Termine di referendum: 8 ottobre 2020

Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie del 19 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20161, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 27 cpv. 2 lett. f, 3 e 4 2

Sono tali segnatamente: f.

3

le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

Non sono deducibili segnatamente: a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;

c.

le multe e le pene pecuniarie;

d.

le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se: 4

a.

1 2

sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o

FF 2016 7575 RS 642.11

2016-1881

5087

Trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie. LF

b.

FF 2020

il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 59 cpv. 1 lett. a ed f, nonché 2 e 3 1

2

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a.

le imposte federali, cantonali e comunali;

f.

le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente: a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;

c.

le multe;

d.

le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se: 3

a.

sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o

b.

il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g, nonché 1 bis e 1ter Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale: 1

g.

1bis

3

le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

Non sono deducibili segnatamente:

a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;

c.

le multe e le pene pecuniarie;

d.

le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

RS 642.14

5088

Trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie. LF

FF 2020

Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 1bis lettere c e d sono deducibili se: 1ter

a.

sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o

b.

il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a ed f, nonché 1 bis e 1ter 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: a.

le imposte federali, cantonali e comunali;

f.

le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

1bis

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

a.

i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

b.

le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;

c.

le multe;

d.

le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 1bis lettere c e d sono deducibili se: 1ter

a.

sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o

b.

il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 72zter4

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 19 giugno 2020

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 19 giugno 2020 degli articoli 10 capoversi 1 lettera g, 1bis e 1ter, nonché 25 capoversi 1 lettere a ed f, 1bis e 1ter entro la data di entrata in vigore della stessa.

1

A partire da tale data, le disposizioni menzionate al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

2

4

La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

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Trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie. LF

FF 2020

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 giugno 20205 Termine di referendum: 8 ottobre 2020

5

FF 2020 5087

5090