Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2021­2027

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20203, decreta:

Art. 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1700 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.

1

Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare: 2

3

a.

fideiussioni della Confederazione per prestiti della Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;

b.

fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.

Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2027.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di fissare il prossimo credito quadro (a partire dal 1° gennaio 2028) in modo tale che il volume delle fideiussioni non aumenti più rapidamente del numero di economie domestiche.

1 2 3

RS 101 RS 842 FF 2020 6601

2020-1459

6635

Stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 2021­2027. DF

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

6636

FF 2020