riguardanti il corretto versamento delle prestazioni e l'incasso dei contributi nonché sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati, in particolare negli ambiti di AVS, IPG e PC. L'esecuzione degli uffici AI è già sottoposta a una vigilanza orientata ai rischi.

L'attuale sistema di vigilanza si basa sostanzialmente sull'emanazione di istruzioni dettagliate e sulla verifica dei rapporti di revisione. Nella prassi, la vigilanza è già in parte esercitata in funzione dei rischi. Con il presente progetto s'intende rafforzare ulteriormente questo orientamento. Gli organi esecutivi saranno ad esempio tenuti per legge a introdurre moderni strumenti di gestione e di controllo (gestione dei rischi, gestione della qualità e sistema di controllo interno) e farli verificare dal proprio ufficio di revisione nel quadro della revisione principale.

Le disposizioni legali vigenti in materia di vigilanza andranno precisate. Inoltre, l'autorità di vigilanza dovrà poter rilevare gli indicatori di rischio e i dati statistici necessari per esercitare la vigilanza. Tali dati permettono di riconoscere per tempo eventuali rischi, garantendo quindi una vigilanza orientata ai medesimi.

2.1.2

Ottimizzazione della governance

In generale Negli ultimi anni si è prestata sempre maggiore attenzione alle questioni concernenti il governo d'impresa e in svariati settori sono stati formulati principi in materia. Lo Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance di economiesuisse funge dal 2002 da punto di riferimento per la corporate governance delle imprese private, incidendo sul loro sviluppo. Nel 2014 è stata pubblicata una versione riveduta del documento. Nel messaggio del 21 dicembre 200729 e in quello del 23 novembre 201630 sulla modifica del Codice delle obbligazioni, il Consiglio federale ha proposto misure per ottimizzare la governance nel Codice delle obbligazioni 31. Con il rapporto sul governo d'impresa32, ha inoltre elaborato direttive che consentono una gestione strategica coerente delle unità amministrative rese autonome, in base ai principi del buon governo d'impresa. Le assicurazioni del 1° pilastro non hanno seguito questa evoluzione: le revisioni di legge periodiche sono sempre state incentrate sull'andamento delle prestazioni e sull'equilibrio finanziario, ragion per cui, a differenza della LPP e della LVAMal, la LAVS e la LAI non contemplano praticamente alcuna moderna disposizione sulla governance. A prescindere dalle prescrizioni legali, ad esempio compenswiss e vari organi esecutivi hanno già emanato 28 29 30 31 32

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFI FF 2008 1321 FF 2017 325 RS 220 FF 2006 7545

19

FF 2020

direttive in materia di governo d'impresa. In futuro tutti gli organi che partecipano all'esecuzione del 1° pilastro dovranno adempiere determinati requisiti minimi in questo settore, il che concorrerà sia a prevenire danni finanziari che a migliorare ulteriormente la reputazione del 1° pilastro.

Attività irreprensibile Rispetto ad altri rami delle assicurazioni sociali (previdenza professionale33, assicurazione malattie34), nel 1° pilastro mancano prescrizioni legali efficaci in relazione con la garanzia di un'attività irreprensibile. Disposizioni di questo genere contribuiscono però a mantenere, se non a migliorare, la fiducia nella qualità e nell'integrità dei responsabili.

Trasparenza Un'adeguata trasparenza è importante per un buon governo d'impresa. Nei rapporti di gestione, tutti i fatti di rilievo, in particolare per quanto concerne il finanziamento delle attività e l'impiego dei contributi riscossi a destinazione vincolata, vanno indicati in modo trasparente e comprensibile.

Istituti delle assicurazioni sociali 20 Cantoni hanno previsto un'organizzazione unica per le loro casse di compensazione e i loro uffici AI (cfr. n. 1.1.3). Le esperienze degli anni passati mostrano che ha senso disporre di un centro di competenza unico per le assicurazioni sociali («sportello unico») a livello cantonale. Questo permette di riunire le informazioni destinate agli assicurati e ai datori di lavoro e di sfruttare le sinergie (p. es. in termini di personale, amministrazione, comunicazione, servizi giuridici), il che fa risparmiare sulle spese di esecuzione.

Attualmente gli IAS non sono regolamentati per legge, cosa che non riflette la loro importanza nella prassi. In alcuni Cantoni, inoltre, gli IAS non sono pienamente in linea con il tenore delle prescrizioni della LAVS e della LAI. La LAVS esige infatti che le casse di compensazione cantonali abbiano la forma giuridica di un ente autonomo di diritto pubblico (art. 61 cpv. 1 LAVS). Altrettanto vale per gli uffici AI, per i quali l'articolo 54 capoverso 2 LAI precisa addirittura che devono essere istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. La formulazione della LAI va tuttavia solo apparentemente oltre quella della LAVS, poiché gli enti autonomi di diritto pubblico devono sempre essere dotati di personalità giuridica.

In vari IAS la
cassa di compensazione e l'ufficio AI sono divisioni dell'istituto e non adempiono dunque il requisito della personalità giuridica. Per quanto concerne gli uffici AI, questa circostanza è stata anche oggetto di una censura del CDF, il quale esige dall'UFAS di provvedere a che i decreti cantonali siano resi conformi alla LAI35.

33 34 35

20

Art. 51b cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 62a LPP.

Art. 20 in combinato disposto con l'art. 38 cpv. 2 lett. f LVAMal.

CDF, rapporto del 15 luglio 2015 Fachliche, administrative und finanzielle Aufsicht über die IV-Stellen, n. 2.1.2, pag. 15 seg. (in tedesco, con riassunto in italiano).

FF 2020

Per questi motivi, è necessario un disciplinamento legale degli IAS a livello federale.

Per la vigilanza è indispensabile che l'autorità di vigilanza possa svolgere i suoi compiti senza restrizioni nei confronti di tutte le casse di compensazione e di tutti gli uffici AI, a prescindere dal fatto che essi siano istituzioni indipendenti tra loro, abbiano una direzione comune oppure facciano parte di un IAS. La vigilanza non deve essere resa difficoltosa dal fatto che l'IAS sovrasta sulla cassa di compensazione o sull'ufficio AI.

Per questo motivo con la modernizzazione della vigilanza s'intende introdurre una base legale per l'aggregazione delle casse di compensazione cantonali e degli uffici AI a tali istituti. In questo quadro si creerà un equilibrio tra un'elevata flessibilità per i Cantoni in materia di organizzazione dei propri organi esecutivi e una migliore trasparenza per quanto concerne il finanziamento delle casse di compensazione e degli uffici AI facenti parte di un IAS.

Con la normativa proposta si vuole inoltre far sì che, ai fini della verifica secondo il diritto di vigilanza, l'ufficio di revisione abbia accesso a tutti i dati e documenti dell'IAS necessari per la revisione dei conti delle casse di compensazione e degli uffici AI.

Questi sono i presupposti per una vigilanza efficace. Andrà anche garantito che l'UFAS, in qualità di autorità di vigilanza sugli uffici AI, possa assumere pienamente le proprie competenze in materia di vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria su di essi.

2.1.3

Miglioramento della gestione strategica e della vigilanza sui sistemi d'informazione

L'infrastruttura informatica presenta un rischio sistemico specifico. Errori di programmazione o interfacce inadeguate possono comportare problemi nel sistema. In futuro andrà pertanto prestata una particolare attenzione alla vigilanza in questo settore, poiché si può presumere che anche l'esecuzione sarà sempre più digitalizzata. In questo contesto, la Confederazione dovrà rispettare la responsabilità individuale degli organi esecutivi. Nel contempo dovrà però anche garantire la sicurezza del sistema, provvedendo a che i sistemi d'informazione siano protetti da potenziali attacchi e a che la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati siano tutelate.

Stabilità e flessibilità dei sistemi d'informazione, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati La crescente digitalizzazione comporta numerosi vantaggi, ma richiede al contempo un'elevata stabilità dei sistemi d'informazione. I sistemi d'informazione sono applicazioni che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati. Questi devono essere sufficientemente flessibili da consentire che le riprogrammazioni richieste dalle modifiche di leggi, ordinanze e direttive possano essere effettuate per tempo. Al contempo, però, occorre garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

21

FF 2020

Attualmente le basi giuridiche che disciplinano la stabilità e la flessibilità dei sistemi d'informazione, la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati sono lacunose (art. 63 cpv. 3 LAVS in combinato disposto con l'art. 176 cpv. 4 OAVS).

Finanziamento di sistemi d'informazione comuni Le spese per i sistemi d'informazione interni alle casse sono a carico delle casse di compensazione e rientrano nelle spese di amministrazione. Attualmente il Fondo di compensazione AVS può finanziare lo sviluppo di applicazioni informatiche, se esse comportano agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro (art. 95 cpv. 1quater LAVS; la disposizione vigente contiene il termine «applicazioni informatiche», meno ampio rispetto a «sistemi d'informazione», termine che verrà utilizzato di seguito). La possibilità che questi sistemi siano finanziati dal Fondo di compensazione AVS incentiva le casse di compensazione a sfruttare le sinergie.

Tuttavia, la normativa vigente presenta tre lacune. In primo luogo, essa è raramente applicabile, poiché presuppone che i sistemi d'informazione comportino agevolazioni per tutti gli attori cumulativamente, ovvero casse di compensazione, assicurati e datori di lavoro. In secondo luogo, è sufficiente che i sistemi d'informazione siano comuni a più casse. Di regola sono i pool informatici a sviluppare questo tipo di sistemi (cfr. n. 1.1.5). Spesso lo sviluppo di sistemi d'informazione comuni a più casse non è tuttavia parte integrante di una pianificazione strategica comune (per tutti i pool informatici). La mancanza di questa pianificazione strategica può comportare spese eccessive, poiché ad esempio diversi pool informatici predispongono allo stesso tempo applicazioni o sistemi analoghi. Il Fondo di compensazione AVS dovrà pertanto poter finanziare soltanto i sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale e quindi inclusi in una strategia sovraordinata di gestione strategica. Il rispetto di questi presupposti permetterà di ottimizzare le spese. In terzo luogo, la normativa vigente consente di finanziare solo lo sviluppo dei sistemi d'informazione, ma non la loro gestione. Il presente progetto intende colmare le lacune descritte.

Scambio elettronico di dati Per adempiere i loro compiti, gli organi pubblici necessitano di
sistemi d'informazione moderni e affidabili. Inoltre deve essere garantita la protezione dei dati nella loro trasmissione. Per garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità, la rintracciabilità e l'autenticità delle informazioni nonché la protezione della sfera privata dei cittadini, nello scambio di dati tra assicuratori sociali è assolutamente necessario richiedere un elevato livello di sicurezza delle informazioni.

I rischi legati alla trasmissione di dati possono essere ridotti al minimo tramite misure tecniche e organizzative. Nel 1° pilastro, ad esempio, ha dato ottimi risultati l'introduzione di standard. Oggi lo scambio di dati in questo settore avviene in ampia misura tramite la piattaforma sedex (secure data exchange). Inizialmente sviluppata dall'Ufficio federale di statistica nel quadro della modernizzazione del censimento della popolazione, la piattaforma è stata poi introdotta quale standard per lo scambio elettronico di dati in collaborazione con l'associazione eAVS/AI (cfr.

anche n. 1.1.5) e l'UFAS, ed è oggi utilizzata da numerosi utenti (tra cui organi 22

FF 2020

esecutivi del 1° pilastro, autorità fiscali cantonali, casse malati36) per lo scambio di dati sicuro in diversi settori. Per quanto concerne il formato delle comunicazioni, nel 1° pilastro vengono utilizzati gli standard sviluppati dall'associazione e-CH (cosiddetti standard «e-CH»). Dall'introduzione vincolante dello standard eCH-0058v4,37 nella standardizzazione dello scambio di dati sono stati compiuti notevoli progressi e sfruttati effetti sinergici.

Nonostante questi progressi, sussiste una necessità d'intervento a livello legislativo.

La crescente diffusione dello scambio elettronico di dati e il rapidissimo sviluppo tecnologico pongono costantemente l'amministrazione di fronte a nuove sfide. Per ottimizzare l'attività dell'Amministrazione (accrescere l'efficienza, evitare errori) 38 e garantire la sicurezza delle informazioni, occorre promuovere e armonizzare ulteriormente lo scambio di dati per via elettronica. Il presente progetto crea le basi legali necessarie.

2.2

Nel 2° pilastro

La riforma strutturale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha introdotto un nuovo ordinamento della vigilanza diretta e dell'alta vigilanza, come pure una ridefinizione dei compiti e delle competenze dei vari attori. Sono stati così precisati i compiti dell'ufficio di revisione, del perito in materia di previdenza professionale e dell'organo supremo degli istituti di previdenza. Nel frattempo, nell'attività pratica è emerso un potenziale di ottimizzazione specifico, soprattutto per i punti esposti di seguito.

36 37 38 39

40

­

La riforma strutturale ha rafforzato l'indipendenza della vigilanza diretta e dell'alta vigilanza, svincolando tali attività da quelle degli organi politici. La CAV PP ha tuttavia ben presto constatato che l'indipendenza di alcune autorità di vigilanza regionali non era garantita, in quanto il loro organo di controllo comprendeva membri dei governi cantonali responsabili. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha incaricato il nostro Consiglio di riesaminare le pertinenti basi legali. Anche un successivo intervento parlamentare39 ha chiesto chiarimenti sulla situazione giuridica in materia.

­

Sebbene la riforma strutturale abbia dettagliatamente disciplinato i compiti e le competenze dei singoli attori, nella prassi sono sorte alcune incertezze relative ai compiti del perito, poiché una sentenza del Tribunale federale40 ha sollevato interrogativi sulla loro delimitazione rispetto agli obblighi di veriCfr. anche www.sedex.ch > Utenti.

Detailkonzept Meldungsformat nach eCH-0058v4; www.sozialversicherungen.admin.ch > eGov > Standards (disponibile in tedesco e in francese).

Cfr. anche Strategia «Svizzera digitale», settembre 2018, pag. 22; www.ufcom.admin.ch > Svizzera digitale e internet.

Po. Fässler 16.3243 «La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale può interferire nella sovranità organizzativa dei Cantoni?», del 18 marzo 2016.

L'intervento è stato tolto dal ruolo il 16 marzo 2018, poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni.

DTF 141 V 71 segg.

23

FF 2020

fica dell'ufficio di revisione. Successivamente, un intervento parlamentare41 ha chiesto che venissero precisati il ruolo e la responsabilità del perito in materia di previdenza professionale per quanto concerne il controllo materiale dell'investimento patrimoniale.

­

In seguito a ristrutturazioni o allo scioglimento di imprese, in Svizzera vi è un numero crescente di casse pensioni e casse di previdenza chiuse. Spesso queste presentano una capacità di finanziamento problematica e, in caso d'insolvenza, rischiano di gravare sul Fondo di garanzia LPP 42, dato che quest'ultimo è tenuto a garantire le prestazioni. Sono pertanto necessarie regolamentazioni chiare per quanto concerne gli accantonamenti in caso di ripresa di effettivi di soli beneficiari di rendita o con una netta preponderanza di beneficiari di rendita.

2.3

Ulteriori adeguamenti

La modernizzazione della vigilanza offre l'opportunità di aggiornare dal punto di vista giuridico altri settori di regolamentazione del 1° e del 2° pilastro. Si tratta di disposizioni tese a migliorare l'esecuzione dei due pilastri o ad adeguare il testo di legge alla prassi esecutiva effettiva (cfr. n. 5.3).

2.4

Alternative esaminate

2.4.1

Strutture organizzative

Organizzazione dell'UCC Nei suoi rapporti sulla vigilanza dell'UFAS sull'AVS e sull'AI, il CDF raccomanda un adeguamento delle strutture organizzative (cfr. n. 1.4). Secondo la sua proposta, l'UCC dovrebbe essere ripartito in quattro enti di diritto pubblico, ovvero la CSC, l'UAIE, la CFC e la FRC. Già nel progetto posto in consultazione il nostro Consiglio ha illustrato i motivi per cui non ritiene giustificato un ampio adeguamento delle strutture organizzative. I problemi rilevati dal CDF possono essere risolti con adeguamenti a livello d'ordinanza, il che garantirebbe in particolare anche l'applicabilità all'UAIE delle stesse regole in materia di accordo sugli obiettivi e preventivo valide per gli uffici AI nazionali. Il problema delle sovrapposizioni tra l'UCC e compenswiss è stato risolto con la legge sui fondi di compensazione. Una riorganizzazione globale dell'UCC comporterebbe ingenti spese, richiederebbe nuovi organi di direzione (consiglio di amministrazione) e sarebbe giustificato solo se apportasse benefici supplementari.

Alla fine del 2017, nel quadro delle discussioni sulle possibili riforme strutturali da adottare nell'Amministrazione federale, il nostro Consiglio aveva incaricato il DFF 41 42

24

Ip. Parmelin 15.3555 «Responsabilità del perito in materia di previdenza professionale.

Necessari alcuni chiarimenti», dell'11 giugno 2015.

Cfr. il parere del Consiglio federale del 6 dicembre 2013 sulla mozione Rossini 13.3753 «LPP e casse di pensionati. Prevenire gli effetti perversi», del 19 settembre 2013.

FF 2020

(AFF) di sottoporgli alcune varianti per l'esternalizzazione dell'UCC. Considerati i prevedibili costi aziendali dell'operazione, come pure il fatto che i problemi rilevati dal CDF possono essere risolti indipendentemente dalla struttura organizzativa, il Governo ha deciso di stralciare l'esternalizzazione dell'UCC dalla riforma.

Separazione delle funzioni presso l'UFAS Sulla base dei pareri pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione, la raccomandazione del CDF concernente la separazione dei compiti di vigilanza da quelli esecutivi presso l'UFAS è stata riesaminata. Dopo questa verifica, ribadiamo la volontà di mantenere lo status quo, per i motivi esposti di seguito.

43 44

­

La conclusione di convenzioni tariffali e la fissazione di tariffe hanno ripercussioni significative sull'evoluzione delle spese nell'AI. Tra i compiti di un'autorità di vigilanza rientra dunque il controllo di queste tariffe. La loro fissazione deve avvenire a livello centralizzato e le tariffe devono inoltre essere comunicate al Sorvegliante dei prezzi, che in caso di necessità può intervenire, in modo da garantire un riesame indipendente. Inoltre, di regola l'UFAS non conduce autonomamente le trattative tariffali, bensì le delega al SCTM. Per questo motivo, nel messaggio concernente l'Ulteriore sviluppo dell'AI, il nostro Consiglio ha delegato all'UFAS la facoltà di concludere convenzioni e di regolamentare le tariffe, riservandosi tuttavia la competenza di stabilire principi affinché le tariffe siano calcolate secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate nonché di fissare norme per il loro adeguamento. Al Consiglio federale è inoltre conferita la competenza di coordinare gli ordinamenti tariffali con le altre assicurazioni sociali 43.

­

Attraverso la conclusione di contratti di sovvenzionamento s'intende consentire il raggiungimento di determinati obiettivi delle assicurazioni sociali negli ambiti dell'aiuto agli invalidi e dell'assistenza alle persone anziane.

Nel suo rapporto del 17 novembre 201644 concernente la verifica della valutazione e il nuovo contratto di prestazioni tra Pro Senectute e UFAS, il CDF chiede un orientamento a questi obiettivi. Nel frattempo la raccomandazione è stata attuata. La prestazione esecutiva vera e propria viene fornita da terzi.

Per la concessione dei sussidi, è prassi corrente a livello federale che la relativa decisione e la vigilanza sull'adempimento dei contratti di prestazioni competano alla stessa unità amministrativa. Inoltre, l'entità dei sussidi non è completamente soggetta all'alta vigilanza del Parlamento, poiché essi sono finanziati non nel quadro del bilancio federale, bensì direttamente dai fondi di compensazione dell'AVS e dell'AI. Per garantire la trasparenza dei sussidi, dal 2015 questi sono elencati e spiegati nel rapporto annuale del Consiglio federale sulle assicurazioni sociali secondo l'articolo 76 LPGA. La riforma «Ulteriore sviluppo dell'AI» prevede inoltre che il Consiglio fede-

FF 2017 2191, in particolare pag. 2219 segg.

CDF, rapporto del 17 novembre 2016 Pro Senectute: Nachprüfung Evaluation und neuer Leistungsvertrag ­ Bundesamt für Sozialversicherungen (in tedesco, con riassunto in italiano); www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

25

FF 2020

rale possa stabilire un ordine di priorità per il versamento dei sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi45.

­

Alle casse di compensazione possono essere concessi sussidi per le loro spese di amministrazione e rimborsi per lo svolgimento di determinati compiti.

I sussidi e i rimborsi sono fissati in ordinanze del Consiglio federale o in ordinanze dipartimentali. Le casse cantonali di compensazione ricevono ad esempio dal Fondo di compensazione AVS sussidi annui calcolati in funzione della forza contributiva dei loro affiliati e per gli affiliati che non esercitano un'attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo (art. 1 dell'ordinanza del DFI del 21 ottobre 200946 sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS).

Se l'esecuzione di queste ordinanze fosse delegata a un organo esecutivo, sorgerebbe un conflitto d'interessi. Il versamento dei sussidi e dei rimborsi rientra dunque tra i compiti di vigilanza e non tra quelli esecutivi.

­

Attuazione del regresso: l'UFAS esercita la vigilanza sui servizi di regresso regionali e li sostiene nel trattamento dei casi di regresso, vegliando a una prassi uniforme in materia. Se i servizi di regresso regionali non giungono a un accordo con le assicurazioni di responsabilità civile, è l'UFAS a tutelare gli interessi dell'AVS e dell'AI contro queste ultime in seconda istanza.

L'UFAS conduce inoltre i processi civili contro assicurazioni di responsabilità civile o terzi responsabili per l'AVS e l'AI. I casi che riguardano congiuntamente l'assicurazione contro gli infortuni e l'AVS/AI vengono trattati dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva).

L'UFAS controlla il ricavato dei regressi conseguito dalla Suva a favore dell'AVS/AI.

2.4.2

Vigilanza nell'ambito delle indennità di perdita di guadagno

La raccomandazione del CDF (cfr. n. 1.4) sull'ampliamento dei controlli nell'ambito delle IPG è stata esaminata dai dipartimenti competenti. Da questa analisi è emerso che l'onere derivante da un'estensione dell'attività di vigilanza all'esecuzione delle IPG nel suo complesso sarebbe sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

In primo luogo, attualmente la maggioranza delle organizzazioni presso cui viene prestato servizio implementa sistemi di controllo interni e controlli di plausibilità che consentono di scoprire eventuali irregolarità nelle convocazioni. Inoltre, anche le casse di compensazione e l'UCC effettuano controlli minuziosi: nel 2018 essi hanno inoltrato complessivamente circa 2000 richieste alla Base logistica dell'esercito e circa 1380 all'Ufficio federale della protezione della popolazione.

45 46

26

Messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la modifica della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI); FF 2017 2191.

RS 831.143.42

FF 2020

In secondo luogo, se si attuasse la raccomandazione del CDF, l'UFAS dovrebbe controllare tutti i processi, talvolta complessi, dell'esercito, della protezione civile, del servizio civile e di Gioventù e Sport, il che comporterebbe un onere eccessivo.

Le risorse finanziarie e di personale necessarie a tal fine presso l'UFAS sarebbero sproporzionate rispetto allo scopo perseguito. Basti pensare, ad esempio, alla complessità dei processi che vanno dalla pianificazione dei servizi al rilascio del modulo di richiesta IPG nell'esercito e nella protezione civile. Questi processi andrebbero controllati dall'UFAS, che dovrebbe esercitare la vigilanza su di essi, affinché si possa garantire che una persona tenuta a prestare servizio sia stata legittimamente convocata e abbia diritto alle indennità. Anche nel caso del servizio civile il processo coinvolge molti attori (un organo di esecuzione, cinque centri regionali e oltre 5000 istituti d'impiego). Il controllo di questo processo richiederebbe ingenti risorse di personale. Analogamente, l'organizzazione e i processi necessari per la vigilanza su Gioventù e Sport comporterebbero un onere supplementare notevole per l'UFAS.

In terzo luogo, si pone la questione della competenza. Nella protezione civile, ad esempio la verifica della legittimità delle convocazioni per un servizio di protezione civile rientra nella sfera di competenza dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, in quanto autorità di vigilanza sulla protezione civile. Affinché l'UFAS possa esercitare la sua attività di vigilanza, dovrebbe intervenire nelle gerarchie di esercito, protezione civile, servizio civile e Gioventù e Sport, ovvero del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il che potrebbe portare a conflitti e impedire lo svolgimento di una vigilanza efficace.

In quarto luogo, nei prossimi anni i processi saranno digitalizzati e i vari registri delle organizzazioni presso cui viene prestato servizio verranno collegati al registro IPG dell'UCC. Dalla metà del 2019 è in corso il progetto pilota SEODOR, che permette di collegare tramite un'interfaccia il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) al registro IPG dell'UCC. Inoltre, è stato avviato un progetto per l'introduzione di una procedura
digitale per la richiesta di IPG. La procedura attualmente prevista per far valere il diritto alle IPG sarà sostituita da una completamente digitale, al fine di impedire il più possibile potenziali abusi.

Per questi motivi, il nostro Consiglio propone di non dare seguito alla raccomandazione del CDF.

2.4.3

Trasferimento delle prestazioni di libero passaggio agli istituti di previdenza

Risultati della consultazione e consultazione della Commissione federale LPP L'avamprogetto di legge che avevamo posto in consultazione dal 5 aprile al 13 luglio 2017 prevedeva l'attuazione della summenzionata raccomandazione del CDF (cfr. n. 1.4). Secondo la nostra proposta, la legge sul libero passaggio sarebbe stata modificata in modo che all'entrata di un assicurato in un istituto di previdenza, quest'ultimo avrebbe dovuto chiedere all'Ufficio centrale del 2° pilastro informazioni su eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato in questione. Il nuovo obbligo legale degli istituti di previdenza sarebbe andato a integrare l'obbligo di 27

FF 2020

comunicazione degli assicurati secondo l'articolo 4 capoverso 2bis LFLP e avrebbe garantito che in linea di massima tutti gli averi di libero passaggio degli assicurati fossero noti agli istituti di previdenza e potessero essere trasferiti loro.

Prima dell'avvio della consultazione, il 2 settembre e il 22 novembre 2016, la Commissione federale LPP aveva chiaramente respinto la disposizione proposta, ritenendo che il sistema attuale si fosse dimostrato valido. Inoltre, a suo avviso, la proposta avrebbe comportato un onere eccessivo e sarebbe stata impraticabile, in quanto al momento delle richieste spesso l'Ufficio centrale del 2° pilastro non dispone ancora dei dati aggiornati. La Commissione ritiene necessario apportare miglioramenti nell'ambito del diritto fiscale, per esempio con una maggiore imposizione dei prelievi di capitale, e non in quello del diritto previdenziale, dove sarebbe sufficiente garantire una migliore informazione, ad esempio mediante il previsto promemoria del DFI su questo argomento.

Anche i partecipanti alla procedura di consultazione hanno chiaramente respinto la proposta (3 pareri favorevoli contro 43 contrari). La stragrande maggioranza ha criticato l'onere eccessivo rispetto agli eventuali benefici, non ritenendo inoltre necessario alcun intervento a livello legislativo. Alcuni hanno messo in dubbio la praticabilità, ad esempio nel caso in cui un assicurato non cooperasse o l'Ufficio centrale del 2° pilastro non disponesse ancora dei dati aggiornati al momento delle richieste. Taluni hanno ritenuto che la proposta fosse una disposizione di natura puramente fiscale. I pochissimi partecipanti che l'hanno approvata ritenevano che i maggiori oneri sarebbero stati giustificati dal miglioramento della tutela previdenziale e dall'interesse pubblico al rispetto delle norme fiscali.

Opzione scelta Già nell'avamprogetto avevamo indicato che l'omissione della comunicazione degli averi di libero passaggio all'istituto di previdenza da parte degli assicurati non costituisce sempre una violazione della legge: determinati averi possono ad esempio rimanere presso gli istituti di libero passaggio, poiché in caso di trasferimento della loro integralità presso l'istituto di previdenza si supererebbero le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo. In questi casi, gli istituti
di previdenza non sono tenuti ad accettare l'intera prestazione di libero passaggio (art. 13 LFLP). Di conseguenza, la parte eccedente che non può essere trasferita all'istituto di previdenza resta presso l'istituto di libero passaggio senza violare la legge.

Ciononostante, nel progetto posto in consultazione avevamo proposto una regolamentazione che avrebbe attuato alla lettera la raccomandazione del CDF. Questa proposta è però stata respinta a grande maggioranza nel quadro della consultazione.

Per questo motivo, abbiamo deciso di non attuare la raccomandazione del CDF nel presente messaggio.

28

FF 2020

2.5

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201647 sul programma di legislatura 2015­2019 alla voce «Altri oggetti» dell'obiettivo 11 («La Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine»).

Non vi sono correlazioni dirette tra il presente progetto e le strategie del Consiglio federale.

2.6

Interventi parlamentari

Al momento non sono pendenti interventi parlamentari che potrebbero essere tolti dal ruolo con l'adozione del presente disegno.

3

Procedura preliminare

3.1

Risultati della procedura di consultazione

Il 5 aprile 2017 il nostro Consiglio ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa il 13 luglio 2017. I Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo. Nel complesso, sono pervenuti 73 pareri.

Il progetto posto in consultazione prevedeva i temi prioritari seguenti: ­

vigilanza orientata ai rischi e ai risultati;

­

miglioramento del governo d'impresa nel 1° pilastro;

­

gestione strategica dei sistemi d'informazione e vigilanza su di essi;

­

ottimizzazioni mirate nel 2° pilastro.

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione sarà pubblicato su Internet 48.

I risultati principali sono esaminati di seguito.

Gestione strategica dell'esecuzione mediante obiettivi e indicatori (art. 72a AP-LAVS) Solo pochi partecipanti alla consultazione (partiti di sinistra e sindacati) hanno sostenuto il nuovo modello di vigilanza. Per contro, la maggioranza dei Cantoni, diverse associazioni mantello dell'economia e le conferenze degli organi esecutivi del 1° pilastro hanno respinto l'introduzione di una gestione strategica delle casse di compensazione mediante obiettivi e indicatori. A loro avviso, le attività dell'AVS 47 48

FF 2016 909, in particolare pag. 1029 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2017 > Dipartimento federale dell'interno

29

FF 2020

non si prestano a un simile modello di gestione. Il modello proposto non sarebbe adatto nemmeno per i rami delle IPG, dell'indennità di maternità, degli assegni familiari nell'agricoltura e delle PC. Inoltre, diversi partecipanti alla consultazione sono del parere che il compito dell'autorità di vigilanza non consista nel garantire l'esecuzione, bensì nel sorvegliarla. Anche i partiti borghesi hanno espresso dubbi sul nuovo modello di vigilanza.

Abbiamo pertanto deciso di adeguare la nostra proposta stralciando dalla disposizione la gestione strategica mediante obiettivi e indicatori e riformulando il compito dell'autorità di vigilanza. Proponiamo però nell'elenco dei provvedimenti che l'autorità di vigilanza possa, se necessario, stabilire nel singolo caso obiettivi per una cassa di compensazione.

Provvedimenti dell'autorità di vigilanza (art. 72b AP-LAVS) Solo pochi partecipanti si sono espressi su questa proposta. Diversi provvedimenti proposti sono stati respinti.

Il nostro Consiglio riconosce la necessità di trovare un equilibrio tra l'esigenza di evitare un sovraccarico amministrativo e l'obiettivo cui mira il progetto, ovvero migliorare la vigilanza. Ha pertanto riesaminato criticamente le proposte formulate nel quadro della procedura di consultazione e rinunciato a determinati provvedimenti, confermandone però altri.

Le disposizioni conferenti all'autorità di vigilanza la possibilità, se necessario, di impartire istruzioni nel singolo caso e di procedere a esecuzioni d'ufficio, sono state respinte con l'argomento che questi provvedimenti non contribuirebbero all'auspicata separazione tra esecuzione e vigilanza. Abbiamo quindi stralciato dal disegno la possibilità di ordinare un'esecuzione d'ufficio. Per contro, confermiamo la possibilità di impartire istruzioni nel singolo caso, una possibilità già prevista nel diritto vigente (cfr. art. 72 cpv. 1 LAVS in combinato disposto con l'art. 176 cpv. 2 OAVS). Il diritto vigente prevede una tale competenza anche nell'ambito dell'AI (art. 64a cpv. 1 lett. b LAI) 49. Se un organo esecutivo non applica le disposizioni legali, l'autorità di vigilanza deve avere la possibilità di impartirgli le istruzioni del caso. Non si tratta soltanto di rispettare il principio di proporzionalità, dato che in questo modo si riesce a evitare gravi ingerenze,
ma anche di garantire un'esecuzione uniforme delle leggi in questione.

È stata inoltre respinta la disposizione in virtù della quale l'autorità di vigilanza avrebbe potuto, se necessario, eseguire revisioni complementari. Questa è stata ritenuta assolutamente estranea al sistema, discutibile sul piano del diritto della vigilanza e contraria a ogni buona prassi di governance. Il nostro Consiglio mantiene tuttavia la sua proposta. L'autorità di vigilanza dispone infatti già oggi della facoltà di ordinare o eseguire revisioni complementari (cfr. art. 68 LAVS in combinato disposto con l'art. 171 OAVS) e continuerà ad avere bisogno di questo strumento anche in futuro. Va tuttavia rilevato che una revisione complementare presso una cassa di compensazione è un caso estremamente raro e resterà tale. In passato, ad 49

30

Anche nella previdenza professionale l'autorità di vigilanza dispone di competenze per impartire istruzioni, che tra l'altro vanno ben oltre quelle proposte con il presente messaggio (art. 62a cpv. 2 lett. b e d LPP).

FF 2020

esempio, una revisione di questo genere è stata eseguita presso una sola cassa di compensazione interessata da un caso di appropriazione indebita con incarti di rendite falsificati. Nel quadro della revisione complementare l'autorità di vigilanza ha verificato anche altri incarti sospetti. Del resto, non è eccezionale che essa stessa proceda a verifiche. È il caso, ad esempio, nell'AI, dove l'autorità di vigilanza è l'unico soggetto a poter svolgere audit. Verifiche di questo tipo sono previste anche nel settore delle banche50 e in quello delle assicurazioni private51.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno inoltre chiesto che per tutta la procedura tra autorità di vigilanza e organi esecutivi siano previsti rimedi giuridici moderni.

Il nostro Consiglio respinge questa richiesta, ritenendo che tali ordini siano provvedimenti che non generano né diritti né doveri per gli organi esecutivi e non hanno dunque carattere di decisione, ragion per cui non devono nemmeno essere impugnabili. Per contro, la normativa vigente prevede già rimedi giuridici in caso di responsabilità di una cassa. Le pretese di risarcimento sono fatte valere mediante decisione, secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa (art. 70 cpv. 1 LAVS). Anche in caso di revoca di persone che hanno commesso gravi violazioni dei loro doveri la decisione spetta in definitiva all'autorità di nomina. Questo significa che per i funzionari delle casse di compensazioni cantonali e degli uffici AI vigono le disposizioni di diritto cantonale sullo scioglimento dei rapporti di lavoro e, in via sussidiaria, le disposizioni del Codice delle obbligazioni. Per le casse di compensazione professionali è determinante il CO.

Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno (art. 66 AP-LAVS) Globalmente, la proposta di introdurre l'obbligo per le casse di compensazione di istituire un sistema di gestione dei rischi, un sistema di gestione della qualità e un sistema di controllo interno è stata ben accolta dai partecipanti alla consultazione.

Diversi partecipanti hanno però fatto notare la necessità di non sottovalutare l'onere supplementare derivante dall'allestimento della documentazione necessaria. Inoltre, sono stati espressi dubbi circa la proporzionalità di queste misure
per le piccole casse di compensazione.

Nell'ottica di un'attuazione con un impiego proporzionato di risorse, per l'impostazione materiale degli strumenti il nostro Consiglio considererà le peculiarità (dimensioni, complessità e struttura) delle casse di compensazione. Diversi partecipanti alla consultazione hanno fatto presente che tali strumenti sono impiegati già oggi in molte casse di compensazione, per le quali l'attuazione delle nuove prescrizioni non comporterà pertanto oneri supplementari significativi.

50 51 52

Art. 23 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR); RS 952.0.

Art. 47 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); RS 961.01.

RS 172.021

31

FF 2020

Presentazione dei conti (art. 67 AP-LAVS) Il principio di trasparenza è stato ben accolto e l'introduzione di norme uniformi sostanzialmente approvata. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pensa che la norma proposta debba essere imperativamente estesa all'UCC. Inoltre, si chiede che nella definizione degli standard si tenga conto delle peculiarità del 1° pilastro e che non vengano ripresi principi contabili internazionali.

Va tuttavia precisato che vi sono due livelli di presentazione dei conti: quello delle assicurazioni AVS, AI e IPG e quello delle casse di compensazione. La presentazione dei conti delle assicurazioni sarà disciplinata dall'ordinanza di applicazione della legge sui fondi di compensazione53. La base legale proposta con il presente progetto si applicherà invece alle casse di compensazione, ivi comprese la CFC e la CSC.

Scambio elettronico di dati (art. 49ter AP-LAVS) La stragrande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi al riguardo pensa che la competenza normativa attribuita al Consiglio federale debba limitarsi a regolare lo scambio di dati tra gli organi esecutivi. Secondo questi partecipanti, lo scambio di dati tra gli organi esecutivi, da un lato, e terzi (p. es. assicurati e datori di lavoro), dall'altro, è di competenza degli organi esecutivi.

Nel presente disegno, il nostro Consiglio propone di inserire nella LPGA la disposizione sullo scambio di dati. Quest'ultimo non concerne infatti solo gli organi esecutivi del 1° pilastro, ma anche altri rami delle assicurazioni sociali. La disposizione rielaborata non prevede però il disciplinamento dello scambio elettronico di dati tra gli organi esecutivi, da un lato, e gli assicurati e i datori di lavoro, dall'altro.

Sistemi d'informazione e standard minimi (art. 49bis AP-LAVS) La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi su questo tema considera inopportuno che l'autorità di vigilanza prescriva standard minimi nell'ambito dei sistemi d'informazione. A loro avviso, il 1° pilastro può funzionare in modo ineccepibile anche senza competenze federali nell'ambito dell'informatica. Gli standard minimi devono essere conformi agli obiettivi e praticabili Perciò, dovranno generalmente essere sviluppati dagli organi esecutivi stessi e tener conto dello stato attuale della tecnica. L'autorità di
vigilanza deve invece concentrarsi sulla verifica e sull'approvazione di tali standard.

Il nostro Consiglio ha rielaborato questa disposizione, ritenendo necessario che le competenze relative ai sistemi d'informazione siano chiaramente definite per legge.

Proponiamo quindi di sancire nella legge la responsabilità degli organi esecutivi di provvedere a che siano sempre garantite la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie dei loro sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. La disposizione prevista nell'avamprogetto, che conferiva all'autorità di vigilanza la competenza di rendere obbligatorio l'impiego di determinati sistemi d'informazione da parte degli organi esecutivi, è stata stralciata.

53

32

In proposito, cfr. anche il commento all'art. 67 cpv. 2 lett. c D-LAVS.

FF 2020

Assunzione di altre spese (art. 95a AP-LAVS) Alcuni partecipanti alla consultazione hanno respinto il finanziamento dell'informazione degli assicurati da parte del Fondo di compensazione AVS, ritenendo che tale informazione sia un compito degli organi esecutivi, e non dell'Amministrazione federale. Al fine di separare la vigilanza dall'esecuzione, questi partecipanti hanno chiesto lo stralcio della pertinente disposizione.

Il nostro Consiglio mantiene tuttavia la sua proposta. Se è vero che gli organi esecutivi sono tenuti a informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (art. 27 LPGA), è anche vero che la Confederazione svolge altresì attività informative generali. La base legale che consente al Fondo di compensazione AVS di assumere le spese della Confederazione derivanti dall'informazione degli assicurati è stata introdotta nel quadro della 10a revisione dell'AVS. Il presente progetto non modifica il contenuto di questa disposizione.

Separazione tra esecuzione e vigilanza Una parte dei partecipanti alla consultazione, in particolare la maggioranza dei Cantoni, ha deplorato la rinuncia a una netta separazione tra esecuzione e vigilanza, come raccomandato dalla CDF.

Il nostro Consiglio intende mantenere le attuali strutture organizzative (cfr. motivazione al n. 2.4.1).

Ripresa di effettivi di beneficiari di rendita (art. 53ebis AP-LPP) La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato la disposizione proposta. Al contempo, però, sono state formulate riserve, in particolare circa la competenza della CAV PP di emanare direttive per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita.

Sulla base dei risultati della consultazione, il nostro Consiglio ha precisato la disposizione in questione. In particolare, è stato chiarito che la disposizione si applicherà non solo agli effettivi di soli beneficiari di rendita, ma anche agli effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendita. Inoltre, la competenza della CAV PP di emanare direttive per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita è stata sostituita con una competenza normativa del Consiglio federale a livello d'ordinanza.

Indipendenza delle autorità di vigilanza regionali (art. 61 cpv. 3, terzo periodo AP-LPP) Su questa disposizione si sono espressi soprattutto i Cantoni, che l'hanno respinta a grande
maggioranza, motivando questa loro posizione principalmente con il fatto che non esistono conflitti d'interessi e che la disposizione costituirebbe un'ingerenza illegittima nell'autonomia dei Cantoni. Secondo altri partecipanti, questa misura rafforzerebbe il buon governo d'impresa.

Considerate le spiegazioni fornite al riguardo (cfr. n. 5.2), il nostro Consiglio mantiene la sua proposta.

33

FF 2020

3.2

Raccomandazioni della Commissione federale AVS/AI e della Commissione federale LPP

3.2.1

Commissione federale AVS/AI

Nel quadro dei lavori in vista del disegno di legge, il 21 giugno 2018 la Commissione federale AVS/AI ha esaminato le disposizioni di legge proposte nel 1° pilastro e i relativi commenti. I datori di lavoro e gli organi esecutivi (uffici AI, casse di compensazione professionali e casse di compensazione cantonali) si sono dichiarati d'accordo con gli elementi principali del progetto. I rappresentanti dei lavoratori approvano una vigilanza trasparente ed efficiente. Ritengono tuttavia che le modalità di coinvolgimento delle parti sociali, un punto per loro fondamentale, non siano abbastanza chiare.

3.2.2

Commissione federale LPP

La Commissione federale LPP ha discusso sul disegno di legge il 15 maggio 2018 accogliendo sostanzialmente gli adeguamenti proposti al progetto in seguito alla consultazione.

4

Diritto comparato

Non esistono disposizioni internazionali che disciplinino la vigilanza nell'ambito della sicurezza sociale. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sono determinanti, nel quadro dell'Accordo del 21 giugno 199954 sulla libera circolazione delle persone (Allegato II), il regolamento (CE) n. 883/200455 e il regolamento (CE) n. 987/200956. I sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea (EU) sono molto diversi tra loro e i regolamenti summenzionati hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Il diritto europeo non prevede l'armonizzazione di questi ultimi, né contempla disposizioni sulla vigilanza nelle assicurazioni sociali. Di conseguenza, per il presente progetto non è opportuno procedere a un confronto internazionale della vigilanza nell'ambito della sicurezza sociale.

54 55

56

34

RS 0.142.112.681 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).

FF 2020

5

Punti essenziali del progetto

5.1

1° pilastro

5.1.1

Vigilanza orientata ai rischi

­

Gli organi esecutivi saranno tenuti a introdurre un sistema di gestione dei rischi e della qualità nonché un sistema di controllo interno adeguato alle loro dimensioni e complessità. Il Consiglio federale potrà stabilire requisiti minimi appropriati a tal fine.

­

Gli standard per la revisione verranno precisati.

­

Le disposizioni concernenti la presentazione dei rapporti dovranno inoltre consentire all'autorità di vigilanza di rilevare in futuro dati supplementari che le permettano di svolgere un'attività di vigilanza preventiva e orientata ai rischi.

­

I compiti e i provvedimenti di vigilanza verranno concretizzati e completati a livello di legge.

Gestione dei rischi e della qualità e sistema di controllo interno Gli organi esecutivi saranno tenuti a introdurre una gestione dei rischi e della qualità, nonché un sistema di controllo interno (SCI) adeguato alle loro dimensioni e complessità, per garantire la necessaria sorveglianza. Mentre la gestione dei rischi è innanzitutto tesa a individuare, analizzare, valutare e sorvegliare i rischi dell'esecuzione, la gestione della qualità deve garantire un'esecuzione ineccepibile e la parità di trattamento dei beneficiari dei servizi. Gli uffici di revisione delle casse di compensazione dovranno verificare se i tre sistemi adempiano le prescrizioni legali, Con il presente progetto, si conferisce al Consiglio federale la competenza di definire requisiti minimi adeguati per quanto concerne la gestione dei rischi e della qualità nonché il SCI. A tal fine il Governo si baserà su modelli di standard riconosciuti (p. es. COSO, COBIT e ISO) e consulterà gli organi esecutivi. I requisiti minimi dovranno essere impostati in modo tale da risultare adeguati e poter essere attuati con un impiego di risorse contenuto. L'autorità di vigilanza sarà tenuta ad adeguare di conseguenza il grado di dettaglio delle proprie istruzioni.

Standard per la revisione Con il presente progetto i requisiti per gli uffici di revisione e i revisori, attualmente disciplinati a livello d'ordinanza, saranno disciplinati a livello di legge (art. 68 DLAVS), il che riflette la loro importanza. Al fine di garantire l'indipendenza, i Cantoni non potranno più delegare a un ufficio di controllo cantonale la revisione della loro cassa di compensazione, che dovrà pertanto essere svolta da un ufficio di revisione esterno. La soppressione della disposizione vigente non inciderà tuttavia sull'attività pratica, dato che già oggi tutte le casse di compensazione AVS cantonali sono sottoposte a revisione da uffici di revisione esterni.

35

FF 2020

Per la precisazione dei compiti degli uffici di revisione si è valutato se le casse di compensazione debbano essere controllate, come già avviene attualmente, in base alle disposizioni di una legge speciale (cfr. art. 159­161 OAVS) oppure se vada applicata la revisione ordinaria o limitata secondo il CO (cfr. art. 727 e 727a CO).

La revisione ordinaria viene svolta secondo gli standard svizzeri di revisione (Les Normes d'audit suisses [NAS], disponibili in francese e tedesco; cfr. art. 2 dell'ordinanza del 17 marzo 200857 sulla sorveglianza), che si basano su standard di revisione internazionali, mentre per la revisione limitata è previsto uno standard specifico (Norme suisse relative au contrôle restreint [NCR], disponibile in francese e in tedesco). Per entrambi i tipi di revisione sono prescritti testi standardizzati per i rapporti, che non possono essere modificati. Per contro, in caso di revisioni in virtù di leggi speciali, il legislatore può fissare i punti per le verifiche e i rapporti.

Dalla valutazione svolta è emerso che nel 1° pilastro è opportuno procedere a una revisione in virtù di leggi speciali, poiché solo questa tiene conto del sistema di conteggio a più livelli. Le casse di compensazione sono in effetti responsabili di riscuotere i contributi per diverse assicurazioni sociali (tra cui l'AVS, l'AI e le IPG), e di inoltrarli all'UCC, il quale a sua volta li attribuisce ai singoli rami assicurativi.

D'altro canto, l'UCC mette a disposizione delle casse di compensazione le risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle prestazioni. Le casse di compensazione prelevano contributi per le spese di amministrazione per finanziare l'esecuzione e tengono pertanto diversi conti (p. es. contributi riscossi per le singole assicurazioni sociali, contributi per le spese di amministrazione). I consuntivi delle singole casse di compensazione per le varie assicurazioni sociali costituiscono la base per il Conto generale delle assicurazioni sociali, allestito dall'UCC.

A differenza di quanto avviene per le revisioni nell'economia privata, gli uffici di revisione devono inoltre verificare se l'esecuzione del 1° pilastro sia conforme alla legge (p. es. correttezza della fissazione delle rendite), un ulteriore fattore a favore della revisione in virtù di leggi speciali.

In futuro gli uffici
di revisione dovranno verificare la conformità del conto annuale al principio di trasparenza di cui all'articolo 67 D-LAVS. Inoltre sarà sancito per legge un obbligo di notifica per gli uffici di revisione, Questi ultimi saranno tenuti a notificare senza indugio all'autorità di vigilanza eventuali constatazioni concernenti reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di una gestione irreprensibile.

Rapporti Per attuare un piano di vigilanza orientato ai rischi, l'autorità di vigilanza ha bisogno, oltre ai rapporti di revisione, anche di materiale statistico rappresentativo. Solo così può infatti individuare per tempo potenziali rischi, anche per quanto concerne la qualità dell'esecuzione, e prendere provvedimenti di vigilanza adeguati. Le disposizioni sui rapporti delle casse di compensazione (art. 66b D-LAVS in combinato disposto con l'art. 72a cpv. 2 lett. f D-LAVS) creeranno le basi per obbligare gli organi esecutivi a mettere a disposizione gli indicatori necessari. Nella misura del possibile, questi verranno acquisiti da statistiche esistenti. Tra gli ulteriori indicatori utili nell'ambito dell'AVS rientrano ad esempio il numero di richieste di restituzione 57

36

RS 221.302.33

FF 2020

in seguito alla riscossione indebita di prestazioni, il numero e la somma dei crediti dichiarati irrecuperabili, il numero e l'importo degli interessi di mora e di quelli rimunerativi, il numero di opposizioni e di ricorsi accolti. In base ai relativi benchmark si potranno adottare eventuali correttivi, sia per quanto riguarda l'esecuzione che sul piano strategico. Se necessario, nel singolo caso si potranno stabilire provvedimenti correttivi nei confronti di un organo esecutivo, sotto forma di obiettivi, al fine di garantire una qualità uniforme dell'esecuzione e, quindi, il pari trattamento dei beneficiari di prestazioni (art. 72b lett. b D-LAVS).

Compiti di vigilanza e provvedimenti di vigilanza Non da ultimo, con il presente progetto s'intende modernizzare anche l'elenco dei provvedimenti di vigilanza (art. 72b D-LAVS). Attualmente l'autorità di vigilanza può sì chiedere la revoca di funzionari delle casse (art. 72 cpv. 2 LAVS) in caso di mancanze gravi, ma non ha alcuna competenza per ordinare provvedimenti meno drastici, quali avvertimenti, ammonizioni o la sospensione di sussidi del Fondo di compensazione AVS. Occorre pertanto introdurre simili strumenti. In concomitanza con la modernizzazione dell'elenco dei provvedimenti, verranno precisati anche i compiti dell'autorità di vigilanza (art. 72a D-LAVS).

5.1.2

Ottimizzazione della governance

­

I responsabili dovranno offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

­

La trasparenza nella presentazione dei conti verrà migliorata, in particolare per quanto concerne il finanziamento delle attività e l'impiego dei contributi riscossi a destinazione vincolata.

­

Saranno introdotte disposizioni legali relative agli IAS.

Garanzia di un'attività irreprensibile Un presupposto fondamentale per un'esecuzione affidabile del 1° pilastro è la garanzia di un'attività irreprensibile da parte dei responsabili. Con l'articolo 66a D-LAVS si esigerà esplicitamente che i responsabili offrano tale garanzia, come pure che dichiarino le proprie relazioni d'interesse. Dal punto di vista materiale e gerarchico è corretto che non sia il Consiglio federale bensì l'associazione fondatrice o il Cantone interessato a elaborare le direttive in materia. All'autorità di vigilanza sarà conferito il diritto di esigere dall'organo di nomina la revoca di una persona qualora questa non adempia i requisiti per la garanzia di un'attività irreprensibile (art. 72b lett. f D-LAVS).

Presentazione dei conti e principio di trasparenza Un elemento fondamentale di un buon governo d'impresa è la creazione di trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interessi. Nell'ambito dell'esecuzione del 1° pilastro, l'accento è posto sulle questioni del finanziamento delle attività e dell'impiego dei contributi per le spese di amministrazione. Con l'articolo 67 37

FF 2020

D-LAVS, al Consiglio federale sarà pertanto conferita la competenza di stabilire, mediante ordinanza, quali dati andranno indicati e in che forma.

IAS L'articolo 61 capoverso 1bis D-LAVS stabilisce che una cassa di compensazione può fare parte di un IAS, se esso ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone. Per gli uffici AI, questo principio si applicherà per analogia, conformemente all'articolo 66, primo periodo D-LAI. In questo modo si garantirà che le casse di compensazione e gli uffici AI siano indipendenti dal Cantone per quanto concerne l'esecuzione delle leggi federali. Per l'esecuzione del diritto federale, il criterio determinante è infatti l'indipendenza dal Cantone e non la forma giuridica della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. Il disegno di legge stabilisce esplicitamente che si può rinunciare all'adempimento del requisito della forma giuridica di «ente autonomo di diritto pubblico» nel caso delle casse di compensazione e degli uffici AI, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 61 capoverso 1bis D-LAVS (art. 61 cpv. 1 D-LAVS). Questa disposizione conferirà ai Cantoni una maggiore flessibilità. Per i Cantoni le cui leggi prevedono che la cassa di compensazione e l'ufficio AI siano una semplice unità dell'IAS, senza personalità giuridica, non occorrono adeguamenti delle leggi introduttive in merito. Per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni delle leggi federali, questi organi dovranno però essere vincolati esclusivamente alle istruzioni dell'UFAS, secondo quanto stabilito nell'articolo 63a capoverso 4 D-LAVS. Sarà pertanto irrilevante che l'ente in questione sia un'organizzazione autonoma o facente parte di un IAS. Le imprese affiliate a una cassa di compensazione cantonale dovranno inoltre avere la garanzia che i contributi per le spese di amministrazione da esse pagati vengano impiegati per l'esecuzione dell'AVS e delle IPG e non per finanziare l'esecuzione di compiti cantonali. Questo principio sarà stabilito nell'articolo 63a capoverso 3 D-LAVS. Per garantire la trasparenza in questo contesto, al Consiglio federale sarà conferita la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione che disciplinino come impostare la contabilità e la presentazione dei conti dell'IAS, se la
cassa di compensazione fa parte di quest'ultimo (art. 67 cpv. 2 lett. d D-LAVS). La conformità del finanziamento al principio di causalità deve emergere chiaramente per l'Ufficio federale in qualità di autorità di vigilanza. Pertanto, l'ufficio di revisione della cassa di compensazione dovrà essere abilitato quale specialista per questo tipo di verifiche secondo il diritto di vigilanza e rivedere anche i conti dell'IAS e delle altre unità organizzative all'interno di quest'ultimo. Inoltre, l'ufficio di revisione dovrà presentare all'Ufficio federale anche il rapporto di revisione concernente l'IAS. In tal modo, l'autorità di vigilanza disporrà delle informazioni necessarie per verificare la conformità del finanziamento dell'IAS alle prescrizioni di diritto federale. Anche i rimborsi delle spese degli uffici AI assunti dal Fondo di compensazione dell'AI dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività di questi organi. Sarà fondamentale che queste risorse vengano utilizzate per gli scopi previsti. Di conseguenza, secondo l'articolo 54 capoverso 5 D-LAI l'IAS dovrà provvedere a che l'Ufficio federale possa esercitare la vigilanza sull'ufficio AI senza restrizioni e che il rimborso delle spese da parte dell'AI avvenga conformemente alle disposizioni legali. I Cantoni potranno conferire agli IAS altri compiti. Se li conferiranno non alla cassa di com38

FF 2020

pensazione facente parte dell'IAS bensì direttamente a quest'ultimo, godranno di libertà in materia di finanziamento, con riserva di eventuali altri prescrizioni di diritto federale (p. es. relative alle PC).

5.1.3

Miglioramento della gestione strategica e della vigilanza sui sistemi d'informazione

­

Gli organi esecutivi saranno tenuti a provvedere a che siano garantite la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie dei loro sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

­

All'autorità di vigilanza sarà attribuita la competenza di fissare requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati.

L'ufficio di revisione dovrà verificare che siano rispettati.

­

Il finanziamento dello sviluppo e della gestione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale sarà assunto dal Fondo di compensazione AVS, se questi comporteranno agevolazioni per le casse di compensazione, per gli assicurati oppure per i datori di lavoro.

­

Al Consiglio federale sarà attribuita la competenza di disciplinare lo scambio elettronico di dati. Esso potrà delegare questo compito alle autorità di vigilanza.

Requisiti minimi per i sistemi d'informazione In base alla normativa proposta (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b e c D-LAVS), gli organi esecutivi saranno tenuti a provvedere a che siano garantite la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie dei loro sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Previa consultazione degli organi esecutivi, all'autorità di vigilanza sarà attribuita la competenza di fissare requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. Per contro, l'autorità di vigilanza non potrà fare altrettanto per quanto concerne la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie.

I requisiti minimi stabiliscono i principi che gli organi esecutivi devono rispettare per poter garantire uno svolgimento sicuro dei loro compiti tramite i loro sistemi d'informazione. Questi principi riguardano la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la rintracciabilità dei dati. L'autorità di vigilanza stabilirà ad esempio il livello di sicurezza che le applicazioni tecniche dovranno garantire per il trattamento, la memorizzazione o la trasmissione di dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 3 della legge federale del 19 giugno 199258 sulla protezione dei dati).

I principi fissati dall'autorità di vigilanza saranno neutri dal punto di vista tecnico.

Su questa base, le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi stabiliranno regole di applicazione uniformi a livello organizzativo e tecnico. Concretamente, se 58

RS 235.1

39

FF 2020

si fa riferimento all'esempio precedente, queste organizzazioni (p. es. eAVS/AI) determineranno quali applicazioni tecniche rispettano il livello di sicurezza necessario per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e possono quindi essere utilizzate dagli organi esecutivi. Tali norme di applicazione dovranno essere riconosciute dall'autorità di vigilanza e riprese in direttive funzionali alla revisione.

La regolamentazione proposta prevede inoltre che, in occasione della revisione principale, l'ufficio di revisione della cassa di compensazione verifichi se, per i propri sistemi d'informazione, la cassa abbia rispettato le norme di applicazione riconosciute (art. 68a cpv. 2 lett. c D-LAVS). A tal fine potrà svolgere la verifica da sé oppure basarsi sul rapporto di audit di un'impresa specializzata nel settore informatico.

Finanziamento di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale La base legale vigente per il finanziamento di sistemi d'informazione comuni verrà adeguata (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. a D-LAVS). In futuro il Fondo di compensazione AVS potrà finanziare soltanto sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale.

Gli organi esecutivi saranno coinvolti da vicino nello sviluppo e nella gestione di questi sistemi. Sarà così garantito che i singoli progetti siano inseriti in un piano di gestione strategica sovraordinato per i sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale. La nuova disposizione consentirà di finanziare non solo lo sviluppo, ma anche la gestione di tali sistemi. Inoltre, renderà meno rigidi i requisiti per il finanziamento, dato che in futuro i sistemi d'informazione dovranno comportare agevolazioni non più cumulativamente per le casse di compensazione, gli assicurati e i datori di lavoro, bensì alternativamente per l'uno o l'altro gruppo.

Un esempio di sistema d'informazione utilizzabile a livello nazionale è la rete AVS/AI. Questa rete di dati, che collega gli organi esecutivi dell'AVS e dell'AI tra loro e con l'UCC, adempie tutti i requisiti in materia di sicurezza dei dati, agevola la comunicazione elettronica e può essere adattata ai nuovi sviluppi in modo flessibile.

Scambio elettronico di dati In particolare nell'ambito del 1° pilastro, è necessario intervenire al fine di creare una base legale per regolamentare
lo scambio elettronico di dati, in modo da garantire che esso sia efficiente, sicuro, economico e accettato dalle parti coinvolte. Il disciplinamento previsto conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare lo scambio elettronico di dati tra gli assicuratori svizzeri (p. es. casse malati, organi esecutivi del 1° pilastro, assicuratori contro gli infortuni) nonché tra questi e le autorità federali (cfr. art. 76bis cpv. 1 D-LPGA). Questa disposizione sarà inserita nella LPGA, poiché a medio-lungo termine sarà necessario regolamentare lo scambio elettronico di dati in tutti i rami delle assicurazioni sociali e non solo nel 1° pilastro.

Attualmente, nei vari ambiti della sicurezza sociale, un tale scambio avviene in base a condizioni quadro eterogenee a livello organizzativo e tecnico. Al di fuori del 1° pilastro, ad esempio, i dati vengono trasmessi tramite la piattaforma di scambio di dati sedex soltanto nell'ambito della riduzione individuale dei premi. L'adozione di prescrizioni uniformi per tutti i rami delle assicurazioni sociali sarebbe inadatta per 40

FF 2020

questa realtà. Per questo motivo, il Consiglio federale potrà delegare il disciplinamento alle autorità di vigilanza (ovvero all'Ufficio federale della sanità pubblica per l'assicurazione sociale malattie, l'assicurazione militare e l'assicurazione contro gli infortuni, all'UFAS per l'AVS, l'AI, le PC, le IPG e gli assegni familiari secondo la LAF e la legge del 24 marzo 200659 sugli assegni familiari [LAFam], e alla Segreteria di Stato dell'economia per l'assicurazione contro la disoccupazione), in modo che esse possano emanare regolamentazioni adeguate per ciascun ramo assicurativo (cfr. art. 76bis cpv. 2 D-LPGA).

Tale regolamentazione non prescriverà agli assicuratori i dati da comunicare: questo aspetto è già disciplinato nell'articolo 32 LPGA e nelle disposizioni sulla comunicazione di dati nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali e non sarà toccato dal presente progetto. Al Consiglio federale sarà solamente attribuita la competenza di disciplinare lo scambio di dati per quanto concerne determinati aspetti della sicurezza delle informazioni, quali ad esempio il formato della trasmissione dei dati.

L'accento sarà posto sull'introduzione e sull'impiego di standard riconosciuti.

5.2

2° pilastro

­

L'indipendenza delle autorità di vigilanza regionali verrà rafforzata escludendo qualsiasi influenza dei membri dei governi cantonali sull'attività di vigilanza.

­

I compiti del perito in materia di previdenza professionale verranno precisati.

­

I presupposti per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita verranno regolamentati.

Indipendenza delle autorità di vigilanza regionali Il rafforzamento della governance era uno degli obiettivi prioritari della riforma strutturale: il disegno di modifica della LPP del 15 gennaio 2007 prevedeva l'indipendenza dell'autorità di vigilanza dal punto di vista giuridico, finanziario e amministrativo. Discostandosi dalla proposta del disegno, il legislatore ha stabilito che le autorità di vigilanza devono essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica che, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, non sono vincolate a istruzioni. Con questo compromesso politico si è sì tenuto conto dell'indipendenza delle autorità di vigilanza ma non si è completamente preclusa la possibilità di un'influenza da parte dei Cantoni. La disposizione vigente non esclude infatti la presenza di membri dei governi cantonali e di dipendenti delle amministrazioni cantonali in seno agli organi di controllo delle autorità di vigilanza. Non è dunque pienamente garantita un'attività di vigilanza indipendente.

59

RS 836.2

41

FF 2020

La constatazione della CAV PP che la presenza di membri dei governi cantonali negli organi delle autorità di vigilanza regionali è problematica per l'indipendenza di queste ultime è stata contestata dalle autorità di vigilanza regionali, che hanno invocato l'autonomia organizzativa dei Cantoni. La CdG-N ha quindi chiesto al nostro Consiglio di chiarire le pertinenti basi legali60. A un intervento parlamentare61 in cui si chiedeva che le autorità di vigilanza dovessero poter designare autonomamente gli organi di vigilanza non è stato dato seguito, rinviando al presente progetto e alla possibilità delle Camere di chiarire le questioni sollevate e di deliberare di conseguenza. Ribadiamo pertanto il nostro parere che in singoli casi la presenza di membri di governi cantonali può ostacolare lo svolgimento di un'attività di vigilanza indipendente e che, anche per motivi di buon governo d'impresa in generale, andrebbe evitato il rischio di conflitti d'interesse. Questo è importante anche perché, a differenza degli istituti di previdenza della Confederazione, quelli cantonali sono soggetti alla vigilanza di un'autorità di vigilanza cantonale o regionale. Nel quadro della presente revisione occorre pertanto sancire per legge non solo l'indipendenza organizzativa dai Cantoni, ma anche quella a livello personale. L'articolo 47 capoverso 2 della Costituzione federale62 (Cost.) tutela i Cantoni da ingerenze non necessarie della Confederazione nella loro autonomia organizzativa. La nuova disposizione (art. 61 cpv. 3 D-LPP) rafforzerà l'indipendenza delle autorità di vigilanza ed eviterà che gli attori della previdenza professionale debbano adempiere requisiti più severi di quelli posti alle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza su di essi.

In questo modo, l'ingerenza nell'autonomia organizzativa dei Cantoni sarà giustificata e, di conseguenza, appropriata.

Compiti del perito in materia di previdenza professionale Facendo riferimento a una sentenza del Tribunale federale63, un intervento parlamentare64 ha sollevato interrogativi sulla delimitazione tra i compiti del perito in materia di previdenza professionale e gli obblighi di verifica dell'ufficio di revisione e ha chiesto di conseguenza che venissero precisati il ruolo e la responsabilità del perito in materia di previdenza professionale per
quanto concerne il controllo materiale dell'investimento patrimoniale. Nell'articolo 52e LPP verranno pertanto definiti più chiaramente i compiti del perito in materia di previdenza professionale. In futuro si dovrà fare una distinzione tra la verifica annuale (nel quadro del conto annuale) e quella periodica («perizia attuariale»).

Con la verifica annuale il perito stabilisce se, alla data della chiusura del bilancio, l'istituto di previdenza sia in grado di adempiere i suoi impegni con il patrimonio disponibile. La valutazione dei passivi viene effettuata alla data di riferimento del bilancio; i capitali di previdenza vanno determinati sulla base di principi riconosciuti 60

61

62 63 64

42

Cfr. al riguardo anche Po. Fässler 16.3243 «La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale può interferire nella sovranità organizzativa dei Cantoni?», del 18 marzo 2016.

Iv. Pa. Kuprecht 16.439 Rafforzare tramite la LPP l'autonomia cantonale nell'ambito della vigilanza regionale sulle fondazioni, depositata il 7 giugno 2016 e liquidata il 5 giugno 2019.

RS 101 DTF 141 V 71 segg.

Ip. Parmelin 15.3555 «Responsabilità del perito in materia di previdenza professionale.

Necessari alcuni chiarimenti», dell'11 giugno 2015.

FF 2020

e di basi tecniche accessibili pubblicamente65. Nel caso di una cassa gestita secondo il primato dei contributi, il perito deve calcolare il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita e gli accantonamenti tecnico-assicurativi (i capitali di previdenza degli assicurati attivi corrispondono almeno alla somma delle prestazioni d'uscita).

Nel caso di una cassa gestita secondo il primato delle prestazioni, calcola inoltre il capitale di previdenza degli assicurati attivi (art. 48 dell'ordinanza del 18 aprile 198466 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; OPP 2). Il consiglio di fondazione allestisce successivamente il conto annuale e, previa verifica da parte dell'ufficio di revisione, lo approva (art. 51a cpv. 2 lett. d LPP). Per gli istituti di previdenza che dispongono di un'assicurazione completa (l'assicurazione assume non solo i rischi di morte e invalidità, ma anche il rischio d'investimento) e per quelli che propongono piani di previdenza con la possibilità di scegliere tra più strategie d'investimento (piani 1e; cfr. art. 1e OPP 2), che non assumono rischi attuariali, non è strettamente necessario un calcolo annuale.

La perizia periodica rappresenta un'ampia verifica attuariale della stabilità finanziaria di un istituto di previdenza.

Per l'allestimento delle perizie attuariali valgono in particolare i principi esposti di seguito.

65 66

­

In caso di copertura insufficiente, il perito in materia di previdenza professionale deve redigere annualmente un rapporto attuariale (art. 41a OPP 2).

Se del caso, l'autorità di vigilanza può chiedere una perizia in qualsiasi momento (art. 62a cpv. 2 lett. c LPP).

­

Il perito in materia di previdenza professionale non è tenuto a svolgere una funzione di controllo generale su tutto l'arco dell'anno. La verifica annuale e quella periodica sono attività momentanee, ma l'organo supremo può incaricare il perito per contratto di svolgere ulteriori verifiche.

­

Per la perizia, il perito in materia di previdenza professionale si basa sul conto annuale attuale rivisto. Se la revisione non è ancora stata effettuata, il perito deve formulare una riserva in tal senso. Nella misura in cui i rischi non sono coperti da una compagnia assicurativa, sorveglia inoltre l'equilibrio dal punto di vista attuariale (art. 67 LPP nonché art. 42 e 43 OPP 2). Se tutti i rischi sono riassicurati, non è necessaria una perizia attuariale, ma è sufficiente che il perito in materia di previdenza professionale confermi la copertura assicurativa all'autorità di vigilanza. Una perizia attuariale non è sempre necessaria nemmeno per gli istituti di previdenza che propongono piani 1e (art. 1e OPP 2). In tali casi, i rischi d'investimento non sono assunti dall'istituto di previdenza, bensì dagli assicurati stessi. L'istituto di previdenza non s'impegna a versare una rendita di vecchiaia regolamentare, bensì solo una liquidazione in capitale. Deve però sempre osservare il principio d'assicurazione sancito dall'articolo 1h OPP 2. Il perito in materia di previdenza professionale deve dunque verificare il tipo e il volume della copertura assicurativa per le prestazioni di rischio. Se l'istituto di previdenza non assume i rischi, è sufficiente presentare all'autorità di vigilanza una conferSwiss GAAP RPC 26, N. 4.

RS 831.441.1

43

FF 2020

ma in tal senso. Se invece li assume, il perito deve allestire una perizia attuariale.

­

Nel quadro della verifica periodica, il perito in materia di previdenza professionale valuta se l'istituto di previdenza sarà in grado di adempiere i suoi impegni con il patrimonio disponibile negli anni successivi e se a medio termine è prevedibile che presenterà una copertura insufficiente. Per rispondere a questi interrogativi, il perito deve effettuare una valutazione globale, tenendo conto degli attivi, ma non è responsabile per gli attivi e l'investimento del patrimonio. Di conseguenza, non deve verificare l'esistenza e l'entità effettive degli attivi dell'istituto di previdenza.

­

Per contro, in base al suo giudizio professionale, deve valutare e confermare se gli impegni presi possano essere prevedibilmente adempiuti con i capitali di previdenza, gli accantonamenti tecnico-assicurativi, i contributi e i redditi patrimoniali attesi. Il perito deve rilevare nella perizia se a suo parere l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza non è più garantito. Se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il mandato del perito sta per scadere, quest'ultimo è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza (art. 41 OPP 2, o art. 36 OPP 2 per l'ufficio di revisione). Se necessario, l'autorità di vigilanza impartisce istruzioni all'organo supremo (art. 62a cpv. 2 lett. b LPP).

­

In caso di ripresa di effettivi di beneficiari di rendita, il perito ha compiti supplementari (cfr. il commento all'art. 52e cpv. 4 D-LPP).

Quella effettuata dal perito in materia di previdenza professionale è una verifica dal punto di vista attuariale.

Per quanto concerne invece i compiti dell'ufficio di revisione, essi sono disciplinati nell'articolo 52c LPP e resteranno invariati. Nel quadro della verifica del conto annuale, l'ufficio di revisione è competente per la verifica dello stato e del valore degli investimenti nonché per l'analisi della composizione del patrimonio (art. 52c cpv. 1 lett. a e b LPP).

La responsabilità per la stabilità finanziaria dell'istituto di previdenza e quindi per l'investimento patrimoniale e la congruenza tra quest'ultimo e gli impegni assunti incombe all'organo supremo67, che non può sottrarsi a questo compito né delegarlo a terzi: né l'autorità di vigilanza né il perito in materia di previdenza professionale o l'ufficio di revisione possono sgravare l'organo supremo dalla responsabilità per l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza. L'organo supremo è però tenuto a sostenere il perito in materia di previdenza professionale mettendogli a disposizione la documentazione necessaria per la verifica.

67

44

Cfr. art. 51a LPP e messaggio del 15 giugno 2007 concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale), FF 2007 5199.

FF 2020

Condizioni per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita In Svizzera vi è un numero crescente di casse pensioni e casse di previdenza chiuse, spesso in seguito a ristrutturazioni o allo scioglimento di imprese. Molti di questi istituti presentano tuttavia una struttura finanziaria problematica. In particolare, non hanno più assicurati attivi che potrebbero contribuire al risanamento in caso di copertura insufficiente; in ultima istanza, è il Fondo di garanzia LPP a garantire le prestazioni di questi istituti. È dunque importante evitare abusi. Non dovrà pertanto più essere possibile «acquistare» effettivi di beneficiari di rendita, esigere per essi spese di amministrazione o di amministrazione del patrimonio eccessive e ridurre così ulteriormente il substrato già insufficiente per la copertura degli impegni previdenziali, poiché in questo modo i costi delle prestazioni d'insolvibilità fornite dal Fondo di garanzia LPP finiscono per essere più alti. Per evitare un tale «modello d'attività», va garantito che un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita possa essere ripreso solo se sono disponibili gli accantonamenti tecnicoassicurativi e le riserve di fluttuazione di valore necessari. A tal fine, la nuova regolamentazione dell'articolo 53ebis D-LPP intende impedire l'«acquisto» di effettivi di soli beneficiari di rendita o con una netta preponderanza di beneficiari di rendita per motivi commerciali. Ovviamente in questo modo non si vuole incidere sull'andamento economico e quindi sul cambiamento delle imprese. Si tratta di evitare abusi nella ripresa di determinati effettivi di beneficiari di rendita, che in definitiva vanno a scapito di tutti gli assicurati della previdenza professionale, in quanto essi vengono chiamati a coprire le prestazioni dovute a questi beneficiari mediante i propri contributi al Fondo di garanzia LPP. La regolamentazione non sarà applicabile agli effettivi di beneficiari di rendita che vengono a costituirsi, ad esempio, quando gli assicurati attivi cambiano istituto di previdenza senza che i beneficiari di rendita siano trasferiti. In caso di scioglimento di un contratto di affiliazione, per legge questo resta valido per i beneficiari di rendita (art. 53e cpv. 6 LPP). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale68, il datore di lavoro
non può sottrarsi agli impegni assunti nel quadro di un tale contratto assicurando presso un altro istituto gli assicurati attivi e lasciando in quello attuale i beneficiari di rendita.

Un effettivo di soli beneficiari di rendita consta unicamente di beneficiari di rendita, vale a dire che l'istituto di previdenza o la cassa pensioni non ha più alcun assicurato attivo. Un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita, invece, si distingue per diverse caratteristiche, quali una notevole quota di capitale di copertura delle rendite rispetto al capitale di previdenza complessivo, una quota elevata di beneficiari di rendita rispetto agli assicurati attivi (nella prassi, si tratta di almeno il 70 %) o flussi di cassa negativi. Se la nuova disposizione si applicasse esclusivamente agli effettivi di soli beneficiari di rendita, l'istituto di previdenza o la cassa pensioni la potrebbe eludere affiliando qualche assicurato attivo, il che non permetterebbe di eliminare questo «modello d'attività» indesiderato.

Per questo motivo, gli effettivi di rendita potranno essere ripresi solo in presenza di un finanziamento sufficiente per i relativi impegni. La ripresa non dovrà quindi essere più possibile, ad esempio, in presenza di un tasso d'interesse tecnico troppo

68

Cfr. sentenze del Tribunale federale del 21 giugno 2018, 9C_649/2017 e 9C_652/2017.

45

FF 2020

elevato e di accantonamenti tecnico-assicurativi e riserve di fluttuazione insufficienti per garantire i capitali di previdenza dei beneficiari di rendita.

Sarà però possibile rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnicoassicurativi, se dopo la ripresa le rendite dell'effettivo di beneficiari di rendita ripreso verranno assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un'impresa di assicurazione. In tal caso sarà quest'ultima a dover garantire la fornitura delle prestazioni.

Le imprese di assicurazione sono soggette alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge del 17 dicembre 200469 sulla sorveglianza degli assicuratori; LSA), che esamina e approva i calcoli tariffali da esse presentati (art. 38 LSA). Non è necessaria un'ulteriore vigilanza da parte delle autorità di vigilanza della previdenza professionale, sebbene le prestazioni debbano essere fornite, de iure, dall'istituto di previdenza.

L'istituto di previdenza che intende riprendere un effettivo di beneficiari di rendita dovrà inoltrare una richiesta alla competente autorità di vigilanza, la quale verificherà l'adempimento delle condizioni per il trasferimento basandosi sulla valutazione del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto ricevente (art. 52e cpv. 4 D-LPP). In questo contesto l'autorità di vigilanza potrà coinvolgere l'ufficio di revisione e chiedere ad esempio un bilancio intermedio verificato. Dovrà comunicare la sua decisione anche all'autorità di vigilanza precedentemente competente. La ripresa potrà avvenire solo previa approvazione dall'autorità di vigilanza e solo dopo che la relativa decisione di quest'ultima sarà passata in giudicato.

L'autorità di vigilanza dovrà verificare e approvare la ripresa anche se l'istituto di previdenza assicura completamente le rendite presso un'impresa di assicurazione (assicurazione completa). In tal caso, gli impegni dell'impresa di assicurazione derivano dal contratto di assicurazione collettiva stipulato tra la medesima e l'istituto di previdenza. Le parti contrattuali possono impostare un contratto di assicurazione in vari modi, modificarlo a posteriori o disdirlo. Il contratto di assicurazione è un contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 CO. In virtù della regolamentazione
della legge speciale di cui all'articolo 98 capoverso 1 della legge del 2 aprile 190870 sul contratto di assicurazione, tuttavia, determinate disposizioni non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell'avente diritto. Inoltre, un'impresa di assicurazione deve garantire le prestazioni convenute irrevocabilmente nel quadro della previdenza professionale, ragion per cui è per principio esclusa una disdetta da parte dell'impresa di assicurazione in caso di rendite di vecchiaia e per superstiti correnti. Se le rendite correnti sono integralmente assicurate in virtù di un contratto di assicurazione collettiva, si può presumere che i relativi obblighi siano finanziati in misura sufficiente conformemente al capoverso 1.

L'autorità di vigilanza continuerà ad avere obblighi anche dopo la ripresa dei beneficiari di rendita: dovrà verificare se gli accantonamenti tecnico-assicurativi costituiti nel quadro della ripresa e i capitali di previdenza calcolati con un tasso d'interesse senza rischi vengano per principio mantenuti e adeguati soltanto in casi motivati.

Per la sua verifica, l'autorità di vigilanza potrà esigere un rapporto annuale del perito in materia di previdenza professionale (art. 52e cpv. 4 D-LPP) e, se del caso, ordina69 70

46

RS 961.01 RS 221.229.1

FF 2020

re le misure necessarie (art. 62a LPP). Nel caso di istituti di previdenza che assicurano integralmente le rendite presso un'impresa di assicurazione, l'autorità di vigilanza potrà eventualmente esigere anche dopo la ripresa che l'istituto in questione comprovi l'assicurazione integrale e irrevocabile da parte di un'impresa di assicurazione. Tale necessità potrebbe sorgere, ad esempio, nel caso di una modifica del contratto di assicurazione collettiva che incida sul finanziamento dell'effettivo dei beneficiari di rendita.

5.3

Ulteriori adeguamenti

5.3.1

Ulteriori adeguamenti nel 1° pilastro

Precisazione delle disposizioni concernenti lo scioglimento di casse di compensazione Lo scioglimento di casse di compensazione e la ripresa degli effettivi da parte di altre casse di compensazione comportano sempre dei costi. Per garantire la continuazione e l'esecuzione ineccepibile dell'assicurazione, le casse di compensazione devono disporre di riserve sufficienti per assicurare il trasferimento delle attività a un'altra cassa in caso di scioglimento.

Il vigente articolo 60 LAVS, che disciplina lo scioglimento delle casse di compensazione, non contempla alcuna disposizione sulle modalità di copertura di questi costi.

Attualmente, l'obbligo di costituire riserve di liquidazione è previsto soltanto a livello di direttive71. Con la presente revisione, esso sarà sancito a livello di legge (art. 60 cpv. 1bis D-LAVS). Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale ha la competenza di emanare prescrizioni dettagliate concernenti lo scioglimento delle casse di compensazione professionali (art. 60 cpv. 3 LAVS). Con la normativa proposta, gli sarà attribuita anche quella di emanare prescrizioni concernenti la costituzione delle riserve e il loro ammontare (art. 60 cpv. 3 D-LAVS).

Già oggi dalle casse di compensazione professionali ci si aspetta che in caso di scioglimento trovino un modo per garantire la continuazione dell'assicurazione.

Considerato che il numero delle casse di compensazione è in costante calo, tali soluzioni rischiano di diventare sempre più difficili. Il nuovo disciplinamento legale (art. 60 cpv. 1ter D-LAVS) conferirà pertanto al Consiglio federale anche la facoltà di imporre a una o a più casse di compensazione di riprendere i conti individuali dei beneficiari di rendita, nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione. Le casse di compensazione saranno adeguatamente indennizzate a tal fine.

Eliminazione dell'obbligo di istituire agenzie comunali AVS Le agenzie danno informazioni, ricevono e trasmettono la corrispondenza, distribuiscono i moduli e collaborano al regolamento dei conti, all'acquisizione di documenti, all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza nonché all'assoggettamento delle persone tenute al pagamento dei contributi. L'obbligo per le casse di 71

UFAS, Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DMCF), stato: 1° gennaio 2018, 318.103, N. 1010; www.sozialversicherungen.admin.ch > AVS > Basi AVS > Direttive vigilanza e organizzazione.

47

FF 2020

compensazione di istituire per principio un'agenzia in ogni Comune era appropriato al momento dell'introduzione dell'AVS. Considerati l'incessante progresso tecnologico (e-government, e-business) e gli sviluppi strutturali (tendenza alla centralizzazione dei servizi), tuttavia, le agenzie hanno perso importanza. A causa dell'obbligo di gestire agenzie, le casse di compensazione cantonali non possono apportare miglioramenti ragionevoli dal punto di vista dell'economia aziendale. Questo obbligo sarà pertanto soppresso e sostituito con una disposizione potestativa (cfr. art. 65 cpv. 2 D-LAVS). Spetterà quindi ai Cantoni decidere se continuare o meno ad avere agenzie.

Soppressione delle casse di compensazione paritetiche La LAVS consente la costituzione di casse di compensazione paritetiche, vale a dire fondate congiuntamente da un sindacato e da un'associazione di datori di lavoro.

Tuttavia, dal 1948 non è stata costituita alcuna cassa di questo genere. Ciò è riconducibile principalmente agli elevati costi finanziari che i sindacati dovrebbero sostenere per la costituzione di una cassa paritetica, dato che dovrebbero depositare una cauzione e assumere la metà delle spese di amministrazione, senza poter ripercuotere questi oneri sui singoli lavoratori. La base legale per la costituzione di casse di compensazione paritetiche, ormai priva d'importanza, sarà quindi abrogata (cfr.

art. 54, 58 cpv. 3 e 69 cpv. 4 D-LAVS). La rappresentanza dei lavoratori salariati resterà tuttavia garantita: il vigente articolo 58 capoverso 2 LAVS prevede un diritto di partecipare al comitato direttivo della cassa di compensazione professionale per i rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione.

Introduzione nella legge dello statuto giuridico delle casse di compensazione professionali Attualmente la legge lascia aperta la questione della forma giuridica delle casse di compensazione professionali. In futuro, conformemente alla loro qualifica nella dottrina (cfr. n. 1.1.1), esse dovranno essere enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione. Questo principio sarà introdotto nell'articolo 53 capoverso 1bis D-LAVS.

Nuove basi legali per i registri del 1° pilastro
Considerata l'esecuzione decentralizzata del 1° pilastro, le informazioni e i dati devono essere riuniti e messi a disposizione di tutti gli organi esecutivi a livello centralizzato. L'UCC gestisce per l'AVS e l'AI sia un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti (noto anche come «registro delle rendite») che un registro centrale degli assicurati (art. 71 cpv. 4 LAVS; questo articolo è precisato nel quadro della revisione della LPGA72). Questi due registri sono indispensabili per una corretta esecuzione dell'AVS e dell'AI.

72

48

FF 2018 1303, in particolare pag. 1339.

FF 2020

Le normative vigenti in relazione ai registri del 1° pilastro sono incomplete e non adempiono più i requisiti attuali della legislazione in materia di registri e sistemi d'informazione. In particolare, mancano disposizioni chiare sullo scopo e sul finanziamento dei registri. È pertanto opportuno adeguare le basi giuridiche relative ai registri del 1° pilastro alle condizioni quadro attuali. Questo aggiornamento si baserà sulle disposizioni relative al registro degli assegni familiari (art. 21a­21e LAFam), poiché nella LAFam sono stati ripresi gli standard attualmente riconosciuti.

Saranno introdotti un nuovo articolo per il registro delle rendite e uno per quello degli assicurati (art. 49c e 49d D-LAVS). Ciascuno di questi articoli menzionerà esplicitamente lo scopo e la gestione del registro nonché i dati che vi dovranno figurare. Il Consiglio federale potrà inoltre emanare disposizioni d'esecuzione al riguardo (art. 49e D-LAVS).

­

Scopo del registro delle rendite: con la tenuta del registro delle rendite s'intende evitare il doppio pagamento di rendite da parte di diverse casse di compensazione. Per questo motivo, le casse di compensazione notificano mensilmente all'UCC tutte le rendite AI e AVS versate e quelle il cui pagamento è stato sospeso. L'UCC procede quindi ai controlli del caso e, in caso di doppi pagamenti, informa immediatamente le casse di compensazione interessate. Inoltre, i decessi e, dal 2015, anche i cambiamenti di stato civile (p. es. nuovo matrimonio, divorzio) che figurano nel registro dello stato civile Infostar vengono notificati direttamente alle casse di compensazione tramite il registro delle rendite. In questo modo si possono evitare pagamenti indebiti di rendite. Il registro delle rendite svolge dunque un ruolo importante anche nell'ambito della lotta agli abusi. Inoltre, attualmente assume una serie di altri compiti a favore dell'esecuzione del 1° pilastro. Per esempio, l'adeguamento periodico delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'articolo 33ter LAVS viene automaticamente effettuato o verificato tramite il registro delle rendite. Quest'ultimo mette inoltre a disposizione degli organi esecutivi e dell'autorità di vigilanza dati relativi ai beneficiari di rendite, mediante procedura di richiamo e a fini statistici.

­

Scopo del registro degli assicurati: il registro centrale degli assicurati garantisce che in caso di assegnazione della rendita tutti i conti individuali (CI) di un assicurato vengano presi in considerazione per il calcolo della rendita. Il registro contiene pertanto informazioni su tutti i CI esistenti. Inoltre, esso assegna a tutti gli assicurati in Svizzera il numero d'assicurato a 13 cifre.

Con le nuove disposizioni proposte sarà disciplinato il finanziamento delle spese derivanti dalla gestione e dallo sviluppo continuo dei registri (art. 95 cpv. 2 D-LAVS). Le modifiche apportate sono prevalentemente di carattere redazionale e non hanno ripercussioni materiali e finanziarie dirette.

49

FF 2020

5.3.2

Ulteriori adeguamenti nel 2° pilastro

Riscossione e calcolo della tassa di vigilanza Le spese della CAV PP sono coperte, tra l'altro, mediante una tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza cantonali. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le autorità di vigilanza possono ripercuotere la tassa di vigilanza sugli istituti di previdenza, rispettando il principio di copertura dei costi. Questo sistema di fatturazione in due tappe è oneroso. In futuro, dunque, la tassa di vigilanza sarà riscossa direttamente presso gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.

Dato che questi sono affiliati al Fondo di garanzia LPP (art. 57 LPP), la riscossione incomberà a quest'ultimo (art. 56 cpv. 1 lett. i D-LPP). Le disposizioni vigenti in materia di calcolo della tassa di vigilanza presuppongono molteplici scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza e la CAV PP. La riscossione da parte del Fondo di garanzia LPP permetterebbe di ridurre gli oneri, cosicché la nuova regolamentazione è in linea con gli altri sforzi profusi dal nostro Consiglio per abbassare i costi nel 2° pilastro73.

Per coprire i propri oneri, il Fondo di garanzia LPP dedurrà l'importo delle proprie spese dalla tassa di vigilanza annuale e trasferirà poi la differenza alla CAV PP (art. 56 cpv. 1 lett. i D-LPP). Le spese di riscossione saranno calcolate in base al principio di copertura dei costi.

Confronto dei dati con il 1° pilastro Per poter verificare regolarmente il diritto a prestazioni previdenziali, gli istituti di previdenza necessitano di informazioni quali cambiamenti dello stato civile o di certificati di esistenza in vita di persone (beneficiari di rendita, coniugi superstiti) domiciliate all'estero. Per valutare il diritto alle prestazioni, gli organi esecutivi del 1° pilastro procedono agli stessi accertamenti degli istituti di previdenza e dispongono dunque già dei dati di rilievo per questi ultimi. In singoli casi e su richiesta motivata, già oggi gli organi esecutivi del 1° pilastro possono trasmettere questi dati agli istituti di previdenza.

Con l'articolo 58a D-LPP si creerà una nuova base per ridurre l'onere amministrativo di tutti gli attori coinvolti nello scambio di dati. In virtù dell'articolo 50b capoverso 2 lettera a LAVS, l'Ufficio centrale del 2° pilastro può già accedere, mediante procedura di richiamo, al
registro degli assicurati e a quello delle rendite al fine di consultare i dati necessari a identificare e localizzare gli aventi diritto in caso di averi della previdenza professionale dimenticati. Lo scambio di dati per l'esame regolare del diritto a prestazioni previdenziali avverrà tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro, che dovrà quindi fungere da organismo di collegamento tra gli istituti di previdenza e l'UCC. Gli istituti di previdenza inoltreranno le loro richieste di informazioni all'Ufficio centrale del 2° pilastro, che le trasmetterà all'UCC. Quest'ultimo completerà le richieste, ma rimarrà proprietario dei dati. Invierà quindi il riscontro

73

50

Cfr. Rapporto sui costi della regolamentazione ­ Stima dei costi generati dalla regolamentazione e individuazione del potenziale di riduzione dei costi e di semplificazione, redatto in adempimento dei postulati Fournier 10.3429 e Zuppiger 10.3592 Misurazione dei costi della regolamentazione.

FF 2020

all'Ufficio centrale del 2° pilastro, il quale inoltrerà le informazioni agli istituti di previdenza richiedenti.

La trasmissione dei dati tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale del 2° pilastro avverrà tramite lo stesso portale con cui, conformemente all'articolo 24a LFLP, i primi annunciano annualmente al secondo tutte le persone per le quali gestiscono un avere.

Indennità per attività d'intermediazione I datori di lavoro di dipendenti soggetti alla previdenza professionale obbligatoria devono costituire un istituto di previdenza o affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (art. 11 cpv. 1 LPP). Vi sono datori di lavoro che incaricano un intermediario (o broker) assicurativo di assisterli nella ricerca di un istituto di previdenza, dato che senza conoscenze approfondite della previdenza professionale la scelta dell'istituto più adatto può risultare complessa e dispendiosa in termini di tempo. Attualmente gli intermediari sono spesso remunerati non dai datori di lavoro che li hanno incaricati di trovare un istituto di previdenza, bensì dagli istituti di previdenza con cui i datori di lavoro alla fine stipulano il contratto di affiliazione. In molti casi queste indennità hanno carattere di diritti di mediazione, ossia versamenti che vengono effettuati non una tantum, bensì per tutta la durata del contratto. Perlopiù corrispondono a una percentuale dei premi pagati dai datori di lavoro agli istituti di previdenza. Se gli istituti di previdenza hanno riassicurato parzialmente o integralmente i propri rischi mediante un contratto di assicurazione sulla vita presso un istituto d'assicurazione, è generalmente quest'ultimo che versa l'indennità per l'attività d'intermediazione e la contabilizza nel suo conto d'esercizio separato per la previdenza professionale a titolo di spese di acquisizione (art. 37 cpv. 2 LSA74).

Il fatto che le indennità versate agli intermediari che operano su incarico dei datori di lavoro vengano addebitate al patrimonio di previdenza ha sollevato diverse critiche. In un'interpellanza del 22 marzo 2019 (Ip. 19.3329 Meccanismo di retribuzione degli intermediari) il consigliere nazionale Mathias Reynard ha chiesto al nostro Consiglio se non ritenga problematico l'attuale meccanismo di retribuzione degli intermediari. L'attuale sistema è stato criticato anche
dall'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP) nonché da Roger Baumann e Livio Forlin, gli autori di un recente studio sulla concorrenza nella previdenza professionale, che analizza l'evoluzione, gli incentivi, i rischi e la necessità di adeguamento dell'attuale sistema75.

Nella nostra risposta all'interpellanza Reynard, abbiamo affermato di ritenere effettivamente problematici i casi in cui non sono i datori di lavoro in quanto mandanti ma gli istituti di previdenza a remunerare gli intermediari mediante commissioni calcolate in funzione del volume. Abbiamo rilevato che il pagamento di tali indennità, prelevate dal patrimonio di previdenza, non è nell'interesse degli assicurati ed è quindi incompatibile con lo scopo della previdenza, poiché può creare disincentivi tali da amplificare le distorsioni già presenti nella previdenza professionale (selezio74 75

RS 961.01 R. Baumann e L. Forlin, Wettbewerb in der beruflichen Vorsorge, Entwicklungen, Anreize, Risiken und Anpassungsbedarf, San Gallo 2019; www.c-alm.ch > Über uns > Publikationen.

51

FF 2020

ne dei rischi). Abbiamo pertanto espresso la nostra insoddisfazione per la situazione attuale e ci siamo detti disposti a valutare le modifiche opportune. Con il nuovo articolo 69 D-LPP ci sarà attribuita la competenza di stabilire a livello d'ordinanza a quali condizioni gli istituti di previdenza saranno autorizzati a versare indennità per l'intermediazione di affari previdenziali e gli istituti d'assicurazione saranno autorizzati ad addebitare tali indennità al loro conto d 'esercizio separato per la previdenza professionale.

5.4

Compatibilità tra compiti e finanze

Nel 2018 le uscite consolidate per AVS, AI, IPG e PC sono state pari a circa 60 040 milioni di franchi76, il che corrisponde a quasi l'8,7 per cento del PIL. Con il presente progetto s'intende migliorare la sicurezza dell'esecuzione del 1° pilastro.

Le spese generate dalla modernizzazione della vigilanza (cfr. n. 7) sono proporzionate alle uscite complessive delle assicurazioni.

5.5

Attuazione

In generale Numerose delle nuove disposizioni legali richiedono disposizioni d'esecuzione a livello d'ordinanza. Le modalità con cui esse saranno concretizzate nelle ordinanze sono descritte nei commenti ai singoli articoli. In alcuni casi basteranno adeguamenti delle disposizioni di ordinanza vigenti. L'elaborazione delle disposizioni di ordinanza prevede il coinvolgimento della Commissione federale AVS/AI e della Commissione federale LPP.

Per quanto riguarda i Cantoni, essi saranno interessati dall'attuazione delle nuove disposizioni: entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge dovranno adeguare i loro decreti cantonali per quanto concerne l'organizzazione e i compiti delle casse di compensazione. In alcuni Cantoni, in seno all'autorità di vigilanza sulla previdenza professionale vi sono rappresentanti dei governi cantonali o delle amministrazioni pubbliche. Con l'entrata in vigore della legge proposta, questo non sarà più ammesso; i Cantoni interessati dovranno dunque prendere i provvedimenti necessari, in particolare adeguare i concordati non conformi con la nuova regolamentazione.

Per quanto riguarda gli organi esecutivi, una delle principali novità della presente revisione sarà l'obbligo di introdurre strumenti di gestione e di controllo (sistema di gestione dei rischi, sistema di gestione della qualità, SCI) e di elaborare regole per l'applicazione di requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. Come emerso dalla procedura di consultazione, la maggior parte degli organi esecutivi dispone già di tali strumenti di gestione e di controllo (cfr. n. 3.1).

Inoltre, già oggi l'associazione eAVS/AI sviluppa regole di applicazione in materia di sicurezza delle informazioni. Pertanto, l'onere per l'attuazione delle nuove misure 76

52

Cfr. Conto generale delle assicurazioni sociali 2018, in Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2019, pag. 10 (disponibile in tedesco e in francese).

FF 2020

da parte degli organi esecutivi potrebbe risultare più modesto di quanto inizialmente previsto.

L'attuazione delle nuove disposizioni presuppone inoltre l'adozione di misure organizzative presso l'autorità di vigilanza (UFAS) e adeguamenti tecnici presso l'Ufficio centrale del 2° pilastro e l'UCC.

Attuazione delle raccomandazioni del CDF a livello d'ordinanza Alcune delle raccomandazioni del CDF saranno attuate a livello d'ordinanza.

­

Gestione strategica dell'UAIE incentrata sui risultati: mediante ordinanza andrà garantito che la vigilanza materiale esercitata dall'UFAS in virtù dell'articolo 64a LAI si applichi anche all'UAIE. La pertinente disposizione di ordinanza consentirà all'UFAS non solo di concludere con l'UAIE convenzioni sugli obiettivi, ma anche di garantire l'efficacia, la qualità e l'uniformità dell'adempimento dei compiti previsti. L'Ufficio potrà inoltre ordinare misure di ottimizzazione. A tal fine è necessario che l'UFAS e l'AFF si coordinino per evitare un eccesso di vigilanza. La collaborazione già prevista nell'articolo 43 capoverso 2 OAI in merito alla vigilanza finanziaria dovrà essere chiarita ulteriormente e intensificata tra gli organi interessati, tenendo conto delle competenze del Parlamento nel processo di approvazione dei preventivi e dei consuntivi.

­

Competenze dell'UAIE: le competenze dell'UAIE derivanti dalle convenzioni internazionali andranno disciplinate a livello d'ordinanza nel quadro della revisione della LPGA.

6

Commento ai singoli articoli

6.1

Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ingresso L'ingresso rimanda alla versione della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.), che non è più in vigore. Lo si adegua pertanto alle disposizioni della vigente versione del 18 aprile 1999 (Cost.).

Sostituzione di un'espressione Nella versione tedesca, in tutta la legge «zwischenstaatliche Vereinbarung» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «internationales Abkommen».

Nella LAVS è utilizzata la prima espressione, che non tiene però sufficientemente conto del fatto che trattati rilevanti quali l'Accordo sulla libera circolazione delle persone77 e la Convenzione AELS 78 sono convenzioni multilaterali, e non bilaterali.

77 78

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

53

FF 2020

Per garantire l'uniformità della nozione, l'espressione «internationales Abkommen» sarà quindi introdotta anche nella LPGA nel quadro della revisione di quest'ultima.

Art. 49

Regola

In questo articolo è introdotto il termine «organi esecutivi», che indica le casse di compensazione professionali, le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione della Confederazione e l'Ufficio centrale di compensazione.

Art. 49a

Sistemi d'informazione e requisiti minimi

Cpv. 1 e 2: gli organi esecutivi gestiranno sistemi d'informazione che consentono lo scambio elettronico di informazioni e il trattamento di dati. Saranno responsabili per lo sviluppo e la gestione dei propri sistemi d'informazione e dovranno provvedere a che siano garantite la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie di questi sistemi nonché la sicurezza e la protezione dei dati.

Cpv. 3 e 4: gli organi esecutivi dovranno adempiere i requisiti minimi volti a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati per i sistemi d'informazione, requisiti che l'autorità di vigilanza avrà fissato dopo averli consultati (cfr. il commento all'art. 72a cpv. 2 lett. b D-LAVS). In questo contesto, gli organi esecutivi dovranno attenersi a norme riconosciute per un'applicazione uniforme dei requisiti minimi. Queste norme, elaborate dalle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi (p. es. eAVS/AI), dovranno essere riconosciute dall'autorità di vigilanza (cfr. il commento all'art. 72a cpv. 2 lett. c D-LAVS).

Art. 49b

Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali

Questa disposizione corrisponde alla versione dell'articolo 49a D-LAVS proposta nel disegno della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) 79 adottato dal nostro Consiglio il 2 marzo 2018. A fini di coordinamento, questa disposizione viene integrata nel presente progetto quale articolo 49b.

Viene inoltre precisata la rubrica. Per garantire la coerenza terminologica, nella versione francese il termine «organismes» è sostituito con «organes».

Art. 49c

Registro delle prestazioni in denaro correnti

Cpv. 1: l'UCC resterà responsabile per la tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti (registro delle rendite). Il contenuto del registro non sarà però più limitato alle prestazioni in denaro dell'AVS e dell'AI svizzere, ma includerà anche i dati sulla concessione di rendite di assicurazioni estere, se questi sono comunicati all'UCC. Lo scopo del registro è definito alle lettere a­c.

Lett. a: lo scopo iniziale dell'istituzione del registro delle rendite era principalmente quello di evitare doppi pagamenti di rendite alla stessa persona. Questo resta un compito fondamentale del registro, che tuttavia procede già oggi a ulteriori controlli 79

54

FF 2018 1361, in particolare pag. 1366. La revisione della LPGA è stata approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 2019 (numero dell'oggetto 18.029).

FF 2020

(controlli di plausibilità), tra cui ad esempio la verifica della limitazione delle rendite per coniugi e per figli, l'esame della sovrassicurazione e l'accertamento della corrispondenza tra l'importo della rendita e il corrispondente reddito annuo medio determinante. Inoltre, viene effettuato un confronto con il registro dello stato civile (Infostar) per verificare lo stato civile degli aventi diritto alle prestazioni. Queste misure sono tese a garantire la qualità e a evitare la riscossione indebita di prestazioni, uno scopo che in futuro sarà esplicitamente sancito nella lettera a.

Lett. b: i dati del registro vengono utilizzati per avere una visione trasparente delle prestazioni in denaro concesse. Questo scopo è perseguito anche dal registro degli assegni familiari (art. 21a lett. b LAFam) e dal registro delle prestazioni complementari80. I dati del registro sulle prestazioni in denaro correnti servono ad allestire statistiche e a stimare le ripercussioni finanziarie delle imminenti revisioni di legge.

Lett. c: nell'ambito degli adeguamenti periodici delle rendite secondo l'articolo 33ter LAVS, il registro delle prestazioni in denaro correnti svolge una funzione di sostegno e controllo per le casse di compensazione che devono adeguare le rendite.

Cpv. 2: questo capoverso contiene le disposizioni sul contenuto del registro delle rendite.

Lett. a: il registro delle rendite contiene dati sulle prestazioni in denaro correnti dell'AVS e dell'AI, in particolare informazioni concernenti i beneficiari, gli elementi di calcolo delle prestazioni e la cassa di compensazione competente per il versamento delle rendite. I dati da registrare saranno definiti a livello d'ordinanza in virtù dell'articolo 50b capoverso 2 LAVS. Andranno registrati anche eventuali dati disponibili riguardo a rendite estere.

Lett. b: in virtù dell'articolo 53 dell'ordinanza del 28 aprile 200481 sullo stato civile, alle casse di compensazione vengono notificati i dati concernenti i decessi e i cambiamenti dello stato civile (p. es. matrimonio e divorzio), che sono tenuti nel registro dello stato civile Infostar. Queste notifiche permettono alle casse di compensazione di procedere per tempo alle mutazioni che incidono sul diritto alla rendita o sul suo importo e di evitare la riscossione di prestazioni indebite. Queste mutazioni
vengono registrate nel registro delle rendite e notificate alle casse di compensazione competenti. Il capoverso 3 disciplina la trasmissione di queste notifiche da parte dell'UCC.

Cpv. 3: attualmente il registro delle prestazioni in denaro correnti rappresenta uno strumento indispensabile per l'esecuzione e la vigilanza da parte degli organi esecutivi del 1° pilastro e dell'autorità di vigilanza. In virtù dell'articolo 50b capoverso 1 LAVS, vi possono accedere anche l'Ufficio centrale del 2° pilastro, gli assicuratori contro gli infortuni e l'assicurazione militare. È inoltre previsto che in futuro vi abbiano accesso anche gli organi esecutivi competenti per le PC (cfr. anche il commento all'art. 50b D-LAVS e all'art. 26 cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre 200682 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti

80 81 82

Cfr. art. 26b LPC (FF 2019 2259, in particolare pag. 2267).

RS 211.112.2 RS 831.30

55

FF 2020

e l'invalidità83; D-LPC). Il registro avrà pertanto anche lo scopo di mettere a disposizione di questi organi le informazioni necessarie mediante procedura di richiamo.

Art. 49d

Registro degli assicurati

Cpv. 1: l'UCC continuerà come finora a tenere il registro degli assicurati. Lo scopo del registro è definito alle lettere a e b.

Lett. a: dall'introduzione del numero d'assicurato a 13 cifre, nel 2008, esso viene anche usato quale numero d'identificazione personale univoco e fornito dall'UCC ad altre autorità e altri servizi al di fuori dell'AVS/AI (p. es. autorità fiscali, assicurazioni malattie) in virtù degli articoli 50b, 50d e 50e capoversi 2 e 3 LAVS. A una persona può essere attribuito un solo numero d'assicurato. Il registro degli assicurati serve, tra l'altro, ad assegnare e registrare questo numero e inoltrarlo agli organi aventi diritto.

Lett. b: in caso di assegnazione di una rendita, tutti i CI di un assicurato vengono riuniti. I CI sono tenuti dalle casse di compensazione presso cui sono stati conteggiati i contributi. Nel registro centrale degli assicurati sono indicate tutte le casse che tengono CI, affinché in caso di concessione della rendita sia garantito che tutti i CI vengano presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Cpv. 2: questo capoverso disciplina il contenuto del registro degli assicurati. Vi figurano i numeri d'assicurato e i dati relativi agli assicurati (lett. a) e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato (lett. b). Con la lettera c viene inoltre inserita una disposizione che consente la registrazione di numeri d'assicurato esteri comunicati all'UCC in virtù di convenzioni internazionali.

Cpv. 3: questo capoverso disciplina la fornitura dei dati del registro degli assicurati agli organi aventi diritto. Si tratta in particolare degli organi esecutivi dell'AVS/AI, ma anche di altri organi che sono autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato.

Art. 49e

Disposizioni d'esecuzione concernenti il registro delle prestazioni in denaro correnti e il registro degli assicurati

La competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni d'esecuzione è attualmente disciplinata nell'articolo 50b capoverso 2 LAVS. Per ragioni di chiarezza, questa delega legislativa verrà inserita in un articolo a sé stante, applicabile a entrambi i registri.

Art. 49f

Trattamento di dati personali

Questa disposizione corrisponde alla versione dell'articolo 49b D-LAVS proposta nel disegno della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) 84 adottato dal nostro Consiglio il 2 marzo 2018. A fini di coordinamento, questa disposizione viene integrata nel presente progetto quale articolo 49f.

83 84

56

FF 2016 6705, in particolare pag. 6780; la revisione delle PC è stata approvata dall'Assemblea federale il 22 marzo 2019 (numero dell'oggetto 16.065).

FF 2018 1361, in particolare pag. 1366. La revisione della LPGA è stata approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 2019 (numero dell'oggetto 18.029).

FF 2020

Nelle versioni tedesca e francese, si procede inoltre ad adeguamenti linguistici a fini di coerenza terminologica.

Art. 50b cpv. 1, frase introduttiva e lett. b ed e nonché cpv. 2 Cpv. 1, frase introduttiva: si tratta di un adeguamento redazionale dovuto alla modifica della denominazione dei registri e dei relativi articoli applicabili (art. 49c e 49d).

Lett. b: questa disposizione disciplina l'accesso, mediante procedura di richiamo, delle agenzie delle casse di compensazione professionali e delle casse di compensazione cantonali al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti. L'accesso sarà concesso dalla cassa di compensazione per i compiti conferiti alle agenzie.

Lett. e: questa disposizione disciplina l'accesso degli organi esecutivi competenti per le PC ai due registri.

Cpv. 2: questo capoverso viene abrogato. La delega per l'emanazione di disposizioni d'esecuzione è inserita nell'articolo 49e D-LAVS. Si tratta di un adeguamento puramente redazionale.

Art. 53 cpv. 1bis Cpv. 1bis: il vigente articolo 61 capoverso 1 LAVS precisa lo statuto giuridico delle casse di compensazione cantonali. Per analogia, verrà sancito nella legge anche quello delle casse di compensazione professionali.

Art. 54, 58 cpv. 3 e 69 cpv. 4 Le disposizioni concernenti le casse di compensazione paritetiche vengono abrogate (cfr. anche le spiegazioni al n. 5.3.1).

Art. 57 cpv. 2 lett. g Il vigente articolo 57 capoverso 2 lettera g LAVS stabilisce che il regolamento della cassa di compensazione deve contenere, tra l'altro, disposizioni sulla revisione della cassa. Nella prassi, i regolamenti delle casse disciplinano soltanto la procedura per la nomina dell'ufficio di revisione a tal fine. Dato che l'articolo 58 capoverso 4 lettera bbis D-LAVS prevede la nomina dell'ufficio di revisione da parte del comitato direttivo della cassa, nella presente lettera si può stralciare «la revisione della cassa e».

Art. 58 cpv. 2, secondo periodo (concerne soltanto il testo francese) e terzo periodo, 3, 4 lett. bbis ed e e 5 Cpv. 2, secondo periodo: nel tenore vigente, la versione francese non ha lo stesso numero di periodi delle altre. In occasione della presente revisione, nella versione francese il secondo e il terzo periodo vengono uniti.

Cpv. 2, terzo periodo: secondo il diritto vigente, possono essere nominati membri del comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale soltanto cittadini 57

FF 2020

svizzeri. Risalente ai tempi dell'introduzione dell'AVS, la restrizione della disposizione relativa alla cittadinanza va abrogata per adeguare la legge alle attuali condizioni del mercato del lavoro. La disposizione viene quindi modificata in modo che il comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale possa comprendere tutte le persone affiliate alla cassa di compensazione in questione in qualità di assicurati o datori di lavoro, anche di nazionalità non svizzera. Questa modifica era già stata proposta nell'ambito della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, in attuazione della mozione Frehner 13.3125 Eleggibilità degli stranieri nei comitati direttivi delle casse di compensazione professionali, del 20 marzo 2013.

Cpv. 4 lett. bbis: questa nuova lettera sancisce per legge che il comitato direttivo di una cassa di compensazione professionale nomina l'ufficio di revisione.

Cpv. 4 lett. e: nella prassi, le casse di compensazione AVS redigono il loro rapporto annuale con il titolo di «rapporto di gestione». Nella LAVS, «rapporto annuale» viene pertanto sostituito con «rapporto di gestione».

Cpv. 5: per motivi redazionali, l'ultimo periodo del vigente capoverso 4 lettera e viene separato e inserito in un capoverso a sé stante.

Art. 60 cpv. 1bis, 1ter e 3 Cpv. 1bis: nel sistema vigente, la costituzione di riserve di liquidazione è prevista solo a livello di direttive85. Data la sua importanza, in futuro il principio della costituzione di riserve da parte delle casse di compensazione per coprire i costi di uno scioglimento sarà disciplinato a livello di legge.

Cpv. 1ter: questo capoverso disciplina l'assunzione della gestione di una cassa di compensazione professionale in fase di scioglimento da parte di un'altra o più casse di compensazione, come pure l'indennizzo di queste ultime.

Cpv. 3: il vigente capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni dettagliate concernenti lo scioglimento delle casse di compensazione professionali. In virtù della presente disposizione, in futuro avrà anche la competenza di emanare prescrizioni dettagliate, a livello d'ordinanza, concernenti le riserve e il loro ammontare. Le questioni tecniche saranno disciplinate dal Governo a livello d'ordinanza previa consultazione delle casse di compensazione professionali.
L'ammontare delle riserve andrà fissato nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 61 cpv. 1, 1bis e 2 lett. c e dbis­g Cpv. 1 e 1bis: il requisito dell'indipendenza di una cassa di compensazione cantonale è adempiuto, se questa fa parte di un IAS scorporato dall'amministrazione cantonale che ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico ed è dotato di una commissione amministrativa indipendente dal Cantone (cfr. il commento al cpv. 2 lett. g). In tal caso, non è più necessario che la cassa di compensazione sia essa stessa un ente di diritto pubblico.

85

58

UFAS, Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DMCF), stato: 1° gennaio 2018, 318.103, N. 1010; www.sozialversicherungen.admin.ch > AVS > Basi AVS > Direttive vigilanza e organizzazione.

FF 2020

Cpv. 2 lett. c: nell'articolo 65 capoverso 2 D-LAVS viene soppresso l'obbligo per le casse di compensazione cantonali di avere agenzie. La decisione se istituirne o meno, ed eventualmente come, rientrerà quindi in futuro nella competenza normativa dei Cantoni. La pertinente regolamentazione cantonale non dovrà più essere sottoposta per approvazione alla Confederazione. Di conseguenza, questa lettera viene abrogata.

Cpv. 2 lett. dbis ed e: in futuro non sarà più possibile far svolgere la revisione della cassa da un ufficio di controllo cantonale idoneo (cfr. il commento all'art. 68 cpv. 1 D-LAVS). Inoltre, la revisione della cassa è già ampiamente disciplinata negli articoli 68 e 68a D-LAVS. Il decreto cantonale non dovrà pertanto più contenere disposizioni in materia. Per contro, dovrà continuare a disciplinare la nomina dell'ufficio di revisione. Per questo motivo, nella lettera e è stralciato il passaggio «le revisioni della cassa e». L'obbligo di disciplinare la nomina dell'ufficio di revisione nel decreto cantonale sarà sancito esplicitamente nel capoverso 2 lettera dbis.

Cpv. 2 lett. f: il decreto cantonale deve contenere disposizioni sull'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione.

Cpv. 2 lett. g: questa disposizione esige l'istituzione di una commissione amministrativa. Organo supremo dell'ente, tale commissione deve essere indipendente dal Cantone. Il ruolo della commissione amministrativa è comparabile a quello del comitato direttivo di una cassa professionale. Se la cassa di compensazione fa parte di un IAS, quest'ultimo deve essere diretto da una commissione amministrativa indipendente dal Cantone (art. 61 cpv. 1bis D-LAVS). Nelle vigenti leggi cantonali d'esecuzione, questo organo presenta denominazioni eterogenee; i Cantoni non sono tenuti a rinominarlo. La commissione amministrativa è responsabile per la vigilanza amministrativa e personale sulla casse di compensazione e per la vigilanza personale sull'ufficio AI. Negli IAS, di regola esercita la vigilanza sugli altri compiti che il Cantone ha conferito loro.

Art. 63 cpv. 1, frase introduttiva, 3, secondo periodo, 4 e 5 Il vigente articolo 63 LAVS disciplina i compiti delle casse di compensazione, i compiti conferiti e l'esecuzione dei compiti delle casse da parte di terzi. Con il presente progetto s'intende completare
la regolamentazione vigente e renderla più chiara ripartendola in più disposizioni (compiti delle casse di compensazione nell'art. 63 D-LAVS, conferimento di altri compiti alle casse di compensazione nell'art. 63a D-LAVS e conferimento di compiti delle casse a terzi nell'art. 63b D-LAVS).

Cpv. 1: nella frase introduttiva è apportato soltanto un adeguamento redazionale.

Con la specificazione «in particolare» si sottolinea il fatto che il Consiglio federale può, come già oggi, conferire alle casse di compensazione ulteriori compiti (p. es. il calcolo dell'importo prevedibile delle rendite).

Cpv. 3, secondo periodo: la seconda parte del secondo periodo («e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche») viene stralciata. Poiché l'articolo 76bis D-LPGA (cfr. n. 6.2.2) conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare lo scambio di dati tra i diversi attori interessati, la responsabilità attribuitagli dal

59

FF 2020

vigente articolo 63 capoverso 3, secondo periodo LAVS di provvedere a un impiego opportuno di attrezzature tecniche non ha più ragion d'essere.

Cpv. 4 e 5: questi capoversi vengono abrogati (cfr. il commento agli art. 63a e 63b D-LAVS).

Art. 63a

Delega di altri compiti alle casse di compensazione

Cpv. 1 e 2: il principio enunciato nel capoverso 1 secondo cui è possibile affidare altri compiti alle casse di compensazione corrisponde a quello del vigente articolo 63 capoverso 4 LAVS. Per motivi di sistematica, in futuro questo principio sarà oggetto di una disposizione separata. Per completezza, va rilevato che, fatte salve eventuali regolamentazioni legali di tenore diverso, la Confederazione affida i compiti sempre alle casse di compensazione, anche se esse fanno parte di un IAS.

La disposizione vigente viene adeguata anche a livello materiale, poiché la formulazione «in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia», risalente al 1948, è ormai anacronistica. A quell'epoca non vigevano ancora normative federali sulle indennità di perdita di guadagno (l'entrata in vigore della LIPG risale al 1952 e quella delle disposizioni sull'indennità di maternità al 2005) né sugli assegni familiari (la LAF è entrata in vigore nel 1953 e la LAFam, che ha sostituito le normative cantonali, nel 2009). Inoltre, la disposizione vigente non elenca in modo esaustivo tutti i compiti che possono essere conferiti. Per questo motivo, a livello d'ordinanza vengono menzionati altri settori in cui è possibile affidare compiti alle casse di compensazione (p. es. previdenza professionale e sociale, formazione e perfezionamento professionale; cfr. anche art. 130 OAVS). La nuova formulazione proposta è più aperta. Per garantire che l'esecuzione dell'AVS non venga compromessa dal conferimento di altri compiti, il vigente articolo 130 capoverso 2 OAVS verrà elevato a livello di legge (nuovo cpv. 2).

Cpv. 3: le casse di compensazione devono ricevere un'indennità per l'adempimento dei compiti loro conferiti. Per coprire le spese derivanti dall'adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione provenienti dal Fondo di compensazione AVS. Questo principio di causalità è attualmente sancito nell'articolo 132 capoverso 1 OAVS, ma questa disposizione si applica soltanto ai compiti affidati dai Cantoni o dalle associazioni fondatrici. In futuro, esso sarà sancito a livello di legge. Se la Confederazione affida compiti alle casse di compensazione, il finanziamento è disciplinato nella pertinente legge. Per
la verifica del rispetto dell'obbligo di affiliazione nella previdenza professionale obbligatoria, ad esempio, le casse di compensazione vengono indennizzate in virtù dell'articolo 56 capoverso 1 lettera h LPP. Un altro esempio è il rimborso della tassa sul CO 2 ai datori di lavoro, per il quale le casse di compensazione vengono indennizzate in virtù dell'articolo 36 capoverso 3 della legge del 23 dicembre 201186 sul CO2.

Cpv. 4: le casse di compensazione devono poter svolgere i compiti affidati loro dalla Confederazione indipendentemente da organi cantonali, servizi federali o associazioni fondatrici. Questa disposizione precisa dunque che, per l'esecuzione di questi 86

60

RS 641.71

FF 2020

compiti, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell'autorità di vigilanza, ossia dell'UFAS. Per contro, per l'esecuzione di eventuali compiti affidati loro dai Cantoni o dalle associazioni fondatrici, le casse di compensazione saranno vincolate alle istruzioni dei Cantoni o delle associazioni fondatrici.

Art. 63b

Delega di compiti delle casse a terzi

Cpv. 1: il presente capoverso di questo nuovo articolo corrisponde materialmente al vigente articolo 63 capoverso 5, primo, secondo e terzo periodo LAVS. L'obbligo di approvazione è previsto unicamente per il conferimento di compiti principali delle casse, vale a dire i compiti secondo gli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 LAVS. Non sussiste invece per prestazioni di supporto quali ad esempio l'esternalizzazione del settore informatico.

Cpv. 2: questo capoverso ricalca il vigente articolo 63 capoverso 5, quarto e quinto periodo. A differenza di quanto previsto nel diritto vigente, però, in futuro gli incaricati e il loro personale saranno tenuti a rispettare non solo l'obbligo del segreto di cui all'articolo 33 LPGA e le prescrizioni della LAVS concernenti il trattamento e la comunicazione dei dati, bensì tutte le prescrizioni della LAVS.

Cpv. 3: questo capoverso corrisponde al vigente articolo 63 capoverso 5, sesto periodo. Le associazioni fondatrici o i Cantoni sono responsabili per i compiti delle casse che vengono svolti da terzi.

Art. 65 cpv. 2 Il presente progetto prevede la soppressione dell'obbligo per le casse di compensazione cantonali di avere agenzie. In futuro, sarà comunque possibile continuare ad averne, su base volontaria e se il diritto cantonale lo prevede.

Art. 66

Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno

Cpv. 1: il presente progetto prevede l'obbligo, per le casse di compensazione, di introdurre un sistema di gestione dei rischi, che comprende i metodi e i processi volti a individuare, analizzare, valutare, affrontare e sorvegliare i rischi.

Cpv. 2: le casse di compensazione dovranno, da un lato, introdurre un sistema di gestione della qualità e, dall'altro, istituire un sistema di controllo interno (SCI) adeguato alle loro dimensioni e al volume dei loro compiti. Il sistema di gestione della qualità serve a mantenere e garantire una buona esecuzione, rafforzando così la fiducia nell'assicurazione. Il SCI è un ulteriore strumento di gestione strategica, che consente alla direzione della cassa di compensazione di individuare ed eliminare eventuali punti deboli dell'esecuzione nonché di adottare misure di miglioramento.

Cpv. 3: al Consiglio federale viene conferita la competenza di emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il SCI. A tal fine il Governo si potrà basare su modelli esistenti per i relativi sistemi (p. es. COSO, COBIT e ISO). Per l'impostazione dei requisiti minimi, considererà le dimensioni, la complessità e la struttura delle casse di compensazione affinché l'attuazione sia proporzionata.

61

FF 2020

Art. 66a

Garanzia di un'attività irreprensibile

Frase introduttiva: le persone di cui alle lettere a­c devono godere di una buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. Formulazioni analoghe sono presenti anche in altri settori della vigilanza (cfr. p. es. art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale del 29 settembre 201787 sui giochi in denaro, art. 51b cpv. 1 LPP, art. 14 cpv. 1 lett. a della legge del 23 giugno 200688 sugli investimenti collettivi, art. 3 cpv. 2 lett. c della legge dell'8 novembre 193489 sulle banche, art. 10 cpv. 2 lett. d della legge del 24 marzo 199590 sulle borse, art. 14 cpv. 2 lett. c della legge del 10 ottobre 199791 sul riciclaggio di denaro, art. 14 e 67 LSA). L'interpretazione nella prassi e nella giurisprudenza delle nozioni di «buona reputazione» e «garanzia di un'attività irreprensibile» tende all'uniformità. La buona reputazione e l'attività irreprensibile si riferiscono all'esercizio dei compiti della persona. Inoltre, affinché la buona reputazione di una persona sia negata, questa deve aver commesso un reato di una certa gravità, come ad esempio un reato contro il patrimonio legato all'esercizio della sua carica. Semplici contravvenzioni, ad esempio nell'ambito della circolazione stradale, non sono dunque a priori sufficienti per mettere in discussione la buona reputazione di una persona.

Le persone di cui alle lettere a­c devono inoltre dichiarare le proprie relazioni d'interesse. L'autorità di vigilanza non emana prescrizioni riguardo a questa dichiarazione, il che spetta dunque alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.

Lett. a­c: i membri dell'organo supremo della cassa di compensazione (ovvero i membri del comitato direttivo della cassa o della commissione amministrativa), il gerente o il suo supplente nonché le altre persone cui sono affidati compiti di direzione devono godere di una buona reputazione, offrire la garanzia di un'attività irreprensibile e dichiarare le proprie relazioni d'interesse. Per quanto concerne la loro organizzazione, e in particolare la composizione della direzione e l'assunzione di compiti di quest'ultima, le casse di compensazione godono di ampia autonomia e sono quindi impostate in modo molto diverso l'una dall'altra. In linea di massima, per le casse di compensazione cantonali è il decreto cantonale a stabilire a chi sono affidati compiti di direzione,
mentre per le casse di compensazione professionali è il regolamento della cassa. In mancanza di indicazioni in questi atti, ci si basa sull'organigramma o sulla situazione concreta.

L'emanazione di prescrizioni in materia di integrità e lealtà incombe alle associazioni fondatrici e ai Cantoni. Nel caso di una cassa di compensazione professionale, l'associazione fondatrice competente emana prescrizioni per i membri del comitato direttivo della cassa nonché per il gerente, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione. Analogamente, nel caso di una cassa di compensazione cantonale, il Cantone competente emana prescrizioni per i membri della commissione amministrativa nonché per il gerente della cassa, il suo supplente e le altre persone cui sono affidati compiti di direzione. Se una cassa di compensazione fa parte di un IAS, affinché i requisiti stabiliti dal diritto federale siano adempiuti, è 87 88 89 90 91

62

RS 935.51 RS 951.31 RS 952.0 RS 954.1 RS 955.0

FF 2020

necessario che i membri dell'organo supremo dell'IAS soddisfino le condizioni di garanzia.

Spetta ai Cantoni o alle associazioni fondatrici verificare se le persone di cui alle lettere a e b offrano la garanzia di un'attività irreprensibile. Per le persone di cui alla lettera c, è invece responsabile la commissione amministrativa o il comitato direttivo della cassa. Qualora emerga che le condizioni non sono più adempiute, in qualità di autorità di vigilanza l'UFAS può esigere dall'organo di nomina la revoca della persona in questione (cfr. anche il commento all'art. 72b lett. f D-LAVS).

Art. 66b

Rapporti della cassa di compensazione

Attualmente l'obbligo per le casse di compensazione di presentare rapporti è sancito per legge nell'articolo 72 capoverso 4 LAVS. Per motivi di sistematica, è previsto che sia disciplinato nell'articolo 66b D-LAVS.

La nuova regolamentazione contempla anche adeguamenti materiali. Essa stabilisce che le casse di compensazione devono fornire all'autorità di vigilanza gli indicatori necessari per l'esercizio della vigilanza, la quale può così anche allestire statistiche uniformi per espletare la sua funzione di vigilanza.

I requisiti in materia di indicatori saranno fissati dall'UFAS, in qualità di autorità di vigilanza. Si tratta ad esempio di dati sul numero di opposizioni e ricorsi in rapporto alle decisioni emanate, sul numero di crediti dichiarati irrecuperabili rispetto ai contributi e sulla scala dei contributi per le spese di amministrazione.

Nell'interpretazione degli indicatori, l'autorità di vigilanza terrà conto del fatto che la struttura delle 26 casse di compensazione cantonali e delle 49 casse di compensazione professionali può essere molto eterogenea (p. es. in termini di affiliazione di vari settori, numero di datori di lavoro, lavoratori indipendenti e persone senza attività lucrativa affiliati).

Art. 67

Presentazione dei conti

Cpv. 1: il principio di trasparenza è stato introdotto e poi sistematicamente attuato nella previdenza professionale con l'entrata in vigore della 1 a revisione LPP. In futuro esso sarà sancito esplicitamente anche nella LAVS per la presentazione dei conti nel 1° pilastro. Questo obbligo di trasparenza non servirà solo a rafforzare la fiducia nel sistema, ma anche a migliorare la comparabilità tra le casse di compensazione (cfr. anche il commento all'art. 66b D-LAVS).

Cpv. 2: questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione a livello d'ordinanza per attuare il principio di trasparenza. L'elenco delle lettere a­d non è esaustivo.

Lett. a: questa lettera riprende il tenore del diritto vigente (art. 67 LAVS). Come già oggi, anche in futuro il Consiglio federale potrà impostare tramite disposizioni d'ordinanza il regolamento dei conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte.

63

FF 2020

Lett. b: il Consiglio federale emanerà disposizioni su come indicare le spese di amministrazione e il loro finanziamento. Di conseguenza, nei conti annuali delle casse di compensazione dovranno figurare in modo trasparente non solo le spese di amministrazione, ma anche le relative modalità di finanziamento.

A livello d'ordinanza andrà dunque stabilito che in futuro le casse di compensazione dovranno prevedere un allegato nei loro conti annuali in cui andranno spiegati dettagli che non possono essere dedotti direttamente dal consuntivo. Vi rientrano in particolare le aliquote dei contributi per le spese di amministrazione, eventuali riduzioni, dettagli sul finanziamento degli altri compiti conferiti, la chiave di ripartizione delle spese per progetti informatici e di altro genere, l'eventuale quota di partecipazione al finanziamento dell'IAS, la composizione del comitato direttivo o della commissione amministrativa e indicazioni sul gerente della cassa.

Lett. c: come secondo il diritto vigente (art. 67 LAVS), anche in futuro il Consiglio federale disciplinerà la contabilità mediante disposizioni d'esecuzione. In questa lettera verrà introdotto anche il concetto di presentazione dei conti.

A differenza di quanto previsto nel 2° pilastro, in cui la presentazione dei conti avviene secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 sul «Rendiconto di istituti di previdenza» (art. 47 cpv. 2 OPP 2), ad oggi per le assicurazioni finanziate secondo il sistema di ripartizione non esistono ancora standard specifici. A livello internazionale si sta lavorando per giungere a uno standard contabile per le prestazioni sociali (IPSAS Social Benefits). Considerate le peculiarità del 1° pilastro (sistema di ripartizione, altri compiti conferiti), non sarà presumibilmente possibile basarsi completamente su uno standard internazionale; in ogni caso, quello summenzionato non è adeguato per una regolamentazione esaustiva del 1° pilastro. Il Consiglio federale emanerà pertanto disposizioni per la presentazione dei conti specifiche per il 1° pilastro, coordinando questi lavori con l'emanazione di norme analoghe per l'istituto compenswiss, per il quale può emanare tali prescrizioni in virtù dell'articolo 13 capoverso 3 della legge sui fondi di compensazione. Compenswiss ha avviato la sua attività operativa il 1°
gennaio 2019. Per la presentazione dei conti di compenswiss, fino all'emanazione di una regolamentazione generale ne vige una transitoria (cfr. art. 3 dell'ordinanza del 22 novembre 201792 sull'avvio dell'attività dell'istituto «compenswiss [Fondi di compensazione AVS/AI/IPG]»).

Nelle disposizioni d'esecuzione concernenti la contabilità e la presentazione dei conti delle casse di compensazione, in futuro sarà anche esplicitamente precisato che il loro conto annuale consta del bilancio, del conto d'esercizio e del conto d'amministrazione, anche per quanto concerne gli altri compiti conferiti, e di un allegato. Inoltre andrà previsto un periodo transitorio adeguato per l'introduzione delle nuove norme per la presentazione dei conti.

Lett. d: se la cassa di compensazione fa parte di un IAS, andrà garantito che le spese di amministrazione siano indicate secondo il principio di causalità e finanziate conformemente alla legge. Per poter creare trasparenza sui flussi finanziari e impedire finanziamenti trasversali, occorrerà imperativamente che tutte le unità organizzative il cui finanziamento è inequivocabilmente disciplinato da prescrizioni legali 92

64

RS 830.21

FF 2020

dispongano di una propria contabilità. La LAVS, ad esempio, prevede che i contributi per le spese di amministrazione debbano essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione cagionate dai compiti delle casse (art. 69 cpv. 3 LAVS) Di conseguenza, le spese di amministrazione dell'IAS andranno contabilizzate separatamente, dichiarandone le modalità di finanziamento. Affinché questo avvenga sulla base di prescrizioni uniformi in materia di valutazione e contabilità, il Consiglio federale dovrà poter prescrivere requisiti minimi per la contabilità e la presentazione dei conti degli IAS. Per questo motivo, esso necessiterà della competenza di emanare prescrizioni complementari al riguardo, per evitare commistioni tra i bilanci delle due organizzazioni (o di tutte le unità organizzative operanti sotto l'IAS) e che i flussi finanziari e gli addebitamenti tra l'IAS e la cassa di compensazione siano indicati in modo uniforme e trasparente. L'ordinanza disciplinerà pertanto le modalità con cui la cassa di compensazione dovrà indicare i flussi finanziari verso l'IAS. In questo modo s'intende creare trasparenza sulla quota dei contributi per le spese di amministrazione che confluisce dalla prima alla seconda e sul relativo scopo. Mediante requisiti minimi complementari per la contabilità e la presentazione dei conti dell'IAS si garantirà, da una parte, che i contributi di finanziamento addebitati alle unità organizzative subordinate corrispondano alle spese da esse effettivamente cagionate e, dall'altra, che esse utilizzino i loro mezzi finanziari conformemente agli scopi previsti.

Art. 68

Requisiti per gli uffici di revisione e i capi revisori

Nel diritto vigente, le disposizioni sulla revisione delle casse e quelle sul controllo dei datori di lavoro sono riunite nello stesso articolo (art. 68 LAVS). Nella presente revisione di legge, per maggiore chiarezza le disposizioni vengono completamente rielaborate e ripartite in norme diverse (requisiti per gli uffici di revisione e i capi revisori nell'art. 68 D-LAVS, compiti dell'ufficio di revisione nell'art. 68a D-LAVS e controllo dei datori di lavoro nell'art. 68b D-LAVS).

I requisiti per gli uffici di revisione sono stati armonizzati a livello d'ordinanza con effetto dal 1° gennaio 201393. Nel quadro della presente revisione, considerata la loro importanza, in futuro questi principi saranno stabiliti a livello di legge.

Cpv. 1: questo capoverso stabilisce, da un lato, la necessità di sottoporre a revisione le casse di compensazione, agenzie comprese, e, dall'altro, il requisito dell'abilitazione dell'impresa di revisione quale perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 200594 sui revisori (LSR).

Secondo il diritto vigente (art. 68 cpv. 1, quarto periodo LAVS), i Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio di controllo. Questa possibilità verrà soppressa. La revisione di una singola cassa di compensazione, in un ambito così specifico e retto da numerose direttive come quello dell'AVS, non permette ai revisori di acquisire l'esperienza necessaria per garantire un'esecuzione ineccepibile della revisione. Inoltre, non si possono escludere conflitti d'interesse: spesso il Cantone è il membro più grande e più importante della cassa di compensazione cantonale e generalmente sussistono altri legami contrattuali tra esso 93 94

Cfr. art. 165 OAVS, modifica del 21 settembre 2012.

RS 221.302

65

FF 2020

e la sua cassa di compensazione. Lo stralcio della disposizione vigente non inciderà sull'attività pratica, dato che già oggi tutte le casse di compensazione AVS cantonali sono sottoposte alla revisione di uffici di revisione esterni.

Cpv. 2: con questo capoverso sono introdotte nella legge le condizioni previste per i capi revisori, i quali devono essere persone fisiche abilitate quali periti revisori secondo la LSR.

Cpv. 3: il vigente articolo 68 capoverso 3 LAVS stabilisce in particolare le attività incompatibili con l'indipendenza dell'ufficio di revisione. Al fine di uniformare il più possibile la definizione dei requisiti in materia di indipendenza in tutte le leggi federali, la definizione specifica dell'AVS viene sostituita con un rimando a quella generale dell'articolo 728 CO. Nel suo nuovo tenore, il presente capoverso rimanda dunque al pertinente articolo del CO, precisando però che le prescrizioni del capoverso 2 numero 2 e del capoverso 6, prima parte del periodo non sono applicabili all'AVS. Le disposizioni concernenti l'indipendenza riguardano anche le società poste sotto una direzione unica con l'ufficio di revisione, ragion per cui si applica unicamente la seconda parte del capoverso 6. Inoltre, in virtù del presente capoverso il Consiglio federale riceverà la competenza di definire ulteriori aspetti incompatibili con il mandato di verifica dell'ufficio di revisione.

Cpv. 4: come la disposizione vigente, questo capoverso disciplina la competenza del Consiglio federale di emanare a livello d'ordinanza prescrizioni complementari concernenti i requisiti richiesti all'ufficio di revisione e al capo revisore nonché le condizioni e la procedura di abilitazione.

Ai fini della garanzia della qualità, gli uffici di revisione dovranno poter comprovare di essere in possesso di un'esperienza pratica sufficiente nell'ambito del 1° pilastro.

A livello d'ordinanza andrà pertanto stabilito in particolare il numero minimo di mandati conferiti da casse di compensazione che dovranno comprovare e il numero di mandati e/o ore di lavoro necessari affinché il capo revisore disponga di un'esperienza pratica specialistica sufficiente nell'ambito del 1° pilastro. Poiché il numero di ore non garantisce di per sé che si posseggano le necessarie conoscenze specialistiche, andrà introdotto anche il requisito
di un esame formale. Il certificato comprovante il superamento di quest'ultimo andrà allegato alla richiesta di abilitazione. Occorrerà inoltre disciplinare a livello d'ordinanza la competenza decisionale in materia di abilitazione dei capi revisori. In futuro queste decisioni non saranno più emanate dall'UFAS, bensì dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR).

L'UFAS non potrà revocare l'abilitazione, ma potrà informare l'ASR di eventuali vizi rilevati nell'attività di revisione. In tali casi, a seconda delle circostanze, l'ASR potrà prendere misure nei confronti dell'impresa di revisione o del capo revisore.

L'UFAS riceverà comunque a livello di legge la competenza di esigere dal competente organo di nomina, in casi motivati, la revoca dell'ufficio di revisione (cfr.

anche il commento all'art. 72b lett. i D-LAVS).

Cpv. 5: con questa disposizione s'intende garantire che l'ufficio di revisione possa avere accesso a tutte le unità organizzative dell'IAS al fine di poter valutare e verificare i flussi finanziari nel loro complesso. Dato che con la modernizzazione della vigilanza si intende rendere più severi i requisiti in materia di trasparenza, in futuro questo importante aspetto sarà disciplinato a livello di legge. Nei casi in cui la cassa 66

FF 2020

di compensazione fa parte di un IAS, i due organi dovranno essere sottoposti a revisione dal medesimo ufficio di revisione. L'ufficio di revisione dovrà pertanto adempiere i requisiti tecnici previsti ed essere abilitato dall'ASR secondo i capoversi 1­4.

Art. 68a

Compiti dell'ufficio di revisione

La revisione delle casse di compensazione è una revisione nell'ambito del diritto della vigilanza effettuata in virtù di leggi speciali che va oltre una semplice revisione dei conti (cfr. anche le spiegazioni al n. 5.1.1). Questo articolo precisa l'oggetto della revisione.

Cpv. 1: la conformità del conto annuale alle disposizioni legali viene verificata già oggi (cfr. art. 169 cpv. 2 OAVS). In futuro la legge sancirà l'obbligo per gli uffici di revisione di verificare la conformità del conto annuale al principio di trasparenza di cui all'articolo 67 D-LAVS.

Cpv. 2: già in base al diritto vigente il mandato di verifica dell'ufficio di revisione va oltre la verifica del conto annuale. Questo capoverso menziona le ulteriori verifiche che esso deve svolgere.

Lett. a: come secondo il diritto vigente, l'ufficio di revisione deve verificare la contabilità e controllare anche che essa sia conforme alle direttive dell'UFAS.

Lett. b: come secondo il diritto vigente, l'ufficio di revisione verificherà non solo la contabilità e la presentazione dei conti, ma anche l'applicazione materiale del diritto in particolare nella riscossione dei contributi, nell'esame del diritto alle prestazioni nonché nella determinazione e nel pagamento delle medesime (p. es. la correttezza del calcolo della rendita).

Lett. c: l'ufficio di revisione dovrà verificare anche se, nell'applicazione dei requisiti minimi, gli organi esecutivi rispettino le norme riconosciute in materia e le pertinenti direttive volte a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati per i sistemi d'informazione.

Lett. d: l'ufficio di revisione dovrà verificare altresì se la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il SCI siano conformi alle prescrizioni legali.

Lett. e: l'ufficio di revisione verificherà se la cassa di compensazione svolga i compiti che le sono conferiti conformemente a quanto approvato dal Consiglio federale.

Cpv. 3: questo capoverso riprende dal vigente articolo 72 capoverso 4 LAVS la disposizione sull'obbligo degli uffici di revisione di presentare rapporti, riformulandolo per motivi di sistematica. Affinché l'UFAS, in qualità di autorità di vigilanza sulla cassa di compensazione cantonale, possa verificare il rispetto delle prescrizioni di finanziamento nonché la provenienza dei flussi finanziari e
la chiave di ripartizione, dovrà poter consultare non solo il rapporto di revisione della cassa di compensazione, ma anche quello dell'intero IAS. All'UFAS andrà pertanto presentato anche il rapporto di revisione dell'IAS.

In futuro, l'UFAS in qualità di autorità di vigilanza dovrà imporre con le sue istruzioni all'ufficio di revisione (cfr. cpv. 5) di presentare, oltre al rapporto all'autorità di vigilanza secondo il diritto in materia di vigilanza, anche un rapporto all'atten67

FF 2020

zione di compenswiss per la parte che confluisce nel suo consuntivo (contabilità consolidata dei fondi AVS/AI/IPG, assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione).

Cpv. 4: questa disposizione sancisce l'obbligo di notifica per gli uffici di revisione.

Questi ultimi saranno tenuti a notificare senza indugio all'autorità di vigilanza eventuali constatazioni concernenti reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di un'attività irreprensibile. Il tenore della disposizione proposto ricalca quello della regolamentazione applicata dall'inizio del 2016 nell'assicurazione malattie (art. 27 LVAMal).

Cpv. 5: già secondo il diritto vigente (art. 68 cpv. 4 LAVS in combinato disposto con l'art. 160 cpv. 2 e l'art. 169 OAVS) l'autorità di vigilanza può impartire istruzioni sulla revisione delle casse di compensazione (cfr. Direttive sulla revisione delle casse di compensazione [DRCC]95). Considerata la sua importanza, questo principio sarà elevato al rango di legge.

Parallelamente ai lavori per l'attuazione del presente progetto, si procederà anche all'adeguamento delle DRCC.

Art. 68b

Controllo dei datori di lavoro

Cpv. 1: secondo il diritto vigente, le casse di compensazione devono controllare periodicamente il rispetto delle disposizioni legali da parte dei datori di lavoro che le sono affiliati. Dalla disposizione vigente si evince però solo implicitamente che le casse di compensazione sono responsabili per lo svolgimento del controllo dei datori di lavoro96. La disposizione viene pertanto adeguata a livello redazionale, in modo che stabilisca esplicitamente tale responsabilità. Le lettere a­c di questo capoverso elencano gli organi che potranno eseguire questo controllo. La cassa di compensazione potrà incaricare a tal fine un ufficio speciale interno (lett. b, prima parte) o delegare lo svolgimento del controllo a terzi, in particolare a imprese di revisione (lett. a), organizzazioni specializzate delle casse di compensazione (lett. b, seconda parte, analogamente a quanto avviene già oggi con l'ufficio di revisione delle casse di compensazione) o ad assicuratori sociali secondo la LPGA (lett. c, p. es. la Suva).

La nuova disposizione della lettera c consentirà di coordinare il controllo dei datori di lavoro secondo la LAVS e quello secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Questo coordinamento genererà uno sgravio amministrativo per i datori di lavoro e una riduzione delle spese di revisione. I datori di lavoro saranno infatti controllati una sola volta, evitando così doppioni. Nel coordinare i controlli si dovrà tuttavia garantire la verifica dell'applicazione delle disposizioni della LAVS e della LAINF.

Cpv. 2: il diritto vigente prevede che gli organi che svolgono controlli dei datori di lavoro presentino periodicamente un rapporto in merito al Consiglio federale (art. 72 cpv. 4 LAVS). Nella pratica, però, attualmente questi rapporti vengono inviati alle casse di compensazione. La nuova disposizione riflette questa prassi. Solo le casse 95 96

68

Stato: 1° gennaio 2018, 318.107.07; www.sozialversicherungen.admin.ch > AVS > Basi AVS > Direttive vigilanza e organizzazione.

Cfr. anche art. 162 cpv. 3 OAVS.

FF 2020

di compensazione possono infatti procedere alle correzioni necessarie nei CI dei singoli assicurati in seguito a eventuali lacune constatate in occasione del controllo dei datori di lavoro che possono comportare conteggi e i versamenti di contributi a posteriori.

Cpv. 3: questo capoverso introduce un obbligo di notifica. Gli organi incaricati di svolgere il controllo dei datori di lavoro dovranno immediatamente informare la cassa di compensazione di eventuali reati o gravi irregolarità. La cassa di compensazione potrà così intervenire rapidamente e informare altre autorità, ad esempio in caso di lavoro nero.

Cpv. 4: questa disposizione corrisponde materialmente al diritto vigente (cfr. art. 68 cpv. 4 LAVS).

Art. 71 cpv. 4 e 6 Cpv. 4: con gli articoli 49c e 49d D-LAVS sono create due basi legali separate per il registro delle rendite in denaro correnti e per il registro degli assicurati. In questo capoverso occorre dunque ancora stabilire solo il compito dell'UCC di gestire e continuare a sviluppare questi registri.

Cpv. 6: in futuro l'UCC dovrà completare le richieste concernenti i dati personali di beneficiari di rendita della previdenza professionale che gli sono presentate dall'Ufficio centrale del 2° pilastro e rispondervi (cfr. il commento all'art. 58a D-LPP).

Art. 72

Autorità di vigilanza

Per maggiore chiarezza, il contenuto del vigente articolo 72 viene ripartito tra gli articoli 72a e 72b D-LAVS, a seconda che si tratti di compiti oppure di provvedimenti dell'autorità di vigilanza. Nel suo nuovo tenore, l'articolo 72 si limiterà quindi a conferire al Consiglio federale la competenza di designare l'autorità di vigilanza.

A livello d'ordinanza questo compito continuerà a essere attribuito all'UFAS.

Art. 72a

Compiti dell'autorità di vigilanza

Cpv. 1: questo capoverso stabilisce il principio secondo cui l'autorità di vigilanza (UFAS) sorveglia l'esecuzione della legge nell'ottica di un'attuazione di elevata qualità e uniforme dell'AVS.

Cpv. 2: le lettere a­f definiscono i compiti principali dell'autorità di vigilanza.

Lett. a: la verifica dei rapporti di gestione delle casse di compensazione (cfr. art. 66b D-LAVS) e dei rapporti sulle revisioni (cfr. art. 68a cpv. 3 D-LAVS) è un compito centrale dell'autorità di vigilanza. Questi rapporti dovranno essere valutati sistematicamente. Se dall'analisi e dalla valutazione emergerà la necessità di misure, l'autorità di vigilanza le adotterà.

Lett. b e c: previa consultazione degli organi esecutivi, l'autorità di vigilanza fisserà i requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati (cfr. art. 49a cpv. 2 D-LAVS), che gli organi esecutivi dovranno adempiere con norme di applicazione riconosciute (cfr. il commento all'art. 49a D-LAVS). Queste 69

FF 2020

norme, elaborate dalle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi (p. es.

eAVS/AI), dovranno essere riconosciute dall'autorità di vigilanza e fissate in direttive funzionali alla revisione.

Lett. d: per garantire un'esecuzione uniforme, l'autorità di vigilanza impartirà istruzioni, come può già fare secondo il diritto vigente (cfr. art. 72 cpv. 1, primo periodo LAVS).

Lett. e: l'autorità di vigilanza impartirà istruzioni per il calcolo dei contributi e delle prestazioni, come può già fare secondo il diritto vigente (cfr. art. 72 cpv. 1, secondo periodo LAVS).

Lett. f: per sorvegliare la conformità legale dell'esecuzione, l'autorità di vigilanza necessita di indicatori. Se quelli acquisiti da statistiche già esistenti o dai conti annuali (cfr. anche il commento all'art. 67 D-LAVS) non saranno sufficienti, si procurerà gli ulteriori indicatori necessari presso le casse di compensazione e l'UCC e li utilizzerà per analisi statistiche.

Art. 72b

Provvedimenti dell'autorità di vigilanza

Dal punto di vista materiale, questo articolo riprende prevalentemente principi già vigenti. La competenza di prendere provvedimenti, attualmente attribuita in parte al Consiglio federale e in parte all'autorità di vigilanza, spetterà però in futuro unicamente all'autorità di vigilanza, che dovrà farne uso rispettando il principio di proporzionalità.

Lett. a: già oggi è previsto a livello d'ordinanza che le casse di compensazione forniscano all'UFAS tutte le informazioni e tutti i documenti necessari (art. 209 cpv. 3 OAVS). Considerata la sua importanza, in futuro questo principio sarà esplicitamente sancito a livello di legge.

Lett. b: questa disposizione consente all'autorità di vigilanza di stabilire, se necessario, obiettivi individuali per le casse di compensazione. Essa non è la base per la conclusione di convenzioni sugli obiettivi, bensì per la prescrizione di obiettivi concreti che s'impongono nel singolo caso, come ad esempio esigere un incasso più celere dei contributi da una cassa di compensazione.

Lett. c: già oggi, in virtù dell'articolo 72 LAVS in combinato disposto con l'articolo 176 capoverso 2 OAVS, l'autorità di vigilanza può impartire istruzioni nel singolo caso. Considerata la sua importanza, in futuro questo principio sarà sancito a livello di legge.

Lett. d: il principio in base al quale si possono ordinare controlli dei datori di lavoro a spese della cassa di compensazione è attualmente sancito nell'articolo 68 capoverso 2 LAVS. Per motivi di sistematica, viene inserito nell'articolo 72b D-LAVS.

Lett. e: già oggi, in virtù dell'articolo 68 capoverso 1 LAVS in combinato disposto con l'articolo 171 capoverso 1 OAVS, possono essere ordinate revisioni complementari. Considerata la sua importanza, in futuro questo principio sarà sancito a livello di legge.

Lett. f: le persone di cui all'articolo 66a lettere a­c D-LAVS saranno tenute a offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. Se questo non avverrà, l'autorità di vigilanza 70

FF 2020

potrà esigere dal competente organo di nomina che esse siano revocate. Per quanto concerne l'interpretazione della nozione di «garanzia di un'attività irreprensibile», va fatto riferimento alla prassi e alla giurisprudenza (cfr. anche il commento all'art. 66a, frase introduttiva D-LAVS).

Lett. g: il diritto vigente (art. 72 cpv. 2 LAVS) prevede come unica sanzione la revoca di un funzionario di cassa. Il principio di proporzionalità impone però che venga comminata una sanzione adeguata al grado di gravità della colpa, ragion per cui viene introdotta la possibilità di procedere a un avvertimento o a un ammonimento. In questa disposizione viene inoltre precisato a quali dipendenti della cassa (il gerente, il suo supplente e le persone cui sono affidati compiti di direzione) sarà applicabile una tale procedura (cfr. anche il commento all'art. 66a). Secondo il diritto vigente, la destituzione dalla carica viene operata dal Cantone su richiesta del Consiglio federale. In futuro, la procedura sarà semplificata consentendo all'autorità di vigilanza di ordinare alla competente autorità di nomina di avvertire, ammonire o revocare un dipendente.

Lett. h: rispetto al vigente articolo 72 capoverso 3 LAVS, la competenza di ordinare l'amministrazione della cassa di compensazione da parte di un commissario sarà attribuita non più al Consiglio federale, bensì all'autorità di vigilanza, nel rispetto delle gerarchie. Continuerà a essere riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo 60 capoverso 2 LAVS.

Lett. i: in futuro la decisione relativa all'abilitazione dei capi revisori non spetterà più all'UFAS quale autorità di vigilanza, bensì all'ASR (cfr. il commento all'art. 68 cpv. 4 D-LAVS). L'UFAS dovrà però avere la possibilità, in casi motivati, di esigere da una cassa di compensazione che cambi l'ufficio di revisione. Se ad esempio sussistessero dubbi fondati sull'indipendenza dell'esecuzione della revisione o sul livello di conoscenze tecniche sul 1° pilastro, l'autorità di vigilanza dovrà avere la possibilità di esigere dal competente organo di nomina la revoca dell'ufficio di revisione.

Lett. j: in futuro l'autorità di vigilanza potrà sospendere il versamento di eventuali sussidi per le spese di amministrazione (art. 158 e 158bis OAVS) a una cassa di compensazione, se questa non provvede a eliminare i vizi riscontrati dall'autorità di vigilanza.

Art. 95

Rimborso e assunzione delle spese

Il contenuto del vigente articolo 95 è ristrutturato e completato. Nel nuovo tenore dell'articolo, il capoverso 1 elenca tutte le spese che il Fondo di compensazione AVS rimborserà alla Confederazione. Il capoverso 2 menziona le spese che il Fondo di compensazione AVS rimborserà all'UCC. Il capoverso 3 disciplina l'assunzione di altre spese e il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione.

Cpv. 1 lett. a e b: queste lettere corrispondono al vigente capoverso 1 lettere b e c.

La vigente lettera a viene abrogata: l'ufficio esecutivo del Fondo di compensazione AVS istituito nel 1997 è nel frattempo diventato completamente autonomo dall'UCC. L'amministrazione del medesimo fondo spetta a compenswiss. Il rimbor71

FF 2020

so delle spese di esercizio e di amministrazione di questo istituto è disciplinato nell'articolo 15 della legge sui fondi di compensazione.

Cpv. 1 lett. c e d: queste due lettere riguardano compiti speciali (informazione generale degli assicurati e svolgimento di analisi scientifiche) attualmente disciplinati nell'articolo 95 capoversi 1bis e 1ter LAVS. La competenza del Consiglio federale di fissare l'importo massimo delle spese per l'informazione degli assicurati sarà disciplinata nel capoverso 4.

Cpv. 1 lett. e: il presente disegno prevede l'introduzione di una base legale per il rimborso, da parte del Fondo di compensazione AVS, delle spese per la procedura di assegnazione e i controlli relativi all'adempimento del contratto da parte delle organizzazioni private di assistenza alle persone anziane che ricevono sussidi (cfr.

art. 101bis LAVS). In questo modo il regime di finanziamento dei contratti di sovvenzionamento secondo l'articolo 101bis LAVS verrà adeguato a quello previsto all'articolo 74 LAI.

Cpv. 2: le spese per la gestione e lo sviluppo continuo del registro delle prestazioni in denaro correnti e del registro degli assicurati vengono contabilizzate nel bilancio dell'UCC, cui il Fondo di compensazione AVS rimborsa le spese effettive. Questo disciplinamento relativo al finanziamento si applica già oggi a tutte le spese che l'UCC deve sostenere per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 71 LAVS.

Per motivi di trasparenza, con la presente disposizione questo meccanismo di finanziamento verrà esplicitamente sancito nella legge per il registro delle prestazioni in denaro correnti. Per analogia esso si applicherà anche alle prestazioni che questo registro fornisce per l'assicurazione invalidità (rendite AI). Già oggi, conformemente all'articolo 66 LAI in combinato disposto con l'articolo 95 capoverso 1 lettera b LAVS, il Fondo di compensazione AI rimborsa all'UCC una parte delle spese. La presente disposizione non comporta dunque alcuna modifica materiale.

Rispetto al registro delle rendite, quello degli assicurati presenta una peculiarità per quanto concerne il finanziamento: per l'utilizzo del numero d'assicurato vengono riscossi emolumenti (cfr. art. 50g LAVS in combinato disposto con l'art. 134sexies segg. OAVS). Per determinati utenti del numero d'assicurato si rinuncia alla
riscossione di emolumenti (art. 134sexies cpv. 2 OAVS). Si tratta in particolare di servizi della Confederazione (p. es. esercito, protezione civile), dei Cantoni e dei Comuni (p. es. autorità dello stato civile, controllo degli abitanti) che non hanno una correlazione diretta con l'esecuzione dell'AVS/AI. Queste spese vanno a carico della Confederazione.

Cpv. 3 lett. a: in base al diritto vigente, il Fondo di compensazione AVS può finanziare lo sviluppo di applicazioni informatiche, se esse comportano agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro (cfr. vigente art. 95 cpv. 1quater LAVS).

In futuro il Fondo di compensazione AVS potrà finanziare soltanto i sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale. Rispetto al diritto vigente, si tratta di un requisito più rigido, poiché oggi è sufficiente che le applicazioni informatiche siano comuni a più casse. Nella nuova disposizione, inoltre, l'espressione «applicazione informatica» è sostituita con «sistema d'informazione», generalmente in uso al giorno d'oggi. L'articolo 76bis capoverso 1 D-LPGA conferisce al Consiglio federale 72

FF 2020

la competenza di disciplinare lo scambio elettronico di dati. Poiché attualmente lo scambio di dati avviene in modo differenziato nelle diverse assicurazioni sociali, è previsto che il Consiglio federale non emani una regolamentazione unica per tutte le assicurazioni sociali, bensì deleghi la competenza normativa alle autorità di vigilanza dei singoli rami assicurativi. Nell'ambito del 1° pilastro, ad esempio, sarà l'UFAS a emanare regolamentazioni sul formato e sui canali per lo scambio di dati (cfr.

anche il commento all'art. 76bis cpv. 2 D-LPGA). In questo modo si garantisce che i sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale siano inclusi in una strategia nazionale sovraordinata.

Questa disposizione consentirà di finanziare non solo lo sviluppo, ma anche la gestione di tali sistemi. Inoltre, renderà meno rigidi i requisiti per il finanziamento, dato che in futuro i sistemi d'informazione dovranno comportare agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro, e non più per tutti e tre i gruppi cumulativamente.

Non sarà sempre necessario che l'UFAS sviluppi sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale insieme con l'UCC e le casse di compensazione, poiché esistono già sistemi validi gestiti da terzi (p. es. sedex; cfr. anche le spiegazioni ai n. 2.1.3 e 5.1.3). In tal caso, le spese per la gestione del sistema saranno coperte mediante la riscossione di emolumenti di utilizzo (p. es. emolumenti di base e in funzione dell'utilizzo effettivo). In virtù della presente disposizione, l'UFAS potrà concludere contratti per l'utilizzo di un sistema d'informazione utilizzabile a livello nazionale fornito da terzi.

Inoltre, grazie al rimando nell'articolo 66 LAI la presente disposizione si applicherà anche all'AI, vale a dire che il Fondo di compensazione AI finanzierà la gestione e lo sviluppo di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, se questi comporteranno agevolazioni per gli uffici AI, gli assicurati o i datori di lavoro.

Cpv. 3 lett. b: in futuro gli organi esecutivi potranno concludere autonomamente contratti con la Posta. Il Fondo di compensazione AVS assumerà le spese generate dalle tasse postali.

Cpv. 3: nel suo tenore vigente, questo capoverso stabilisce che le spese derivanti all'UCC dall'applicazione della LAF e le spese
per l'affrancatura in blocco sono coperte non dal Fondo di compensazione AVS, bensì in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 LAF. Essendo inadeguato alla futura sistematica della legge, questo capoverso viene abrogato. Il suo contenuto, con i necessari adeguamenti, viene ripreso nel nuovo articolo 19a LAF (cfr. n. 6.2.7).

Cpv. 4: questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni sull'entità delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS. Queste spese saranno integrate nei processi di adozione del preventivo e approvazione del conto annuale della Confederazione (art. 4 e 29 cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 200597 sulle finanze della Confederazione). Il Parlamento approva il preventivo globale dell'UCC e dell'UFAS; le quote delle spese proprie di queste unità amministrative finanziate tramite i fondi vanno dunque dettagliatamente motivate al Parlamento nel quadro della presentazione del preventivo e del consuntivo.

97

RS 611.0

73

FF 2020

In futuro, la competenza del Consiglio federale di fissare l'importo utilizzabile per l'informazione degli assicurati sarà disciplinato nel capoverso 4. Il passaggio «dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione AVS», viene stralciato. In futuro, il Consiglio federale potrà quindi fissare l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati senza consultare preventivamente il consiglio di amministrazione di compenswiss (sino alla fine di dicembre del 2017 il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione AVS; cfr.

legge sui fondi di compensazione). Dato che il consiglio di amministrazione di compenswiss non ha alcun legame con l'attività di consulenza della Confederazione (UFAS), gli mancano le basi per valutare l'adeguatezza dell'importo previsto a tal fine. Per questo motivo una sua consultazione è inutile. Il Consiglio federale si avvarrà di questa competenza con la dovuta cautela, in particolare per quanto concerne l'informazione su progetti legislativi nell'ambito dell'AVS. Al riguardo, l'Amministrazione deve essere cauta nell'informare, rispettare i principi della completezza, dell'obiettività, della trasparenza e della proporzionalità ed esporre le posizioni principali sostenute nel processo decisionale parlamentare98. Per il resto, questo principio si applica non solo all'Amministrazione federale, ma anche alle casse di compensazione e agli uffici AI.

Disposizione finale In seguito alla nuova regolamentazione dell'articolo 61 D-LAVS, andranno adeguate diverse basi legali cantonali. A tal fine ai Cantoni viene concesso un periodo transitorio di cinque anni.

In seguito alla nuova regolamentazione dell'articolo 66 D-LAVS, le casse di compensazione dovranno introdurre nuovi strumenti o potenziare quelli di cui già dispongono. A tal fine viene loro concesso un periodo transitorio di due anni.

6.2

Modifica di altri atti normativi

6.2.1

Codice civile

Art. 89a cpv. 6 n. 10, 11 e 16 Il disciplinamento concernente la ripresa di effettivi di soli beneficiari di rendita e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendita (art. 53ebis D-LPP) e la riscossione della tassa di vigilanza per la CAV PP da parte del Fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. i D-LPP) si applicherà anche agli istituti di previdenza che gestiscono esclusivamente la previdenza professionale sovraobbligatoria. Affinché l'adeguamento delle versioni italiana e francese dell'articolo 65b lettere a e b LPP non crei incertezze, al numero 16 si procede a un adeguamento redazionale del rimando al medesimo.

98

74

Cfr. art. 10a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP); RS 161.1.

FF 2020

6.2.2

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 32 cpv. 3 La comunicazione reciproca di dati tra gli organi esecutivi svizzeri ai fini dell'adempimento di obblighi internazionali è stata proposta nel quadro della revisione della LPGA99 e sarà trattata anche nell'ambito della modernizzazione della vigilanza.

Per adempiere i loro obblighi internazionali, gli organi nazionali delle assicurazioni sociali hanno bisogno di scambiarsi informazioni. Queste sono necessarie per fornire le prestazioni, pagare i contributi, individuare le persone e gli organi competenti, determinare il percorso assicurativo e svolgere gli accertamenti relativi alla validità giuridica dei diritti. Secondo le norme giuridiche nazionali applicabili, ad esempio, le casse di compensazione AVS devono comunicare agli assicuratori di tutti i rami se una persona sia soggetta o meno alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale.

Solo così, infatti, è possibile determinare l'obbligo assicurativo nei singoli rami assicurativi. Un altro scambio di informazioni necessario è quello tra gli enti responsabili delle singole assicurazioni e i loro organismi di collegamento svizzeri con l'estero, affinché questi ultimi possano adempiere i loro compiti secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Anche per quanto concerne la determinazione delle prestazioni occorre una comunicazione di dati tra i diversi organi nazionali interessati per poter adempiere gli obblighi internazionali. Per trattare le domande di rendite estere, ad esempio, l'UCC in qualità di organismo di collegamento necessita di dati della cassa di compensazione AVS o dell'ufficio AI competente. Dal canto suo, l'UCC riceve dall'estero dati concernenti l'ammontare delle rendite ivi versate, di cui i competenti assicuratori hanno bisogno per calcolare correttamente le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione contro la disoccupazione oppure le prestazioni complementari.

Nell'ambito delle assicurazioni sociali vige il principio dell'obbligo del segreto: una comunicazione di dati è lecita solo se una pertinente base legale prevede una deroga a quest'obbligo. La soppressione dell'obbligo del segreto è prevista sia nel quadro delle disposizioni sull'assistenza amministrativa e giudiziaria dell'articolo 32 LPGA che in ciascuna legge speciale in un articolo dalla rubrica
«Comunicazione di dati».

Queste disposizioni consentono tuttavia la comunicazione di dati solo su richiesta scritta in singoli casi oppure in casi che implicano enti di diversi rami assicurativi, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Se è vero che l'obbligo del segreto non impedisce lo scambio di dati nei casi in cui quest'ultimo è indispensabile per l'applicazione delle leggi in questione, manca però una regolamentazione per lo scambio di dati necessario per l'adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali.

In futuro lo scambio di informazioni tra Stati andrà effettuato sistematicamente su base elettronica. Questo presuppone alcuni adeguamenti anche a livello nazionale.

L'introduzione di determinati sistemi nazionali d'informazione, ad esempio, agevo99

La revisione della LPGA è stata approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 2019 (numero dell'oggetto 18.029).

75

FF 2020

lerà lo scambio elettronico di dati con l'estero. Le comunicazioni reciproche dei dati tra gli assicuratori e gli organi competenti svizzeri non potranno quindi più avvenire solo su specifica richiesta o per scritto, in quanto si tratta di operazioni di massa che richiedono un flusso di informazioni sistematico.

La LPGA dovrà dunque prevedere, in deroga al principio dell'obbligo del segreto, che possano essere comunicati i dati necessari affinché gli organi competenti possano adempiere i loro compiti nel quadro di convenzioni internazionali e, contrariamente a quanto sancito dalle disposizioni generali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria, essa andrà effettuata non soltanto per scritto e su specifica richiesta. Lo scambio sistematico delle pertinenti informazioni per via elettronica tra il competente organo nazionale e quello estero è comunque già possibile nei rapporti internazionali. La presente disposizione permetterà di scambiare le informazioni trasmesse dall'estero anche a livello nazionale, affinché gli organi interessati possano adempiere i loro compiti.

Per garantire il rispetto del principio della proporzionalità, lo scambio dovrà essere limitato ai dati necessari per l'adempimento dei compiti previsti nelle convenzioni pertinenti. Il Consiglio federale dovrà disciplinare i dettagli. A livello d'ordinanza andranno regolamentati anche i sistemi nazionali d'informazione previsti nel quadro di EESSI (sistema informatico dell'UE per lo scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali; Electronic Exchange of Social Security Information), in particolare il loro scopo, la natura e l'entità del trattamento e della comunicazione dei dati nonché la sicurezza dei dati, in modo da osservare le prescrizioni in materia di protezione dei dati. Per futuri sistemi d'informazione che prevedessero la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità mediante procedura di richiamo oppure il trattamento di dati degni di particolare protezione andrebbero previste disposizioni a livello delle singole leggi per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Questa disposizione va distinta da quella dell'articolo 76bis D-LPGA, che attribuisce al Consiglio federale la competenza di standardizzare lo scambio elettronico di
dati tra i diversi attori dei singoli rami delle assicurazioni sociali.

Art. 76 cpv. 1bis e 2 Cpv. 1bis: già in base al vigente articolo 76 LPGA il Consiglio federale è tenuto a rendere regolarmente conto dell'applicazione delle assicurazioni sociali in un rapporto che funge da strumento di vigilanza preventivo. I rapporti annuali redatti conformemente all'articolo 76 LPGA forniscono, da un lato, una panoramica globale dello sviluppo, della situazione attuale e delle prospettive delle assicurazioni sociali e, dall'altro, una visione d'insieme delle sfide che si profileranno, indicando le strategie previste dal Consiglio federale per affrontarle e le misure necessarie a tale scopo. Parallelamente al rafforzamento della vigilanza orientata ai rischi, che negli ultimi anni è già stato attuato in alcune assicurazioni sociali (p. es. nella previdenza professionale, nell'AI e nell'assicurazione malattie) e che nel quadro della presente revisione di legge avverrà anche nell'AVS, è opportuno ampliare e potenziare la redazione dei rapporti del Consiglio federale secondo l'articolo 76 LPGA. A

76

FF 2020

tal fine, in futuro il Governo esporrà esplicitamente i rischi sistemici delle diverse assicurazioni sociali e illustrerà la gestione strategica di queste ultime.

Cpv. 2: in futuro la competenza di prendere provvedimenti spetterà al Consiglio federale o all'autorità di vigilanza da esso designata. Questa aggiunta è necessaria, dato che i poteri delle autorità di vigilanza sono disciplinati in modo eterogeneo nelle diverse leggi in materia di assicurazioni sociali. In futuro, nell'AVS e nell'AI la competenza di stabilire misure spetterà per principio all'autorità di vigilanza (UFAS); in singoli casi, il Consiglio federale, in qualità di organo superiore all'Ufficio federale, avrà comunque la possibilità di avocare a sé la competenza (attrazione di competenza).

Art. 76bis

Scambio elettronico di dati

Cpv. 1: la nozione di «scambio elettronico di dati» si riferisce agli aspetti tecnici e organizzativi della comunicazione tra gli assicuratori sociali nonché tra questi e le autorità federali. Questa disposizione non disciplina invece lo scambio di dati tra gli assicuratori e i loro assicurati o datori di lavoro affiliati.

La standardizzazione permetterà di migliorare la qualità dello scambio di dati e quindi anche la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. I processi semplificati e standardizzati accresceranno l'efficacia e l'economicità.

L'articolo 76bis D-LPGA non attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire quali dati scambiare, un punto che è già trattato nell'articolo 32 LPGA e nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali, cosicché il Governo non potrà derogare alle disposizioni legali sulla comunicazione di dati. L'articolo 76bis D-LPGA non intende nemmeno disciplinare i sistemi d'informazione degli assicuratori svizzeri o la loro gestione: esso concerne invece aspetti tecnici quali il formato e i canali utilizzati per lo scambio di dati.

Cpv. 2: attualmente, nelle diverse assicurazioni sociali lo scambio elettronico di dati avviene in base a standard tecnici eterogenei. L'emanazione di prescrizioni uniformi e valide per tutte le assicurazioni sociali non è né realistica né economica nel breve e medio periodo. Il Consiglio federale avrà pertanto la possibilità di delegare il disciplinamento dello scambio di dati alle autorità di vigilanza delle assicurazioni sociali affinché queste possano elaborare norme adeguate e proporzionate per il rispettivo ramo assicurativo, tenendo conto delle strutture già esistenti. Nell'ambito del 1° pilastro, ad esempio, oggi lo scambio di dati avviene prevalentemente tramite l'apposita piattaforma sedex, utilizzando lo standard eCH-0058 versione 4 (cfr.

n. 2.1.3) quale base per le comunicazioni. Un disciplinamento ai sensi del presente articolo potrebbe dunque rifarsi allo standard e al canale già utilizzati per il 1° pilastro.

Per l'emanazione delle disposizioni sullo scambio elettronico di dati le competenti autorità di vigilanza dovranno previamente consultare gli organi esecutivi.

77

FF 2020

6.2.3

Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 54 cpv. 5 Nell'ambito dell'AI, la vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria sugli uffici AI incombe esclusivamente all'UFAS. Se all'istituzione di un IAS l'ufficio AI non assume la forma giuridica di istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica prevista nell'articolo 54 capoverso 2 LAI, ma è gestito ad esempio quale unità interna dell'IAS, quest'ultimo deve far sì che siano garantite la vigilanza federale diretta e indiretta, nonché le possibilità d'intervento della Confederazione eventualmente necessarie.

L'ufficio AI deve dunque essere un'unità organizzativa indipendente in seno all'IAS. Una ripartizione dei compiti sovrani dell'ufficio AI (accertamenti materiali relativi al diritto a prestazioni, concessione di provvedimenti ecc.) tra diverse unità organizzative dell'IAS non sarebbe ammessa.

Negli ambiti soggetti al diritto di impartire istruzioni della Confederazione, la direzione dell'ufficio AI deve poter decidere indipendentemente da quella dell'IAS.

Vanno pertanto definiti chiaramente compiti, competenze e responsabilità.

Infine, occorre garantire che anche la competenza di vigilanza finanziaria resti all'UFAS. Il rimborso delle spese avviene secondo l'articolo 67 LAI. L'IAS non può quindi, ad esempio, assumere impegni a carico dell'AI al di fuori del processo budgetario strutturato e senza consultare per tempo l'UFAS.

Art. 64 cpv. 1, secondo periodo L'articolo 64 LAI rimanda al vigente articolo 72 LAVS. Poiché il contenuto di quest'ultimo sarà disciplinato in due articoli separati (art. 72a e 72b D-LAVS), la presente disposizione va completata in modo che anche questi due articoli si applichino per analogia.

Art. 66

Disposizioni applicabili della LAVS

In generale va rilevato che la competenza in materia di vigilanza dell'UFAS sull'AI non si limita agli aspetti materiali, ma si estende anche a quelli amministrativi e finanziari, ed è quindi più ampia di quella esercitata nell'ambito dell'AVS.

Considerati la già notevole ampiezza della norma di rinvio dell'articolo 66 LAI e la necessità di inserire ulteriori rimandi, l'articolo viene ristrutturato. I rimandi vengono elencati in lettere separate e completati con il pertinente articolo o i pertinenti articoli della LAVS.

Cpv. 1 lett. a: le disposizioni relative ai sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b e c D-LAVS) saranno applicabili anche all'AI. Per analogia, gli uffici AI dovranno quindi provvedere a garantire la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie dei sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Inoltre, l'autorità di vigilanza dovrà poter fissare requisiti minimi, previa consultazione degli uffici AI, in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. Il rispetto di questi requisiti minimi per i sistemi d'informazione

78

FF 2020

andrà verificato nel quadro di un audit annuale, per il quale l'autorità di vigilanza dovrà definire l'organo competente.

Cpv. 1 lett. b: le disposizioni concernenti il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c D-LAVS) e il registro degli assicurati (art. 49d D-LAVS) nonché le disposizioni d'esecuzione (art. 49e D-LAVS) saranno applicabili per analogia anche all'AI.

Cpv. 1 lett. c, d, e, g, h e i: questi rimandi corrispondono al diritto vigente, con minimi adeguamenti linguistici ove necessario. Infine, le disposizioni del nuovo articolo 95 capoverso 3 lettera a D-LAVS si applicheranno per analogia anche al Fondo di compensazione AI (rimando nella lett. h), che potrà quindi finanziare lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza e nella misura in cui questi riguardano l'AI.

Cpv. 1 lett. f: con il rimando del diritto vigente alle casse di compensazione, s'intende rinviare alla parte prima, capo quarto, lettera C LAVS, ovvero gli articoli 53­70 LAVS, che includono anche i rimandi della disposizione vigente al regolamento dei conti e dei pagamenti, alla contabilità, alla revisione delle casse e al controllo dei datori di lavoro nonché alla copertura delle spese di amministrazione.

Essendo doppi, questi rimandi non vengono quindi ripresi. Contrariamente al tenore dell'articolo 68a capoverso 2 lettera d D-LAVS non incomberà all'ufficio di revisione della cassa di compensazione cantonale, bensì all'autorità di vigilanza stessa verificare se la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il SCI adempiano i requisiti per quanto concerne gli aspetti materiali, amministrativi e finanziari.

Cpv. 2: questo capoverso corrisponde al secondo periodo della disposizione vigente.

Art. 66b, rubrica e cpv. 4

Registro ed elenco

Cpv. 4: analogamente a quanto avviene per il registro delle rendite e quello degli assicurati, attualmente manca una disposizione legale esplicita sul finanziamento del registro dei beneficiari di prestazioni in natura (registro delle prestazioni in natura) e dell'elenco delle fatture relative a queste prestazioni. In base alla nuova regolamentazione proposta, il finanziamento continuerà a essere assunto dal Fondo di compensazione AI. La partecipazione del Fondo di compensazione AVS per la registrazione delle prestazioni relative all'AVS nel registro delle prestazioni in natura è già prevista e verrà mantenuta.

6.2.4

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 23 cpv. 1, secondo periodo, e 4 Cpv. 1: come nell'AVS, anche nell'ambito delle PC occorre verificare il conto annuale nel quadro della revisione. Questa disposizione viene quindi completata di conseguenza. Come già previsto nel diritto vigente, la revisione deve estendersi al «rispetto delle prescrizioni legali», una formulazione che, per motivi di coerenza 79

FF 2020

terminologica, sostituisce l'attuale espressione «applicazione materiale» Non ne risulta dunque alcuna modifica materiale.

Cpv. 4: con il rimando all'articolo 72b lettera e D-LAVS si chiarisce rispetto al diritto vigente chi deve farsi carico delle spese per una revisione complementare: sarà applicabile la stessa disposizione valida nell'AVS.

Art. 26

Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Nel quadro della modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC) 100, le disposizioni applicabili cui si rinvia sono presentate sotto forma di elenco. Questa struttura è ripresa nella presente disposizione, cui si aggiunge il rimando alle disposizioni relative ai sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b e c D-LAVS).

Nel capoverso 2 si precisa che gli organi esecutivi preposti alle PC hanno accesso mediante procedura di richiamo al registro delle prestazioni in denaro correnti.

Art. 28

Vigilanza della Confederazione

Le nuove norme in materia di vigilanza dell'AVS permetteranno di semplificare i due capoversi dell'articolo 28 LPC. Gli articoli 72, 72a e 72b D-LAVS si applicheranno per principio anche alle PC, che fanno parte integrante del 1° pilastro.

Cpv. 1: il secondo periodo è abrogato, poiché il suo contenuto sarà ripreso al capoverso 2 tramite il rimando all'articolo 72a D-LAVS (nello specifico il suo capoverso 2 lettera d).

Cpv. 2: la regolamentazione del primo periodo vigente è contemplata dall'articolo 72b lettera a D-LAVS, ragion per cui questo periodo è abrogato.

Quella del secondo periodo è parzialmente ripresa con il rimando all'articolo 72a capoverso 2 lettera f D-LAVS. Per contro, in futuro la presentazione del rapporto annuale e del conto annuale non sarà più disciplinata a livello di legge. In virtù della competenza generale del Consiglio federale di emanare disposizioni d'esecuzione (art. 33 LPC), potrà esserlo a livello d'ordinanza. Già oggi, ad esempio, l'articolo 51 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971101 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC­AVS/AI) disciplina la presentazione di questi due documenti da parte delle istituzioni di pubblica utilità. Anche il secondo periodo di questo capoverso è dunque abrogato.

In 23 Cantoni l'esecuzione delle PC è di competenza delle casse di compensazione, mentre nei Cantoni di Zurigo, Basilea Città e Ginevra spetta ad autorità specifiche o ai Comuni102. Come già nel diritto vigente (art. 28 LPC in combinato disposto con l'art. 55 OPC­AVS/AI), in singoli casi l'autorità di vigilanza potrà impartire istruzioni a questi organi PC (cfr. art. 72b lett. c D-LAVS). In futuro, in singoli casi potrà anche stabilire obiettivi per gli organi esecutivi (cfr. art. 72b lett. b D-LAVS).

100 101 102

80

Numero dell'oggetto 16.065; FF 2019 2259.

RS 831.301 Cfr. anche art. 21 cpv. 2 LPC.

FF 2020

L'autorità di vigilanza avrà inoltre la facoltà di esigere dall'organo di nomina la revoca dell'ufficio di revisione dell'organo PC (cfr. art. 72b lett. i D-LAVS), vale a dire sia l'ufficio di revisione della cassa di compensazione secondo l'articolo 23 capoverso 2 LPC che quello degli altri organi esecutivi (Cantoni di Zurigo, Basilea Città e Ginevra) secondo l'articolo 23 capoverso 3 LPC.

Le misure secondo le lettere f, g e h dell'articolo 72b D-LAVS non sono necessarie, in quanto l'esecuzione delle PC è di competenza esclusiva dei Cantoni e l'applicazione per analogia della lettera j non è opportuna, dato che il Fondo di compensazione AVS non versa sussidi per le spese amministrative. Le relative spese per le PC annue sono infatti ripartite tra la Confederazione e i Cantoni. Inoltre, nel nostro messaggio del 16 settembre 2016103 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC), proponiamo di completare l'articolo 24 LPC (Ripartizione delle spese amministrative) affinché sia possibile ridurre la partecipazione della Confederazione alle spese amministrative in caso di ripetuta violazione di prescrizioni e direttive. Infine, la lettera e non va menzionata nel capoverso 2, poiché vi si fa già riferimento nel nuovo articolo 23 capoverso 4 D-LPC.

6.2.5

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 5 cpv. 2 La nuova regolamentazione sulla riscossione della tassa di vigilanza per la CAV PP da parte del Fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. i D-LPP) si applicherà anche agli istituti di previdenza che operano esclusivamente nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria.

Art. 49 cpv. 2 n. 12, 13, 18 e 20a N. 12, 13 e 20a: nel caso degli istituti di previdenza con prestazioni integrate, le disposizioni concernenti la ripresa di effettivi di soli beneficiari di rendita o con una netta preponderanza di beneficiari di rendita (art. 53ebis D-LPP), la riscossione della tassa di vigilanza per la CAV PP da parte del Fondo di garanzia LPP (art. 56 cpv. 1 lett. i D-LPP) e le indennità per attività d'intermediazione (art. 69 D-LPP) si applicheranno anche alla previdenza professionale sovraobbligatoria.

N. 18: affinché l'adeguamento delle versioni italiana e francese dell'articolo 65b lettere a e b LPP non crei incertezze, si procede a un adeguamento redazionale del rimando al medesimo.

103

FF 2016 6705

81

FF 2020

Art. 52e cpv. 1, 1bis, 2bis e 4 Cpv. 1: nel suo nuovo tenore, questo capoverso precisa rispetto a quello vigente che il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza sia in grado di adempiere i suoi impegni (cfr. anche n. 5.2). In futuro la legge farà una distinzione tra la verifica annuale (lett. a) e quella periodica (lett. b). Il disciplinamento attuale prevede soltanto una verifica periodica.

Lett. a: questa disposizione disciplina il calcolo annuo dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnico-assicurativi. Il diritto vigente non prevede esplicitamente nella legge questa verifica annuale, che tuttavia, in considerazione delle norme per la presentazione dei conti valide per gli istituti di previdenza, deve essere effettuata anche in mancanza di un'esplicita regolamentazione legale ed essere indicata nell'allegato del conto annuale104.

Lett. b: questa disposizione precisa che la perizia attuariale deve essere redatta periodicamente, ma almeno ogni tre anni. La competenza di stabilire la periodicità di tale perizia rimarrà dell'organo supremo, poiché il medesimo è responsabile per la sicurezza finanziaria dell'istituto di previdenza. Questo garantirà che la periodicità sia consona alle dimensioni e alla situazione del singolo istituto di previdenza.

Cpv. 1bis: questa disposizione corrisponde a quella del vigente capoverso 1 lettera b.

La verifica della conformità alle prescrizioni legali delle disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento rimarrà periodica. La periodicità corrisponderà a quella secondo il capoverso 1 lettera b.

Cpv. 2bis: questa disposizione stabilisce un nuovo obbligo per l'organo supremo, che sarà tenuto a mettere a disposizione del perito in materia di previdenza professionale i documenti necessari (p. es. decisioni o verbali delle sedute dell'organo supremo) per la verifica di cui ai capoversi 1­2. Per poter assumere la propria responsabilità, il perito in materia di previdenza professionale deve essere a conoscenza di tutta la documentazione rilevante.

L'organo supremo dovrà inoltre fornire al perito in materia di previdenza professionale i «dati necessari» per la verifica, affinché questi possa svolgerla correttamente.

L'organo supremo dovrà quindi
informarlo, ad esempio, se l'ufficio di revisione avrà segnalato eventi rilevanti per il valore di beni patrimoniali intervenuti dopo la data della chiusura del bilancio. Questo obbligo d'informazione dell'organo supremo nei confronti del perito in materia di previdenza professionale è comparabile alla dichiarazione di completezza che gli istituti di previdenza devono fornire agli uffici di revisione secondo lo standard svizzero di revisione 580 (Schweizer Prüfungsstandard 580 ­ Schriftliche Erklärungen, edizione 2013). Le modalità dell'informazione e la documentazione pertinente potranno essere ulteriormente precisate nel contratto di mandato tra l'istituto di previdenza e il perito in materia di previdenza professionale.

Cpv. 4: secondo l'articolo 53ebis D-LPP, gli effettivi di beneficiari di rendita possono essere ripresi solo se i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente. Per la ripresa di un tale effettivo, l'autorità di vigilanza verificherà che il finanziamento sia sufficiente, basandosi sulla relativa dichiarazione del perito in materia di previ104

82

Swiss GAAP RPC 26, N. 19.

FF 2020

denza professionale (art. 53ebis cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 2). Se un'impresa di assicurazione assicura integralmente le rendite, il perito in materia di previdenza professionale valuterà se il finanziamento sia sufficiente sulla base del contratto di assicurazione collettiva e di affiliazione determinante nonché delle condizioni assicurative generali (cfr. n. 5.2). Su richiesta dell'autorità di vigilanza, inoltre, il perito in materia di previdenza professionale confermerà annualmente alla medesima che i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnico-assicurativi sono costituiti e mantenuti e che vengono adeguati soltanto in casi motivati, conformemente all'articolo 53ebis capoverso 3.

Art. 53ebis

Ripresa di effettivi di beneficiari di rendita

Cpv. 1: secondo questa disposizione, gli effettivi di beneficiari di rendita possono essere ripresi solo se al momento del passaggio i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente. I requisiti per il finanziamento sufficiente saranno disciplinati dal Consiglio federale (cpv. 5 lett. b). La fissazione del tasso d'interesse tecnico e degli accantonamenti tecnico-assicurativi che ne derivano spetta all'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51a cpv. 2 lett. e LPP). Nel quadro del potere discrezionale di cui dispone, il perito in materia di previdenza professionale deve valutare e confermare la disponibilità degli accantonamenti tecnico-assicurativi e delle riserve di fluttuazione di valore necessari per la ripresa di un effettivo di beneficiari di rendita. Va tenuto presente che in futuro gli effettivi di beneficiari di rendita potranno essere trasferiti solo se, tra l'altro, saranno disponibili accantonamenti sufficienti per coprire il rischio di longevità e le spese per l'amministrazione dell'effettivo delle rendite e se sarà applicato un tasso d'interesse senza rischi. Gli istituti di previdenza che applicano tavole generazionali per calcolare il rischio di longevità non necessiteranno per principio di ulteriori accantonamenti per l'aumento della longevità. Le tavole generazionali tengono infatti già conto della speranza di vita in crescita e dell'anno di nascita degli assicurati, ragion per cui in tali casi occorrono comunque riserve matematiche più elevate. Per stabilire se la ripresa degli effettivi di beneficiari di rendita sia finanziata in misura sufficiente, vanno considerate le spese di amministrazione attese dopo la ripresa. Per valutare l'eventuale necessità di applicare un tasso d'interesse senza rischi e la sostenibilità delle spese di amministrazione attese, è indispensabile sapere se i beneficiari di rendita saranno poi gestiti in un istituto di previdenza a sé stante o in una cassa di beneficiari di rendita oppure se saranno trasferiti in un istituto di previdenza con assicurati attivi, i quali dovranno eventualmente partecipare ai provvedimenti di risanamento in caso di copertura insufficiente.

In questo secondo caso, non è imperativo applicare un tasso d'interesse senza rischi.

Cpv. 2: la responsabilità per l'esame della richiesta di ripresa di effettivi di
beneficiari di rendita incombe all'autorità di vigilanza che esercita la vigilanza sull'istituto di previdenza ricevente. Essa conosce infatti la situazione finanziaria dell'istituto di previdenza sottoposto alla sua vigilanza e sarà responsabile per i compiti di cui al capoverso 3 anche dopo la ripresa dell'effettivo di beneficiari di rendita. Se il trasferimento di beneficiari di rendita avviene nel quadro di una liquidazione parziale o di una fusione, la verifica di cui ai capoversi 1­4 è anche in questo caso di competenza dell'autorità di vigilanza dell'istituto ricevente. A seconda delle circostanze, può pertanto accadere che in tali casi siano coinvolte due autorità di vigilanza diverse.

83

FF 2020

Non deve necessariamente essere applicata la legge del 3 ottobre 2003105 sulla fusione (LFus). Tuttavia, se l'organo supremo dell'istituto di previdenza chiede alla competente autorità di vigilanza l'approvazione della fusione secondo la LFus, l'autorità di vigilanza dell'istituto trasferente dovrà verificare l'adempimento delle condizioni previste e garantire che siano salvaguardati i diritti e le pretese degli assicurati (art. 88 in combinato disposto con l'art. 95 LFus). Essa potrà approvare la fusione solo se l'autorità di vigilanza dell'istituto ricevente avrà approvato il trasferimento dell'effettivo di beneficiari di rendita.

La garanzia del finanziamento sufficiente degli impegni relativi alle rendite incomberà all'istituto di previdenza. Secondo il capoverso. 3, l'autorità di vigilanza verificherà il rispetto di quest'obbligo. In particolare, dovrà verificare annualmente se gli accantonamenti tecnico-assicurativi e i capitali di previdenza costituiti nel quadro della ripresa, calcolati sulla base di un tasso d'interesse senza rischi, vengano adeguati soltanto in casi motivati. A tal fine potrà esigere un rapporto annuale dal perito in materia di previdenza professionale. Dopo la ripresa, la valutazione deve continuare a essere effettuata con cautela. I capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnico-assicurativi potranno venir adeguati soltanto se essi non saranno più necessari nella stessa misura. Il calcolo dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnico-assicurativi necessari incomberà al perito in materia di previdenza professionale, che con il suo margine di apprezzamento dovrà proporre una soluzione in funzione del caso. Nel farlo, dovrà badare a che l'istituto di previdenza ricevente non consegua utili di mutazione ingiustificati in seguito alla rivalutazione annua dei parametri summenzionati, poiché questo sarebbe in contraddizione con l'obiettivo del finanziamento sufficiente della ripresa.

In caso di capitali di previdenza troppo modesti, l'autorità di vigilanza potrà ordinare le misure necessarie, nel rispetto del principio di proporzionalità. Potrebbe ad esempio ordinare di ridurre spese di amministrazione eccessive o di annullare lo scioglimento di accantonamenti tecnico-assicurativi.

Gli accantonamenti tecnico-assicurativi dell'effettivo di beneficiari di
rendite ripreso dovranno essere disciplinati nel regolamento sugli accantonamenti (art. 48e OPP 2).

Cpv. 4: secondo questa disposizione, gli istituti di previdenza potranno rinunciare alla costituzione di accantonamenti tecnico-assicurativi, se le rendite dell'effettivo di beneficiari di rendita ripreso saranno assicurate integralmente e irrevocabilmente presso un'impresa di assicurazione.

Una garanzia integrale e irrevocabile delle rendite è offerta ad esempio dalle fondazioni collettive di imprese di assicurazione (soluzioni di assicurazione completa in cui tutti i valori patrimoniali impiegati per coprire le prestazioni assicurate sono di proprietà dell'impresa di assicurazione). Talvolta le imprese di assicurazione riprendono il capitale di risparmio accumulato dall'istituto di previdenza semiautonomo anche al momento del pensionamento di un assicurato e lo convertono in una rendita di vecchiaia individuale.

105

84

RS 221.301

FF 2020

Cpv. 5: questo capoverso regolamenta la competenza normativa del Consiglio federale. Quest'ultimo disciplinerà in particolare la definizione di effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita e i requisiti per il finanziamento degli impegni relativi alle rendite (cfr. le spiegazioni al n. 5.2 e il commento ai cpv. 1 e 3).

Cpv. 6: in virtù di questa disposizione, il Consiglio federale potrà fissare le necessarie riserve di fluttuazione di valore nonché disciplinare la procedura per l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e i relativi compiti dell'ufficio di revisione.

Art. 56 cpv. 1 lett. fbis e i Cpv. 1 lett. fbis: in futuro il fondo di garanzia fungerà da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento dei dati personali relativi ai beneficiari di rendita (cfr. il commento all'art. 58a D-LPP). Questo suo nuovo compito sarà sancito nella presente disposizione.

Cpv. 1 lett. i: in futuro la tassa di vigilanza sarà riscossa dal Fondo di garanzia LPP direttamente presso gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP. Attualmente, questa tassa è riscossa dalla CAV PP tramite una procedura in due fasi.

Per coprire gli oneri che gli derivano per la riscossione della tassa di vigilanza, il Fondo di garanzia LPP dedurrà l'importo delle proprie spese di riscossione dalla tassa di vigilanza annuale di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a LPP e trasferirà poi la differenza alla CAV PP. Le spese di riscossione saranno calcolate in base al principio di copertura dei costi. Queste spese di riscossione saranno comunque presumibilmente molto esigue.

Art. 58a

Scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Cpv. 1: in base a questa disposizione, se non dispongono dei dati necessari per valutare il diritto a prestazioni dei beneficiari di rendita, gli istituti di previdenza potranno inoltrare richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro, che le trasmetterà all'UCC.

Cpv. 2: questo capoverso indica le informazioni che l'UCC dovrà fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro. In caso di richiesta d'informazioni da parte dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, l'UCC consulterà il registro centrale delle rendite AVS, il registro degli assicurati e i propri sistemi d'informazione (sistemi d'informazione della CSC e dell'UAIE).

Lett. a, e ed f: poiché l'UCC è responsabile esclusivamente per i pagamenti all'estero delle rendite AVS e AI, sarà in grado di comunicare unicamente l'indirizzo dei beneficiari di rendita residenti all'estero e dei loro superstiti (lett. e ed f), mentre per le persone che vivono in Svizzera comunicherà il nome della competente cassa di compensazione AVS (lett. a). L'istituto di previdenza potrà successivamente chiedere a quest'ultima informazioni sull'indirizzo dei beneficiari di rendita che vivono in Svizzera.

85

FF 2020

Lett. b, c e d: per poter evitare il pagamento di prestazioni indebite, l'istituto di previdenza necessita di informazioni concernenti la data del decesso e lo stato civile dei beneficiari di rendita nonché lo stato civile del coniuge superstite.

Lett. g: sia le casse di compensazione AVS che gli istituti di previdenza esigono dai beneficiari di rendita residenti all'estero un certificato di esistenza in vita. La periodicità della presentazione di questo certificato può divergere tra l'istituto di previdenza e la cassa di compensazione AVS competente per i beneficiari in questione. A seconda del caso, dunque, questi ultimi devono recarsi più volte all'ambasciata svizzera per ottenere la prova richiesta, il che, a seconda della distanza tra il domicilio e l'ambasciata, può essere molto oneroso. La nuova regolamentazione comporterà una notevole semplificazione amministrativa sia per i beneficiari di rendita che per gli istituti di previdenza.

Lett. h: la LAVS e la LPP prevedono le medesime condizioni per il diritto alle rendite per figli e per orfani. Se una cassa di compensazione AVS paga una rendita per figli o per orfani, l'istituto di previdenza può presumere che le condizioni di diritto siano adempiute anche per il versamento di tali rendite della previdenza professionale.

Cpv. 3: non appena l'Ufficio centrale del 2° pilastro avrà ricevuto le informazioni dall'UCC, le inoltrerà all'istituto di previdenza richiedente.

Art. 59 cpv. 3 Già nella sua versione vigente questo articolo disciplina il finanziamento dei compiti esistenti dell'Ufficio centrale del 2° pilastro. La presente disposizione vi introduce una regolamentazione per il finanziamento del nuovo compito di cui all'articolo 56 capoverso 1 lettera fbis D-LPP (coordinamento e trasmissione di dati personali relativi ai beneficiari di rendita).

Andrà stabilito a livello d'ordinanza che per la trasmissione dei dati personali da parte dell'Ufficio centrale del 2° pilastro saranno prelevati emolumenti presso gli istituti di previdenza.

Art. 59a

Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Il fondo di garanzia indennizzerà l'UCC per le spese che gli derivano dalla trasmissione di dati personali di beneficiari di rendita secondo l'articolo 58a D-LPP all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 61 cpv. 3, terzo periodo Cpv. 3: questo capoverso stabilisce che le autorità di vigilanza dovranno essere non soltanto indipendenti dal punto di vista giuridico e non vincolate a istruzioni, come già ora, ma anche indipendenti dai Cantoni a livello personale. Questo significa che i membri dei governi cantonali e i dipendenti delle amministrazioni cantonali non potranno più far parte degli organi di controllo delle autorità di vigilanza.

86

FF 2020

Art. 64c cpv. 1, frase introduttiva, 2 lett. a e 4 Cpv. 1, frase introduttiva: secondo il diritto vigente, la tassa di vigilanza serve a coprire le spese della CAV PP e della sua segreteria. In futuro, una parte di essa servirà anche a coprire le spese del Fondo di garanzia LPP per la riscossione della tassa di vigilanza annuale (cfr. il commento all'art. 56 cpv. 1 lett. i D-LPP).

Cpv. 2 lett. a: questa disposizione semplifica la base di calcolo della tassa di vigilanza. Tale base semplificata viene già applicata dal Fondo di garanzia LPP nell'ambito della riscossione dei contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del 22 giugno 1998106 sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG). In futuro saranno determinanti le prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l'articolo 2 LFLP e le rendite che risultano dal conto d'esercizio moltiplicate per dieci. Questa nuova base di calcolo per la riscossione della tassa di vigilanza presenta diversi vantaggi, primo fra tutti il fatto che il Fondo di garanzia LPP dispone già dei dati necessari. Inoltre, essa è ben verificabile, poiché la base di dati è già certificata dall'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza al momento della comunicazione al Fondo di garanzia LPP. Infine, anche in altri ambiti in cui vengono riscossi emolumenti (cfr. p. es. l'art. 15 della legge del 22 giugno 2007107 sulla vigilanza dei mercati finanziari) è previsto e comune che la base di calcolo si fondi sull'ammontare del patrimonio disponibile (in questo caso, l'importo delle prestazioni d'uscita).

Cpv. 4: in attuazione di un'iniziativa parlamentare108, il 1° gennaio 2018 è entrato in vigore l'articolo 64c capoverso 4 LPP. Con questa disposizione è stata creata un'esplicita base legale per consentire alle autorità di vigilanza cantonali di ripercuotere la tassa di vigilanza destinata al finanziamento della CAV PP sui singoli istituti di previdenza. Con la nuova procedura d'incasso prevista nell'articolo 56 capoverso 1 lettera i D-LPP, che prevede la riscossione di questa tassa da parte del fondo di garanzia, questa ripercussione non avrà più ragion d'essere. Il presente capoverso viene pertanto abrogato.

Art. 65b lett. a­c Lett. a e b: nelle versioni italiana e francese di queste disposizioni,
i termini «riserve» e «réserves» sono sostituiti, rispettivamente, con «accantonamenti» e «provisions».

Lett. c: nelle tre versioni linguistiche di questa disposizione, il termine «riserve di fluttuazione» («Schwankungsreserven», «réserves de fluctuation») è sostituito con «riserve di fluttuazione di valore» («Wertschwankungsreserven», «réserves de fluctuation de valeur»).

106 107 108

RS 831.432.1 RS 956.1 Iv. Pa. Leutenegger Oberholzer 14.444 «Trasferimento delle tasse di vigilanza destinate alla CAV PP. Inserire un capoverso 4 all'articolo 64c», del 25 settembre 2014.

87

FF 2020

Art. 69

Indennità per attività d'intermediazione

Cpv. 1: questa disposizione attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire a livello d'ordinanza a quali condizioni gli istituti di previdenza saranno autorizzati a versare indennità per l'intermediazione di affari previdenziali e gli istituti d'assicurazione saranno autorizzati ad addebitare tali indennità al loro conto d 'esercizio separato per la previdenza professionale. Con queste prescrizioni il Consiglio federale non intende proibire l'attività degli intermediari assicurativi che assistono i datori di lavoro nella ricerca di un istituto di previdenza adeguato per i loro dipendenti. Al fine di aumentare la trasparenza vuole però stabilire in quali situazioni il versamento agli intermediari assicurativi di indennità prelevate dal patrimonio di previdenza o addebitate al conto d'esercizio separato per la previdenza professionale non è contrario allo scopo della previdenza ed è pertanto autorizzato.

Gli intermediari (o broker) assicurativi offrono i loro servizi ad attori che cercano assistenza nel quadro della loro attività nel settore della previdenza professionale. In particolare possono aiutare i datori di lavoro ad affiliarsi a un istituto di previdenza.

Viceversa, possono anche essere incaricati da istituti di previdenza di procurare loro nuovi contratti di affiliazione o di riassicurazione. Nel quadro della sua competenza normativa secondo l'articolo 69 capoverso 1 il Consiglio federale terrà conto degli aspetti seguenti.

88

­

Gli istituti di previdenza devono avere la possibilità di rivolgersi a intermediari assicurativi per poter adempiere meglio i loro compiti, nello specifico l'esecuzione della previdenza professionale. Quando gli istituti di previdenza chiedono assistenza a tali intermediari, appare ovvio che devono essere autorizzati a remunerarli. In tal caso, infatti, sono gli istituti di previdenza che in qualità di mandanti hanno costituito il rapporto contrattuale. Questo vale in particolare nel caso dei contratti di riassicurazione per i rischi morte e invalidità. (cfr. art. 67 LPP).

­

Nei casi in cui, invece, non sono stati gli istituti di previdenza a costituire il rapporto contrattuale con l'intermediario, non vi è motivo per cui essi dovrebbero pagare l'indennità d'intermediazione. Anche se alla fine stipulano un contratto previdenziale, gli istituti di previdenza stessi non hanno incaricato nessuno di agire in loro nome. Non vi è pertanto alcuna base contrattuale che giustifichi il pagamento di indennità a terzi. Se un intermediario, nel quadro del suo mandato, è in contatto con istituti di previdenza e il suo mandante stipula un contratto con uno di essi, dal punto di vista contrattuale appare normale che sia il mandante a remunerare questa persona per il tempo da essa impiegato per l'adempimento del mandato. Se è l'istituto di previdenza a pagare l'indennità, si pone la questione della lealtà dell'intermediario nei confronti del suo mandante. Sussiste infatti un conflitto d'interessi, poiché non si può valutare se l'intermediario abbia scelto l'opzione più vantaggiosa per il suo mandante oppure quella più vantaggiosa per sé stesso.

Infine, un altro aspetto problematico è che gli istituti di previdenza impiegano il loro patrimonio per remunerare persone con cui non hanno un rapporto contrattuale.

FF 2020

Cpv. 2: questa disposizione attribuisce al Consiglio federale la competenza di precisare i compiti dell'ufficio di revisione per quanto concerne la verifica delle indennità d'intermediazione. A livello d'ordinanza si dovrà poter incaricare esplicitamente l'ufficio di revisione di verificare se le indennità versate agli intermediari siano compatibili con le prescrizioni giuridiche. Questo garantirà che gli interessi degli assicurati siano tutelati e che il patrimonio di previdenza venga impiegato conformemente agli scopi previsti.

Disposizione finale Ai Cantoni interessati sarà concesso un periodo transitorio di due anni per effettuare gli adeguamenti necessari che deriveranno per essi dalla nuova regolamentazione dell'articolo 61 capoverso 3, terzo periodo D-LPP.

6.2.6

Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 21 cpv. 2 e 2bis e 23 cpv. 1 Per quanto riguarda le IPG, occorre far sì che i rimandi alle nuove disposizioni sui sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b e c D-LAVS) e gli adeguamenti dei registri (art. 49c D-LAVS) siano applicabili per analogia (art. 21 cpv. 2 D-LIPG). Inoltre i rimandi contenuti negli articoli 21 capoverso 2 e 29 D-LIPG saranno ristrutturati e indicati non più nel corpo del testo bensì sotto forma di elenco.

L'elenco comporterà in parte un raggruppamento dei rimandi, che verranno anche precisati mediante l'indicazione degli articoli pertinenti. Ad esempio, il rimando alle disposizioni sulle casse di compensazione contenuto nell'articolo 21 capoverso 2 lettera e D-LIPG viene precisato in modo da rinviare a tutte le disposizioni di cui agli articoli 53­70 LAVS. Di conseguenza, non è più necessario indicare separatamente i rimandi alle singole disposizioni concernenti il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità ecc.

I rimandi alle prescrizioni vigenti includono anche le modifiche di contenuto previste.

Art. 29a

Comunicazione di dati

In materia di comunicazione di dati, gli articoli 50a e 50b LAVS si applicheranno per analogia. Con il rimando all'articolo 50a LAVS, il vigente articolo 29a capoverso 1 è superfluo e può dunque essere abrogato. Per chiarezza, l'articolo viene riformulato.

6.2.7

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura

Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «legge sull'AVS» è sostituito con «LAVS», che è l'abbreviazione ufficiale della legge.

89

FF 2020

Art. 16

Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

L'articolo 16 LAF rimanda al vigente articolo 68 LAVS. Poiché le disposizioni dell'articolo 68 LAVS saranno ripartite fra tre articoli separati (cfr. il commento all'art. 68 D-LAVS), occorre adeguare di conseguenza il rimando nell'articolo 16 LAF.

Art. 19a

Assunzione di spese e tasse postali

Per motivi di sistematica legale, il vigente articolo 95 capoverso 3 LAVS non può rimanere integrato nell'articolo 95 D-LAVS (cfr. il commento all'art. 95 cpv. 3 lett. b D-LAVS). La disposizione in questione viene pertanto inserita, in forma adattata, nel capitolo III della LAF quale nuovo articolo 19a. Come nella LAVS, anche nella LAF in futuro saranno rimborsate le tasse postali comprovate invece delle spese per l'affrancatura in blocco.

Inoltre, nella versione francese si procede a un adeguamento linguistico per armonizzare il tenore della disposizione alla versione tedesca.

Art. 25 cpv. 2 Il vigente articolo 49a LAVS diventa l'articolo 49f D-LAVS, ragion per cui nel presente articolo va adeguato il rimando alla disposizione.

6.2.8

Legge sugli assegni familiari

Art. 1, secondo periodo Gli assegni familiari al di fuori dell'agricoltura sono gestiti dalle casse di compensazione per assegni familiari di cui all'articolo 14 LAFam, che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni, i quali hanno anche la competenza per disciplinare l'importo delle prestazioni, l'organizzazione e il finanziamento (art. 17 LAFam). Considerate queste ampie competenze cantonali, appare corretto escludere gli assegni familiari al di fuori dell'agricoltura dal campo d'applicazione del nuovo articolo 76 capoverso 1bis D-LPGA, in base al quale il Consiglio federale sarà tenuto, nel quadro della presentazione dei suoi rapporti in qualità di autorità di vigilanza, ad effettuare un'analisi dei rischi e a illustrare la gestione strategica delle diverse assicurazioni sociali.

Art. 25 lett. a e abis Per quanto concerne gli assegni familiari, gli organi esecutivi sono le casse di compensazione per assegni familiari cantonali, quelle gestite dalle casse di compensazione AVS nonché le casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali (art. 14 LAFam). Per lo svolgimento dei loro compiti esecutivi relativi agli assegni familiari, di regola le casse di compensazione cantonali e le casse di compensazione professionali utilizzano gli stessi sistemi d'informazione che usano per l'esecuzione delle altre assicurazioni sociali (in particolare l'AVS e le IPG). Per principio, le nuove disposizioni sui sistemi d'informazione andranno dunque applicate anche nel settore degli assegni familiari.

90

FF 2020

Il rimando alle disposizioni della LAVS relative ai sistemi d'informazione viene inserito nell'articolo 25 lettera a D-LAFam. Le casse di compensazione per assegni familiari dovranno quindi provvedere a che siano garantite in qualsiasi momento la stabilità e la capacità di adeguamento necessarie dei loro sistemi d'informazione nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati (art. 49a cpv. 1 e 2 DLAVS). Esse dovranno adempiere i requisiti minimi volti a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati per i sistemi d'informazione, requisiti che l'autorità di vigilanza avrà fissato dopo averli consultati (art. 49a cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 72a cpv. 2 lett. b D-LAVS). Ad oggi, le casse di compensazione per assegni familiari professionali e quelle interprofessionali non sono rappresentate in alcuna organizzazione specializzata degli organi esecutivi dell'AVS. Di conseguenza, non sono nemmeno coinvolte nell'elaborazione delle norme per l'applicazione dei requisiti minimi secondo l'articolo 49a capoverso 4 D-LAVS.

L'articolo 25 lettera a D-LAFam rinvia dunque soltanto all'articolo 49a capoversi 1­3 D-LAVS, ma non al capoverso 4. In virtù del rimando nell'articolo 25 capoverso 1 LAF, le disposizioni della LAVS sono applicabili per analogia agli assegni familiari nell'agricoltura gestiti dalle casse di compensazione. Ciò significa che in questo ambito le casse di compensazione cantonali dovranno rispettare le regole per l'applicazione dei requisiti minimi secondo l'articolo 49a capoverso 4 D-LAVS.

L'articolo 25 lettera a D-LAFam rinvia inoltre all'articolo 49b D-LAVS («Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali»).

Infine viene adeguato, e inserito in una nuova lettera abis, il rimando alla disposizione relativa al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS), contenuto nel vigente articolo 25 lettera a LAFam, dato che nel quadro della presente revisione, la disposizione in questione diventa l'articolo 49f D-LAVS.

Art. 27 cpv. 3 L'articolo 72a capoverso 2 lettera b D-LAVS sui sistemi d'informazione e l'articolo 76bis capoverso 2 D-LPGA sullo scambio elettronico di dati sono applicabili anche nel settore degli assegni familiari. Queste disposizioni stabiliscono che la competenza di emanare requisiti minimi relativi ai sistemi
d'informazione (art. 72a cpv. 2 lett. b D-LAVS) e il disciplinamento dello scambio elettronico di dati (art. 76bis cpv. 2 D-LPGA) potranno essere delegati alle autorità di vigilanza. Come già spiegato nel commento all'articolo 1 D-LAFam, la vigilanza sugli assegni familiari al di fuori dell'agricoltura è esercitata dai Cantoni. Essi sono dunque considerati autorità di vigilanza, sebbene anche la Confederazione svolga alcune funzioni di vigilanza (in particolare impartire istruzioni in virtù dell'art. 27 cpv. 2 LAFam).

Nella LAFam occorre pertanto una disposizione in cui si precisi che il Consiglio federale è competente per impartire istruzioni per quanto concerne i sistemi d'informazione e lo scambio elettronico di dati.

91

FF 2020

6.3

Necessità di coordinamento con altri atti legislativi

Vi è necessità di coordinamento con i seguenti progetti di revisione in corso: «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica»109, «LPC. Modifica (Riforma delle PC)»110 e «LAVS. Modifica (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità)»111.

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la revisione della LPGA o la presente legge, o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, nel momento in cui entrambe le modifiche saranno entrate in vigore, i seguenti articoli della presente legge avranno il seguente tenore:

109 110 111

92

­

articolo 49b D-LAVS: medesimo tenore del presente disegno;

­

articolo 49f D-LAVS: medesimo tenore del progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica»; nella versione tedesca di questa modifica, «zwischenstaatliche Vereinbarung» andrà però sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «internationales Abkommen», mentre nella versione francese «accords internationaux» andrà sostituito con «conventions internationales»;

­

articolo 71 capoverso 4 D-LAVS: medesimo tenore del presente disegno; il contenuto dell'articolo 71 capoverso 4 nella versione del progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Modifica» è disciplinato in gran parte nei nuovi articoli 49c e 49d D-LAVS del presente disegno;

­

articolo 95 D-LAVS del presente disegno e articolo 95a D-LAVS del progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica»: le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione necessari per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (cfr. art. 95a D-LAVS del progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica» corrispondono alle spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 lettera a D-LAVS del presente disegno, ragion per cui l'articolo 95a D-LAVS del primo progetto potrà essere abrogato in caso di approvazione senza modifiche dell'articolo 95 capoverso 3 lettera a D-LAVS;

­

articolo 32 cpv. 3 D-LPGA: medesimo tenore del progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica»;

­

articolo 66 D-LAI: tenore del presente disegno; tuttavia, se nel progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica» sarà abrogato l'articolo 97 LAVS, nella versione del Numero dell'oggetto 18.029.

Numero dell'oggetto 16.065.

Numero dell'oggetto 19.057.

FF 2020

presente disegno andrà stralciato il capoverso 1 lettera i (rimando all'effetto sospensivo; art. 97 LAVS); ­

articolo 29 D-LIPG: tenore del presente disegno; tuttavia, se nel progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica» sarà abrogato l'articolo 97 LAVS, nella versione del presente disegno andrà stralciata la lettera c (rimando all'effetto sospensivo; art. 97 LAVS);

­

Art. 25 D-LAFam: nel progetto «Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Modifica» si è omesso di inserire il rimando all'articolo 49a D-LAVS sui sistemi d'informazione, che corrisponde all'articolo 49b D-LAVS del presente progetto. Anche nell'ambito degli assegni familiari il Consiglio federale dovrà poter prescrivere agli organi esecutivi l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999112 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Nel presente disegno, dunque, il nuovo rimando ai sistemi d'informazione nell'articolo 25 lettera a rinvia intenzionalmente alla disposizione dell'articolo 49b D-LAVS.

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la revisione della LPC o la presente legge, o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, nel momento in cui entrambe le modifiche saranno entrate in vigore, il seguente articolo della presente legge avrà il seguente tenore: ­

articolo 26 D-LPC: medesimo tenore del presente disegno.

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge oppure quella del progetto «LAVS. Modifica (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità)», oppure in caso di entrata in vigore simultanea dei due progetti, saranno determinanti le modifiche della presente legge, fatta eccezione per l'espressione «numero d'assicurato», che andrà sostituita in tutto l'atto normativo con «numero AVS».

7

Ripercussioni

7.1

Necessità di agire

Nel 2018 le entrate di AVS/AI/PC e IPG sono state complessivamente pari a 59 618 milioni di franchi, a fronte di uscite complessive per 60 040 milioni113. Le entrate del 1° pilastro hanno così costituito circa il 8.6 per cento del prodotto interno

112 113

RS 0.142.112.681 Cfr. Conto generale delle assicurazioni sociali 2018, in Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2019, pag. 10 (disponibile in tedesco e in francese).

93

FF 2020

lordo (PIL), mentre le spese quasi l'8,7 per cento del PIL. L'importanza del 1° pilastro per l'economia nazionale è dunque evidente.

Queste assicurazioni hanno una notevole importanza anche per le finanze federali: nel 2018 i contributi ordinari della Confederazione all'AVS, all'AI e alle PC (esclusi IVA) sono ammontati a 13 807 milioni di franchi, il che corrisponde a circa il 20 per cento delle uscite della Confederazione nel medesimo anno114.

Già solo l'importanza del 1° pilastro per l'economia nazionale e per le finanze federali esige che la vigilanza della Confederazione su queste assicurazioni sia conforme a standard moderni.

Attualmente l'esecuzione delle assicurazioni del 1° pilastro si basa in gran parte su sistemi d'informazione nei quali il calcolo delle rendite, lo scambio di dati, i controlli di plausibilità ecc. non avvengono più manualmente, bensì in modo automatizzato.

La vigilanza, invece, dispone ancora sostanzialmente degli stessi strumenti di cui era stata dotata negli anni dell'introduzione dell'AVS. Essa non ha seguito lo sviluppo tecnologico dell'esecuzione e va dunque modernizzata, anche se in passato l'esecuzione delle assicurazioni del 1° pilastro non ha registrato problemi di rilievo.

La vigilanza su un'esecuzione fortemente informatizzata necessita di requisiti più rigidi.

Nei suoi rapporti concernenti la vigilanza materiale, amministrativa e finanziaria su AVS, AI e PC, il CDF critica regolarmente il loro scarso orientamento ai rischi, un aspetto che s'intende rafforzare con il presente progetto. Al contempo, sarà rafforzato anche il governo d'impresa, come è già il caso presso gli istituti di previdenza e gli assicuratori malattie. L'orientamento ai rischi, il buon governo d'impresa nell'esecuzione e il coordinamento dei sistemi d'informazione dovranno determinare un sistema di vigilanza adeguato all'importanza del 1° pilastro per l'economia nazionale.

Un maggiore orientamento ai rischi, il buon governo d'impresa e una vigilanza al passo con gli sviluppi tecnologici dell'esecuzione costituiscono le tre colonne portanti di un sistema di vigilanza moderno. L'attuale vigilanza sugli organi esecutivi del 1° pilastro adempie questi requisiti soltanto in parte, ragion per cui è necessario intervenire.

7.2

Obiettivi

Il maggiore orientamento ai rischi dovrà andare di pari passo con una maggiore focalizzazione della vigilanza. Occorre esaminare criticamente le vigenti regolamentazioni dettagliate e valutare se siano tutte indispensabili. Esse sono necessarie laddove contribuiscono a un'esecuzione sicura, di elevata qualità e vicina alla popolazione. Se non soddisfano questi criteri, vanno soppresse.

La modernizzazione della vigilanza concerne direttamente soltanto il rapporto tra l'autorità di vigilanza e gli organi esecutivi. L'introduzione di nuovi sistemi di gestione dei rischi e di garanzia della qualità nonché di SCI e il miglioramento di 114

94

Cfr. volume 2A Consuntivo 2018 delle unità amministrative parte I, pag. 174.

FF 2020

quelli esistenti comporteranno un certo onere supplementare. Questo dovrà essere legittimato con un adeguato valore aggiunto in termini di sicurezza e vicinanza alla popolazione, tenendo conto anche delle spese che insorgerebbero nel caso di un tracollo dei sistemi.

7.3

Ripercussioni per la Confederazione

7.3.1

Ripercussioni finanziarie

Il progetto ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione quale autorità di vigilanza e datore di lavoro.

Nel suo ruolo di datore di lavoro, la Confederazione partecipa alle spese amministrative della CFC. Non si attendono spese supplementari per gli strumenti di gestione e di controllo, dato che l'UCC (inclusa la CFC) adempie già oggi i requisiti più rigidi previsti per il SCI nonché per la gestione dei rischi e della qualità. Secondo le stime attuali, anche i nuovi requisiti in materia di revisioni saranno finanziariamente neutri.

Anche il fabbisogno di personale supplementare, dell'ordine di tre­cinque posti all'UFAS, potrà essere finanziato in gran parte senza incidere sulle finanze federali (cfr. n. 7.3.2).

7.3.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Né le regolamentazioni (istruzioni, direttive e circolari) né la vigilanza hanno tenuto il passo degli sviluppi tecnologici avvenuti negli ultimi anni. L'attività normativa e quella di vigilanza dell'UFAS vanno pertanto aggiornate, il che richiederà risorse notevoli. Una volta raggiunto questo obiettivo, inoltre, andrebbe garantito che l'attività normativa e quella di vigilanza restino costantemente al passo con i nuovi sviluppi. In futuro, inoltre, sarà attribuita maggiore importanza alle analisi e alle valutazioni dei rapporti di gestione delle casse di compensazione e dei rapporti sulle revisioni. Andrà esaminato anche il nuovo rapporto sulla revisione in ambito informatico. I rapporti dovranno essere analizzati sistematicamente e in modo mirato in un'ottica orientata ai rischi. Queste attività sono onerose e richiederanno dunque più personale. Infine, il rilevamento di indicatori supplementari è efficace solo se vi sono risorse di personale per la loro valutazione e analisi. Questo vale anche per l'ingiunzione delle misure correttive eventualmente necessarie.

Questo fabbisogno supplementare non potrà essere coperto né fissando priorità né sfruttando sinergie. Affinché la Confederazione possa assumere correttamente i propri compiti di vigilanza futuri negli ambiti di AVS, AI, PC, IPG e assegni familiari nell'agricoltura, occorreranno presumibilmente tra tre e cinque posti supplementari all'UFAS. Le risorse di personale per AVS, AI e IPG saranno finanziate principalmente tramite i fondi di compensazione. Le spese supplementari per i compiti di vigilanza negli ambiti delle PC e degli assegni familiari nell'agricoltura saranno finanziate dalla Confederazione.

95

FF 2020

Il fabbisogno effettivo di personale supplementare sarà valutato più precisamente nel corso dei lavori di preparazione dell'attuazione e la relativa richiesta di posti verrà presentata al nostro Consiglio insieme con le disposizioni d'esecuzione.

7.4

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Dopo una prima fase di adattamento, diversa a seconda del Cantone, il progetto di revisione comporterà nel complesso un onere supplementare marginale per i Cantoni e i Comuni. Se da un lato i Cantoni dovranno prendere misure organizzative per conformarsi al nuovo diritto, in particolare per quanto concerne i requisiti organizzativi per l'indipendenza degli organi esecutivi, dall'altro il progetto offre anche opportunità di sgravio ai Cantoni e ai Comuni: i Cantoni non dovranno ad esempio più avere agenzie comunali. La possibilità di razionalizzare la rete delle agenzie AVS a livello comunale andrà a sgravare i Cantoni e i Comuni.

Un eventuale aumento delle spese amministrative degli organi esecutivi per l'esecuzione delle PC e degli assegni familiari nell'agricoltura (cfr. anche n. 7.5.1) avrebbe ripercussioni anche per i Cantoni, dato che essi partecipano a queste spese per entrambe le assicurazioni (cfr. art. 24 LPC, art. 18 e 19 LAF). Nel quadro della LAF, le eventuali maggiori spese di amministrazione si ripercuoterebbero sui Cantoni solo al momento in cui sarà adeguata la relativa base di calcolo.

7.5

Ripercussioni per le assicurazioni sociali e i suoi organi

7.5.1

Ripercussioni per gli organi esecutivi del 1° pilastro

Con il presente progetto si impongono nuovi obblighi alle casse di compensazione AVS, agli organi PC e agli uffici AI, il che comporterà un fabbisogno di personale supplementare variabile da un organo esecutivo all'altro.

Gli organi esecutivi saranno tenuti a istituire e gestire un sistema di gestione dei rischi e della qualità nonché un SCI. Dato che la maggior parte delle casse di compensazione dispone già oggi di tali strumenti e del personale necessario (cfr. n. 3.1), il nuovo disciplinamento dovrebbe generare oneri supplementari modesti. Vi saranno oneri supplementari in particolare laddove questi strumenti non sono conformi agli standard attuali generalmente riconosciuti. Considerata l'enorme importanza degli enti di sicurezza sociale per la politica sociale e quella finanziaria, è ragionevole predisporre questi strumenti per modernizzare la vigilanza.

Oltre al fabbisogno di personale supplementare, il presente progetto avrà ripercussioni finanziarie per gli organi esecutivi, come esposto di seguito.

­

96

Il maggiore orientamento della vigilanza ai rischi inciderà anche sull'attività di verifica degli uffici di revisione. Occorrerà adeguare le direttive dell'UFAS sulla revisione delle casse di compensazione, il che comporterà anche un certo onere formativo per gli uffici di revisione. L'onere di questi

FF 2020

ultimi aumenterà in misura sostanziale, dato che in futuro essi dovranno verificare il rispetto delle prescrizioni giuridiche concernenti la gestione dei rischi e della garanzia della qualità nonché il SCI, come pure la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Alle revisioni finale e principale già previste andrà ad aggiungersi la revisione informatica, il che farà aumentare da due a tre il numero delle revisioni; al contempo, la revisione principale sarà molto più ampia. L'ampliamento dei settori di controllo si ripercuoterà sulle spese di controllo. Al momento non è tuttavia possibile quantificare le spese supplementari. Nel 2018 le spese di revisione complessive per tutte le casse di compensazione si sono elevate a 5,5 milioni di franchi. Al momento non è tuttavia possibile quantificare le spese supplementari.

Tenuto conto del volume delle prestazioni AVS/AI/IPG (54 mia. fr.) e dei contributi AVS/AI/IPG/AD (45 mia. fr.) nonché del fatto che la revisione sulle oltre 70 casse di compensazione e sulle loro agenzie comprende elementi sia finanziari che di vigilanza prudenziale, gli attuali costi di revisione sono molto moderati.

­

La possibilità di razionalizzare la rete delle agenzie comunali consentirà alle casse di compensazione cantonali di risparmiare sulle spese per le agenzie.

In generale, si può presumere che l'onere supplementare per gli organi esecutivi del 1° pilastro rappresenterà una modesta percentuale delle loro spese di amministrazione. Queste spese supplementari sono giustificate dal valore aggiunto apportato al sistema del 1° pilastro nel suo complesso.

7.5.2

Ripercussioni per gli istituti di previdenza

La precisazione della disposizione concernente i compiti del perito in materia di previdenza professionale (art. 52e D-LPP) non comporterà né spese supplementari né risparmi sistematici per gli istituti di previdenza, i datori di lavoro o gli assicurati.

La redazione periodica di rapporti da parte del perito non genererà spese, dato che nella prassi questo avviene già di regola almeno ogni tre anni, e persino ogni anno presso gli istituti di previdenza più grandi. Analogamente, la nuova prescrizione in base alla quale i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnico-assicurativi andranno calcolati imperativamente ogni anno dal perito genererà spese supplementari solo per gli istituti di previdenza che non chiedono ancora annualmente il calcolo di questi dati. Per gli istituti di previdenza più piccoli l'aumento di queste spese potrebbe essere sensibile.

I nuovi doveri dei periti in materia di previdenza professionale per quanto concerne la ripresa di effettivi di soli beneficiari di rendita o di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendita genereranno spese supplementari soltanto per gli istituti di previdenza che riprenderanno tali effettivi e dovranno quindi inoltrare una conferma o un rapporto in materia all'autorità di vigilanza.

La nuova disposizione al riguardo (art. 53ebis D-LPP) non comporterà sistematicamente un onere supplementare per gli istituti di previdenza, poiché inciderà solamente su quelli interessati da una ripresa di effettivi soggetta ad approvazione. Il nuovo disciplinamento non si applicherà, per esempio, quando in seguito alla chiu97

FF 2020

sura di un'azienda gli assicurati attivi passeranno a un altro istituto di previdenza e nel precedente istituto resteranno soltanto i beneficiari di rendita. Le autorità di vigilanza, chiamate a verificare i passaggi e il finanziamento degli impegni anche dopo la ripresa, dovranno sostenere oneri supplementari. Tuttavia, potranno scaricare sugli istituti di previdenza le spese legate all'approvazione e riscuotere un emolumento per la decisione di approvazione. Anche i loro oneri supplementari successivi alla ripresa di effettivi di beneficiari di rendita andranno a carico degli istituti di previdenza interessati, in particolare qualora siano necessari accertamenti. Non è possibile quantificare il numero di riprese di effettivi di soli beneficiari di rendita o di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendita soggette ad approvazione.

La proposta semplificazione della riscossione della tassa di vigilanza (art. 56 cpv. 1 lett. i D-LPP) dovrebbe generare nel complesso una riduzione delle spese per gli istituti di previdenza. Poiché a tal fine saranno modificate anche le basi di calcolo, per alcuni istituti potrebbe tuttavia sorgere un onere supplementare.

La soluzione proposta per lo scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza, l'Ufficio centrale del 2° pilastro e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 58a D-LPP) comporterà nuovi compiti per il fondo di garanzia e l'UCC. Di conseguenza, vanno previste le ripercussioni finanziarie esposte di seguito. Per individuare gli istituti di previdenza, predisporre gli accessi necessari e costituire la piattaforma online, l'Ufficio centrale del 2° pilastro dovrà assumere spese stimate a un importo annuo compreso tra 35 000 e 50 000 franchi. Queste spese saranno a carico degli istituti di previdenza, che dovranno dunque versare un emolumento per coprirle. Le spese per l'introduzione di un sistema informatico all'UCC sono stimate a circa 30 000 franchi, quelle d'esercizio a circa 5000 franchi l'anno. Il fondo di garanzia verserà all'UCC un contributo per la copertura di queste spese (art. 59a D-LPP), Va rilevato che lo scambio di informazioni non faciliterà soltanto l'acquisizione delle informazioni necessarie per il pagamento delle rendite. Gli istituti di previdenza potranno infatti ridurre le loro corrispondenze con
l'estero e basarsi sugli accertamenti svolti dall'AVS con il sostegno delle rappresentanze svizzere all'estero.

Inoltre, i dati che gli istituti di previdenza potranno ricevere tramite lo scambio di informazioni saranno più attendibili rispetto a oggi. Dato che lo scambio di informazioni sarà facoltativo, si può presumere che gli istituti di previdenza vi ricorreranno soltanto se ne trarranno benefici concreti.

La nuova disposizione prevista per rafforzare l'indipendenza delle autorità di vigilanza (art. 61 cpv. 3 D-LPP) non avrà ripercussioni finanziarie sugli istituti di previdenza.

7.5.3

Ripercussioni per i fondi di compensazione

I fondi di compensazione registreranno in primo luogo maggiori spese per il personale supplementare necessario a livello federale, nello specifico presso l'UFAS (tre­ cinque posti a tempo pieno) e presso l'UCC. L'UCC registrerà inoltre un fabbisogno di personale supplementare per l'accesso delle agenzie e degli organi PC. Il Fondo 98

FF 2020

di compensazione AVS assumerà soltanto le spese supplementari dovute all'accesso delle agenzie AVS. Esso assumerà inoltre le spese che l'UFAS dovrà sostenere in relazione con i compiti di esecuzione e vigilanza legati alla concessione di sussidi secondo l'articolo 101bis LAVS.

I fondi di compensazione dovranno far fronte anche a spese supplementari derivanti dal nuovo obbligo legale di assumere le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale (art. 95 cpv. 3 lett. a D-LAVS). Queste spese supplementari dovrebbero ammontare complessivamente a 3 milioni di franchi all'anno.

7.6

Ripercussioni per l'economia

Il progetto non avrà ripercussioni degne di nota per l'economia. Benché le casse di compensazione AVS dovranno sostenere spese supplementari, queste non dovrebbero far aumentare i tassi dei contributi per le spese di amministrazione. Sotto questo profilo, dunque, il progetto non comporterà oneri supplementari per i datori di lavoro.

Per contro, la modernizzazione della vigilanza rafforzerà la fiducia nel buon funzionamento dell'esecuzione del 1° pilastro anche in un contesto di trasformazione tecnologica. Considerata l'importanza delle assicurazioni del 1° pilastro per la stabilità sociale, questo fattore non è da sottovalutare.

7.7

Altre ripercussioni

Non sono da attendersi ripercussioni sulla società e sull'ambiente, ragion per cui questi aspetti non sono stati esaminati nella presente revisione.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sulle diverse competenze legislative conferite dalla Costituzione al legislatore nell'ambito delle assicurazioni sociali, in particolare quelle di cui agli articoli 112 (per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e 113 (per la previdenza professionale). La Costituzione definisce i vari «principi» (art. 112 cpv. 2 e 113 cpv. 2 Cost.) da rispettare a livello di legge, ma non negli ambiti dell'organizzazione e della vigilanza, cosicché le revisioni di legge proposte nel quadro della presente revisione possono senz'altro essere considerate come costituzionali.

99

FF 2020

8.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

8.2.1

Strumenti delle Nazioni Unite

Nessuna delle convenzioni delle Nazioni Unite ratificate dalla Svizzera stabilisce norme per gli ambiti trattati nella presente revisione.

8.2.2

Strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro

La Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967115 concernente le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977.

La Convenzione stabilisce che qualsiasi membro deve assumere una responsabilità generale per la buona gestione degli istituti e dei servizi che contribuiscono all'applicazione della Convenzione (art. 35 par. 2).

8.2.3

Strumenti del Consiglio d'Europa

Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964116 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. Il nostro Paese ha adottato segnatamente la parte V, che riguarda le prestazioni di vecchiaia, la parte IX, che riguarda le prestazioni d'invalidità, e la parte X, che riguarda le prestazioni riservate ai superstiti. Il Codice stabilisce che la parte contraente deve assumersi una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all'applicazione del Codice (art. 71 par. 2).

8.2.4

Diritto dell'Unione europea

Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sono applicabili, nel quadro dell'Accordo del 21 giugno 1999117 sulla libera circolazione delle persone, il regolamento (CE) n. 883/2004118 e il regolamento (CE) n. 987/2009119. Questi regolamenti hanno lo scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui pertinenti principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla 115 116 117 118

RS 0.831.105 RS 0.831.104 RS 0.142.112.681 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).

119 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).

100

FF 2020

parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto europeo non prevede l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. Il diritto di coordinamento non contempla disposizioni sulla vigilanza nella sicurezza sociale.

In virtù della Convenzione AELS (appendice 2 dell'allegato K)120, i regolamenti summenzionati si applicano anche nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'AELS.

8.2.5

Compatibilità delle diverse misure con il diritto internazionale

Il presente avamprogetto è compatibile con il diritto internazionale.

Le misure previste, volte a migliorare la vigilanza, il buon governo e la trasparenza nel 1° e nel 2° pilastro, sono in sintonia con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera e non pongono dunque alcun problema per quanto concerne il diritto internazionale applicabile in Svizzera.

Le modifiche proposte sono compatibili anche con le disposizioni di coordinamento dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea. Gli Stati che partecipano al coordinamento potranno continuare a decidere liberamente come impostare concretamente i propri sistemi di sicurezza sociale, in particolare per quanto concerne l'organizzazione, in cui rientra anche la vigilanza.

8.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche delle diverse leggi in materia di assicurazioni sociali avverranno pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.

8.4

Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non sottostà al freno alle spese.

120

RS 0.632.31

101

FF 2020

8.5

Delega di competenze legislative

La legge proposta incarica il Consiglio federale di emanare disposizioni d'ordinanza che vanno in parte oltre le norme di esecuzione per la cui emanazione è già competente (art. 154 cpv. 2 LAVS e art. 97 cpv. 1 LPP). Si tratta in particolare degli articoli e delle competenze seguenti: ­

articolo 49e D-LAVS: emanare prescrizioni concernenti, tra l'altro, la protezione dei dati e la sicurezza dei dati in relazione con il registro degli assicurati e il registro delle rendite;

­

articolo 60 capoverso 3 D-LAVS: emanare prescrizioni sulle riserve di cui le casse di compensazione professionali devono disporre e sullo scioglimento delle casse di compensazione professionali;

­

articolo 66 capoverso 3 D-LAVS: emanare prescrizioni sui requisiti minimi che la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il SCI devono adempiere;

­

articolo 67 capoverso 2 D-LAVS: disciplinare dettagliatamente l'impostazione della presentazione dei conti delle casse di compensazione;

­

articolo 68 capoverso 3 D-LAVS: definire ulteriori aspetti incompatibili con il mandato di verifica dell'ufficio di revisione;

­

articolo 68 capoverso 4 D-LAVS: emanare prescrizioni particolareggiate sui requisiti richiesti all'ufficio di revisione e al capo revisore;

­

articolo 68a capoverso 5 e articolo 68b capoverso 4 D-LAVS: emanare prescrizioni particolareggiate relative all'esecuzione delle revisioni e dei controlli dei datori di lavoro;

­

articolo 72a capoverso 2 lettera b D-LAVS: fissare i requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati;

­

articolo 53ebis capoversi 5 e 6 D-LPP: disciplinare i dettagli per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita, l'ammontare delle riserve di fluttuazione di valore, l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e il coinvolgimento dell'ufficio di revisione.

Queste disposizioni di delega sono giustificate in particolare dal fatto che si tratta principalmente di materie tecniche (specialistiche), la cui regolamentazione va aggiornata in modo rapido e flessibile a livello d'ordinanza.

8.6

Protezione dei dati

La protezione dei dati è rilevante per le misure esposte di seguito, con i relativi articoli, cui si applicano i principi determinanti in materia.

­

102

I sistemi d'informazione degli organi esecutivi trattano dati personali. L'articolo 49a capoverso 2 D-LAVS sancisce che la responsabilità di garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati nonché la stabilità e la capacità di adeguamento di questi sistemi incombe agli organi esecutivi.

FF 2020

Questa disposizione impone loro di prendere misure volte a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, se non l'hanno ancora fatto.

­

Il disegno di legge crea la base legale necessaria (art. 50b cpv. 1 lett. b ed e D-LAVS) affinché le agenzie delle casse di compensazione AVS (da esse designate) e gli organi esecutivi competenti per le PC possano accedere ai registri centrali.

­

Il disegno di legge crea la base legale (art. 32 cpv. 3 D-LPGA) necessaria a livello nazionale per adempiere i compiti conferiti in virtù di convenzioni internazionali. Il principio di proporzionalità impone che lo scambio di dati sia limitato a quanto necessario per adempiere i compiti previsti dalle convenzioni in questione. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli.

­

Il disegno di legge crea la base legale necessaria (art. 76bis D-LPGA) per consentire al Consiglio federale di disciplinare lo scambio elettronico di dati, in particolare in materia di sicurezza. La nozione di «scambio elettronico di dati» fa riferimento esclusivamente agli aspetti tecnici e organizzativi.

L'articolo 76bis D-LPGA non attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire quali dati scambiare, un punto che è già trattato nell'articolo 32 LPGA e nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali, cosicché il Governo non potrà derogare alle disposizioni sulla comunicazione di dati.

103

FF 2020

Abbreviazioni AELS

Associazione europea di libero scambio

AFF

Amministrazione federale delle finanze

AI

Assicurazione invalidità

AVS

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CAV PP

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

CDF

Controllo federale delle finanze

CFC

Cassa federale di compensazione

CI

Conti individuali

CO

Codice delle obbligazioni (RS 220)

CSC

Cassa svizzera di compensazione

DFI

Dipartimento federale dell'interno

DRCC

Direttive sulla revisione delle casse di compensazione AVS

FRC

Unità Finanze e Registri centrali dell'UCC

IAS

Istituto delle assicurazioni sociali

IPG

Indennità di perdita di guadagno

LAF

Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)

LAFam

Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (RS 836.2)

LAI

Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

LAVS

Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LFLP

Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (RS 831.42)

LIPG

Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.1)

LPC

Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)

LPGA

Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

LPP

Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

LSA

Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01)

LSR

Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302)

104

FF 2020

LVAMal

Legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (RS 832.12)

OAI

Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)

OAVS

Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301) OPP 2

Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

PC

Prestazioni complementari

SCI

Sistema di controllo interno

SCTM

Servizio centrale delle tariffe mediche

sedex

Secure data exchange

UAIE

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

UCC

Ufficio centrale di compensazione

UFAS

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

105

FF 2020

106