Rapporto annuale 2019 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 28 gennaio 2020

Onorevoli colleghi, conformemente all'articolo 55 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), vi sottoponiamo il rapporto sull'attività delle Commissioni della gestione e della loro Delegazione nel 2019 affinché ne prendiate atto.

Il presente rapporto informa sui controlli più importanti effettuati durante l'anno in rassegna nonché sui risultati e sugli insegnamenti che se ne possono trarre. Particolare attenzione è riservata al seguito dato alle raccomandazioni delle Commissioni e della Delegazione.

Gradite, onorevoli colleghi, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 gennaio 2020

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali: Il presidente della CdG-N; Erich von Siebenthal La presidente della CdG-S, Maya Graf

2020-0388

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Indice 1

Introduzione

2663

2

Mandato e organizzazione 2.1 Mandato e competenze delle CdG 2.1.1 Compiti delle CdG nell'ambito dell'alta vigilanza 2.1.2 Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori 2.1.3 Collaborazione delle CdG e della DelCG con la loro segreteria 2.1.4 Collaborazione delle CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze 2.2 Organizzazione e composizione delle CdG

2664 2664 2664 2665

Lavori delle CdG nel 2019 3.1 Pubblicazioni nel 2019 3.2 Politica economica, finanziaria e della formazione 3.2.1 Attività di vigilanza della FINMA nel settore del credito al consumo 3.3 Sicurezza sociale e sanità 3.3.1 Resistenze agli antibiotici 3.3.2 Partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario 3.3.3 Monitoraggio delle tariffe delle analisi di laboratorio 3.3.4 Vigilanza dell'Ufficio federale della sanità nel settore delle radiazioni ionizzanti mediche 3.3.5 Autorità di vigilanza di Swissmedic 3.4 Relazioni internazionali e commercio estero 3.4.1 Esportazione di materiale bellico 3.5 Stato e amministrazione 3.5.1 Limitazione del principio di trasparenza nell'Amministrazione federale 3.5.2 Gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale (GEVER) 3.5.3 Struttura di cooperazione interdipartimentale in materia di migrazione internazionale (Struttura IMZ) 3.5.4 Voto elettronico 3.5.5 Bando di concorso per lo sportello virtuale della Segreteria di Stato dell'economia EasyGov 3.5.6 Qualità dei dati dell'amministrazione nel processo legislativo e miglioramenti nell'opuscolo informativo delle votazioni 3.6 Settore giudiziario e Ministero pubblico 3.6.1 Denuncia penale di Dieter Behring contro rappresentanti della giustizia penale

2673 2673 2675

3

2660

2667 2668 2669

2675 2676 2676 2677 2679 2681 2682 2685 2685 2686 2686 2687 2688 2689 2690 2692 2693 2693

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3.6.2

Pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale 3.6.3 Impiego più flessibile delle risorse di personale presso il Tribunale amministrativo federale 3.6.4 Contatti dei tribunali della Confederazione con le commissioni parlamentari 3.6.5 Controllo successivo su OpenJustitia 3.6.6 Incontri informali del MPC con la FIFA 3.7 Sicurezza 3.7.1 Cooperazione internazionale nell'istruzione militare e nell'armamento (controllo successivo) 3.8 Ambiente, trasporti e infrastruttura 3.8.1 Vigilanza della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) sui gestori di rete 3.8.2 Vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti nel settore dell'infrastruttura ferroviaria 3.8.3 Sicurezza aerea in Svizzera e traffico di droni 3.9 Ispezioni delle CdG in corso 3.9.1 Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC ed il MPC 3.9.2 Riscossione del canone radiotelevisivo 3.9.3 Ammissione e riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità 3.9.4 Preservazione dei terreni agricoli coltivi 3.10 Visite di servizio 3.11 Domande di vigilanza 3.12 Altri temi trattati dalle CdG 3.12.1 Prestazioni della Pilatus in Arabia Saudita 3.12.2 Mitholz/Catasto dei pericoli DDPS 3.12.3 Penuria di vaccini in Svizzera 3.12.4 Strategia e piano d'azione sulla biodiversità in Svizzera 3.12.5 Treni bipiano forniti da Bombardier 3.12.6 Governo d'impresa della Confederazione 3.12.7 Elenco degli affari trattati suddivisi per sottocommissione 4

Protezione dello Stato e attività informative 4.1 Mandati, diritti e organizzazione della DelCG 4.2 Strumenti di direzione politica del Consiglio federale 4.3 Contatti e accordi con l'estero 4.4 Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione 4.5 Vigilanza sui ciberattacchi dell'esercito 4.6 Esplorazione radio ed esplorazione dei segnali via cavo 4.7 Obblighi di informazione e di comunicazione 4.8 Valutazione della situazione di minaccia 4.9 Domanda di vigilanza presentata da «dirittifondamentali.ch»

2694 2696 2698 2699 2701 2703 2703 2704 2704 2706 2707 2708 2708 2709 2710 2710 2710 2711 2712 2712 2712 2713 2713 2714 2714 2715 2720 2720 2721 2722 2723 2726 2726 2728 2729 2730 2661

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4.9.1 4.9.2

4.10 4.11 4.12 4.13

Restrizioni previste dall'articolo 5 LAIn: quadro giuridico Valutazione del trattamento dei dati del SIC alla luce degli articoli 5 e 6 LAIn 4.9.3 Problemi concernenti la registrazione dei dati 4.9.4 Problemi concernenti il diritto d'accesso secondo l'articolo 63 LAIn 4.9.5 Valutazione delle informazioni fornite dal SIC 4.9.6 Affidabilità della ricerca a tutto testo 4.9.7 Misure necessarie secondo la DelCG per il trattamento dei dati nel SIC 4.9.8 Misure necessarie secondo la DelCG per le risposte alle richieste di informazioni 4.9.9 Misure del DDPS Conferenza con gli organi di vigilanza parlamentare cantonali Attività di vigilanza dell'AVI-AIn Divieto di determinate attività o organizzazioni Perseguimento penale nell'ambito della protezione dello Stato

2731 2732 2734 2735 2738 2739 2739 2741 2742 2743 2744 2746 2746

5

Rapporti di gestione e rapporti periodici 5.1 Rapporto di gestione 2018 del Consiglio federale 5.2 Rapporto di gestione 2018 del Tribunale federale 5.3 Altri rapporti analizzati dalle CdG

2748 2748 2749 2750

6

Attività legislative 6.1 Iniziativa parlamentare 15.451 «Rafforzamento delle Commissioni della gestione» 6.2 Iniziativa parlamentare Rytz 18.418 «Istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per gestire le imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni»

2751

Stato delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG

2753

7

2751

2751

Elenco delle abbreviazioni

2758

Rapporto annuale 2019 del Controllo parlamentare dell'amministrazione. Allegato al rapporto annuale 2019 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali

2765

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Rapporto 1

Introduzione

Il presente rapporto annuale fornisce una visione d'insieme delle attività di alta vigilanza parlamentare delle Commissioni della gestione (CdG) e della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) nel 2019, nonché alcune informazioni sui metodi e sui processi operativi, sui problemi riscontrati in occasione di alcuni controlli e sui risultati conseguiti. Dal rapporto annuale del 2016 il contenuto si concentra soprattutto su dossier che non sono stati oggetto di comunicazioni pubbliche durante l'anno in rassegna (cfr. n. 3.2 segg.). Prima di allora il rapporto annuale riferiva unicamente sui dossier conclusi e sulle pubblicazioni delle CdG. Al fine di aumentare la trasparenza, dal 2017 le CdG forniscono nel rapporto anche informazioni sui loro lavori in corso (cfr. n. 3.12 e 7).

Nell'anno in esame le CdG si sono nuovamente occupate a più riprese di vari aspetti della governance delle imprese parastatali. Nel novembre del 2019 la CdG-S ha pubblicato il suo rapporto concernente le irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA1. In tale occasione ha deciso, all'unanimità, di presentare diversi interventi parlamentari intesi a rafforzare la vigilanza che il Consiglio federale esercita sulle imprese parastatali. Nell'ambito di un'altra inchiesta ha pubblicato un rapporto sintetico2 sulla vigilanza delle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali. Dal canto suo, la CdG-N ha pubblicato un rapporto sintetico3 sulla gestione del ciberattacco contro la RUAG. A tale proposito, anche la Commissione osserva che diverse questioni concernenti lo scorporo e la nuova struttura della RUAG non sono ancora state chiarite, in particolare riguardo ai costi e ai rischi previsti della ristrutturazione.

Oltre alle ispezioni citate, nell'anno in rassegna le CdG si sono occupate di diverse tematiche sulle quali non erano state ancora pubblicate informazioni e che sono ora oggetto del presente rapporto. Fra queste vi sono le esportazioni di materiale bellico (cfr. n. 3.4.1), il contratto di sostegno della fabbrica Pilatus con l'Arabia Saudita (cfr. n. 3.12.1), la qualità dei dati dell'amministrazione nel processo legislativo e il miglioramento delle spiegazioni di voto del Consiglio federale (cfr. n. 3.5.6) e la Struttura di cooperazione interdipartimentale in
materia di migrazione (struttura CIM; cfr. n. 3.5.3).

Nell'anno appena trascorso le CdG hanno pubblicato 15 rapporti d'inchiesta. I rapporti della CdG-N sulla nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio fede1

2

3

Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) del 12 novembre 2019 (non ancora pubblicato).

Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS. Valutazione del parere del Consiglio federale. Rapporto sintetico della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 12 novembre 2019 (FF 2020 849).

Gestione del ciberattacco contro la RUAG. Valutazione del parere del Consiglio federale del 28 settembre 2018. Rapporto sintetico della CdG-N del 19 novembre 2019 (FF 2020 2280).

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rale, sulle relazioni pubbliche della Confederazione e sulle inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale, nonché i rapporti della CdG-S sull'analisi del DNA nei procedimenti penali, sull'adempimento delle mozioni e dei postulati accolti e sul ricorso a collaboratori esterni da parte dell'Amministrazione federale si basano su una valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) (cfr. Rapporto annuale 2019 del CPA in allegato).

Nel corso dell'anno appena concluso le CdG hanno anche avviato due nuove ispezioni. Una di esse riguarda la ripartizione delle cause nei Tribunali della Confederazione e si fonderà su una valutazione del CPA (cfr. Rapporto del CPA in allegato, n. 3.1). In base alla valutazione del CPA la commissione competente valuterà successivamente questi temi dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare. L'altra ispezione concerne la relazione di vigilanza tra l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC; cfr. n. 3.9.1). La pubblicazione dei risultati di queste ispezioni è attesa nel corso del 2020.

Nell'anno in rassegna le CdG si sono riunite in 20 sedute plenarie e 80 sedute di Sottocommissioni e gruppi di lavoro. Di queste ultime 13 sono state dedicate a sopralluoghi presso servizi della Confederazione. La DelCG si è incontrata 10 volte, per un totale complessivo di 110 sedute.

In occasione della seduta plenaria del 28 gennaio 2020, le CdG hanno approvato all'unanimità il presente rapporto e deciso di pubblicarlo. La bozza del rapporto è stata sottoposta per parere alle autorità interessate conformemente all'articolo 157 della legge sul Parlamento (LParl)4. I pareri pervenuti sono stati esaminati dalle CdG e dalla DelCG e tenuti in considerazione per quanto possibile.

2

Mandato e organizzazione

2.1

Mandato e competenze delle CdG

2.1.1

Compiti delle CdG nell'ambito dell'alta vigilanza

In qualità di commissioni parlamentari le CdG esercitano, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei Tribunali della Confederazione, nonché di altri enti incaricati di compiti federali (art. 169 Cost.5 e art. 52 LParl). I compiti e le competenze delle CdG sono disciplinati negli articoli 26­27, 52­55 e 153­158 LParl, nonché in altre leggi6 e ordinanze7.

4 5 6

7

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10) Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) Art. 32 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), art. 5 cpv. 1 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), art. 20 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (LTAlp; RS 742.104) o art. 10 della legge federale del 18 marzo 2005 sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (LRAV; RS 742.140.3).

Principi d'azione delle CdG del 29 agosto 2003 e 4 settembre 2003 (FF 2015 3927)

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Nell'esercizio del loro mandato, le CdG verificano principalmente se le autorità federali agiscono secondo la Costituzione e le leggi e se i compiti loro assegnati dal legislatore sono stati svolti correttamente (verifica della legalità). Esse accertano inoltre che le misure adottate dallo Stato siano opportune e che le autorità federali sfruttino adeguatamente il margine discrezionale di cui dispongono (verifica dell'adeguatezza). Infine controllano l'efficacia delle misure adottate con riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore (verifica dell'efficacia).

I compiti delle CdG sono i seguenti: ­

eseguire ispezioni;

­

incaricare il CPA di effettuare valutazioni;

­

verificare i rapporti annuali di gestione del Consiglio federale e del Tribunale federale, nonché i rapporti annuali di altri enti della Confederazione;

­

trattare i rapporti che devono essere presentati loro dal Consiglio federale, dai dipartimenti e da altri uffici;

­

effettuare sopralluoghi presso autorità e servizi della Confederazione;

­

trattare le domande di vigilanza presentate da terzi;

­

formulare raccomandazioni al Consiglio federale, ai dipartimenti, ai Tribunali della Confederazione e all'AV-MPC o al MPC;

­

verificare l'attuazione di raccomandazioni formulate in precedenza.

Le CdG riferiscono una volta all'anno al Parlamento sui principali risultati dei loro lavori (art. 55 LParl). Il presente rapporto verrà trattato dalle due Camere nella sessione primaverile.

L'ambito di vigilanza delle CdG comprende tutte le attività del Consiglio federale e delle unità dell'Amministrazione federale, nonché dei Tribunali della Confederazione e del MPC. Ne sono escluse la giurisprudenza dei Tribunali e le decisioni del Ministero pubblico della Confederazione (art. 30 cpv. 1 Cost., art. 26 cpv. 4 LParl).

L'alta vigilanza parlamentare si esercita inoltre su tutti gli enti di diritto pubblico e privato e sulle persone fisiche e giuridiche che svolgono compiti federali, benché nella prassi ciò avvenga in maniera meno diretta che sui servizi dell'Amministrazione centrale. Anche i Cantoni sono soggetti alla vigilanza delle CdG, nella misura in cui sono incaricati dell'attuazione del diritto federale (art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 2 Cost.).

2.1.2

Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori

Per adempiere il compito di alta vigilanza, le CdG dispongono di ampi diritti d'informazione (art. 150 e 153 LParl) che sono stati rafforzati e precisati con la

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modifica della LParl del 17 giugno 20118. In particolare hanno il diritto di interrogare direttamente tutti i rappresentanti delle autorità, tutti i collaboratori dei servizi della Confederazione e altri rappresentanti di organi che assumono compiti federali (in carica o no), nonché di ottenere da questi ultimi tutte le informazioni utili per il loro lavoro. Esse hanno inoltre la possibilità di chiamare a comparire le persone soggette all'obbligo di informare e, se del caso, di prescrivere un accompagnamento coattivo. Visto che il segreto d'ufficio non si applica in caso di audizioni di agenti della Confederazione da parte delle CdG, le persone sentite da queste ultime non possono avvalersene per rifiutarsi di deporre.

I diritti d'informazione delle CdG sono sottoposti soltanto a due restrizioni: anzitutto le CdG non sono autorizzate a consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale; in secondo luogo, le CdG non sono autorizzate a esigere informazioni che devono essere tenute segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative o per altri motivi (art. 153 cpv. 6 LParl).

Le commissioni di vigilanza «decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione» (art. 153 cpv. 6 primo periodo LParl). Questa competenza di decidere a titolo definitivo attribuita alle commissioni di vigilanza garantisce che la decisione relativa alla portata e all'esercizio dei diritti d'informazione sia presa in ogni singolo caso dalle CdG quale organo che esercita la vigilanza e non dall'esecutivo che vi è sottoposto. Se il Consiglio federale fa valere che un documento rientra nella categoria dei documenti soggetti alla protezione dello Stato, le CdG fanno appello alla DelCG per dirimere la questione.

Le due riserve summenzionate relative ai diritti d'informazione delle CdG non valgono per la DelCG: in virtù dell'articolo 169 capoverso 2 Cost. e dell'articolo 154 LParl, quest'ultima dispone infatti di diritti d'informazione illimitati nei confronti delle autorità e degli enti assoggettati alla sua vigilanza. Oltre a poter esigere tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti, la DelCG può infatti anche disporre interrogatori formali di testimoni (art. 155 LParl) senza che si possa far valere il segreto d'ufficio o militare.

Dati i loro
ampi diritti d'informazione, in contropartita le CdG e la DelCG devono garantire la confidenzialità e trattare le informazioni confidenziali in maniera responsabile. Le CdG sono pertanto tenute a prendere provvedimenti appropriati per tutelare il segreto (art. 150 cpv. 3 LParl)9. Le CdG hanno dunque emanato pertinenti istruzioni che tra l'altro disciplinano in maniera restrittiva l'accesso ai corapporti dei

8

9

LParl: precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza, modifica del 17 giugno 2011 (RU 2011 4537); Rapporto annuale 2011 delle CdG e della DelCG del 27 gennaio 2012, n. 2.1.4 (FF 2012 6061, in particolare 6075).

Perizie su mandato della CdG-N: Biaggini Giovanni, Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus verfassungsmässiger Sicht, 5 giugno 2008; Oberholzer Niklaus, Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus strafprozessualer Sicht: Gutachten im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates, 5 giugno 2008, www.parlament.ch > Organe > Kommissionen > Aufsichtskommissionen > GPK > Grundlagenpapiere / Informationsrechte (stato: 28 gennaio 2020), in tedesco e francese.

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capi di dipartimento relativi agli affari del Consiglio federale 10. I membri delle CdG sono da ultimo vincolati al segreto d'ufficio per quanto concerne tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito del loro mandato (art. 8 LParl).

I rapporti d'inchiesta sono generalmente pubblicati, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione (art. 158 cpv. 3 LParl). La legge conferisce alle autorità interessate il diritto di esprimere un parere prima della pubblicazione (art. 157 LParl).

I mezzi di cui dispongono le CdG nei confronti degli uffici sottoposti alla loro vigilanza sono soprattutto di natura politica. Le Commissioni comunicano in genere le proprie conclusioni alle autorità superiori responsabili mediante rapporti ufficiali o lettere che contengono raccomandazioni rispetto alle quali dette autorità sono chiamate a prendere posizione. Così facendo, le Commissioni obbligano le autorità a rendere conto del lavoro svolto (o di eventuali omissioni). All'occorrenza, esse possono ricorrere agli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare) per avviare una modifica di legge.

2.1.3

Collaborazione delle CdG e della DelCG con la loro segreteria

Le CdG e la DelCG dirigono i propri lavori e ne assumono la responsabilità. Spetta a loro determinare le questioni da approfondire e stabilire la procedura da seguire durante le inchieste.

La segreteria delle CdG/DelCG, aggregata ai Servizi del Parlamento, assiste e fornisce consulenza alle Commissioni e alla DelCG nello svolgimento dei loro compiti 11.

In virtù dell'articolo 67 LParl essa dispone degli stessi diritti d'informazione delle CdG e della DelCG per cui opera. Secondo l'articolo 153 capoverso 1 secondo periodo LParl, le CdG e la DelCG possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti. Le CdG e la DelCG conferiscono mandati alla loro segreteria, ne accompagnano e ne verificano l'attuazione.

Data la specificità del sistema di milizia e la necessaria indipendenza delle CdG nei confronti degli enti sottoposti a vigilanza, la segreteria CdG/DelCG svolge un ruolo essenziale nell'adempimento del loro mandato legale. Essa assiste le Commissioni e la DelCG nella scelta, nell'ideazione e nello svolgimento di inchieste e valutazioni e per tutte le altre misure concernenti l'alta vigilanza12. Essa tratta inoltre le domande di cui all'articolo 129 LParl e prepara le decisioni.

10

11 12

Weisungen der GPK der eidg. Räte über ihre Massnahmen zum Geheimnisschutz del 27 gennaio 2012, www.parlament.ch > Organe > Aufsichtskommissionen > GPK > Grundlagenpapiere / Informationsrechte (stato: 28 gennaio 2020), in tedesco e francese.

Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. b e d LParl Art. 7 lett. a del regolamento interno dei Servizi del Parlamento del 16 maggio 2014 (RSP), www.parlament.ch > Il Parlamento > Servizi del Parlamento (stato: 28 gennaio 2020)

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2.1.4

Collaborazione delle CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze

Nell'ambito delle loro attività le CdG sono regolarmente in contatto con gli altri enti incaricati della vigilanza e dell'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione, ossia le Commissioni delle finanze (CdF), la Delegazione delle finanze (DelFin) e il Controllo federale delle finanze (CDF).

Nella prassi i due settori dell'alta vigilanza parlamentare ­ sulle finanze e sulla gestione ­ non sempre possono essere chiaramente distinti. La gestione, nelle sue varie modalità, ha spesso conseguenze finanziarie, mentre l'azione dello Stato, quasi senza eccezioni, ha un legame con le finanze. Inoltre, i problemi nel settore della vigilanza finanziaria hanno spesso origine nella gestione e viceversa.

Considerato quanto precede, è necessario che le CdF, la DelFin e le CdG collaborino e coordinino le loro attività. In generale si procede nel modo seguente: se per un determinato oggetto sono predominanti gli aspetti di politica finanziaria, la sua trattazione spetta prioritariamente alle CdF e alla DelFin, mentre le questioni riguardanti soprattutto la gestione sono affidate prioritariamente alle CdG. Determinati oggetti, quali i rapporti di gestione dei Tribunali della Confederazione e di talune imprese pubbliche, i consuntivi e i preventivi dei Tribunali della Confederazione, del MPC e dell'Autorità di vigilanza sul MPC, sono trattati congiuntamente dalle CdF e dalle CdG. Inoltre, le segreterie delle due Commissioni si incontrano quattro volte all'anno per coordinare i loro lavori, mentre i segretari delle Sottocommissioni si incontrano e si scambiano informazioni ogni volta che ciò si rivela necessario in relazione a un determinato dossier.

Le CdG mantengono anche contatti con il CDF, l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione, le cui competenze sono definite nella legge sul Controllo delle finanze (LCF)13. Secondo l'articolo 15 capoverso 1 LCF, le CdF e la DelFin sono gli interlocutori diretti del CDF in Parlamento. La legge prevede inoltre che il CDF trasmetta i risultati delle sue verifiche alla DelFin (art. 14 cpv. 1 LCF).

Finora questo valeva anche per i risultati delle verifiche riguardanti la gestione. Con la revisione della LCF, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è stata istituita una base legale per il flusso di informazioni tra il CDF, i dipartimenti, gli uffici
federali incaricati con compiti trasversali, il Consiglio federale, la DelFin e le CdG. La modifica della legge prevede tra l'altro che il CDF comunichi alle CdG e alla DelCG le lacune sostanziali constatate nella gestione degli affari, contemporaneamente alla presentazione del rapporto alla DelFin14.

Nel frattempo, già dall'aprile 2015 il coordinamento dell'informazione fra i due organi è già stato migliorato: da allora le CdG ricevono il programma di verifica del CDF ogni anno alla fine del mese di gennaio e hanno quindi l'opportunità di discutere con il CDF su eventuali questioni di fondo. Inoltre, le CdG prendono atto del rapporto annuale del CDF ogni primavera.

13 14

Legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0) Art. 14 cpv. 1 LCF

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2.2

Organizzazione e composizione delle CdG

Come le altre commissioni parlamentari, le CdG sono composte da 25 membri del Consiglio nazionale e da 13 membri del Consiglio degli Stati. I membri vengono eletti per un periodo di quattro anni con la possibilità di rinnovare il mandato. La composizione delle Commissioni e l'assegnazione della presidenza e della vicepresidenza si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera (art. 43 cpv. 3 LParl). Per quanto possibile, è tenuto conto anche delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

Ogni Commissione è suddivisa in diverse Sottocommissioni permanenti (art. 45 cpv. 2 LParl, art. 14 cpv. 3 RCN15 art. 11 cpv. 1 RCS16), che coprono tutti i dipartimenti, la Cancelleria federale, i Tribunali della Confederazione, il MPC e la sua autorità di vigilanza.

Gli ambiti sono assegnati nel modo seguente: Sottocommissioni DFAE/DDPS:

­ Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ­ Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Sottocommissioni DFGP/CaF:

­ Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ­ Cancelleria federale (CaF)

Sottocommissioni DFF/DEFR:

­ Dipartimento federale delle finanze (DFF) ­ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Sottocommissioni DFI/DATEC:

­ Dipartimento federale dell'interno (DFI) ­ Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Sottocommissioni Tribunali/MPC:

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Tribunale federale (TF) Tribunale militare di cassazione (TMC) Tribunale penale federale (TPF) Tribunale amministrativo federale (TAF) Tribunale federale dei brevetti (TFB) Ministero pubblico della Confederazione (MPC) Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC)

Su incarico delle Commissioni plenarie, le Sottocommissioni seguono l'operato delle autorità sottoposte alla loro vigilanza. Esse svolgono il lavoro vero e proprio d'inchiesta (p. es. esecuzione di audizioni, mandati per perizie, richieste di documentazione) e riferiscono alle Commissioni plenarie che sono gli organi decisionali.

A queste ultime spettano i compiti di prendere decisioni, approvare e pubblicare rap15 16

Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN; RS 171.13) Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS; RS 171.14)

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porti, nonché formulare raccomandazioni alle autorità politiche responsabili (art. 158 LParl).

Le CdG possono inoltre istituire gruppi di lavoro o Sottocommissioni ad hoc per esaminare temi che richiedono particolari conoscenze specialistiche.

Nel 2019 erano operativi due gruppi di lavoro composti di membri della CdG-S e della CdG-N. Il gruppo di lavoro «Gestione del rischio Confederazione», di cui fa parte anche un rappresentante della DelFin, ha esaminato la gestione dei rischi e i relativi rapporti stilati all'attenzione del Consiglio federale. Nel quadro di un'ispezione, il gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» si è occupato in particolare di questioni relative alla vigilanza dipartimentale, all'informazione del Consiglio federale in quanto collegio e alla gestione dei rischi.

Al proprio interno ogni Commissione nomina inoltre tre membri che formano la DelCG, il cui scopo è di vigilare sulle attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione civili e militari. Secondo la Costituzione e la legge, la Delegazione dispone di diritti d'informazione molto ampi (cfr. n. 4).

Infine, ciascuna Commissione nomina due membri per la Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN), che esercita l'alta vigilanza parlamentare sulla realizzazione della nuova ferrovia transalpina (NFTA). La DVN è composta inoltre da quattro membri delle CdF e da quattro rappresentanti delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT). Lo scioglimento della DVN è stato deciso all'unanimità il 23 marzo 2019 dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati con effetto al 30 novembre 2019 dato che, dopo la messa in esercizio regolare della galleria di base del San Gottardo, i suoi compiti di vigilanza si sono ridotti sensibilmente e gran parte dei lavori conclusivi sono stati portati a termine nel 201917. I compiti rimanenti sono stati attribuiti agli organi dell'alta vigilanza CdF, CdG e DelFin 18. La DVN ha tenuto la sua ultima seduta l'8 novembre 2019 e in tale data ha adottato il suo ultimo rapporto19.

Nel corso del 2015 entrambe le CdG hanno deciso di ridimensionare le loro Sottocommissioni a partire dalla legislatura 2015­2019 (Sottocommissioni della CdG-S: cinque membri invece di sei; Sottocommissioni della CdG-N: nove membri invece di dodici). Nel contempo
le CdG hanno stabilito che in futuro i membri della DelCG, oltre al mandato in seno alla delegazione, potranno far parte al massimo di un'unica Sottocommissione delle CdG. Questa misura permette di sgravare i membri della DelCG che, con l'introduzione della nuova legge sulle attività informative (LAIn)20, saranno chiamati a rafforzare l'alta vigilanza sul Servizio delle attività informative.

17 18

19 20

Iv. Pa. CdF-S «Scioglimento della delegazione di vigilanza della NFTA» del 9 ottobre 2017 (17.495) La realizzazione della NFTA procede secondo programma. La DVN trasferisce la responsabilità della vigilanza parlamentare alle CdF, alle CdG e alla DelFin, comunicato stampa della DVN dell'8 novembre 2019 Alta vigilanza sulla costruzione della NFTA nel 2018 e nel 2019. Rapporto del 4 novembre 2019 (FF 2020 1225) Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121)

2670

FF 2020

Nel 2019 la CdG-N è stata presieduta dalla consigliera nazionale Doris Fiala, coadiuvata dal consigliere nazionale Erich von Siebenthal in qualità di vicepresidente.

La CdG-S è stata presieduta dalla consigliera agli Stati Anne Seydoux-Christe, affiancata dal consigliere agli Stati Damian Müller in qualità di vicepresidente. Nel 2019 la DelCG è stata presieduta dal consigliere agli Stati Claude Janiak; la carica di vicepresidente è stata ricoperta dal consigliere nazionale Alfred Heer.

Nella tabella qui di seguito sono elencati i membri delle CdG, delle Sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e della DelCG nel 2019.

Dopo le elezioni federali del 2019, le due CdG sono state ricostituite nel dicembre dello stesso anno per la nuova legislatura 2019­2023. La nuova costituzione delle CdG può essere consultata sul sito Internet dell'Assemblea federale21.

Composizione delle CdG, delle Sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e della DelCG nel 2019 CdG-N (Commissione plenaria)

CdG-S (Commissione plenaria)

Doris Fiala (presidente), Thomas Ammann, Prisca Birrer-Heimo, Duri Campell, Martin Candinas, Thomas de Courten, Corina Eichenberger-Walther, Yvette Estermann, Yvonne Feri, Ida Glanzmann-Hunkeler, Maya Graf, Alfred Heer, Erich Hess, Hugues Hiltpold, Ada Marra, Philippe Nantermod, Valérie Piller Carrard, Michael Töngi, Jürg Stahl (fino al 2 giugno, sostituito da Werner Salzmann), Luzi Stamm, Marianne Streiff-Feller, Thomas Hardegger, Erich von Siebenthal (vicepresidente), Cédric Wermuth, Claudio Zanetti

Anne Seydoux-Christe (presidente), Andrea Caroni, Joachim Eder, Peter Föhn, Claude Hêche, Claude Janiak, Alex Kuprecht, Werner Luginbühl, Damian Müller (vicepresidente), Beat Rieder (fino al 23 giugno, sostituito da Daniel Fässler), Géraldine Savary, Hans Stöckli, Beat Vonlanthen

Sottocommissioni DFAE/DDPS Ida Glanzmann-Hunkeler (presidente), Prisca Birrer-Heimo, Martin Candinas, Thomas de Courten (fino al 2 luglio), Corina Eichenberger-Walther, Yvette Estermann, Maya Graf, Ada Marra, Philippe Nantermod, Werner Salzmann (dal 3 luglio)

21

Damian Müller (presidente), Claude Hêche, Claude Janiak, Alex Kuprecht, Werner Luginbühl

www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione CdG

2671

FF 2020

Sottocommissioni DFGP/CaF Alfred Heer (presidente), Yvonne Feri, Ida Glanzmann-Hunkeler, Erich Hess, Hugues Hiltpold, Ada Marra, Valérie Piller Carrard, Luzi Stamm, Marianne Streiff-Feller

Peter Föhn (presidente), Damian Müller, Beat Rieder (fino al 23 giugno, sostituito da Daniel Fässler), Hans Stöckli, Beat Vonlanthen

Sottocommissioni DFF/DEFR Yvonne Feri (presidente), Prisca BirrerHeimo, Martin Candinas, Thomas de Courten, Diana Gutjahr, Philippe Nantermod, Michael Töngi, Erich von Siebenthal, Cédric Wermuth, Claudio Zanetti

Joachim Eder (presidente), Andrea Caroni, Géraldine Savary, Hans Stöckli, Beat Vonlanthen

Sottocommissioni DFI/DATEC Thomas de Courten (presidente dal 21 Claude Hêche (presidente), Joachim maggio), Duri Campell, Corina Eichen- Eder, Peter Föhn, Werner Luginbühl, berger-Walther, Thomas Hardegger, Géraldine Savary Valérie Piller Carrard, Jürg Stahl (presidente fino al 20 maggio), Marianne Streiff-Feller, Michael Töngi, Erich von Siebenthal, Claudio Zanetti Sottocommissioni Tribunali/MPC Corina Eichenberger-Walther (presidente), Thomas Ammann, Duri Campell, Yvette Estermann, Thomas Hardegger, Erich Hess, Philippe Nantermod, Luzi Stamm, Cédric Wermuth

Hans Stöckli (presidente), Andrea Caroni, Damian Müller, Beat Rieder (fino al 23 giugno, sostituito da Daniel Fässler), Anne Seydoux-Christe

DelCG Claude Janiak (presidente), Maya Graf, Alfred Heer (vicepresidente), Hugues Hiltpold, Alex Kuprecht, Anne Seydoux-Christe Gruppo di lavoro «Reporting sui rischi Consiglio federale» (solo membri delle CdG) Anne Seydoux-Christe (presidente), Joachim Eder, Yvonne Feri, Doris Fiala, Damian Müller, Erich von Siebenthal

2672

FF 2020

Gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» Yvonne Feri (presidente), Martin Candinas, Andrea Caroni, Thomas de Courten, Joachim Eder, Géraldine Savary, Michael Töngi, Hans Stöckli, Beat Vonlanthen, Erich von Siebenthal DVN (solo membri delle CdG) ­ sciolta il 30 novembre 2019 Martin Candinas, Joachim Eder, Peter Föhn, Thomas Hardegger

3

Lavori delle CdG nel 2019

Nel presente capitolo le CdG riferiscono su temi e oggetti di cui si sono occupate nel periodo in rassegna, prestando particolare attenzione alle questioni che non sono già state oggetto di informazioni pubbliche. Per gli oggetti in relazione ai quali nel corso dell'anno sono stati pubblicati rapporti, comunicati stampa o documenti di altro tipo, le CdG rinviano ai pertinenti documenti pubblicati, elencati nella tabella seguente.

3.1

Pubblicazioni nel 2019

Rapporti e comunicati stampa pubblicati dalle CdG Tema

Documenti pubblicati

La CdG-S si è occupata dei problemi Comunicato stampa della CdG-S legati all'introduzione del nuovo canone del 22.02.2019 radiotelevisivo Effetti degli accordi di libero scambio

Rapporto sintetico della CdG-N del 1.03.2019 (FF 2019 2613)

Verifica della qualità del partenariato nella formazione professionale

Rapporto sintetico della CdG-N del 1.03.2019 (FF 2019 2715)

Treni «Dosto» delle FFS: la CdG-N si Comunicato stampa della CdG-N concentra sulla tutela degli interessi da del 1.03.2019 parte del Consiglio federale in qualità di proprietario Partecipazione della Confederazione Rapporto sintetico della CdG-S all'applicazione di sanzioni economiche del 26.03.2019 (FF 2019 2775) Controllo successivo concernente la Rapporto sintetico della CdG-N nomina dei quadri superiori da parte del del 2.04.2019 (FF 2019 3291) Consiglio federale

2673

FF 2020

Tema

Documenti pubblicati

Le CdG presentano alla Commissione giudiziaria il loro parere in merito alla rielezione del Procuratore generale

Comunicato stampa delle CdG del 14.05.2019

Fideiussioni nella navigazione marittima: Rapporto sintetico della CdG valutazione del parere del Consiglio del 25.06.2019 (FF 2019 5767) federale del 28 settembre 2018 CdG-S: conclusione delle indagini sulle Comunicato stampa della CdG-S cooperazioni internazionali in ambito del 27.06.2019 militare e l'avvio del controllo successivo sul personale nel servizio diplomatico Carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo

Rapporto sintetico della CdG-N del 2.07.2019 (FF 2019 4967)

Rafforzamento delle Commissioni della gestione

Rapporto della CdG-N del 2.07.2019 (FF 2019 5131)

Adeguatezza degli scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica

Rapporto sintetico della CdG-N del 27.08.2019 (FF 2019 6587)

Analisi del DNA nei procedimenti penali Rapporto della CdG-S del 27.08.2019 (FF 2019 5865) Adempimento delle mozioni e dei postu- Rapporto della CdG-S dell'8.10.2019 lati accolti (FF 2020 393) Attività di pubbliche relazioni della Confederazione

Rapporto della CdG-N del 15.10.2019 (FF 2020 1007)

Controllo successivo concernente i collaboratori esterni dell'Amministrazione federale

Rapporto sintetico della CdG-S del 12.11.2019 (FF 2020 2123)

Vigilanza sulle relazioni d'interesse Rapporto sintetico della CdG-S in seno ai consigli d'amministrazione del 12.11.2019 (FF 2020 849) delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS, valutazione del parere del Consiglio federale Irregolarità contabili presso AutoPostale Rapporto della CdG-S del 12.11.2019 Svizzera SA ­ Considerazioni dal profilo (non ancora pubblicato) dell'alta vigilanza parlamentare

2674

FF 2020

Tema

Documenti pubblicati

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale

Rapporto della CdG-N del 19.11.2019 (FF 2020 1469)

Gestione del ciberattacco contro la Rapporto della CdG-N del 19.11.2019 RUAG: valutazione del parere del Consi- (FF 2020 2280) glio federale del 28 settembre 2018

3.2

Politica economica, finanziaria e della formazione

3.2.1

Attività di vigilanza della FINMA nel settore del credito al consumo

Nel 2019 la CdG-N si è occupata delle attività dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel settore del credito al consumo in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli che hanno criticato la vigilanza in questo campo 22.

Secondo l'associazione mantello «Schuldenberatung Schweiz» e secondo Caritas, gli istituti di credito svolgono i controlli di solvabilità prescritti in modo incompleto. A loro avviso, spetterebbe alla FINMA controllare più attentamente le attività di questi istituti e garantire che rispettino le basi legali.

Il contratto di credito al consumo, in virtù del quale a un consumatore è concesso o promesso un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di mutuo o di altra analoga facilitazione finanziaria, è disciplinato nella legge federale sul credito al consumo (LCC)23. Dato che la LCC non è una legge sui mercati finanziari alla stregua della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)24, la FINMA non è direttamente competente per vigilare sul rispetto delle sue disposizioni. Le violazioni della LCC da parte di istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA possono diventare rilevanti per quest'ultima se si verificano sistematicamente e se gli istituti sottoposti alla vigilanza violano in tal modo l'obbligo di garanzia. La concessione commerciale di prestiti al consumo non è necessariamente vincolata a una licenza bancaria, pertanto non tutti gli attori di questo settore sono soggetti alla vigilanza della FINMA. Gli accertamenti riguardano esclusivamente le imprese che hanno ottenuto un'autorizzazione dalla FINMA come banche, mentre le informazioni di cui essa dispone riguardo agli altri attori del settore del credito al consumo sono limitate.

Nell'ambito della sua attività di vigilanza la FINMA si basa in primo luogo su analisi proprie (evoluzione dei mercati, notifiche specifiche di dati, colloqui svolti nell'ambito delle sue attività di vigilanza). Compete agli assoggettati alla vigilanza, alle loro società di audit e ai loro uffici di revisione controllare che le disposizioni in materia di vigilanza siano rispettate e presentare un rapporto alla FINMA. Confor22 23 24

Wenn der Barkredit in die Schuldenfalle führt, SRF News, articolo del 23 ottobre 2018.

Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1).

Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1).

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FF 2020

memente all'articolo 29 capoverso 2 LFINMA, gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit devono notificare senza indugio alla FINMA gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza. La FINMA, quando riceve informazioni concrete concernenti un comportamento scorretto, vi dà seguito o incarica terzi di farlo. Nel settore del credito al consumo interviene quindi solo sulla base di informazioni concrete che possono provenire dall'attività generale di vigilanza o da notifiche di terzi (società di audit, domande dei cittadini ecc.).

Nel settore del credito al consumo la FINMA ha controllato approfonditamente le attività di tre istituti che possiedono una licenza bancaria e che, a suo parere, rappresentano il 60­70 per cento della quota di mercato nel settore. La CdG-N ritiene dunque che la FINMA sottoponga a una vigilanza adeguata gli istituti attivi in questo campo entro i limiti delle competenze che le sono attribuite in virtù della LFINMA.

3.3

Sicurezza sociale e sanità

3.3.1

Resistenze agli antibiotici

Alla fine del 2017 la CdG-S aveva chiesto informazioni sullo stato d'avanzamento della Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (StAR). Il progetto, avviato sotto la direzione congiunta di diversi uffici federali ­ Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ­ si prefigge di lottare contro la resistenza agli antibiotici e l'aumento dei germi multiresistenti. All'epoca la Commissione non aveva ritenuto necessario intervenire dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare ma, sottolineando la grande importanza che riveste la promozione dello sviluppo di nuovi antibiotici, aveva esortato l'Amministrazione a considerare tutte le possibili soluzioni per poter realizzare progressi in questo settore25.

Nel febbraio 2019 la CdG-S ha fatto nuovamente il punto della situazione concernente il progetto StAR. A tale proposito ha sentito alcuni rappresentanti dell'UFSP, dell'USAV e dell'UFAM che le hanno presentato, in particolare, lo stato di avanzamento del progetto nel suo complesso e le principali sfide nei settori delle persone, degli animali e dell'ambiente. La Commissione è stata inoltre informata sulle misure previste per sensibilizzare la popolazione. Con lettera del 26 marzo 2019, ha comunicato ai capi dei dipartimenti interessati (DFI, DATEC e DEFR) la sua valutazione di questo dossier.

La CdG-S si è rallegrata della collaborazione esemplare esistente tra i dipartimenti e gli uffici competenti nel quadro di questo progetto. Come altri attori, è convinta che la lotta contro le resistenze agli antibiotici sia una sfida cruciale nel campo della politica sanitaria, destinata a diventare ancora più importante in futuro. In tale contesto ha preso atto con soddisfazione della volontà della Confederazione di procedere, nel 2021, a una valutazione intermedia del progetto StAR.

25

Per ulteriori informazioni concernenti i precedenti lavori dalla CdG-S cfr. Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG, n. 3.3.3 (FF 2019 2359, in particolare 2388).

2676

FF 2020

Dalla valutazione effettuata nel febbraio 2019 è emerso che lo sviluppo di nuovi antibiotici è un punto fondamentale nella lotta contro le resistenze. I rappresentanti dell'Amministrazione hanno rilevato dinanzi alla Commissione l'esistenza di carenze del mercato, a causa in particolare della bassa redditività degli antibiotici. Per la CdG-S questa situazione è particolarmente preoccupante sotto il profilo della sanità pubblica, motivo per cui ha sollecitato gli uffici e i dipartimenti competenti a continuare a utilizzare, per quanto possibile, il margine di manovra di cui dispongono e a esaminare tutte le soluzioni possibili per promuovere lo sviluppo di nuovi antibiotici.

La Commissione ha preso atto del fatto che in ambito ambientale la misura concernente le basi per i concimi aziendali, il suolo e l'acqua (misura 3.5.2 del progetto StAR26) non potrà probabilmente essere attuata per mancanza di risorse finanziarie e di personale. Ha invitato i dipartimenti e gli uffici competenti a riflettere su come poter applicare in maniera proporzionata questa misura e ha sottolineato l'importanza di un'azione coordinata in tal senso tra i settori dell'agricoltura e dell'ambiente.

In generale, la CdG-S è giunta alla conclusione che, in base alle informazioni ricevute, non si impone alcun intervento dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare. Ritenendo che le informazioni ottenute possano essere utili per il lavoro delle commissioni tematiche competenti, ha deciso di trasmettere i documenti che le sono stati presentati e il verbale della sua audizione alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) e alla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S).

Nel corso del 2021 si informerà nuovamente sullo stato di avanzamento del progetto StAR.

3.3.2

Partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario

Dall'ottobre 2017 la CdG-N segue regolarmente lo sviluppo della situazione concernente la partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario 27.

All'epoca la Commissione era stata informata che dal settembre 2015 era pronto un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) sulla cooperazione nel campo della sanità pubblica, che tuttavia era stato bloccato in attesa di concludere un eventuale accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'UE. La Commissione aveva manifestato grande preoccupazione per le gravi conseguenze che questa situazione avrebbe potuto avere per la sicurezza nazionale nel settore della salute e aveva indicato che avrebbe continuato a tenersi aggiornata sull'avanzamento di questo dossier.

26

27

Questa misura prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità inteso a gettare le basi per una vigilanza sul lungo periodo degli antibiotici e delle resistenze nei concimi aziendali, il suolo e l'acqua. Per ulteriori informazioni in merito cfr. la Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici del 18 novembre 2015, pag. 47, in tedesco e francese.

Rapporto annuale 2017 delle CdG e della DelCG, n. 3.3.4 (FF 2018 1643, in particolare 1673).

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FF 2020

Nell'ottobre 2018 e nel giugno 2019 la CdG-N si è informata sull'evoluzione in corso presso alcuni rappresentanti dell'UFSP, i quali hanno indicato che non si riscontrano sviluppi positivi in questo dossier. La conclusione di un eventuale accordo tra la Svizzera e l'UE sulla partecipazione della Svizzera ai principali meccanismi di coordinamento dell'UE nel campo della salute pubblica continua a dipendere dall'esito dei negoziati su un accordo quadro istituzionale.

Con lettera del 6 settembre 2019 la CdG-N ha comunicato al Consiglio federale la sua preoccupazione per lo stallo dei negoziati, che secondo la Commissione rappresenta un rischio per la salute pubblica in Svizzera. Infatti la Svizzera ha un accesso molto limitato alle informazioni importanti provenienti dalle istituzioni sanitarie competenti dell'UE e si vede ancora negato l'accesso all'aggiudicazione congiunta di agenti terapeutici28.

La CdG-N ha informato il Consiglio federale che, a suo avviso, la partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti e sarebbe anche nell'interesse dell'UE che la Svizzera partecipi ai suddetti meccanismi di coordinamento, non solo per la sua posizione geografica, trovandosi al centro dell'Europa, ma anche per l'elevato volume di viaggi transfrontalieri.

L'esclusione della Svizzera dai sistemi europei di allarme impedisce considerevolmente lo scambio di informazioni importanti e il coordinamento, soprattutto con i Paesi vicini. Il riconoscimento precoce coordinato e la gestione degli eventi, per esempio in caso di pandemie, sono quindi possibili solo in parte.

La CdG-N ha preso atto che l'UFSP sta facendo tutto il possibile per contrastare l'attuale stallo, per esempio cercando di intensificare gli scambi bilaterali con i Paesi dell'UE e mantenendo i contatti sul piano tecnico. La Commissione ha chiesto al Consiglio federale di sostenere il più possibile gli sforzi dell'UFSP e di continuare a promuovere attivamente gli scambi sul piano tecnico.

La Commissione è consapevole del fatto che l'evoluzione di questo dossier dipenda principalmente dall'appianamento delle questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE e che le attuali possibilità di risoluzione siano limitate. La CdG-N ha tuttavia chiesto al Consiglio federale di riesaminare la possibilità di
dissociare il dossier sulla salute dai negoziati sull'accordo quadro istituzionale. Dato che la partecipazione della Svizzera ai sistemi sanitari europei è estremamente importante per entrambe le parti, la CdG-N ritiene che sia di fondamentale importanza trovare al più presto una soluzione soddisfacente. Continuerà pertanto a seguire da vicino questo dossier e a tempo debito si informerà nuovamente sul suo avanzamento.

Con lettera del 21 novembre 2019 il capo del DFAE ha comunicato alla CdG-N che il Consiglio federale condivide il parere della Commissione secondo cui la conclu28

Joint Procurement of Medical Countermeasures (JPMC), in italiano «Aggiudicazione congiunta di contromisure mediche»: con l'introduzione di questa procedura l'Unione europea vuole garantire un accesso più equo a specifiche contromisure mediche in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e offrire prezzi più equilibrati per i Paesi partecipanti. I Paesi che hanno firmato l'accordo possono avviare una procedura di aggiudicazione congiunta di vaccini, farmaci antivirali e contromisure mediche. (Fonte: «Preparazione e risposta», https://ec.europa.eu, Vivere, lavorare viaggiare nell'UE > Salute pubblica [stato: 28 gennaio 2020]).

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sione di un accordo sulla cooperazione tra la Svizzera e l'UE nel campo della salute pubblica sia vantaggiosa per entrambe le parti. Ha affermato che il Consiglio federale è consapevole dell'importanza del dossier e continuerà ad adoperarsi per concludere quanto prima l'accordo sulla salute. Ha inoltre assicurato che il Consiglio federale sostiene tutte le misure di sua competenza per ridurre al minimo i rischi in questo settore.

3.3.3

Monitoraggio delle tariffe delle analisi di laboratorio

Nel 2009, dopo che l'UFSP aveva pubblicato un nuovo elenco tariffario nel campo delle analisi di laboratorio (elenco delle analisi, EA)29 e viste le forti reazioni a questo provvedimento, la CdG-N aveva deciso di occuparsi della questione. Nel 2010, dopo attento esame, la Commissione era giunta alla conclusione che la procedura per la ridefinizione delle tariffe delle analisi di laboratorio era stata effettuata correttamente e nel quadro previsto dalla legge, tuttavia aveva formulato alcune raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale. In occasione di un controllo successivo effettuato nel 2012, aveva constatato che tali raccomandazioni erano state attuate e che dal profilo dell'alta vigilanza non sussisteva la necessità di adottare ulteriori provvedimenti30.

Tuttavia, la Commissione ha continuato a seguire gli sviluppi nel campo delle analisi delle tariffe di laboratorio prendendo atto dei rapporti di monitoraggio su questo tema pubblicati dal DFI nel 2012 (per il periodo 2009­2011) e nel 2015 (per il periodo 2011­2012). Sulla base di questi rapporti, la CdG-N ha esaminato in particolare le variazioni del numero di analisi effettuate negli studi medici, nei laboratori privati e negli ospedali, lo sviluppo della qualità delle cure e la qualità dei dati utilizzati per il monitoraggio.

Nell'ottobre 2015 il capo del DFI ha inviato alla Commissione l'elenco degli obblighi per il terzo rapporto di monitoraggio31 (periodo 2013­2014) annunciando che l'UFSP prevedeva di effettuare il monitoraggio ogni due anni. All'inizio del 2016 la CdG-N ha informato il capo del DFI che, a suo avviso, le varie attività in tal senso hanno consentito di migliorare la banca dati relativa ai laboratori e all'evoluzione dei costi. Ha inoltre constatato che l'introduzione della nuova LA non ha avuto un impatto negativo, o quanto meno non nella misura temuta. Pertanto ha deciso di chiudere il dossier, indicando tuttavia che avrebbe potuto riesaminare la questione dopo la pubblicazione del successivo rapporto di monitoraggio.

29

30 31

Basi legali: art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) in combinato disposto con l'art. 34 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e l'art. 28 cpv. 1 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31).

Per maggiori ragguagli in merito allo svolgimento dei lavori della CdG-N cfr. Rapporto annuale 2012 delle CdG e della DelCG, n. 3.3.4 (FF 2013 2903, in particolare 2935).

L'elenco degli obblighi è un documento elaborato dall'UFSP che comprende il mandato del rapporto di monitoraggio, i suoi obiettivi, gli elementi da esaminare, le fonti dei dati, l'organizzazione, i prodotti previsti, lo scadenzario e il preventivo del monitoraggio.

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All'inizio del 2017 il DFI ha informato la Commissione che la pubblicazione del terzo rapporto di monitoraggio (periodo 2013­2014), originariamente prevista per l'inizio del 2017, sarebbe stata ritardata a causa del forte coinvolgimento in un altro progetto da parte del servizio responsabile dell'UFSP32. Il DFI ha inoltre spiegato che l'UFSP aveva deciso di prolungare il periodo di monitoraggio fino al 2015 per valutare gli effetti di due misure supplementari (aumento temporaneo del supplemento transitorio per le analisi pratiche e introduzione del capitolo sulle «analisi rapide»), adottate dal DFI nel 2012 nell'ambito del piano direttore «Medicina di famiglia e medicina di base»33.

Nel maggio 2018 i rappresentanti dell'UFSP hanno presentato alla CdG-N i primi risultati del monitoraggio per gli anni 2013­2015. La versione definitiva del rapporto di monitoraggio34 è stata pubblicata nell'aprile 2019 e la Commissione ne ha preso atto nell'ottobre 2019. La CdG-N ha inviato la sua valutazione al capo del DFI con lettera del 19 novembre 2019.

Sulla base di tale rapporto e delle informazioni fornite dal DFI e dall'UFSP, la Commissione ha constatato che nel complesso la situazione nel settore delle tariffe delle analisi di laboratorio si sta evolvendo in modo positivo e che i costi dell'EA sono stati attentamente monitorati. Secondo l'UFSP, le misure speciali in materia di EA adottate nell'ambito del piano direttore «Medicina di famiglia e medicina di base» hanno raggiunto l'obiettivo prefissato, vale a dire dei risparmi e un rimborso più aderente alla realtà. Inoltre, secondo l'UFSP, in questo settore non è stata osservata alcuna diminuzione della qualità delle prestazioni.

La CdG-N ha accolto con favore il fatto che il monitoraggio abbia consentito di migliorare la trasparenza nel settore dell'EA e ha inoltre rilevato con soddisfazione che la qualità dei dati disponibili a tal fine è migliorata notevolmente nel corso degli ultimi anni. Per il futuro, la Commissione ritiene opportuno continuare il monitoraggio dell'EA ogni tre anni. Ha preso atto che il prossimo rapporto concernente gli anni 2016­2018 dovrebbe essere pubblicato presumibilmente alla fine del 2021.

Tuttavia, la Commissione è consapevole del fatto che il futuro monitoraggio dipenderà in larga misura dall'attuazione della mozione 17.3969
della CSSS-S («I partner tariffali devono negoziare le tariffe delle analisi di laboratorio»).

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione è giunta alla conclusione che dal profilo dell'alta vigilanza non si impongono ulteriori interventi.

Nel novembre 2019 ha pertanto informato il capo del DFI della sua decisione di concludere definitivamente i lavori in questo dossier.

32 33

34

Revisione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

Questo piano direttore è stato avviato per rispondere alle richieste dell'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia». Per ulteriori informazioni in merito cfr. Piano direttore «Medicina di famiglia e medicina di base», www.bag.admin.ch > Professioni sanitarie > Professioni mediche > Cure mediche di base.

Monitoring Analysenliste 2013­2015, rapporto dell'UFSP del 23 aprile 2019, in tedesco.

2680

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3.3.4

Vigilanza dell'Ufficio federale della sanità nel settore delle radiazioni ionizzanti mediche

Nel corso del programma annuale 2019 la CdG-N si è occupata dell'attività di vigilanza dell'UFSP nel settore delle radiazioni ionizzanti mediche. Attualmente in Svizzera vi sono oltre 20 000 apparecchi radiologici autorizzati e 72 000 persone professionalmente esposte a radiazioni nel settore medico. Secondo la legge sulla radioprotezione (LRaP)35 e la relativa ordinanza (ORaP)36 l'UFSP è l'autorità preposta al rilascio delle licenze per l'applicazione delle radiazioni ionizzanti in ambito medico, nell'industria, nella ricerca e nell'insegnamento. Nel contempo l'Ufficio federale è l'autorità di vigilanza per le installazioni mediche e per gli istituti di ricerca e formazione in questo ambito.

La CdG-N ha sentito nell'aprile 2019 una rappresentanza dell'UFSP e della Segreteria generale del DFI a questo proposito. In seguito ha ricevuto dall'UFSP una serie di informazioni supplementari. Dopo aver analizzato tali informazioni la CdG-N ha trasmesso al capo del DFI la sua valutazione mediante lettera del 19 novembre 2019.

Come accennato sopra, nel settore delle radiazioni ionizzanti mediche l'UFSP è sia l'autorità preposta al rilascio delle licenze che l'autorità di vigilanza per le imprese e gli istituti interessati. La CdG-N si è chiesta se tale cumulo di competenze non possa condurre a conflitti di interesse. È comunque giunta alla conclusione che il rischio è esiguo, dato che l'Ufficio federale esercita anzitutto una vigilanza tecnica (controllo dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione).

L'UFSP ha fatto valere dinnanzi alla Commissione che il raggruppamento delle due funzioni ­ rilascio delle licenze e vigilanza ­ consente una maggiore efficienza, una prassi uniforme e continuità nella gestione delle conoscenze. In questi ultimi anni la suddivisione delle competenze nel settore della radioprotezione avrebbe dato buoni risultati. La revisione totale dell'ORaP nel 2017 non avrebbe peraltro reso necessaria alcuna modifica dell'attuale struttura. L'Ufficio federale ha inoltre sottolineato che il meccanismo di vigilanza nell'ambito della radioprotezione coinvolge diversi attori, lasciando quindi un ristrettissimo margine di manovra per conflitti di interesse e abusi all'interno dell'autorità di vigilanza. La CdG-N ha altresì preso atto che in molti Paesi europei esistono strutture
analoghe.

L'UFSP ha inoltre presentato alla Commissione il funzionamento della dosimetria individuale in ambito medico. Il sistema si fonda su un registro centrale delle dosi, nel quale vengono inserite le misurazioni relative alle quasi 100 0000 persone che in Svizzera sono professionalmente esposte a radiazioni (72 000 nel settore medico).

La CdG-N ha preso atto che negli ultimi anni il numero di persone professionalmente esposte a radiazioni è quasi raddoppiato, mentre l'esposizione collettiva a radiazioni è rimasta praticamente stabile. È stata altresì informata sui Servizi di dosimetria, che forniscono gli strumenti di misurazione per il personale medico, e sulla procedura di riconoscimento cui questi Servizi devono sottoporsi ogni cinque anni.

La CdG-N ha constatato con soddisfazione che in questi ultimi anni l'attività di vigilanza nel settore delle radiazioni ionizzanti mediche è stata rafforzata, segnata35 36

Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50).

Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501).

2681

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mente mediante l'introduzione di nuove strategie di vigilanza quali gli audit clinici (perizie fra colleghi negli ospedali). L'UFSP ha inoltre presentato alla Commissione i risultati di una misurazione comparativa eseguita nel 2017 fra i vari Servizi di dosimetria sotto forma di test cieco. La Commissione ha apprezzato l'intenzione dell'Ufficio federale di continuare anche in futuro a svolgere test di questo tipo. Nel contempo ha tuttavia anche preso atto che, per motivi legati ai costi, non è possibile eseguirli a cadenza annuale. Ogni anno verranno comunque effettuate misurazioni comparative ordinarie.

La Commissione ha discusso con l'UFSP anche dell'utilizzazione dei dati dosimetrici a fini di ricerca. Ha constatato con rammarico che al momento questo tipo di impiego è estremamente limitato e ha pertanto invitato l'Ufficio federale a impegnarsi, nell'ambito delle sue possibilità, a favore di un potenziamento in tal senso.

Ha espresso soddisfazione per l'intenzione dell'UFSP di partecipare agli scambi internazionali sui rischi delle radiazioni e di sostenere i lavori di ricerca in questo ambito.

La Commissione ha inoltre affrontato diverse tematiche quali la collaborazione fra l'UFSP e la Suva, lo stato delle conoscenze in merito ai rischi delle radiazioni ionizzanti deboli e i legami fra radiazioni ionizzanti e cancro.

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la CdG-N non ha ravvisato alcuna necessità di intervento dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare, constatando che l'UFSP ha risposto alle sue domande in modo trasparente e dettagliato. Nel novembre 2019 ha informato di capo del DFI in merito alla decisione di chiudere il dossier.

3.3.5

Autorità di vigilanza di Swissmedic

Fra fine 2018 e fine 2019 le CdG si sono occupate di diversi aspetti legati all'attività di vigilanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic nel settore dei medicamenti e dei dispositivi medici.

Nel luglio 2018 Swissmedic ha ritirato dal mercato diversi medicamenti importati dall'estero contenenti il principio attivo Valsartan in risposta a un'allerta internazionale sui rischi di contaminazione37. La CdG-N si è quindi occupata della vigilanza di Swissmedic sui medicamenti provenienti dall'estero e, a questo proposito, nel novembre 2018 ha sentito una rappresentanza dell'Istituto. È in tal modo stata informata sui compiti e sulle competenze di Swissmedic in materia di vigilanza sul mercato e sulla procedura di omologazione per medicamenti esteri, nonché su quanto intrapreso nel caso Valsartan e sugli insegnamenti tratti.

Il caso Valsartan ha rivelato a Swissmedic che l'industria farmaceutica non è abbastanza consapevole dell'esistenza di determinati problemi in materia di qualità e non si assume del tutto le sue responsabilità in questo ambito. In merito ai rischi intrinseci alla globalizzazione della produzione, i rappresentanti di Swissmedic hanno insistito sull'enorme importanza di condurre degli audit con le autorità di vigilanza 37

Skandal um verunreinigte Medikamente weitet sich aus, in: NZZ am Sonntag, 29 luglio 2018; Tausende in der Schweiz nahmen krebserregende Blutdrucksenker ein, in: NZZ am Sonntag, 19 agosto 2018; Médocs dangereux retirés, in: 20 Minutes, 20 agosto 2018.

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di altri Paesi. A loro modo di vedere la rete internazionale funziona per quanto concerne la vigilanza sul mercato. Hanno inoltre dichiarato che casi come quello di Valsartan sono estremamente rari. La Commissione ha preso atto con soddisfazione che Swissmedic in questa difficile situazione ha adottato tempestivamente una serie di misure per informare gli specialisti della salute e il pubblico, nonché per esaminare le cause del problema e risolverlo.

Nel 2019 la CdG-N ha effettuato una visita di servizio presso Swissmedic, nell'ambito della quale ha approfondito una serie di aspetti legati a questa tematica. I rappresentanti dell'Istituto hanno fornito ulteriori ragguagli sulla suddivisione delle competenze in materia di valutazione dei vizi di qualità dei medicamenti, sui processi decisionali e sulla comunicazione in situazioni problematiche, nonché sui controlli per campionatura di Swissmedic.

Nella lettera del 15 ottobre 2019 con la quale comunicava le sue conclusioni a Swissmedic, la Commissione ha dichiarato che l'Istituto le ha illustrato in modo dettagliato come procederà in caso di problemi in materia di qualità dei medicamenti esteri e quali sono le sfide in questo ambito. Essa ha inoltre sottolineato l'importanza di promuovere ulteriormente un'azione coordinata a livello internazionale fra tutti gli attori ­ compresa l'industria farmaceutica ­ affinché in futuro queste situazioni possano essere affrontate in modo ancor più efficace. Non avendo ravvisato, sulla base delle informazioni ricevute, alcun elemento critico per quanto concerne l'attività di Swissmedic in questo ambito, la Commissione ha deciso di chiudere i lavori al riguardo.

Durante la visita di servizio presso Swissmedic nel febbraio 2019 la CdG-N ha sollevato altre questioni legate all'attività di vigilanza dell'istituto, segnatamente l'esecuzione di procedimenti penali in caso di infrazione delle norme penali previste dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer) 38 e le norme legali nell'ambito dei dispositivi medici. Nel giugno 2019 la Commissione ha ottenuto una serie di informazioni supplementari richieste a Swissmedic. Pur non ravvisando, in base alle informazioni ricevute, alcuna necessità di intervento per l'alta vigilanza parlamentare, la Commissione è giunta alla conclusione che alcuni aspetti meritano attenzione
dal profilo legislativo (soprattutto per quanto concerne i procedimenti penali, l'inasprimento delle sanzioni in caso di infrazione e la politica dell'Istituto in materia di comunicazione in merito alle domande di commercializzazione). Ha pertanto deciso di trasmettere le informazioni alla competente commissione della sua Camera (Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, CSSSN) con l'invito a intraprendere quanto avrebbe ritenuto necessario. Ha inoltre annunciato che discuterà di nuovo questi punti con i rappresentanti di Swissmedic fra un paio d'anni.

Dal canto suo la CdG-S si è occupata della vigilanza di Swissmedic nel settore ospedaliero, segnatamente in merito ai diversi incidenti in relazione ai dispositivi medici. Al riguardo era già stata in contatto con Swissmedic e il DFI nel 201839.

38 39

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21).

Per maggiori informazioni sui precedenti lavori della CdG-S cfr. Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG, n. 3.3.4 (FF 2019 2359, in particolare 2389).

2683

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Nell'ottobre 2019 la CdG-S ha fatto il punto della situazione con il segretario generale del DFI e due rappresentanti di Swissmedic. Questi ultimi hanno illustrato alla Commissione i provvedimenti che l'Istituto ha adottato per sensibilizzare gli ospedali sul loro obbligo di notificare gli incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Hanno altresì informato la Commissione che le notifiche da parte degli ospedali sono nettamente aumentate dal 2018, soprattutto dopo la decisione di Swissmedic di rendere pubblici i procedimenti penali chiusi.

Secondo Swissmedic le nuove prescrizioni sui dispositivi medici entrate in vigore all'inizio del 2019 (revisione della LATer)40 dovrebbero condurre a un rafforzamento della sorveglianza del mercato in generale. Non avrebbero invece nessuna ripercussione sulla funzione di vigilanza dell'Istituto o sulla suddivisione dei compiti fra i Cantoni e Swissmedic. Il segretario generale del DFI ha osservato che il progetto di revisione parziale della LAMal «Rafforzamento della qualità e dell'economicità»41, adottato dalle Camere il 21 giugno 2019, prevede strumenti supplementari che consentiranno di adottare diversi provvedimenti a livello nazionale nell'ambito della qualità. Rammenta tuttavia anche che la responsabilità principale nel settore della sanità incombe ai Cantoni. I rappresentanti di Swissmedic hanno insistito sulla grande importanza che la vigilanza delle autorità cantonali sugli ospedali riveste ai fini dell'adempimento degli obiettivi di qualità.

La CdG-S ha inoltre stilato un bilancio con Swissmedic sul caso dell'impresa Alkopharma, cui Swissmedic aveva inflitto una pena pecuniaria per aver fornito per anni medicamenti contraffatti a ospedali in Svizzera e in Francia. All'inizio del 2019 il TF ha contraddetto nel merito l'Istituto, adducendo che la salute dei pazienti non era stata esposta a rischi concreti42. I rappresentanti di Swissmedic hanno spiegato che, in seguito alla revisione della legge, ora l'articolo 86 LATer relativo ai crimini e delitti nel settore degli agenti terapeutici può essere applicato anche in caso di pericolo per la salute astratto. Inoltre può essere richiesta la sorveglianza delle telecomunicazioni dell'impresa interessata. Secondo Swissmedic il caso Alkopharma ha dimostrato che le modifiche adottate con la revisione sono del
tutto pertinenti.

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la CdG-S è giunta alla conclusione che in questo ambito non vi sia alcuna necessità di intervento dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare ed ha pertanto deciso di chiudere per il momento i relativi lavori. Chiederà aggiornamenti sulla situazione fra un paio d'anni.

40 41

42

LATer, modifica del 18 marzo 2016 (RU 2017 2745).

Per maggiori informazioni al proposito cfr. UFSP, Revisione parziale della LAMal: Rafforzamento della qualità e dell'economicità, www.bag.admin.ch, Assicurazioni > Assicurazioni malattie > Progetti di revisione in corso (stato: 28 gennaio 2020).

Il n'y a pas eu de mise en danger de la santé, selon le Tribunal fédéral, in: Le Nouvelliste, 17 gennaio 2019; Le TF a une interprétation stricte de la mise en danger, in: 24 Heures, 17 gennaio 2019.

2684

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3.4

Relazioni internazionali e commercio estero

3.4.1

Esportazione di materiale bellico

Le CdG prendono atto ogni anno del rapporto del Consiglio federale sui dettagli delle esportazioni di materiale bellico all'indirizzo delle Commissioni della gestione (art. 32 della legge sul materiale bello, LMB43). A tal fine sentono il capo del DEFR e rappresentanti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), competenti del controllo dell'esportazione di materiale bellico. Nel 2019 le CdG si sono occupate soprattutto di tre casi.

Il primo caso che le CdG hanno approfondito concerne l'esportazione presumibilmente problematica di una macchina utensile svizzera nel marzo 2019, sulla quale avevano riferito diversi media 44. La macchina era destinata alla Russia e l'operazione era stata assicurata per 7,4 milioni di euro dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE). Secondo i media il cliente finale si trovava in Venezuela e la macchina sarebbe stata usata per produrre armi. Rispondendo alla Commissione, la SECO ha comunicato che al momento dell'esportazione l'ASRE non era tuttavia al corrente di questo fatto. Non era stata infatti chiesta alcuna autorizzazione poiché non era coinvolto materiale bellico né beni a duplice impiego. In questo caso non era neanche necessaria la notifica alla SECO. Secondo la SECO e l'ASRE, un'esportazione di questo tipo oggi non verrebbe più assicurata dall'ASRE, soprattutto alla luce della nuova situazione in Venezuela. Di norma l'ASRE effettua ogni quattro anni un controllo delle attività di esportazione. Per le transazioni delicate oppure superiori ai 100 milioni di franchi i controlli sono più ravvicinati. Secondo il DEFR, il sistema di autorizzazione elettronico per l'esportazione di materiale bellico Elic45 ha migliorato il flusso di informazioni fra i vari attori e quello relativo alle 8000 transazioni assicurate dall'ASRE fra il 2010 e il 2019, evitando nuovi casi di questo tipo.

Il secondo caso che ha occupato intensamente la CdG-N è stato il rapporto del CDF «Verifica del controllo concernente il trasferimento di materiale bellico» del 20 giugno 2018. La Commissione ha sentito rappresentanti del CDF e della SECO per far luce in particolare sulle divergenze di fondo fra il CDF e la SECO menzionate nel rapporto e che anche i media avevano riportato e commentato 46. Ha approfondito vari aspetti del rapporto, chiedendo ragguagli sulle
divergenze di opinione fra il CDF e la SECO. Sulla base di queste audizioni e dell'esame svolto, la CdG-N è giunta alla conclusione che i problemi riscontrati sono da ricondurre a imprecisioni e a una cattiva comunicazione fra i due servizi. Ha inoltre constatato che determinati malintesi ­ e diverse prese di posizione pubbliche delle autorità competenti ­ avrebbero potuto essere evitati se certe informazioni fossero state precisate nel rapporto oppure se le osservazioni della SECO fossero state meglio integrate. In generale le 43 44 45 46

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51).

P. es. Le Venezuela s'est armé grâce à des machines-outils suisses, in: 24heures, 20 marzo 2019; oppure Moskau, Caracas, Volketswil, in: Tages-Anzeiger, 20 marzo 2019.

Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 3.4.2 (FF 2019 2359, in particolare 2767).

P. es: Wir wissen, wo sich die Schweizer Waffen im Ausland befinden, in: Blick, 14 settembre 2018, o Exportations d'armes: un rapport explosif, in: Le Temps, 4 settembre 2018.

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divergenze di questo tipo possono rivelarsi problematiche perché causano un danno d'immagine e una perdita di fiducia nelle autorità coinvolte. La CdG-N ritiene che debba essere possibile risolverle prima che il rapporto venga pubblicato, soprattutto se concernono fatti concreti. Si eviterebbe in tal modo che le divergenze fra i servizi dell'amministrazione vengano riportate dai media e il dibattito politico sarebbe più costruttivo. La CdG-N ha comunicato le sue valutazioni alla SECO e al CDF, chiedendo loro di migliorare la collaborazione.

Il terzo caso che le CdG hanno voluto approfondire concerne le esportazioni e le forniture delle filiali della RUAG attive all'estero. Le CdG vengono infatti informate ogni anno in merito alle esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera (anche quelle della RUAG SA), ma sino ad ora i dati forniti non contenevano alcuna cifra sulle esportazioni effettuate dall'estero. Le CdG hanno voluto farsi un'idea della situazione generale soprattutto per quanto concerne la RUAG, che è al 100 per cento di proprietà della Confederazione. Nell'agosto 2019 hanno quindi incontrato rappresentanti della RUAG, che hanno fornito diverse informazioni e dati quantitativi al riguardo. Le CdG prevedono di chiedere puntualmente nuove informazioni. Da ultimo le CdG rammentano che nel 2018 il CDF ha esaminato 47 se la RUAG rispetti le normative svizzere sulle esportazioni anche negli stabilimenti all'estero, conformemente a quanto chiesto dal Consiglio federale nel 2016. Il CDF è giunto alla conclusione che la RUAG rispetta di principio la legge.

3.5

Stato e amministrazione

3.5.1

Limitazione del principio di trasparenza nell'Amministrazione federale

La CdG-S ha iniziato a occuparsi del principio della trasparenza nell'Amministrazione federale e delle relative limitazioni nel 2015, dopo che nel 2014 la Büro Vatter AG aveva elaborato una valutazione nel merito 48.

In virtù della legge sulla trasparenza (LTras) 49, chi si vede limitare, differire o negare l'accesso a documenti ufficiali può presentare una domanda scritta di mediazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 13 cpv. 1 lett. a LTras). La valutazione della Büro Vatter ha rivelato che le procedure di mediazione presso l'IFPDT duravano troppo a lungo, il che rappresentava di fatto una limitazione dell'accesso ai documenti pubblici. Fra le possibili soluzioni, la valutazione menzionava un aumento delle risorse presso l'IFPDT. La durata eccessiva delle mediazioni ha infine indotto il Tribunale amministrativo federale (TAF) a pronunciarsi contro l'IFPDT per denegata giustizia in tre casi fra il 2009 e il 2010.

Nel 2015 la CdG-S era giunta alla conclusione che era necessario intervenire a livello di alta vigilanza parlamentare. Ancora nel corso dell'anno la CdG-S aveva 47 48 49

Controllo federale delle finanze, Prüfung der Compliance beim Transfer von Kriegsmaterial, RUAG. Rapporto del 7 maggio 2018 (non pubblicato).

Büro Vatter AG, Politikforschung und ­beratung, Evaluation des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), rapporto finale del 9 dicembre 2014.

Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3).

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constatato che l'IFPDT non aveva ancora potenziato gli effettivi e che, nel 2014 e 2015, era di nuovo stato ammonito dal TAF per ritardata giustizia. La CdG-S era inoltre giunta alla conclusione che il cambio di paradigma dal principio di segretezza al principio di trasparenza non era ancora del tutto compiuto in diverse unità dell'Amministrazione federale.

Per tener conto dell'elevato numero di domande di mediazione a fronte degli effettivi invariati, nel 2016 il nuovo IFPDT Adrian Lobsiger annunciava che, nell'ambito di un progetto pilota, dal 1° gennaio 2017 le mediazioni sarebbero avvenute in prevalenza oralmente. Si riprometteva in tal modo di far avanzare speditamente i lavori e di smaltire le pendenze. La valutazione del progetto pilota ha mostrato che il termine di 30 giorni ha potuto essere rispettato in molti più casi e che contestualmente è anche aumentata la quota di soluzioni consensuali. Nel 2018 l'IFPDT ha integrato il progetto pilota nelle procedure correnti. Nell'ambito di una visita di servizio del febbraio 2018, la Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S è stata informata di questi sviluppi. La CdG-S ha espresso soddisfazione e nel 2019 ha deciso di chiudere gli accertamenti in corso al riguardo. Ha comunque deciso che tratterà il rapporto di attività dell'IFPDT a scadenza biennale e che, in questo ambito, seguirà anche gli ulteriori sviluppi relativi alla mediazione orale.

Per il resto, nel 2017 la CdG-S si era attivata anche nell'ambito della revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)50, che prevedeva determinate limitazioni del principio di trasparenza dell'amministrazione in vari settori. La CdGS si era allora rivolta mediante corapporto alla competente commissione legislativa delle Camere federali. Non aveva tuttavia preso posizione in modo definitivo sulle singole restrizioni, limitandosi a illustrare i vantaggi e gli svantaggi della revisione prospettata dal profilo dell'alta vigilanza. La revisione totale della LAPub è stata adottata dalle Camere il 21 giugno 2019.

3.5.2

Gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale (GEVER)

GEVER Confederazione è il programma di gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale, ossia il progetto chiave TIC che ha sostituito i vecchi sistemi.

Le principali funzioni di GEVER sono la registrazione centralizzata di tutti i dossier pertinenti agli affari, la gestione e l'automazione dei processi ricorrenti, nonché il controllo e l'archiviazione degli affari. L'obiettivo è che in futuro tutti i collaboratori dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata lavorino secondo uno standard uniforme.

La direzione del progetto è stata conferita alla CaF. Sulla base di una procedura d'appalto OMC, il Consiglio federale ha selezionato due prodotti (ActaNova e iGEKO). Nel terzo trimestre 2015 i Dipartimenti e la CaF hanno dovuto decidere quale fra i due prodotti volevano acquistare. Hanno tutti scelto ActaNova, dal momento che l'introduzione di un solo sistema avrebbe consentito importanti risparmi.

Il precedente offerente di gran parte della gestione elettronica degli affari dell'Am50

Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1).

2687

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ministrazione federale è rimasto escluso e ha pertanto adito le vie legali, con conseguenti ritardi nell'attuazione e realizzazione di GEVER.

La CdG-S ha deciso di occuparsi della questione e nel 2016 si è informata sullo stato dell'affare, in particolare se, al termine della procedura di ricorso, il progetto avanzasse secondo i tempi previsti. Ha inoltre chiesto ragguagli sull'intera procedura di aggiudicazione e sulla strategia del Consiglio federale di considerare due offerenti.

Nel 2016 ha pertanto sentito diversi rappresentanti della CaF che hanno fornito informazioni sui ritardi, affermando nel contempo che il progetto ­ l'introduzione di GEVER nei dipartimenti e negli uffici federali ­ aveva ripreso il suo corso. Il cancelliere della Confederazione ha rammentato i due rischi classici ancora presenti: il sorpasso dei costi e ulteriori ritardi.

Alla fine del 2018 la CdG-S ha di nuovo fatto il punto della situazione chiedendo aggiornamenti alla CaF. Il cancelliere della Confederazione ha risposto che a quel momento i primi uffici erano migrati nel nuovo sistema nell'ambito di un progetto pilota. La migrazione era avvenuta senza problemi di sorta. L'impresa che aveva ottenuto l'aggiudicazione ma il cui prodotto non era stato scelto da alcun dipartimento ha dovuto essere indennizzata con 600 000 franchi. L'introduzione di un solo sistema per tutti gli utenti consentirà di risparmiare 100 milioni di franchi nei prossimi dieci anni. Il cancelliere della Confederazione ha inoltre espresso soddisfazione per la qualità del prodotto, che si è rivelata all'altezza delle aspettative e dei requisiti. Ha tuttavia insistito sul fatto che occorre assolutamente sfruttare appieno il potenziale del nuovo sistema. I rappresentanti della CaF hanno colto l'occasione per sollevare il problema generale del diritto in materia di acquisti pubblici, secondo cui in determinati casi l'aggiudicazione deve obbligatoriamente avvenire a favore di una determinata impresa anche se sin dall'inizio sussistono delle perplessità. Ha tuttavia rinviato ai lavori al momento in corso sulla revisione del diritto in materia di acquisti pubblici. Le perplessità possono ad esempio essere dovute a esperienze negative fatte in precedenza. Anche in questo caso il maggior rischio risiedeva nell'offerente del nuovo prodotto ActaNova. Quando
l'offerente ha avanzato pretese supplementari sul prezzo, nel caso concreto la CaF non ha ceduto, riuscendo in tal modo a fargli cambiare idea.

Dati questi sviluppi positivi, all'inizio del 2019 la CdG-S ha deciso di chiudere provvisoriamente la questione e se del caso di riprenderla dopo che il nuovo sistema sarà introdotto nei dipartimenti e negli uffici federali.

3.5.3

Struttura di cooperazione interdipartimentale in materia di migrazione internazionale (Struttura IMZ)

La CdG-S si occupa dal 2016 della Struttura interdipartimentale in materia di migrazione internazionale. Il rapporto finale di una valutazione esterna della Struttura IMZ del 2016 aveva fatto emergere una serie di punti deboli e lacune, criticando in particolare la collaborazione fra i principali attori della Struttura IMZ (SEM, DFAE e SECO). Il DFGP e il DFAE avevano pertanto concluso una convenzione di collaborazione in materia di migrazione internazionale. La CdG-S si era detta stupita che 2688

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il DEFR non fosse anch'esso parte di tale convenzione, dal momento che la SECO svolge un'importantissima funzione all'interno della Struttura IMZ. Il DEFR è addirittura definito in quanto dipartimento chiave nella convenzione. La CdG-S non riusciva quindi a capire come mai gli scambi regolari esplicitamente previsti fra SEM e DFAE non dovessero valere anche per la SECO. Per discutere delle lacune citate, fra il 2016 e il 2018 ha incontrato a più riprese rappresentanti del SEM, del DFAE e della SECO. Ha in tal modo appreso che, fra le altre cose, erano stati apportati dei miglioramenti sul fronte della collaborazione. Le persone sentite erano fiduciose che le lacune erano state risolte o lo sarebbero state a breve.

Nell'ambito di un'altra valutazione esterna della Gestione integrata delle frontiere 51 è stata esaminata anche la Struttura IMZ fra la casistica considerata. Ne è risultato che la collaborazione nell'ambito della Struttura IMZ presentava ancora lacune e funzionava in modo insoddisfacente. In particolare i diversi attori avrebbero perseguito interessi particolari del proprio dipartimento o ufficio oppure di una Segreteria di Stato, impedendo spesso alla SEM di venire a conoscenza per tempo delle opportunità che si presentavano. La CdG-S ritiene che in tal modo sono venuti meno il senso e lo scopo della Struttura IMZ e con essi uno dei suoi obiettivi prioritari.

Per il motivo di cui sopra nel 2019 la CdG-S ha di nuovo sentito i tre principali attori della Struttura IMZ, giungendo alla conclusione che la collaborazione fra la SEM e il DFAE era di gran lunga migliorata, ma lo stesso non valeva per la SECO.

La CdG-S ha quindi invitato il Consiglio federale a esaminare perché fino a quel momento la SECO non era stata meglio integrata nella Struttura IMZ o eventualmente perché la SECO stessa non aveva intrapreso quanto necessario a tal fine.

Nella sua risposta il Consiglio federale ha affermato di non condividere l'opinione della CdG-S secondo cui la SECO non sarebbe sufficientemente coinvolta nella Struttura, sottolineando che essa vi svolge un ruolo attivo e che, al pari del DFGP e del DFAE, è rappresentata a tutti i livelli.

Dato che al momento il Consiglio federale non ha intenzione di procedere ad adeguamenti strutturali a livello globale ma prende comunque in considerazione diversi
adeguamenti e aggiustamenti puntuali, la CdG-S ha deciso di chiudere provvisoriamente l'affare e di riprenderlo a medio termine. Il Consiglio federale è stato nel contempo invitato a proseguire nell'attuazione degli aggiustamenti puntuali oggetto di discussione.

3.5.4

Voto elettronico

Il voto elettronico viene utilizzato in Svizzera da oltre 15 anni per raccogliere esperienze in questo ambito. Secondo le informazioni della CaF sino ad oggi si sono svolte oltre 300 sperimentazioni con esito positivo. Nel dicembre 2018 il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione la revisione parziale della legge federale sui

51

Valutazione della «Gestione integrata delle frontiere». Rapporto finale, KEK ­ CDC Consultants e TC Team Consult SA, 15 giugno 2018 (disponibile in tedesco con sintesi in italiano).

2689

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diritti politici (LDP)52. L'obiettivo era di decretare il voto elettronico in quanto terza modalità di voto ordinaria.

La CdG-N ha deciso di occuparsi del voto elettronico nel 2018 e l'anno successivo ha quindi condotto diverse audizioni con rappresentanti della CaF e della Posta svizzera e con esperti esterni. Lo scopo era di valutare il modo di procedere e le decisioni del Consiglio federale dal profilo dell'alta vigilanza.

Dopo che il Cantone di Ginevra aveva annunciato già nel novembre 2018 di ritirare il proprio sistema di voto elettronico e di non più metterlo a disposizione a partire dal 2020, la Posta Svizzera è rimasta l'unico offerente. Il suo sistema è stato sottoposto a un test pubblico d'intrusione fra il 25 febbraio e il 24 marzo 2019. Lo scopo era di verificare la sicurezza del sistema effettuando degli attacchi. Il test ha rilevato «gravi falle nel codice sorgente»53 del sistema. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di sospendere provvisoriamente la revisione della LDP, considerando che, sulla base dei risultati del test di intrusione e dei pareri espressi nella consultazione, fosse prematuro inserire il voto elettronico fra le modalità di voto ordinarie. La CdG-N si è informata approfonditamente nell'ottobre 2019 in merito a questa decisione del Consiglio federale e a quanto intrapreso in seguito. Ha ritenuto del tutto comprensibile che il Governo fosse giunto a tale conclusione.

Sulla scorta di questa evoluzione e di altri sviluppi in atto (interventi parlamentari e iniziativa popolare per una moratoria sul voto elettronico attualmente in fase di raccolta firme) la CdG-N ha deciso di chiudere il dossier. Si rallegra comunque anche degli ulteriori passi decisi dal Consiglio federale nell'estate 2019. Le principali modifiche di questo nuovo orientamento contemplano l'ulteriore sviluppo dei sistemi, un controllo efficace della vigilanza, il rafforzamento della trasparenza e della fiducia, nonché un maggior coinvolgimento della scienza. In futuro la sperimentazione dovrà inoltre fondarsi maggiormente sulla collaborazione con i Cantoni.

L'elaborazione di questa nuova organizzazione è oggetto di un rapporto della CaF che dovrà essere sottoposto al Consiglio federale entro fine 2020.

3.5.5

Bando di concorso per lo sportello virtuale della Segreteria di Stato dell'economia EasyGov

Durante una visita informativa della CdG-S nell'agosto 2018 a Delémont, il Cantone del Giura aveva espresso preoccupazione per il fatto che la SECO avesse conferito il mandato informatico One-Stop-Shop (successivamente EasyGov) a una ditta con sede in Vietnam. Il Cantone aveva partecipato alla gara d'appalto mediante un'impresa partner e aveva offerto una soluzione fondata sullo sportello online sicuro, al momento a disposizione dei cittadini e delle imprese giurassiane. La Commissione ha voluto capire come mai l'appalto fosse stato dato a una ditta che sviluppava i suoi prodotti in Vietnam e non a un'impresa svizzera che avrebbe eseguito tutti i lavori in Svizzera e già in possesso della soluzione informatica richiesta. Le 52 53

Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1).

Voto elettronico: il Consiglio federale riorganizza la fase sperimentale e rinuncia per ora a dichiararlo una modalità di voto ordinaria, comunicato stampa del Consiglio federale del 27 giugno 2019.

2690

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domande sollevate dal Cantone del Giura concernevano fra l'altro la ponderazione dei criteri qualitativi e materiali rispetto al prezzo.

La CdG-S ha sentito una rappresentanza della SECO e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), al fine di verificare la procedura di appalto in generale e di trovare risposte a una serie di domande specifiche su questo caso concreto. La Commissione ha fra l'altro preso atto del rapporto di valutazione relativo all'appalto di EasYGov., che contempla tutti i criteri qualitativi e finanziari generalmente applicabili alle aggiudicazioni, come pure la graduatoria delle offerte concrete.

La legge federale sugli acquisti pubblici54 prevede che l'offerta più favorevole dal profilo economico ottenga l'appalto (art. 21). Anche se vengono considerati vari criteri quali qualità, prezzo, economicità, costi d'esercizio, servizio clientela e idoneità delle prestazioni, la Commissione si è chiesta se non sussista il rischio di conferire troppa importanza al prezzo dell'offerta, trascurando eventuali effetti positivi indiretti sull'economia svizzera.

In seguito all'entrata in vigore della LAPub riveduta, adottata dall'Assemblea federale il 21 giugno 201955, l'offerta più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione (art. 41 LAPub56). Per quanto concerne il trasferimento di compiti a subappaltatori, la legge prevede che la prestazione caratteristica debba essere fornita in linea di massima dall'offerente (art. 31 cpv. 3 LAPub57). Inoltre, già oggi i subappaltatori devono attenersi al diritto in materia di acquisti pubblici, in particolare alle disposizioni sulla tutela dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sulla parità salariale, indipendentemente dal fatto che risiedano in Svizzera o all'estero.

In questo caso concreto e dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare la CdG-S non ha rilevato alcuna necessità di intervento. Ha constatato che la procedura è stata conforme al diritto vigente al momento, che la ditta non considerata è stata informata attivamente dalla SECO e dall'UFCL dopo l'aggiudicazione e che la decisione del committente non era stata impugnata. Inoltre le nuove disposizioni della LAPub adottate dal Parlamento dovrebbero condurre a un «un cambio di paradigma nel settore degli acquisti pubblici a favore di una maggior sostenibilità e concorrenza sulla qualità»58.

54 55 56 57 58

Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1).

FF 2019 3751 FF 2019 3751, in particolare 3772 FF 2019 3751, in particolare 3767 Conferenza degli acquisti della Confederazione CA: Revisione della legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione, www.bkb.admin.ch > Appalti pubblici > Revisione della legislazione sugli acquisti pubblici (stato: 28 gennaio 2020).

2691

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3.5.6

Qualità dei dati dell'amministrazione nel processo legislativo e miglioramenti nell'opuscolo informativo delle votazioni

Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale aveva pubblicato un comunicato stampa 59 relativo all'errore nella stima del numero di coppie sposate con doppio reddito. Il valore errato di 80 000 coppie sposate con doppio reddito figurava infatti nel messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 2018 sull'eliminazione della penalizzazione fiscale del matrimonio. Il valore corretto è di 454 000 coppie. La stima sbagliata era poi stata riportata nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale del 21 marzo 2018 sull'eliminazione della penalizzazione fiscale del matrimonio. In seguito al comunicato stampa, la CdG-S ha deciso di esaminare i motivi dell'errore.

All'inizio del 2019 ha quindi sentito il capo del DFF e dal 2018 ha sentito più volte il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Con sentenza del 10 aprile 2019 il TF ha annullato la votazione del 28 febbraio 2018 sull'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate» a causa della stima errata del numero di coppie sposate con doppio reddito60.

Le audizioni della CdG-S hanno rivelato che l'errore di stima è dovuto a più motivi.

Innanzitutto dal 2006 le cifre non sono più state aggiornate. Inoltre l'AFC non ha considerato le coppie con figli nella statistica, errore di cui si è poi accorta quando è passata a un nuovo metodo di valutazione.

Un altro aspetto importante in relazione alle statistiche in ambito fiscale è costituito dal fatto che i dati forniti dai Cantoni sono di qualità insufficiente, con conseguenti ripercussioni negative anche su eventuali stime. Già oggi l'AFC dispone delle basi legali che le consentono di chiedere i dati necessari ai Cantoni. Attualmente sta esaminando se sia opportuno adeguarle per renderle più chiare. Sono inoltre in corso dei colloqui con i Cantoni al fine di migliorare la collaborazione ed esaminare le possibilità tecniche in questo ambito.

Sempre nel 2018, la CdG-N ha deciso di affrontare in generale il problema degli errori negli opuscoli sulle votazioni, dopo che erano state riscontrate informazioni sbagliate nell'opuscolo informativo delle votazioni federali del novembre 2019, e più precisamente in relazione al progetto sulla sorveglianza degli assicurati 61.

La CdG-N ha sentito rappresentanti della Cancelleria federale, senza tuttavia
concentrarsi sul caso concreto ma affrontando la problematica nel suo insieme, dal momento che in più di un caso erano stati commessi errori nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale.

I rappresentanti della Cancelleria federale hanno informato la CdG-N che era stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare provvedimenti per migliorare la gestione della qualità delle spiegazioni di voto.

59

60 61

Penalizzazione fiscale del matrimonio: individuato e corretto un errore riguardante il numero di coppie sposate con doppio reddito, comunicato stampa del Consiglio federale del 15 giugno 2018.

DTF 145 I 207 Spiegazioni di voto del 25 novembre 2018: adeguato il numero di osservazioni segrete, comunicato stampa della Cancelleria federale del 7 novembre 2018.

2692

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Sulla base delle conclusioni del gruppo di lavoro, il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti volti a migliorare sia le basi decisionali nel processo legislativo sia le spiegazioni di voto del Consiglio federale e quindi il relativo opuscolo62.

Ad esempio, in caso di progetti legislativi di una certa entità dovrà essere possibile conferire mandati a esperti esterni, che verificheranno la correttezza dei dati numerici nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale.

La CdG-N si occuperà nel 2020 dell'attuazione dei provvedimenti concernenti l'opuscolo informativo delle votazioni e delle loro ripercussioni. Per quanto concerne la stima sbagliata del numero di coppie sposate con doppio reddito la CdG-S si informerà nel corso del 2020 sui risultati delle discussioni con i Cantoni e su un'eventuale necessità di intervento a livello legislativo.

3.6

Settore giudiziario e Ministero pubblico

3.6.1

Denuncia penale di Dieter Behring contro rappresentanti della giustizia penale

In relazione a due denunce sporte nel giugno 2016 da Dieter Behring, l'una contro il procuratore generale della Confederazione, un suo sostituto e un procuratore federale, e l'altra contro il presidente del Tribunale penale federale, le CdG hanno constatato che le disposizioni vigenti riguardanti il perseguimento penale di membri di autorità che sono eletti dall'Assemblea federale lasciano delle questioni aperte. Gli aspetti problematici concernono segnatamente l'istituzione di procuratori federali straordinari nei casi di denunce contro il procuratore generale o i suoi sostituti, e la soppressione dell'immunità di membri di autorità che sono eletti dall'Assemblea federale63.

Nel febbraio 2019 le CdG hanno chiesto all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) e al Tribunale federale di esaminare nel dettaglio le criticità riscontrate e di presentare delle proposte di soluzione per adeguare le basi legali. L'AV-MPC e il Tribunale federale hanno consegnato il loro rapporto alle CdG-N rispettivamente il 20 marzo 2019 e il 21 maggio 2019. Nella seduta di maggio le CdG sono giunte alla conclusione che, in base agli accertamenti condotti sino a quel momento, non vi era motivo di intervento per l'alta vigilanza.

Hanno pertanto trasmesso le analisi e le proposte dell'AV-MPC e del Tribunale federale alle Commissioni degli affari giuridici (CAG), competenti dell'adozione di eventuali provvedimenti legislativi in questo ambito.

62

63

Annullata la votazione sulla penalizzazione del matrimonio: il Consiglio federale definisce il seguito della procedura, comunicato stampa del Consiglio federale del 21 giugno 2019.

Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelFin del 28 gennaio 2019, n. 3.6.2 (FF 2019 2359, in particolare 2407).

2693

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3.6.2

Pianificazione e istituzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale

Nell'autunno 2018 la Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale plenaria (CG) ha informato le Sottocommissioni Tribunali/MPC delle due CdG del fatto che, in vista dell'istituzione della nuova Corte d'appello per inizio 2019, occorreva ancora risolvere il problema logistico e che il Cantone Ticino era in ritardo nel mettere a disposizione i locali necessari nel vicino Pretorio.

Con lettera dell'8 novembre 2018 alla CG, ricevuta in copia dalle CdG, l'allora Commissione amministrativa del Tribunale penale federale faceva il punto della situazione sui lavori volti all'istituzione della Corte d'appello. La lettera è stata recapitata sette settimane prima che entrasse in vigore, il 1° gennaio 2019, la modifica della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP)64 che prevede l'istituzione di una Corte d'appello presso il Tribunale penale federale.

Nel suo scritto la Commissione amministrativa osservava che la costituenda Corte d'appello presentava elementi critici in relazione sia al personale che agli spazi già prima di iniziare la sua attività il 1° gennaio 2019. Le cifre che dovevano fungere da base per determinare il numero sia dei giudici della futura Corte d'appello sia dei collaboratori e l'infrastruttura necessaria non avrebbero consentito di soddisfare le normali aspettative. Molto più realistico sarebbe stato fissare il numero di giudici secondo la formula 3-2-1: tre giudici per la lingua tedesca, due per la lingua francese e uno per la lingua italiana. Il personale e l'infrastruttura avrebbero dovuto essere stati pianificati tenendo conto di questa esigenza, al fine di garantire il buon funzionamento della Corte d'appello e del Tribunale penale federale.

Le CdF hanno reagito immediatamente alle difficoltà finanziarie evidenziate aumentando di un milione di franchi l'importo preventivato per il 2019. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) si è così vista obbligata a presentare in tutta fretta un'iniziativa parlamentare per l'istituzione di un posto di giudice supplementare (aumento da due a tre giudici ordinari). Grazie all'impegno e alla flessibilità delle Commissioni interessate e delle due Camere, è stato possibile reperire le risorse necessarie per l'inizio del 2019.

La Corte d'appello è entrata in funzione il 1° gennaio
2019. Il 27 febbraio 2019 la Sottocommissione Tribunali/MPC ha sentito la presidente della Corte d'appello nonché l'allora presidente del Tribunale penale federale e il presidente del Tribunale federale.

Sulla base delle informazioni ottenute, le CdG hanno constatato quanto segue: ­

64

in considerazione del posto di giudice supplementare istituito a breve termine dal Parlamento e dei cancellieri supplementari necessari, la situazione relativa ai locali era già precaria e non avrebbe consentito di sopperire a lungo alle esigenze;

Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71).

2694

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­

per garantire l'indipendenza necessaria occorreva provvedere con urgenza affinché la Corte d'appello, in quanto autorità di ricorso della Corte penale del TPF, fosse separata da quest'ultimo. In particolare era necessario evitare che le parti ai procedimenti penali avessero l'impressione di una lacuna su questo fronte;

­

secondo i dati dell'allora presidente del Tribunale penale federale la Corte d'appello avrebbe potuto disporre di locali esterni soltanto nel corso del 2020.

Per il resto le Sottocommissioni hanno discusso soprattutto delle possibili conseguenze della peculiarità istituzionale della Corte d'appello, che il Parlamento ha sì inserito nella legge ma non senza accesi dibattiti: in quanto autorità d'appello con cognizione piena, la nuova Corte ha il compito di riesaminare le sentenze della Corte penale ma, dal profilo organizzativo, è accorpata al Tribunale penale federale.

Inoltre la Commissione amministrativa del Tribunale penale federale prende decisioni organizzative e dispone di competenze in materia di assegnazione delle risorse, con il rischio di compromettere l'indipendenza della Corte d'appello. Questo aspetto si è rivelato particolarmente problematico nella composizione della Commissione amministrativa sino a fine marzo 2019, quando due dei tre membri, e quindi la maggioranza, facevano parte della Corte d'appello. La presidente della Corte d'appello aveva giustamente fatto valere dinnanzi alle Sottocommissioni che le decisioni di quella Commissione amministrativa, secondo cui i cancellieri della Corte d'appello erano ancora incaricati dell'elaborazione dei procedimenti dell'autorità di primo grado, violavano l'indipendenza della Corte d'appello. L'allora presidente del Tribunale penale federale aveva tuttavia rassicurato le Sottocommissioni Tribunali/MPC che ciò non sarebbe più avvenuto.

Con lettera urgente del 2 aprile 2019, le CdG comunicavano al Tribunale penale federale di ritenere indispensabile che la Commissione amministrativa del Tribunale federale, congiuntamente all'UFCL cui competono di massima gli aspetti logistici, facesse tutto il possibile per reperire, entro la fine dell'anno corrente, degli spazi esterni per la Corte d'appello e affinché la Corte vi si potesse insediare.

Per quanto concerne l'indipendenza strutturale e organizzativa della Corte d'appello, nella lettera al Tribunale federale del 13 maggio 2019 le CdG hanno osservato che erano consapevoli della particolare situazione istituzionale del Tribunale federale e che avrebbero seguito con molta attenzione l'evoluzione negli anni a venire. Erano tuttavia fiduciose del fatto che la Commissione amministrativa, nella nuova composizione, avrebbe fatto tutto il possibile per assistere la Corte d'appello e avrebbe provveduto affinché la sua indipendenza fosse tutelata.
Nell'autunno 2019 le CdG sono state informate che, in collaborazione con l'UFCL e il Cantone Ticino, si stava cercando una soluzione per separare fisicamente la Corte d'appello, ma la cui attuazione pratica non sarebbe stata possibile prima della fine dell'anno. Per quanto concerne i dissidi fra i giudici di cui hanno riferito in parte anche i media, le CdG hanno invitato il presidente del Tribunale federale a considerare la questione nell'ambito della vigilanza. Di lì a poco, il presidente del Tribunale federale ha informato le Sottocommissioni Tribunali/MPC che la situazione stava

2695

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ritornando alla normalità e che tutto sommato il Tribunale penale federale era sulla giusta via e in grado di svolgere la sua funzione.

3.6.3

Impiego più flessibile delle risorse di personale presso il Tribunale amministrativo federale

A causa delle modifiche che devono essere apportate alle leggi il TAF deve far fronte sistematicamente a considerevoli fluttuazioni dell'onere lavorativo. Agli inizi del 2018 ha chiesto alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) di mettere a disposizione un posto supplementare temporaneo di giudice per l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali della legge federale sulle attività informative (LAIn). Dato che la CAG-S si è opposta al pertinente progetto legislativo, il TAF ha ritirato la domanda.

Riunitesi il 19 novembre 2018, le Sottocommissioni Tribunali/MPC hanno discusso con il presidente del TAF su come rendere più flessibili le risorse del TAF al fine di gestire meglio la mole di lavoro65.

Il presidente del TAF ha proposto di considerare tre misure da esaminare in maniera approfondita: ­

maggiore margine di manovra nell'assunzione e nell'impiego dei cancellieri: da quanto indicato dal presidente del TAF, viene già colta la possibilità di far valere un maggiore fabbisogno di posti di cancelliere, insieme al Tribunale federale quale autorità di vigilanza nel processo di definizione del budget. Tra l'altro attualmente è in corso il progetto «Equitaf» che ha come obiettivo una migliore ripartizione delle risorse del Tribunale.

­

Creazione di posti di giudici non di carriera: il presidente del TAF ha fatto notare che il TAF non dispone di giudici non di carriera, mentre ve ne sono al Tribunale federale (19), al Tribunale penale federale (senza corte d'appello 3; presso la corte d'appello 10) e al Tribunale federale dei brevetti (40). Impiegare giudici non di carrierasarebbe opportuno in particolare in determinati settori, come ad esempio nell'ambito del diritto sui cartelli.

­

Delega di competenze alla CG per l'elezione di giudici in caso d'urgenza: il presidente del TAF ha proposto che l'Assemblea federale deleghi alla CG determinate competenze in materia di elezione dei giudici, in particolare nei casi in cui il Tribunale ne ha urgentemente bisogno.

Nella lettera del 14 maggio 2019 le CdG hanno espresso il proprio parere in merito alle proposte del TAF come segue: ­

65

per quel che riguarda il maggiore margine di manovra nell'assunzione e nell'impiego di cancellieri, le CdG ritengono che il TAF potrebbe attuare esso stesso misure in questo settore ricorrendo all'autonomia dei tribunali. Le commissioni hanno approvato l'impegno del TAF e gli hanno raccomandato Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 3.6.3 (FF 2019 2359, in particolare 2409).

2696

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di sfruttare in modo coerente il margine di manovra di cui dispone nella pianificazione e creazione di posti e nell'impiego flessibile di cancellieri elaborando un piano interno.

­

Per quel che riguarda la creazione di posti di giudici non di carrierale CG hanno constatato che a tal fine sarebbe necessario modificare la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) e l'ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale (RS 173.321) per mezzo di un'iniziativa parlamentare. Le CAG sono competenti in questo settore. Le CG hanno ponderato i seguenti vantaggi e svantaggi nella creazione di nuovi posti di giudice non di carriera: ­ i giudici non di carrierapresenterebbero il vantaggio di essere selezionati e impiegati in funzione di un determinato ambito; inoltre non è necessario predisporre locali supplementari presso il Tribunale, che ha già esaurito quelli a sua disposizione.

­ D'altro canto le esperienze fatte con i giudici non di carrieranon sono sempre positive e causano sistematicamente discussioni. Spesso la loro disponibilità temporale non è quella che ci si aspetta quando vengono eletti. Proprio recentemente le CAG ne hanno avuto una prova presso la neocostituita Corte d'appello del Tribunale penale federale.

­ Nel complesso le CdG hanno ritenuto che la creazione di posti di giudice non di carrierapresso il TAF non sia la soluzione più promettente e hanno dunque rinunciato a presentare una domanda in tal senso alle CAG.

­

Per quel che riguarda la proposta di delegare competenze alla CG nell'elezione di giudici in caso di acuto fabbisogno, le CdG hanno formulato le riflessioni seguenti: ­ per assegnare alla CG la competenza di eleggere giudici per il TAF in determinati casi, sarebbe necessario creare una disposizione a livello di legge, eventualmente una modifica dell'articolo 40a LParl, che descriva i compiti dalla CG. La Costituzione federale non esclude una soluzione di questo tipo (l'art. 168 Cost. prevede che l'Assemblea federale elegga solo i giudici del Tribunale federale); questo tuttavia creerebbe due tipi di giudici del Tribunale amministrativo federale, situazione che appare quanto meno anacronistica. Inoltre non sarebbe semplice descrivere le condizioni alle quali la CG può eleggere i giudici: quando ci si trova di fronte all'«acuto fabbisogno» del Tribunale?

­ L'articolo 1 capoverso 5 LTAF prevede che per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche l'Assemblea federale possa di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice. L'elezione da parte della CG potrebbe eventualmente essere prevista per questi casi speciali. Tuttavia l'elezione di giudici supplementari presuppone ogni volta una modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il TAF, in altre parole una decisione delle Camere. Dunque la delega dell'elezione non apporterebbe alla CG nessun guadagno di tempo. Un'ulteriore difficoltà consiste nel fatto che la legge e l'ordinanza sul Parlamento parlano di «posti di giudice» e 2697

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­

non di giudici (cioè persone). Questo rende possibile, e attualmente è abituale, che dopo i due anni i giudici eletti in base a questa disposizione speciale restano in carica mentre altri vanno, ad esempio, in pensione. Ne conseguirebbero due tipi di giudice: quelli che sono eletti dall'Assemblea federale e quelli eletti dalla CG. Se per questi ultimi si prevedesse una durata in carica di soli due anni, sorgerebbero dubbi sulla conformità costituzionale di tali giudici.

In base a queste riflessioni le CdG sono giunte alla conclusione che una delega per l'elezione alla CG sia poco efficace e connotata da molti ostacoli: rinunciano dunque a proporla alle CAG.

Dato che la competenza di preparare le leggi in questo ambito spetta in linea di massima alle CAG, le CdG hanno loro fatto pervenire anche le considerazioni e la documentazione invitandole ad esaminare, se del caso, l'opportunità di prendere ulteriori misure legali.

3.6.4

Contatti dei tribunali della Confederazione con le commissioni parlamentari

I tribunali della Confederazione hanno contatti di vario tipo con il Parlamento e le competenze delle commissioni parlamentari sono diverse: in passato si è constatato che per i tribunali della Confederazione non è sempre chiaro quale sia la commissione giusta cui rivolgersi per una determinata questione. Ad esempio il TAF ha rivolto la sua lettera del 29 gennaio 2018 alla CAG-S proponendo di creare un posto supplementare di giudice, limitato a due anni, per gestire la procedura di autorizzazione secondo la legge sulle attività informative (LAIn) 66. Non è chiaro perché il TAF non si sia rivolto anche alla CAG-N.

In base a una segnalazione della CAG-S le Sottocommissioni Tribunali/MPC competenti hanno esaminato la questione di come i tribunali della Confederazione impostino i contatti con le commissioni parlamentari e se sia necessario intervenire in tale ambito.

Le CdG hanno constatato che i contatti tra i tribunali della Confederazione e le commissioni di vigilanza (CdG e CdF) funzionano bene, così come quelli della CG per quel che riguarda le rispettive competenze. Invece a volte sussistono incertezze nell'ambito delle richieste legislative dei tribunali.

In linea di massima gli uffici del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale sono competenti per l'assegnazione degli oggetti in deliberazione alle commissioni (art. 6 cpv. 1 lett. c RCS67, art. 9 cpv. 1 lett. c RCN68).

Con la lettera del 13 maggio 2019 le CdG hanno dunque chiesto ai tribunali della Confederazione di far pervenire in futuro al Parlamento le richieste legislative esclusivamente tramite gli uffici delle due Camere. Inoltre hanno sottolineato che i tribu66 67 68

Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 3.6.3 (FF 2019 2729, in particolare 2359); cfr. anche il n. 3.6.3.

Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS; RS 171.14).

Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN; RS 171.13).

2698

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nali di primo grado dovrebbero presentare le richieste di questo tipo sempre d'intesa con il Tribunale federale quale autorità di vigilanza.

3.6.5

Controllo successivo su OpenJustitia

Ad aprile 2019, in occasione della visita presso il Tribunale federale di Lucerna e nel quadro del controllo sulla piattaforma open source del Tribunale federale, le competenti Sottocommissioni Tribunali/MPC si sono informate sulla portata e sulle condizioni alle quali il Tribunale federale mette ancora il software OpenJustitia a disposizione di altri tribunali e di Cantoni.

Genesi In seguito a una domanda di vigilanza della ditta Weblaw AG, negli anni 2011 e 2012 la CdG-S si è occupata della struttura informatica del Tribunale federale e del progetto OpenJustitia. La CdG-S all'epoca aveva rifiutato di eseguire un'indagine approfondita, ma intendeva continuare a seguire criticamente il progetto. OpenJustitia è una piattaforma open source del Tribunale federale che ha messo il proprio software di giurisprudenza a disposizione di tribunali cantonali ed esteri, nonché di interessati privati.

La ditta Weblaw AG e altri avversari della piattaforma facevano valere tra l'altro che il Tribunale federale faceva concorrenza in modo illecito a fornitori privati presentandosi come un fornitore di servizi informatici e intervenendo sul libero mercato. Ritenevano ovvio che le soluzioni informatiche del Tribunale federale fossero sovvenzionate con contributi fiscali e offerte a prezzi di dumping. In particolare mancavano le basi legali per offerte informatiche commerciali di questo tipo da parte del Tribunale federale.

Una perizia giuridica dei professori Georg Müller e Stefan Vogel del 26 marzo 2014, commissionata dal Consiglio federale e dalle CdG, è giunta alla conclusione che senza una base giuridica non è legale mettere gratuitamente il software del Tribunale federale a disposizione dei Cantoni e dei privati. La pubblicazione del software sarebbe contraria al principio di neutralità concorrenziale. Invece la perizia non presupponeva alcuna base legale per la trasmissione del software OpenJustitia ad autorità federali quali ad esempio il Tribunale penale federale.

Nella lettera del 22 dicembre 2014 il Tribunale federale ha comunicato alle CdG che, vista la perizia, avrebbe immediatamente smesso di mettere a disposizione l'applicazione OpenJustitia fino a quando sarebbe stata creata la relativa base legale.

Il Tribunale federale avrebbe consegnato ai Cantoni di Vaud e Berna, che avevano utilizzato il
software, future versioni dell'applicazione solo se fornite di una licenza che non obbliga a trasmettere a terzi.

Il 3 settembre 2015 il Tribunale penale federale ha presentato al Tribunale federale una richiesta di consegna del codice sorgente del software Open Source (OSS) OpenJustitia. Il Tribunale federale ha respinto la domanda rinviando alla perizia di Müller e Vogel: la consegna del software al Tribunale penale federale doveva essere posposta a causa della situazione legale non ancora risolta. Il Tribunale federale 2699

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ritiene non ancora chiarita la questione se in caso di consegna del software al Tribunale penale federale subentri il vincolo giuridico di consegna del software a terzi all'esterno dell'Amministrazione federale. Non può essere escluso che a causa del cosiddetto effetto copyleft (o permesso d'autore) il Tribunale federale possa essere denunciato in un posto qualsiasi del mondo e costretto a consegnare l'OSS oppure che fornitori privati di software in Svizzera rimproverino nuovamente al Tribunale federale di far loro una concorrenza sleale. Il Tribunale federale dichiara di non voler correre questo rischio (rapporto del TF del 15 ottobre 2015 alla Sottocommissione N1 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale [CdF-N]).

Il 26 settembre 2016 il Tribunale federale ha fatto pervenire alle CdG una perizia del 18 agosto 2016 approntata dal professor Tomas Poledna et al. su incarico del Cantone di Berna sull'impiego dei software liberi (open source) nell'amministrazione pubblica. La perizia giunge ad una conclusione diversa da quella dei professori Müller e Vogel del 26 marzo 2014: in particolare non prevede in pratica alcuna necessità di una base legale o al massimo una a livello di ordinanza. Secondo la perizia solo in pochissimi casi la diffusione di un OSS pubblico tange l'ambito della libertà economica.

In un incontro delle Sottocommissioni Tribunali/MPC tenutosi il 15 novembre 2016 con il presidente del Tribunale federale quest'ultimo ha dichiarato che il Tribunale federale conferma la decisione del 22 dicembre 2014 di non mettere più a disposizione la piattaforma a meno che le CdG non vi acconsentano espressamente.

Data la situazione, le CdG hanno esaminato la questione se in base alla nuova perizia e l'interesse del Tribunale penale federale all'assunzione del software OpenJustitia non sarebbe opportuno che il Tribunale federale metta a disposizione del Tribunale penale federale, ed eventualmente anche di altre cerchie interessate, il proprio software basato su un'open source.

Nella lettera del 31 marzo 2017 al Tribunale federale le CdG hanno commentato la dichiarazione del Tribunale federale di voler tornare sulla sua decisione solo se le CdG avessero dato la loro approvazione affermando che in linea di massima l'alta vigilanza non si intromette in decisioni pendenti delle autorità
federali poiché sarebbe in contraddizione con il sistema della separazione dei poteri; le CdG verrebbero coinvolte nella decisione e non potrebbero più, in un secondo tempo, esercitare l'alta vigilanza in maniera indipendente. Tuttavia le CdG potrebbero formulare obiettivi che ritengono opportuni, esprimere preoccupazioni o indicare eventuali problemi. La responsabilità della decisione spetta in ogni caso all'autorità federale competente.

Inoltre le CdG hanno fatto notare al Tribunale federale che la seconda perizia non cancellava le preoccupazioni espresse dalla prima. I pareri degli esperti continuavano ad essere contrastanti. Se il Tribunale federale mettesse nuovamente a disposizione la piattaforma, bisognerebbe aspettarsi nuove critiche dal pubblico o da privati. Nell'ottica dello Stato di diritto le CdG ritengono auspicabile che il Tribunale federale, quale foro supremo del Paese, eviti più in generale di sviluppare sul mercato attività di diritto privato non indispensabili alla sua funzione, così da evitare eventuali controversie che sarebbe lui stesso a dover decidere in ultima istanza.

Per quel che riguarda il Tribunale penale federale le CdG hanno comunicato al Tribunale federale che le sue preoccupazioni apparivano loro poco comprensibili 2700

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dato che il Tribunale federale e il Tribunale penale federale rientrano nella stessa personalità giuridica costituita dalla Confederazione e che anche Müller/Vogel non ritengono necessarie basi legali. Se l'uso di OpenJustitia da parte del Tribunale penale federale è davvero più economico di altre soluzioni ­ il che non è scontato ­ e non ne derivano nuove dipendenze che potrebbero rivelarsi problematiche o non auspicate del Tribunale penale federale dalla struttura informatica del Tribunale federale e sempre che il rischio di un effetto copyleft possa essere evitato, le CdG non hanno nulla in contrario all'esame della domanda del Tribunale penale federale da parte del Tribunale federale.

Il 5 ottobre 2017 il Tribunale federale ha comunicato con una lettera al Tribunale penale federale la propria decisione di mettergli a disposizione la sua piattaforma open source OpenJustitia a determinate condizioni. Il Tribunale penale federale poteva utilizzare la piattaforma solo per uso proprio, integrare l'applicazione nella propria struttura informatica e adeguarla per quanto necessario alla propria situazione, ma non poteva svilupparla (nessuna nuova funzione). Se il Tribunale penale federale desiderava sviluppare o trasmettere a terzi la piattaforma doveva prima chiedere il parere del Tribunale federale.

Stato attuale degli sviluppi Nella primavera del 2019 il Tribunale federale intendeva caricare in Internet Juridoc, una banca di dati di giurisprudenza che aveva sviluppato per uso proprio, dopo che questo programma era già stato messo a disposizione del Tribunale penale federale e del Cantone di Vaud nel quadro della piattaforma OpenJustitia. Il Cantone di Vaud aveva partecipato sin dall'inizio al progetto di OpenJustitia del Tribunale federale e sviluppato un programma autonomo di cui faceva parte anche Juridoc. Dato che un Cantone aveva partecipato al finanziamento del programma, il Tribunale federale non voleva interromperlo. Juridoc è un programma open source che, una volta accessibile, può essere utilizzato anche da terzi.

3.6.6

Incontri informali del MPC con la FIFA

Il 3 e il 4 novembre 2018 i media hanno riferito di due incontri informali del presidente della FIFA Gianni Infantino con il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber. Riunitesi il 19 novembre 2918, le sottocommissioni competenti Tribunali/MPC di ambedue le CdG hanno quindi deciso di sentire un rappresentante dell'AV-MPC e il procuratore generale della Confederazione. Inoltre il 7 e il 9 novembre 2018 il procuratore generale ha inviato alle CdG note riguardanti i due incontri nel 2016.

Il 19 novembre 2018 l'AV-MPC ha informato le Sottocommissioni Tribunali/MPC delle constatazioni fatte nel quadro dei chiarimenti a proposito dei due incontri69. Il 23 novembre 2018 l'AV-MPC ha rivolto una raccomandazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC): in futuro, ai sensi del Codice di procedura penale, 69

In merito alle constatazioni dell'AV-MPC vedi il rapporto d'attività 2018 dell'AV-MPC, pag. 14 segg.

2701

FF 2020

le conversazioni tenute con le parti o con altri soggetti coinvolti nel procedimento dovevano essere documentate negli atti procedurali (luogo, ora, data; descrizione delle funzioni delle persone presenti; obiettivo e contenuti essenziali delle conversazioni).

Il 12 marzo 2019 il procuratore generale della Confederazione ha fatto pervenire sia all'AV-MPC sia alle CdG la copia di un rapporto su un presunto terzo incontro con il presidente della FIFA. Il rapporto era stato approntato per Damian Graf, procuratore pubblico straordinario del Cantone del Vallese, che conduceva un procedimento penale contro Rinaldo Arnold, procuratore capo del Cantone del Vallese, per sospetta accettazione di vantaggi. Arnold aveva partecipato al primo dei due incontri già noti del 2016. Nel quadro di questo procedimento penale, Graf era venuto a conoscenza di un eventuale terzo incontro e aveva posto al procuratore generale della Confederazione alcune domande per scritto.

Come riportato nel rapporto del procuratore generale della Confederazione al procuratore pubblico straordinario del Cantone del Vallese, nell'agenda era annotato un terzo incontro svoltosi il 16 giugno 2017; tuttavia né il procuratore generale della Confederazione né il capo del settore dell'informazione, registrato insieme all'ex capo del settore della criminalità economica, se ne ricordavano.

Il 25 marzo 2019 l'AV-MPC ha inoltrato alle CdG il proprio rapporto riassuntivo su un presunto terzo incontro del procuratore generale della Confederazione con il presidente della FIFA. In base agli accertamenti l'AV-MPC riteneva necessario intervenire ed ha annunciato nuove misure per indagare sul caso.

Il 9 maggio 2019 l'AV-MPC ha fatto pervenire alle CdG il proprio rapporto sugli esami preliminari concernenti un'eventuale inchiesta disciplinare in cui giungeva alla conclusione che il comportamento del procuratore generale della Confederazione descritto nel rapporto poteva essere interpretato come una violazione dei doveri d'ufficio e che pertanto doveva essere avviato un procedimento disciplinare in merito. L'AV-MPC avrebbe incaricato un esperto esterno di svolgerla.

Dopo che il TAF con la sentenza del 29 luglio 201970 aveva deciso che l'AV-MPC non aveva le basi legali necessarie per incaricare esperti esterni di svolgere l'inchiesta disciplinare, l'AV-MPC
se ne è incaricata. Il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso interposto dall'AV-MPC contro la sentenza del TAF.

Le CdG esercitano l'alta vigilanza sia sul MPC sia sull'AV-MPC in nome del Parlamento. In linea di massima l'alta vigilanza delle CdG non interviene nell'attività corrente dell'AV-MPC. Questa deve poter svolgere la propria vigilanza in modo indipendente e ha la competenza di scegliere gli strumenti e il loro impiego legale e proporzionale. L'alta vigilanza interviene solo quando al termine di provvedimenti di vigilanza dell'AV-MPC si accerta la necessità di ulteriori misure o se la vigilanza dell'AV-MPC stessa diventa oggetto di esame. Le CdG tuttavia si informano sistematicamente sull'attività di vigilanza dell'AV-MPC.

Conformemente a questi principi le CdG hanno più volte chiesto informazioni all'AV-MPC e sentito a più riprese il procuratore generale della Confederazione. A tempo debito chiederanno informazioni sui risultati del procedimento disciplinare.

70

A-3612/2019

2702

FF 2020

3.7

Sicurezza

3.7.1

Cooperazione internazionale nell'istruzione militare e nell'armamento (controllo successivo)

Nel suo rapporto del 6 ottobre 201571 sulle cooperazioni internazionali nell'ambito dell'istruzione militare e dell'armamento, che si basava su una valutazione del CPA72, la CdG-S ha formulato cinque raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale. Quest'ultimo ha mostrato di essere propenso ad attuare in tutto o almeno in parte le raccomandazioni con un'unica eccezione73. Al fine di verificare l'attuazione, le CdG hanno avviato un controllo successivo con la lettera del 6 dicembre 201874.

Una delle constatazioni più importanti dell'ispezione, rispettivamente del rapporto, delle CdG nel 2015 era la notevole complessità delle norme giuridiche per la qualificazione e pubblicazione dell'accordo di cooperazione, per cui nessun organo federale aveva ritenuto di propria competenza valutare in maniera definitiva i criteri e dunque la questione della pubblicazione dell'accordo. Nel quadro del controllo successivo la Commissione ha esaminato pertanto in particolare se il Consiglio federale aveva provveduto a chiarire la questione. Inoltre ha richiesto informazioni sul fatto che alla fine del 2018 il Consiglio federale aveva dovuto approvare in un secondo momento più di 20 trattati internazionali sul settore dell'armamento e che l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) aveva dovuto notificare alla Direzione del diritto internazionale pubblico, sempre in un secondo momento, circa 50 accordi d'esecuzione su progetti specifici.

Nell'ottica delle CdG, il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 201975 ha mostrato che il collegio governativo ha ampiamente attuato le raccomandazioni. Le CdF giudicano confacente che le norme giuridiche e le competenze nella conclusione e nella pubblicazione degli accordi di cooperazione siano state discusse e chiarite dopo l'ispezione nell'ambito dei lavori di un gruppo interdipartimentale. Ritiene anche opportuno che a seguito dell'ispezione della CdG-S armasuisse abbia dato avvio ai lavori necessari per avere una panoramica sugli accordi e sulle convenzioni nel settore dell'armamento. Grazie a questi lavori ci si è accorti anche degli accordi e delle convenzioni che per errore non erano stati approvati dal Consiglio federale o notificati alla Direzione del diritto internazionale pubblico. La CdG-S parte dal presupposto che in futuro non ci saranno più omissioni
di questo tipo. Ritiene che le misure avviate nel complesso abbiano permesso di migliorare trasparenza e procedure nel quadro della conclusione di convenzioni internazionali in materia di cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare e dell'armamento.

71 72 73 74 75

Cooperazioni internazionali nell'ambito dell'istruzione militare e dell'armamento.

Rapporto della CdG-S del 6 ottobre 2015 (FF 2016 1137).

Cooperazioni internazionali nell'ambito dell'istruzione militare e dell'armamento.

Rapporto del CPA dell'11 marzo 2015 all'attenzione della CdG-S (FF 2016 1149) Cooperazioni internazionali nell'ambito dell'istruzione militare e dell'armamento; rapporto della CdG-S del 6 ottobre 2015. Parere del Consiglio federale (FF 2016 1203).

Non pubblicata Non pubblicato

2703

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La CdG-S critica però che il Consiglio federale continui a respingere due punti che giudica molto importanti: la creazione di più trasparenza nel settore dell'armamento con la pubblicazione degli accordi quadro e la concretizzazione in generale delle indicazioni strategiche per le cooperazioni.

Nel parere emesso nel quadro del controllo successivo il Consiglio federale motiva la rinuncia a pubblicare gli accordi quadro nel settore dell'armamento affermando che non esistono le basi legali allo scopo, diversamente dal contesto degli accordi quadro nel settore dell'istruzione. Ed effettivamente le basi legali sanciscono che non è necessario pubblicare i primi poiché non contengono norme di diritto ­ ma potrebbero esserlo per decisione del Consiglio federale. In altre parole, il Consiglio federale potrebbe senz'altro provvedere alla trasparenza, se lo volesse. La CdG-S deplora che il collegio governativo non ne veda la necessità.

Allo stesso modo il Consiglio federale non ritiene necessario concretizzare le indicazioni strategiche per le cooperazioni dell'Esercito nel settore dell'armamento e dell'istruzione; preferisce infatti lasciare un ampio margine in questo contesto. La CdG-S invece continua a ritenere poco concrete le indicazioni strategiche: poiché sono così vaghe potrebbe rivelarsi complicato esaminare se vengono rispettate nel caso concreto.

Nonostante queste due critiche la CdG-S nel 2019 ha delineato un bilancio nel complesso positivo dell'ispezione e del controllo successivo. Ha constatato che l'attuazione delle raccomandazioni essenziali ha permesso un chiaro miglioramento e ha dunque deciso di concludere il controllo e chiudere il dossier.

3.8

Ambiente, trasporti e infrastruttura

3.8.1

Vigilanza della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) sui gestori di rete

Alla fine del 2018 sono stati pubblicati vari articoli di giornale76 che mettevano in evidenza i divari tra le tariffe nelle diverse regioni della Svizzera e ponevano particolare attenzione sulla cosiddetta valutazione sintetica delle reti introdotta nel 2007 con l'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl)77 con la quale le aziende potevano contabilizzare tra gli attivi determinate infrastrutture superate e già ammortizzate e tenerne dunque in considerazione i costi. Negli articoli si poneva la questione del ruolo della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) nella vigilanza sui gestori di rete.

La CdG-S ha deciso di occuparsi in modo approfondito della questione e a gennaio 2019 ha sentito i rappresentanti dell'ElCom e dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Questi hanno presentato alla Commissione tra l'altro la struttura della vigilanza sui gestori di rete, le competenze dei singoli organi e i diversi elementi tariffali.

76

77

Strombezüger zahlen oftmals doppelt. In: Basler Zeitung, 5 novembre 2018; Politiker wollen das Gewinnstreben der Stromverteiler bremsen. In: Tages-Anzeiger, 10 novembre 2018; Die Tricks der Stromverteiler. In: Berner Zeitung, 28 dicembre 2018.

Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7).

2704

FF 2020

L'ElCom e l'UFE hanno indicato alla Commissione diverse ragioni per le differenze, tra cui topografia e struttura insediativa. Il presidente dell'ElCom ha fatto notare che ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 LAEl «I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio» e che il Consiglio federale dispone di una competenza sussidiaria in questo ambito. In ogni caso, né i Cantoni né il Consiglio federale si sono finora avvalsi di queste competenze.

Per quel che riguarda la valutazione sintetica delle reti, l'ElCom e l'UFE hanno dichiarato che si tratta di un compromesso deciso dal legislatore al momento di mettere in vigore la LAEl, nel 2007, e le relative modalità erano state precisate in un secondo tempo per mezzo di diverse decisioni giudiziarie. L'UFE ha ammesso che questa disposizione della LAEl ha portato a tariffe maggiori in determinate regioni.

Il presidente dell'ElCom ha tuttavia sottolineato che attualmente non vi sono più valutazioni sintetiche di impianti, che quelli valutati in questo modo incidono solo per il dieci per cento circa sui costi e che nei prossimi anni questa prassi è destinata a scomparire.

Anche la questione dell'aumento della trasparenza nelle tariffe elettriche è stata discussa: l'ElCom intende rendere più efficace la vigilanza sui gestori di rete e auspica un adeguamento di legge al fine di poter pubblicare gli indici relativi a efficienza, tariffe e qualità. L'UFE ha comunicato alla Commissione che questo aspetto verrà discusso nel quadro della prevista revisione della LAEl (che comprende anche l'apertura completa del mercato dell'energia elettrica)78.

In base alle informazioni ricevute la CdG-S è giunta alla conclusione che non era necessario intervenire dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare. La Commissione ha constatato che l'ElCom sembra utilizzare il proprio margine di manovra nella vigilanza in modo adeguato e dispone delle informazioni necessarie allo scopo.

Inoltre ha affermato che nei prossimi anni il numero di impianti valutati sinteticamente dovrebbe diminuire automaticamente.

Invece la Commissione ritiene che la commissione tecnica competente dovrebbe occuparsi delle grandi differenze tariffali tra le diverse regioni della Svizzera, dato che la topografia e la struttura insediativa
non sembrano essere le sole ragioni del divario. La CdG-S ha dunque fatto pervenire alla CAPTE-S a marzo 2019 il verbale delle audizioni e la relativa documentazione chiedendole di occuparsi in modo più approfondito e a tempo debito della questione. La CdG-S dal canto suo ha deciso di chiudere i lavori su questo dossier.

78

Il progetto con cui aumentare la trasparenza nelle tariffe elettriche si chiama «Regolazione Sunshine». Ulteriori informazioni in merito: www.elcom.admin.ch, Temi > Regolazione Sunshine (stato: 28 gennaio 2020). Da ottobre 2018 a gennaio 2019 il Consiglio federale ha svolto una consultazione sulla revisione della LAEI. I relativi lavori sono ancora in corso.

2705

FF 2020

3.8.2

Vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti nel settore dell'infrastruttura ferroviaria

Nel 2018 la CdG-N si è occupata della vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) nel settore dell'infrastruttura ferroviaria79. Nella lettera del 9 novembre 2018 la Commissione ha espresso all'UFT la propria soddisfazione per la disponibilità dell'Ufficio ad eseguire controlli a campione dell'esecuzione tecnica dei lavori di manutenzione presso i gestori di strutture ferroviarie. Ha preso atto dell'incarico affidato ad una società esterna di progettare questi controlli. La Commissione vede inoltre di buon occhio che l'UFT cerchi di promuovere uno scambio di informazioni sulle esperienze con altri uffici federali e ha preso atto dell'introduzione di un monitoraggio finanziario nel settore dell'infrastruttura ferroviaria. La CdG-N ha comunicato all'UFT l'intenzione di chiedere nuovamente informazioni sullo stato di avanzamento del dossier durante l'estate 2019.

Ad agosto 2019 la CdG-N ha ricevuto dall'UFT informazioni sulla situazione dei lavori. Dopo averle analizzate ha comunicato al capo del DATEC la propria valutazione con la lettera del 19 novembre 2019.

La CdG-N ha constatato con soddisfazione che l'introduzione di controlli a campione sull'esecuzione tecnica dei lavori all'infrastruttura per i due tipi più importanti di impianti (binari e impianti di sicurezza) è in corso. Tuttavia ha preso atto anche delle difficoltà incontrate dall'Ufficio nell'ingaggiare per questi controlli esperti che dispongano di sufficiente esperienza nella costruzione ferroviaria e al contempo non dipendano da gestori di infrastrutture.

L'UFT ha comunicato alla Commissione che uno scambio di informazioni sulle esperienze concernenti i controlli a campione è solo parzialmente possibile con altri uffici federali ­ ad esempio l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ­, dato che è difficile fare un paragone tra le attività dei due uffici. La CdG-N ritiene comprensibili le ragioni addotte e approva i passi intrapresi dall'UFT per promuovere uno scambio di questo tipo.

Inoltre la Commissione ha preso atto dei progressi dei lavori dell'UFT nell'introduzione di un controllo finanziario per le strutture ferroviarie. Ha constatato che sono state attuate diverse misure (in particolare l'introduzione dell'applicazione WDI, il Web Dati dell'Infrastruttura, per rilevare i dati dell'infrastruttura e l'applicazione degli
standard del settore) che hanno permesso di agevolare l'utilizzazione.

La Commissione si rende conto che l'attuazione di queste misure comporta notevoli cambiamenti per i gestori della rete, che dunque l'implementazione richiede tempo e che la funzione di assistente svolta dall'Ufficio assume un'importanza particolare.

Inoltre ha constatato con soddisfazione che l'UFT giudica soddisfacente e produttiva la collaborazione con il settore.

La CdG-N deplora inoltre che gli sforzi dell'UFT per aumentare la cooperazione tra i gestori di strutture minori finora siano andati in porto solo in parte, ma approva l'intenzione dell'Ufficio di continuare a cercare di ampliarla.

79

Per maggiori informazioni sulle attività della CdG-N cfr. il rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG, n. 3.8.3 (FF 2019 2359, in particolare 2416).

2706

FF 2020

Date le informazioni ricevute la CdG-N è giunta alla conclusione che da parte dell'alta vigilanza parlamentare non sussiste la necessità di prendere altre misure. Ha dunque informato il capo del DATEC di voler chiudere il dossier.

3.8.3

Sicurezza aerea in Svizzera e traffico di droni

Nel 2018 la CdG-S si è occupata della sicurezza aerea in Svizzera e ha analizzato le sfide che dovranno essere affrontate dalla gestione del traffico aereo a causa dell'aumento del numero di droni in circolazione. Dopo aver discusso a lungo dell'argomento, la Commissione è giunta alla conclusione che il Consiglio federale, il DATEC e le autorità competenti affrontano attivamente la questione e che per quel che riguarda il traffico di droni sono già state avviate numerose misure. La Commissione non ritiene di dover agire dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare, ma ha comunicato che intende continuare a seguire il dossier80.

Nell'ottobre 2019 la Commissione ha fatto il punto della situazione su questo dossier con i rappresentanti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). L'Ufficio le ha presentato gli sviluppi nella sicurezza del traffico aereo, la situazione attuale delle disposizioni legislative determinanti e le sfide maggiori nonché i prossimi passi in questo settore.

I rappresentanti dell'Ufficio hanno spiegato che negli ultimi mesi il numero di incidenti in cui sono coinvolti droni è rimasto relativamente stabile e che gli incidenti si verificano soprattutto quando gli apparecchi volano senza un'autorizzazione adeguata. Hanno fatto notare che il numero degli incidenti dovrebbe diminuire con l'entrata in vigore della nuova legge, la cui elaborazione è in corso.

La Commissione è stata informata sulle nuove ordinanze dell'UE sui droni che entreranno in vigore probabilmente agli inizi di luglio 202081 e saranno trasposte nel diritto svizzero. Le nuove disposizioni prevedono tre categorie di droni e per ciascuna la procedura di autorizzazione è diversa82. Come avvenuto finora non si fa distinzione tra impiego privato e impiego commerciale. Inoltre i titolari di droni che pesano più di 250 grammi e sono dotati di sensori che possono rilevare dati personali devono registrarsi e superare un esame online. L'UFAC ha fatto notare che le norme dell'UE seguono da vicino il modello svizzero, ritenuto esemplare. L'Ufficio ha precisato inoltre che nell'attuazione delle nuove disposizioni la Svizzera dispone di un certo margine di manovra, ad esempio nella delimitazione di zone in cui l'impiego di droni è limitato o vietato.

80 81 82

Per maggiori informazioni sui lavori svolti dalle CdG vedi il rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG, n. 3.8.2 (FF 2019 2359, in particolare 2416).

Per determinate disposizioni vale un periodo di transizione fino a luglio 2022.

I droni per l'uso durante il tempo libero che non superano i 25 chili (categoria open o aperta, per rischio non elevato) non hanno bisogno di previa autorizzazione se chi li manovra mantiene costantemente il contatto visivo con il drone e lo fa volare al massimo a 120 metri di distanza. Droni che volano senza contatto visivo o sono più pesanti (categoria specifica o specific, per rischio mediamente elevato) devono precedentemente essere autorizzati. La terza categoria (certified, sottostante a obbligo di autorizzazione) riguarda i voli per il trasporto di persone o beni per i quali valgono disposizioni restrittive analoghe a quelle per i velivoli dotati di equipaggio a causa dei rischi più elevati.

2707

FF 2020

L'evasione delle domande di autorizzazione per droni rappresenta per l'UFAC una sfida a lungo termine. I rappresentanti dell'Ufficio comunicano che il numero di dossier presentati continua ad essere elevato e che spesso questi sono complessi.

Tuttavia è stata introdotta una procedura standardizzata per domande semplici, in modo da aumentare drasticamente il numero di domande evase.

L'UFAC ha informato la Commissione anche sulla situazione del progetto «USpace» che comprende una serie di servizi sviluppati in collaborazione con Skyguide e numerosi operatori del settore (aziende di controllo aereo, produttori di droni, piloti ecc.) e destinati a garantire un'integrazione sicura ed efficiente dei droni nello spazio aereo. Lo scopo del progetto è inoltre di agevolare le procedure amministrative nel traffico aereo per mezzo della digitalizzazione. U-Space mette a disposizione una soluzione in rete che permette alla popolazione ed alla polizia di accertare chi manovra il drone e da dove. Il sistema, attualmente in elaborazione, permette non solo l'introduzione di piani di volo per droni al fine di migliorare la pianificazione di operazioni, ma anche l'autorizzazione automatica per determinate zone dello spazio aereo. La Commissione ha discusso con i rappresentanti dell'UFAC diversi aspetti dell'attuazione di questo sistema, in particolare la protezione della sfera privata e la relazione tra lo sviluppo di U-Space e la tecnologia 5G.

In base alle informazioni ricevute la CdG-S è giunta alla conclusione che in questo dossier non occorre intervenire dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare.

Continuerà a prestare attenzione agli sviluppi in questo settore e tra circa due anni farà di nuovo il punto della situazione.

3.9

Ispezioni delle CdG in corso

Le ispezioni sono lo strumento principale d'intervento delle CdG. Servono a chiarire eventuali malfunzionamenti o lacune nei settori di competenza del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. Le inchieste vengono svolte dalle CdG, spesso in base a una valutazione del CPA. Di norma le ispezioni sono descritte in un rapporto contenente raccomandazioni rivolte all'autorità interessata e che viene pubblicato.

Solitamente la CdG competente svolge un controllo successivo due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto d'ispezione per stabilire in che misura le sue raccomandazioni sono state attuate.

Nella tabella riportata al capitolo 7 sono elencate tutte le ispezioni delle CdG che erano in corso a fine 2019 e le prossime tappe. I capitoli successivi illustrano le ispezioni in corso o i controlli successivi in merito ai quali non è stato pubblicato alcun rapporto nel 2019.

3.9.1

Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC ed il MPC

Nel quadro di audizioni del procuratore generale della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione nella primavera del 2019, svoltesi dopo la decisione dell'AV-MPC di avviare un'inchiesta disciplinare 2708

FF 2020

nei confronti del procuratore generale della Confederazione, le CdG hanno constatato che il rapporto di fiducia tra l'AV-MPC e il procuratore generale si è notevolmente incrinato (cfr. anche il n. 3.6.6). Riunitesi il 14 maggio 2019, hanno deciso di svolgere un'ispezione che chiarisca le considerevoli divergenze sulla vigilanza tra l'AV-MPC e il MPC, per rafforzare la stabilità e la credibilità del perseguimento penale a livello della Confederazione e per esaminare come possa essere ripristinata la fiducia tra l'AV-MPC e il MPC83.

Il piano per l'ispezione avviato il 25 giugno 2019 dalle CdG prevede tre fasi: nella prima, in base alle audizioni e all'esame della documentazione, le CdG analizzano il funzionamento pratico della vigilanza dell'AV-MPC sul MPC e le divergenze nella percezione della vigilanza tra le due autorità. Nella seconda i risultati vengono classificati in funzione delle basi legali e della loro concretizzazione allo scopo di comprendere dove sia necessario ottimizzare il funzionamento e avviare misure adeguate. In questa fase è possibile affidare mandati ad esperti. In una terza fase i risultati dei rapporti peritali e le conclusioni cui giungono le CdG sono integrati nel rapporto d'ispezione.

Conformemente alle indicazioni delle CdG lo svolgimento dell'ispezione è indipendente dal procedimento disciplinare deciso dall'AV-MPC. L'ispezione non riguarda gli incontri informali di coordinamento tra il MPC e la FIFA.

Attualmente le Sottocommissioni Tribunali/MPC stanno svolgendo la prima fase dell'ispezione. Secondo quanto previsto l'intera ispezione si concluderà nel corso del 2020.

3.9.2

Riscossione del canone radiotelevisivo

Nell'anno in rassegna la CdG-S ha avviato un controllo sull'ispezione del 2017 delle due CdG sulla riscossione del canone radiotelevisivo84. A causa di problemi di spedizione insorti nel 2019 con le prime fatture per il nuovo invio alle economie domestiche da parte dell'impresa Serafe AG85, la Commissione ha indirizzato all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) una serie di domande scritte al fine di essere messa a conoscenza tanto dei motivi di questo contrattempo quanto delle misure prese per ovviarvi. A giugno 2019 ha approfondito questi aspetti per mezzo di audizioni di rappresentanti dell'UFCOM prima di fare nuovamente il punto della situazione ad ottobre 2019. La Commissione intende stilare un bilancio dell'introduzione del nuovo canone nel corso del 2020.

83 84

85

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 14 maggio 2019 «Le CdG presentano alla Commissione giudiziaria il loro parere in merito alla rielezione del Procuratore generale».

Mandato per la riscossione del canone radiotelevisivo per il periodo 2019­2025.

Rapporto sintetico delle Commissioni della gestione delle Camere federali (FF 2017 5313); vedi anche il Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG, n. 3.5.5 (FF 2019 2359, in particolare 2402).

Datenchaos um TV- und Radiogebühren. In: Aargauer Zeitung, 15 gennaio 2019. So kam es zum Adress-Chaos bei der Billag-Nachfolgerin. In: Basler Zeitung, 18 gennaio 2019.

2709

FF 2020

3.9.3

Ammissione e riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità

Inoltre la CdG-S ha avviato un controllo dell'ispezione che aveva svolto nel 2014 sull'ammissione e sul riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità 86.

A giugno 2019 ha preso atto di un rapporto del Consiglio federale sull'attuazione delle raccomandazioni che gli aveva rivolto sull'argomento. A settembre 2019 ha sentito il segretario generale del DFI e i rappresentanti dell'UFSP per approfondire determinati aspetti del dossier. La Commissione intende proseguire i propri lavori in merito nel 2020.

3.9.4

Preservazione dei terreni agricoli coltivi

Da parte sua la CdG-N ha svolto un controllo dell'ispezione che aveva svolto nel 2015 sulla preservazione dei terreni agricoli coltivi87. Ha preso atto dei lavori svolti attualmente dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) nel contesto della rielaborazione del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (PS SAC). Nel corso di una visita presso l'ARE a settembre 2019 ha discusso diversi aspetti del dossier. Ha deciso di fare il punto della situazione di questo dossier solo dopo l'adozione della versione definitiva della rielaborazione del PS SAC prevista per l'estate 2020.

3.10

Visite di servizio

Le visite di servizio sono un altro importante strumento delle CdG. Le sottocommissioni compiono visite in uffici, tribunali o altri enti incaricati di compiti federali e, durante i colloqui con i rispettivi responsabili, raccolgono informazioni sui mandati, sui compiti e sulle competenze dei servizi amministrativi interessati, nonché sui loro affari in corso o di particolare interesse. Queste visite possono avvenire indipendentemente da un'inchiesta in corso o nell'ambito di un'ispezione o di un controllo successivo. Alle visite di servizio organizzate da una sottocommissione sono sistematicamente invitati anche i membri della sottocommissione omologa della CdG dell'altra Camera. Inoltre da agosto 2017 possono partecipare a queste visite delle sottocommissioni tutti i membri della CdG interessata.

86

87

Ammissione e riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità. Rapporto della CdG-S del 25 marzo 2014 (FF 2014 6735). Il rapporto si basa sulla «Valutazione dell'ammissione e del riesame dei medicamenti nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie», Rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione del 13 giugno 2013 a destinazione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (FF 2014 6753). Vedi anche Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG, n. 3.3.6 (FF 2019 2359, in particolare 2402).

Preservazione dei terreni agricoli coltivi. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 20 novembre 2015 (FF 2016 3115). Il rapporto si basa sulla valutazione del CPA «Preservazione dei terreni agricoli coltivi. Rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione dell'11 maggio 2015 a destinazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale» (FF 2016 3135).

2710

FF 2020

Nell'anno in rassegna le CdG si sono recate in visita presso le seguenti autorità e organi della Confederazione: Visite di servizio DFAE/DDPS

­ Scuola reclute di ciberdifesa/Scuola della guerra elettronica 64 (scuola GE 64) ­ Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ­ Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) ­ Ufficio dell'uditore in capo (UUC)

DFI/DATEC

­ ­ ­ ­

DFF/DEFR

­ Innosuisse ­ Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione ­ Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ­ Ufficio federale del servizio civile (CIVI) ­ Istituto Paul Scherrer (PSI)

DFGP/CaF

­ Centro Servizi informatici del DFGP (CSI DFGP) ­ Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)

Tribunali/MPC

- Tribunale federale di Lucerna

3.11

Domande di vigilanza

Swissmedic Ufficio federale di statistica (UST) Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Pro Helvetia

Le domande secondo l'articolo 129 LParl sono segnalazioni di privati o di organizzazioni concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali che sottostanno all'alta vigilanza delle Camere federali.

Le CdG si occupano di queste segnalazioni quando riguardano eventuali malfunzionamenti o lacune nell'ambito dell'attuazione delle leggi o della gestione da parte di un'autorità federale.

I limiti generali posti all'alta vigilanza si applicano anche alle domande. In particolare le CdG non sono autorizzate ad abrogare o modificare singole decisioni e non possono effettuare il controllo di merito delle decisioni giudiziarie (art. 26 cpv. 4 LParl). Le CdG decidono liberamente se e in che modo trattare le domande che ricevono. Di norma le CdG si occupano di singoli casi se riguardano una problematica generale. Tra l'altro i richiedenti non hanno i diritti di parte e non possono interporre ricorso contro le decisioni delle CdG.

2711

FF 2020

Nell'anno in rassegna le CdG hanno ricevuto 28 domande, 13 delle quali hanno potuto essere trattate in via definitiva. In questo stesso periodo, le Commissioni si sono anche occupate di due domande ricevute durante l'anno precedente.

3.12

Altri temi trattati dalle CdG

Oltre agli oggetti sopraccitati, durante l'anno in rassegna le CdG hanno trattato anche altri temi, molti dei quali sono descritti al capitolo successivo. Tutti sono elencati nella tabella al numero 3.12.7.

3.12.1

Prestazioni della Pilatus in Arabia Saudita

Dalla fine del 2018 la Sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-N si occupa degli accertamenti del DFAE sulle prestazioni fornite dalla ditta Pilatus Flugzeugwerke SA all'Arabia Saudita. Conformemente alla legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) queste prestazioni devono essere notificate al DFAE. Alla fine del 2018 si è venuto a sapere che il DFAE aveva avviato un procedimento per esaminare determinate attività che la ditta Pilatus aveva svolto in Arabia Saudita. Di conseguenza sono state controllate anche altre attività svolte dalla ditta in altri Paesi. Con la decisione del 25 giugno 2019 il DFAE ha infine vietato alla Pilatus di fornire determinate prestazioni in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

Da novembre 2018 la CdG-N si è occupata a più riprese della questione. Tra febbraio e ottobre 2019 la Sottocommissione competente ha sentito i responsabili del DFAE, compreso il capo del Dipartimento e la segretaria di Stato del DFAE, e della SECO. Inoltre ha chiesto informazioni scritte alla ditta Pilatus.

Gli accertamenti della CdG-N si concentrano in particolare sui processi decisionali all'interno del Dipartimento, sul coinvolgimento del Consiglio federale e sul coordinamento tra il DFAE e la SECO. Invece non riguardano la decisione del DFAE, la cui valutazione giuridica spetta al Tribunale amministrativo federale.

Le CdG-N proseguiranno gli accertamenti agli inizi del 2020 e al termine dell'esame renderanno note le constatazioni fatte e la valutazione emessa.

3.12.2

Mitholz/Catasto dei pericoli DDPS

Nell'estate 2018 si è venuto a sapere che il rischio che i residui di munizioni in un deposito sotterraneo di munizioni militari a Mitholz nel comune di Kandergrund nell'Oberland bernese esplodano è maggiore rispetto a quanto sinora ipotizzato.

Questa valutazione del rischio è nuova ed è scaturita dalla pianificazione del DDPS di un nuovo centro di calcolo nell'impianto e dalle misure e analisi avviate in tale contesto.

2712

FF 2020

Da ottobre 2018 la competente Sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-N ha ripetutamente chiesto informazioni sui lavori in corso alle persone competenti presso il DDPS. In particolare era interessata alle misure prese o previste al fine di ridurre il rischio per la popolazione di Mitholz e alla partecipazione delle autorità locali e della popolazione stessa. La Commissione tuttavia ha voluto anche sapere perché il DDPS non ha riconosciuto il rischio nonostante tenga un catasto dei siti inquinati e quali sono gli insegnamenti tratti dal caso, ad esempio se ha adeguato i procedimenti del catasto.

La Sottocommissione competente intende continuare a seguire i lavori del DDPS nel 2020 e proseguire gli accertamenti.

3.12.3

Penuria di vaccini in Svizzera

Nell'anno in rassegna la CdG-N ha proseguito i lavori al dossier sulla penuria di vaccini in Svizzera88. A febbraio 2019 ha sentito diversi organi (Commissione federale per le vaccinazioni [CFV], Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese [UFAE], Swissmedic e alcuni esponenti dell'industria farmaceutica). Ha anche trasmesso al DFI alcune domande scritte, in particolare sull'attrattività della Svizzera per il mercato dei vaccini, sulla procedura di certificazione per nuovi vaccini e sulla collaborazione tra le autorità competenti in Svizzera. A novembre 2019 ha condotto ulteriori colloqui con il capo del DFI, con delegazioni di Swissmedic e dell'UFSP nonché con il presidente della CFV. Secondo la CdG-N restano numerose questioni aperte e pertanto intende continuare ad occuparsi del dossier anche nel 2020.

3.12.4

Strategia e piano d'azione sulla biodiversità in Svizzera

Nel 2017 il Consiglio federale ha deciso un piano d'azione riguardante la Strategia Biodiversità Svizzera, adottata cinque anni prima. A marzo 2019 la CdG-S ha sentito una delegazione dell'UFAM per essere messa al corrente del piano d'azione e delle sfide connessevi. In base alle informazioni ricevute ha rivolto all'UFAM e all'UFAG una serie di domande supplementari sull'organizzazione e sulla vigilanza dei progetti in corso nel quadro della Strategia Biodiversità Svizzera, sull'impiego dei mezzi previsti a questo scopo e sul ruolo del settore agricolo. A novembre 2019 ha preso atto del fatto che sta per uscire un alto numero di importanti pubblicazioni sulla biodiversità. Ha pertanto deciso di sentire ancora una volta agli inizi del 2020 diversi rappresentanti degli uffici federali coinvolti.

88

Per maggiori informazioni sui lavori della CdG-N concernenti il dossier vedi il Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG, n. 3.3.4 (FF 2019 2359, in particolare 2389).

2713

FF 2020

3.12.5

Treni bipiano forniti da Bombardier

I problemi insorti alla consegna e messa in funzione dei treni bipiano ordinati nel 2010 dalle FFS alla ditta Bombardier sono stati tematizzati nel 2019 in numerosi interventi politici e servizi giornalistici. La CdG-N ha deciso agli inizi di marzo 2019 di occuparsi della questione. Nel rispetto delle proprie competenze legali ha deciso di concentrarsi sul controllo strategico e sulla vigilanza del Consiglio federale, del DATEC e dell'UFT e di esaminare come questi tutelino gli interessi della Confederazione89. Invece ha rinunciato ad includere il contratto o le relazioni d'affari tra le FFS e la ditta Bombardier nella propria valutazione poiché ritiene che l'intervento rappresenterebbe un'intrusione sproporzionata nell'indipendenza dell'impresa, problematico anche dal profilo della separazione dei poteri, dato che l'accertamento delle responsabilità in caso di eventuali disaccordi concernenti il contratto spetta al potere giudiziario. Nel corso dell'anno la Commissione ha rivolto al capo del DATEC numerose domande scritte sul dossier e ha preso atto di svariato materiale sulla questione. Intende continuare a seguire attentamente l'evolversi della situazione e svolgere nella prima metà del 2020 una serie di audizioni.

3.12.6

Governo d'impresa della Confederazione

Nell'anno in esame le CdG si sono occupate a più riprese del governo d'impresa della Confederazione (gestione e vigilanza nei confronti delle imprese parastatali).

Hanno preso atto delle conclusioni di una perizia affidata dal Consiglio federale e pubblicata a giungo 2019 sull'argomento90 e del parere del collegio governativo sulle raccomandazioni espresse nel rapporto91. Alla fine di ottobre 2019 le due Commissioni si sono intrattenute sull'argomento con il Presidente della Confederazione.

Le CdG hanno inoltre tematizzato diversi aspetti del governo d'impresa in rapporti pubblicati nel corso dell'anno (in particolare sul caso AutoPostale92, sul ciberattacco contro la RUAG 93 e sulle relazioni d'interesse in seno al consiglio d'amministrazione delle FFS94) e hanno adottato numerosi interventi parlamentari sull'ar-

89

90

91

92

93 94

Treni «Dosto» delle FFS: la CdG-N si concentra sulla tutela degli interessi da parte del Consiglio federale in qualità di proprietario, Comunicato stampa della CdG-N del 1° marzo 2019.

Lienhard, Andreas / Rieder, Stefan / Sonderegger, Roger W. / Ladner, Andreas / Höchner, Claudia / Ritz, Manuel / Roose, Zilla (2019): Beurteilung der Corporate Governance des Bundes anhand der Analyse von vier Unternehmen. Berna, Lucerna, San Gallo, Losanna.

Valutazione del rapporto di esperti «Beurteilung der Corporate Governance des Bundes anhand der Analyse von vier Unternehmen», rapporto del Consiglio federale del 14 agosto 2019 in risposta alla lettera delle CdG del 4 luglio 2019 (non pubblicato).

Rapporto della CdG-S del 12 novembre 2019 sulle irregolarità contabili presso l'AutoPostale SA, considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare (non ancora pubblicato).

Gestione del ciberattacco contro la RUAG: Valutazione del parere del Consiglio federale del 28 settembre 2018, Rapporto della CdG-N del 19 novembre 2019 (FF 2020 2280).

Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS. Valutazione del parere del Consiglio federale. Rapporto della CdG-S del 12 novembre 2019 (FF 2020 849).

2714

FF 2020

gomento95. Nell'ambito del controllo successivo dei dossier citati le CdG continueranno a seguire con attenzione gli sviluppi del governo d'impresa nella prassi della Confederazione.

3.12.7

Elenco degli affari trattati suddivisi per sottocommissione

Sottocommissioni DFAE/DDPS Tema

Trattazione non ancora conclusa

Contratto della Pilatus-Werke con l'Arabia Saudita

X

Mitholz / Catasto dei pericoli

X

Controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP)

X

Trattazione conclusa

Protezione della popolazione: rapporto «Auslegeord- X nung Telematikprojekte» (stato d'avanzamento dei progetti telematici) Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC)

X

Progetti prioritari del DDPS

X

Sport di competizione in seno all'esercito

X

Grandi manifestazioni sportive in Svizzera che hanno luogo solo una volta

X

Sponsorizzazione nel DFAE

X

Compiti della DSC concernenti persone disabili

X

Scambio con ambasciatori

X

Direzione delle risorse: cockpit

X

Interventi dell'esercito in caso di catastrofi all'estero

X

Servizio dei trasporti aerei della Confederazione

X

Principi della Confederazione in materia di politica d'armamento

X

95

Vedi in particolare la mozione della CdG-S 19.4383, i postulati della CdG-S 19.4386 e 19.4389.

2715

FF 2020

Sottocommissioni DFF/DEFR Tema

Trattazione non ancora conclusa

Relazioni d'interesse dei quadri superiori

X

SUPERB23

X

Errore nella stima del numero di coppie sposate con doppio reddito

X

Trattazione conclusa

Trasmissione di dati di terzi nel quadro dell'assistenza X amministrativa da parte dell'AFC Primo scambio di rendicontazioni Paese per Paese delle grandi imprese multinazionali

X

Verifica della chiave di ripartizione dei contributi federali alle facoltà di medicina

X

Riorganizzazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

X

Pagamenti diretti dell'Ufficio federale dell'agricoltura X (UFAG) Problemi informatici presso gli uffici regionali di collocamento (URC)

X

Problemi connessi al transito di rifugiati attraverso la Svizzera

X

Perizie su mandato di Publica sulle contraddizioni tra LPP e LPers

X

Attività di vigilanza della FINMA nel settore del credito al consumo

X

Accordi transattivi del Cantone dei Grigioni con imprese edili coinvolte in procedimenti della COMCO

X

Verifica della struttura e dei compiti dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF)

X

Coordinamento e promozione del settore universitario

X

Sistema salariale dell'Amministrazione federale

X

2716

FF 2020

Tema

Trattazione non ancora conclusa

Trattazione conclusa

Problemi di personale presso il PFZ

X

Uso di mezzi di comunicazione sicuri all'interno dell'Amministrazione federale

X

Rapporto del CDF: verifica del controllo concernente il trasferimento di materiale bellico

X

Presentazione dell'Ufficio federale del consumo (UFDC) e della Commissione federale del consumo (CFC)

X

Depositi franchi doganali

X

COMCO: comunicazione

X

Risarcimento dei costi di viaggio per ragioni di lavoro presso l'Amministrazione federale

X

Promozione delle esportazioni

X

Bando di concorso dello sportello virtuale della SECO One-Stop-Shop, in seguito EasyGov

X

Sottocommissioni DFI/DATEC Tema

Trattazione non ancora conclusa

Tariffe postali per la consegna dei giornali

X

Delega di competenze legislative a terzi

X

Audit del CDF sulla polizia dei trasporti

X

Penuria di vaccini in Svizzera

X

FFS: ordinazione di treni a due piani presso la ditta Bombardier

X

Strategia e piano d'azione Biodiversità Svizzera

X

Compiti dell'IFPDT nel settore sanitario ­ cartella informatizzata del paziente

X

«Just culture» nel settore della sicurezza aerea

X

Trattazione conclusa

2717

FF 2020

Tema

Trattazione non ancora conclusa

Progetto ARE+ dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

X

Trattazione conclusa

Sorveglianza dell'UFAS sugli uffici AI cantonali nel settore della protezione dei dati e della sfera privata

X

CarPostal France

X

Sottocommissioni DFGP/CaF Tema

Trattazione non ancora conclusa

GEVER ­ Gestione elettronica degli affari della Confederazione

X

Accelerazione delle procedure di asilo: valutazione delle nuove procedure

X

Legge sui compiti di polizia

X

Riorganizzazione della Polizia giudiziaria federale (PGF)

X

Gestione integrata delle frontiere

X

Assistenza giudiziaria internazionale

X

Assistenza medica in caso di rinvii coatti

X

Errori nelle spiegazioni di voto

X

Radicalizzazione e l'estremismo violento

X

eRetour

X

Versamenti d'integrazione

X

Esercizio di condotta strategica 2017 (ECS 17)

X

Modernizzazione del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU)

X

Trattazione conclusa

Limitazione del principio di trasparenza?

X

Voto elettronico

X

2718

FF 2020

Tema

Trattazione non ancora conclusa

Trattazione conclusa

Svizzera 2030

X

Traffico di migranti

X

Valutazione Schengen

X

Struttura di cooperazione interdipartimentale in materia di migrazione (struttura CIM)

X

Sottocommissioni Tribunali/MPC Tema

Trattazione non ancora conclusa

Contatti tra il MPC e la FIFA

X

Trattazione conclusa

Introduzione del dossier giudiziario elettronico (Justi- X tia 4.0) Attuazione dell'art. 260ter CP (Iv. Pa. CdG-S)

X

Tasse di giustizia riscosse dai tribunali della Confede- X razione Indicatori della gestione delle risorse delle autorità di perseguimento penale

sospeso

Ruolo del MPC nella scoperta di una ex fonte del SIC (caso «Daniel M.»)

X

Formazione continua presso i tribunali della Confederazione

X

Controllo successivo OpenJustitia

X

Commissioni plenarie Tema

Trattazione non ancora conclusa

Trattazione conclusa

Regole e prassi in caso di avvicendamento nella dire- X zione di un dipartimento o della Cancelleria federale Progetti chiave della Confederazione in ambito TIC

X

Governo d'impresa della Confederazione

X

2719

FF 2020

Tema

Trattazione non ancora conclusa

Iniziativa parlamentare Joder del 18 giugno 2015 (15.451 «Rafforzamento delle Commissioni della gestione»)

X

Iniziativa parlamentare Rytz del 16 marzo 2018 (18.418 «Istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per gestire le imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni»)

Trattazione conclusa

X

4

Protezione dello Stato e attività informative

4.1

Mandati, diritti e organizzazione della DelCG

Nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare, la DelCG vigila sulle attività della Confederazione nel settore dei servizi delle attività informative civile e militare.

Concretamente sorveglia il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), competente sia per il servizio informazioni concernente l'interno (protezione dello Stato) sia per quello concernente l'estero. La DelCG vigila anche sulle attività informative dell'esercito, in particolare su quelle del Servizio informazioni militare (SIM), nonché del Centro operazioni elettroniche (COE), il quale esegue anche esplorazioni radio per il SIC e il SIM. Vigila inoltre sui procedimenti giudiziari del MPC nel settore della protezione dello Stato.

L'alta vigilanza parlamentare della DelCG si estende anche agli organi cantonali di esecuzione che acquisiscono informazioni o elaborano dati su mandato del SIC.

Dato che questo compito sconfina nel campo di competenza degli organi di vigilanza parlamentare cantonali, la DelCG interviene tuttavia in un Cantone soltanto d'intesa con l'organo cantonale competente.

Sono inoltre assoggettati all'alta vigilanza della DelCG l'autorità di vigilanza indipendente (AVI-AIn) istituita dalla legge federale sulle attività informative (LAIn) 96 e il TAF quando giudica su misure di acquisizione di informazioni del SIC soggette ad autorizzazione. Se il controllo di merito delle decisioni giudiziarie da parte dell'alta vigilanza non è ammesso (art. 26 cpv. 4 LParl), la DelCG può invece verificare la cooperazione tra gli organi coinvolti e in generale l'efficacia dei processi di approvazione.

La DelCG è un organo permanente comune a entrambe le CdG delle Camere federali, in cui è rappresentato costantemente anche un partito non governativo. Si compone di tre membri della CdG-N e di tre membri della CdG-S. La DelCG si costituisce da sé (art. 53 cpv. 1 LParl) ed elegge il suo presidente e vicepresidente, di norma per un biennio.

96

Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121).

2720

FF 2020

Per esercitare i suoi compiti la DelCG dispone di diritti di informazione particolarmente estesi (art. 169 cpv. 2 Cost.; art. 154 LParl): può farsi consegnare i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, riceve costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, e può esigere i verbali delle sedute del Consiglio federale.

Come le CdG, anche la DelCG incentra la sua attività di controllo sul rispetto dei criteri di legittimità, opportunità ed efficacia. Per la DelCG l'alta vigilanza consiste anzitutto nel controllare il modo in cui l'Esecutivo esercita i suoi compiti di vigilanza. In ultima analisi spetta al Consiglio federale, e non al Parlamento, assumersi la responsabilità dell'attività svolta dai Servizi delle attività informative. La Delegazione verifica in particolare se il Consiglio federale e il dipartimento competente svolgono correttamente la loro funzione di gestione e vigilanza sancita nella legge.

4.2

Strumenti di direzione politica del Consiglio federale

Il Consiglio federale dispone di diversi strumenti per la direzione politica del SIC. Il principale strumento è il mandato di base per il SIC, che stabilisce le priorità tematiche e geografiche per il lavoro quotidiano dei servizi ed è riformulato almeno ogni quattro anni (art. 70 cpv. 1 LAIn). Nel quadro di questo rinnovo periodico il mandato di base per gli anni 2019­2022 è stato esaminato preventivamente il 20 novembre 2018 dalla Delegazione sicurezza del Consiglio federale (DelSic) e approvato dal Collegio governativo il 14 dicembre 2018.

Il 12 aprile 2019 la responsabile del DDPS e il direttore del SIC hanno presentato alla DelCG il mandato di base. Il documento è articolato conformemente ai sei compiti del SIC (art. 6 cpv. 1 lett. a e b LAIn), ciascuno dei quali è concretizzato mediante settori chiave tematici e geografici. Grazie a questa nuova struttura il mandato di base ha acquisito maggiore chiarezza e coerenza rispetto alle disposizioni legali. In occasione della presentazione è stato spiegato alla DelCG in base a quali considerazioni sono state poste nuove priorità nell'azione informativa su determinate regioni mondiali.

Il Consiglio federale ha rinunciato a formulare anch'esso settori chiave per «salvaguardare la capacità d'azione della Svizzera» (art. 6 cpv. 1 lett. c LAIn). Questa disposizione si riferisce soltanto al «compito fondamentale del SIC, il quale consiste nel fornire tempestivamente al Governo federale le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti»97. Di conseguenza l'articolo 6 capoverso 1 lettera c LAIn non può essere invocato per giustificare compiti che non siano già previsti secondo le restanti disposizioni concernenti lo scopo dell'articolo 6 capoverso 1 LAIn.

Un altro strumento per la direzione strategica è la lista d'osservazione. Spetta al Consiglio federale il compito di approvare ogni anno tale lista e di trasmetterla alla DelCG affinché ne prenda atto (art. 70 cpv. 1 lett. b LAIn). Nella lista d'os97

Messaggio del 19 febbraio 2014 concernente la legge sulle attività informative (FF 2014 1885, in particolare 1923).

2721

FF 2020

servazione figurano organizzazioni e gruppi che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna (art. 72 cpv. 1 LAIn, art. 39 cpv. 2 OAIn98).

Questa presunzione è considerata fondata in particolare se un'organizzazione o un gruppo figura in una lista delle Nazioni Unite o dell'Unione europea. Un recepimento vincolate non è tuttavia previsto, poiché l'articolo 72 capoverso 2 LAIn rappresenta esplicitamente una disposizione potestativa. Di fatto la parte internazionale della lista d'osservazione della Svizzera ricalca in ampia misura quella dell'UE.

Rispetto alla decisione 2019/25 del Consiglio dell'UE dell'8 gennaio 2019 si discosta soltanto per una mezza dozzina di nominativi.

Se un'organizzazione o un gruppo figura nella lista d'osservazione, il SIC è autorizzato ad acquisire e trattare informazioni non soltanto sull'organizzazione o sul gruppo in questione, ma anche sui suoi esponenti (art. 5 cpv. 8 LAIn), incluse le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera (art. 5 cpv. 5 LAIn). Si deve tuttavia presupporre che con queste informazioni sia possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi (art. 5 cpv. 8 LAIn).

La competenza di inserire o stralciare dalla lista d'osservazione un'organizzazione o un gruppo spetta esclusivamente all'Esecutivo. Il diritto di essere sentiti non è garantito alle organizzazioni o ai gruppi iscritti nella lista d'osservazione, anche se misure adottate sulla base della lista possono violare la protezione dei diritti fondamentali costituzionali o internazionali. La DelCG prende annualmente atto della lista e dei suoi adeguamenti tenendo presente anche questo aspetto.

Il terzo strumento di direzione di cui la DelCG si è occupata nell'anno in rassegna è la cosiddetta lista GEX, nella quale il Consiglio federale designa ogni anno i gruppi da considerare di matrice estremista violenta (art. 70 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 19 cpv. 2 lett. e LAIn). La lista GEX aiuta a determinare i gruppi i cui dati possono essere trattati dal SIC esclusivamente nel sistema di analisi integrale dell'estremismo violento IASA-GEX SIC (art. 50 LAIn, art. 22­28 OSIMESIC99). Contro i membri di gruppi di matrice estremista non è possibile ordinare misure di
acquisizione assoggettati ad autorizzazione (art. 27 cpv. 1 lett. a LAIn e contrario). Sull'attuale lista GEX del 6 giugno 2019 figurano 75 gruppi estremisti di sinistra e 99 di destra. In occasione della sua seduta del 23 ottobre 2019 la DelCG ha preso atto del contenuto classificato come confidenziale della lista d'osservazione e della lista GEX.

4.3

Contatti e accordi con l'estero

Il Consiglio federale è incaricato di definire ogni anno la collaborazione del SIC e del SIM con le autorità estere (art. 70 cpv. 1 lett. f LAIn; art. 99 cpv. 6 LM100). Il 98 99

Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn; RS 121.1).

Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC; RS 121.2).

100 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).

2722

FF 2020

DDPS è tenuto a sottoporre preventivamente alla Delegazione Sicurezza del Consiglio federale (DelSic) un elenco di tutti i servizi con i quali i servizi informativi intrattengono regolarmente contatti informativi. Nella sua seduta del 22 agosto 2019 la DelCG ha preso atto dell'elenco dei contatti all'estero ed è stata informata dal capo del SIM e dal nuovo direttore del SIC sui diversi contatti che i rispettivi servizi intrattengono all'estero.

Sotto il profilo qualitativo l'elenco dei contatti all'estero deve contenere una valutazione dell'utilità, degli oneri e dei rischi di questi contatti (art. 7 cpv. 2 OAIn).

Questa modalità di valutazione è stata introdotta su proposta della DelCG nel 2013101. Queste informazioni devono permettere al Consiglio federale di autorizzare un contatto soltanto dopo aver ponderato la sua utilità per il lavoro dei servizi informativi e gli eventuali interessi politici che vi si opporrebbero.

Nella sua seduta del 27 maggio 2019 la DelCG ha inoltre preso atto dei nuovi accordi con due servizi partner, che erano stati approvati dal Consiglio federale nella primavera del 2019. Secondo l'articolo 80 capoverso 3 LAIn il Consiglio federale deve approvare gli accordi amministrativi internazionali conclusi fra il SIC e partner esteri. Questa disposizione che riguarda anche il SIM (art. 99 cpv. 6 LM) era prevista già prima dell'entrata in vigore della LAIn. Dal 2014 la DelCG si adopera affinché tutti i nuovi accordi del SIC siano sottoposti per approvazione al Consiglio federale. Nel 2016 il DDPS ha dovuto pertanto sottoporre retroattivamente ad approvazione al Consiglio federale tutti gli accordi che erano stati conclusi tra il SIC e organi esteri102.

L'alta vigilanza della DelCG si occuperà in futuro maggiormente di chiarire quali accordi del SIC rientrino per l'approvazione nella sfera di competenze del Consiglio federale e quali in quella del Parlamento. L'articolo 7a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) 103 autorizza il Consiglio federale a concludere autonomamente soltanto trattati internazionali di portata limitata (cpv. 2) oppure se ne è autorizzato da una legge federale (cpv. 1), come prevede l'articolo 70 capoverso 3 LAIn per gli accordi riguardanti la protezione delle informazioni o la partecipazione a sistemi automatizzati
internazionali. Il 25 novembre 2019 la DelCG ha discusso con la responsabile del DDPS sulle competenze del Consiglio federale e del Parlamento per la conclusione di accordi in materia di servizi informativi.

4.4

Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione

Dall'entrata in vigore della LAIn, il 1° settembre 2017, il SIC può adottare misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione (art. 26 LAIn). In particolaRapporto annuale 2013 delle CdG e della DelCG del 31 gennaio 2014, n. 4.1.1 (FF 2014 4291, in particolare 4348).

102 Rapporto annuale 2016 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2017, n. 4.2.3 (FF 2017 3741, in particolare 3260).

103 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

101

2723

FF 2020

re può infiltrarsi nei sistemi informatici di terzi, utilizzare i cosiddetti cacciatori di IMSI (IMSI-Catcher)104 e apparecchi di localizzazione GPS, nonché utilizzare apparecchi di sorveglianza al fine di registrare immagini e suoni nei luoghi non pubblici.

Ha anche il diritto di adottare misure previste dalla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)105.

Le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione del SIC devono essere preventivamente approvate dal TAF. Il presidente della corte competente del TAF redige ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione della DelCG (art 29 cpv. 8 LAIn).

Questo rapporto deve consentire alla DelCG di farsi un'idea su come il TAF tratta le richieste del SIC e sugli eventuali aspetti problematici. Di norma, non vi è pertanto alcuna necessità di illustrare nel rapporto dettagli operativi sulle misure approvate.

La DelCG è invece molto interessata a indicazioni su disposizioni procedurali inappropriate, che potrebbero richiedere interventi a livello legislativo.

Il 25 febbraio 2019 il presidente della prima corte del TAF ha presentato alla DelCG il suo rapporto concernente il 2018, dal quale si evince che in quell'anno tre richieste del SIC sono state approvate dal TAF soltanto parzialmente. Nell'anno precedente si era presentato un unico caso di questo genere. Nessuna delle misure proposte è invece stata completamente respinta nel corso degli ultimi due anni. In diversi casi il TAF ha tuttavia vincolato l'autorizzazione a oneri a carico del SIC. Il TAF è stato chiamato per la prima volta nel 2018 a giudicare su richieste del SIC di rinunciare alla comunicazione secondo l'articolo 33 capoverso 2 LAIn, e questo dopo che le prime misure di acquisizione erano state interrotte.

Nella primavera del 2014 la DelCG aveva suggerito nel suo corapporto concernente la LAIn di assoggettare all'autorizzazione da parte di un giudice, oltre all'infiltrazione in sistemi informatici estranei nel Paese, anche quella in sistemi all'estero.

Aveva argomentato a sostegno della sua proposta che il luogo di un apparecchio mobile al momento dell'autorizzazione di una misura di hacking spesso non è prevedibile. Il Consiglio degli Stati aveva accolto questa proposta della DelCG, ma aveva in seguito stralciato la
relativa disposizione nell'ambito della procedura di appianamento delle divergenze con il Consiglio nazionale.

Nella prassi il SIC e il TAF devono pertanto prestare attenzione affinché non sia approvata dal giudice e in seguito attuata dal SIC alcuna misura secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera d numero 1 LAIn contro obiettivi di hacking all'estero. Sulle richieste di intrusione in sistemi e reti informatici ubicati all'estero decide secondo l'articolo 37 capoverso 2 LAIn soltanto il capo del DDPS previa consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP. L'adempimento delle diverse procedure è stato un tema discusso dalla DelCG dapprima con il TAF e in seguito, il 12 aprile 2019, con la responsabile del DDPS.

Benché le Camere federali abbiano discusso ripetutamente se e in che misura l'opinione pubblica debba essere informata sull'attuazione di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, nessuna disposizione in tal senso è stata inserita nella 104

Dispositivo per l'identificazione e la localizzazione di persone mediante i loro telefoni mobili.

105 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

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legge106. Con la revisione totale dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni107, nel novembre 2017 il Consiglio federale ha disposto che il Servizio SCPT pubblichi nella sua statistica annuale anche il numero di mandati del SIC (art. 12 OSCPT). Nel dicembre 2017 il Consiglio federale ha inoltre assicurato nella risposta a un intervento parlamentare che il SIC avrebbe regolarmente pubblicato nel suo rapporto annuale il numero di misure di acquisizione approvate e il numero di operazioni nelle quali sono state attuate 108.

Nel 2018 la DelCG si è rallegrata della divulgazione di questa informazione, ha tuttavia invitato i competenti servizi a valutare in che modo migliorare la rappresentatività delle indicazioni pubblicate, in particolare nel confronto pluriennale.

Il 16 novembre 2018 è stato sottoposto a tal proposito alla DelCG un piano elaborato dal SIC congiuntamente al Servizio SCPT e al TAF che prevede che il SIC pubblichi in futuro nel suo rapporto annuale anche il numero di persone interessate dalle misure. La DelCG ritiene che i dati riportati dal SIC negli indicatori in coda al suo rapporto del 24 maggio 2019 soddisfano lo scopo che si era prefissa.

Il 22 agosto 2019 la DelCG ha inoltre deciso di indicare ogni volta nel suo rapporto annuale quante richieste di approvazione del SIC sono state respinte o approvate soltanto parzialmente dal TAF. In tal modo l'opinione pubblica dovrebbe riuscire a farsi un'idea sulla prassi adottata dal TAF 109.

In seno alla DelSic le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione sono un tema ricorrente. Oltre al DDPS sono membri della DelSic anche il DFAE e il DFGP, i cui capi devono essere consultati dal capo del DDPS prima di autorizzare una misura (art. 30 LAIn). Il capo del DDPS trasmette sistematicamente i relativi documenti alla DelCG.

Il 23 ottobre 2019 il SIC ha presentato alla DelCG per la prima volta un bilancio sulle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione finora attuate e sulle misure secondo l'articolo 37 capoverso 2 LAIn. La DelCG chiederà al SIC di presentarle un rapporto analogo anche l'anno prossimo e vigilerà in particolare affinché il SIC elabori criteri appropriati per valutare l'adeguatezza e l'utilità delle misure.

La DelCG si è occupata di richieste individuali
del SIC relative a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e delle relative decisioni del TAF soltanto in casi eccezionali, ad esempio riguardo a singoli casi di terrorismo. La Delegazione riceve invece una copia di tutte le richieste di misure di hacking all'estero approvate dalla responsabile del DDPS (art. 37 cpv. 2 LAIn). In una lettera del 16 novembre 2017 la

106 107

Boll. Uff. 2015 N 1320­1327, Boll. Uff. 2015 N 792 Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11).

108 Domanda Glättli «Legge federale sulle attività informative. Promessa del Consiglio federale di ricorrere il meno possibile all'esplorazione dei segnali via cavo» del 6 dicembre 2017 (17.5640).

109 In due procedure di conciliazione separate tra il SIC e due giornalisti, il 10 dicembre 2018 l'IFPDT aveva rinunciato a raccomandare al SIC di indicare, sulla base della LTras, il numero di misure approvate dal TAF.

2725

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DelCG aveva chiesto al Consiglio federale di essere informata sistematicamente di tali casi visti i rischi politici connessi a simili operazioni110.

4.5

Vigilanza sui ciberattacchi dell'esercito

Il 1° marzo 2019 è entrata in vigore l'ordinanza sulla ciberdifesa militare (OCDM)111 che costituisce la disposizione esecutiva per l'approvazione di ciberattacchi dell'esercito secondo l'articolo 100 capoverso 1 lettera c LM. Dopo l'adozione della revisione della LM per l'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) 112 nel 2016, la DelCG aveva invitato il DDPS a prestare sufficiente attenzione, nell'elaborazione dell'ordinanza, alle modalità della vigilanza su queste azioni113.

Secondo l'articolo 8 OCDM la Segreteria generale del DDPS assume la vigilanza interna al Dipartimento concernente la ciberdifesa militare, ne riferisce periodicamente al Consiglio federale e ne informa gli organi di alta vigilanza parlamentare.

Questo incarico è stato delegato dal DDPS a un comitato di vigilanza sulla ciberdifesa a livello del DDPS diretto dal consulente militare della capodipartimento. Fanno inoltre parte di questo comitato un rappresentante ciascuno dei settori Politica di sicurezza e Affari giuridici della Segreteria generale del DDPS e un segretario.

Conformemente all'ordinanza sull'organizzazione del DDPS (OOrg-DDPS)114 il comitato di vigilanza ha iniziato i suoi lavori nel 2018. Ha per la prima volta riferito alla DelCG in occasione della seduta di quest'ultima del 25 febbraio 2019. È previsto che in futuro presenti ogni anno un rapporto scritto all'attenzione dell'organo di alta vigilanza. Se necessario, la DelCG sentirà direttamente il comitato, in particolare in merito alla valutazione di specifiche azioni di ciberdifesa dell'esercito. La DelCG viene a conoscenza previamente di tali misure, visto che necessitano di un decreto del Consiglio federale, ed è informata man mano (art. 154 cpv. 3 LParl).

4.6

Esplorazione radio ed esplorazione dei segnali via cavo

Nell'anno in rassegna la DelCG si è di nuovo occupata a fondo dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo. Ha esaminato, da un lato, il trasferimento dell'attività di vigilanza dall'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI) all'AVI-AIn. Nel suo rapporto annuale concernente il 2018 l'ACI aveva proposto di trasferire a medio termine i suoi compiti all'AVI-AIn115.

110 111 112 113 114 115

Rapporto annuale 2017 delle CG e della DelCG del 30 gennaio 2014 (FF 2018 1643, in particolare 1708­1709).

Ordinanza del 30 gennaio 2019 sulla ciberdifesa militare (OCDM RS 510.921).

Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito (FF 2014 5939).

Rapporto annuale 2018 del 28 gennaio 2019, n. 4.9 (FF 2019 2359, in particolare 2438).

Ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del DDPS (OOrg-DDPS; RS 172.214.1).

Cfr. il rapporto annuale 2018 delle CG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 4.4 (FF 2019 2359, in particolare 2428).

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Il 20 febbraio 2019 il Consiglio federale ha deciso che questo trasferimento avrebbe dovuto avere luogo nell'ambito della prossima revisione della LAIn. Nel documento interlocutorio del DDPS questa decisione era stata motivata con il vantaggio che presenta una vigilanza professionale più coerente. La DelCG ha discusso di questo trasferimento di compiti con la nuova responsabile del DDPS il 12 aprile 2019.

Quest'ultima ha sostanzialmente giustificato la decisione del Consiglio federale rilevando che l'AVI-AIn, che dispone di un organico di dieci persone e di un budget annuale di circa 2,3 milioni di franchi, potrebbe svolgere questa attività di vigilanza in modo più professionale rispetto ai membri dell'ACI, che esercitano la loro funzione soltanto a titolo accessorio. Il giorno stesso la DelCG ha anche discusso di questo trasferimento di compiti con il capo dell'AVI-AIn. La DelCG gli ha chiesto in particolare in che modo ed entro quando l'AVI-AIn acquisirebbe le competenze necessarie all'esercizio della sua attività di vigilanza in materia di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo.

La DelCG si è dall'altro lato informata nel corso dell'anno in rassegna sugli sviluppi intervenuti nel settore dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo. Il 27 maggio 2019 rappresentanti del SIC, del SIM e del COE le hanno presentato il certificato di prestazioni annuale COMINT (Communications Intelligence).

Tale certificato è presentato alla DelCG ogni anno dal 2002116. Il certificato per il 2019 conteneva per la prima volta anche indicazioni sull'esplorazione dei segnali via cavo.

Questa audizione ha permesso alla DelCG di informarsi in dettaglio sulle possibilità e sui limiti degli strumenti di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo esistenti. L'esplorazione dei segnali via cavo è ancora in fase di sviluppo tecnico. Devono essere sviluppati metodi per identificare le connessioni pertinenti e i cavi utilizzati.

Lo stesso giorno l'AVI-AIn ha presentato alla DelCG il suo rapporto annuale datato 8 aprile 2019. Quest'organo verifica la legalità dei mandati di esplorazione radio che il SIC e il SIM affidano al COE. È inoltre incaricato di vigilare sull'esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo che hanno ottenuto l'autorizzazione e il nullaosta
(art. 79 cpv. 1 LAIn). L'AVI-AIn presenta annualmente un rapporto sulle proprie verifiche al DDPS, il quale lo inoltra al Consiglio federale (art. 10 cpv. 3 OVAIn117). In occasione dell'audizione del 27 maggio 2019 la DelCG ha chiesto ragguagli sul nuovo metodo di controllo dell'AVI-AIn per quanto riguarda l'esplorazione radio e sulle prime esperienze incamerate dall'AVI-AIn nel settore dell'esplorazione dei segnali via cavo. Secondo l'AVI-AIn la fase operativa non era ancora sufficientemente lunga per poterne trarre indicazioni solide.

Infine, nella sua seduta del 22 agosto 2019 la DelCG ha preso atto delle nuove direttive concernenti l'applicazione da parte del COE dell'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio

116

Legalità ed efficienza del sistema di esplorazione radio «Onyx». Rapporto della DelCG del 9 novembre 2007 (FF 2008 2193, in particolare 2211).

117 Ordinanza del 16 agosto 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn; RS 121.3).

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(OCGE)118. Secondo questa disposizione il COE può proporre al SIC e al SIM di aggiungere nei mandati in corso ulteriori oggetti dell'esplorazione radio. Le direttive precisano ora che il COE può integrare i mandati in modo autonomo con parole chiave per la ricerca adeguate, ma che deve indicarlo nella trasmissione dei risultati dell'esplorazione ai mandanti. Il SIC e il SIM possono decidere in ultima istanza sull'utilizzazione finale delle nuove parole chiave.

Secondo la DelCG questa procedura è applicabile nella pratica e preferibile a una revisione dell'articolo 2 capoverso 5 OCGE che l'AVI-AIn aveva richiesto nel settembre 2018 al capo di allora del DDPS in una raccomandazione formale del rapporto d'ispezione 18­9119. Ad ogni modo, sulla base dei documenti concernenti l'OCGE120, la DelCG ha ritenuto inutile questa revisione e, già il 24 settembre 2019, ha informato per scritto del proprio parere su questo aspetto il capo del DDPS dell'epoca e l'AVI-AIn. Nel novembre 2018 il capo del DDPS ha dunque proposto, dopo una discussione con il capo dell'AVI-AIn, di apportare i necessari chiarimenti mediante una direttiva. L'AVI-AIn ha in seguito accettato di adattare la sua raccomandazione di conseguenza.

4.7

Obblighi di informazione e di comunicazione

Il Consiglio federale stabilisce in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC (art. 20 cpv. 4 LAIn). In questo elenco il Consiglio federale deve inoltre definire l'estensione dell'obbligo e disciplinare la procedura di comunicazione (art. 20 cpv. 4 LAIn). Secondo quanto appreso dalla DelCG quest'obbligo di comunicare è stato criticato da diversi servizi.

In occasione della sua seduta del 28 maggio 2019 la DelCG è stata informata dalla Segreteria di Stato del DFAE e dal direttore supplente di fedpol in merito alle loro esperienze con l'elenco di cui all'articolo 20 capoverso 4 LAIn. La DelCG ha avuto l'impressione che le autorità avessero trovato un modo appropriato di trattare la questione dell'obbligo di comunicazione al SIC, formulato in parte in modo molto generico, distinguendo tra informazioni da comunicare obbligatoriamente al SIC e informazioni che possono essergli comunicate su base volontaria. Nella sua seduta del 23 ottobre 2019 la DelCG ha preso atto dell'elenco rivisto del 6 giugno 2019, che risulta notevolmente ridotto.

Nella sua seduta del 22 agosto 2019 la DelCG si è occupata della raccolta dei dati concernenti i viaggi che consentono al SIC di trattare le informazioni relative a viaggi, soggiorni e contatti delle persone spiate. Ha inoltre esaminato il sistema 118

Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio (OCGE; RS 510.292) 119 Rapporto d'attività 2018 dell'AVI-AIn [senza data], pag. 16.

120 L' AVI-AIn ha giustificato la sua raccomandazione sostenendo che la nozione di «oggetti dell'esplorazione radio» è troppo vaga sotto il profilo giuridico. Non ha tuttavia tenuto conto del fatto che, nel 2003, l'OCGE è stata emanata con un allegato che contiene diverse definizioni legali. La nozione di «oggetti dell'esplorazione radio» comprende per esempio elementi d'indirizzo (numero di telefono, e-mail ecc.) o persone fisiche e giuridiche.

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d'informazione Quattro P (art. 55 LAIn)121, nel quale sono registrati dati personali, dati concernenti documenti d'identità e foto di persone provenienti da 40 Stati non membri dell'UE. La DelCG ha preso atto dell'intenzione del SIC di introdurre entro il 2019 un programma di riconoscimento facciale che dovrebbe permettere un confronto con foto di persone registrate nel sistema Quattro P e IASA SIC. Si è inoltre occupata di dati relativi ai passeggeri dei voli (cosiddetti dati API: Advanced Passenger Information). Dal 1° giugno 2019 la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)122 consente al SIC di richiedere dati API per i voli supplementari (art. 104 cpv. 1bis lett. b LStrI). Secondo le informazioni in possesso della DelCG, il SIC ha esercitato questo diritto nel corso dell'anno in rassegna. Attualmente i dati API di tutti i passeggeri dei 23 aeroporti con voli diretti in Svizzera sono trasmessi alla SEM e al SIC prima della partenza.

4.8

Valutazione della situazione di minaccia

Finora il rapporto sulla situazione di minaccia e sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione, stilato conformemente all'articolo 27 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) 123, nel frattempo abrogato, era pubblicato in coda al rapporto di gestione del Consiglio federale (Parte I). In questo rapporto il Consiglio federale presentava dapprima una valutazione generale sulla situazione di minaccia124; in una seconda parte forniva informazioni sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione illustrando in particolare le attività globali del SIC sulla base di numerose statistiche (p.es. numero di registrazioni in ISIS125 e numero di accreditamenti, domande di visto e di dossier di richiedenti l'asilo esaminate dal SIC). È soprattutto questa seconda parte che costituisce il rendiconto degli organi di vigilanza (SIC, fedpol) destinato all'opinione pubblica.

Queste informazioni sono ora pubblicate in due rapporti distinti. Secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera d LAIn il Consiglio federale «valuta ogni anno la situazione di minaccia»: nel suo primo rapporto annuale su questo tema, pubblicato il

121

122 123 124

125

Il sistema informativo «Quattro P» ha sostituito nel 2015 il vecchio sistema preventivo di ricerche «foto passaporto». A tal proposito cfr. il rapporto annuale 2013 delle CdG e della DelCG del 31 gennaio 2014, n. 4.2.5 (FF 2014 4291, in particolare 4359), nonché il rapporto annuale 2016 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2017 n. 4.2.4 (FF 2017 3219, in particolare 3261).

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

Vi si affrontavano, tra l'altro, temi come terrorismo, estremismo violento, proliferazione, spionaggio, attacchi alle infrastrutture di informazione e di comunicazione, pericoli per persone e edifici rientranti nella sfera di competenza della Confederazione, minacce in occasione di manifestazioni sportive.

Prima del 2010 l'abbreviazione ISIS designava il «Sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato», mentre oggi significa «Sistema d'informazione Sicurezza interna».

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1° maggio 2019126, si è concentrato non soltanto sulla situazione della Svizzera, ma anche su quella a livello mondiale, aspetto che non rientrava nei compiti assegnati al SIC dalla LMSI127. Come spiegato dal Consiglio federale nell'introduzione al suo rapporto, quest'ultimo si basa sul rapporto 2016 sulla politica di sicurezza della Svizzera e contribuisce a verificarne, confermarne ed eventualmente adeguarne le indicazioni. I dati statistici che figuravano finora nella seconda parte del rapporto stilato conformemente all'articolo 27 LMSI sono ora presentati nel capitolo «Indicatori» del rapporto «La sicurezza della Svizzera» del SIC.

La DelCG si è occupata della valutazione della situazione di minaccia nella sua seduta del 28 maggio 2019. Dopo averne discusso si è chiesta quale sia il valore aggiunto di questo rapporto, viste le informazioni dettagliate contenute nel rapporto sulla politica di sicurezza (pubblicato sporadicamente), nel rapporto sulla politica estera (pubblicato ogni anno) e nel rapporto «La sicurezza della Svizzera» del SIC (pubblicato ogni anno). Dopo aver sentito nella stessa seduta la segretaria di Stato del DFAE e la responsabile della Divisione Politica di sicurezza, la DelCG ha preso conoscenza che la diffusione di informazioni riguardanti fatti che avvengono all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza potrebbe essere problematica per il DFAE. Sotto il profilo politico va rilevato che una valutazione degli eventi accaduti all'estero assume grande importanza quando è pubblicata dal Consiglio federale come collegio, piuttosto che quando è frutto di un rapporto di un singolo ufficio, come nel caso del rapporto «La sicurezza della Svizzera» del SIC.

Come già rilevato dalla DelCG nel suo corapporto del 2014 concernente la LAIn, la formulazione dell'articolo 70 LAIn è scorretta128. Se, da un lato, il Consiglio federale deve informare ogni anno le Camere federali e il pubblico sulla situazione di minaccia (art. 70 cpv. 1 lett. d LAIn), d'altro canto, proprio questo documento non deve essere accessibile al pubblico (art. 70 cpv. 2 LAIn). La DelCG ritiene che questa contraddizione debba essere sciolta nel quadro della prossima revisione della legge.

4.9

Domanda di vigilanza presentata da «dirittifondamentali.ch»

Il 21 maggio 2019 l'associazione «dirittifondamentali.ch» ha presentato alla DelCG una domanda di vigilanza in cui accusa il SIC di aver violato la legge raccogliendo informazioni su partiti politici e movimenti sociali nonostante questi abbiano esercitato i loro diritti politici nel rispetto di tutte le disposizioni democratiche e legali. Per documentare le sue accuse, l'associazione ha in particolare trasmesso alla DelCG le risposte del SIC alle domande di informazioni di diversi partiti. Il 27 maggio 2019 la DelCG ha comunicato all'associazione che, dando seguito alla sua domanda, avreb126

Valutazione annuale dello stato della minaccia. Rapporto del Consiglio federale alle Camere federali e al pubblico del 1° maggio 2019 (FF 2019 2663).

127 Il nuovo rapporto affronta i temi terrorismo, spionaggio, proliferazione NBC, attacchi a infrastrutture critiche, estremismo violento e fatti all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza. Infine sono valutate le conseguenze per la Svizzera.

128 Corapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione del 22 aprile 2014 concernente la LAIn (14.022), pag. 8.

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be svolto i propri accertamenti e che, a tempo debito, l'avrebbe informata dei risultati.

A tale scopo la DelCG ha analizzato un gran numero di documenti del SIC e ha raccolto ulteriori informazioni. Ha in particolare chiesto di poter accedere senza restrizioni ai dati di determinate persone che, secondo l'associazione «dirittifondamentali.ch» e secondo alcuni articoli apparsi sulla stampa, avevano presentato al SIC una domanda d'informazioni.

Nell'agosto 2019 la DelCG ha consultato i numerosi documenti che su sua richiesta il SIC aveva raccolto nel corso dell'estate e a ha svolto ulteriori accertamenti. Nella sua seduta del 23 ottobre 2019 ha preso conoscenza delle questioni emerse e le ha valutate sotto il profilo giuridico. Nel contempo, ha deciso di informare la responsabile del DDPS sui risultati dei suoi lavori e sulla necessità di prendere misure, e di discuterne in un incontro con quest'ultima il 25 novembre 2019. Il 15 novembre 2019 la presidente della DelCG ha avuto un incontro preliminare con la responsabile del DDPS. A seguito di questo incontro, il 25 aprile 2019 la DelCG ha deciso di pubblicare le principali conclusioni delle sue indagini nel suo rapporto annuale. Il 28 novembre 2019 ha informato l'opinione pubblica di questa decisione in un comunicato stampa129.

4.9.1

Restrizioni previste dall'articolo 5 LAIn: quadro giuridico

In Svizzera l'acquisizione e il trattamento di «informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione» sono vietati (art. 5 cpv. 5 LAIn). Questo limite non vige tuttavia se una persona o un'organizzazione esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. Secondo l'articolo 5 capoverso 8 LAIn è possibile acquisire e trattare anche informazioni di cui all'articolo 5 capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi.

L'articolo 5 LAIn contiene essenzialmente le disposizioni del vecchio articolo 3 LMSI. Dal messaggio concernente la LMSI del 7 marzo 1994 emerge che l'abolizione dei limiti secondo l'articolo 3 LMSI deve contribuire a ricavare «un'immagine globale»130 di un'organizzazione che figura sulla lista d'osservazione. Secondo la DelCG il legislatore non ha invece mai avuto l'intenzione di dare alle autorità i mezzi di farsi anch'esse un'immagine globale delle persone considerate come esponenti di una tale organizzazione.

L'acquisizione di informazioni sulle attività di una persona è dunque autorizzata unicamente se queste informazioni possono servire a valutare un'organizzazione che 129

Trattamento della domanda di vigilanza presentata da «dirittifondamentali.ch», comunicato stampa del 28 novembre 2019.

130 Messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1994 concernente la LMSI (FF 1994 II 1004, in particolare 1053).

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figura nella lista d'osservazione. Nel caso di una persona che in una tale organizzazione riveste funzioni dirigenti, questo requisito è verosimilmente adempiuto per l'insieme delle sue attività politiche. Se invece una persona risulta soltanto ai margini di un'organizzazione figurante nella lista d'osservazione, non significa che anche le sue altre attività politiche possano essere automaticamente controllate. Una sorveglianza generalizzata è ammissibile soltanto se dalle attività della persona in questione è possibile trarre indizi concreti che consentano di valutare la minaccia costituita dall'organizzazione osservata (cfr. art. 5 cpv. 8 LAIn) I limiti di cui all'articolo 5 LAIn non si applicano all'acquisizione di informazioni «con riferimento alle persone» (cfr. art. 5 cpv. 6 LAIn). Consultata dal SIC in merito all'introduzione della ricerca a tutto testo nel sistema ISIS, nel 2015 la DelCG aveva risposto con lettera del 4 novembre 2015 che le comunicazioni sottoposte a restrizioni secondo l'articolo 3 LMSI non dovevano essere accessibili mediante una ricerca a tutto testo. Questo significa, in altre parole, che tutte le informazioni che possono essere rintracciate mediante ricerca a tutto testo sono considerate dalla legge come acquisite con «riferimento alle persone». Questa interpretazione è stata esplicitamente confermata in un parere dell'Ufficio federale della giustizia (UFG) del 2 giugno 2009 concernente l'articolo 3 LMSI. È inoltre emerso da un altro parere dell'UFG del 21 settembre 2015, richiesto dalla DelCG nell'ambito delle sue indagini sulla ricerca a tutto testo, che il diritto di acceso e l'eliminazione dei dati nell'ambito del controllo di qualità si applicano anche ai dati personali che possono essere ricercati a tutto testo.

Secondo l'articolo 5 LAIn le restrizioni precedentemente previste all'articolo 3 LMSI si applicano ora a tutti i sistemi d'informazione del SIC, ciò che era già stato rilevato in una lettera che la DelCG aveva indirizzato all'ex direttore del SIC il 21 ottobre 2016131. Il fatto che i dati personali presenti in questi sistemi siano registrati in un oggetto della banca dati o possano essere rintracciati mediante una ricerca a tutto testo, ad esempio con il nome di una persona, è dunque irrilevante ai fini dell'applicabilità dell'articolo 5 LAIn a questi sistemi.

4.9.2

Valutazione del trattamento dei dati del SIC alla luce degli articoli 5 e 6 LAIn

Prendendo le mosse dalla summenzionata domanda all'autorità di vigilanza, la DelCG si è occupata del trattamento dei dati al SIC dal punto di vista della sua compatibilità con i compiti del SIC secondo l'articolo 6 LAIn e delle restrizioni previste dall'articolo 5 LAIn. La DelCG ha identificato i problemi seguenti, che considera come rilevanti al di là del caso specifico.

­

131

La maggioranza degli articoli di giornale, delle notizie d'agenzia e dei contenuti di siti Internet raccolti dal SIC non avrebbero dovuto essere da questo né acquisiti né trattati. Manca di norma una competenza tematica secondo l'articolo 6 LAIn e spesso l'articolo 5 LAIn è violato.

Rapporto annuale 2016 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2017, n. 4.3.1 (FF 2017 3219, in particolare 3265).

2732

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Praticamente tutte le analisi quotidiane degli eventi stilate dal Servizio federale di sicurezza (SFS) esaminate dalla DelCG contengono comunicazioni non conformi ai requisiti definiti nella LAIn. Per quanto riguarda i comunicati del SFS che non rispettano le restrizioni di cui all'articolo 5 LAIn, occorre partire dal principio che essi non sono nemmeno conformi alle restrizioni di cui all'articolo 23b capoverso 3 LMSI. In effetti, questa disposizione è sostanzialmente identica all'articolo 5 capoversi 5 e 6 LAIn, i quali sono stati ripresi dal vecchio articolo 3 capoverso 1 LMSI.

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Tra i dati rilevati figurano anche rapporti provenienti da organi d'esecuzione cantonali (Servizi informazione cantonali, SICant). Mentre non è stata rilevata a tal proposito quasi nessuna violazione dell'articolo 5 LAIn, secondo la DelCG è necessario che il SIC attiri l'attenzione dei SICant sui limiti previsti dall'articolo 5 capoverso 5 LAIn, in particolare per quanto concerne la lista d'osservazione. Il SIC dovrebbe inoltre prestare sistematicamente attenzione al rispetto dell'articolo 5 LAIn anche quando acquisisce informazioni dalle sue fonti umane.

­

La schedatura di politici di origine curda nel contesto delle elezioni del 2004 del Gran Consiglio di Basilea Città è stata all'origine di un'ispezione ISIS della DelCG svolta tra il 2008 e il 2010132. Le informazioni relative a questa ispezione avrebbero dovuto essere cancellate. La DelCG ha invece constatato che nell'estate 2019, ovvero a 15 anni dai fatti, era ancora possibile ritrovare tali rapporti al SIC.

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Per quanto riguarda i dati della Presentazione elettronica della situazione (PES), sollecitato da una domanda di informazioni da parte della DelCG, il SIC ha riconosciuto i problemi con l'articolo 5 LAIn e ha posto in atto misure per rimediare. L'obiettivo è di anonimizzare per quanto possibile le informazioni del PES in modo che i limiti posti dall'articolo 5 LAIn non siano problematici.

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Secondo la DelCG i casi nei quali interventi parlamentari sono stati trattati dai SICant non sono problematici.

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Va da sé che il servizio informazioni ha per compito di sostenere le autorità federali o cantonali nell'esercizio dei loro incarichi di polizia di sicurezza rilevando in anticipo i rischi connessi a manifestazioni pubbliche. Un buon esempio è la valutazione settimanale del SICant di Berna. È probabilmente inevitabile che queste attività interessino le restrizioni dell'articolo 5 LAIn.

Poiché questo genere d'informazioni è utile soltanto per un breve lasso di tempo, dovrebbe tuttavia essere possibile trovare una soluzione pragmatica a questo problema nel quadro dell'articolo 5 capoverso 7 LAIn.

In alcune risposte a richiedenti, come pure nella sua nota del 23 maggio 2019 alla responsabile del DDPS, il SIC ha rilevato che il trattamento dei dati di persone interessate era sempre avvenuto nel rispetto della legge. A tal proposito la DelCG 132

Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). Rapporto del 21 giugno 2010 della DelCG, n. 3.2 (FF 2010 6777, in particolare 6817).

2733

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giunge tuttavia ad un'altra conclusione e ritiene che occorra adottare urgentemente provvedimenti.

4.9.3

Problemi concernenti la registrazione dei dati

Sulla base della sua analisi dei dati trattati, la DelCG conclude che, nella registrazione dei dati, il SIC non presta sufficiente attenzione ai limiti posti dall'articolo 5 LAIn. Questo problema è direttamente legato alle direttive del SIC del 31 agosto 2017 che disciplinano l'acquisizione e l'anonimizzazione delle informazioni assoggettate ai limiti di cui all'articolo 5 LAIn.

Le direttive vietano di registrare elettronicamente una comunicazione soltanto se questa contiene esclusivamente informazioni non conformi all'articolo 5 LAIn.

Invece, se la comunicazione contiene soltanto un'unica informazione che ricade nel campo di competenza del SIC (cfr. art. 6 LAIn), senza che nel contempo sia assoggettata ai limiti del trattamento dell'articolo 5 LAIn, il SIC registra il contenuto della comunicazione nella sua integralità. Secondo le direttive, non ha dunque importanza che la comunicazione in questione possa anche contenere altre informazioni che il SIC non sarebbe autorizzato a registrare ai sensi dei limiti posti dall'articolo 5 LAIn.

Soltanto quando una comunicazione è registrata in relazione a un oggetto della banca dati in IASA-GEX SIC o in IASA SIC, si esamina l'intero contenuto per valutare se è conforme all'articolo 5 LAIn. I dati personali il cui trattamento viola l'articolo 5 LAIn devono in tal caso essere anonimizzati. Poiché il SIC registra spesso articoli di stampa, rassegne stampa o elenchi di avvenimenti in IASA SIC senza collegarli a un oggetto della banca dati, non è possibile garantire che questi dati siano conformi all'articolo 5 LAIn.

Secondo l'analisi della DelCG, questa prassi problematica del SIC si spiega con il fatto che i responsabili del servizio hanno interpretato la nozione «con riferimento alle persone» in modo sbagliato quando, nel 2016, è stata introdotta la ricerca a tutto testo al SIC con il sistema SIDRED (cfr. art. 6 OSIME-SIC). Anche il direttore del SIC, nella sua lettera del 31 luglio 2019 alla DelCG, sostiene il punto di vista secondo il quale vi è una registrazione con riferimento alle persone soltanto dal momento in cui è stabilito un collegamento tra un'informazione e un oggetto della banca dati concernente la persona in questione. Questa definizione è tuttavia applicabile soltanto in IASA-GEX SIC e per un'infima parte delle milioni di comunicazioni
contenute in IASA SIC. Per quanto riguarda tutti gli altri dati nei suoi sistemi, il SIC omette di fatto di verificarne la conformità ai limiti di cui all'articolo 5 LAIn.

Finora la DelCG e l'UFG hanno ritenuto che vi sia una registrazione con riferimento alle persone anche quando le informazioni possono essere trovate mediante una ricerca a tutto testo. Questa interpretazione è stata anche avvalorata dal TAF in una sua lettera al SIC del mese d'agosto 2018 concernente un caso particolare di una procedura per la verifica di una comunicazione dell'IFPDT secondo l'articolo 65 LAIn. Il TAF ritiene in tal modo che i dati siano da considerare registrati con riferimento alle persone quando l'operatore può ritrovare i dati personali di una determinata persona senza sforzi sproporzionati, ciò che è il caso mediante una ricerca a tutto testo. La direzione della Gestione delle informazioni del SIC ha tuttavia ritenu2734

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to che questa interpretazione non sia persuasiva in riferimento alla LAIn e in una comunicazione interna ha attirato l'attenzione sulle conseguenze problematiche che avrebbe una tale interpretazione per la prassi del servizio nel trattamento di dati. Ha rilevato che sarebbe di fatto impossibile, ad esempio, garantire la valutazione nel Portale OSINT del contenuto di migliaia di comunicati stampa secondo i criteri dell'articolo 5 capoverso 5 LAIn.

Secondo la DelCG queste discussioni interne sono rivelatrici del fatto che il SIC ha organizzato il suo trattamento dei dati in modo tale che gli è impossibile, a causa dell'insufficienza delle risorse umane, soddisfare tutte le esigenze poste dall'articolo 5 LAIn per la ricerca a tutto testo. La DelCG si chiede inoltre per quale ragione il SIC collezioni migliaia di articoli di giornale che nessuno ha manifestamente il tempo di trattare.

4.9.4

Problemi concernenti il diritto d'accesso secondo l'articolo 63 LAIn

Il diritto d'accesso si applica di norma a tutti i dati del SIC che sono stati registrati con un riferimento alle persone (cfr. le osservazioni ai n. 4.9.1 e 4.9.3). Vi rientrano tutti i dati personali che possono essere ritrovati mediante una ricerca in una banca dati o mediante una ricerca a tutto testo.

Secondo l'articolo 63 capoverso 1 LAIn, il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Portale OSINT e Quattro P, ai dati amministrativi di GEVER SIC, nonché ai dati dei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5 e 58 è retto dalla LPD133. Conformemente all'articolo 8 LPD i richiedenti devono di norma ottenere informazioni su tutti i dati che li concernono o essere informati che il SIC non tratta informazioni che li riguardano. Secondo l'articolo 9 LPD il SIC può tuttavia rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni se un interesse pubblico preponderante o un interesse preponderante di un terzo lo esigono, oppure se la comunicazione delle informazioni rischia di compromettere un'istruzione penale o un'altra procedura d'inchiesta.

Se il SIC ritiene che non vi sia ragione di restringere il diritto d'accesso, tale diritto si estende secondo la LPD ai sistemi d'informazione IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, ISCO e Memoria dei dati residui o in GEVER SIC (art. 63 cpv. 2 LAIn). Se di una persona non è stato trattato alcun dato, il SIC la informa entro tre anni dal ricevimento della sua domanda (art. 63 cpv. 5 LAIn).

Se interessi di terzi o gli interessi del SIC al mantenimento del segreto sono preponderanti, la comunicazione delle informazioni può essere differita fino a quando viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati (art. 63 cpv. 4 LAIn). Una restrizione del diritto d'accesso secondo l'articolo 9 LPD risulta a questo punto possibile unicamente se un interesse legato al mantenimento del segreto continua a sussistere allo scadere

133

Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

2735

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della durata di conservazione dei dati, ovvero dopo che l'informazione è stata cancellata. L'articolo 8 capoverso 7 LSIP134 era a tal proposito più preciso.

Quando la comunicazione dell'informazione è differita, il richiedente può domandare all'IFPDT di verificare se i dati che lo concernono sono trattati conformemente alla legge e se il differimento è giustificato. La risposta dell'IFPDT e l'attuazione della sua raccomandazione possono in seguito essere esaminate dal TAF che, nella sua decisione, può ordinare al SIC di rimediare agli errori constatati.

L'articolo 63 LAIn contiene un elenco esaustivo dei sistemi d'informazione assoggettati al diritto d'accesso. Alcuni sistemi del SIC tuttavia non vi figurano, in particolare quello utilizzato per registrare i dati particolarmente sensibili secondo l'articolo 7 OSIME-SIC e lo schedario SiLAN. Sembrerebbe che per quanto riguarda i dati registrati in SiLAN il SIC fornisca abitualmente informazioni complete. Lo sfruttamento di questi due sistemi d'informazione è contrario alle disposizioni della LAIn e manca un relativo disciplinamento del diritto d'accesso.

Secondo l'articolo 44 capoverso 3 LAIn il SIC è libero di trasferire dati da un sistema all'altro o di registrarli simultaneamente in differenti sistemi. La DelCG ritiene che questa disposizione sia problematica sotto il profilo del diritto d'accesso, perché può determinare una situazione in cui un'informazione identica risulta assoggettata a procedure d'accesso differenti.

La procedura di differimento dell'informazione secondo l'articolo 63 capoversi 2­5 LAIn si rifà all'originaria procedura d'accesso secondo l'articolo 8 LSIP, che era stata testata per il sistema JANUS della Polizia giudiziaria federale (PGF). Conformemente all'ordinanza, la durata di conservazione era allora di almeno otto anni e poteva essere prolungata gradualmente in funzione delle esigenze dell'indagine.

Questa regola sulla durata della conservazione non si applicava tuttavia alle singole informazioni, bensì all'insieme delle informazioni concernenti una persona e alle operazioni registrate su di essa nel corso dell'indagine.

In occasione della revisione del diritto d'accesso di cui all'articolo 18 LMSI del 2011, il Legislatore aveva ripreso il disciplinamento dell'articolo 8 LSIP per applicarlo al sistema per il
trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS).

A quel momento i dati contenuti in ISIS erano tutti collegati a una persona mediante un oggetto della banca dati e non potevano essere ritrovati in altro modo, ad esempio mediante una ricerca a tutto testo. Le singole informazioni concernenti una persona erano cancellate in occasione dei periodici controlli della qualità o al raggiungimento della loro durata di conservazione massima (15 anni). Nei casi in cui i dati concernenti una persona erano tutti stati cancellati, l'oggetto della banca dati in ISIS era anch'esso cancellato. Analogamente al disciplinamento secondo la LSIP, la durata di conservazione era dunque anch'essa definita.

La procedura d'accesso secondo l'articolo 18 LMSI è stata ripresa nella LAIn. Non si applica tuttavia a una sola banca dati, bensì ai sei sistemi d'informazione di cui all'articolo 63 capoverso 2. La durata di conservazione massima dei dati è molto differente da un sistema all'altro: varia tra 5 e 45 anni. Inoltre, i dati con riferimento 134

Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361).

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alle persone registrati in questi sistemi possono anche essere trovati mediante una ricerca a tutto testo. In queste condizioni la procedura d'accesso, concepita in origine nel contesto della LSIP, risulta problematica sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto non esiste una durata di conservazione uniforme per tutti i dati contenuti nei sei sistemi del SIC. In secondo luogo, i dati possono essere ritrovati esclusivamente mediante una ricerca a tutto testo e spesso non possono essere collegati a un oggetto della banca dati. In tal caso, non è più possibile determinare la loro durata di conservazione come prevedeva l'articolo 18 LMSI. È dunque legittimo chiedersi se il SIC non debba informare il richiedente ogni volta che una comunicazione è cancellata. Secondo la DelCG, la LAIn non costituisce in effetti una base legale sufficiente per il differimento dell'informazione fino al momento in cui non figura più alcuna informazione sul richiedente nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn. Questo vale in particolare nel caso di persone per le quali non vi è un proprio oggetto della banca dati di uno dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn.

La possibilità di rifiutare o differire la comunicazione di un'informazione serve fondamentalmente a preservare la segretezza di specifiche informazioni che rivestono particolare importanza per il funzionamento del SIC. Un differimento di informazioni ai sensi dell'articolo 63 capoverso 2 LAIn non concerne soltanto una specifica informazione giudicata sensibile, bensì anche tutte le altre informazioni che si riferiscono al richiedente contenute negli altri cinque sistemi del SIC. La presenza in IASA-GEX SIC del rapporto di una fonte degna di protezione che contiene il nome di una persona che non è oggetto delle attenzioni del SIC comporta che sia differita anche la comunicazione di tutti gli articoli di giornale relativi a questa persona presenti in IASA SIC.

Questa situazione è problematica soprattutto perché il contenuto dei sistemi per i quali la comunicazione di un'informazione può essere differita secondo l'articolo 63 capoverso 2 LAIn è molto eterogeneo. A inizio ottobre 2019 il SIC ha informato la DelCG che il sistema IASA SIC conteneva 3,3 milioni di articoli di giornale vecchi più di due anni e che il direttore del SIC
aveva deciso di procedere alla loro cancellazione prima della fine del mese.

La DelCG ritiene che di norma il differimento della comunicazione di informazioni accessibili al pubblico non si giustifichi più una volta scaduta la durata di conservazione. Secondo la DelCG, tutti i richiedenti per i quali la comunicazione di un'informazione è stata finora differita che sono menzionati nei 3,3 milioni di schede del sistema IASA SIC cancellate dovrebbero essere informati dal SIC in tempo utile in merito alla soppressione degli articoli di stampa che li riguardano.

La DelCG ritiene che, oltre a riesaminare a fondo la nozione stessa di diritto d'accesso al SIC, occorra semplificare l'insieme dei sistemi. Si deve in ogni caso evitare che il SIC predisponga nuovi sistemi d'informazione.

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4.9.5

Valutazione delle informazioni fornite dal SIC

La DelCG ha confrontato le informazioni comunicate dal SIC a diversi richiedenti con i dati di cui il SIC disponeva al momento in cui tali informazioni sono state comunicate.

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In tutti i casi esaminati il SIC ha accordato il diritto d'accesso senza restrizioni conformemente all'articolo 8 LPD per tutti i dati che figurano nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 1 LAIn. In tre casi in cui il SIC ha limitato la sua risposta a questi sistemi, le informazioni fornite corrispondevano ai dati che il SIC aveva trattato a proposito di queste persone.

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Nei tre casi esaminati il SIC ha inoltre accordato il diritto d'accesso secondo l'articolo 8 LPD per i dati registrati nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn. Benché le notizie siano state comunicate in virtù dell'articolo 8 LPD, la DelCG rileva che erano incomplete in ciascuno dei casi.

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Nel caso di una consigliera nazionale il SIC ha anche fornito informazioni sui dati contenuti nel sistema secondo l'articolo 63 capoverso 2 LAIn. Ha tuttavia posto limitazioni in merito a informazioni sul contenuto e l'origine di tre documenti registrati in IASA SIC. Questo modo di procedere sarebbe stato conforme all'articolo 9 LPD se le informazioni fossero state presenti in un sistema assoggettato all'articolo 63 capoverso 1 LAIn. Poiché i documenti erano tuttavia registrati in IASA SIC, secondo la DelCG il SIC non era autorizzato a restringere la comunicazione dell'informazione ai sensi dell'articolo 9 LPD, avrebbe piuttosto dovuto differire la sua risposta conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAIn per tutti questi documenti.

Dal punto di vista formale i requisiti per il riconoscimento del diritto d'accesso secondo la LPD e di comunicazione del differimento delle informazioni secondo l'articolo 63 capoverso 3 LAIn sono stati adempiuti in misura diversa.

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Nel caso delle informazioni comunicate ai sensi della LPD, il SIC ha omesso di indicare lo scopo del trattamento dei dati e le categorie dei destinatari dei dati (cfr. art. 8 cpv. 2 LPD). Inoltre le informazioni concernenti l'origine dei dati erano lacunose. Nel caso di una comunicazione di informazioni complete non è necessario che queste siano corredate di una giustificazione o dell'indicazione dei rimedi giuridici, contrariamente alla comunicazione con restrizioni secondo l'articolo 9 LPD.

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In tutti casi in cui ha comunicato il differimento dell'informazione il SIC ha reso attento il richiedente sulla possibilità, prevista dall'articolo 63 capoverso 3 LAIn, di domandare una verifica da parte dell'IFPDT. Poiché le comunicazioni di questo tipo non sono soggette a ricorso (art. 66 cpv. 2 LAIn), non sono corredate dell'indicazione dei rimedi giuridici.

Secondo la DelCG potrebbe essere opportuno che il SIC notifichi separatamente la comunicazione secondo la LPD e la decisione di differimento secondo l'articolo 63 capoverso 2 LAIn. In tal modo si terrebbe meglio conto della diversa natura delle comunicazioni secondo l'articolo 63 capoverso 3 LAIn e delle informazioni secondo la LPD e sarebbe in ogni caso chiaro quali requisiti formali occorre adempiere.

2738

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4.9.6

Affidabilità della ricerca a tutto testo

Dalle ricerche approfondite svolte dal SIC a beneficio della DelCG emerge che è spesso difficile trovare nei sistemi informativi del SIC tutte le informazioni rilevanti concernenti un richiedente. Questa difficoltà si spiega con il fatto che la proporzione di dati collegati a un oggetto di una banca dati tende a diminuire a favore della ricerca a tutto testo sempre più privilegiata dal SIC per ritrovare i dati personali che ha registrato.

Il risultato di una ricerca a tutto testo dipende direttamente dai termini impiegati per la ricerca ma anche, in definitiva, dal tempo investito. Anche le impostazioni personalizzate del motore di ricerca SIDRED, che si adeguano sistematicamente alle abitudini del collaboratore che l'utilizza, sono pure determinanti per il risultato della ricerca.

Le diverse lacune rilevate nelle informazioni del SIC non sono il risultato di reticenza deliberata a diffondere le informazioni, riflettono piuttosto la debolezza della ricerca a tutto testo, che non consente realmente di garantire l'esaustività del risultato. In una lettera del 4 novembre 2015 la DelCG aveva già reso attento il direttore del SIC sulla necessità di garantire il diritto d'accesso alle informazioni anche con l'introduzione della ricerca a tutto testo135.

4.9.7

Misure necessarie secondo la DelCG per il trattamento dei dati nel SIC

L'analisi dei dati trattati dal SIC concernenti le persone e le organizzazioni che hanno presentato una richiesta di informazioni ha evidenziato diverse disfunzioni nel trattamento dei dati, alcune delle quali basilari. Spetta in linea di massima al DDPS colmare le lacune riscontrate.

Nella sua veste di organo di alta vigilanza la DelCG ha proposto alla responsabile del DDPS sei misure immediate destinate a risolvere i problemi giuridici rilevati in relazione con il trattamento di dati specifici. Tali misure sono esposte qui di seguito.

135

1.

Tutte le comunicazioni provenienti dal vecchio Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e dal Servizio informazioni del Cantone di Basilea Città che si riferiscono alle elezioni del Gran Consiglio del 2004 devono essere controllate. Occorre anche verificare tutti i dati del SIC concernenti i partiti cantonali interessati che hanno presentato una richiesta di diritto di accesso. Le comunicazioni non conformi devono essere cancellate o anonimizzate.

2.

Conformemente all'articolo 75 LAIn il SIC garantisce che i SICant rispettino e interpretino correttamente le disposizioni dell'articolo 5 LAIn nel trattamento delle informazioni concernenti le organizzazioni che figurano sulla lista d'osservazione e i loro principali esponenti. Entro la fine del gennaio 2020 il SIC informa la responsabile del DDPS sulla strategia di attuazione.

Rapporto annuale 2015 delle CdG e della DelCG del 29 gennaio 2016, n. 4.3.4 (FF 2016 5629, in particolare 5705).

2739

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3.

Il SIC verifica le analisi quotidiane degli eventi e, se del caso, anche altri prodotti del SFS nel suo sistema sotto il profilo della conformità con le basi legali applicabili al SIC (art. 5 e 6 LAIn) e cancella i rapporti non conformi.

Considerata la lunga durata di conservazione dei dati in IASA SIC (da 15 a 45 anni), occorre considerare la cancellazione di tutte le analisi quotidiane del SFS prima dei termini previsti.

4.

Il SIC stabilisce quali prodotti del SFS sono realmente utili. In collaborazione con fedpol definisce le condizioni che i prodotti del SFS devono soddisfare ai sensi degli articoli 5 e 6 LAIn affinché il SIC possa riceverli e registrarli tali e quali. Questo documento deve essere sottoposto alla DelCG entro fine aprile 2020.

Per evitare in futuro che il SIC registri dati non conformi alla legge, la DelCG ha proposto cinque misure alla responsabile del DDPS. Le misure più importanti sono riportate qui di seguito.

1.

Le direttive interne del 31 agosto 2017 concernenti la registrazione e l'anonimizzazione dei dati si basano su un'interpretazione non conforme della legge e devono essere corrette. Esse devono garantire che in futuro anche se in una comunicazione vi è un'unica informazione per la quale valgono i limiti di cui all'articolo 5 LAIn, l'intera comunicazione non deve essere resa accessibile alla ricerca a tutto testo.

2.

Il SIC stabilisce le categorie delle informazioni, in particolare pubbliche, di cui ha effettivamente bisogno per svolgere i suoi compiti secondo l'articolo 6 LAIn. Esso dovrebbe valutare se non rinunciare a registrare rassegne stampa.

3.

Le valutazioni dei rischi del SIC per la pianificazione delle misure di polizia per la sicurezza si basano talvolta su informazioni assoggettate alle restrizioni di cui all'articolo 5 LAIn. Una registrazione temporanea dei dati concernenti persone sulla base dell'articolo 5 capoverso 7 LAIn parrebbe possibile se durasse meno di un anno. È auspicabile che il SIC valuti come un tale disciplinamento possa essere messo in atto, soprattutto dai Cantoni.

Sulla base delle sue indagini la DelCG giunge alla conclusione che il SIC non è attualmente in grado di garantire che i suoi dati siano trattati in conformità con le disposizioni della LAIn. Gran parte dei dati non è mai stata controllata per quanto riguarda la conformità con l'articolo 5 LAIn. Inoltre, fino all'estate 2019 si sono accumulati nel sistema IASA SIC quasi 7,7 milioni di documenti che possono essere ritrovati soltanto mediante una ricerca a tutto testo. Tali documenti possono essere conservati per 15 anni senza che siano assoggettati a un controllo di qualità.

In questo contesto la DelCG ha proposto alla responsabile del DDPS di disporre, in vista della revisione dei documenti, le verifiche qui di seguito illustrate.

1.

2740

Il SIC esamina ogni sistema informativo per farsi un'idea più precisa della qualità dei dati che contiene nell'ottica degli articoli 5 e 6 LAIn e propone un elenco di misure e priorità per la loro revisione. Nelle proposte di revisione dei milioni di documenti contenuti in IASA SIC, accessibili unicamente mediante una ricerca a tutto testo, è opportuno includere l'opzione di un

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trasferimento di questi dati nel sistema Memoria dei dati residui di cui all'articolo 57 LAIn. Questo sistema è in effetti stato ideato specificamente per memorizzare i dati di questo tipo136.

2.

In vista della prossima revisione della LAIn si potrebbe eventualmente pensare a un nuovo piano di conservazione dei dati in cui l'obiettivo dei sistemi informativi (art. 47­57 LAIn), le norme per il trasferimento tra sistemi (art. 44 LAIn) e l'applicabilità delle restrizioni di cui all'articolo 5 LAIn ai singoli sistemi siano ridefiniti in combinazione con nuovi termini di cancellazione dei dati. Lo scopo fondamentale delle restrizioni poste dall'articolo 5 LAIn non dovrebbe tuttavia essere rimesso in questione.

La DelCG ritiene che questo genere di misure possa contribuire in modo sostanziale a garantire a lungo termine la fiducia nella qualità dei dati del SIC.

4.9.8

Misure necessarie secondo la DelCG per le risposte alle richieste di informazioni

La DelCG ha constatato diverse lacune nella prassi del SIC per quanto riguarda il diritto d'accesso. È giunta alla conclusione che la nozione di diritto d'accesso, come attualmente definita nella LAIn, non garantisce né la protezione specifica dell'interesse del SIC al mantenimento del segreto, né la risposta adeguata alle persone che desiderano sapere se sono stati trattati dati che le riguardano. Di conseguenza è opportuno che il DDPS disponga le misure qui di seguito illustrate.

136

1.

Nei tre casi in cui la DelCG ha constatato che la risposta data al richiedente era incompleta ai sensi dell'articolo 8 LPD, il SIC fornisce all'interessato un complemento di risposta.

2.

Il SIC informa i richiedenti interessati una volta che i dati che li concernono sono stati cancellati o anonimizzati nel quadro della prima misura di cui al numero 4.9.7.

3.

Il SIC determina in quali tra i 3,3 milioni di comunicati stampa cancellati in IASA SIC sono menzionati i richiedenti ai quali è stata differita l'informazione. Il SIC informa queste persone in tempi ragionevoli sulla cancellazione dei dati che le concernono.

4.

Il SIC rivede le direttive interne del 1° dicembre 2017 concernenti il trattamento delle richieste di informazioni alla luce dei problemi evidenziati dalla DelCG al numero 4.9.5.

5.

Il SIC definisce requisiti minimi adeguati per la ricerca a tutto testo per garantire una qualità costante e affidabile del trattamento delle richieste di informazioni.

6.

In vista della prossima revisione della LAIn il SIC riconsidera il modo in cui il diritto d'accesso è attualmente concepito nella LAIn e presenta proposte

Boll. Uff. 2015 S 525

2741

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per una sua riformulazione tenendo conto delle lacune emerse. Si adopera inoltre per cercare di semplificare l'infrastruttura dei suoi sistemi.

4.9.9

Misure del DDPS

Dopo aver informato per scritto l'8 aprile 2019 la responsabile del DDPS sulla sua valutazione giuridica e sulle misure da lei ritenute necessarie, la DelCG l'ha incontrata il 25 novembre 2019 in presenza del direttore del SIC.

La responsabile del DDPS ha spiegato alla DelCG che il suo Dipartimento era disposto a mettere in atto la maggior parte delle raccomandazioni della Delegazione.

Ha inoltre rilevato che il SIC aveva già avviato diverse misure di propria iniziativa.

Per quanto riguarda la valutazione sulla legalità del trattamento dei dati al SIC, ha tuttavia constatato che il SIC e la DelCG non interpretano le pertinenti basi legali nello stesso modo. Per questa ragione ha deciso di disporre una perizia che chiarisca la questione.

Il direttore del SIC ha informato la DelCG che il SIC ha nel frattempo cancellato dal sistema IASA SIC in totale 3,3 milioni di comunicati e rassegne stampa accessibili unicamente mediante ricerca a tutto testo datati di più di due anni. In avvenire si prevede di limitare la durata di conservazione di questo tipo di dati a due anni, come nel Portale OSINT. Quest'ultimo serve al trattamento di informazioni provenienti da fonti pubbliche ed è assoggettato, contrariamente al sistema IASA SIC, al diritto d'accesso ai sensi della LPD.

Il direttore del SIC ha inoltre incaricato il suo servizio di rilevare i dati trattati conformemente alla legge ma non necessari ai collaboratori del SIC per sbrigare i loro compiti. Il SIC deve inoltre valutare se sia anche possibile limitare a due anni la durata di conservazione di questi dati.

Per quanto concerne le 20 misure concrete proposte dalla DelCG, il direttore del SIC s'è detto disposto ad attuarle, ad eccezione di tre. In particolare, non intende rivedere le direttive interne criticate dalla DelCG concernenti la registrazione e l'anonimizzazione di informazioni che ricadono nelle restrizioni dell'articolo 5 LAIn (cfr.

n. 4.9.7, misura 5), poiché secondo il SIC tali direttive sono conformi alla legge. La loro legalità sarà esaminata nel quadro della perizia.

Inoltre, il SIC non è disposto ad attuare la misura 2 menzionata al numero 4.9.8 fintanto che la LAIn non preveda esplicitamente che i richiedenti interessati debbano essere informati se sono cancellati dati che li concernono nel quadro dell'esecuzione della prima
misura immediata del numero 4.9.7. Questa pone anche implicitamente la questione di sapere quando, nel caso concreto, secondo l'articolo 63 capoverso 3 LAIn la durata di conservazione di un'informazione scade e quando l'informazione differita deve essere comunicata (cfr. n. 4.9.4).

Per quanto riguarda la misura 3 menzionata al numero 4.9.8, il direttore del SIC ha informato la DelCG che la cancellazione di 3,3 milioni di articoli di stampa non ha avuto alcuna conseguenza sulle richieste di accesso già trattate, perché il SIC non ha mai differito l'informazione relativa ad articoli di stampa. Nei casi che ha esaminato la DelCG ha trovato diverse informazioni provenienti da fonti pubbliche e articoli di 2742

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stampa per i quali il SIC ha differito l'informazione. La misura proposta dalla DelCG prevede che il SIC verifichi se tali casi concernono anche i 3,3 milioni di articoli di stampa in questione. Secondo la DelCG, la rassicurazione che il SIC non ha mai differito l'informazione in merito ad articoli di stampa non costituisce una prova in sé che gli articoli di stampa cancellati non contenessero alcun riferimento alle richieste d'accesso presentate al SIC.

4.10

Conferenza con gli organi di vigilanza parlamentare cantonali

Con l'entrata in vigore della LAIn il 1° settembre 2017 sono state per la prima volta definite esplicitamente in una legge le competenze relative all'alta vigilanza sulle attività informative dei Cantoni. Nel suo corapporto del 22 aprile 2014 concernente la LAIn, la DelCG si era espressa a favore delle disposizioni che sono poi state adottate (art. 80 cpv. 2 lett. b e 82 LAIn)137. Questo intervento nel processo legislativo ha permesso agli agli organi di vigilanza parlamentare cantonali di continuare a controllare il lavoro dei propri organi d'esecuzione cantonali138.

Per sensibilizzare gli organi di vigilanza parlamentare cantonali sulle loro nuove competenze e chiarire il rapporto con la DelCG, la DelCG ha organizzato un convegno con 75 rappresentanti di organi di vigilanza parlamentare di 21 Cantoni, che si è tenuto il 26 febbraio 2019 nel Palazzo del Parlamento. Obiettivo principale del convegno era di chiarire quali sono le responsabilità e le competenze attribuite all'alta vigilanza parlamentare a livello federale e cantonale139.

In occasione di questo convegno i membri della DelCG hanno presentato la loro visione degli effetti prodotti dalla LAIn sulla prassi dell'alta vigilanza parlamentare sulle attività informative nella Confederazione e nei Cantoni. È stato sottolineato che la DelCG accorda grande importanza agli organi cantonali di vigilanza parlamentare.

Nell'esercitare la sua attività di vigilanza sulle autorità d'esecuzione cantonali, la DelCG procede con estrema cautela. Di conseguenza la DelCG prenderà sempre direttamente contatto con l'organo di alta vigilanza di un Cantone prima di svolgere essa stessa indagini sull'organo di vigilanza del Cantone interessato. Se ritiene che sia necessario adottare misure a livello cantonale, la DelCG si rivolge all'organo di alta vigilanza che decide da sé la procedura da seguire rispetto all'Esecutivo del suo Cantone. Sulla base di indicazioni provenienti dai Cantoni, la DelCG è tuttavia anche pronta a svolgere gli accertamenti del caso, in particolare quando dispone di diritti d'informazione più estesi di quelli degli organi di alta vigilanza cantonali.

137

Rapporto annuale 2014 delle CdG e della DelCG del 30 gennaio 2015, n. 4.5.2 (FF 2015 4283, in particolare 4352).

138 Sugli antefatti cfr. il rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 4.7 (FF 2019 2359, in particolare 2435).

139 Strutture parlamentari di vigilanza sotto il regime della legge federale sulle attività informative ­ La DelCG discute sulle competenze in materia di vigilanza, comunicato stampa del 1° marzo 2019.

2743

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Quale informazione al pubblico una trascrizione dettagliata del convegno è liberamente consultabile nella pagina Internet della DelCG140.

Il 2 novembre 2018 il Gran Consiglio del Cantone di Ginevra ha esaminato la legittimità della trasmissione dei rapporti del SIC al capo del Dipartimento della sicurezza e dell'economia, responsabile nel contempo del servizio cantonale delle attività informative (SICant) di Ginevra. In questo contesto il presidente della DelCG ha ricordato ai media che fino all'entra in vigore della LAIn, nel settembre 2017, non vi era alcuna disposizione legale che vietava l'inoltro di informazioni da parte di organi esecutivi cantonali agli organi superiori141. La DelCG aveva l'intenzione di presentare le sue conclusioni giuridiche concernenti l'applicazione della nuova LAIn su questo aspetto in occasione della conferenza con le autorità dell'alta vigilanza dei parlamenti cantonali.

Durante la conferenza la DelCG ha spiegato che attualmente l'articolo 33 OAIn non prevede che i governi cantonali ottengano, per l'esercizio della loro funzione direttiva, informazioni dei servizi d'informazione, ciò che è in contraddizione con le competenze della vigilanza cantonale secondo l'articolo 82 LAIn. L'ordinanza esclude inoltre la possibilità per le autorità d'esecuzione cantonali di mettere tempestivamente tali informazioni a disposizione dei corpi di polizia per l'adempimento di compiti di sicurezza. L'attuale ordinanza contiene peraltro in diversi punti contraddizioni riguardo alla trasmissione di informazioni da parte delle autorità d'esecuzione cantonali.

Già il 25 febbraio 2019 la DelCG aveva esposto questo problema oralmente alla responsabile del DDPS. Con lettera del 19 marzo 2019 la Delegazione ha spiegato dettagliatamente le ragioni che depongono a favore di una revisione urgente dell'articolo 33 LAIn. Nella sua risposta del 5 giugno 2019 il DDPS ha informato la DelCG che il SIC aveva incaricato di sottoporre l'articolo 33 OAIn a un esame approfondito. La revisione di questo articolo, che sarà posta in consultazione presso i Cantoni, dovrebbe entrare in vigore nell'autunno 2020.

4.11

Attività di vigilanza dell'AVI-AIn

L'AVI-AIn ha iniziato i propri lavori con l'entrata in vigore della LAIn il 1° settembre 2017. In questo anno ha stilato due rapporti d'ispezione di cui il DDPS è il destinatario principale (cfr. art. 78 cpv. 6 LAIn). Essa trasmette i suoi rapporti al capo del DDPS e contemporaneamente alla DelCG in veste di autorità di alta vigilanza142. Sia l'AVI-AIn che la DelCG ricevono una copia dei mandati che il capo del DDPS attribuisce in seno al suo dipartimento nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni dell'AVI-AIn.

140

Atti della conferenza della DelCG con le autorità di vigilanza cantonali del 26 febbraio 2019.

141 Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2018, n. 4.8 (FF 2019 2359, in particolare 2436) 142 Cfr. a tal proposito il rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 4.8 (FF 2019 2359, in particolare 2436).

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Il piano delle ispezioni del 2018 prevedeva dodici ispezioni di cui quattro rapporti sono stati presentati alla DelCG. L'ultima presentazione si è tenuta in occasione della prima seduta della delegazione nel gennaio 2019. Si trattava del rapporto d'ispezione 18­5 («Operazioni e ritmo di condotta»). In questo contesto la DelCG ha affrontato questioni metodologiche relative alle ispezioni dell'AVI-AIn nonché considerazioni di fondo concernenti le raccomandazioni formulate.

Il 12 aprile 2019 la DelCG si è intrattenuta con il capo dell'AVI-AIn riguardo al rapporto d'attività 2018. Si trattava del primo rapporto di questo genere pubblicato dall'AVI-AIn conformemente all'articolo 78 capoverso 4 LAIn. Nel maggio 2019 la DelCG ha inoltre preso conoscenza di una lettera che la responsabile del DDPS aveva inviato al capo dell'AVI-AIn, il 6 maggio 2019, e nella quale informava l'AVI-AIn che riteneva auspicabile che l'autorità sottoponesse il suo rapporto d'attività al DDPS prima di pubblicarlo. Il 13 maggio 2019 l'AVI-AIn ha confermato al DDPS di essere disponibile d'ora innanzi a sottoporre il suo rapporto annuale a una consultazione e, il 28 maggio 2019, la DelCG le ha indicato che auspicava a sua volta, in futuro, essere consultata sui passaggi che la concernono.

Nel 2019 l'AVI-AIn aveva previsto di redigere 22 rapporti d'ispezione. Tra quelli ricevuti dalla DelCG, il rapporto 19­12 («Protezione degli informatori in seno al SIC con un interesse particolare sulle coperture e sulle identità fittizie») le è stato presentato nel corso della seduta del 23 ottobre 2019. In questa occasione la DelCG si è anche fatta spiegare in che misura l'AVI-AIn abbia colto l'occasione della richiesta presentata dall'organizzazione «dirittifondamentali.ch» alla DelCG e all'IFPDT per esaminare il modo in cui il SIC tratta le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione (cfr. n.

4.9).

La Delegazione ha appreso che l'IFPDT, d'intesa con il capo dell'AVI-AIn, aveva formalmente trasmesso questa richiesta all'AVI-AIn. L'IFPDT aveva giustificato questa decisione con la funzione di vigilanza che esercita l'AVI-AIn sul SIC conformemente alla legge e con le risorse di personale importanti di cui dispone. Aveva inoltre spiegato che la LAIn non le aveva invece conferito
alcuna risorsa supplementare per esercitare le sue attività di vigilanza nel settore delle informazioni.

La DelCG ritiene che il modo di procedere dell'IFPDT e dell'AVI-AIn non sia comprensibile, perché l'articolo 27 LPD prevede esplicitamente che l'Incaricato sorvegli l'osservanza da parte degli organi federali delle prescrizioni relative alla protezione dei dati, comprese le richieste di terzi; invece la LAIn non conferisce all'AVI-AIn ­ che opera esclusivamente per conto del capo del DDPS ­ alcuna competenza relativa al trattamento delle domande di vigilanza. Come riferito alla DelCG dal capo dell'AVI-AIn, i punti sollevati nella domanda saranno presi in considerazione nel quadro dell'ispezione 19­15, che verterà in particolare sul sistema d'informazione GEVER SIC e sulla rete SiLAN. Il 16 ottobre 2019 l'AVI-AIn ha pubblicato una presa di posizione in tal senso sul suo sito Internet.

Il 25 novembre 2019 la Delegazione ha preso atto del piano delle ispezioni del 2020 dell'AVI-AIn, che quest'ultima le trasmette ogni anno conformemente all'articolo 78 capoverso 2 LAIn. Per la DelCG non era necessario chiedere all'AVI-AIn di migliorare il coordinamento con essa.

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Secondo la DelCG l'adeguatezza e l'efficacia del nuovo sistema di vigilanza dipendono principalmente dai vantaggi concreti che i rapporti e le raccomandazioni dell'AVI-AIn generano per la vigilanza diretta e la direzione dei servizi informativi attraverso la responsabile del DDPS. Questo aspetto è stato discusso con quest'ultima il 25 novembre 2019.

4.12

Divieto di determinate attività o organizzazioni

L'articolo 73 LAIn consente al Consilio federale di vietare a una persona fisica, a un'organizzazione o a un gruppo un'attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento. Nel 2019 il Consiglio federale ha comunicato alla DelCG che il divieto pronunciato nel 2015 riguardo a una persona fisica era ancora valido143.

Dall'entrata in vigore della LAIn il Consiglio federale può vietare non soltanto l'esercizio di un'attività, ma anche un'organizzazione, fondandosi su una norma formulata in termini generali e astratti (art. 74 LAIn). Finora non si è mai avvalso di questa possibilità. Tuttavia, poiché tale articolo diverge dalla legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate e dall'articolo 260ter del Codice penale per quanto riguarda sia la competenza della Confederazione sia le pene comminate, il divieto di organizzazioni contenuto nella LAIn deve essere rivisto in più punti144.

4.13

Perseguimento penale nell'ambito della protezione dello Stato

In occasione della sua prima seduta del 2019, la DelCG si è intrattenuta con il nuovo presidente dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC), che l'ha informata sull'evoluzione dei metodi di lavoro dell'AV-MPC e sulle priorità che questa si è fissata per l'anno prossimo.

Il 27 maggio 2019 la DelCG ha svolto il suo colloquio ordinario con l'AV-MPC.

Quest'ultima, rappresentata da una delegazione composta da tre persone, ha presentato il suo rapporto annuale e lo stato dell'attuazione della prima raccomandazione che l'AV-MPC aveva formulato riguardo alla revisione del memorandum d'intesa tra il MPC e il SIC.

143

Rapporto annuale 2015 delle CdG e della DelCG del 29 gennaio 2016, n. 4.2.2 (FF 2016 5629, in particolare 5698).

144 Messaggio del 14 settembre 2018 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, n. 4.3 (FF 2018 5439, in particolare 5491); nonché decreto federale, senza data, che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata (Disegno), (FF 2018 5527, in particolare 5529).

2746

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Sempre il 27 maggio 2019 la DelCG ha pure stilato con il procuratore generale della Confederazione un primo bilancio sulle raccomandazioni 9, 11 e 13 formulate dalla Delegazione nel corso della sua ispezione concernente l'affare Daniel Moser145. Le due principali raccomandazioni riguardavano il flusso di informazioni tra le autorità del perseguimento penale e il SIC e l'elaborazione di scenari per il trattamento delle informazioni concernenti fonti umane del SIC nel quadro di un procedimento penale. Nella raccomandazione 13 si chiede di aggiornare il memorandum d'intesa tra il SIC e il MPC su cui la stessa AV-MPC aveva emanato una raccomandazione.

Almeno una volta all'anno il MPC presenta alla DelCG una panoramica dei procedimenti più importanti concernenti la protezione dello Stato. In caso di bisogno fornisce informazioni più dettagliate riguardo ad alcuni procedimenti penali che possono presentare un particolare interesse dal punto di vista dell'alta vigilanza. È stato ad esempio il caso dell'arresto di Daniel Moser nel 2015.

Il 23 gennaio 2019 il MPC ha presentato otto procedimenti alla DelCG, due dei quali avevano un legame diretto con il settore d'attività della Delegazione (si trattava di procedimenti connessi all'affare Daniel Moser), un terzo era stato aperto a seguito dell'arresto di due persone di origine svizzera sospettate di terrorismo in Marocco. Il MPC ha anche presentato alla DelCG sette procedimenti in corso legati al terrorismo e al controspionaggio islamista durante l'incontro annuale del 27 maggio 2019, nonché altri tre procedimenti durante la seduta della Delegazione del 23 ottobre 2019.

Conformemente all'articolo 66 della legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP) 146, il perseguimento di reati politici necessita dell'autorizzazione del Consiglio federale. Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)147, il Consiglio federale ha delegato la competenza di concedere o negare le autorizzazioni in questione al DFGP. In casi concernenti le relazioni con l'estero, il DFGP decide previa consultazione del DFAE; può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare importanza.

Come negli anni precedenti la DelCG ha domandato alla responsabile del DFGP di informarla riguardo alle richieste di
autorizzazione concesse o negate. Per l'incontro del 28 maggio 2019 il Servizio giuridico del DFGP ha fornito alla Delegazione una breve descrizione delle richiedeste del MPC trattate dal Dipartimento. Emerge da questo documento che il DFGP ha dato seguito a tutte le richieste di autorizzazione del MPC presentate nel corso dell'anno in rassegna.

In media dal 2011 il DFGP ha trattato ogni anno circa nove domande di autorizzazione provenienti dal MPC. Ha negato l'autorizzazione in tre casi, sempre d'intesa con il DFAE. Uno dei procedimenti penali concerneva un caso di spionaggio (art. 272 CP). Negli altri due casi membri di organi di sicurezza di Stati limitrofi avevano esercitato attività in Svizzera senza autorizzazione in violazione dell'articolo 271 CP (atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato 145

Ispezione a seguito dell'arresto di un'ex fonte del SIC in Germania. Rapporto della DelCG del 13 marzo 2018, n 4.2 (FF 2018 4303).

146 Legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71).

147 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del DFGP (Org-DFGP; RS 172.213.1).

2747

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estero). In generale la Delegazione ha rilevato che le richieste del MPC sono state evase in tempi adeguati.

5

Rapporti di gestione e rapporti periodici

5.1

Rapporto di gestione 2018 del Consiglio federale

Uno dei compiti dell'alta vigilanza parlamentare è verificare l'attuazione degli obiettivi annuali fissati dal Consiglio federale e la gestione di quest'ultimo. Tale verifica viene effettuata tra l'altro mediante il rapporto di gestione che il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale conformemente all'articolo 144 LParl. Le CdG riferiscono alle Camere in merito alla gestione e presentano in conclusione una proposta di approvazione del rapporto di gestione.

In occasione delle loro sedute plenarie che si svolgono in maggio, le CdG tengono colloqui con i membri del Consiglio federale e con il cancelliere della Confederazione. Oltre al resoconto generale sugli obiettivi e sulle misure realizzati nell'anno oggetto del rapporto, i membri del Consiglio federale informano le CdG anche su determinati temi prioritari che hanno selezionato. Dal canto loro le CdG scelgono per tutti i Dipartimenti e per la Cancelleria federale dei temi trasversali. Per i colloqui tenutisi nel 2019 sono stati scelti i seguenti temi: trattamento dei compiti di vigilanza da parte dei dipartimenti, saldi di vacanze e accredito di tempo. Nell'ambito dei colloqui con i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione, i membri delle Commissioni possono proporre e approfondire ulteriori temi.

Nel maggio 2019 i capidipartimento hanno informato le Commissioni sui seguenti temi prioritari da essi selezionati: DFAE

­ brexit e mind the gap ­ trattato sulla proibizione delle armi nucleari ­ buoni uffici

DFI

­ UFSP: misure di contenimento dei costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ­ UFAS: stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) ­ UFC: messaggio sulla cultura2021­2024

DFF

digitalizzazione, e-government e ciber-rischi
­ perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti Confederazione ­ Cantoni

DFGP

lotta al terrorismo
­ sfide inerenti alla gestione dei profughi

DATEC

traffico d'agglomerato
­ programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria (PROSSIF): fase di ampliamento 2035 ­ strategia energetica 2050

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DDPS

Air 2030 / Rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo
­ attuazione della ciberdifesa nel DDPS

DEFR

politica di libero scambio in un clima internazionale sempre più
inflessibile ­ affrontare sfide inerenti al diritto della concorrenza

CaF

elezione del Consiglio nazionale 2019
­ voto elettronico ­ modernizzazione del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU)

Per preparare l'esame del rapporto di gestione del Consiglio federale, nell'aprile 2019 le Sottocommissioni delle CdG hanno inoltre incontrato autorità, capidipartimento, tribunali e rappresentanti delle unità della Confederazione rese autonome.

Con queste ultime la discussione sul rapporto del Consiglio federale ha tra l'altro riguardato il raggiungimento dei loro rispettivi obiettivi strategici.

Entrambe le CdG erano del parere che nel complesso il Consiglio federale e l'Amministrazione federale abbiano svolto i loro compiti in modo adeguato. Hanno pertanto proposto unanimemente e senza astensioni alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione del Consiglio federale per il 2018148. Il Parlamento ha accolto queste proposte nella sessione estiva 2019.

5.2

Rapporto di gestione 2018 del Tribunale federale

Fra i compiti dell'alta vigilanza parlamentare rientrano anche l'esame dell'attività del Tribunale federale e, di riflesso, l'approvazione del suo rapporto di gestione, conformemente all'articolo 3 LTF 149. Le CdG trattano ogni anno il rapporto di gestione del Tribunale federale e sentono rappresentanti del Tribunale federale e dei tribunali di primo grado150. Su questa base riferiscono alle Camere, alle quali propongono di approvare il rapporto di gestione.

Nell'ambito della trattazione del rapporto di gestione 2018, avvenuta nella primavera 2019, sono stati fra l'altro affrontati i temi dell'onere lavorativo del Tribunale federale, in particolare la revisione in corso della LFT e la situazione dell'incarto giudiziario elettronico (compreso il progetto Justitia 4.0). Inoltre le Sottocommissioni Tribunali/MPC competenti hanno chiesto a tutti i tribunali della Confederazione di spiegare la loro prassi di formazione continua dei giudici e hanno eseguito un controllo successivo di OpenJustitia (vedi il n. 3.6.5).

Le CdG sono giunte alla conclusione che il TF come pure gli altri tribunali della Confederazione hanno lavorato bene e in modo professionale. Hanno pertanto proposto alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione del Tribunale fede148 149 150

Boll. Uff. 2019 S 402 seg. e Boll. Uff. 2019 N 1138 seg.

Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) I tribunali di primo grado della Confederazione sono il TAF, il TPF e il TFB.

2749

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rale per il 2018. Tali proposte sono state approvate dal Parlamento nella sessione estiva 2019151.

5.3

Altri rapporti analizzati dalle CdG

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome (art. 148 cpv. 3bis LParl). Per le unità con particolare importanza sul piano della politica economica e finanziaria (Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei politecnici federali [PF]) il Consiglio federale presenta annualmente alle CdG rapporti esaustivi sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Riguardo alle unità rese autonome più piccole (fra l'altro Swissmedic, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare [IFSN], l'Istituto federale della proprietà intellettuale [IPI], Innosuisse, Pro Helvetia e Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni [ASRE]) il collegio governativo fa rapporto dettagliatamente alle CdG ogni quattro anni.

Diverse disposizioni legali prevedono la stesura di rapporti su determinati settori dell'Assemblea federale. Pertanto le CdG hanno il compito di esaminare il rapporto sui dettagli delle esportazioni di materiale bellico152, quello sul reporting relativo alla gestione del personale153, il rapporto delle attività del Ministero pubblico della Confederazione154, quello dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione155 e il rapporto di gestione della Banca nazionale svizzera 156 sull'adempimento dei suoi compiti.

Le CdG hanno stabilito quali rapporti del Consiglio federale sulle unità rese autonome trattano ogni anno157 o in un determinato momento nel corso del periodo strategico158. Inoltre ogni membro delle CdG può in ogni momento proporre l'esame di un rapporto che non figura all'ordine del giorno.

Le CdG trattano inoltre diversi rapporti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale su temi specifici (p. es. esame del rapporto annuale di fedpol oppure esame ogni due anni del rapporto dell'UFAS sulle assicurazioni sociali).

Anche in questo caso ogni membro delle CdG può chiedere in qualsiasi momento che sia trattato un rapporto non previsto nel programma.

Nel complesso le CdG si occupano ogni anno di 20­40 rapporti periodici.

151 152 153 154 155 156 157 158

Cfr. Boll. Uff. 2019 S 400 seg. e Boll. Uff. 2019 N 1135 seg.

Conformemente all'art. 32 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB, RS 514.51).

Conformemente all'art. 5 LPers e l'Accordo del 27 gennaio 2010 concernente il rapporto sulla gestione del personale concluso tra le CdG e le CdF e il Consiglio federale Conformemente all'art. 17 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71).

Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LOAP.

Conformemente all'art. 7 cpv. 2 della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN; RS 951.11).

Stato 2019: Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei PF Stato 2019: Swissmedic, IFSN, Innosuisse e ASRE.

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6

Attività legislative

6.1

Iniziativa parlamentare 15.451 «Rafforzamento delle Commissioni della gestione»

L'iniziativa parlamentare 15.451159 chiede di adeguare le basi legali affinché le Commissioni della gestione (CdG) possano esercitare l'alta vigilanza in modo più efficace, rapido ed efficiente coordinandosi nel miglior modo possibile con gli altri organi di vigilanza della Confederazione.

Riunitasi il 2 luglio 2019, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha adottato il rapporto esplicativo160 e il corrispondente progetto161 di modifica della LParl, che ha trasmesso al Consiglio federale per parere. L'attuazione dell'iniziativa parlamentare prevede la creazione di una delegazione straordinaria di vigilanza, istituita dalle commissioni di vigilanza e dotata degli stessi diritti d'informazione di una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI). Inoltre si intende introdurre modifiche nei settori seguenti: l'obbligo di consegnare registrazioni, la protezione delle persone sentite al servizio della Confederazione, l'obbligo delle autorità federali e cantonali di prestare assistenza amministrativa e giudiziaria, l'accesso della DelCG alle note informative del Consiglio federale, la limitazione dei diritti di partecipazione del Consiglio federale e delle persone interessate. Riunitasi il 19 novembre 2019162, la CdG-N ha respinto le proposte del Consiglio federale di mantenere i suoi diritti di partecipazione e quelli delle persone interessate.

L'iniziativa parlamentare 15.451 è stata trattata in Consiglio nazionale il 20 dicembre 2019 e adottata con 172 voti favorevoli e 25 contrari163. Ora dovrà essere valutata dalla CdG-S.

6.2

Iniziativa parlamentare Rytz 18.418 «Istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per gestire le imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni»

Alla fine del 2018 la CdG-N ha trattato l'iniziativa parlamentare 18.418 della consigliera nazionale Regula Rytz, dopo che le era stata trasmessa per esame 164.

L'intervento chiedeva l'istituzione di una delegazione permanente di vigilanza par159 160 161 162

163 164

Iniziativa parlamentare Joder del 18 giugno 2015 (15.451 «Rafforzamento delle Commissioni della gestione»).

Iniziativa parlamentare Joder del 18 giugno 2015 (15.451 «Rafforzamento delle Commissioni della gestione»), Rapporto della CdG-N del 2 luglio 2019 (FF 2019 5131).

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Rafforzamento dell'alta vigilanza) (Progetto) del 2 luglio 2019 (FF 2019 5157).

Iniziativa parlamentare 15.451: rafforzamento delle Commissioni della gestione ­ la CdG-N si attiene al proprio progetto, comunicato stampa della CdG-N del 21 novembre 2019.

Boll. Uff. 2019 N 2419 Iv. Pa. Rytz «Istituire una delegazione di vigilanza parlamentare permanente per gestire le imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni» del 16 marzo 2018 (18.418).

2751

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lamentare delle imprese parastatali nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni. Sull'esempio della Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali (DVN), il nuovo istituto doveva essere formato da membri delle CdG, delle CdF und delle CTT delle due Camere ed esercitare l'alta vigilanza parlamentare in modo più marcato rispetto ad ora.

La complessa e frammentata struttura di controllo e vigilanza sulle aziende parastatali (ad es. La Posta, Swisscom e Skyguide) nella quale sono coinvolte diverse unità amministrative oltre al Consiglio federale ha dato lo spunto al lancio dell'iniziativa.

Dato che l'attuale struttura di vigilanza rende difficile una visione d'insieme per il Consiglio federale e il Parlamento, risulta necessario intervenire nell'ambito dell'alta vigilanza. Lo scandalo di AutoPostale SA ha messo in evidenza la problematica.

Proponendo di istituire una delegazione permanente di vigilanza parlamentare l'autrice dell'iniziativa chiede che i compiti e il know-how vengano riuniti in un unico organo al livello dell'alta vigilanza.

Nel quadro dell'esame preliminare spettava alla CdG-N determinare in un primo momento se riteneva necessario prendere misure, per giudicare poi in un secondo tempo se un'iniziativa parlamentare fosse il modo di procedere adeguato. Riunitasi il 9 novembre 2018 la CdG-N ha esaminato l'iniziativa alla presenza della consigliera nazionale Rytz e ha infine proposto di non dare seguito all'iniziativa parlamentare.

La Commissione ha constatato che è necessario intervenire nell'ambito del controllo e della vigilanza delle aziende parastatali affinché incidenti come quello del caso di AutoPostale SA non possano più occorrere in futuro. Tuttavia la CdG-N ritiene che sia necessario tener conto della struttura gerarchica esistente nell'ambito della vigilanza sulle aziende parastatali.

Conformemente ai principi guida del governo d'impresa della Confederazione ed alle basi legali pertinenti165, la competenza principale di controllare e vigilare sulle aziende parastatali spetta ai rispettivi consigli d'amministrazione e dunque alle aziende stesse. Quale rappresentante della proprietaria (la Confederazione), il Consiglio federale assume una responsabilità di vigilanza sussidiaria. L'alta vigilanza parlamentare da parte sua rappresenta l'ultimo livello di
controllo, esercitato in linea di massima in modo indiretto. Le commissioni di vigilanza controllano in prima linea se il Consiglio federale esercita il ruolo di proprietario in maniera adeguata 166.

In tale contesto la maggioranza della Commissione era dell'opinione che la problematica sollevata nell'iniziativa scaturiva piuttosto dal ruolo di vigilanza del Consiglio federale che dall'alta vigilanza parlamentare. Si diceva dunque critica nei confronti di una delegazione permanente di vigilanza parlamentare e scettica sulla possibilità di risolvere i problemi attuali istituendo un organo di questo tipo. La CdG-N ha sottolineato che istituire una delegazione permanente di vigilanza parlamentare significa modificare il sistema del governo d'impresa. Alla fine del 1990 il Parlamento aveva garantito a queste aziende un'ampia autonomia. La proposta dell'iniziativa contraddice sia il sistema deciso allora sia la sua logica.

165

Disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società anonima e basi legali pertinenti delle singole aziende.

166 Cfr. Principi d'azione delle Commissioni della gestione del 30 giugno 2015 (FF 2015 3927).

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La maggioranza della Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda le imprese parastatali, le strutture dell'alta vigilanza siano attualmente disciplinate in modo sufficiente e adeguato. L'istituzione di una delegazione permanente di vigilanza parlamentare indebolirebbe le CdG, le CdF e la DelFin e causerebbe una confusione di responsabilità tra le commissioni di vigilanza e quelle tematiche. Occorre notare che la collaborazione tra gli organi parlamentari coinvolti ha luogo in vario modo, ad esempio con sedute annuali per il raggiungimento degli obiettivi strategici delle aziende parastatali alle quali presenziano, oltre alle CdG, anche le CdF e i presidenti delle CTT. Inoltre le commissioni possono svolgere altre riunioni quando ritengono che eventi particolari lo rendano opportuno oppure svolgere accertamenti approfonditi.

Una minoranza della Commissione ha ritenuto che la delegazione di vigilanza avrebbe rappresentato un'opportunità per riunire le attività ed il know-how dell'alta vigilanza parlamentare ed ha dunque proposto di dare seguito all'iniziativa parlamentare. L'autrice dell'iniziativa l'ha infine ritirata il 13 giugno 2019, prima che il Consiglio nazionale la trattasse.

La richiesta che il Consiglio federale si impegni maggiormente nella tutela degli interessi di proprietario e vigili in maniera più attiva sulle aziende parastatali è già stata avanzata dalle CdG a più riprese. La problematica è stata affrontata già nel 2018 nei rapporti della CdG-N sul ciberattacco contro la RUAG167 e nel rapporto della CdG-S sull'attività di vigilanza sui rapporti d'interesse nei consigli d'amministrazione delle imprese parastatali sull'esempio delle FFS168. Inoltre nel quadro del rapporto del 12 novembre 2019 la CdG-S ha presentato una mozione sul caso di AutoPostale SA169 nella quale chiede l'istituzione di una delegazione permanente del Consiglio federale che coordini la gestione strategica e la vigilanza sulle aziende parastatali170. Nello stesso rapporto la CdG-S ha formulato diverse raccomandazioni e postulati per consolidare la vigilanza del Consiglio federale sulle aziende parastatali. La CdG-S giunge alla conclusione che le strutture esistenti dell'alta vigilanza sono opportune e non vede la necessità di modificarle. Tuttavia constata che consolidare la vigilanza del Consiglio federale rafforzerebbe indirettamente anche il ruolo dell'alta vigilanza parlamentare sulle aziende.

7

Stato delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG

Come menzionato in precedenza le ispezioni rappresentano lo strumento principale delle CdG: servono a far luce su eventuali malfunzionamenti o lacune nei settori di 167

Gestione del ciberattacco contro la RUAG: punto della situazione. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale dell'8 maggio 2018 (FF 2018 3895).

168 Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 28 agosto 2018 (FF 2018 6603).

169 Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA­ Considerazioni dell'alta vigilanza parlamentare, rapporto delle CdG-S del 12 novembre 2019 (non ancora pubblicato).

170 Mo. CdG-S «Delegazione del Consiglio federale incaricata della conduzione strategica e della vigilanza sulle aziende parastatali» del 12 novembre 2019 (19.4383).

2753

FF 2020

competenza del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione o di altri enti incaricati di compiti federali. Le CdG conducono le indagini in modo indipendente o sulla base di una valutazione del CPA.

Un'ispezione delle CdG è caratterizzata da tre tappe principali: innanzitutto l'ispezione vera e propria basata sulle inchieste della Commissione e/o sulla valutazione del CPA. Questa prima tappa termina con la presentazione di un rapporto ­ generalmente pubblico ­ all'attenzione dell'autorità responsabile, in genere il Consiglio federale. Il parere delle autorità responsabili fa parte della seconda tappa: secondo l'articolo 158 LParl l'autorità responsabile deve informare le commissioni di vigilanza sull'attuazione delle raccomandazioni. Questo parere è pubblicato se non vi si oppongono interessi degni di protezione. Le CdG valutano questo parere ed eventualmente conducono inchieste supplementari o addirittura pubblicano un secondo rapporto. La terza tappa interessa il controllo successivo: due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto d'ispezione di norma la CdG interessata incarica del controllo successivo una sottocommissione competente, la quale esamina in che misura l'autorità interessata si sia occupata dei problemi constatati e abbia attuato le raccomandazioni della CdG. Se determinati punti restano aperti, la CdG svolge talvolta inchieste supplementari o, trascorso un nuovo termine, effettua nuovamente un controllo successivo.

Qui di seguito sono elencate tutte le ispezioni delle CdG in corso a fine 2019, per le quali cioè non sono ancora terminate le tre tappe. In questa sede non sono menzionate le ispezioni definitivamente concluse, per le quali il controllo successivo è stato terminato e/o che non devono essere ulteriormente trattate. Le ispezioni sono elencate con la data che corrisponde al primo rapporto di ispezione della CdG in ordine cronologico dalla più recente alla più remota. Le altre date corrispondono ai rapporti riassuntivi pubblicati nel quadro delle ispezioni o dei controlli successivi.

Ispezioni in corso ­ CdG-N/S Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confe- ­ derazione

esame della valutazione del CPA (2020)

Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC ed il MPC

­

Rapporto intermedio (2020)

Fideiussioni nella navigazione d'alto mare

2019 2018

Controllo successivo (2021)

Rapporto sui rischi all'attenzione del Consiglio federale ­ punto della situazione

2018

Trattazione del parere del Consiglio federale (2019)

Riscossione dei canoni radiotelevisivi 2019­2025: bando pubblico

2017

Continuazione del controllo successivo (2020)

2754

FF 2020

Ispezioni in corso ­ CdG-N Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Relazioni pubbliche della Confederazione

2019

Trattazione del parere del Consiglio federale (2020)

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale

2019

Trattazione del parere del Consiglio federale (2020)

Analisi della situazione: gestione del ciberattacco contro la RUAG

2019 2018

Trattazione del parere del Consiglio federale (2020)

Carcerazione amministrativa dei richiedenti l'asilo

2019 2018

Controllo successivo (2021)

Avvenimenti legati al medico in capo dell'esercito

2018

Continuazione dell'ispezione (2020)

Valutazione degli effetti degli accordi di libero scambio

2019 2017

Controllo successivo (2021)

Conteggio elettronico dei voti (e-counting)

2018 2017

Controllo successivo (2021)

Preservazione dei terreni agricoli coltivi

2015

Continuazione del controllo successivo (2020)

Soggiorno degli stranieri nel quadro dell'Accordo 2014 (2) sulla libera circolazione delle persone

Controllo successivo (2020)

Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale

2019 2013

Secondo controllo successivo (2021)

2012 2011

Continuazione del controllo successivo (2020)

Prassi della Confederazione in materia di consultazione e di audizione Ispezione sulle circostanze della nomina di Roland Nef a capo dell'esercito

2013 2008

Continuazione del controllo successivo (2020)

2755

FF 2020

Ispezioni in corso ­ CdG-S Tema

Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG

Analisi del DNA nei procedimenti penali

2019

Trattazione del parere del Consiglio federale (2020)

Adempimento di mozioni e postulati accolti

2019

Trattazione del parere del Consiglio federale (2020)

Irregolarità contabili sistematiche presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni da parte dell'alta vigilanza parlamentare

2019

Trattazione del parere del Consiglio federale (2020)

Revisione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi

2018

Trattazione del parere del Consiglio federale (2020)

Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche

2019 2018

Controllo successivo (2021)

Adeguatezza degli scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica

2019 2018

Controllo successivo (2021)

Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno 2019 ai consigli d'amministrazione delle imprese 2018 parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS

Controllo successivo (2021)

Garanzia dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata

2017 2015

Controllo successivo (2020)

Adeguatezza del personale nel servizio diplomatico

2016

Continuazione del controllo successivo (2020)

Collaboratori esterni dell'Amministrazione federale

2019 2015 2014

Continuazione del controllo successivo (2020)

Ammissione e riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità

2014

Continuazione del controllo successivo (2020)

2756

FF 2020

Tema

Rapporto(i) Prossima tappa delle CdG

Inchiesta sul progetto INSIEME 2014 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Secondo controllo successivo (2020)

Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari

2013

Secondo controllo successivo (2021)

Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale

2016 2015 2006

Continuazione del terzo controllo successivo (2020)

Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Caso «Daniel M.»

2018

Controllo successivo (2020)

Ispezioni in corso ­ DelCG

2757

FF 2020

Elenco delle abbreviazioni Boll. Uff.

AV-MPC AVI-AIn LStrI EA API ARE armasuisse USTRA MPC UFAM UFSP UFC UFCOM UFT UFAC FF UFCL UFE UFDC UST TF LTF LTras CaF PGF USAV UFAG LAPuB LPers LSIP LDP

2758

Bollettino ufficiale Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; Legge sugli stranieri e la loro integrazione; RS 142.20) Elenco delle analisi Advanced Passenger Information Ufficio federale dello sviluppo territoriale Ufficio federale dell'armamento Ufficio federale delle strade Ministero pubblico della Confederazione Ufficio federale dell'ambiente Ufficio federale della sanità pubblica Ufficio federale della cultura Ufficio federale delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti Ufficio federale dell'aviazione civile Foglio federale Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale dell'energia Ufficio federale del consumo Ufficio federale di statistica Tribunale federale Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale; RS 173.110) Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3) Cancelleria federale Polizia giudiziaria federale Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ufficio federale dell'agricoltura Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPuB; RS 172.056.1) Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220) Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1)

FF 2020

TFB BPS TPF UFAS LSCPT Cost.

LPP TAF LMSI UFAE COMINT DAP DSC LPD DDIP DFAE DFI IFPDT DFF CDF AFF DFGP CFV CFC ElCom Elic IFSN AFC PF UE DelFin FIFA FINMA

Tribunale federale dei brevetti Legge federale del 27 novembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP; RS 935.41) Tribunale penale federale Ufficio federale delle assicurazioni sociali Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) Tribunale amministrativo federale Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Communications Intelligence Servizio di analisi e prevenzione (fino al 2009) Direzione dello sviluppo e della cooperazione Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'interno Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Dipartimento federale delle finanze Controllo federale delle finanze Amministrazione federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Commissione federale per le vaccinazioni Commissione federale del consumo Commissione federale dell'energia elettrica e-licensing (sistema di autorizzazioni elettronico) Ispettorato federale della sicurezza nucleare Amministrazione federale delle contribuzioni Politecnici federali Unione europea Delegazione delle finanze delle Camere federali Fédération Internationale de Football Association (Federazione internazionale di calcio) Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 2759

FF 2020

FINMAG

Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1) CdF Commissioni delle finanze delle Camere federali LCF Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF; RS 614.0) CdF-N Commissione delle finanze del Consiglio nazionale CdF-S Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati GEVER Gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale GEX Estremismo violento (Gewaltextremismus) CG Commissione giudiziaria DelCG Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali CdG Commissioni della gestione delle Camere federali CdG-N Commissione della gestione del Consiglio nazionale CdG-S Commissione della gestione del Consiglio degli Stati GPS Global Positioning System RCN Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN; RS 171.13) RCS Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS; RS 171.14) LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) IASA SIC Sistema di analisi integrale del SIC IASA-GEX SIC Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento del SIC IPI Istituto federale della proprietà intellettuale TIC Tecnologia dell'informazione e della comunicazione IMSI International Mobile Subscriver Identity Struttura CIM Cooperazione interdipartimentale in materia di migrazione internazionale INSIEME Progetto «Gemeinsame IT-Systeme ESTV» (sistemi comuni TI delle divisioni dell'AFC) CSI-DFGP Centro servizi informatici del DFGP ISCO Sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni AI Assicurazione per l'invalidità JPMC Joint Procurement of Medical Countermeasures, appalto comune nelle contromisure mediche CPU Centro delle pubblicazioni ufficiali LCC Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1)

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FF 2020

OPre LMB SICant CTT LAMal OAMal OCDM LM EMAp TMC SIM Mo.

DVN SNPC SIC LAIn OAIn NFTA OSS Org-DFGP OOrg-DDPS Iv. Pa.

LParl Oparl Po.

Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31) Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) Servizi informazione cantonali Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle Camere federali Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) Ordinanza del 30 gennaio 2019 sulla ciberdifesa militare (OCDM; RS 510.921) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10) Elenco dei mezzi e degli apparecchi Tribunale militare di cassazione Servizio informazioni militare Mozione Delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi Servizio delle attività informative della Confederazione Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121) Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn; RS 121.1) Nuova ferrovia transalpina Open-Source-Software Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1) Ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (RS 172.214.1) Iniziativa parlamentare Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10) Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS 171.115) Postulato 2761

FF 2020

PSI CSP CPI CPA URC CAG CAG-N CAG-S RUAG LOGA OLOGA SEFRI SECO SEM ASRE CSSS-N CSSS-S DelSic SIDRED SFI SiLAN ES BNS PS SAC RS StAR LOAP CP LAEI LRaP ORaP SUPERB23 2762

Istituto Paul Scherrer Controlli di sicurezza relativi alle persone Commissione parlamentare d'inchiesta Controllo parlamentare dell'amministrazione Uffici regionali di collocamento Commissioni degli affari giuridici delle Camere federali Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati Impresa d'armamento ­ società anonima Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato della migrazione Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati Delegazione Sicurezza del Consiglio federale Sistema integrato di ricerca e distribuzione Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Rete interna di sicurezza protetta Elenco delle specialità dell'assicurazione malattie obbligatoria Banca nazionale svizzera Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture Raccolta sistematica del diritto federale Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP; RS 173.71) Codice penale svizzero (RS 311) Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) Sistema informatico della Confederazione

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Swissmedic ACI CAPTE-S DATEC OVAIn DDPS OCGE LTAF OSIME-SIC OSCPT DEFR USEs COMCO COE CIVI

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ordinanza del 16 agosto 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn; RS 121.3) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio (OCGE; RS 510.292) Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC; RS 121.2) Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11) Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Ulteriore sviluppo dell'esercito Commissione della concorrenza Centro operazioni elettroniche Ufficio federale del servizio civile

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