2 Decreto federale sul finanziamento della formazione continua negli anni 20212024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 17 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20142 sulla formazione continua; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:
Art. 1
Limite di spesa
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 53,5 milioni di franchi per il finanziamento di contributi alle organizzazioni della formazione continua e ai Cantoni.
Art. 2 1
Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco
12,0 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.
Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 20212024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.
2
Art. 3
Previsioni sul rincaro
Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.
1 2 3
2021: +0,4 per cento;
RS 101 RS 419.1 FF 2020 3295
2019-2966
3539
Finanziamento della formazione continua negli anni 20212024. DF
b.
2022: +0,6 per cento;
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
Art. 4
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
3540
FF 2020