Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20212027
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20203, decreta:
Art. 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1700 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.
1
Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare: 2
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a.
fideiussioni della Confederazione per prestiti della Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;
b.
fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.
Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2027.
Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di fissare il prossimo credito quadro (a partire dal 1° gennaio 2028) in modo tale che il volume delle fideiussioni non aumenti più rapidamente del numero di economie domestiche.
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RS 101 RS 842 FF 2020 6601
2020-1459
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Stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20212027. DF
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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FF 2020