Decreto federale
Disegno
concernente l'iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso», depositata il 18 marzo 20192; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20193, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 18 marzo 2019 «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
1
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4 2
[La Confederazione] Disciplina in particolare: b.
Abrogata
Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani: 3
1 2 3
RS 101 FF 2019 2597 FF 2020 507
2019-2831
529
Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso». DF
FF 2020
a.
la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente;
b.
a decorrere dall'entrata in vigore del divieto sono vietati il commercio, l'importazione e l'esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più esperimenti diretti o indiretti sugli animali;
c.
la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente deve essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l'immissione sul mercato, la diffusione e l'immissione nell'ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino esperimenti sugli animali;
d.
agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli esperimenti sugli animali.
L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
4
Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti: 2
c.
Abrogata
I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 capoverso 3 lettera a.
3
Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria degli art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4, nonché 118b cpv. 2 lett. c e 3 (Divieto degli esperimenti sugli animali e degli esperimenti sugli esseri umani) Entro due anni dall'accettazione degli articoli 80 capoversi 2 lettera b, 3 e 4 nonché 118b capoversi 2 lettera c e 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
4
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.