2 Decreto federale sul finanziamento della formazione continua negli anni 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 17 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20142 sulla formazione continua; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:

Art. 1

Limite di spesa

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 53,5 milioni di franchi per il finanziamento di contributi alle organizzazioni della formazione continua e ai Cantoni.

Art. 2 1

Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

12,0 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.

Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021­2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

2

Art. 3

Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.

1 2 3

2021: +0,4 per cento;

RS 101 RS 419.1 FF 2020 3295

2019-2966

3539

Finanziamento della formazione continua negli anni 2021­2024. DF

b.

2022: +0,6 per cento;

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 4

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

3540

FF 2020