20.084 Messaggio concernente le modifiche della legge COVID-19 e della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 18 novembre 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di modifica della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) e della legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID-19).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Le modifiche della legge federale urgente sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19) e della legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID19) creano basi legali supplementari (norme di delega) che consentono al Consiglio federale di adottare ulteriori provvedimenti resisi necessari, in particolare, per attenuare le conseguenze della seconda ondata dell'epidemia di COVID-19.

Situazione iniziale Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la legge COVID-19, entrata in vigore il giorno successivo. La legge fornisce la base sia per provvedimenti di polizia sanitaria, sia per provvedimenti atti a contrastare le conseguenze negative dei provvedimenti di polizia sanitaria per combattere l'epidemia di COVID-19 sull'economia e sulla società.

Il vasto pacchetto di aiuti della Confederazione garantisce fra l'altro gli stipendi, contribuisce a salvaguardare i posti di lavoro e sostiene finanziariamente i settori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Inoltre, a inizio dicembre entrerà in vigore l'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. Su questa base i Cantoni, con il sostegno finanziario della Confederazione, possono prestare aiuto alle imprese che si trovano in particolari difficoltà a causa dell'epidemia di COVID-19.

La LFis-COVID-19 è attualmente in deliberazione presso le Camere federali. Con il presente messaggio, il Consiglio federale propone una modifica rispetto al suo disegno iniziale della LFis-COVID-19. Ciò avviene mediante un disegno ad hoc, perché la LFis-COVID-19 deve rimanere in vigore almeno per la durata delle fideiussioni solidali di cui all'articolo 25a rispettivamente essere soggetta a una limitazione temporale.

Contenuto dei disegni All'inizio della seconda ondata del virus, il Consiglio federale ha verificato se l'attuale pacchetto di provvedimenti fosse sufficiente. Ne ha concluso che sono necessari soltanto adeguamenti mirati nella legge COVID-19, ossia in relazione ai provvedimenti concernenti i casi di rigore, nel settore dello sport e nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, per semplificare l'esecuzione nei Cantoni, deve essere
adeguata anche la legge sulle multe disciplinari.

Il Consiglio federale intende attenuare le conseguenze economiche per le imprese in primo luogo mediante la prevista regolamentazione dei casi di rigore, nonché con i già approvati aiuti specifici ai settori. Rispetto alla procedura di consultazione, per i casi di rigore devono essere messi a disposizione più mezzi. Inoltre, al fine di sgravare i Cantoni, la Confederazione deve assumersi una parte più consistente di questo credito.

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Attualmente il mercato del credito non presenta problemi. A titolo di garanzia, il Consiglio federale vuole, mediante una delega di competenze, poter istituire un nuovo programma di fideiussioni solidali COVID-19 a livello di ordinanza qualora la situazione sul mercato del credito precipitasse (stretta creditizia). Questo garantirebbe la liquidità delle imprese e stabilizzerebbe l'economia e la società della Svizzera.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la legge del 25 settembre 20201 COVID-19, entrata in vigore il giorno successivo. La legge fornisce la base sia per per provvedimenti di polizia sanitaria sia per provvedimenti atti a combattere le conseguenze negative sull'economia e sulla società.

Il vasto pacchetto di aiuti della Confederazione garantisce fra l'altro gli stipendi, contribuisce a salvaguardare i posti di lavoro (indennità per lavoro ridotto, indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus) e sostiene finanziariamente i settori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (ossia il settore della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici inclusa l'aviazione, dei media). Inoltre, a inizio dicembre è prevista l'entrata in vigore l'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, che concretizza l'articolo 12 della legge COVID-19. Su questa base, i Cantoni che accordano aiuti finanziari alle imprese che si trovano in particolari difficoltà a causa dell'epidemia possono essere sostenuti mediante sussidi federali.

All'inizio della seconda ondata del virus, il nostro Consiglio ha verificato se l'attuale pacchetto di provvedimenti fosse sufficiente. Ne ha concluso che sono necessari soltanto adeguamenti mirati. Ora, con il presente messaggio, sottoponiamo alle vostre Camere questa necessità di intervento. Si tratta di adeguamenti che riguardano i casi di rigore, il settore dello sport e l'assicurazione contro la disoccupazione (AD). A ciò si aggiunge una modifica della legge del 18 marzo 20162 sulle multe disciplinari (LMD).

Sebbene finora non sia ravvisabile alcun fallimento del mercato nell'assegnazione dei crediti commerciali ordinari da parte delle banche, è necessario introdurre anche una norma di delega nella legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFis-COVID19)3, attualmente in deliberazione presso le vostre Camere. Su questa base, il nostro Collegio vuole, mediante una delega di competenze, poter istituire un nuovo programma di fideiussioni solidali COVID-19 a livello di ordinanza qualora la situazione sul mercato del credito precipitasse (stretta creditizia). Questo garantirebbe la liquidità delle imprese e stabilizzerebbe l'economia e la società della Svizzera.

Occorre infine menzionare le peculiarità di questo progetto sotto il profilo della
procedura legislativa. Il termine di referendum della legge COVID-19 (atto di base) scadrà il 14 gennaio 2021. Se fosse lanciato un referendum contro l'atto di base, il presente atto modificatorio, sempre che venga approvato dalle vostre Camere, al momento della votazione popolare non corrisponderebbe più in tutte le sue parti a quello del progetto oggetto del referendum. Nelle nostre spiegazioni di voto relative all'atto di base sarebbe allora necessario inserire rimandi alle modifiche sopraggiun-

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RS 818.102 RS 314.1 FF 2020 7487

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te nel frattempo. Se l'atto di base fosse respinto in una votazione popolare, entro il 24 settembre 2021 dovrebbero essere abrogate anche le eventuali modifiche.

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Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20054 sulla consultazione (LCo), per i progetti di legge è necessario svolgere una procedura di consultazione. Tuttavia si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto (cfr. art. 3a cpv. 1 lett. b LCo).

Dal 19 giugno al 10 luglio 2020 si è svolta una procedura di consultazione sulla legge COVID-19. Si sono pronunciati al riguardo tutti i Cantoni e numerose organizzazioni. Inoltre, dal 4 al 13 novembre 2020 si è svolta una procedura di consultazione sull'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. I principali pareri sia sulla legge COVID-19 sia sull'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore sono quindi noti e documentati. In virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può dunque rinunciare allo svolgimento di una nuova procedura di consultazione.

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Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta nella legge COVID-19

3.1.1

Casi di rigore

Nella legge COVID-19, le vostre Camere hanno inserito una disposizione per attenuare i casi di rigore concernenti le imprese particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. La disposizione stabilisce alcune condizioni minime da soddisfare per determinare se un'impresa è interessata da un caso di rigore. Inoltre, secondo questa disposizione la Confederazione può versare aiuti finanziari soltanto se i Cantoni lo richiedono. Su questa base, all'inizio di novembre 2020 il nostro Consiglio ha svolto una procedura di consultazione concernente l'ordinanza di esecuzione. La procedura di consultazione ha evidenziato che il principio sul quale si basa la regolamentazione è condiviso da gran parte dei partecipanti. Dai risultati della procedura di consultazione emerge che la Confederazione e i Cantoni devono mettere a disposizione congiuntamente fino a un miliardo di franchi per attenuare i casi di rigore. L'articolo 12 della legge COVID-19 deve pertanto essere adeguato in tal senso.

L'importo totale di un miliardo di franchi del programma per i casi di rigore deve essere indicato nel capoverso 1. La quota della Confederazione sui provvedimenti di sostegno dei Cantoni è ora disciplinata: come finora, i primi 400 milioni di franchi delle uscite complessive si ripartiscono per metà tra Cantoni e Confederazione; 4

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quest'ultima si assume inoltre l'80 per cento dei restanti 600 milioni di franchi. Con questa ripartizione dei costi la quota della Confederazione ammonta complessivamente a circa due terzi delle uscite. Se in seguito fosse necessario aumentare l'importo totale, anche la chiave di ripartizione andrebbe adeguata di conseguenza. Inoltre, per fare chiarezza in merito al campo di applicazione della regolamentazione dei casi di rigore, anche l'elenco dei settori colpiti deve essere completato con altri due settori, quello della ristorazione e quello alberghiero.

Il capoverso 3 in vigore stabilisce che per ottenere un sostegno finanziario nei casi di rigore le imprese non devono tra l'altro avere diritto ad altri aiuti finanziari della Confederazione. L'intenzione del legislatore di escludere dal sostegno finanziario nei casi di rigore soltanto le imprese che hanno beneficiato degli aiuti finanziari derivanti dai provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19 non è chiara nel testo in vigore. Pertanto, il capoverso 2 deve essere completato con l'espressione «aiuti finanziari COVID-19».

Riteniamo che, nell'interesse di una rapida attuazione, i principi cardine dell'articolo 12 della legge COVID-19 ­ segnatamente la libertà decisionale dei Cantoni di definire le modalità delle proprie regolamentazioni dei casi di rigore e la responsabilità di fondo assunta dai Cantoni ­ non dovrebbero essere modificati. Per questo stesso motivo, come previsto nella legge COVID-19 in vigore, anche la prima tranche di 400 milioni di franchi al massimo viene ripartita nella misura del 50 per cento tra Confederazione e Cantoni. Se vi si aggiunge la seconda tranche, che deve essere finanziata da Confederazione e Cantoni rispettivamente in ragione dell'80 e del 20 per cento, in caso di versamento di 1 miliardo risulta una chiave di ripartizione delle uscite del 68 per cento a carico della Confederazione e del 32 per cento a carico dei Cantoni.

Se le uscite complessive dovessero superare il miliardo, i Cantoni dovrebbero assumersi nuovamente la metà della parte eccedente. Una chiave di finanziamento che preveda l'80 per cento a carico della Confederazione sarebbe contraria al principio di equivalenza. Una soluzione di questo tipo richiederebbe inoltre una nuova ordinanza di esecuzione.

Il nuovo articolo 12a
precisa il trattamento e la comunicazione di dati personali e informazioni tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni stessi. La regolamentazione è analoga a quella stabilita nella LFis-COVID-19 e si è già rivelata valida.

Scopo della regolamentazione è individuare gli abusi e perseguirli. Poiché il rischio di abusi nei contributi a fondo perso è molto elevato, consideriamo indispensabile che le imprese concedano allo Stato una consultazione integrale degli atti e che i Cantoni abbiano la facoltà di consultare tutti i dati necessari.

3.1.2

Settore dello sport

L'epidemia di COVID-19 incide in modo pesante sull'economia e sulla società.

Anche le organizzazioni operanti nel settore degli sport di competizione e di massa ne sono colpite. Per attenuare le conseguenze dell'epidemia in questo settore, nell'estate e nell'autunno 2020 le vostre Camere hanno approvato vari pacchetti di misure. Questi comprendono da un lato contributi non rimborsabili al settore dello 7718

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sport di massa nell'ordine di 200 milioni di franchi (100 mio. fr. nel 2020, 100 mio. fr. nel 2021), dall'altro mutui a club degli sport di squadra fino a un massimo del 25 per cento dei costi d'esercizio. Per i mutui sono stati preventivati 175 milioni di franchi per il 2020 e 175 milioni di franchi per il 2021. La base legale per i mutui è la legge COVID-19.

Con la modifica del 28 ottobre 20205 dell'ordinanza del 19 giugno 20206 COVID-19 situazione particolare, il nostro Consiglio ha ridotto il numero di spettatori a 50 persone in tutti gli stadi della Svizzera. Alcuni Cantoni hanno emanato restrizioni più severe. De facto sono consentite soltanto partite senza spettatori. Sono particolarmente colpiti da questo provvedimento i club di livello professionistico e semiprofessionistico delle leghe di calcio, hockey su ghiaccio, pallamano, pallacanestro, pallavolo e unihockey: le mancate entrate derivanti dalla vendita dei biglietti fanno azzerare la loro principale fonte di reddito. A peggiorare la situazione sono le mancate entrate di altri settori, come quello della ristorazione e della sponsorizzazione.

Sul fronte dei costi, però, il margine di manovra a breve termine è davvero trascurabile.

Numerosi club di livello professionistico e semiprofessionistico rischiano quindi di sparire. In seguito al COVID-19 le leghe prevedono per il periodo tra marzo 2020 e giugno 2021 un potenziale calo delle entrate fino a 650 milioni di franchi. Perciò, oltre ai provvedimenti di stabilizzazione già adottati, abbiamo esaminato provvedimenti di sostegno supplementari. Il loro scopo precipuo è garantire l'esistenza delle strutture di base dello sport di competizione e di massa della Svizzera. I club di livello professionistico e semiprofessionistico sono fondamentali per lo sport del nostro Paese e rivestono un ruolo di primo piano in particolare nella promozione dei giovani e dello sport femminile.

Per fare in modo che le strutture, gli allenamenti e le competizioni, in particolare negli sport di squadra di livello professionistico, siano garantiti in modo durevole, il nostro Consiglio vuole quindi poter concedere contributi a fondo perso supplementari. Analogamente all'approccio adottato nell'articolo 13 della legge COVID-19, per motivi di parità di trattamento la regolamentazione proposta è estesa anche ai
club delle leghe semiprofessionistiche, perché questi ultimi sono colpiti al pari delle leghe professionistiche. Ne consegue che, al momento, la nuova regolamentazione riguarderebbe 44 club attivi nelle leghe professionistiche e 89 club attivi nelle leghe semiprofessionistiche.

Soluzione proposta Nel rispetto dei piani di protezione richiesti, gli stadi avrebbero potuto essere occupati per due terzi. Questo avrebbe consentito di continuare a svolgere le competizioni e le partite. Secondo la legge del 28 settembre 20127 sulle epidemie (LEp), lo Stato non è tenuto a versare alcun indennizzo per i danni derivanti da provvedimenti legittimamente adottati. Ciononostante, vista la loro grande importanza per l'economia e la società i club devono essere indennizzati per le mancate entrate derivanti 5 6 7

RU 2020 4503 RS 818.101.26 RS 818.01

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dalla vendita dei biglietti. La base di calcolo dell'indennizzo è costituita, per ciascun club, dalle entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti realizzata nella stagione 2018/2019. I club sono indennizzati per i due terzi della perdita di entrate, nei limiti del credito disponibile. Nel conteggio sono prese in considerazione le partite effettivamente tenutesi del campionato nazionale dal 29 ottobre 2020 fino all'abolizione della limitazione di spettatori da parte del nostro Consiglio.

I contributi a fondo perso devono essere versati ex post, presumibilmente a cadenza trimestrale, sulla base delle partite giocate nel periodo precedente determinante. Il primo versamento del 2021 comprenderà l'indennizzo per le partite di campionato tenutesi dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020.

Dei 175 milioni di franchi stanziati nel preventivo 2021 per i mutui, entro fine giugno 2021 saranno utilizzati, nell'ottica attuale, al massimo 115 milioni di franchi a titolo di contributi a fondo perso.

I restanti 60 milioni di franchi devono rimanere a disposizione per la concessione di mutui senza interessi. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge sarà possibile ottenere tali mutui solo se un club continuerà a essere minacciato da problemi di liquidità pur avendo ricevuto il contributo a fondo perso.

3.1.3

Lavoro ridotto

A seguito dell'impennata dei casi di COVID-19 verificatasi nell'autunno del 2020, la Confederazione e i Cantoni hanno adottato una vasta serie di provvedimenti che produce effetti diretti e indiretti sull'economia e sul mercato del lavoro. Ne consegue che aumenta il rischio di licenziamenti e continua l'emorragia dei posti di lavoro sulla piazza economica della Svizzera. Sono tuttora in aumento anche le imprese che lamentano un calo importante del lavoro come pure la durata di questo calo. Al fine di salvaguardare i posti di lavoro ed evitare i licenziamenti dovuti ai provvedimenti presi dalle autorità per contenere i contagi, dall'autunno del 2020 le prestazioni dell'AD nell'ambito dell'indennità per lavoro ridotto dovranno nuovamente essere estese in modo mirato. Con l'articolo 17, nella legge COVID-19 sono state trasposte diverse misure dell'AD basate sul diritto di necessità. In virtù di ciò, il nostro Consiglio ha ottenuto la competenza di emanare, in ambiti definiti, disposizioni derogatorie concernenti la legge del 25 giugno 19828 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Nel disegno di legge si devono integrare le possibilità di deroga alla LADI per creare la base legale che consenta ulteriori estensioni mirate dell'AD.

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RS 837.0

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3.2

Modifica della LFis-COVID-19 attualmente in deliberazione presso le Camere federali

Il programma per i casi di rigore basato sull'articolo 12 della legge COVID-19 deve essere attuato rapidamente da Confederazione e Cantoni. È lo strumento più efficace per attenuare velocemente e in maniera mirata le conseguenze negative del COVID19 sulle imprese gravemente colpite. I Cantoni conoscono meglio le loro strutture economiche e sono quindi in grado di valutare quali imprese hanno bisogno di aiuto.

La Confederazione sostiene i Cantoni assumendosi più della metà dei costi. In caso di necessità, i Cantoni concedono fideiussioni, garanzie, mutui o contributi a fondo perso.

Alla luce di quanto precede, al momento non è necessario un nuovo sistema di fideiussione COVID-19. Nonostante la situazione critica dal punto di vista epidemiologico, nell'assegnazione dei crediti commerciali ordinari da parte delle banche non si riscontra alcun fallimento del mercato. Inoltre, all'interno del sistema di fideiussione del credito COVID-19, molte imprese dispongono ancora di crediti che possono utilizzare. Le PMI possono anche continuare a usufruire del sistema di fideiussione ordinario della Confederazione. Non è quindi necessario istituire un nuovo sistema di fideiussioni solidali come avvenuto nella primavera del 2020. Il sistema di fideiussione del credito COVID-19 non è neppure adatto come programma congiunturale. Allo stato attuale, con le restrizioni sanitarie in atto, un programma congiunturale vero e proprio non sarebbe affatto efficace o sarebbe addirittura controproducente.

Tuttavia, per poter reagire rapidamente a un netto peggioramento della situazione sul mercato creditizio (stretta creditizia), il nostro Consiglio chiede alle vostre Camere di adottare, a titolo di garanzia, una norma di delega per l'istituzione di un nuovo sistema di fideiussioni solidali. Di conseguenza, se le banche non potranno più adempiere (in maniera sufficiente) i propri compiti nell'ambito dell'approvvigionamento creditizio, il nostro Collegio potrà istituire un nuovo sistema di fideiussioni solidali a livello di ordinanza. La norma di delega prescrive i punti fondamentali del sistema, in particolare le condizioni per le imprese (che non possono più finanziarsi sul mercato) e determinati criteri di ammissibilità.

3.3

Modifica della legge sulle multe disciplinari

Nella modifica proposta della legge COVID-19 è integrata una modifica della legge del 18 marzo 20169 sulle multe disciplinari (LMD). Al momento, le contravvenzioni di lieve entità ai provvedimenti ordinati dai Cantoni o dalla Confederazione per combattere l'epidemia di COVID-19 possono essere sanzionate soltanto nell'ambito di una procedura penale ordinaria secondo il Codice di procedura penale (CPP)10.

D'ora in poi le contravvenzioni di lieve entità alla LEp11 devono poter essere punite anche nella procedura della multa disciplinare.

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RS 314.1 RS 312.0 RS 818.101

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Commento ai singoli articoli

4.1

Legge COVID-19

Art. 12

Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: condizioni

Per i provvedimenti concernenti i casi di rigore devono essere stanziati complessivamente un miliardo di franchi al massimo. Pertanto, nel capoverso 1 viene fissato un importo massimo vincolante di queste uscite complessive. Al fine di sgravare i Cantoni, inoltre, la quota della Confederazione a sostegno dei provvedimenti adottati dai Cantoni è suddivisa in due tranche: come previsto finora nella legge COVID-19, i primi 400 milioni di franchi delle uscite complessive si ripartiscono per metà tra Cantoni e Confederazione; quest'ultima si assume inoltre l'80 per cento dei restanti 600 milioni di franchi. In questo modo la quota della Confederazione ammonta complessivamente a circa due terzi dei costi.

Gli effetti dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione e dai Cantoni si ripercuotono anche a livello regionale sulle imprese della ristorazione o del settore alberghiero. Per definire con chiarezza il campo di applicazione di questa regolamentazione dei casi di rigore, l'elenco dei settori colpiti di cui al capoverso 1 deve essere integrato con queste due categorie supplementari. Dal punto di vista redazionale si spiega che la Confederazione versa prestazioni ai Cantoni per i provvedimenti adottati, non direttamente alle imprese.

Il capoverso 1bis riprende la disposizione del secondo e del terzo periodo del capoverso 1 esistente.

Conformemente al capoverso 2, la partecipazione ridotta di un Cantone si applica soltanto se esso ha esaurito la propria quota sulla prima tranche degli aiuti finanziari.

Il vigente capoverso 2, che diventa capoverso 2bis, stabilisce fra l'altro che, per ottenere il sostegno finanziario nei casi di rigore, le imprese non devono avere diritto ad altri aiuti finanziari della Confederazione. L'intenzione del legislatore di escludere dal sostegno finanziario nei casi di rigore soltanto le imprese che hanno beneficiato degli aiuti finanziari derivanti dai provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19 è intelligibile dal contesto, ma non è formulata così nel testo in vigore. Per questo motivo, il capoverso 3 deve essere completato con l'espressione «aiuti finanziari COVID-19». Questi ultimi sono fondi che la Confederazione versa, in particolare, in virtù degli articoli 11, 12b, 13 e 14 della legge COVID-19, della legge federale del 25 settembre 202012 sul
sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 o in virtù di altre basi legali, in essere o ancora da creare, per aiuti specifici ai settori al fine di attenuare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19.

Nella vigente legge COVID-19 le vostre Camere hanno stabilito che le imprese sono escluse dal dispositivo dei casi di rigore se hanno ottenuto altri aiuti finanziari della Confederazione. Ora già il diritto a tali aiuti finanziari costituirà un criterio di esclusione. La regolamentazione dei casi di rigore deve quindi essere concepita come ultima rete di salvataggio e non come un programma di aiuti specifici ai settori.

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Art. 12a

Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

La base iniziale per lo scambio di dati e informazioni è costituita dalle regolamentazioni cantonali in questo ambito. Tuttavia, siccome in virtù di esse lo scambio di dati e informazioni non è possibile né tra i Cantoni né con i servizi federali competenti, il presente articolo intende creare la necessaria base legale formale. In tal modo, i servizi competenti possono trattare e comunicarsi tutti i dati personali e le informazioni di cui necessitano per adempiere i compiti di cui all'articolo 12 (cpv. 1).

La regolamentazione è analoga a quella della stabilita nella legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. La possibilità prevista in tale legge di trattare e comunicarsi i dati si è già rivelata valida e deve quindi essere applicata anche nell'attuazione dei provvedimenti per i casi di rigore.

Inoltre, il Controllo federale delle finanze (CDF) deve avere la facoltà di effettuare controlli mirati (cpv. 3), segnatamente nei casi in cui vi siano indizi di abuso del sistema.

Art. 12b

Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

I contributi a fondo perso devono essere versati ex post, presumibilmente a cadenza trimestrale, sulla base delle partite giocate nel periodo precedente determinante. Il primo versamento del 2021 comprenderà l'indennizzo per le partite di campionato tenutesi dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020.

Secondo il capoverso 1, tra i beneficiari dei contributi rientrano le stesse associazioni e società di capitali che finora avevano già potuto chiedere mutui conformemente all'articolo 13. Per i contributi a fondo perso devono essere messi a disposizione al massimo 115 milioni di franchi al fine di garantire lo svolgimento delle competizioni fino alla metà del 2021.

Ai sensi della disposizione adeguata, con il termine club si intende la persona giuridica proprietaria di una squadra che gioca in una delle leghe menzionate (cpv. 2). In tal modo si precisa che tutti i redditi del club, compresi quelli della sua direzione, sono interessati da eventuali riduzioni.

L'indennizzo ammonta, per ciascuna partita e club, a due terzi delle entrate medie indicate derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019, escluse le prestazioni hospitality. Si considerano unicamente le partite del campionato nazionale. Sono pertanto esclusi i tornei di coppa, le partite amichevoli e quelle delle competizioni internazionali. Su questa base, a partire dalla stagione 2020/2021 ai club saranno indennizzate le perdite di entrate sui biglietti delle partite del campionato nazionale che si svolgono dopo il 29 ottobre 2020. Non sono versati contributi per le partite annullate o rimandate. Queste ultime sono indennizzate se hanno avuto luogo e se in quel momento si applicavano limitazioni del numero di spettatori. Dall'importo sono dedotte le entrate effettive derivanti da eventuali vendite di biglietti dal 29 ottobre 2020. I dettagli relativi al calcolo dei contributi, saranno disciplinati dal nostro Collegio nella pertinente ordinanza (cpv. 3 e 4).

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Se hanno diritto a far valere i danni dovuti all'epidemia di COVID-19 anche presso Swiss Olympic nell'ambito del pacchetto di stabilizzazione predisposto in virtù dell'articolo 4 della legge del 17 giugno 201113 sulla promozione dello sport, i club di livello semiprofessionistico devono scegliere una delle due possibilità previste (cpv. 5).

Il divieto di distribuire dividendi e tantièmes combinato all'obbligo di mantenere gli stipendi al livello adeguato verso il basso dovrebbe aiutare i club a stabilizzarsi (cpv. 6 lett. a­c). La concessione dei contributi è vincolata alle condizioni seguenti: ­

i club che hanno diritto a ricevere i contributi devono ridurre all'importo massimo o almeno nella misura del 20 per cento gli stipendi e le altre indennità dei dipendenti che superano l'importo massimo del guadagno assicurato secondo l'articolo 15 della legge federale del 20 marzo 198114 sull'assicurazione contro gli infortuni. Dopo la riduzione, il livello degli stipendi adeguato verso il basso deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni. La base di calcolo è rappresentata dagli stipendi versati nella stagione 2018/ 2019. Pertanto, i club sono tenuti a pubblicare gli stipendi e le altre indennità corrisposti. Il nostro Consiglio può prevedere eccezioni all'obbligo di ridurre o stabilizzare gli stipendi per i club promossi in una lega superiore;

­

per un periodo di cinque anni, i club devono proseguire l'attuazione delle proprie misure di promozione dei giovani e dello sport femminile almeno nella stessa misura della stagione 2018/2019;

­

per un periodo di cinque anni, i club non possono distribuire né dividendi né tantièmes.

Vi è un forte interesse pubblico verso un impiego appropriato delle risorse della Confederazione, le quali non devono essere impiegate per finanziare stipendi eccessivi. Le informazioni relative al rispetto delle pertinenti condizioni devono essere accessibili al pubblico. Il nostro Consiglio stabilirà la forma e il contenuto della pubblicazione nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati (cpv. 7).

Per maggiore chiarezza si rimanda alle disposizioni generali sulla restituzione contenute nella legge del 5 ottobre 199015 sui sussidi. Le disposizioni speciali della legge sulla promozione dello sport (art. 32) non sono pertanto applicabili (cpv. 8).

Art. 13

Provvedimenti nel settore dello sport: mutui per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

Secondo il capoverso 1 ora i mutui devono essere concessi in casi eccezionali e a complemento dei contributi di cui all'articolo 12b se un club, nonostante gli aiuti diretti ricevuti, presenta ancora problemi di liquidità. Per i mutui devono essere messi a disposizione al massimo 235 milioni. Questo limite massimo rappresenta l'importo più alto che può essere versato nel quadro dell'articolo 13.

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RS 415.0 RS 832.20 RS 616.1

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I mutui concessi in virtù dell'articolo 13 prima dell'entrata in vigore della presente modifica non subiscono cambiamenti e non vengono quindi convertiti in contributi a fondo perso. Il fatto di averli acquisiti non preclude il diritto di ottenere contributi secondo l'articolo 12b.

A seguito dell'adeguamento della definizione di club all'articolo 12 capoverso 2, nel capoverso 2 si precisa che i costi d'esercizio determinanti comprendono esclusivamente i costi derivanti dalla partecipazione della squadra alle competizioni di una lega secondo l'articolo 12b capoverso 1. Il diritto al 25 per cento dei costi d'esercizio include eventuali mutui acquisiti in virtù dell'articolo 13 della legislazione vigente.

Il capoverso 3 è completato in modo da consentire alla Confederazione la postergazione del credito per i mutui concessi secondo il capoverso 1 se in tal modo è presumibilmente possibile ridurre i rischi finanziari per la Confederazione.

Art. 17

Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

Cresce nuovamente il numero di aziende che lamenta un importante calo del lavoro a seguito dei provvedimenti adottati dalle autorità così come la durata di questo calo.

Pertanto, alla lettera b occorre prevedere la possibilità, per il nostro Consiglio, di abolire la durata massima di percezione delle indennità per lavoro ridotto qualora la perdita di lavoro superi l'85 per cento. In questo modo, le aziende particolarmente colpite dai provvedimenti delle autorità possono essere sostenute in maniera mirata nel salvaguardare i loro posti di lavoro.

La lettera f consente ora al nostro Collegio, in deroga all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, di emanare disposizioni sul diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio. Le prime devono poter esercitare il diritto all'indennità per lavoro ridotto per tutta la durata del loro impiego a tempo determinato. Ciò permetterà alle imprese gravemente colpite dai provvedimenti delle autorità di ottenere ulteriori sgravi finanziari durante la pandemia.

La disposizione della lettera g permette al nostro Consiglio di eliminare completamente il periodo d'attesa se si percepiscono indennità per lavoro ridotto. Il periodo d'attesa rappresenta una sorta di franchigia, ossia un obbligo di riduzione dei danni per le aziende. Nella LADI in vigore possiamo prevedere un periodo da uno a tre giorni. Nel caso di provvedimenti presi dalle autorità durante l'epidemia di COVID19, il nostro Collegio deve poter dispensare completamente i datori di lavoro da questa franchigia a spese dell'AD.

Art. 21

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Il capoverso 6 intende prorogare la durata di validità degli articoli 1 e 17 lettere a­c.

In questo modo viene prorogata in particolare anche la durata della lettera b, adeguata con la presente modifica, affinché, nel caso si percepiscano indennità per lavoro ridotto, la non considerazione dei periodi di conteggio nei quali la perdita di lavoro

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ha superato l'85 per cento sia mantenuta per tutta la durata del termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

Il quadro di riferimento definito nell'articolo 21 per la durata di validità delle disposizioni permette al nostro Consiglio di fornire un aiuto laddove necessario.

Modifica della legge sulle multe disciplinari Le contravvenzioni di lieve entità previste nella LEp16 devono poter essere sanzionate secondo la procedura della multa disciplinare, come accade anche per alcuni settori della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli stupefacenti. La legge del 18 marzo 201617 sulle multe disciplinari (LMD) deve essere completata di conseguenza. Attualmente, i provvedimenti nei confronti della popolazione presi dai Cantoni in virtù dell'articolo 40 LEp o dalla Confederazione in virtù dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b LEp in combinato disposto con l'articolo 40 LEp possono essere sanzionati unicamente secondo le disposizioni del CPP (cfr. art. 83 cpv. 1 lett. j e art. 84 cpv. 1 LEp). Nella lotta all'epidemia di COVID-19 è emerso il bisogno urgente per i Cantoni di sanzionare le contravvenzioni di lieve entità con multe disciplinari. Su richiesta esplicita dei Cantoni nella lotta all'epidemia di COVID-19, si deve quindi colmare questa lacuna della LMD. Infine, occorre osservare che la legge COVID-19 vigente prevede multe disciplinari unicamente per i provvedimenti nei settori dell'assistenza sanitaria e della protezione dei lavoratori disposti dal nostro Consiglio in virtù di tale legge (cfr. art. 18 legge COVID-19). Per contro, i provvedimenti contenuti nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare18 si fondano sulla LEp.

La LEp e le relative disposizioni di esecuzione contengono disposizioni sulle infrazioni che possono essere constatate in loco e sono quindi adatte per la procedura della multa disciplinare, come le infrazioni ai provvedimenti nei confronti della popolazione. Nel quadro della lotta all'epidemia di COVID-19, si tratta delle infrazioni ai piani di protezione prescritte nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare oppure dell'obbligo di portare una mascherina facciale nei settori accessibili al pubblico di strutture e nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Alcune contravvenzioni non sono invece prese in considerazione ai fini della
procedura della multa disciplinare: ad esempio, quando un organizzatore svolge comunque una manifestazione considerata vietata secondo le disposizioni di esecuzione della LEp. In questi casi l'importo massimo della multa definito nella pertinente procedura (300 fr.; cfr. art. 1 cpv. 4 LMD) è ritenuto troppo basso, perché non consente di tenere conto della colpa del responsabile, che è di solito più grave di quella riscontrata nelle infrazioni di lieve entità.

Spetta al nostro Collegio, modificando l'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 201919 concernente le multe disciplinari (OMD), definire le infrazioni contro i provvedimenti della Confederazione o dei Cantoni20 che possono essere punite 16 17 18 19 20

RS 818.101 RS 314.1 RS 818.101.26 RS 314.11 In particolare i provvedimenti ordinati da Confederazione e Cantoni in virtù dell'articolo 40 LEp.

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secondo la procedura della multa disciplinare. Infatti, tale procedura è applicabile soltanto se il nostro Consiglio, dopo aver consultato i Cantoni (cfr. art. 15 LMD), elenca la fattispecie contravvenzionale nelle disposizioni di esecuzione e stabilisce l'importo della multa disciplinare.

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore La modifica richiesta della legge COVID-19 deve essere dichiarata urgente e messa in vigore senza attendere la scadenza del termine di referendum. La validità delle leggi federali urgenti deve essere limitata nel tempo conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale21 (Cost.). La Cost. non definisce una durata massima. La legge sottostà a referendum facoltativo perché la sua durata di validità è superiore a un anno (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

L'articolo 17 lettere b, e nonché g deve entrare retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020. L'entrata in vigore retroattiva della lettera e è specificata soltanto per maggiore chiarezza. Tale disposizione era già stata concretizzata nell'ordinanza del 20 marzo 202022 COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. È prevista una pubblicazione urgente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200423 sulle pubblicazioni ufficiali. La legge entra in vigore il giorno seguente la sua adozione.

4.2

Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19

Le proposte di modifica della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 riguardano un progetto attualmente in deliberazione presso le vostre Camere24. Perciò le proposte sono impostate allo stesso modo di un messaggio aggiuntivo.

Art. 25a L'integrazione nella LFis-COVID-19, attualmente in deliberazione presso le vostre Camere, di una norma di delega intende fornire al nostro Consiglio la possibilità di riattivare in misura limitata i crediti COVID-19 garantiti da una fideiussione solidale, se ciò è necessario per garantire la liquidità e assicurare la stabilità dell'economia. Questa norma permetterebbe di concedere fideiussioni solidali per ulteriori crediti. Nel sostenere finanziariamente le imprese, si dà tuttavia la priorità ai provvedimenti per i casi di rigore. Nel capoverso 1, la regolamentazione si rifà all'articolo 43a capoverso 1 Cost.

Le condizioni quadro per la concessione di nuove fideiussioni solidali devono basarsi per quanto possibile sulle norme dell'OFis-COVID-1925 (primo programma di credito della primavera 2020) e sul disegno della LFis-COVID-19 (cpv. 1). Nelle negoziazioni con le banche, anche per questo secondo programma di credito, come 21 22 23 24 25

RS 101 RS 837.033 RS 170.512 FF 2020 7487 RS 951.261

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per il primo, si dovrà convincere un numero sufficiente di istituti bancari a parteciparvi. Non è previsto alcun obbligo o vincolo per le banche.

Nella frase introduttiva del capoverso 2 si stabilisce chi può beneficiare della garanzia fornita per i crediti tramite fideiussione solidale, ovvero le imprese individuali, le società di persone e le persone giuridiche con sede in Svizzera se le altre condizioni (lett. a­f) sono soddisfatte cumulativamente. La procedura deve essere avviata con la presentazione di una richiesta, fermo restando che i documenti (nell'ambito dell'OFis-COVID-19: accordo o richiesta di credito) sottoscritti dal richiedente e inoltrati per via elettronica alla banca possono essere considerati una richiesta. Il disbrigo delle pratiche legate a questi atti giuridici deve avvenire per quanto possibile in forma digitale.

Come per il primo programma di credito (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c OFis-COVID-19), i richiedenti devono essere particolarmente colpiti dalle conseguenze persistenti dell'epidemia di COVID-19 (lett. a). Questa situazione particolare è definita in dettaglio nel capoverso 3.

Attualmente il nostro Consiglio presume che non sia necessario concedere fideiussioni solidali per i crediti. Per le imprese che a causa delle persistenti incertezze dovute all'epidemia di COVID-19 hanno problemi di liquidità sono disponibili i provvedimenti per i casi di rigore, a prescindere se le stesse hanno già beneficiato di misure secondo l'OFis-COVID-19. Conformemente alla lettera b il nostro Collegio può però creare una nuova possibilità di credito per quelle imprese che non hanno ricevuto alcun credito secondo l'OFis-COVID-19, che non hanno ricevuto un siffatto credito nell'entità massima consentita secondo l'articolo 7 OFis-COVID-19 oppure che hanno già rimborsato integralmente il credito COVID-19 garantito.

Lettera c: la condizione relativa alla data di costituzione corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 lettera a OFis-COVID-19 (cfr. le spiegazioni del 14 aprile 2020 relative all'OFis-COVID-19, pag. 6) ed è stata precisata introducendo la condizione relativa all'iscrizione nel registro di commercio.

La lettera d corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 lettera b OFis-COVID-19 (cfr. le spiegazioni del 14 aprile 2020 relative all'OFis-COVID-19, pag. 6). Nella presente disposizione si
aggiunge che il richiedente non deve essere coinvolto in inchieste in corso avviate in relazione alla lotta agli abusi secondo l'OFis-COVID-19 o la presente legge; questi richiedenti non possono in alcun modo beneficiare di ulteriori misure di sostegno.

Lettera e: questa disposizione si basa sull'articolo 12 capoverso 2 legge COVID-19.

In tal modo ci si assicura che le imprese individuali, le società di persone e le persone giuridiche con sede in Svizzera già beneficiarie di misure della Confederazione specifiche ai settori volte a garantire la liquidità durante la pandemia di COVID-19 (ad es. settore dello sport, settore della cultura, start-up) non ricevano due volte il sostegno finanziario. Queste norme speciali prevalgono su quelle relative alla garanzia dei crediti. Nel sostegno finanziario non sono compresi le misure nell'ambito delle indennità per lavoro ridotto e delle indennità di perdita di guadagno, nonché i provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese, come risulta dalla formulazione del capoverso 1.

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Lettera f: il limite inferiore della cifra d'affari di 100 000 franchi nell'esercizio di riferimento è ripreso dall'articolo 3 capoverso 1 lettera b del progetto di ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. Il limite superiore della cifra d'affari di 500 milioni di franchi è ripreso, senza modifiche, dall'articolo 6 capoverso 2 lettera a OFisCOVID-19.

Il capoverso 3 precisa la situazione particolare sulla base della regolamentazione dei casi di rigore.

Il capoverso 4 disciplina l'importo massimo che può essere garantito dalla Confederazione mediante fideiussione solidale (Calcolo della fideiussione solidale). Come nell'OFis-COVID-19, l'importo totale garantito corrisponde al 10 per cento della cifra d'affari realizzata dal richiedente.

Inoltre, il capoverso 4 stabilisce che i crediti sono garantiti almeno nella misura dell'85 per cento, a cui si aggiunge un interesse annuo. Prevede altresì che il nostro Consiglio disciplini i dettagli. A tal fine, può anche fissare una gradualità dell'importo massimo dei crediti garantiti (cfr. cpv. 5 lett. c), ad esempio stabilendo per gli importi esigui dei crediti una garanzia più alta che per gli importi elevati.

Secondo il capoverso 5 il nostro Consiglio disciplina i dettagli in un'ordinanza. A tal fine, ci basiamo per quanto possibile sulle norme dell'OFis-COVID-19.

Le disposizioni dell'ordinanza del Consiglio federale basate sull'OFis-COVID-19 sono necessarie in particolare per la regolamentazione dello scopo delle fideiussioni solidali, le condizioni per la loro concessione nei limiti del capoverso 2, segnatamente la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale del richiedente, nonché per l'inizio e la fine dei termini per la presentazione della richiesta; si vedano in proposito gli articoli 1 e 3 dell'OFis-COVID-19 (lett. a). Occorre quindi definire in dettaglio a livello di ordinanza anche l'applicabilità, ossia l'obbligo di impiegare modelli di accordi e di contratti al fine di regolare i rapporti contrattuali tra il mutuante e il fideiussore, come pure tra il richiedente e il mutuante (condizioni quadro per le banche partecipanti, accordo di credito, richiesta di credito, contratto di fideiussione), nonché l'obbligo del disbrigo digitale di queste pratiche; si vedano in proposito gli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoversi 3 e 4 OFis-COVID-19
(lett. g).

Le modalità di utilizzo non consentite dei fondi garantiti da una fideiussione solidale (lett. b), la durata delle fideiussioni solidali, le condizioni per la loro proroga e la gradualità della garanzia in funzione dell'importo dei crediti (lett. c), gli esercizi di riferimento per il calcolo della cifra d'affari rilevante secondo i capoversi 2 lettera f, 3 e 4 (lett. d), l'ammortamento e i tassi d'interesse dei crediti garantiti da fideiussioni solidali (lett. e), i compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni, la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni, la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi (lett. i), nonché la copertura delle perdite e l'assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione (lett. j) sono disciplinati nel disegno della LFis-COVID-19. Per le fideiussioni solidali secondo il presente articolo, devono essere istituite norme analoghe. Nell'ordinanza del nostro Consiglio i pertinenti articoli della LFis-COVID-19 devono essere per quanto possibile dichiarati applicabili anche alle presenti fideiussioni solidali; laddove opportuno, devono essere create apposite disposizioni d'ordinanza.

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In linea di principio le lettere f (obblighi e diritti di informazione di cui all'art. 21 D-LFis-COVID-19), h (responsabilità di cui all'art. 22 D-LFis-COVID-19) e k (disposizione penale di cui all'art. 25 D-LFis-COVID-19) comprendono ambiti che richiedono una regolamentazione legale formale. Dal punto di vista materiale, queste disposizioni sono già contenute nel disegno della LFis-COVID-19, ma fanno riferimento unicamente alle fideiussioni solidali del primo programma di credito emanato nella primavera 2020. Le norme di delega delle lettere f, h e k, devono consentire al nostro Consiglio di stabilire nell'ordinanza che queste disposizioni sono applicabili, senza modifiche materiali, anche ai rapporti (crediti, fideiussioni solidali) secondo il presente articolo, ovvero sorti in seguito a un eventuale «secondo programma di credito».

Il capoverso 6 costituisce la base legale per le necessarie deroghe al diritto vigente e riguarda gli stessi elementi disciplinati nell'OFis-COVID-19. Si devono creare disposizioni analoghe.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

Casi di rigore Le ripercussioni finanziarie della modifica dell'articolo 12 della legge COVID-19 sono difficili da quantificare, perché dipendono sostanzialmente dalla portata dei programmi dei Cantoni per i casi di rigore nonché dalla ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. A livello di legge, l'impegno della Confederazione e dei Cantoni deve essere limitato a un importo totale di un miliardo di franchi. Questo limite massimo controbilancia l'ampia libertà concessa ai Cantoni nell'impostazione dei provvedimenti. La quota della Confederazione sui provvedimenti cantonali passa dal 50 all'80 per cento delle uscite complessive eccedenti i primi 400 milioni di franchi. Ciò determina un incremento delle uscite federali da 500 a 680 milioni di franchi.

Sport Per la concessione di mutui ai club di calcio e hockey su ghiaccio delle leghe professionistiche, le vostre Camere hanno stanziato 175 milioni di franchi per il 2020. Nel preventivo 2021 il nostro Consiglio ha iscritto ulteriori 175 milioni di franchi. Per contro, la tipologia di credito deve essere leggermente adeguata: non vogliamo concedere soltanto mutui, ma anche contributi non rimborsabili.

Per il versamento di contributi a fondo perso secondo il presente progetto, sino alla fine della stagione 2020/2021 sono necessarie risorse pari a un massimo di 115 milioni di franchi. In questo modo si possono indennizzare le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti sino alla fine della stagione. Tale ammontare rappresenta l'importo massimo che sarebbe necessario in assenza di spettatori. Per i mutui è quindi disponibile un massimo di 235 milioni di franchi per gli anni 2020 e 2021.

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Lavoro ridotto L'estensione delle prestazioni dell'AD nell'ambito delle indennità per lavoro ridotto comporta costi supplementari per la Confederazione e l'AD. Allo stato attuale questi costi sono difficili da stimare, perché non è possibile prevedere in anticipo l'entità dell'utilizzo effettivo di tali prestazioni. A seconda dell'evoluzione dell'epidemia e dell'utilizzo effettivo delle prestazioni, i costi dell'AD potrebbero ammontare a diverse centinaia di milioni di franchi.

A seguito della revisione urgente della LADI per il finanziamento supplementare dell'AD26, la Confederazione si assume i costi delle indennità per lavoro ridotto del 2020. A tal fine, le vostre Camere hanno stanziato un importo massimo di 20,2 miliardi di franchi. Secondo le stime attuali, di questo importo, 11,5 miliardi di franchi saranno effettivamente necessari e l'estensione prevista potrà probabilmente essere finanziata dalla Confederazione con i fondi già stanziati. Il conteggio dettagliato sarà effettuato all'inizio dell'estate 2021.

La revisione urgente della LADI per il finanziamento supplementare dell'AD ha inoltre introdotto una disposizione secondo cui la Confederazione potrà sostenere eccezionalmente l'AD anche nel 2021 se alla fine dell'anno il debito supererà il limite massimo definito dalla legge.

Modifica della legge sulle multe disciplinari La possibilità di sanzionare con multe disciplinari le contravvenzioni di lieve entità alla LEp non ha ripercussioni per la Confederazione.

Modifica della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 Conformemente alla norma di delega, nell'eventualità che la situazione sul mercato creditizio precipiti, il nostro Collegio è tenuto a istituire un nuovo sistema di fideiussione. In questo caso, richiederebbe a tal fine un nuovo credito d'impegno. Poiché al momento non è possibile stimare né la necessità di un siffatto sistema né la sua eventuale portata, le ripercussioni finanziarie non possono essere stimate.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le disposizioni concernenti i casi di rigore assicurano ai Cantoni il cofinanziamento da parte della Confederazione per attenuare le conseguenze dei casi di rigore a livello cantonale. I Cantoni saranno quindi sgravati finanziariamente per un importo corrispondente. L'aumento di dieci punti percentuali della partecipazione della Confederazione ai programmi cantonali determinerà un ulteriore sgravio per i Cantoni.

La possibilità di sanzionare con una multa disciplinare le contravvenzioni alla LEp è stata introdotta su esplicita richiesta dei Cantoni, che vengono in tal modo sgravati anche dal punto di vista amministrativo.

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FF 2020

La continuazione delle competizioni e la salvaguardia dei club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico hanno un'importanza fondamentale per l'economia dei Cantoni e dei Comuni, soprattutto nelle regioni periferiche.

5.3

Ripercussioni sull'economia

Il programma per i casi di rigore aiuta i Cantoni a sostenere le imprese importanti e promettenti presenti sul loro territorio che sono state gravemente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. In questo modo, le strutture rilevanti dovrebbero essere mantenute. Se possibile, tuttavia, non si dovrebbe perseguire il classico mantenimento di strutture. Altrimenti detto, la regolamentazione sui casi di rigore non intende salvare dal fallimento le imprese che non erano economicamente solide nemmeno prima dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19.

Le indennità per lavoro ridotto servono a evitare licenziamenti in caso di crisi economiche temporanee e a salvaguardare i posti di lavoro. Di conseguenza, l'AD fornisce un contributo significativo nell'attenuare le conseguenze economiche negative dell'epidemia di COVID-19.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

La legge COVID-19 è stata emanata nel settembre 2020 in virtù di varie disposizioni costituzionali. La regolamentazione sui casi di rigore introdotta dalle vostre Camere (art. 12) dovrebbe perseguire scopi sia di politica congiunturale sia di politica strutturale. Può quindi fondarsi sugli articoli 100 capoverso 1 (Politica congiunturale) e 103 Cost. (Politica strutturale). Lo stesso vale per la modifica della LFis-COVID-19.

La modifica qui proposta si basa sulle medesime disposizioni costituzionali.

6.2

Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., gli articoli 12 capoverso 1, 12b capoverso 1 e 17 lettere b, f e g della legge COVID-19 richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, poiché implicano nuovi sussidi una tantum di oltre 20 milioni di franchi.

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