Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 20 luglio 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: I prodotti fitosanitari Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid) Basudin SG (W 6581-1, 20 % Acetamiprid) Barritus Rex (W 6581-2, 20 % Acetamiprid) Oryx Pro (W 6581-3, 20 % Acetamiprid) Mospilan SG (D-4866, 20 % Acetamiprid) Acetamiprid 200 (D-6185, 20 % Acetamiprid) Supreme 20 SG (F-6501, 20 % Acetamiprid) sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2020 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

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RS 916.161

2020-2227

5741

FF 2020

Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Viticoltura Vite

Popillia japonica

Concentrazione: 0,02 % Dosaggio: 320 g/ha Termine d'attesa: 14 giorni

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Condizioni d'uso 1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.

2 I prodotti non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.

3 Al massimo 1 trattamento per particella e anno.

4 SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

5 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71­81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4500 m3/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG.

6 Non trattare su uva da tavola.

7 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Devono essere allegati i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

20 luglio 2020

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer

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RS 172.021

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