20.026 Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto) del 26 febbraio 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice di diritto processuale civile (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2014

P

14.3804

2015

M 14.4008

Adeguamento del Codice di procedura civile (S 19.03.15, Commissione degli affari giuridici CS; N 08.09.15)

2015

P

Notifica delle manifestazioni di volontà e degli atti delle autorità. Analisi della prassi attuale (N 21.09.15,[Poggia] Golay)

2018

M 17.3868

13.3688

Codice di procedura civile. Prime esperienze e miglioramenti (N 12.12.14, Vogler)

Agevolare l'accesso ai tribunali civili (S 13.12.17, Janiak; N 12.06.18)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

2019-0243

2407

Compendio Il Codice di procedura civile ha dato, nel complesso, buoni risultati nella pratica.

La presente revisione è volta ad accrescere la sua adeguatezza alla pratica e a migliorare quindi l'applicazione del diritto con modifiche mirate. In particolare, si tratta di adeguare il diritto in materia di spese giudiziarie, il che faciliterà l'accesso alla giustizia. Inoltre il disegno mira principalmente a semplificare il coordinamento delle procedure, a rafforzare la procedura di conciliazione e a migliorare il diritto di procedura in materia familiare nonché a chiarire o precisare altri punti poco chiari della legge. Le proposte di consolidare l'attuazione collettiva del diritto sono state aspramente criticate in sede di consultazione e sono quindi state scorporate dal presente progetto per essere trattate separatamente.

Situazione iniziale L'entrata in vigore del Codice di procedura civile (CPC), il 1°gennaio 2011, ha unificato e codificato il diritto processuale civile a livello nazionale. Dopo nove anni, il CPC si è affermato nel quadro dell'attività quotidiana dei giudici, degli avvocati e dei soggetti giuridici. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale con una mozione di esaminare l'adeguatezza alla pratica del CPC e di presentare un relativo progetto di legge. Anche svariati altri interventi parlamentari chiedono ulteriori modifiche del CPC.

Contenuto del progetto L'esame della praticabilità ha rivelato che, nel suo complesso, il CPC ha dato buoni risultati nella pratica. I punti deboli accertati devono tuttavia essere eliminati con modifiche mirate allo scopo di migliorarne ulteriormente l'applicabilità. Questo riscontro e questo modo di procedere sono stati approvati nella consultazione.

Ridurre gli ostacoli finanziari Dimezzando gli anticipi delle spese processuali e adeguando la normativa sulla liquidazione delle spese s'intende colmare le lacune accertate nel diritto in materia di spese e quindi rispondere a una critica centrale, senza tuttavia intervenire nella sovranità tariffale dei Cantoni. Rispetto all'avamprogetto sono previste alcune eccezioni al principio del dimezzamento dell'anticipo spese.

Semplificare il coordinamento delle procedure L'obiettivo del disegno è semplificare e quindi rendere più efficiente il coordinamento di più pretese permettendo decisioni
uniche. A tal fine sono previste modifiche mirate delle disposizioni relative al litisconsorzio, all'azione di chiamata in causa, al cumulo di azioni e alla domanda riconvenzionale.

Rafforzare la procedura di conciliazione La procedura di conciliazione ha dimostrato di essere efficace e va rafforzata in modo mirato. A tal fine, si applicherà a un maggior numero di controversie e l'au-

2408

torità di conciliazione potrà presentare proposte di decisione in un maggior numero di casi.

Miglioramenti del diritto di procedura in materia familiare Oltre ai miglioramenti mirati già proposti nell'avamprogetto (in particolare la soppressione generale della conciliazione nelle procedure riguardanti i minori) si intendono migliorare altri punti del diritto di procedura in materia familiare. In tal modo il Consiglio federale tiene conto dei riscontri della consultazione.

Altri adeguamenti mirati Altri adeguamenti mirati permetteranno di migliorare la certezza e la sicurezza del diritto e quindi di promuovere ulteriormente la facilità d'uso del CPC. Si tratterà segnatamente di codificare gli importanti insegnamenti tratti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Il disegno prevede anche di istituire un diritto di rifiutare di collaborare per i giuristi d'impresa. Infine, crea una base di diritto federale per l'istituzione di speciali tribunali commerciali internazionali nei Cantoni.

Trattamento separato della tutela giurisdizionale collettiva Le proposte di rafforzare la tutela giurisdizionale collettiva in caso di danni di massa o diffusi, contrariamente al resto dell'avamprogetto, hanno suscitato aspre controversie nella consultazione e non sono quindi trattate nel presente disegno. Il loro trattamento in separata sede permette di tener conto degli ulteriori sviluppi e delle discussioni parlamentari.

2409

FF 2020

Indice Compendio

2408

1

Situazione iniziale 1.1 Necessità di intervento e obiettivi 1.1.1 Riuscita unificazione del diritto di procedura civile 1.1.2 Primi interventi parlamentari immediatamente successivi all'entrata in vigore 1.1.3 Mozione 14.4008 «Adeguamento del Codice di procedura civile» e postulato 14.3804 «Codice di procedura civile.

Prime esperienze e miglioramenti» 1.1.4 Mozione 13.3931 «Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto» 1.1.5 Adeguatezza del CPC alla pratica 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura, il finanziamento e le strategie del Consiglio federale 1.4 Interventi parlamentari

2412 2412 2412

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Progetto posto in consultazione 2.2 Sintesi dei risultati della consultazione 2.3 Valutazione dei risultati della consultazione

2416 2416 2417 2418

3

Diritto comparato, in particolare diritto europeo

2420

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.1.1 Ridurre gli ostacoli finanziari: dimezzamento dell'anticipazione delle spese processuali e adeguamento della normativa sulla liquidazione delle spese 4.1.2 Semplificare il coordinamento delle procedure 4.1.3 Estensione del campo d'applicazione della procedura di conciliazione 4.1.4 Creazione di un diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d'impresa 4.1.5 Miglioramento della procedura in materia di diritto di famiglia 4.1.6 Creazione delle basi di diritto federale per istituire tribunali specializzati nelle controversie commerciali internazionali 4.1.7 Integrazione differenziata della giurisprudenza del Tribunale federale nella legge 4.1.8 Altre misure mirate per rendere il CPC più adeguato alla pratica 4.2 Tutela giurisdizionale collettiva: scorporo e trattamento separato

2421 2421

2410

2412 2413 2414 2414 2415 2415 2416

2421 2424 2424 2425 2427 2427 2428 2429 2430

FF 2020

4.3 4.4

Rinuncia a disposizioni dell'avamprogetto Attuazione

2431 2432

5

Commento ai singoli articoli 5.1 Codice di procedura civile 5.2 Modifica di altre leggi federali 5.2.1 Legge sul Tribunale federale (LTF) 5.2.2 Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

2432 2432 2485 2485 2485

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna 6.3 Ripercussioni per l'economia 6.4 Ripercussioni per la società 6.5 Ripercussioni per l'ambiente

2486 2486

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno delle spese 7.5 Rispetto del principio della sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale 7.6 Delega di competenze legislative 7.7 Protezione dei dati

2488 2488 2489 2489 2489

7

Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto) (Disegno)

2487 2488 2488 2488

2489 2490 2490 2491

2411

FF 2020

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di intervento e obiettivi

1.1.1

Riuscita unificazione del diritto di procedura civile

Il Codice di procedura civile (CPC)1, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, ha unificato a livello nazionale il diritto di procedura (civile), come deciso nel quadro della cosiddetta riforma giudiziaria 1999/20002. È per contro rimasta in linea di massima di spettanza dei Cantoni l'organizzazione dei tribunali e quindi anche il disciplinamento della competenza per materia e della competenza funzionale nonché la sovranità tariffale nella fissazione delle spese giudiziarie, sempreché, eccezionalmente, il CPC non disponga altrimenti (cfr. art. 3, 4 cpv. 1 e 96 CPC nonché art. 122 cpv. 2 della Costituzione federale3 [Cost.]). Nove anni dopo l'entrata in vigore del CPC, si può affermare che l'unificazione del diritto di procedura civile su scala svizzera è riuscita: oggi il CPC si è imposto come codificazione e consolidamento del diritto processuale, ha dato buona prova di sé nel quadro dell'attività quotidiana di giudici, avvocati e soggetti di diritto ed è considerato, nel suo complesso, adeguato alla pratica (cfr. al riguardo anche il n. 1.1.5).

1.1.2

Primi interventi parlamentari immediatamente successivi all'entrata in vigore

Poco tempo dopo l'entrata in vigore sono stati depositati in Parlamento interventi parlamentari riguardanti questioni specifiche e problematiche vertenti soprattutto sulla mediazione4, la procedura di conciliazione5, la competenza materiale6, la con-

1 2

3 4

5

6

RS 272 Cfr. al riguardo il messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593 e segg., in particolare pag. 6605 segg.

e il Rapporto della commissione d'esperti concernente l'avamprogetto di CPC, pag. 5 (consultabile all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato&Cittadino > Progetti di legislazione conclusi > Unificazione della procedura civile).

RS 101 Iv. Pa. Hiltpold 11.437 «Revisione del Codice civile e del Codice di procedura civile.

Mediazione nelle cause familiari con figli» (ritirata il 31.07.2012); Mo. Bernasconi 11.3094 «Favorire la corresponsabilità parentale grazie alla mediazione» (respinta dal CN il 13.12.2012); Ip. von Graffenried 12.3558 «Mediazione. Come è attuata nei cantoni?» (liquidata).

Iv. Pa. (Poggia) Golay 12.424 «Proteggere le parti in giudizio da un rigore eccessivo e ingiustificato della procedura civile» (decisione di non dare seguito; liquidata); Mo. Romano 13.3845 «Interruzione della prescrizione nelle procedure escluse dal tentativo di conciliazione» (tolta dal ruolo; liquidata).

Iv. Pa. (Poggia) Golay 13.441 «Procedura civile. Parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal» (decisione di dare seguito; cfr. al riguardo n. 4.1.8).

2412

FF 2020

duzione della procedura7 e la tutela giurisdizionale collettiva8. La maggior parte di questi interventi parlamentari sono stati nel frattempo liquidati. In molti casi le questioni sollevate si sono dimostrate premature, sono state considerate troppo isolate, non abbastanza importanti o non necessitavano una regolamentazione immediata.

1.1.3

Mozione 14.4008 «Adeguamento del Codice di procedura civile» e postulato 14.3804 «Codice di procedura civile. Prime esperienze e miglioramenti»

Per evitare che vengano continuamente depositati nuovi interventi parlamentari incentrati su singoli punti e per consentire un esame globale del CPC, il 17 novembre 2014 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha presentato la mozione 14.4008 «Adeguamento del Codice di procedura civile». Nel parere del 21 gennaio 2015 il nostro Consiglio ha chiesto la trasmissione della mozione. Accettando la mozione, il 19 marzo 2015 (Consiglio degli Stati)9 e l'8 settembre 2015 (Consiglio nazionale)10, le Camere federali hanno deciso di individuare e affrontare gli adeguamenti necessari del CPC non uno per uno, ma nel quadro di una valutazione globale. Il nostro Consiglio è stato incaricato di esaminare la questione dell'adeguatezza del CPC alla pratica e di sottoporre al Parlamento entro la fine del 2018 un relativo progetto con le modifiche di legge necessarie.

Allo stesso tempo, il consigliere nazionale Karl Vogler ha depositato, il 24 settembre 2014, il postulato 14.3804 «Codice di procedura civile. Prime esperienze e miglioramenti» che incaricava il Consiglio federale di stilare, in collaborazione con i Cantoni, i giudici, gli avvocati e altri interessati, un rapporto in cui tracciare un primo bilancio intermedio sul CPC e illustrare le possibilità di colmare le lacune e i punti deboli constatati nonché di uniformare e migliorare il diritto di procedura penale. Questo postulato è stato approvato senza discussioni dal Consiglio nazionale il 12 dicembre 201411, dopo che il nostro Consiglio ne aveva proposto l'accettazione in data 5 novembre 2014.

7

8

9 10 11

Mo. (Ribaux) Feller 13.3447 «Nessun SMS o tweet dalle sale d'udienza dei tribunali» (respinta dal CN il 05.05.2015); Mo. Caroni 13.3684 «Nessun obbligo di motivazione dinanzi ai tribunali di secondo grado contro la volontà delle parti» (respinta dal CN il 13.12.2013).

Mo. Birrer-Heimo 11.3977 «Procedimenti collettivi. Agevolare l'applicazione del diritto» (tolta dal ruolo; liquidata); Mo. Schwaab 13.3052 «Azione collettiva in caso di violazione della protezione dei dati, in particolare su Internet» (tolta dal ruolo; liquidata); Mo. BirrerHeimo 13.3931 «Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto» (adottata; cfr. n. 1.1.4 e 4.2).

Boll. Uff. CS 2015 293 Boll. Uff. CN 2015 1374 Boll. Uff. CN 2014 2355

2413

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1.1.4

Mozione 13.3931 «Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto»

Nel rapporto del 3 luglio 2013 «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz ­ Bestandesaufnahme und Handlungsmoglichkeiten»12 (tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera - stato e prospettive), il nostro Consiglio ha illustrato l'insufficienza e la parziale inadeguatezza pratica degli strumenti previsti dal diritto vigente che non permettono di applicare la legge in modo efficace ed efficiente ai danni di massa né ai danni diffusi, mettendo così in evidenza una lacuna nel vigente sistema di tutela giurisdizionale. In riferimento al succitato rapporto del Consiglio federale, la mozione 13.3931 della consigliera nazionale Prisca Birrer-Heimo incarica l'Esecutivo «di elaborare modifiche di legge necessarie, affinché svariate persone danneggiate in modo analogo possano far valere congiuntamente le loro pretese dinanzi a un giudice. Da un lato vanno ampliati gli strumenti già esistenti e dall'altro vanno creati nuovi strumenti di tutela giuridica collettiva. Questi ultimi devono tenere conto delle peculiarità svizzere, impedire abusi e orientarsi alle esperienze maturate in altri Paesi europei che hanno adottato modelli analoghi». La mozione è stata accettata senza opposizione da entrambe le Camere, dopo che il Consiglio federale, in data 29 novembre 2013 aveva proposto di accoglierla13.

1.1.5

Adeguatezza del CPC alla pratica

Per valutare l'adeguatezza del CPC alla pratica si sono tenuti numerosi scambi di opinioni approfonditi tra rappresentanti di tutte le parti coinvolte:

12 13

­

il gruppo di lavoro CPC, diretto dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) e composto da rappresentanti dei tribunali civili cantonali di prima e seconda istanza ­ istituito nel 2011 e preceduto dal gruppo di lavoro «documenti giudiziari» creato nel 2010 ­, nelle sue sedute del 7 maggio 2015, 20 marzo 2017 e 19 giugno 2017, ha discusso dell'adeguatezza alla pratica del CPC e dei suoi possibili adeguamenti;

­

il 15 giugno 2017, l'UFG ha organizzato a Berna una tavola rotonda di esperti con la partecipazione dei membri della Conferenza svizzera dei docenti di diritto processuale civile delle scuole universitarie;

­

il 20 giugno 2017 si è tenuta una discussione con una delegazione delle due corti di diritto civile del Tribunale federale svizzero imperniata sul punto di vista del Tribunale federale sul CPC;

­

il 21 giugno 2017 rappresentanti dell'UFG hanno accolto una delegazione della Federazione svizzera degli avvocati per uno scambio di opinioni sul CPC.

GAAC 2013.7a, pagg. 59­112, disponibile all'indirizzo www.ufg.admin.ch > Pubblicazioni&Servizi > Rapporti, perizie e decisioni > Rapporti e perizie.

CN 13.12.2013, Boll. Uff. CN 2013 2204; CS 12.06.2014, Boll. Uff. CS 2014 539.

2414

FF 2020

Inoltre, tra fine 2016 e inizio 2017, l'UFG ha valutato l'adeguatezza del CPC alla pratica sulla base di un questionario rivolto ai tribunali cantonali per poi determinare il numero di casi e allestire le relative statistiche.

L'esame dell'adeguatezza alla pratica ha mostrato che l'efficacia del CPC è incontestata e generalmente riconosciuta. Oggi, per chi lo applica quotidianamente, i buoni risultati del CPC sono indiscutibili. Ciò è stato confermato anche nella consultazione (cfr. n. 2.2). L'efficacia del CPC è confermata anche dal fatto che, dopo la sua entrata in vigore, il numero di procedimenti civili, sia di prima che di seconda istanza, è rimasto stabile (cfr. al riguardo le statistiche e le cifre nel rapporto esplicativo dell'avamprogetto [AP] del 2 marzo 201814 [rapporto esplicativo AP], pag. 10 segg.). L'esame ha rivelato che alcuni punti possono essere migliorati e che sono quindi necessarie modifiche, segnatamente in relazione alle spese processuali (cfr.

n. 4.1.1), alla possibilità di coordinamento delle procedure (cfr. n. 4.1.2) e anche alla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2).

1.2

Alternative esaminate e soluzione scelta

Nell'ottica dell'accertata adeguatezza del CPC alla pratica, attualmente non occorre procedere ad adeguamenti profondi o radicali né tantomeno a una revisione totale, ma vanno piuttosto migliorati singoli punti alla luce delle esperienze fatte, come richiesto al nostro Consiglio in particolare dalla mozione 14.4008 e da altri interventi parlamentari (cfr. n. 1.1.3 e 1.1.4).

I principi originari del CPC sono quindi mantenuti. L'attuale ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni resta immutata, in particolare la competenza cantonale di disciplinare l'organizzazione giudiziaria e le tariffe delle spese giudiziarie, anche se tale competenza è parzialmente in contrasto con i movimenti unificatori. Attualmente è prematuro modificare ulteriormente gli elementi centrali del CPC, quali i tipi di procedura e la loro struttura. Da una parte ci si attendono ulteriori concretizzazioni e sviluppi della giurisprudenza che il legislatore non deve anticipare. Dall'altra, dopo nove anni di esperienza pratica e in assenza di una valutazione complessiva dell'attuazione e applicazione del CPC, le succitate modifiche appaiono premature e contrarie alla certezza e alla chiarezza del diritto.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura, il finanziamento e le strategie del Consiglio federale

Il presente disegno non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201615 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201616 sul programma di legislatura 2015­2019. Con il presente progetto il nostro Consiglio attua diverse mozioni e postulati (cfr. al riguardo n. 1.4).

14 15 16

Disponibile all'indirizzo www.ufg.admin.ch > Stato&Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Modifica del CPC.

FF 2016 910 FF 2016 4605

2415

FF 2020

Il progetto non ha alcun collegamento diretto con le strategie del Consiglio federale per la legislatura. Una procedura civile efficiente e adeguata alla pratica contribuisce tuttavia, in un'ottica complessiva, a creare condizioni quadro migliori per l'economia (obiettivo 2 dell'Indirizzo politico 1 del messaggio sul programma di legislatura 2015­201917).

1.4

Interventi parlamentari

La normativa proposta permetterà di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2014

P

14.3804

2015

M 14.4008

Adeguamento del Codice di procedura civile (S 19.03.15, Commissione degli affari giuridici CS; N 08.09.15)

2015

P

Notifica delle manifestazioni di volontà e degli atti delle autorità. Analisi della prassi attuale (N 21.09.15, [Poggia] Golay)

2018

M 17.3868

13.3688

Codice di procedura civile. Prime esperienze e miglioramenti (N 12.12.14, Vogler)

Agevolare l'accesso ai tribunali civili (S 13.12.17, Janiak; N 12.06.18)

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Progetto posto in consultazione

L'Amministrazione federale ha elaborato un avamprogetto sulla base dei risultati dell'esame dell'adeguatezza del CPC (cfr. n. 1.1.5 nonché rapporto esplicativo AP, pag. 10 segg.). Per quanto concerne la tutela giurisdizionale collettiva, l'Ufficio federale di giustizia è stato aiutato e consigliato da un gruppo di esperti formato da specialisti universitari, da magistrati e avvocati18.

17 18

FF 2016 967 Il gruppo era composto di: Samuel Baumgartner, dottore e professore ordinario in diritto processuale civile, diritto processuale civile comparato, diritto in materia di esecuzione e fallimento, diritto privato e mediazione presso l'Università di Zurigo; Martin Bernet, dottore e avvocato a Zurigo; Alexander Brunner, dottore e professore emerito presso l'Università di San Gallo e un tempo giudice cantonale presso il tribunale commerciale di Zurigo; Isabelle Chabloz, dottore e professore associato presso UniDistance e docente presso l'Università di Berna e l'Università di Friburgo; Tanja Domej, dottore e professore ordinario in diritto processuale civile, diritto privato, diritto internazionale privato e diritto comparato presso l'Università di Zurigo; Nicolas Jeandin, dottore e professore ordinario presso l'Università di Ginevra e avvocato a Ginevra; Karin Müller, dottore e professore ordinario in diritto privato, diritto commerciale e dell'economia, diritto processuale civile presso l'Università di Lucerna e Meinrad Vetter, dottore, giudice cantonale e vicepresidente del tribunale commerciale del Cantone di Argovia.

2416

FF 2020

Al centro dell'avamprogetto vi erano i seguenti punti: ­

modifiche del diritto in materia di spese: superamento degli ostacoli finanziari grazie al dimezzamento dell'importo massimo dell'anticipazione delle spese processuali presumibili (art. 98 AP-CPC) e adeguamento della normativa sulla liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 AP-CPC);

­

consolidamento della tutela giurisdizionale collettiva: nuova normativa ed estensione dell'azione collettiva (art. 89 seg. AP-CPC) e istituzione di una transazione di gruppo (art. 352a segg. AP-CPC);

­

agevolazione ed estensione delle possibilità di coordinamento delle procedure (litisconsorzio, cumulo di azioni, azione riconvenzionale e azione di chiamata in causa);

­

consolidamento della procedura di conciliazione;

­

istituzione di un diritto di rifiutare di collaborare per i servizi giuridici d'impresa (art. 160a AP-CPC);

­

ulteriori modifiche mirate in particolare con il recepimento selettivo della giurisprudenza del Tribunale federale nella legge.

Il 2 marzo 2018 il nostro Consiglio ha preso conoscenza dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo e ha avviato la consultazione in proposito19 che è durata fino all'11 giugno 2018. Nell'ambito della consultazione sono stati presentati 107 pareri; si sono espressi tutti i Cantoni, sei partiti politici nonché 75 organizzazioni e altri partecipanti.

2.2

Sintesi dei risultati della consultazione

La grande maggioranza dei partecipanti ha riconosciuto l'adeguatezza pratica del CPC e la necessità di un intervento e ha approvato in via di principio la revisione (16 Cantoni20, 5 partiti21 e 46 organizzazioni22); sui diversi temi dell'avamprogetto sono stati tuttavia espressi punti di vista diversi con diverse maggioranze23: ­

19

20 21 22

23

le proposte riguardanti il diritto in materia di spese sono state accettate da cinque partiti e 37 organizzazioni, mentre 16 Cantoni le hanno rifiutate. Il rifiuto da parte dei Cantoni è dovuto all'onere finanziario supplementare atteLa documentazione relativa alla consultazione può essere consultata all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse > 2018 > DFGP.

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SO, TG, TI, ZG, ZH.

PPD, PLR, PVL, I Verdi, PS.

ACSI, Amcham, ASLOCA, ASM, ASSL, CDDGP, CP, CSP, DCS (SBS), economiesuisse, FER, Forum PMI, FSP, FRC, FVE, GDS, Greenpeace, HEV, JBVD, Konsumentenschutz, Meier, MV Zürich, Nivalion, OGer SH, OSP, Peter, scienceindustries, SDRCA, SGAV, SLAW, SSIC, Suisseculture, SVC, Swico, Swisscom, SwissHoldings, TCS, UBS, UNIBAS, UNIBE, UNIFR, UNIL, USAM, USPI, USS, VSI.

Rapporto sui risultati della consultazione , pag. 6 segg.; consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse > 2018 > DFGP.

2417

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so e ad aspetti problematici non trattati nell'avamprogetto (importo delle spese processuali e ripetibili); ­

per quanto concerne la tutela giurisdizionale collettiva sono state espresse opinioni divergenti a seconda della categoria dei partecipanti: otto Cantoni, quattro partiti e 23 organizzazioni erano favorevoli mentre un Cantone, due partiti e 26 organizzazioni erano contrarie. Alle disposizioni proposte si sono opposti soprattutto i rappresentanti dell'economia. Anzitutto è stato fatto valere che si tratta di una rottura con i principi fondamentali della procedura civile (decisione individuale di procedere e un procedimento per ogni caso singolo). Alcuni partecipanti menzionano tuttavia il rischio e la pressione cui sarebbero sottoposte le imprese nonché i rischi di abuso e le motivazioni politiche di determinate organizzazioni legittimate ad agire;

­

le disposizioni per migliorare il coordinamento delle procedure (litisconsorzio, cumulo d'azioni, domanda riconvenzionale e chiamata in causa) sono state in linea di massima approvate, nonostante alcuni aspetti controversi;

­

il diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d'impresa, già precedentemente oggetto di lunghe discussioni e controversie politiche, è proposto dall'avamprogetto in una versione di compromesso accolta positivamente da 3 Cantoni, 4 partiti e 20 organizzazioni, ma bocciata da 7 Cantoni e 9 organizzazioni;

­

sui vari altri temi trattati dall'avamprogetto, di portata più ridotta e in linea di principio con minore peso politico, i pareri sono stati diversi. Soltanto determinate proposte specifiche hanno dato luogo ad ampie opposizioni di principio.

­

Infine vanno rilevate le numerosissime proposte di modifica che esulano dall'avamprogetto. Solo qualche esempio: diverse proposte riguardano le procedure del diritto di famiglia, una il contenzioso commerciale internazionale; inoltre alcuni partecipanti chiedono di ampliare il gratuito patrocinio.

2.3

Valutazione dei risultati della consultazione

L'impostazione, la finalità e l'orientamento del progetto sono stati espressamente approvati da una larga maggioranza di Cantoni, partiti e organizzazioni. Solo una minoranza di Cantoni24 e un partito25 hanno rifiutato globalmente il progetto anche se va tuttavia rilevato che il rifiuto riguardava più i contenuti di alcune proposte concrete che la revisione in quanto tale.

Controverse sotto il profilo politico sono le proposte sul diritto in materia di spese: la maggioranza dei Cantoni, prevalentemente in considerazione del maggior onere finanziario, è contraria alla nuova disciplina della liquidazione delle spese giudiziarie, ma anche al dimezzamento dell'anticipazione delle spese processuali. Inversamente, una chiara maggioranza di partiti e organizzazioni e pure un Cantone sono 24 25

LU, NW, OW, SG, SZ, UR.

UDC

2418

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favorevoli alle modifiche proposte chiedendo talvolta addirittura agevolazioni di portata maggiore. Nel contempo, tuttavia, in sede di consultazione l'esistenza, nel diritto vigente, di problemi in materia di spese è stata incontestata. Per risolverli i Cantoni hanno proposto misure in parte diverse. Il nostro Consiglio mantiene in via di principio le sue proposte. Nel contempo, va tenuto conto delle riserve dei Cantoni nei confronti dell'impostazione concreta delle nuove norme, segnatamente prevedendo diverse eccezioni al principio del dimezzamento dell'anticipazione delle spese processuali (cfr. al riguardo n. 4.1.1 e i commenti all'art. 98 D-CPC). Attualmente non sembrano invece in grado di raccogliere una maggioranza le proposte volte a ridurre ancora maggiormente le anticipazioni, le spese processuali o a unificarle oppure ad armonizzarle su scala nazionale e nemmeno quelle tese ad agevolare l'accesso al gratuito patrocinio.

Le proposte di tutela giurisdizionale collettiva, in adempimento della mozione 13.3931 Birrer-Heimo «Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto», hanno suscitato accese controversie politiche. Da una parte, otto Cantoni, quattro partiti politici e 23 organizzazioni sono favorevoli alla proposta estensione della tutela giurisdizionale collettiva, perché la necessità di un intervento al riguardo è esplicitamente riconosciuta. Dall'altra, un Cantone, due partiti e 26 organizzazioni si sono detti fermamente contrari alle proposte; occorre rilevare che tale opposizione viene in primo luogo dall'economia e dalle cerchie che le sono vicine ed è motivata da considerazioni di principio e di contenuto. Tenuto conto di questi risultati della consultazione, le proposte relative alla tutela giurisdizionale collettiva, e quindi il mandato parlamentare della mozione 13.3931 Birrer-Heimo, non vanno trattati nell'ambito del presente disegno di modifica del CPC, ma in una sede separata26. Trattare separatamente la questione permette di tenere conto al meglio delle numerose critiche formulate nei confronti della tutela giurisdizionale collettiva (cfr. al riguardo per i dettagli n. 4.2).

Per quanto concerne la semplificazione del coordinamento delle procedure, in considerazione dei risultati della consultazione, il nostro Consiglio mantiene in linea di
massima le sue proposte; va però tenuto conto delle critiche e dei desideri di modifica espressi durante la consultazione effettuando le necessarie modifiche. Occorre segnatamente sottolineare che la proposta di accordare ai giuristi d'impresa un diritto di rifiutare la collaborazione era controversa anche tra i Cantoni. Quindi, secondo il nostro Consiglio, in assenza di alternative, nel disegno va mantenuta la soluzione di compromesso proposta, tanto più che si fonda su un'iniziativa parlamentare (cfr.

al riguardo anche n. 4.1.4) Le rimanenti proposte dell'avamprogetto non hanno in via di principio suscitato controversie, ma hanno dato luogo a molte osservazioni e a numerose proposte di modifiche e di complementi di cui va tenuto conto nei relativi articoli.

26

Cfr. rapporto sui risultati della consultazione, n. 3.1.

2419

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3

Diritto comparato, in particolare diritto europeo27

Il 4 luglio 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione europea concernenti la definizione di norme minime e comuni di procedura civile nell'Unione europea28. L'obiettivo a medio termine è sostituire l'attuale intrico regolamentare, costituito dall'esaustiva giurisprudenza della Corte EDU, dalle disposizioni di procedura settoriali e dalle regole di cooperazione in materia di giustizia civile, con norme minime e comuni nella forma di una direttiva dell'UE volta ad assicurare procedure civili eque ed efficaci e a garantire l'accesso ai tribunali e al diritto. In questo contesto rimandiamo anche ai lavori attuali nell'ambito di un progetto lanciato nel 2014 dall'European Law Institute insieme a UNIDROIT e riguardante le «European Rules of Civil Procedure»29.

La procedura civile non è stata oggetto di recenti modifiche soltanto in Svizzera. Si segnalano in particolare le seguenti novità in altri Paesi:

27 28

29

30 31 32 33

34

­

nel 2016/2017 in Francia il Code de procédure civile è stato rivisto con la legge sulla modernizzazione della giustizia30 e la relativa legge d'esecuzione31 che prevedono strumenti tesi a semplificare le procedure, sgravare la giustizia e agevolare l'accesso alla giustizia. La legge sulla riforma della giustizia del 201932 mira a semplificare la giustizia rendendola più efficiente e moderna e a migliorare ulteriormente l'accesso alla giustizia. Il 1° marzo 2018 due Protocolli33 hanno inoltre introdotto, normative speciali applicabili alla «International Chamber of the Paris Commercial Court» e alla «International Chamber of the Paris Court of Appeal» di nuova costituzione e riguardanti la procedura in caso di controversie commerciali internazionali in lingua inglese davanti a questi tribunali;

­

in Germania la procedura civile è stata da ultimo modificata con la legge per la promozione dello scambio di atti giuridici con i tribunali per via elettronica34, con la legge per l'introduzione dell'atto elettronico nella giustizia e per l'ulteriore promozione dello scambio di atti giuridici per via eletPer quanto concerne il diritto comparato in materia di tutela giurisdizionale collettiva si rimanda ai commenti del rapporto esplicativo sull'avamprogetto, n. 1.4.2.

Parlamento europeo, Norme minime comuni di procedura civile, risoluzione del 4 luglio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea (2015/2084(INL), P8_TA(2017)0282.

Cfr. al riguardo le informazioni disponibili all'indirizzo: www.europeanlawinstitute.eu > Projects and Publications > Current Projects, Feasibility Studies and Other Activities > Current Projects.

Loi n° 2016­1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

In particolare il Décret n° 2017­892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile.

Loi n°2019­222 du 23 mars 2019 de programmation 2018­2022 et de réforme pour la justice.

Protocole relatif à la procédure devant la Chambre internationale du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2018; Protocole relatif à la procédure applicable devant la Chambre internationale de la cour d'appel de Paris du 7 février 2018; entrambi i testi possono essere consultati sul sito: www.tribunal-de-commerce-de-paris.fr > la chambre internationale > les protocoles.

Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013.

2420

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tronica35, con la legge per la modifica di prescrizioni nell'ambito del diritto internazionale privato e del diritto internazionale di procedura civile36 e in particolare con la legge sull'azione collettiva di accertamento 37. Inoltre dal 1° gennaio 2018 vi è una camera speciale per le cause commerciali internazionali in lingua inglese presso il Landgericht di Francoforte; ­

negli ultimi anni la procedura civile austriaca è stata sostanzialmente modificata dalla legge federale del 3 agosto 2015 che modifica il codice di procedura civile, lo statuto disciplinare degli avvocati e degli avvocati praticanti nonché la legge sull'organizzazione dei tribunali, e dalla seconda legge sulla protezione degli adulti del 25 aprile 201738;

­

nei Paesi Bassi il codice di procedura civile è stato modificato il 1° gennaio 201939 con l'introduzione del «Netherlands Commercial Court» come corte speciale per le controversie commerciali internazionali in lingua inglese40.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

4.1.1

Ridurre gli ostacoli finanziari: dimezzamento dell'anticipazione delle spese processuali e adeguamento della normativa sulla liquidazione delle spese

Il coro di critiche suscitato dal vigente diritto in materia di spese giudiziarie è legittimo ed è stato sostenuto anche dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Per migliorare la situazione e, in particolare, per garantire l'accesso alla giustizia anche alle persone e alle parti meno abbienti o che non hanno diritto al gratuito 35 36 37 38

39

40

Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017.

Gesetz zur Änderung von Vorschriften im Bereich des Internationalen Privatund Zivilverfahrensrechts vom 11. Juni 2017.

Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. Juli 2018.

Bundesgesetz, mit dem das Erwachsenenvertretungsrecht und das Kuratorenrecht im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden und das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, das Namensänderungsgesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, die Jurisdiktionsnorm, das Rechtspflegergesetz, das Vereinssachwalter-, Patientenanwalts- und Bewohnervertretergesetz, das Unterbringungsgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz geändert werden (2. Erwachsenenschutz-Gesetz ­ 2. ErwSchG) vom 25. April 2017.

Wet van 12 december 2018 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam, disponibile all'indirizzo: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-474.pdf Cfr. in proposito Friederike Henke, Netherlands Commercial Court ­ englischsprachige Gerichtsverfahren in den Niederlanden, RIS 5/2019, pag. 273 segg. con ulteriori rimandi.

2421

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patrocinio secondo gli articoli 117 e seguenti CPC, il nostro Consiglio propone le seguenti misure:

41 42 43

­

secondo l'articolo 98 CPC le anticipazioni delle spese devono corrispondere al massimo alla metà dell'importo presumibile delle spese processuali, come previsto peraltro anche all'epoca da alcuni diritti cantonali e dall'avamprogetto di modifica del CPC posto in consultazione. In questo modo si riducono notevolmente i reali ostacoli all'accesso alla giustizia, senza tuttavia mettere in discussione in particolare la funzione di filtro e di avvertimento dell'anticipazione delle spese. Questa proposta è stata sostenuta da una netta maggioranza di partecipanti alla consultazione. Il disegno tiene tuttavia conto della critica formulata quasi esclusivamente dai Cantoni secondo cui vanno ammesse eccezioni al principio del dimezzamento delle spese per i procedimenti in cui le spese processuali presumibili sono minime e hanno quindi per conseguenza anticipi minimi o procedure in cui anticipi più elevati appaiono materialmente giustificati (in particolare la procedura di conciliazione, la procedura sommaria o la procedura di impugnazione; cfr. art. 98 cpv. 2 D-CPC nonché i commenti in proposito al n. 5.1);

­

la disposizione sulla liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 CPC) va modificata per permettere, salvo nei casi di cui all'articolo 98 capoverso 2 D-CPC, di compensare le spese processuali con gli anticipi prestati dalla parte condannata a pagare le spese. Per quanto concerne il saldo, è riscosso l'eventuale scoperto o restituita l'eventuale eccedenza. Il rischio legato all'incasso delle spese processuali non sarà più sopportato dalle parti ma dallo Stato; in molti Cantoni questa regolamentazione corrisponde a quanto prevedeva il sistema applicabile prima dell'entrata in vigore del CPC. Anche questa proposta è stata approvata dalla maggior parte degli interpellati, anche se la maggioranza dei Cantoni ha attirato l'attenzione sulle sue conseguenze finanziarie41. Pertanto il nostro Consiglio mantiene la sua proposta per motivi di principio: né l'autonomia privata né l'interesse fiscale giustificano che le parti sopportino il rischio legato all'incasso delle spese processuali richieste dallo Stato, poiché nel settore giudiziario si tratta essenzialmente di un compito statale. La normativa vigente ha suscitato critiche già durante la redazione del CPC, critiche che da allora non sono mai cessate.

Così la commissione di esperti aveva ritenuto tale normativa inammissibile perché lo Stato non deve ripercuotere il suo rischio legato all'incasso sulle parti che prestano l'anticipo ma sono poi liberate dalle spese42. È pure stato fortemente criticato il fatto che il progetto, su richiesta dei Cantoni, prevedeva di imporre tale rischio alle parti43. Da allora la normativa vigente è stata

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.1.1.

Rapporto sull'avamprogetto della commissione d'esperti, pag. 57.

Cfr. p. es. Thomas Gabathuler, Zivilprozessordnung: Nachbesserungen nötig, plädoyer 4/2008, pag. 24 segg.; Thomas Gabathuler, Jede Klage wird zum finanziellen Grossrisiko, plädoyer 1/2008, pag. 27 seg.

2422

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più volte criticata44 e ne è stata chiesta la revisione, poiché è ritenuta un ostacolo iniquo all'accesso al giudice e all'attuazione del diritto45.

In sostanza, nei loro elementi principali queste proposte corrispondono a quelle già presentate all'epoca dell'elaborazione del CPC, ma poi respinte nei dibattiti politici principalmente per motivi fiscali. Nulla impedisce tuttavia al legislatore di rivedere le decisioni prese tempo fa alla luce dell'esperienza maturata nei nove anni di applicazione del CPC per trovare soluzioni migliori riguardo all'anticipazione dei costi e alla liquidazione del processo. Infatti la soluzione attuale con l'aumento, in alcuni casi forte, delle tariffe delle spese giudiziarie in molti Cantoni e la normativa sulla liquidazione delle spese giudiziarie (art. 111 CPC) hanno portato a una restrizione eccessiva dell'accesso alla giustizia tanto più che, attualmente la norma è interpretata come un autentico obbligo dell'attore, nonostante il legislatore l'abbia concepita chiaramente come disposizione potestativa.

Il nostro Consiglio rinuncia per contro, come già nell'avamprogetto, a tariffe valide per tutta la Svizzera o a proporre un quadro tariffario o una tariffa massima limitando così la sovranità tariffale dei Cantoni. Molti partecipanti alla consultazione hanno tuttavia fatto diverse proposte al riguardo46 e va quindi valutata l'opportunità di introdurre una tariffa quadro armonizzata su scala svizzera. Il nostro Consiglio ritiene però che i Cantoni debbano continuare, nell'ambito della loro autonomia tariffale, a garantire una giurisdizione civile finanziariamente accessibile.

Queste proposte attuano anche la richiesta principale della mozione 17.3868 Janiak «Agevolare l'accesso ai tribunali civili», nel frattempo trasmessa47, di ridurre sostanzialmente le anticipazioni delle spese processuali. Inoltre, semplificano sostanzialmente l'accesso al giudice. Anche in considerazione dei risultati della procedura di consultazione, il nostro Consiglio non ritiene però attualmente opportune né un'ulteriore riduzione delle spese processuali a un semplice «emolumento di avvertimento» o al 20 per cento al massimo delle presumibili spese processuali48, né la liberazione dall'obbligo di pagare le ripetibili alla controparte in caso di gratuito patrocinio. Inoltre, alla luce del
rifiuto di una forte maggioranza di partecipanti alla consultazione, il nostro Consiglio rinuncia alla proposta di estendere l'obbligo di informazione del giudice quanto alle spese giudiziarie e alle possibilità di finanziamento del processo (art. 97 AP-CPC; cfr. in proposito anche n. 4.3).

44

45

46

47 48

Cfr. ad esempio recentemente Arnold Marti, Teures Prozessieren, NZZ 2017, pag. 2; Dheden C. Zotsang, Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Zurigo 2015, pag. 257 seg.; Martin H. Sterchi, Art. 111 N 2 seg., in: BK ZPO, Berna 2012.

Ad esempio Arnold Marti, Teures Prozessieren: Rechtsschutz auch für NichtGutbetuchte, NZZ 26 febbraio 2016, pag. 12; Beda Stähelin, Gerichtskostenvorschusspflicht und Zugang zum Recht, «Justice ­ Justiz ­ Giustizia» 2017/3.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.1.1 e 5.16. Cfr. anche Martin Hablützel, Schweizerische ZPO, eine Anleitung, wie man Rechtssuchende vom Gang zum Gericht abhält, HAVE 2019, pag. 134 segg., 141.

Boll. Uff. CS 2017 983; Boll. Uff. CN 2018 987.

Cfr. in proposito Isaak Meier, Hohe Prozesskosten: Den Zugang zu den Gerichten öffnen, NZZ 20 giugno 2017, pag. 10; Arnold Marti, Die Kosten im heutigen Zivilprozess, «Justice ­ Justiz ­ Giustizia» 2017/3, marg. 35; di altro parere Beda Stähelin, Gerichtskostenvorschusspflicht und Zugang zum Recht, «Justice ­ Justiz ­ Giustizia» 2017/3.

2423

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4.1.2

Semplificare il coordinamento delle procedure

La vigente normativa sul coordinamento delle procedure va ottimizzata per meglio unire e quindi coordinare il trattamento di più oggetti litigiosi, più azioni o più richieste, e la relativa decisione. Le proposte del nostro Consiglio a tale riguardo sono state approvate dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione49. Alcuni punti sono tuttavia stati criticati e le proposte rielaborate di conseguenza.

La normativa in materia di litisconsorzio facoltativo deve essere rielaborata sotto i profili formale e contenutistico tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale, ma senza modificare i principi del diritto vigente. A differenza dell'avamprogetto è mantenuta la condizione dello stesso tipo di procedura (cfr. art. 71 cpv. 1 D-CPC e relativi commenti). Anche le norme sul cumulo di azioni e sull'azione di chiamata in causa vanno rielaborate e adeguate per rendere possibile in determinati casi anche il cumulo o il coordinamento di azioni a cui sono applicabili tipi di procedura diversi. In considerazione della critica formulata a questo proposito durante la consultazione, l'ammissibilità del cumulo di azioni non deve essere subordinata al nesso materiale. Nel contempo, il cumulo di azioni sottoposte a procedure diverse o alla competenza di giudici diversi sarà possibile soltanto quando tali differenze sono unicamente dovute al valore litigioso. In questi casi le azioni devono essere giudicate insieme secondo la procedura ordinaria per evitare di moltiplicare i procedimenti (cfr. art. 90 cpv. 2 D-CPC e relativi commenti). In futuro devono essere ammissibili e giudicabili insieme alla domanda principale secondo la procedura ordinaria anche le domande riconvenzionali alle quali la procedura semplificata si applica soltanto a causa del valore litigioso, nonché i casi speciali di domande riconvenzionali di accertamento negativo (cfr. art. 224 cpv. 1bis D-CPC e relativi commenti). Il nostro Consiglio propone anche di formulare più chiaramente la regolamentazione della chiamata in causa all'articolo 81 D-CPC per aumentare l'attrattiva di questo nuovo istituto introdotto su scala svizzera dal CPC. La regolamentazione secondo cui sia l'azione principale sia la chiamata in causa sono sottoposte alla procedura ordinaria è però mantenuta (art. 81 cpv. 1 lett. c D-CPC), come è mantenuta la regola
secondo cui le conclusioni della chiamata in causa non devono essere quantificate se mirano alla prestazione che l'attore della chiamata in causa sarebbe condannato a fornire nel processo principale (cfr. art. 82 cpv. 1 terzo per. D-CPC e i relativi commenti). Il nostro Consiglio non ritiene giustificate le richieste di alcuni partecipanti alla consultazione50 di sopprimere questa regola.

4.1.3

Estensione del campo d'applicazione della procedura di conciliazione

Dall'entrata in vigore del CPC la procedura di conciliazione ha dato buoni risultati, perché permette una composizione delle controversie rapida, efficiente ed economica. Il rafforzamento della composizione preprocessuale o extraprocessuale delle 49 50

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.3.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.9.

2424

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controversie era una delle principali esigenze che hanno presieduto all'adozione del CPC e ha avuto eccellenti risultati poiché la procedura di conciliazione permette di liquidare dal 50 all'80 per cento delle controversie51. Pertanto un'iniziativa cantonale del Cantone di Berna chiede di consolidare e sviluppare ulteriormente la procedura e l'udienza di conciliazione, segnatamente estendendo le competenze dell'autorità di conciliazione52. Come chiesto da una forte maggioranza di partecipanti alla consultazione, alcuni dei quali auspicano misure più incisive, il disegno sviluppa diversi aspetti della procedura di conciliazione53: ­

la competenza delle autorità di conciliazione di sottoporre alle parti una proposta di decisione sarà estesa alle altre controversie patrimoniali giusta l'articolo 210 capoverso 1 lettera c D-CPC aumentando il valore litigioso dagli attuali 5000 franchi a un massimo di 10 000 franchi. Malgrado alcune richieste contrarie formulate durante la procedura di consultazione, rimane per contro invariata la regola secondo cui l'autorità di conciliazione può decidere nel merito delle controversie patrimoniali se il valore litigioso non eccede 2000 franchi;

­

è introdotta la possibilità di avviare una procedura di conciliazione anche nelle controversie secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettere b, d­i, 6 e 8 CPC se l'attore lo richiede nel momento del deposito dell'istanza presso l'autorità di conciliazione (art. 199 cpv. 3 AP-CPC). Altrettanto vale per le controversie secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere a e c, se il valore litigioso eccede 30 000 franchi. Appare di fatto opportuno ammettere la composizione extragiudiziaria delle controversie anche in questi casi, anche perché permette di interrompere la prescrizione con maggiore efficacia.

4.1.4

Creazione di un diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d'impresa

Nel diritto svizzero la questione relativa all'esistenza ed eventualmente alla portata del diritto al segreto e del diritto di rifiutare di collaborare dei giuristi d'impresa ­ ovvero delle persone con una formazione di giurista che forniscono servizi giuridici per un'impresa nell'ambito di un rapporto di lavoro ­ è da lungo tempo oggetto di discussioni giuridiche e politiche e, tra l'altro, di numerosi interventi politici54. Secondo il diritto vigente, soltanto gli avvocati sono assoggettati agli speciali obblighi penali al segreto (cfr. art. 321 del Codice penale55 [CP]) e hanno gli speciali diritti di rifiutare di collaborare che ne derivano (art. 163 cpv. 1 lett. b e art. 166 cpv. 1 lett. b

51 52 53 54

55

Rapporto esplicativo AP, pag. 10 segg.

16.302 Iv. Ct. Berna «Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione».

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.5.

Cfr. 07.3281 Mo. CAG-N «Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti»; 16.3263 Po. CAG-S «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa».

RS 311.0

2425

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nonché art. 160 cpv. 1 lett. b CPC)56. In questo contesto è stata depositata l'iniziativa parlamentare 15.409 Markwalder «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa» alla quale è stato dato seguito. L'iniziativa chiede un nuovo articolo 160a CPC che istituisca un diritto dei giuristi d'impresa di rifiutare di collaborare nei processi civili. Si vuole creare una normativa analoga alle norme straniere in materia, per evitare che le imprese svizzere siano svantaggiate nelle procedure straniere.

I giuristi impiegati da un'impresa potranno, a determinate condizioni, invocare uno speciale diritto di rifiutare di collaborare nei procedimenti civili (cfr. art. 160a DCPC e relativi commenti). Il disegno riprende la formulazione proposta dall'iniziativa parlamentare 15.409 Markwalder alla quale le due Camere e le rispettive commissioni competenti hanno dato seguito57. Il nostro Consiglio ha ripreso questa proposta nell'avamprogetto posto in consultazione senza modificarla, perché la ritiene la sola soluzione di compromesso con possibilità di successo 58. Le reazioni in sede di consultazione sono state assai discordi. Nel complesso, però, tenuto conto delle disposizioni in vigore all'estero, la maggioranza dei partiti e delle organizzazioni e una minoranza di Cantoni hanno riconosciuto la necessità di una tale regola per tutelare gli interessi delle imprese svizzere e dei loro collaboratori e si sono dichiarati favorevoli alla soluzione proposta. La proposta è invece stata respinta da una minoranza di partecipanti che l'hanno ritenuta problematica in particolare perché ne risulterebbe una disparità di trattamento. Alcuni temono peraltro che questa soluzione complichi l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto59. Tenuto conto di questi risultati, anche se ha una certa comprensione per i dubbi espressi in merito alla necessità di una tale regola, il nostro Consiglio riprende questa proposta nel progetto, segnatamente per porre rimedio alla situazione di svantaggio in cui si trovano le imprese svizzere nei procedimenti all'estero 60. Malgrado le richieste di alcuni partecipanti alla consultazione, il nostro Consiglio rinuncia invece a includere i servizi dei sinistri delle assicurazioni di protezione giuridica nel campo d'applicazione della disposizione proposta.

56

57 58 59 60

Cfr. 07.3281 Mo. CAG-N «Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti»; 15.409 Iv.Pa. Markwalder «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa»; 16.3263 Po. CAG-S «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa» nonché Othmar Strasser, Das Legal Privilege des In-House-Counsel zum Schutz unternehmensinterner Risikoinformationen von Banken im Strafverfahren, ZSR 2018, pag. 523 segg.

e Ernst Staehelin, Das Legal Privilege de lege ferenda aus Sicht eines Vertreters des Anwaltsverbandes, in: Seitz/Wohlers (a c. di), Anwaltsgeheimnis, Basilea 2019, pag. 199 segg.

Boll. Uff. CN 2016 1496 Rapporto esplicativo AP, pagg. 21 e 60.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.4 e 5.28.

Cfr. per maggiori dettagli al riguardo il parere n o 16­156 dell'Istituto svizzero di diritto comparato dell'11 settembre 2017.

2426

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4.1.5

Miglioramento della procedura in materia di diritto di famiglia

Il nostro Consiglio aveva già proposto nell'avamprogetto adeguamenti puntuali della procedura applicabile alle cause del diritto di famiglia per migliorare l'adeguatezza del CPC alla pratica in questo settore particolarmente sensibile della procedura civile (cfr. in particolare art. 198 cpv. 1 lett. bbis e 296 AP-CPC). Viste le ulteriori modifiche proposte da numerosi partecipanti alla consultazione61, il nostro Consiglio ritiene effettivamente necessario apportare ulteriori modifiche mirate in questa materia.

Il disegno non intende tuttavia anticipare una modifica più estesa dell'insieme della procedura inerente alle questioni familiari e le relative regole di organizzazione. Una tale revisione presupppone una valutazione globale della materia e un corrispondente mandato politico62.

Concretamente, il nostro Collegio propone segnatamente di sottoporre le procedure contenziose del diritto di famiglia alla procedura semplificata quando non è applicabile la procedura sommaria. Questa modifica riguarda sia le procedure contenziose di divorzio (art. 288 cpv. 2 e 291 cpv. 3 D-CPC) sia le procedure indipendenti riguardanti i figli e il loro mantenimento (art. 295 D-CPC). Queste ultime saranno rette dal principio inquisitorio e dalla non vincolatività delle conclusioni delle parti (art. 296 CPC). Sono inoltre soppressi altri ostacoli procedurali riguardanti le controversie in materia di mantenimento (cfr. art. 304 cpv. 2 per. 2 e 3 D-CPC e il relativo commento).

4.1.6

Creazione delle basi di diritto federale per istituire tribunali specializzati nelle controversie commerciali internazionali

Negli ultimi anni diversi Paesi (segnatamente la Francia, i Paesi Bassi, la Germania e Singapore; cfr. n. 3) hanno istituito tribunali specializzati nelle controversie commerciali internazionali63. In base alle proposte64 e alle posizioni espresse dai Cantoni di Ginevra e Zurigo durante la consultazione65, il nostro Consiglio ritiene opportuno sancire nel disegno basi legali di diritto federale che consentano ai Cantoni di istituire tribunali o camere specializzati nel contenzioso commerciale internazionale, affinché la Svizzera non rimanga soltanto uno dei maggiori centri dell'arbitrato inter61 62

63

64

65

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.2 segg.

Cfr. Po. 19.3478 Schwander «Prendere sul serio le questioni riguardanti i figli» e il Po. 19.3503 Müller-Altermatt «Maggiori tutele nelle contese in merito ai figli. Misure per il bene dei figli, madri e padri», che il Consiglio federale ha proposto di accettare.

Cfr. rapporto esplicativo AP, pag. 15, come pure Gisela Rühl, Auf dem Weg zu einem europäischen Handelsgericht?, Zum Wettbewerb der Justizstandorte in Zeiten des Brexit, JZ 2018, pag. 1073 segg. Per una panoramica completa sulla situazione in Germania, Gerhard Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, Impulse für Justiz und Schiedsgerichtsbarkeit, Monaco 2017.

Cfr. segnatamente Zoé Baches, Schweizer Recht als Exportprodukt ­ Was ein neues staatliches Gericht für international agierende Unternehmen dem Standort bringen könnte, NZZ dell'8 luglio 2017, pag. 29.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.1.

2427

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nazionale, ma si affermi anche in modo più generale come centro della giustizia internazionale in materia commerciale. Così i Cantoni ­ che sono competenti in materia di organizzazione dei tribunali ­ avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di creare strutture, tribunali o camere di questo tipo. In tal modo non soltanto si consolida l'eccellente reputazione della Svizzera come centro giurisdizionale neutro e competente, ma si fornisce anche un significativo contributo allo sviluppo dei servizi legati alla piazza di servizi giudiziari. È in questo contesto che dovrà essere esaminata in futuro la ratifica della convenzione dell'Aia del 30 giugno 200566 sulle proroghe di foro.

Sebbene l'assetto concreto di simili tribunali spetti al diritto cantonale in materia di organizzazione giudiziaria, nell'ambito del presente disegno è necessario adeguare alcuni punti. Il nostro Consiglio propone di completare l'articolo 6 capoverso 4 CPC per creare una base che permetta ai Cantoni di attribuire ai loro tribunali commerciali alcuni tipi di controversie commerciali internazionali. Oltre alla possibilità di cui dispongono attualmente in virtù dell'articolo 8 CPC (azione diretta davanti all'autorità giudiziaria superiore), le parti potranno così eccezionalmente prorogare la competenza di questi tribunali (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c D-CPC e il disegno di nuovo art. 5 cpv. 3 lett. c della legge federale del 18 dicembre 198767 sul diritto internazionale privato [LDIP]). Saranno peraltro possibili anche procedimenti in inglese o in un'altra lingua nazionale diversa dalla lingua ufficiale del luogo in cui è situato il tribunale (art. 129 cpv. 2 D-CPC nonché il disegno di art. 42 cpv. 1bis della legge federale del 17 giugno 200568 sul Tribunale federale [LTF]). Infine, alcune modifiche del diritto in materia di prova renderanno possibili le audizioni di testimoni, gli interrogatori delle parti e la presentazione dei rapporti di esperti per videoconferenza (art. 170a, 187 cpv. 1 terzo per. e 193 D-CPC). Spetterà al legislatore cantonale adottare tariffe adeguate per le spese processuali, che tengano conto delle particolarità dell'affare.

4.1.7

Integrazione differenziata della giurisprudenza del Tribunale federale nella legge

L'abbondante giurisprudenza del Tribunale federale sul CPC va ripresa nella legge in maniera differenziata e mirata, segnatamente quando si tratta di una precisazione o di un chiarimento del testo di legge suscettibile di essere generalizzato e riguardante una questione di procedura civile centrale e direttamente rilevante per il soggetto di diritto in materia di competenze, di altri presupposti processuali o impugnazioni. La giurisprudenza del Tribunale federale va inoltre adeguata quando non corrisponde alla volontà del legislatore. Le novità riguardano in particolare l'ammissibilità di alcune impugnazioni (p. es. l'ammissibilità della revisione come impugnazione se un motivo di ricusazione è scoperto dopo la chiusura del procedimento [cfr.

art. 51 cpv. 3 e 328 cpv. 1 lett. d D-CPC] o del ricorso contro una decisione di stralcio secondo l'art. 241 cpv. 3 secondo per. D-CPC), la competenza (per materia; 66 67 68

Disponibile all'indirizzo www.hcch.net/fr/home > Instruments > Conventions.

RS 291 RS 173.110

2428

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p. es. del tribunale commerciale, cfr. art. 6 cpv. 2 D-CPC), l'ammissibilità del gratuito patrocinio per l'assunzione di prove a titolo cautelare (cfr. art. 118 cpv. 2, secondo per. D-CPC) o la definizione delle perizie private delle parti come documenti (cfr. art. 177 D-CPC). Queste proposte sono state approvate durante la consultazione69.

4.1.8

Altre misure mirate per rendere il CPC più adeguato alla pratica

Il Consiglio federale prevede ulteriori adeguamenti specifici allo scopo di facilitare l'applicazione del CPC alla luce della giurisprudenza e dei riscontri successivi alla sua entrata in vigore. Il trattamento degli atti scritti consegnati a un giudice svizzero manifestamente incompetente sarà disciplinato in maniera più favorevole agli utenti della giustizia, in modo analogo ad altre leggi di procedura (cfr. art. 143 cpv. 1bis D-CPC). Sono così previsti ulteriori miglioramenti mirati del diritto di procedura, per garantire in misura ancora maggiore i diritti procedurali delle parti tutelandone provvisoriamente la situazione giuridica durante il procedimento o la procedura di ricorso (cfr. p. es. art. 236 cpv. 4, 239 cpv. 2bis e 336 cpv. 3 D-CPC). Infine, sono proposti adeguamenti linguistici e redazionali nonché precisazioni in tutte e tre le versioni linguistiche (cfr. p. es. art. 96 cpv. 2 per. 2, 249 e 250 o la versione francese dell'art. 70 cpv. 2 D-CPC). Il valore litigioso per l'azione collettiva sarà inoltre oggetto di una speciale normativa (cfr. art. 94a D-CPC).

Le proposte di una base legale federale per registrare i dati e allestire statistiche sul piano nazionale, pur essendo state approvate da un'esigua maggioranza di partecipanti, sono state rifiutate dalla maggior parte dei principali interessati, ovvero i Cantoni e i giudici , segnatamente a causa delle spese e degli oneri che ne deriverebbero70. Poiché una futura base statistica nazionale continua ad apparire necessaria per la pratica in materia di diritto civile, il Consiglio federale mantiene, seppur adeguandole, le sue proposte (cfr. art. 401a D-CPC). Le obiezioni dei Cantoni e dei giudici saranno debitamente considerate in particolare nell'ambito dell'attuazione, per evitare, laddove ciò sia possibile, oneri supplementari.

La richiesta formulata nell'iniziativa parlamentare (Poggia) Golay 13.441 «Procedura civile. Parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal» di assoggettare all'articolo 7 CPC le assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (e quindi di adeguare l'art. 243 cvp. 2 CPC) è stata discussa nel quadro dei lavori preparatori. Il Parlamento ha dato seguito all'iniziativa; la commissione competente ne ha per il
momento sospeso l'ulteriore trattazione per poter tenere conto della presente revisione. Dopo approfondito esame, il nostro Consiglio ritiene tuttavia che la modifica richiesta non sia opportuna e rinuncia pertanto a formulare una proposta in merito. I due casi ­ quello delle assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e quello delle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie ­ vanno trattati, a giusto titolo, separatamente, anche 69 70

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.5.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.62.

2429

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perché il vigente articolo 7 CPC riprende il diritto anteriore relativo alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie, che si distingue chiaramente dal diritto applicabile alle assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. La normativa vigente non costituisce nemmeno una svista del legislatore. La parità di trattamento così come chiesta dall'iniziativa parlamentare (Poggia) Golay non sarebbe quindi adeguata, anche perché simili scostamenti dal principio della doppia istanza devono restare l'eccezione e perché le considerazioni addotte riguardo all'efficienza non sono convincenti. Visto che soltanto un partito si è opposto a questa proposta durante la consultazione71, il nostro Consiglio mantiene la sua proposta.

Per quanto concerne la notificazione e il ricevimento di dichiarazioni di volontà e decisioni, il nostro Consiglio non ravvisa attualmente alcuna necessità di precisazioni o adeguamenti. Le dichiarazioni di volontà che richiedono un ricevimento prendono effetto dal momento in cui il loro destinatario le riceve (cosiddetta teoria del ricevimento)72. La giurisprudenza sulle teorie del ricevimento relativo e assoluto, in particolare quella del Tribunale federale, prevede diverse sfumature alle quali la pratica si è adeguata73. Nel contempo anche l'attuale trasformazione delle forme di notifica, da quelle analogiche a quelle digitali usate nell'ambito della comunicazione elettronica, dà luogo ad adeguamenti e miglioramenti. Il progetto «Justitia 4.0» stabilisce nuove norme per il diritto di procedura74. Per questo motivo, nell'ambito del presente progetto il nostro Consiglio chiede che sia tolto dal ruolo il postulato 13.3688 (Poggia) Golay «Notifica delle manifestazioni di volontà e degli atti delle autorità. Analisi della pratica attuale».

4.2

Tutela giurisdizionale collettiva: scorporo e trattamento separato

L'avamprogetto prevedeva misure per facilitare l'attuazione collettiva dei diritti risultanti dai danni di massa e in parte dai danni diffusi. Vi è un danno di massa se un numero elevato di persone è danneggiato in maniera identica o analoga e se il danno subito è significativo per ognuna di esse. Si parla invece di danni diffusi se un numero elevato di persone subisce un danno minore in termini di valore75. In adempimen71 72

73 74

75

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.11.

Cfr. DTF 137 III 108, consid. 3, e Bernhard Berger, Allgemeines Schuldrecht, 3a ed., Berna 2018, marg. 239 segg. e Andreas Furrer/Markus Müller-Chen, Obligationenrecht, 3a ed., Zurigo 2018, marg. 61 segg; Peter Gauch/Walter R. Schluep/Heinz Rey/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, vol. I, 10a ed., Zurigo 2014, marg. 196 segg.

Cfr. DTF 143 III 15, consid. 4; 140 III 244, consid. 5; 137 III 108, consid. 3.

Cfr. al riguardo le informazioni e i documenti del progetto Justitia 4.0 promosso dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP), la Conferenza della giustizia e i loro membri disponibili all'indirizzo www.justitia40.ch/it/.

Per maggiori dettagli cfr. il rapporto del nostro Consiglio del luglio 2013 «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz ­ Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (disponibile soltanto in tedesco), pag. 10 segg, GAAC 2013.7a, pag. 59­112, disponibile all'indirizzo www.bj.admin.ch > Publikationen & Service > Berichte, Gutachten und Verfügungen > Berichte und Gutachten.

2430

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to della mozione 13.3931 Birrer-Heimo (cfr. n. 1.1.4), il nostro Consiglio ha proposto nell'avamprogetto da una parte di unificare ed estendere l'azione collettiva di cui all'articolo 89a AP-CPC prevedendo azioni collettive di risarcimento del danno o di consegna dell'utile, in particolare mediante una nuova azione di riparazione delle organizzazioni (cfr. art. 89a AP-CPC) e, dall'altra, di introdurre una nuova procedura di transazione di gruppo per il regolamento collettivo e consensuale delle controversie (cfr. art. 352a segg. AP-CPC; cfr. anche il n. 2.1)76. Anche se il nostro Consiglio ha consapevolmente rinunciato a proporre un'autentica azione di gruppo o un'azione collettiva secondo il modello vigente negli Stati Uniti fondata sull'opt-out e ha considerato l'insieme delle specificità della cultura giuridica svizzera, queste proposte ­ diversamente dal resto del progetto ­ hanno dato luogo a una forte opposizione in sede di consultazione, in particolare da parte degli ambienti economici (cfr. n. 2.2 seg.).

Tenuto conto dei risultati della consultazione, il nostro Consiglio rinuncia a trattare la tutela giurisdizionale collettiva nell'ambito del presente progetto che si concentra invece sull'attuazione degli aspetti ampiamente incontestati della mozione 14.4008 CAG-S e degli altri interventi parlamentari summenzionati ad essa connessi (cfr.

n. 1.1.3).

Il trattamento separato della mozione 13.3931 Birrer-Heimo permette inoltre di tenere conto delle numerose critiche formulate durante la consultazione. Lo scorporo permette anche di tenere conto anche di nuovi sviluppi come pure dei lavori e delle discussioni parlamentari relativi al progetto di CPC. Inversamente, lo scorporo non pregiudica nulla sul piano del contenuto poiché per il momento non deve essere presa alcuna decisione su un progetto di legge o sull'attuazione o sullo stralcio della mozione 13.3931 Birrer-Heimo. Il nostro Consiglio si pronuncerà su questi punti sulla base dei dibattiti parlamentari sul presente progetto.

4.3

Rinuncia a disposizioni dell'avamprogetto

Tenuto conto dei risultati della consultazione, oltre alla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2), il disegno rinuncia a disciplinare i seguenti punti: ­

76

77

la maggioranza dei partecipanti alla consultazione77, si è opposta all'adozione di una speciale normativa sulla rimessione del processo per incompetenza (art. 60a AP-CPC), segnatamente in considerazione delle difficoltà pratiche e delle imprecisioni in relazione con l'articolo 143 capoverso 1bis AP-CPC. Di conseguenza, il disegno non riprende la proposta relativa alla rimessione del processo, ma mantiene la semplificazione proposta nell'articolo 143 AP-CPC; Cfr. l'esposizione completa nel rapporto esplicativo AP, pag. 16 seg. Cfr. anche ISAAK MEIER, Kollektiver Rechtsschutz für die Schweiz, Eine erste kritische Würdigung des Regelungsvorschlags im Vorentwurf des Bundesrates für die ZPO Revision vom 2. März 2018, in: Arnet/Eitel/Jungo/ Künzle (a c. di), Festschrift Breitschmid, Zurigo 2019, pag. 609 segg, e MATTHIS PETER, Kollektiver Rechtsschutz im Vorentwurf zur Änderung der ZPO, ZZZ 2019, pag. 134 segg.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.6 e 5.26.

2431

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­

una folta maggioranza di partecipanti alla consultazione ha rifiutato la proposta di obbligare il giudice a informare le parti in merito alle possibilità di finanziare il processo (art. 97 AP-CPC)78, perché si tratta di un'attività economica privata e perché le informazioni del giudice sarebbero tardive. Il nostro Consiglio rinuncia pertanto a tale disposizione. Tuttavia, per far conoscere e promuovere le possibilità di finanziare il processo, proponiamo di pubblicare, oltre ai moduli per gli atti del giudice e delle parti, anche le informazioni generali sulle spese giudiziarie e in particolare sul gratuito patrocinio e sul finanziamento del processo (cfr. art. 400 cpv. 2bis AP-CPC e relativi commenti;

­

la proposta di completare la normativa sui provvedimenti superprovvisionali è abbandonata (cfr. art. 265 cpv. 4 AP-CPC).

4.4

Attuazione

In via di principio, le presenti proposte di modifica delle leggi vigenti non richiedono misure attuative supplementari mediante ordinanze. Lo stesso vale per il nuovo obbligo del Consiglio federale (che può essere delegato all'Ufficio federale di giustizia) di mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle spese processuali, sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo (art. 400 cpv. 2bis D-CPC; cfr. il commento all'art. 400 cpv. 2bis e 3 D-CPC e il n. 4.3) e per il rilevamento del numero dei casi e l'allestimento delle statistiche (cfr.

art. 401a D-CPC e il relativo commento).

Le proposte di modifica della procedura civile implicano tuttavia modifiche del diritto cantonale, segnatamente delle leggi cantonali di procedura e organizzazione giudiziaria (cfr. n. 6.2). Oltre alle autorità d'esecuzione e ai tribunali, anche i Cantoni svolgeranno un ruolo nell'esecuzione del nuovo diritto, in particolare in materia di spese.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Codice di procedura civile

Sostituzione di un'espressione La nozione di «decisione» è usata in modo uniforme nel codice di procedura civile, indipendentemente dalla terminologia cantonale, che continua ad essere molto eterogenea79. Per questo motivo, l'impiego dell'espressione «proposta di giudizio» nella procedura di conciliazione appare incoerente80. Essa sarà sostituita con l'espres78 79 80

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.15.

Cfr. anche il messaggio CPC, FF 2006 6953, in particolare pag. 6715.

Cfr. al riguardo anche Bruno Lötscher-Steiger, Prüfungs- und Entscheidbefugnisse der Schlichtungsbehörde, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler (a c. di), FS Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 409 segg., 414, che preferirebbe tuttavia la nozione di «proposta di composizione» perché esprime meglio la differenza con la decisione.

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sione più adeguata «proposta di decisione». Ciò rende necessario modificare gli articoli 202 capoverso 4, 203 capoverso 2, 205 capoverso 2, il titolo prima dell'articolo 210, l'articolo 210 rubrica e capoversi 1 e 2, nonché l'articolo 211 capoversi 1, 2 lettera a (solo nel testo italiano), 3 e 4. Si tratta di mere modifiche terminologiche che lasciano impregiudicato l'impiego del termine «sentenza»81 negli altri articoli.

Art. 5 cpv. 1 lett. f L'articolo 5 CPC prescrive ai Cantoni un'unica istanza cantonale per il giudizio di determinate materie speciali (p. es. le azioni in materia di diritti immateriali o di concorrenza, le controversie secondo la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare o la legge sugli investimenti collettivi).

Secondo il capoverso 1 lettera f ciò vale anche per le azioni (civili) contro la Confederazione82. Poiché secondo il diritto vigente83 il valore litigioso non ha alcuna rilevanza in questo contesto, può succedere che le controversie di diritto del lavoro contro la Confederazione debbano essere giudicate in procedura semplificata secondo l'articolo 243 capoverso 1 CPC anche se è competente un'istanza cantonale unica.

La giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui il tipo di procedura è prioritario rispetto alla competenza materiale84 (cfr. al riguardo i commenti all'art. 6 DCPC) si applica per analogia85. Secondo una richiesta espressa durante la consultazione86, la disposizione è completata al fine di precisare che il tipo di procedura applicabile è prioritario rispetto alla competenza materiale anche per quanto concerne le azioni contro la Confederazione. Queste ultime potranno essere portate dinanzi all'istanza cantonale unica soltanto se il valore litigioso eccede 30 000 franchi. L'articolo 10 capoverso 1 lettera c CPC deve essere adeguato di conseguenza (cfr. il commento all'art. 10 D-CPC).

Art. 6 cpv. 2 lett. b, c e d, cpv. 3, 4 lett. c nonché 6 L'articolo 6 CPC è rubricato «tribunale commerciale» e disciplina propriamente due questioni: in primo luogo concretizza l'articolo 3 CPC (organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione) prevedendo chiaramente che i Cantoni possono istituire un tribunale specializzato, competente in istanza cantonale unica per il contenzioso commerciale (cpv. 1). In secondo luogo, la disposizione
disciplina in modo esaustivo la competenza per materia per le controversie commerciali nel caso in cui un Cantone si avvalga di questa possibilità (cpv. 2), di modo che i Cantoni non possono estendere questa competenza87.

81 82 83 84 85 86 87

Così all'art. 54 cpv. 1 e 2, 229 cpv. 3, 328 cpv. 2 lett. a, 396 cpv. 2 lett. a e art. 407c cpv. 2 CPC.

Fanno eccezione i (rari) casi di cosiddetti processi diretti dinanzi al Tribunale federale secondo l'art. 120 della legge sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF).

Cfr. anche il messaggio CPC, FF 2006 6593, in particolare pag. 6630.

DTF 143 III 137 consid. 2; 139 III 457 consid. 4 Cfr. la sentenza della Corte suprema del Cantone di Berna ZK 2017 418, del 27 settembre 2017.

Cfr. il rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.10.

DTF 140 III 155 consid. 4.3

2433

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Subito dopo l'entrata in vigore del CPC questa disposizione ha posto difficoltà di interpretazione e sollevato controversie, nel frattempo in gran parte chiarite dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Non vi sono dubbi che attualmente sia questa disposizione sia la giurisdizione e i tribunali commerciali hanno complessivamente dato buoni risultati, come attestano il numero di casi stabile, o addirittura in leggero aumento, e i chiari riconoscimenti scientifici e dottrinali della giurisdizione commerciale88. A ciò nulla toglie il fatto che in una prima fase il Tribunale federale, nel suo rapporto di gestione 2011, era a favore di un'impugnazione cantonale delle decisioni dei tribunali commerciali89. Il nostro Consiglio è dell'avviso che tale proposta del Tribunale federale non sia più attuale e ritiene di conseguenza incontestato e opportuno derogare al principio della doppia istanza cantonale per le controversie civili a favore dei tribunali commerciali90.

A prescindere da quanto precede, il nostro Consiglio propone di modificare tre punti dell'articolo 6 CPC:

88

89 90

91

­

gli elementi che costituiscono un contenzioso commerciale enumerati al capoverso 2 devono essere precisati e completati in relazione alla possibilità di ricorrere al Tribunale federale (lett. b) e all'obbligo per le parti di essere iscritte nel registro di commercio (lett. c, vedi anche la modifica del cpv. 3); è prevista anche una novità, ossia l'esclusione delle controversie in materia di diritto del lavoro e della locazione (lett. d); queste speciali controversie, che non riguardano propriamente il diritto commerciale, sono spesso giudicate da autorità speciali e per le quali valgono disposizioni procedurali speciali, saranno sempre di competenza dei giudici ordinari o, se del caso dei tribunali in materia di lavoro o in materia di locazione, istituiti dall'organizzazione giudiziaria cantonale. Dal punto di vista contenutistico, per quanto concerne le controversie in materia di diritto del lavoro, la nuova situazione corrisponde alla situazione che prevaleva nei Cantoni con un tribunale commerciale91. Invece, per quanto riguarda le controversie riguardanti la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali, la soluzione proposta concentra tutte le procedure presso i giudici ordinari o i giudici della locazione, a prescindere dal tipo di procedura applicabile;

­

il capoverso 4 permette ai Cantoni di attribuire al tribunale commerciale controversie diverse da quelle di cui ai capoversi 2 e 3. Il nostro Collegio sostiene le idee e gli sforzi dei Cantoni volti alla creazione di corti o camere specializzate che applicano regole procedurali speciali alla composizione di Cfr. p. es. Alexander Brunner, art. 6 N 7 segg., in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016 nonché Isaak Meier, Das Zürcher Handelsgericht im Kontext des Justizsystems, in: Brunner/Nobel (a c. di), Handelsgericht Zürich, 1866­2016, Zurigo 2016, pag. 57 segg.

Rapporto di gestione del Tribunale federale 2011, pag. 20.

Critici nei confronti del suggerimento del Tribunale federale anche Isaak Meier, Das Zürcher Handelsgericht im Kontext des Justizsystems, in: Brunner/Nobel (a c. di), Handelsgericht Zürich, 1866­2016, Zurigo 2016, pag. 74; Heinrich Andreas Müller, Schaffung eines innerkantonalen Rechtsmittels gegen Urteile der kantonalen Handelsgerichte?, SJZ 2012, pag. 325 segg.

Cfr. Meinrad Vetter/Matthias Brunner, Die sachliche Zuständigkeit der Handelsgerichte ­ eine Zwischenbilanz, PCEF 2013, pag. 254 segg., 261; Julian Schwaller/Georg Naegeli, Die Zuständigkeit der Handelsgerichte gemäss Art. 6 Abs. 3 ZPO, Jusletter del 14 novembre 2011.

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controversie commerciali internazionali (in particolare nei Cantoni ZH e GE, cfr. n. 4.1.6). Per realizzare questi sforzi il nostro Consiglio propone, tenuto conto dei pareri espressi durante la consultazione, di completare il capoverso 4 con una nuova lettera c. Secondo tale disposizione i Cantoni possono attribuire al tribunale commerciale alcuni tipi di controversie commerciali internazionali se le parti lo desiderano o hanno dato il loro accordo; ­

il disegno prevede, in sintonia con la giurisprudenza, che in caso di litisconsorzio facoltativo, la competenza del tribunale commerciale è esclusa se sussiste soltanto per singole azioni o pretese; in questo caso devono essere competenti i giudici ordinari (cpv. 6).

Requisito di un valore litigioso che eccede 30 000 franchi invece della condizione dell'impugnabilità con ricorso in materia civile (cpv. 2 lett. b) Secondo il vigente capoverso 2 il contenzioso è di natura commerciale segnatamente se si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno (lett. a) e se la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale (lett. b). Poiché le controversie non patrimoniali non possono avere natura commerciale92, il diritto vigente richiede semplicemente che sia raggiunto il valore litigioso minimo di cui all'articolo 74 capoverso 1 LTF; in caso contrario, il ricorso al Tribunale federale non è ricevibile; questo valore ammonta attualmente a 30 000 franchi. Per le controversie in materia di diritto del lavoro o di diritto della locazione, il cui valore litigioso minimo deve ammontare a 15 000 franchi affinché sia ricevibile il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la giurisprudenza del Tribunale federale esclude la competenza del tribunale commerciale. Quindi, in applicazione del principio secondo cui il tipo di procedura applicabile ha la priorità sulla competenza materiale del tribunale commerciale, la procedura semplificata che si applica secondo l'articolo 243 capoverso 1 e 2 CPC esclude la competenza del tribunale di commercio93. Di conseguenza, il nostro Consiglio aveva proposto nell'avamprogetto di precisare questa regola in un nuovo capoverso 7. Tenuto conto dei pareri prevalentemente favorevoli e delle diverse proposte di attuazione formulate durante la consultazione94, proponiamo di collegare la competenza del tribunale commerciale direttamente al valore litigioso, che dovrà essere superiore a 30 000 franchi. La competenza del tribunale commerciale e il ricorso alla procedura semplificata saranno meglio armonizzati poiché nei due casi varrà il medesimo criterio, almeno per le controversie patrimoniali, che nella pratica sono le più frequenti.

Questa modifica del capoverso 2 lettera b fa venir meno anche la necessità di introdurre un nuovo capoverso 7 all'articolo 6 CPC, come proposto nell'avamprogetto.

Nella misura in cui i Cantoni dotati di un tribunale commerciale attribuiscono a quest'ultimo controversie supplementari oltre a quelle di cui all'articolo 6 capoverso 4 CPC, si continuano ad applicare l'articolo 243 capoverso 3 CPC e la citata

92 93

94

Cfr. Meinrad Vetter, Art. 6 N 22, in: ZK ZPO, 3 a ed., Zurigo 2016 e Bernhard Berger, Art. 6 N 34, in: BK ZPO, Berna 2012.

DTF 143 III 137 consid. 2; 139 III 457 consid. 4. Cfr. anche Andreas Schneuwly, Das Verhältnis der sachlichen Zuständigkeit der Handelsgerichte zum vereinfachten Verfahren de lege lata und de lege ferenda, SJZ 2018, pag. 361 segg.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.3.

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giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui il tipo di procedura ha la priorità sulla competenza materiale del tribunale commerciale95.

Requisito dell'iscrizione nel registro di commercio in quanto ente giuridico (cpv. 2 lett. c e 3) Secondo il testo vigente del capoverso 2 lettera c, la terza condizione del contenzioso commerciale è il fatto che «le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero». Già nel 2006 nel messaggio sul CPC il Consiglio federale aveva osservato che le due parti devono essere iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro con la loro ditta96, sebbene ciò non risulti chiaramente dal tenore della legge. Questa affermazione è conforme alla dottrina dominante97 e alla giurisprudenza del Tribunale federale98. In futuro, tale situazione giuridica deve risultare direttamente dal testo di legge che deve quindi essere adeguato. Occorre pure riprendere la terminologia precisa del diritto del registro di commercio e porre come condizione che le parti siano iscritte nel registro di commercio come enti giuridici ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 17 ottobre 200799 sul registro di commercio, anche se tale nozione non è molto comune. La medesima modifica terminologica, senza portata materiale, è effettuata al capoverso 3.

Esclusione delle controversie in materia di diritto del lavoro e della locazione (cpv. 2 lett. d) Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro di commercio come ente giuridico conformemente al capoverso 2 lettera c ma le altre condizioni di una controversia commerciale secondo il capoverso 2 risultano adempiute (vale a dire attività commerciale di una parte almeno e impugnabilità con ricorso al Tribunale federale), secondo il vigente articolo 6 capoverso 3 CPC l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questo diritto di scelta non è sottoposto ad altre limitazioni100; di conseguenza può essere invocato da una cliente nell'azione contro un gestore patrimoniale iscritto nel registro di commercio come impresa individuale e da ogni consumatore per le azioni contro i prestatari di servizi iscritti nel registro di commercio101.

95

DTF 143 III 137 consid. 2; 139 III 457 consid. 4. Cfr. contrari Andreas Schneuwly, Das Verhältnis der sachlichen Zuständigkeit der Handelsgerichte zum vereinfachten Verfahren de lege lata und de lege ferenda, SJZ 2018, pag. 361 segg.

96 Messaggio CPC, FF 2006 6631.

97 Cfr. Meinrad Vetter, art. 6 N 24, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; George Daetwyler/Christian Stalder, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (a c. di), Handelsgericht Zürich, 1866­2016, Zurigo 2016, pag. 192 seg.

98 DTF 140 III 409 consid. 2 e 142 III 96 consid. 3.3.

99 RS 221.411 100 DTF 138 III 694 consid. 2; cfr. anche Julian Schwaller/Georg Naegeli, Die Zuständigkeit der Handelsgerichte gemäss Art. 6 Abs. 3 ZPO, Jusletter del 14 novembre 2011.

101 Cfr. al riguardo anche Christoph Hurni, Sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts: Klägerwahlrecht auch für Konsumenten (Art. 6 Abs. 3 ZPO), ZBJV 2012, pag. 989 segg.; Michel Heinzmann, Note zum Leitentscheid DTF 138 III 694 segg., SZZP 2013, pag. 195 seg.

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Tenuto conto dell'attuale situazione giuridica il nostro Consiglio ravvisa la necessità di intervenire in due settori: nel diritto vigente non è chiaro se le controversie di diritto del lavoro riguardano l'attività commerciale di una parte almeno (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. a CPC) e quindi se sono di competenza del tribunale commerciale 102. A quanto pare, manca una giurisprudenza definitiva del Tribunale federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale commerciale zurighese103, le controversie in materia di diritto del lavoro non rientrano nell'attività commerciale e di conseguenza il diritto di scelta di cui all'articolo 6 capoverso 3 è escluso. Il nostro Consiglio ritiene che questa ambiguità debba essere risolta direttamente nella legge. Anche per quanto concerne le controversie del diritto in materia di locazione o di affitto di locali di abitazione e commerciali, sussistono, nonostante l'abbondante giurisprudenza del Tribunale federale, incertezze e imprecisioni. Di fatto, secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte104 i tribunali commerciali sono competenti per le controversie in materia di locazione e di affitto nella misura in cui non vanno giudicate secondo la procedura semplificata che esclude la competenza dei tribunali commerciali (cfr. anche i commenti all'art. 2 lett. b)105. Le normative contrarie del diritto cantonale di organizzazione giudiziaria sono inammissibili106. Questa situazione è fonte di incertezze nella delimitazione delle competenze107.

Nell'avamprogetto posto in consultazione il nostro Consiglio aveva proposto di modificare il diritto vigente applicabile alle controversie di diritto del lavoro o di diritto della locazione in modo tale da escludere il diritto di optare per i tribunali commerciali secondo l'articolo 6 capoverso 3 CPC per le azioni di un lavoratore contro il datore di lavoro o per le controversie relative alla locazione o all'affitto di locali abitativi o commerciali (cfr. art. 6 cpv. 3 AP-CPC). Secondo il nostro Collegio la competenza avrebbe sempre dovuto spettare ai giudici ordinari. Nella consultazione questa proposta ha dato luogo a pareri divergenti. La maggioranza dei partecipanti ritiene che non va limitato il diritto di scelta bensì occorre escludere completamente dalla competenza dei tribunali commerciali le controversie relative al diritto

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103 104

105 106 107

A favore della competenza del tribunale commerciale in particolare Bernhard Berger, Art. 6 N 11, 24, in: BK ZPO, Berna 2012; invece contraria p. es. Alexander Brunner, Art. 6 N 34, 41 seg. in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016; George Daetwyler/Christian Stalder, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (a c. di), Handelsgericht Zürich, 1866­2016, Zurigo 2016, pag. 178; Meinrad Vetter, Art. 6 N 21a, in: ZK ZPO, 3 a ed., Zurigo 2016; Ulrich Haas/Michael Schlumpf, Art. 6 N 6 seg., in: KUKO ZPO, 2 a ed., Basilea 2014; Jacques Haldy, Art. 6 N 5, in: CPC CR CPC, 2a ed., Basilea 2019.

Cfr. Handelsgericht Zurigo (HGer ZH), 16.07.2012, ZR 2012 Nr. 58.

DTF 139 III 457 consid. 3; ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di un'attività principale, ausiliaria o secondaria, cfr. George Daetwyler/Christian Stalder, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (a c. di), Handelsgericht Zürich, 1866­2016, Zurigo 2016, pag. 175.

DTF 139 III 457 consid. 3 DTF 140 III 155 consid. 4 George Daetwyler/Christian Stalder, Allgemeiner Verfahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel (a c. di), Handelsgericht Zürich, 1866­2016, Zurigo 2016, pag. 175 seg.; Urban Hulliger/Andreas Maag, Zur sachlichen Zuständigkeit der Handelsgerichte in mietrechtlichen Streitigkeiten ­ ein Zwischenbericht, MRA 4/2013, pag. 3 segg.

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del lavoro e al diritto della locazione (comprese le controversie relative alla legge del 24 marzo 1995108 sulla parità dei sessi [LPar])109.

Tenuto conto dei risultati della consultazione, il nostro Consiglio propone di escludere in maniera generale dalla competenza dei tribunali commerciali le controversie in materia di diritto del lavoro e quelle in materia di locazione o di affitto di locali d'abitazione o commerciali, inserendo un nuovo capoverso 2 lettera d. Sono escluse, da una parte, le controversie in materia di rapporti di lavoro secondo gli articoli 319 e seguenti del Codice delle obbligazioni110 (CO), secondo la legge del 6 ottobre 1989111 sul collocamento e secondo la LPar e, dall'altra, le controversie in materia di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali secondo gli articoli 253 e seguenti CO e secondo la legge federale del 4 ottobre 1985112 sull'affitto agricolo.

I tribunali commerciali rimarranno tuttavia competenti anche per le controversie in materia di diritto del lavoro e di diritto della locazione nei casi di concorso di azioni (anche azione con doppio fondamento o riunione di più titoli di responsabilità) allorquando una pretesa basata sugli stessi fatti poggia sul diritto del lavoro o della locazione e su un altro fondamento giuridico113.

Competenza dei Cantoni di attribuire determinate controversie commerciali internazionali al tribunale commerciale con l'accordo delle parti (cpv. 4 lett. c) Il capoverso 4 permette ai Cantoni di attribuire al tribunale commerciale il giudizio su controversie diverse da quelle di cui ai capoversi 2 e 3. Per concretizzare le idee e gli sforzi, segnatamente quelli dei Cantoni di Ginevra e Zurigo, permettendo ai Cantoni di istituire corti o camere specializzate che applicano regole procedurali specifiche al trattamento di controversie internazionali (cfr. anche n. 4.1.6), il nostro Consiglio propone, tenuto conto dei pareri espressi durante la consultazione, di completare il capoverso 4 con una nuova lettera c. Secondo tale disposizione i Cantoni possono attribuire al tribunale commerciale alcuni tipi di controversie commerciali internazionali se le parti lo desiderano o vi acconsentono. Quindi in futuro i tribunali commerciali potranno fungere da tribunali commerciali internazionali. In queste costellazioni internazionali,
in cui almeno una delle parti non ha domicilio, dimora abituale o sede in Svizzera (cfr. anche lett. c n. 4), si presuppone che la competenza internazionale della Svizzera e la competenza per territorio siano date nel Cantone in cui ha sede il tribunale commerciale. Queste competenze risultano da un collegamento soggettivo ­ nella maggior parte dei casi una proroga di foro ­ o da un collegamento oggettivo (p. es. il domicilio del convenuto) e sono rette dalle disposizioni del diritto internazionale privato, ossia nella maggior parte dei casi dalla convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007114 o dalla LDIP. La nuova lettera c disciplina soltanto la competenza materiale e non tange la competenza internazionale e per territorio.

108 109 110 111 112 113

RS 151.1 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.3.

RS 220 RS 823.11 RS 221.213.2 Cfr. Meinrad Vetter/Matthias Brunner, Die sachliche Zuständigkeit der Handelsgerichte ­ eine Zwischenbilanz, ZZZ 2013, pag. 254 segg., 261.

114 RS 0.275.12

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I Cantoni che vogliono istituire un tribunale commerciale internazionale specializzato devono potergli attribuire competenze più estese di quelle definite finora, a condizione di rispettare le seguenti condizioni:

115 116

­

la competenza del tribunale commerciale, chiamato a statuire come istanza cantonale unica sulle controversie commerciali (cfr. art. 6 cpv. 1 CPC), è giustificata soltanto nei casi che riguardano l'attività commerciale di almeno una delle parti (n. 1). Questa condizione corrisponde a quella enunciata nell'articolo 6 capoverso 2 lettera a CPC con la differenza che la parte non deve essere iscritta (come ente giuridico) nel registro di commercio svizzero né in un registro straniero equivalente. In questo specifico tipo di contenzioso internazionale soltanto le controversie di natura commerciale, tecnica o di natura analoga saranno sottoposte a un tribunale commerciale, fermo restando che il termine di controversia commerciale deve sempre essere interpretato in senso lato115;

­

la controversia dovrà essere di natura patrimoniale e il suo valore almeno pari a 100 000 franchi (n. 2). Conformemente ai principi stabiliti dall'articolo 91 hanno natura patrimoniale le azioni che chiedono il versamento di una somma di denaro e le azioni che riguardano pretese che per loro natura possono essere stimate in denaro; il fattore determinante è in ultima analisi che l'azione persegua principalmente un obiettivo di natura economica 116. Il valore litigioso minimo proposto corrisponde a quello stabilito dal vigente articolo 8 CPC come condizione per deferire la causa all'autorità giudiziaria superiore;

­

affinché il tribunale commerciale possa giudicare la controversia le parti devono dare il loro accordo (n. 3). Come per il deferimento (materiale) a favore dell'autorità giudiziaria superiore secondo l'articolo 8 CPC, tale accordo non è in linea di massima sottoposto ad alcun requisito formale e potrà quindi essere dato in modo informale, segnatamente mediante costituzione in giudizio. Se è stata conclusa una convenzione o una clausola di proroga di foro per stabilire la competenza internazionale della Svizzera e la competenza per territorio di un Cantone dotato di un tribunale commerciale e tale convenzione o clausola contiene anche il deferimento materiale al tribunale commerciale, si considera che vi sia accordo delle parti;

­

tenuto conto del carattere specificatamente internazionale di queste controversie, almeno una delle parti deve essere domiciliata o, in assenza di domicilio, dimorare abitualmente al di fuori della Svizzera o ancora ­ se si tratta di una persona giuridica ­ avervi sede (n. 4). Questa condizione dovrà essere adempiuta quando il tribunale adito esaminerà la propria competenza materiale; è sufficiente che la condizione fosse adempita nel momento della conclusione del contratto o della convenzione di proroga di foro. Il requisito di un collegamento sufficiente con l'estero esiste già nel settore dell'arbitrato (internazionale) (cfr. art. 176 cpv. 1 D-LDIP secondo il disegno del 24 otto-

Cfr. anche DTF 140 III 355 consid. 2 Cfr. al riguardo DTF 142 III 145, consid. 6 con ulteriori rimandi.

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bre 2018 e i relativi commenti del corrispondente messaggio 117). La proroga a favore di un tribunale commerciale sarà possibile soltanto se tale collegamento esiste e se il Cantone dotato di un tribunale commerciale autorizza quest'ultimo a giudicare le controversie internazionali. In questi casi il tribunale commerciale prorogato non potrà declinare la propria competenza118.

Per i casi in cui non vi è alcun collegamento con l'estero è conservato il diritto vigente secondo cui le convenzioni sulla competenza materiale del tribunale commerciale sono inammissibili.

Attrazione della competenza a favore dei giudici ordinari in caso di litisconsorzio (cpv. 6) Secondo il diritto in vigore non vi è un disciplinamento federale uniforme che indichi se sia competente per materia il tribunale commerciale o il giudice ordinario nei casi in cui le condizioni della competenza del tribunale commerciale sono adempiute soltanto per singoli litisconsorti; in questi casi nei Cantoni di Zurigo (tuttavia soltanto in base a una normativa cantonale tacita119) e Berna120 è competente soltanto il giudice ordinario mentre nel Cantone di Argovia, fino alla modifica del § 12 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2010121 d'introduzione del CPC che ora prevede l'attrazione di competenza a favore dei giudici ordinari, in alcuni di questi casi di litisconsorzio la competenza era scissa122. Questa situazione giuridica pone difficoltà di applicazione del diritto. Nei casi di litisconsorzio facoltativo (passivo) il nostro Consiglio ha proposto, nell'ambito della consultazione, di prevedere nel diritto federale, con un nuovo capoverso 6, un'attrazione di competenza del giudice ordinario nei casi in cui le condizioni per la competenza del tribunale commerciale sono adempiute soltanto per singoli litisconsorti. Questa proposta è stata in via di principio approvata a maggioranza durante la consultazione123. Nel contempo diversi partecipanti hanno sottolineato che la medesima regola deve valere in via di principio in tutti i casi di litisconsorzio facoltativo (ossia anche per il litisconsorzio facoltativo attivo), ma non nei casi in cui il tribunale commerciale è sempre competente conformemente all'articolo 6 capoverso 4 CPC. Il capoverso 6 è stato riformulato di conseguenza, senza più distinzione tra litisconsorzio facoltativo attivo
e passivo e lasciando impregiudicato il diritto di scelta secondo l'articolo 6 capoverso 3.

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo Già nel diritto vigente l'attore, con l'accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all'autorità giudiziaria superiore nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi (art. 8 cpv. 1 CPC). Si tratta di 117 118 119 120 121 122 123

Cfr. il messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Capitolo 12: Arbitrato internazionale), FF 2018 6019 segg.

Cfr. il commento all'art. 5 LDIP al n. 5.2.2.

DTF 138 III 471 consid. 5 Decisione del tribunale commerciale di Berna del 9 dicembre 2012, HG 12.127 (=CAN 2013 Nr. 58).

Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts (raccolta sistematica del diritto argoviese) 221.200.

Cfr. sentenza del TF 4A_239/2013 del 9 settembre 2013, consid. 3.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.3 e 5.38.

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una proroga di competenza. Anche se non vi sono elementi di estraneità, il diritto vigente permette di convenire che in questi casi a giudicare sia il tribunale superiore in quanto istanza cantonale unica; ciò è possibile anche se le parti ­ o soltanto una di esse ­ hanno domicilio o sede all'estero e concludono una proroga di foro. Il diritto vigente permette quindi già oggi alle parti straniere di deferire la loro controversia direttamente all'autorità cantonale superiore. Invece, il diritto vigente non permette di stabilire mediante convenzione la competenza materiale di un tribunale, segnatamente del tribunale commerciale124. È pure possibile che in futuro i Cantoni istituiscano corti o camere specializzate che applichino regole di procedura specifiche per dirimere le controversie commerciali internazionali e che lo facciano disciplinando l'organizzazione dell'autorità giudiziaria superiore ­ e non quella del tribunale commerciale (al riguardo art. 6 cpv. 4 D-CPC e relativo commento).

Nel presente contesto è importante che l'autorità giudiziaria superiore possa, se del caso, ordinare provvedimenti cautelari. L'articolo 8 capoverso 2 CPC va adeguato di conseguenza. Sul modello degli articoli 5 e 6 CPC, tale disposizione è completata precisando che l'autorità giudiziaria superiore è competente per statuire in materia di provvedimenti cautelari anche prima della pendenza della causa, come auspica la dottrina già riguardo al diritto vigente125.

Art. 10 cpv. 1 lett. c Il vigente articolo 10 capoverso 1 lettera c CPC stabilisce, in relazione con l'articolo 5 capoverso 1 lettera CPC, la competenza per territorio e funzionale per le azioni proposte contro la Confederazione; l'attore può scegliere tra la Corte suprema del Cantone di Berna o il tribunale cantonale del suo Cantone di domicilio, sede o dimora abituale. La presente disposizione va adeguata in conseguenza della proposta modifica dell'articolo 5 capoverso 1 lettera f affinché stabilisca come finora e nello stesso modo la competenza per territorio (Berna o il domicilio dell'attore), ma non più la competenza funzionale.

Art. 51 cpv. 3 Secondo il tenore della disposizione vigente, un motivo di ricusazione scoperto dopo la chiusura del procedimento può essere fatto valere soltanto con una revisione. Questa normativa si ispira al principio di
base secondo cui un giudice perde la competenza riguardo a un determinato caso non appena ha reso la sua sentenza (lata sententia iudex desinit esse iudex)126. Ciononostante, né il testo di legge né i lavori preparatori del CPC indicano da quale momento un procedimento debba essere considerato chiuso ai sensi della presente disposizione. Tale momento può variare a seconda dell'impugnazione disponibile contro una decisione finale127.

124 125

DTF 142 III 623 consid. 2; 138 III 471 consid. 3 Cfr. David Rüetschi, Art. 8 N 18, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016, con ulteriori rimandi.; di parere contrario invece Dominik Gasser/Brigitte Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 a ed. , Zurigo 2014, Art. 8 N 3.

126 DTF 139 III 120 consid. 2 127 Cfr. al riguardo Denis Tappy, Art. 51 N 14 ff., in: CR CPC, 2a ed., Basilea 2019.

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Nel frattempo il Tribunale federale ha chiarito la questione nel seguente modo: un motivo di ricusazione non può essere fatto valere con la revisione se viene scoperto dopo la chiusura del procedimento dinanzi all'istanza in questione (quindi dopo la pronuncia di una decisione finale formale) ma prima della scadenza del termine d'impugnazione. Ciò vale indipendentemente dal passaggio in giudicato formale anche se la decisione finale può essere impugnata soltanto con reclamo perché la revisione è sussidiaria nei confronti di quest'ultimo128.

Ai fini della chiarezza del diritto va ripresa nella legge questa giurisprudenza del Tribunale federale modificando e completando il testo dell'articolo 51 capoverso 3 CPC. D'ora in poi sarà possibile far valere un motivo di ricusazione mediante revisione soltanto se non è disponibile alcuna altra impugnazione. La presente proposta è stata approvata in modo unanime durante la consultazione.

Art. 70 cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese) Nella versione francese la seconda parte del periodo deve essere adeguata alla versione tedesca e italiana e menzionare ricorso e appello come impugnazioni («appel et recours») invece della semplice menzione del «recours» come iperonimo.

Art. 71

Litisconsorzio facoltativo

La disposizione disciplina il litisconsorzio facoltativo nel cui ambito più persone, a fini di economia processuale e armonia decisionale, citano in giudizio congiuntamente un solo convenuto o al contrario più persone sono congiuntamente citate da un solo attore nello stesso momento, senza che sia prescritta o necessaria un'azione congiunta129. Questo istituto va distinto dal litisconsorzio necessario nel quadro del quale più persone devono agire o essere convenute congiuntamente, perché per esse o contro di esse può essere deciso solo con unico effetto per tutte (art. 70 CPC).

Nel diritto vigente i capoversi 1 e 2 disciplinano le condizioni del litisconsorzio facoltativo. Queste disposizioni vanno rielaborate dai punti di vista della forma e del contenuto tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale senza però modificare i principi del diritto vigente. Contrariamente all'avamprogetto e in risposta alle molte critiche espresse durante la consultazione130, viene mantenuta la condizione secondo cui, conformemente al vigente articolo 71 capoverso 2 CPC, alle singole azioni deve essere applicabile lo stesso tipo di procedura. Il litisconsorzio facoltativo sarà quindi, come ora, escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura.

Per migliorare ulteriormente il CPC, le condizioni del litisconsorzio facoltativo sono disciplinate in un nuovo capoverso 1 riformulato e ristrutturato:

128 129

DTF 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 2; 138 III 702 consid. 3.4.

Cfr. al riguardo Ernst Staehelin/Silvia Schweizer, Art. 71 N 1, in: ZK ZPO, 3 a ed., Zurigo 2016; Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2a ed., Berna 2016, n. marg. 3.28; Tanja Domej, Art. 71 N 1, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.

130 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.8.

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­

la nuova frase introduttiva si limita a descrivere il consorzio facoltativo come pluralità di attori o convenuti;

­

la nuova lettera a stabilisce il principio ­ immutato rispetto al testo vigente ­ della connessione («fatti o titoli giuridici simili») tra le diverse azioni; la giurisprudenza dà un'interpretazione ampia di questo requisito di connessione: basta che la formazione di un litisconsorzio facoltativo appaia opportuna in considerazione dell'oggetto della controversia, per economia procedurale o per evitare giudizi contraddittori131;

­

la nuova lettera b precisa che deve essere applicabile lo stesso tipo di procedura, come già prevede l'attuale articolo 71 capoverso 2 CPC. La presente condizione è mantenuta e non sarà quindi possibile proporre insieme azioni sottoposte alla procedura ordinaria e azioni sottoposte alla procedura semplificata, nemmeno nei casi in cui l'applicazione di una procedura diversa dipende unicamente dal valore litigioso (cfr. art. 243 cpv. 1 CPC: procedura semplificata per le controversie patrimoniali il cui valore litigioso è inferiore o uguale a 30 000 franchi). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di cumulo di azioni oggettivo (art. 90 CPC), prima di applicare l'articolo 90 CPC occorre sommare i valori litigiosi in applicazione dell'articolo 93 capoverso 1 CPC e in seguito esaminare le condizioni della competenza materiale e dello stesso tipo di procedura in base ai valori sommati132. La medesima regola dovrebbe essere applicata almeno al litisconsorzio facoltativo attivo in cui diversi attori agiscono contro un convenuto in base a fatti o titoli giuridici simili133. Per il rimanente, occorre evitare di mischiare i diversi tipi di procedura;

­

il recepimento nella legge della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di competenza materiale unica è stato approvato unanimemente nella consultazione134. Si tratta di un presupposto di ammissibilità di importanza centrale e deve essere sancito dalla legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il requisito del diritto vigente riguardante lo stesso tipo di procedura materiale è un presupposto tacito del litisconsorzio facoltativo (passivo)135 che l'avamprogetto intende sancire nella lettera c.

In seguito alla riformulazione, l'attuale capoverso 3 è ripreso immutato nel capoverso 2.

Art. 81 cpv. 1 e 3 Il CPC ha introdotto in tutta la Svizzera il nuovo istituto dell'azione di chiamata in causa fino ad allora noto soltanto nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese e in parte nel Cantone del Ticino. L'azione di chiamata in causa va oltre la semplice denuncia 131 132 133 134 135

Cfr. DTF 142 III 581 con ulteriori rimandi, segnatamente al messaggio CPC, FF 2006 6593, in particolare pag. 6652.

DTF 142 III 788 consid. 4 Cfr. Alexander Wintsch/Richard Meyer, Streitwertaddition bei Klagenhäufung und einfacher Streitgenossenschaft, ZZZ 2016, pag. 275 segg.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.3.

DTF 138 III 471 consid. 5

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delle lite (cfr. art. 78 segg. CPC) e permette di ottenere direttamente nell'ambito dell'azione principale una decisione sulle pretese della parte che denuncia la lite nei confronti della persona chiamata in causa136.

La prassi ha mostrato che questo strumento processuale è ancora poco o quasi mai usato. Secondo il nostro Consiglio è pertanto importante migliorare l'efficacia dell'azione di chiamata in causa nel diritto svizzero (cfr. anche i commenti all'art. 82 cpv. 1 per. 3° AP-CPC). Proponiamo quindi di formulare più chiaramente la normativa sulle condizioni e l'ammissibilità dell'azione di chiamata in causa secondo l'articolo 81 capoverso 1 CPC. A tal fine il contenuto degli attuali capoversi 1 e 3 viene sintetizzato in un nuovo capoverso 1, completato con le condizioni che risultano dalla dottrina e dalla giurisprudenza e dotato di una chiara struttura per punti: ­

la frase introduttiva preciserà che l'azione di chiamata in causa serve a far valere pretese che la parte che denuncia la lite crede di avere contro il terzo chiamato in causa o pretese delle quali teme di essere oggetto da parte del terzo chiamato in causa, in caso di soccombenza nella procedura principale; di conseguenza il testo di legge contemplerà chiaramente anche il caso in cui l'azione di chiamata in causa è un'azione d'accertamento negativa137;

­

la lettera a sancirà la condizione, già prevista dal diritto vigente e peraltro anche dall'avamprogetto di CPC, della connessione138. Si precisa così che, oltre ai casi di (potenziali) pretese di regresso, sono ipotizzabili anche altri casi di pretese di garanzia e indennizzo;

­

la lettera b indicherà che per l'azione principale e per l'azione di chiamata in causa deve essere data la medesima competenza materiale. Anche questa condizione prevista dal diritto vigente risulterà direttamente dalla legge139; dal punto di vista materiale non è quindi necessaria una modifica giuridica;

­

la lettera c regolerà l'ammissibilità procedurale finora disciplinata nel capoverso 3. A differenza del diritto vigente è precisato che l'azione di chiamata in causa è ammissibile soltanto nella procedura ordinaria; come nel diritto vigente, tale azione è pertanto esclusa nella procedura semplificata e in quella sommaria, le quali non devono essere complicate e prolungate in tal modo140. Come nel diritto vigente141, ma a differenza dell'avamprogetto, sia l'azione principale sia l'azione di chiamata in causa sono sottoposte alla procedura ordinaria; in tal modo il nostro Consiglio tiene conto delle critiche espresse durante la consultazione142.

L'attuale capoverso 2 è ripreso senza modifiche; come finora, per evitare eccessivi ritardi e complicazioni, le cosiddette azioni di chiamata in causa a catena sono esclu136 137 138 139 140 141 142

Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6593, in particolare pag. 6653 segg.

Cfr. al riguardo Nina J. Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, Diss. Zurigo 2004, pag. 114 seg.

Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6593, in particolare pag. 6655 seg. DTF 139 III 67 consid. 2.4.3 nonché Tarkan Göksu, Art. 81 N 9, in: DIKE ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016; DTF 139 III 67 consid. 2.4.3 Cfr. al riguardo il messaggio CPC, FF 2006 6593, in particolare pag. 6656.

DTF 139 III 67 consid. 2.4.2; cfr. al riguardo Daniel Schwander, Art. 81 N 26 segg., in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.9.

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se. Il vigente capoverso 3 può essere abrogato senza modificare la situazione giuridica, perché il suo contenuto confluisce nel nuovo capoverso 1.

Art. 82 cpv. 1, terzo periodo La disposizione vigente disciplina la procedura dell'azione di chiamata in causa che deve essere completata in un punto essenziale: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'azione va quantificata già quando se ne chiede l'ammissione e non può essere vincolata all'esito della procedura principale. L'unica eccezione si dà nel caso in cui se siano adempiute le condizioni di un'azione con domande successive secondo l'articolo 85 CPC143.

Questa situazione giuridica aumenta il rischio per la parte che denuncia la lite con un'azione di chiamata in causa di chiedere troppo o troppo poco e di conseguenza ciò pregiudica l'attrattiva di questo istituto giuridico rispetto al litisconsorzio facoltativo di cui all'articolo 78 CPC, proprio per considerazioni legate al rischio delle spese giudiziarie. Pertanto, un nuovo terzo periodo del capoverso 1 precisa che, in deroga al dal diritto vigente, le conclusioni dell'azione di chiamata in causa non devono essere quantificate se mirano alla prestazione che la parte che denuncia la lite è obbligata a fornire nel processo principale. Oltre ai casi di cui all'articolo 85 CPC, l'azione di chiamata in causa non deve essere quantificata nemmeno quando si tratta di un'azione di regresso e quando la parte che denuncia la lite non può ancora conoscere l'importo che potrebbe essere condannata a pagare nel processo principale.

Art. 90 cpv. 2 La normativa sul cumulo (oggettivo) di azioni dà la possibilità di far valere con un'azione più pretese contro la stessa parte e ha una grande importanza nella pratica, proprio perché permette un'applicazione efficiente del diritto a favore di tutti gli interessati. Il cumulo oggettivo ha grande importanza anche per far valere a titolo collettivo danni di massa al di fuori degli strumenti collettivi propriamente detti; la concentrazione e il cumulo di più pretese da parte di un attore che le fa valere insieme contro un convenuto costituisce, oltre al litisconsorzio, la sola possibilità di esecuzione collettiva del diritto prevista dal diritto vigente144.

Secondo il vigente testo di legge le condizioni di ammissibilità del cumulo oggettivo di azioni di
cui all'articolo 90 CPC sono la stessa competenza materiale (lett. a) e lo stesso tipo di procedura (lett. b). Sono state mosse diverse critiche all'esigenza dello stesso tipo di procedura e della stessa competenza materiale ed è quindi stato chiesto di relativizzarle. Quindi, secondo la dottrina dominante, il cumulo di due pretese patrimoniali di cui una andrebbe giudicata in procedura semplificata o giudicata da 143

DTF 142 III 102 consid. 3­6; cfr. al riguardo Melanie Lehmann, Die Bezifferung der Streitverkündungsklage, Jusletter del 30 maggio 2016.

144 Cfr. n. 1.1.4 e 4.2 nonché per maggiori dettagli il rapporto del nostro Consiglio del luglio 2013 «Kollektiver Rechtsschutz in der Schweiz ­ Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten» (disponibile soltanto in tedesco), pag. 150 seg., disponibile all'indirizzo www.ufg.admin.ch > Pubblicazioni&Servizi > Rapporti, perizie e decisioni > Rapporti e perizie.

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un'autorità o istanza particolare soltanto in base al valore litigioso e l'altra dovrebbe essere giudicata secondo la procedura ordinaria o da un collegio giudicante ordinario è ammissibile: di fatto non vi si oppone alcun interesse degno di protezione del convenuto. Questa soluzione risulta peraltro dalla normativa di cui all'articolo 93 capoverso 1 CPC secondo cui, per determinare il valore litigioso, le pretese dedotte in giudizio vengono sommate. Nel frattempo anche il Tribunale federale si è allineato a questa posizione145.

Nell'avamprogetto, il nostro Consiglio aveva proposto di riformulare l'articolo 90 CPC al fine di migliorarne l'applicazione e l'adeguatezza alla pratica, autorizzando in particolare il cumulo di azioni sottoposte a procedure diverse (procedura ordinaria e procedura semplificata) e prevedendo l'applicazione per analogia delle regole della procedura semplificata nella procedura ordinaria. Questa proposta è stata respinta dalla maggioranza dei partecipanti che ha ritenuto una tale soluzione non adeguata alla pratica perché avrebbe mescolato tipi e regole di procedura diversi 146.

Quindi il nostro Consiglio rinuncia alla revisione del cumulo di azioni. Proponiamo di completare le norme vigenti aggiungendo un nuovo capoverso 2 per codificare in generale la giurisprudenza del Tribunale federale. In deroga all'articolo 90 capoverso 1 CPC, secondo cui il giudice deve essere competente per materia per ciascuna pretesa e deve risultare applicabile la stessa procedura, il cumulo di azioni sarà ammissibile anche nel caso in cui la competenza per materia o il tipo di procedura sono diversi soltanto a causa del valore litigioso. Il disegno precisa inoltre che le azioni cumulate saranno giudicate insieme in procedura ordinaria anche se ad alcune è applicabile la procedura ordinaria e ad altre la procedura semplificata. Le pretese cumulate non devono necessariamente essere materialmente connesse, come già è il caso nel diritto vigente.

La soluzione proposta si prefigge di agevolare il cumulo di azioni conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, evitando la mescolanza di procedure rifiutata durante la consultazione. Continuerà a non essere possibile far valere insieme pretese cui sono applicabili tipi diversi di procedura nei casi in cui l'applicazione della procedura
semplificata non dipende dal valore litigioso ma dalla natura delle singole pretese, ad esempio quando una pretesa riguardante la protezione contro la disdetta abusiva nel diritto della locazione (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. c CPC) è invocata insieme a una pretesa patrimoniale di valore superiore a 30 000 franchi o quando la domanda cumula pretese fondate sulla LPar (cfr. art. 243 cpv. 1 lett. a CPC) con pretese fondate sul diritto del lavoro che superano 30 000 franchi.

Art. 94a

Azione collettiva

Il valore litigioso dell'azione collettiva si determina secondo le disposizioni generali degli articoli 91­94 CPC che valgono anche per le azioni collettive previste da leggi speciali147. Il valore litigioso è quindi determinato dalla domanda (art. 91 cpv. 1 145 146 147

DTF 142 III 788 consid. 4 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.13.

Cfr. anche la decisione del tribunale commerciale di Zurigo del 12 luglio 2018, HG170181-O (un reclamo contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale federale con la decisioned 4A_483/2018 dell'8 febbraio 2019).

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CPC). Questo principio vale per tutte le controversie di natura patrimoniale in cui l'azione persegue una prestazione pecuniaria e non soltanto per l'azione delle organizzazioni.

Diverso è il caso delle azioni collettive d'inibizione preventiva, di cessazione o di accertamento. Infatti queste azioni non mirano al versamento di un determinato importo, sempre che si tratti di una controversia di natura patrimoniale. Conformemente all'articolo 91 capoverso 2 CPC, il valore litigioso è determinato dal giudice se le parti non si accordano in merito o se le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate. Il diritto vigente si fonda sul cosiddetto interesse collettivo degli interessati che è tuttavia nettamente più elevato di quello dell'associazione che ha proposto l'azione148. Quindi nella pratica si raggiungono valori litigiosi molto elevati che hanno ripercussioni sull'ammontare delle spese e quindi sul rischio di doverle sopportare149. Questo modo di procedere non è coerente, perché la controversia non riguarda ogni singola pretesa degli interessati né la totalità delle pretese delle singole persone interessate, sulle quali non viene peraltro emanata una decisione che passa in giudicato150. In alcuni Stati esteri questo problema è risolto adottando particolari regole sul valore litigioso massimo per questo tipo di azioni collettive di accertamento che tengono conto in particolare dell'interesse della collettività all'accertamento della lesione, anziché dell'interesse economico (cumulato) degli interessati151.

Per migliorare e semplificare l'applicazione del diritto nell'ambito delle azioni inibitorie delle organizzazioni che non mirano a ottenere un risarcimento, il nostro Consiglio propone di creare una regolamentazione speciale nel titolo 7 «Valore litigioso» per calcolare il valore litigioso delle azioni: conformemente al nuovo articolo 94a CPC, se le parti non riescono a intendersi, il giudice fisserà il valore litigioso secondo equità in funzione dell'interesse di ciascun membro individuale del gruppo interessato e dell'importanza della causa, il che non corrisponde affatto all'interesse collettivo né al cumulo degli interessi individuali. L'oggetto della controversia è unicamente la pretesa dell'organizzazione che propone l'azione inibitoria preventiva, di cessazione o di accertamento e non le pretese individuali degli interessati che 148

Decisione del tribunale commerciale di Zurigo del 12 luglio 2018, HG170181-O (un reclamo contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale federale con la decisione 4A_483/2018 dell'8 febbraio 2019) facendo riferimento a Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, sic! 2002, pag. 493 segg., 505. Di parere diverso Arnold F. Rusch/Andreas Schirrmacher, Konsumentenorganisationen im AGBStreit, ZBJV 2013, pag. 683 segg., 690 seg.

149 Nel caso menzionato nella nota a piè di pagina 149, l'azione di accertamento secondo la LCSl proposta da un'organizzazione di consumatori (nota 149), il tribunale commerciale di Zurigo, tenuto conto del numero di interessati (stimati a circa 180 000) e del danno di milioni di franchi fatto valere, ha fissato il valore litigioso a 200 000 franchi.

150 Cfr. François Bohnet, Les actions collectives, spécialement en matière de consommation, in: Carron/ Müller (a c. di), Droits de la consommation et de la distribution, Neuchâtel/Basilea 2013, pag. 159 segg., 176; Philipp Weber, Art. 89 N 21, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.

151 Cfr. Arnold F. Rusch/Andreas Schirrmacher, Konsumentenorganisationen im AGB-Streit, ZBJV 2013, pag. 683 segg., 690 seg. con rimandi alla situazione giuridica in Germania; cfr. al riguardo anche la normativa nella nuova Musterfeststellungsklagengesetz tedesca (legge sull'azione di accertamento modello), § 48 cpv. 1 per. 2 Gerichtskostengesetz (legge sulle spese processuali).

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non sono oggetto della decisione su una tale azione collettiva. Il nostro Consiglio rinuncia invece a fissare un valore litigioso massimo che sarebbe tutto sommato sempre arbitrario. La presente questione di procedura civile riguardante il calcolo del valore litigioso in caso di azione collettiva (pure prevista da leggi speciali) va trattata nel quadro del presente progetto, indipendentemente dalla nuova normativa e dal consolidamento della tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2).

Art. 96, secondo periodo Come indicato sopra (cfr. n. 4.1.1), il nostro Consiglio non intende modificare l'articolo 96 CPC per quanto riguarda la sovranità dei Cantoni in materia tariffaria, nemmeno dopo aver preso atto dei risultati della consultazione. Diversa è da sempre la situazione nell'ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento. Già prima dell'entrata in vigore del CPC, l'articolo 16 della legge federale dell'11 aprile 1889152 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), aveva istituito una tariffa di emolumenti uniforme per la Svizzera che ha innegabilmente dato buoni risultati. Questo regime non è stato modificato dall'entrata in vigore del CPC e le disposizioni dell'ordinanza del 23 settembre 1996153 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) rimangono applicabili, poiché contengono anche disposizioni sulle tariffe delle spese giudiziarie in materia di esecuzione e fallimento154. Questo punto è anche stato esplicitamente confermato dal Tribunale federale155 che ha corretto le decisioni dei tribunali cantonali che erano giunti ad altre conclusioni156.

Il disegno fa esplicitamente salve le disposizioni relative agli emolumenti adottate in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 LEF e quindi quelle dell'OTLEF (art. 96 per. 2 D-CPC). Ciò contribuirà a una legislazione chiara e trasparente senza modificare la situazione giuridica. Sono attualmente in corso lavori separati per determinare se e in quale misura sia opportuno modificare il contenuto dell'OTLEF 157.

Art. 98

Anticipazione dei costi

Secondo il testo della disposizione vigente il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, con la comminatoria della non entrata in materia in caso di mancata prestazione dell'anticipo (cfr. art. 101 cpv. 3 CPC). La presente normativa che, rispetto al diritto previgente, ha reso il modo di procedere in numerosi Cantoni molto più severo e svantaggioso per l'attore, ha suscitato molte critiche dall'entrata in vigore del CPC (cfr.

152 153 154 155 156

RS 281.1 RS 281.35 Così anche il messaggio CPC, FF 2006 6953, in particolare pag. 6664 e 6781.

DTF 139 III 195 Cfr. p. es. tribunale cantonale del Cantone di Zurigo, II. Zivilkammer, 23 febbraio 2011, BlSchK 2011, 68 segg. (con una nota di David Rüetschi).

157 Cfr. anche postulato 18.3080 Nantermod «Zu hohe Gebühren bei Schuldbetreibung und Konkurs?».

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n. 1.1.5, 2.1 e 4.1.1); la critica del «paywall» attorno alla giustizia trova qui una concretizzazione esemplare158.

Già nell'avamprogetto posto in consultazione, il nostro Consiglio aveva proposto che l'anticipazione delle spese processuali avrebbe potuto ammontare al massimo alla metà delle spese processuali presumibili (art. 98 cpv. 1 AP-CPC). Tale proposta corrispondeva in particolare all'avamprogetto posto in consultazione nel 2003.

Allora la commissione di esperti aveva sottolineato che si trattava di una soluzione mediana tra le normative cantonali che non fissava un anticipo tanto elevato da ostacolare eccessivamente l'accesso ai giudici159. Poiché questa soluzione è poi stata fortemente criticata durante la consultazione, soprattutto dai Cantoni che hanno fatto presenti le possibili conseguenze che ne sarebbero derivate per loro a livello di spese, il limite massimo iscritto nella legge è stato fissato all'importo presumibile delle spese processuali complessive. Le preoccupazioni relative allo Stato di diritto sono state messe in secondo piano e il nostro Consiglio ritiene che sia ora necessario intervenire per ovviare a questa situazione. Durante la consultazione la proposta ha suscitato reazioni divergenti: numerosi Cantoni, partiti e organizzazioni l'hanno approvata esplicitamente proponendo in parte addirittura di limitare ancora maggiormente l'importo massimo dell'anticipazione. Una piccola maggioranza di Cantoni l'ha invece rifiutata a causa delle spese supplementari che ne risulterebbero160.

Malgrado queste critiche, il nostro Consiglio conferma la sua posizione che mira a dimezzare l'anticipazione delle spese ma la relativizza modificando un punto essenziale della disposizione: contrariamente all'avamprogetto, per alcune procedure sarà possibile continuare a chiedere un'anticipazione del totale delle spese processuali presumibili. Si tratta di un'eccezione alla regola generale già prevista nell'avamprogetto della commissione di esperti del 2003. Così facendo, il nostro Consiglio tiene conto delle preoccupazioni espresse dai Cantoni su un punto essenziale.

Secondo il nuovo capoverso 1, l'anticipo delle spese processuali ammonterà in via di principio al massimo alla metà delle spese processuali presumibili. Questa normativa è giustificata dal fatto che, in astratto, il rischio
delle spese si suddivide a metà tra attore e convenuto e che l'attore deve quindi in linea di massima anticipare soltanto la metà delle spese processuali presumibili. Ciò corrisponde infatti al principio di causalità, secondo il quale è possibile chiedere emolumenti e tasse per le prestazioni statali, e queste spese devono in linea di massima essere sostenute dalla persona che ha chiesto e quindi causato le prestazioni. Infine la possibilità di chiedere anticipi delle spese rappresenta anche un mezzo efficace per impedire condotte processuali abusive, vessatorie o querulomani. La disposizione continuerà a essere potestativa, di modo che i giudici, nel singolo caso, dovranno tenere conto delle circostanze per decidere se l'attore deve prestare un anticipo delle spese e, se del caso, di quale importo. Tenuto conto dell'immutata sovranità dei Cantoni in materia tariffaria (cfr. al riguardo i commenti all'art. 96), spetta a questi ultimi decidere quale debba effettivamente essere l'importo dell'anticipo delle spese.

158

Cfr. Mario Stäuble, Die Justiz hinter der Paywall, Tages-Anzeiger 3 agosto 2016 come pure Martin Hablützel, Schweizerische ZPO, eine Anleitung, wie man Rechtssuchende vom Gang zum Gericht abhält, HAVE 2019, pag. 134 segg.

159 Rapporto avamprogetto CPC, pag. 50.

160 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.1 e 5.16.

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Tenuto conto dei risultati della consultazione, il nostro Consiglio propone un nuovo capoverso 2 secondo cui, a titolo eccezionale, per determinate procedure continuerà a essere possibile chiedere l'anticipo del totale delle spese processuali presumibili. Il diritto vigente diviene così l'eccezione; per determinate procedure esso resta tuttavia immutato. Si tratta delle seguenti procedure: ­

secondo la lettera a sarà possibile, come è già attualmente il caso, chiedere all'attore un anticipo fino alla totalità delle spese processuali presumibili per le azioni di cui al nuovo articolo 6 capoverso 4 lettera c e all'articolo 8 CPC.

Visto che in questo tipo di procedura, l'attore deferisce la causa consapevolmente, volontariamente e con l'accordo dell'altra parte, direttamente davanti al tribunale commerciale (art. 6 cpv. 4 lett. c D-CPC) o a un'autorità giudiziaria superiore che giudica come istanza cantonale unica (art. 8 CPC), il versamento di un anticipo più elevato è del tutto giustificato. Ciò vale anche per la nuova prevista possibilità di adire il tribunale commerciale nelle controversie economiche internazionali secondo l'articolo 6 capoverso 4 lettera c D-CPC, sempre che i Cantoni se ne avvalgano (cfr. i commenti al riguardo nel n. 4.1.6 e il commento all'art. 6 cpv. 4). Diverso è il caso della competenza ordinaria delle giurisdizioni che giudicano in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 7 CPC e negli altri casi di cui all'articolo 6 CPC, perché l'attore non ha la possibilità di scegliere il giudice;

­

secondo la lettera b un anticipo corrispondente alla totalità delle spese processuali presumibili potrà essere chiesto alla parte che presenta una richiesta di conciliazione. Questa proposta è ripresa dall'avamprogetto della commissione d'esperti. Questa soluzione è giustificata tanto più che le spese della procedura di conciliazione saranno e dovranno essere in ogni caso contenute; l'obbligo di prestare un (modesto) anticipo serve da monito e costituisce un mezzo efficace per impedire processi abusivi, vessatori o proposti da attori querulomani;

­

secondo la lettera c, continuerà a essere possibile chiedere un anticipo della totalità delle spese processuali presumibili nella procedura sommaria, procedura in cui in generale si applicano tariffe ridotte: conservare il sistema attuale faciliterà l'incasso delle spese processuali in questo genere di casi ­ che sono numerosi ­ e ridurrà considerevolmente le spese supplementari paventate dai Cantoni. Si tratta tra l'altro delle cause in materia di LEF trattate in procedura sommaria conformemente all'articolo 251 CPC. Ciò permette anche di garantire l'armonizzazione con la procedura di esecuzione in cui le spese devono essere anticipate dal creditore (cfr. art. 68 cpv. 1 LEF).

A titolo di «eccezione all'eccezione», nelle procedure sommarie riguardanti provvedimenti cautelari di cui agli articoli 248 lettera d e 261­269 CPC o nelle controversie in materia di diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 CPC (innanzitutto le misure a tutela dell'unione coniugale, i provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio, le misure a tutela dei figli o ancora le procedure in materia di unione domestica registrata) l'anticipo delle spese potrà ammontare al massimo alla metà delle spese processuali presumibili. In questi casi specifici, l'accesso alla giustizia non deve essere intralciato da anticipi delle spese elevati; infatti, nelle controversie in materia

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di diritto di famiglia i giudici rinunciano già oggi a chiedere anticipi o chiedono soltanto anticipi (forfettari) minimi; ­

secondo la lettera d si potrà ancora chiedere un anticipo delle spese massimo per la procedura d'impugnazione. Anche questa proposta corrisponde all'avamprogetto della commissione d'esperti. Chiedere un anticipo più elevato alla parte che impugna una decisione è giustificato perché tale procedura deve adempiere condizioni supplementari.

Art. 106 cpv. 3 L'articolo 106 CPC disciplina la ripartizione delle spese. Nell'avamprogetto posto in consultazione, il nostro Consiglio aveva proposto di modificare i capoversi 1 e 3 e di aggiungere un nuovo capoverso 1bis. Tenuto conto dei pareri espressi in merito, rinunciamo a queste modifiche, ad eccezione di quella del capoverso 3. La proposta di un'eccezione alla regola che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui il convenuto ha subito riconosciuto la pretesa ­ possibilità che esisteva nei codici cantonali di procedura civile161 e ancora esiste nel diritto straniero162 ­ è stata considerata dalla maggioranza dei partecipanti come un'inutile ingerenza nell'apprezzamento del giudice163. È segnatamente stato rilevato che il giudice può già effettuare una diversa e più equa ripartizione delle spese in applicazione dell'articolo 107 capoverso 1 lettera f CPC164.

Il capoverso 3 disciplina la ripartizione delle spese giudiziarie se vi sono più parti principali o accessorie. Secondo il diritto vigente, se al processo partecipano più persone, il giudice determina secondo il suo apprezzamento la rispettiva quota di spese giudiziarie a seconda della loro partecipazione e può in tutti i casi decidere che rispondono solidalmente (art. 106 cpv. 3 in fine). Nella pratica, in virtù di questa normativa, e in particolare nel caso del litisconsorzio facoltativo, il giudice può decidere che le parti rispondano solidalmente delle spese giudiziarie e quindi ogni litisconsorte corre il rischio ipotetico di dover sopportare la totalità delle spese giudiziarie, nella misura in cui gli si può chiedere la totalità delle spese giudiziarie prima che agli altri litisconsorti. In pratica la conseguenza di questa normativa è che in molti casi si rinuncia al litisconsorzio (facoltativo), forma procedurale assolutamente interessante ed economica proprio in caso di danni di massa. Nella sua forma attuale questo disciplinamento delle spese è pertanto solo in parte soddisfacente, pertanto il nostro Consiglio propone le seguenti modifiche: ­

nel primo periodo occorre precisare che il giudice determina la quota di spese giudiziarie di più parti principali o accessorie a seconda della loro partecipazione alla controversia;

­

nel secondo periodo va indicato che soltanto in caso di litisconsorzio necessario (art. 70 CPC) il giudice può decidere che tutte le parti rispondono solidalmente. Questa regola continua a essere ragionevole e adeguata nei casi in

161

In particolare vCPC del Cantone di Berna BE art. 60 e vCPC del Cantone del Giura JU § 59.

162 § 93 del CPC tedesco e § 45 del CPC austriaco.

163 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.18.

164 Cfr. p. es. Denis Tappy, Art. 106 N 31, in: CR CPC, 2 a ed., Basilea 2019.

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cui la decisione in merito a un rapporto giuridico può essere presa soltanto con effetto per tutti e in cui, soprattutto in virtù del diritto materiale, le parti sono solidali o hanno una responsabilità solidale. Secondo la revisione, invece, non è più possibile disporre la responsabilità solidale nei casi di litisconsorzio facoltativo. Come menzionato in precedenza, ciò facilita l'impiego di tale litisconsorzio, in particolare per far valere danni di massa a titolo collettivo.

Malgrado il parziale rifiuto nell'ambito della consultazione, riteniamo che la modifica proposta possa migliorare l'applicazione del diritto e non abbia ripercussioni notevoli a scapito dei Cantoni quanto all'onere delle spese o al ricavo delle spese processuali.

Art. 111 cpv. 1 e 2 Secondo il testo vigente di questa disposizione, le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti e viene richiesto l'eventuale scoperto; inoltre, le parti si confrontano direttamente tra loro nella misura in cui la parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all'altra gli anticipi prestati (art. 111 cpv. 1 e 2 CPC). In tal modo il rischio legato all'incasso delle spese processuali è posto interamente a carico delle parti o della parte vincente, nella misura in cui quest'ultima deve rivolgersi esclusivamente alla controparte per ottenere il rimborso degli anticipi delle spese prestati. Di conseguenza, l'attore che cita il convenuto in giudizio per una buona ragione e che in seguito vince pienamente la causa deve sopportare in un primo momento anche le spese processuali e ha soltanto una pretesa risarcitoria nei confronti della controparte.

Nel complesso non si può quindi sostenere che il diritto vigente sia soddisfacente, tanto più che è stato criticato sin dalla sua adozione (cfr. n. 2.1 e 4.1.1). Il nostro Consiglio ritiene che lo Stato non debba porre completamente a carico delle parti il rischio di incasso e di insolvenza legato alle spese processuali e che la normativa debba essere adeguata seguendo l'avamprogetto del 2003. Questa proposta è stata approvata da una maggioranza dei partecipanti alla consultazione anche se una maggioranza di Cantoni l'ha rifiutata165.

Pertanto il capoverso 1 va adeguato e completato di conseguenza: come finora, le spese processuali sono compensate dagli anticipi prestati
dalle parti nella misura in cui le spese sono poste a loro carico e l'eccedenza è restituita. Contrariamente a quanto prevedeva l'avamprogetto in materia di restituzione, sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 98 capoverso 2 D-CPC in cui l'attore continuerà a poter essere obbligato a versare un anticipo delle spese a copertura della totalità delle spese processuali presumibili. Si tratta segnatamente dei casi della LEF trattati in procedura sommaria. Quindi occorre riformulare il primo periodo e aggiungere un secondo periodo. Il terzo periodo contiene la regola, immutata nel contenuto, secondo cui l'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.

In seguito a questa modifica deve essere adeguato di conseguenza anche il capoverso 2 che riguarda anticipi e ripetibili: la parte condannata a pagare le spese in futuro 165

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.1 e 5.21.

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dovrà rimborsare l'anticipo all'altra parte soltanto nella misura in cui non lo fa direttamente il giudice; dovrà inoltre versare (direttamente) le ripetibili all'altra parte, come già prevede il diritto attuale. Questo adeguamento non ha effetto sulle eccezioni previste all'articolo 98 capoverso 2 D-CPC.

Art. 118 cpv. 2, secondo periodo Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le procedure di assunzione delle prove a titolo cautelare per chiarire le possibilità di successo del processo secondo l'articolo 158 capoverso 1 lettera b CPC non rientrano nel campo di applicazione materiale del gratuito patrocinio, perché il compito dello Stato si limita a tale riguardo a fornire un sostegno (finanziario) al singolo che altrimenti perderebbe un diritto o non potrebbe opporsi a una lesione considerata inammissibile. Poiché in una procedura di assunzione di prove a titolo cautelare non si tratta di valutare sotto il profilo materiale e giuridico diritti e obblighi e il richiedente non rischia pertanto di perdere un diritto, la concessione del gratuito patrocino per tali procedure non entra in considerazione166.

Questa giurisprudenza è stata criticata167. Il nostro Consiglio ritiene giustificata la critica della giurisprudenza del Tribunale federale e considera quindi insoddisfacente questo punto del CPC; il gratuito patrocinio deve in linea di massima essere disponibile anche per le procedure di assunzione di prove a titolo cautelare. Propone pertanto un nuovo secondo periodo dell'articolo 118 capoverso 2 CPC per chiarire infine la portata del gratuito patrocinio e prevedere che il gratuito patrocinio possa essere concesso anche per l'assunzione di prove a titolo cautelare. Questa proposta è stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione168.

In futuro dovrà quindi essere possibile, ricevere il gratuito patrocinio secondo l'articolo 158 CPC anche per le procedure di assunzione di prove a titolo cautelare, se le condizioni sono adempiute e, in particolare, anche nei casi di messa in pericolo dei mezzi di prova o in cui sussiste un altro interesse degno di protezione secondo l'articolo 158 capoverso 1 lettera b CPC. La domanda concreta di assunzione di prove a titolo cautelare non deve apparire priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC); in proposito si rimanda anche alla prassi in materia di gratuito patrocinio per i provvedimenti cautelari e supercautelari.

166

DTF 141 I 241 consid. 3; 140 III 12 consid. 3; sentenza del TF 4A_334/2015 del 22 settembre 2015; manifestamente di altro avviso sentenza del TF 4A_488/2012 del 5 novembre 2012.

167 Daniel Wuffli, Vorsorgliche Beweisführung ­ kein Verfahren für Bedürftige, ZZZ 2014, pag. 141 segg., 145; Benjamin Schumacher, Zweifelhafte Bundesgerichtspraxis zur vorsorglichen Beweiswürdigung, plädoyer 1/2016 pag. 36 segg.; Alfred Bühler, Unentgeltliche Rechtspflege, in: Fellmann/Weber (a c. di), Haftpflichtprozess 2015, Zurigo 2015, pag. 85 segg., 104 segg.; Tanja Domej, Art. 158 ZPO in der Praxis ­ Ende einer Hoffnung?, in: Fellmann/Weber (a c. di), Haftpflichtprozess 2014, Zurigo 2014, pag. 69 segg., 94 seg.

168 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.23.

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Art. 129 cpv. 2 L'articolo 129 CPC disciplina la lingua del procedimento: secondo questa disposizione i procedimenti si svolgono nella lingua ufficiale del Cantone competente e i Cantoni con più lingue ufficiali ne possono disciplinare l'utilizzazione. Dalla sua entrata in vigore questa normativa ha dato buoni risultati. Un elemento di questo sistema si è tuttavia rivelato troppo restrittivo: il vincolo tra la lingua ufficiale del Cantone e la lingua del procedimento civile vieta nella pratica ai Cantoni di utilizzare lingue diverse dalle lingue ufficiali169. Anche perché i Cantoni devono rispettare i principi di cui all'articolo 70 capoverso 2 Cost. per determinare la loro lingua ufficiale, questa normativa è insoddisfacente da due punti di vista: da una parte esclude la possibilità di utilizzare un'altra lingua ufficiale in un dato Cantone, il che appare molto limitante in particolare lungo le frontiere linguistiche e nazionali. Dall'altra, esclude anche la possibilità di usare la lingua inglese nei procedimenti cantonali e anche questo appare molto limitante e in particolare avulso dalla realtà di determinati settori economici. Limita i Cantoni soprattutto nei settori in cui sono attualmente in corso sforzi e iniziative, visti di buon occhio dal nostro Collegio, volti a migliorare e incrementare la posizione della Svizzera come piazza giudiziaria internazionale per le cause civili e commerciali (cfr. n. 4.1.6): visto che i procedimenti internazionali si svolgono soprattutto in inglese e a volte in francese, questi sforzi avranno successo soltanto a condizione che i procedimenti civili possano essere condotti in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del Cantone e che valga altrettanto per eventuali impugnazioni dinanzi al Tribunale federale (cfr. n. 5.2.1), come dimostrano le analoghe iniziative estere170. Durante la consultazione è stato chiesto di completare l'articolo 129 CPC in questo senso171.

Il nostro Consiglio propone pertanto di completare l'articolo 129 CPC con un nuovo capoverso 2. Secondo questa disposizione il diritto federale concede esplicitamente ai Cantoni la competenza di prevedere nel loro diritto la possibilità di utilizzare un'altra lingua ufficiale della Confederazione o l'inglese come lingua dei procedimenti, se tutte le parti ne fanno richiesta. I Cantoni saranno
liberi di decidere se fare uso di questa nuova possibilità e non vi saranno ingerenze nella loro autonomia quanto alla lingua e all'organizzazione. Tale competenza permetterà ai Cantoni di autorizzare altre lingue, oltre a quelle ufficiali, nelle rispettive leggi di organizzazione giudiziaria ma, in ossequio al diritto federale, il loro uso sarà possibile soltanto se tutte le parti al procedimento ne fanno richiesta. Il nostro Consiglio ritiene tuttavia importante che tale competenza sia attribuita al legislatore cantonale e non direttamente ai singoli giudici e alle parti come era stato discusso e rifiutato dal Parlamento durante l'elaborazione del CPC. Siamo invece contrari a una regola di diritto federale che permetta di utilizzare tutte le lingue ufficiali della Confederazione per gli atti scritti presentati alle autorità cantonali nei procedimenti civili e penali172. Per tutelare le parti, l'uso di una lingua diversa dalla lingua ufficiale cantonale deve essere 169

Cfr. anche la sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna (KGer BL) del 9 ottobre 2018, consid. 5.5.

170 Cfr. le novità introdotte in Francia, Paesi Bassi e Germani caratterizzate dall'utilizzazione dell'inglese come lingua della procedura (cfr n. 3 e 4.1.6 e i rimandi citati).

171 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.1.

172 Cfr. la mozione 18.4358 Candinas «Disciplinamento della lingua degli atti nella procedura cantonale».

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richiesta da tutte le parti. Nelle cause internazionali in materia civile e commerciale che in futuro potranno essere sottoposte a un tribunale commerciale specializzato nelle vertenze internazionali, se le parti hanno concluso una convenzione ad hoc, questa esigenza non porrà alcun problema poiché le parti avranno già convenuto in modo vincolante nella proroga di foro l'utilizzazione dell'inglese come lingua del procedimento; tale convenzione sarà in via di principio equiparata a una richiesta.

Inoltre, i Cantoni o i giudici potranno prevedere che la decisione sarà tradotta a spese delle parti, come avviene talora all'estero173. La procedura dinanzi al Tribunale federale rimarrà immutata e dovrà svolgersi in una lingua ufficiale e quindi in particolare le decisioni del Tribunale federale saranno sempre redatte in una lingua ufficiale (cfr. anche n. 5.2.1).

Art. 143 cpv. 1bis L'articolo 143 CPC disciplina il rispetto dei termini. Nel quadro dei lavori relativi all'esame dell'adeguatezza del CPC alla pratica, è emerso che mancano normative sul trattamento degli atti scritti pervenuti a un giudice incompetente e sul rispetto dei termini. In questo il CPC si distingue da altre leggi di procedura della Confederazione che contengono regolamenti in materia, segnatamente la LTF (art. 48 cpv. 3), il Codice di procedura penale (CPP174; art. 91 cpv. 4), la legge federale del 6 ottobre 2000175 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (art. 39 cpv. 2) o la LEF (art. 32 cpv. 2). Per migliorare ulteriormente l'adeguatezza del CPC alla pratica il nostro Consiglio ha pertanto proposto nell'avamprogetto posto in consultazione da una parte di creare una nuova disposizione sulla rimessione del processo in caso di incompetenza (cfr. art. 60a AP-CPC) e dall'altra un nuovo disciplinamento del rispetto dei termini per quanto riguarda gli atti sottoposti a un giudice manifestamente incompetente (art. 143 cpv. 1bis AP-CPC). Tenuto conto delle numerose critiche della normativa dell'articolo 60a AP-CPC espresse durante la consultazione176, il nostro Consiglio rinuncia a tale modifica nel disegno (cfr.

n. 4.3).

Il nostro Collegio mantiene invece la modifica dell'articolo 143 CPC. Il nuovo capoverso 1bis intende regolare il rispetto dei termini per gli atti pervenuti per errore a un giudice svizzero
manifestamente incompetente; secondo la nuova disposizione di legge, tali atti sono considerati tempestivi se sono pervenuti entro il termine. In questi casi il giudice ha un obbligo di trasmettere senza indugio gli atti scritti al giudice competente. In futuro, ciò deve valere anche nel campo d'applicazione del CPC non soltanto nel caso della presentazione erronea tempestiva dell'appello o del ricorso al iudex a quo (= giudice della decisione di prima istanza) invece che al iudex ad quem (= giudice del mezzo d'impugnazione)177, ma in generale in caso di 173

174 175 176

177

Cfr. p. es. per la Chambre internationale du tribunal de commerce de Paris e la Cour d'appel de Paris o la Kammer für internationale Handelssachen des Landgerichts Frankfurt (cfr. al riguardo n. 3).

RS 312 RS 830.1 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.6. cfr. anche Mirco Ceregato, Der Vorentwurf zur Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung ­ Übersicht und Würdigung, Vorentwurf ZPO-Revision vom 2. März 2018, Jusletter 10 settembre 2018, marg. 141.

DTF 140 III 636 consid. 2­4

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invio erroneo a un giudice manifestamente incompetente in Svizzera. Questa disposizione generale di procedura vale anche per le autorità di conciliazione. A differenza dell'avamprogetto posto in consultazione, questo obbligo di trasmettere gli atti vale soltanto per quanto riguarda gli altri giudici in Svizzera ma non vale al di là delle frontiere nazionali e soltanto se un altro giudice svizzero è manifestamente competente. Inoltre la trasmissione deve essere rapida ma non «immediata».

Art. 149 Secondo il testo vigente della presente disposizione il giudice decide definitivamente su una domanda di restituzione di un termine o di citazione a una nuova udienza.

Sono quindi esclusi i mezzi d'impugnazione, in particolare contro la decisione di rifiuto di una domanda di restituzione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il testo di legge deve tuttavia essere relativizzato: l'esclusione di qualsiasi impugnazione della decisione di restituzione non può essere imposta alla parte morosa, se il rifiuto della restituzione ha per conseguenza la perdita definitiva di un'azione o della possibilità di far valere un diritto178.

La legge deve precisare questo punto, perché riguarda i mezzi d'impugnazione e ha conseguenze dirette sui diritti processuali delle singole parti del processo. La precisazione del testo di legge che è legittima e migliora il CPC è anche stata approvata durante la consultazione179. Il Consiglio federale propone pertanto di completare la disposizione vigente nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale: la decisione su una domanda di restituzione è definitiva, eccetto che il rifiuto della restituzione abbia per conseguenza la perdita definitiva di un'azione o della possibilità di far valere un diritto e ne risulti quindi un pregiudizio giuridico definitivo. In questi casi la decisione può essere impugnata se possibile con appello, altrimenti con un reclamo180.

Art. 160a

Eccezione per i servizi giuridici d'impresa

Secondo il diritto vigente, soltanto gli avvocati sono assoggettati agli speciali obblighi penali al segreto (cfr. art. 321 CP) e hanno gli speciali diritti di rifiutare di collaborare che ne derivano (art. 163 cpv. 1 lett. b e art. 166 cpv. 1 lett. b nonché art. 160 cpv. 1 lett. b CPC)181. In questo contesto è stata depositata l'iniziativa parlamentare 15.409 Markwalder «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa» alla quale è stato dato seguito. L'iniziativa chiede l'adozione di un nuovo articolo 160a CPC che istituisca un diritto dei giuristi d'impresa di rifiutare di collaborare nei processi civili. Questa proposta, che il nostro Consiglio ha sottoposto alla discussione nel quadro della consultazione è stata approvata da una maggioranza dei partecipanti 178

DTF 139 III 478 consid. 1 e 6 nonché sentenza del TF 4A_260/2016 del 5 agosto 2016, consid. 1.1 e sentenza del TF A_964/2014 del 2 aprile 2015, consid. 2.3.

179 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.27.

180 cfr. Barbara Merz, Art. 149 N 8, in: DIKE ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016; Adrian Staehelin, Art. 149 N 4, in: ZK ZPO, 3a ed. Zurigo 2016.

181 Cfr. 07.3281 Mo. CAG-N «Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti»; 15.409 Iv.Pa. Markwalder «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa»; 16.3263 Po. CAG-S «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa».

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e in particolare dalle cerchie dell'economia anche se una maggioranza dei Cantoni l'ha rifiutata182. In base a questi risultati il nostro Collegio riprende tale proposta nel disegno per eliminare gli svantaggi processuali di cui sono vittime le imprese svizzere all'estero183, anche se nutre una certa comprensione per i dubbi espressi circa la necessità di una tale normativa (cfr. n. 4.1.4). Rinuncia tuttavia a riprendere le proposte di chi ha suggerito di estendere questa regola ai servizi dei sinistri delle assicurazioni di protezione giuridica e di inserire norme simili in altri atti normativi 184.

Con il nuovo articolo 160a D-CPC la revisione mira a creare un'eccezione particolare all'obbligo generale di collaborare di cui all'articolo 160 CPC per i servizi giuridici delle imprese: ­

secondo il capoverso 1 frase introduttiva, l'eccezione all'obbligo generale di collaborare vale sia per le parti in un procedimento civile sia per terzi. Se una delle parti è una persona giuridica, l'eccezione vale per i suoi organi (di fatto) che sono trattati come una parte nella procedura probatoria (cfr.

art. 159 CPC), perché per i responsabili degli organi valgono i medesimi obblighi di collaborare e diritti di non farlo delle parti al processo185. L'eccezione vale per i terzi nella misura in cui si tratta di imprese che dispongono di un servizio giuridico interno o di persone impiegate da un tale servizio;

­

l'eccezione è limitata all'attività dei servizi giuridici interni delle imprese; e soltanto in questo quadro le persone interessate saranno liberate dall'obbligo di collaborare (cpv. 1 frase introduttiva). Nel contempo, secondo la lettera a l'attività deve essere un'attività professionale specifica dell'avvocato. Ci si ricollega così alla condizione usuale del segreto professionale dell'avvocato, secondo la quale questi se ne può avvalere soltanto nel quadro dell'attività specifica della sua professione. Quest'attività va distinta ad esempio dalle attività private, politiche o sociali di un avvocato, ma anche dalle attività prevalentemente commerciali come la gestione di patrimoni o gli investimenti di fondi, salvo che non siano correlate con l'attività d'avvocato186;

­

in seguito è richiesto che il servizio giuridico d'impresa per le cui attività professionali specifiche può essere chiesta un'eccezione all'obbligo di collaborare deve essere posto sotto la direzione di una persona che dispone di una patente cantonale di avvocato o che nel suo Stato di origine adempie i requisiti per l'esercizio della professione di avvocato (lett. b). Almeno la direzione del servizio giuridico interno d'impresa deve quindi disporre delle qualifiche specifiche di un avvocato. Questo criterio garantisce e assicura una certa qualità professionale di tale servizio giuridico che deve in particolare conoscere e riconoscere le specificità del settore in cui opera. Anche se una

182 183

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.4 e 5.28.

Cfr. in proposito l'esauriente perizia n. 16­156 dell'Istituto svizzero di diritto comparato dell'11 settembre 2017.

184 Rapporto consultazione, n. 5.28 nonché Roman Huber, Interne Untersuchungen und Anwaltsgeheimnis Entwicklungen und Eckpunkte einer «Best Practice» für Unternehmen, GesKR 2019, pag. 65 segg., 69.

185 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6593, in particolare pag. 6687 seg.; Franz Hasenböhler, Art. 159 N 22, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.

186 Cfr. DTF 120 Ib 112 consid. 4; 112 Ib 606.

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minoranza dei partecipanti alla consultazione non ha ritenuto materialmente giustificata questa condizione, il nostro Consiglio intende mantenerla come ulteriore criterio di qualità indiretto; ­

secondo il capoverso 2, la presente eccezione dall'obbligo generale di collaborare comprende anche i documenti della corrispondenza di un servizio giuridico interno d'impresa, come avviene per la corrispondenza degli avvocati secondo l'articolo 160 capoverso 1 lettera b CPC. In questo contesto è irrilevante ­ come per la corrispondenza degli avvocati ­ se i documenti si trovano nel dominio del servizio giuridico d'impresa o no.

Art. 170a

Interrogatorio per videoconferenza

A differenza del CPP (cfr. art. 144 CPP) finora il CPC non prevede la possibilità di interrogare i testimoni per videoconferenza. In considerazione del costante sviluppo delle possibilità tecniche, della loro diffusione e dell'accresciuta internazionalizzazione di quasi tutti i settori della vita e quindi anche dell'attività delle parti di un procedimento civile, il nostro Consiglio ritiene necessario integrare nel CPC una normativa di questo tipo, anche tenuto conto dell'obiettivo di fare della Svizzera una piazza giudiziaria internazionale (cfr. n. 4.1.4). Pertanto il nostro Consiglio propone un nuovo articolo 170a che permetta ai giudici di interrogare i testimoni per videoconferenza o mediante strumenti tecnici analoghi; gli interrogatori devono essere registrati su un supporto audiovisivo. I giudici saranno liberi di decidere se fare uso di questa possibilità e con quali modalità. Sarà anche possibile utilizzare queste tecniche per gli interrogatori e le deposizioni delle parti (cfr. i commenti agli art. 187 e 193 D-CPC). Le videoconferenze con persone all'estero devono rispettare le regole dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile 187.

Art. 176 cpv. 3 La regola di cui all'articolo 176 capoverso 3 CPC sulla registrazione delle deposizioni mediante strumenti tecnici è stata istituita in occasione della prima modifica del CPC e non si è dimostrata interamente soddisfacente nella pratica, ragion per cui è abrogata e sostituita da una disposizione generale sancita in un articolo separato e simile a quella del CPP attualmente in corso di revisione, (cfr. art. 176a D-CPC).

Art. 176a

Verbale in caso di registrazione

Oltre alla soppressione dell'articolo 176 capoverso 3 CPC, il disegno prevede un nuovo articolo 176a D-CPC che precisa le regole da applicare al verbale in caso di registrazione delle deposizioni con strumenti tecnici cosìcche le persone e i giudici interessati possano beneficiare delle semplificazioni e agevolazioni auspicate e giustificate. La disposizione proposta corrisponde a quella prevista nel quadro della re-

187

Cfr. al riguardo le Linee direttive in materia civile dell'Ufficio federale di giustizia, 3a ed., Berna 2003, disponibili all'indirizzo www.rhf.admin.ch/rhf/it/home.html > Diritto civile > Direttive e promemoria.

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visione del CPP (cfr. art. 78a D-CPP188). Essa precisa che il verbale può anche essere redatto successivamente in base alla registrazione (lett. a). Contrariamente al CPP, il CPC non esige che le deposizioni siano verbalizzate immediatamente. Le lettere b e c corrispondono all'attuale articolo 176 capoverso 3 CPC che viene abrogato: come è già attualmente il caso, il tribunale potrà rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare; la registrazione sarà acquisita agli atti. Queste disposizioni speciali sul verbale sono formulate in modo analogo a quelle del CPP.

Art. 177 L'articolo 168 capoverso 1 CPC contiene un elenco esaustivo dei mezzi di prova ammessi nel processo civile (cosiddetto numerus clausus dei mezzi di prova)189; sono mezzi di prova ammessi, oltre alla testimonianza, all'ispezione oculare, alla perizia, alle informazioni scritte, all'interrogatorio e alle deposizioni della parti, anche i documenti. L'articolo 177 CPC definisce gli atti considerati come documenti ai sensi del CPC: secondo il testo di legge si tratta di scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.

In base a questa disposizione di legge, il Tribunale federale ha deciso che le perizie delle parti e le perizie private ­ vale a dire le perizie di esperti non ordinate e ottenute dal giudice secondo gli articoli 183 e seguenti CPC, ma commissionate da una parte medesima190 ­ non sono considerate documenti secondo l'articolo 177 CPC e quindi non costituiscono mezzi di prova ai sensi dell'articolo 168 capoverso 1 CPC191. Ciò risulta dal fatto che, durante l'elaborazione del CPC, le perizie di parte e le perizie private non sono state escluse soltanto come perizie ma anche globalmente come mezzi di prova. Questa decisione è in contraddizione con gran parte della dottrina192 ed è quindi anche servita per criticare la giurisprudenza del Tribunale federale193.

188

189

190 191 192

193

Messaggio e disegno del 28 agosto 2019 concernenti la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale, FF 2019 5523 segg.

Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6593, in particolare pag. 6692 nonché DTF 141 III 433 consid. 2.5.1 con rimandi alla sentenza del TF 5A_957/2012 del 28 maggio 2013 consid. 2.

Cfr. in merito a questa nozione David Rüetschi, Das Parteigutachten unter der neuen ZPO, in: Bundi/Schmidt (a c. di), FS Meissner, Berna 2012, pag. 3 segg., 11 seg.

DTF 141 III 433 consid. 2 Cfr. p. es. Thomas Weibel, Art. 177 N 4, in: ZK ZPO, 3 a ed., Zurigo 2016; Hans Schmid, Art. 177 N 3, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014; Andreas Binder/Roman S. Gutzwiller, Das Privatgutachten ­ eine Urkunde gemäss Art. 177 ZPO, ZZZ 2013, pag. 171 segg.; ma anche François Vouilloz, Le témoignage écrit, RVJ 2016 pag. 343 segg.; di altro parere Heinrich Andreas Müller, Art. 177 N 11, in: DIKE ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016; contrario anche David Rüetschi, Das Parteigutachten unter der neuen ZPO, in: Bundi/Schmidt (a c. di), FS Meissner, Berna 2012, pag. 3 segg., 14; opera invece distinzioni Philippe Schweizer, Art. 177 N 4, in: CR CPC, 2 a ed., Basilea 2019.

Così Francesco Trezzini/François Bohnet, L'expertise privée selon l'ATF 141 III 433 ­ Une preuve imparfaite issue d'un concept imparfait, ZSR 2017 I pag. 367 segg.; Hans Schmid, Privatgutachten im Zivilprozess, SJZ 2016, pag. 527 segg.

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Secondo il nostro Consiglio questa situazione giuridica non è soddisfacente e deve pertanto essere modificata. Proponiamo quindi di sancire espressamente nella legge la qualità di documento delle perizie private delle parti. Di conseguenza, in condizioni generali tali perizie di parte o perizie private sono considerate come documenti e costituiscono in quanto tali mezzi di prova ammessi secondo l'articolo 168 capoverso 1 lettera b CPC. In quanto mezzi di prova anche queste perizie soggiacciono al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice conformemente all'articolo 157 CPC e quindi nel caso concreto il loro valore probatorio dipenderà dall'insieme delle circostanze di cui tenere conto (p. es. rapporti delle parti con il perito nonché assegnazione del mandato, processo e svolgimento della perizia, specializzazione del perito ecc.). Viene così migliorato un punto essenziale del diritto in materia di prova del CPC. Questa modifica è coerente anche sotto il punto di vista della giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali sulle perizie private e di parte194.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha approvato questa proposta195.

Art. 187 cpv. 1, terzo periodo e cpv. 2 La disposizione riguarda la presentazione di una perizia ordinata dal giudice. Secondo il diritto vigente può trattarsi di una perizia orale o scritta. In conformità con la proposta dell'articolo 170a D-CPC riguardante la possibilità di svolgere l'interrogatorio per videoconferenza, sarà possibile anche presentare una perizia per videoconferenza. Quindi l'articolo 187 capoverso 1 CPC è completato con un terzo periodo che prevede l'applicazione per analogia dell'articolo 170a D-CPC. Inoltre, nel capoverso 2 sulla verbalizzazione della perizia orale, il rinvio all'articolo 176 CPC è completato con il rinvio al nuovo articolo 176a D-CP.

Art. 193

Verbale ed esecuzione per videoconferenza

La nuova possibilità dell'interrogatorio per videoconferenza (art. 170a D-CPC) e la verbalizzazione mediante registrazione (art. 176a D-CPC), si applicherà, oltre all'interrogatorio di testimoni e alla presentazione di una perizia, anche all'interrogatorio e alla deposizione delle parti: l'utilizzo di tali tecnologie può essere opportuno anche in questi casi. Quindi, oltre al testo dell'articolo 193 si applicheranno per analogia anche i nuovi articoli 170a e 176a D-CPC. Anche la rubrica va adeguata di conseguenza.

Art. 198 cpv. 1 lett. bbis, f, h e i La disposizione indica le eccezioni alla procedura di conciliazione in linea di massima obbligatoria prima di tutti i procedimenti decisionali. Quindi l'articolo 198 CPC contiene un elenco esaustivo di eccezioni alla conciliazione obbligatoria. Que-

194 195

Cfr. al riguardo p. es. DTF 125 V 351.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.29. Cfr. anche Mirco Ceregato, Der Vorentwurf zur Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung ­ Übersicht und Würdigung, Vorentwurf ZPO-Revision vom 2. März 2018, Jusletter 10 settembre 2018, marg. 114.

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sto sistema ha dato buoni risultati (cfr. n. 1.1.5 e n. 4.1.3). Per migliorarlo ulteriormente il nostro Consiglio propone quattro modifiche del vigente articolo 198 CPC: ­

nell'ambito della revisione del diritto relativo al mantenimento del figlio 196, nel capoverso 1 è stata aggiunta una nuova lettera bbis secondo cui la procedura di conciliazione non ha luogo nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all'autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa. La disposizione adottata durante i dibattimenti parlamentari mira a evitare doppioni perché una procedura di conciliazione è superflua nei casi in cui è già stata adita l'autorità di protezione dei minori; infatti quest'ultima può tentare una conciliazione197. L'esperienza fatta dall'entrata in vigore della nuova disposizione ha mostrato che la conciliazione risulta superflua anche in altri casi. Da una parte, gli accordi conclusi dinanzi all'autorità di conciliazione e riguardanti il mantenimento del figlio vanno sempre sottoposti all'approvazione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori e da ciò derivano doppioni198.

Dall'altra, all'inizio della procedura o in un'udienza istruttoria ­ sempre possibile secondo gli articoli 226 e 246 capoverso 2 CPC ­ i giudici e le autorità di protezione dei minori tentano sempre di trovare un accordo consensuale tra le parti, di modo che l'obiettivo della procedura di conciliazione è comunque raggiunto. Per questo motivo numerosi partecipanti alla consultazione hanno proposto di escludere tutte le controversie concernenti il mantenimento e le altre questioni riguardanti i figli dalla procedura di conciliazione obbligatoria199. Il nostro Consiglio ritiene questa soluzione opportuna e conseguente, perché porta a una regola procedurale più semplice e coerente nell'interesse del bene del figlio e continua a garantire la possibilità di tentare la conciliazione davanti al giudice e all'autorità di protezione dei minori, che per di più possono approvare un eventuale accordo;

­

secondo l'articolo 7 CPC i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994200 sull'assicurazione malattie. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è una svista manifesta che l'articolo 7 CPC non sia menzionato come gli articoli 5 e 6 CPC nell'articolo 198

196 197

RU 2015 4299 segg.

Boll. Uff. CS 2014 1126 (intervento CS Engler); Boll. Uff. CN 2015 86 (intervento della consigliera federale Sommaruga).

198 Nel diritto vigente è controverso se la competenza di approvare i contratti ai sensi dell'art. 287 cpv. 3 CC spetti al giudice (in questo senso p. es. Eva Bachofner/Francesca Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, FamPra.ch 2016, pag. 619 segg., nota a piè di pagina 58; OGer ZH, Leitfaden neues Unterhaltsrecht, Versione luglio 2018, pag. 22, nota a piè di pagina 3) o all'autorità di protezione dei minori (in questo senso p. es. Samuel Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange ­ verfahrensrechtliche Fragen, FamPra.ch 2019, pag. 1 segg., 6; Massimiliano Cometta, Le azioni indipendenti e la procedura di conciliazione, «Justice ­ Justiz ­ Giustizia» 2019/3, 67).

199 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.30 e 6.32.

200 RS 832.10

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lettera f CPC201. La svista va ora corretta anche sul piano legislativo e la lettera f va modificata di conseguenza per fare esplicitamente salvi nella legge dall'obbligatorietà della procedura di conciliazione i casi di cui all'articolo 7 CPC. In considerazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale, non occorre alcuna modifica del diritto. Questa proposta è stata approvata all'unanimità in sede di consultazione202. Le controversie di cui agli articoli 5 e 6 finora fatte salve nella lettera f sono ora disciplinate separatamente in nuovo capoverso 3 dell'articolo 199 CPC, perché in questi casi la procedura di conciliazione non deve più essere esclusa senza eccezioni (cfr. i commenti all'art. 199 D-CPC); ­

la lettera h prevede un'ulteriore eccezione alla procedura di conciliazione obbligatoria per i casi in cui il giudice impartisce un termine per proporre azione. È il caso tipico della proroga dei provvedimenti cautelari ma non vale per i termini di diritto materiale fissati per le azioni del diritto privato federale. L'eccezione vale tuttavia anche per un'azione secondo l'articolo 315 capoverso 1 LEF nonché per l'azione particolarmente importante di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori dopo l'iscrizione provvisoria secondo gli articoli 837 capoverso 1 numero 3 e 839 segg.

del Codice civile203 (CC). Nella pratica ciò pone un problema perché tale azione non può essere intentata insieme all'azione tendente all'esecuzione di una prestazione materialmente connessa che risulta dal contratto d'appalto e riguarda il credito garantito dal pegno204. In base alle richieste e alle proposte della procedura di consultazione205, il Consiglio federale propone pertanto un complemento alla lettera h secondo cui la procedura di conciliazione non sarà necessaria nemmeno per le azioni materialmente connesse con un'azione per la cui proposizione il giudice ha fissato un termine;

­

secondo il testo di legge vigente le azioni di competenza del Tribunale federale dei brevetti devono essere precedute da una procedura di conciliazione.

Secondo l'opinione unanime206 si tratta di una svista del legislatore dovuta al fatto che nel momento dell'emanazione del CPC la creazione del Tribunale federale dei brevetti era in discussione e che il CPC non è in seguito stato adeguato come inizialmente previsto207. Ora tale adeguamento deve essere effettuato: l'elenco delle eccezioni al principio dell'obbligatorietà della procedura di conciliazione deve essere completato con una nuova lettera i che indica le azioni di competenza del Tribunale federale dei brevetti. Così si

201 202 203 204

DTF 138 III 558 consid. 4 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.30.

RS 210 Cfr. la sentenza del tribunale cantonale di Zurigo (OGer ZH) del 17 settembre 2014, ZR 113/2014 Nr. 80, 271; di altro parere la sentenza del tribunale cantonale di Berna (OGer BE) del 25 giugno 2015, ZK 15 153.

205 Cfr. il rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.30 e 6.31 seg.

206 Cfr. David Rüetschi, Art. 27 N 19, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (a c. di), Kommentar Patentgerichtsgesetz, Basilea 2013 sowie Mark Schweizer, Das neue Bundespatentgericht: besser, schneller, billiger?, Jusletter del 12 marzo 2012, nota a piè di pagina 36 e Florent Thouvenin, Bundespatentgericht: Verfahrensfragen am Übergang in eine neue Ära, sic! 2011, pag. 479 segg., 488.

207 Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6953, in particolare pag. 6630.

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chiarisce la situazione giuridica e sotto il profilo materiale si conferma la prassi vigente208. La presente proposta è stata accettata all'unanimità durante la consultazione.

Art. 199 cpv. 3 Secondo l'attuale articolo 198 lettera f CPC, la procedura di conciliazione non ha luogo quando, secondo gli articoli 5 e 6, per giudicare la controversia è competente un'istanza cantonale unica. Questa normativa ha dato solo parzialmente buoni risultati: essa prevede segnatamente che anche per interrompere la prescrizione si debba proporre azione direttamente dinanzi al giudice cantonale unico, se non sono disponibili le altre possibilità di cui all'articolo 135 numero 2 CO. Questa situazione può verificarsi in particolare se in Svizzera non vi è alcun foro per l'esecuzione di un debitore e non vi è pertanto la semplice e conveniente possibilità di ricorrere all'esecuzione. Questo fatto è stato deplorato poco tempo dopo l'entrata in vigore del CPC nella mozione 13.3845 Romano «Interruzione della prescrizione nelle procedure escluse dal tentativo di conciliazione». Negli ultimi tempi questa situazione ha portato palesemente alla proposizione davanti ai giudici unici cantonali di azioni superficialmente motivate e subito ritirate al fine di ottenere l'interruzione della prescrizione209. Nel contempo, l'introduzione diretta dell'azione in alcuni casi di cui all'articolo 5 CPC, segnatamente nei procedimenti per far valere pretese in materia di diritti d'autore secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a CPC, è spesso poco ragionevole in particolare nelle procedure di massa, in cui il detentore del diritto d'autore o la società di gestione agisce contro un gran numero di persone.

Pertanto, secondo l'avamprogetto posto in consultazione nelle controversie per le quali gli articoli 5 e 6 prevedono la competenza di un'istanza cantonale unica, l'attore avrebbe in futuro potuto proporre azione direttamente dinanzi al giudice. Questa proposta è stata accolta positivamente dalla maggioranza, ma nel contempo sono state suggerite diverse modifiche210. Poiché il diritto vigente non prevede una possibilità di interrompere la prescrizione con atti puramente privati, alla luce dei citati risultati della consultazione il nostro Consiglio propone di inserire la seguente normativa nell'articolo 199 CPC: un nuovo capoverso 3
disciplinerà i casi in cui l'attore sceglie di avviare una procedura di conciliazione facoltativa. In tal caso si applicano le regole generali secondo gli articoli 201 e seguenti CPC. Se non vi è intesa, l'autorità di conciliazione concede l'autorizzazione ad agire secondo l'articolo 209 capoverso 1 CPC e l'attore può proporre l'azione al giudice competente. In una tale procedura di conciliazione è pure ipotizzabile una proposta di giudizio (art. 210 CP) o una decisione (art. 212 CPC). Questo nuovo regime si applicherà in primo luogo alle controversie per le quali l'articolo 6 CPC prevede che sia competente un tribunale commerciale. Altrettanto varrà in via di principio per le controversie di cui all'articolo 5 CPC; tuttavia per le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1 208 209

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.30.

Cfr. al riguardo Christof Bergamin, Verjährungsunterbrechung bei Nachbesserung ­ Zum Problem bei Zuständigkeit eines Handelsgerichts, BR 2017, pag. 13; James T. Peter, Verjährungsunterbruch von Ansprüchen mit handelsgerichtlicher Zuständigkeit, Anwaltsrevue 2012, pag. 364 segg.

210 Rapporto consultazione, n. 5.30.

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lettere a e c CPC ciò varrà soltanto se il valore litigioso eccede 30 000 franchi. In futuro si potrà quindi eseguire una procedura di conciliazione per le controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti (art. 5 cpv. 1 lett. a) e per le controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale (art. 5 cpv. 1 lett. c). Anche in questi casi si offre così ai cittadini questa possibilità di comporre rapidamente e in modo economico le controversie, fermo restando che ciò è facoltativo se il valore litigioso supera 30 000 franchi. Anche nelle controversie secondo l'articolo 8 CPC l'attore può adire direttamente il giudice.

Art. 206 cpv. 4 L'articolo 204 CPC disciplina la comparizione personale alle udienze di conciliazione; il CPC sancisce un obbligo fondamentale delle parti di partecipare all'udienza di conciliazione (art. 204 cpv. 1 CPC), vista l'importanza della presenza personale delle persone coinvolte nella controversia e l'obiettivo prioritario della conciliazione. Di conseguenza, l'articolo 204 capoverso 3 CPC prevede un elenco esaustivo delle eccezioni a questo obbligo di partecipazione. Se una parte non compare all'udienza di conciliazione e non si fa rappresentare in modo sufficiente, in particolare nei casi di cui all'articolo 204 capoverso 3 CPC, violando così questo obbligo fondamentale di partecipare all'udienza, occorre stabilire gli effetti processuali di questo comportamento. In linea di massima, ne risulta la mora della parte interessata; la mora nella procedura di conciliazione è specialmente disciplinata nell'articolo 206 CPC che distingue la mora dell'attore (conseguenza: ritiro dell'istanza di conciliazione e stralcio della causa, cfr. art. 206 cpv. 1 CPC) dalla mora del convenuto (conseguenza: effetto analogo alla mancata conciliazione, cfr. art. 206 cpv. 2 CPC, con conseguente rilascio dell'autorizzazione ad agire).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la violazione dell'obbligo fondamentale di partecipazione, a prescindere dalle ripercussioni della mora, può anche essere sanzionata con una multa disciplinare secondo l'articolo 128 CPC; ciò vale segnatamente per il convenuto che, senza rischiare una sanzione, con la sua non
comparizione potrebbe altrimenti frustrare la volontà del legislatore che avvenga un tentativo di conciliazione. Occorre tuttavia che la non comparizione turbi l'andamento della causa (art. 128 cpv. 1 CPC) o che vi sia malafede o temerarietà processuale (art. 128 cpv. 3 CPC) e che, per quanto possibile e opportuno, la multa disciplinare sia stata comminata prima di essere inflitta211.

Questa giurisprudenza del Tribunale federale deve essere concretizzata in un nuovo capoverso 4. Secondo questa disposizione, la parte che non compare personalmente e che nei casi di cui al capoverso 3 non si fa rappresentare può essere punita con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. Questa regola vale nello stesso modo per l'attore e per il convenuto anche se, tenuto conto delle citate conseguenze della mora, riguarda prima di tutto il convenuto. La nuova disposizione riprende in linea di massima la normativa dell'articolo 128 capoverso 1 CPC, ma si scosta da essa e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui non è richiesta alcuna circostanza qualificata come la turba dell'andamento della causa, la malafede o la 211

DTF 141 III 265 consid. 3­5

2464

FF 2020

temerarietà processuale. Come nel diritto vigente, anche questa sanzione disciplinare deve essere comminata prima di essere inflitta (cfr. anche art. 147 cpv. 3 CPC); la comminatoria può e dovrebbe essere contenuta nell'invito all'udienza di conciliazione. Questa proposta è stata accettata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione212.

Art. 209 cpv. 4, secondo periodo Secondo il diritto vigente ­ in deroga al termine generale di tre mesi per l'inoltro della causa al tribunale (art. 209 cpv. 3 CPC) e al particolare termine abbreviato di 30 giorni per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni o locali commerciali e dell'affitto agricolo (art. 209 cpv. 4 per. 1 CPC) ­ sono fatti salvi «gli altri termini speciali d'azione». Questa regola va adeguata per quanto riguarda i termini speciali d'azione fatti salvi: secondo l'articolo 198 lettera h CPC, allorché il giudice ha impartito un termine per proporre azione, non ha luogo alcuna procedura di conciliazione, il che priva di ogni senso la riserva di cui all'articolo 209 capoverso 4 secondo periodo213 che va quindi eliminata per rendere la legge più comprensibile. Soltanto i termini speciali d'azione previsti dalla legge (p. es. per l'azione di convalida del sequestro di cui all'articolo 279 LEF) prevalgono sul termine generale d'azione di tre mesi di cui all'articolo 209 capoverso 3 CPC.

Art. 210 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c Oltre alla sua classica funzione conciliatoria, nel cui ambito sottopone alle parti una proposta di transazione a fini di conciliazione, l'autorità di conciliazione in determinati casi può sottoporre alle parti, nell'ambito della sua limitata funzione di giudice (cfr. art. 212 CPC), una proposta di decisione (art. 210 CPC; cfr. più sopra la proposta di modifica terminologica «sostituzione di un'espressione» con cui «proposta di giudizio» è sostituita da «proposta di decisione»). Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni della comunicazione scritta (art. 211 cpv. 1 CPC), tale proposta di decisione ha gli effetti di una decisione definitiva.

Lo strumento della proposta di giudizio, introdotto su scala nazionale con il CPC, ha il potenziale per liquidare in modo semplice e rapido le controversie: da una parte permette di porre termine alle procedure in cui la conclusione di una
transazione è fallita per poco e il potere propositivo dell'autorità di conciliazione può essere un sollievo per le parti, segnatamente per quelle che temono di perdere la faccia. Inoltre permette di liquidare in modo efficiente i casi di mora, segnatamente se il convenuto non compare all'udienza per motivi finanziari. Le indagini mostrano che, sul piano svizzero, già nel 2012 il 3 per cento di tutte le procedure di conciliazione avviate ha potuto essere liquidato con una proposta di giudizio; nei Cantoni che conoscono da tempo tale strumento queste cifre sono nettamente superiori (nel Cantone di Argovia: 8,5 % nel 2011 e nel Cantone di San Gallo: 6,2 %)214.

212 213

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.31.

DTF 140 III 561 consid. 2.2.1; cfr. al riguardo Laurent Grobéty/Michel Heinzmann, Délais de déchéance et autorisation de procéder, BR 2015, pag. 169 seg.

214 Cfr. Isaak Meier/Sarah Scheiwiller, Erfolg des Schlichtungs- und Urteilsvorschlagsverfahrens nach neuer ZPO, ZSR 2014 I, pag. 155 segg., 186 seg.

2465

FF 2020

Secondo il nostro Consiglio, il successo della procedura di conciliazione può essere ancora maggiore, se si estendono le competenze delle relative autorità di sottoporre alle parti proposte di giudizio. Propone pertanto di modificare l'articolo 210 capoverso 1 lettera c CPC, per permettere alle autorità di conciliazione di sottoporre proposte di giudizio per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 10 000 franchi (invece degli attuali 5000). Questa proposta è stata sostenuta da una forte maggioranza di partecipanti alla consultazione e alcuni di essi hanno addirittura proposto di rinunciare a qualsiasi soglia di valore litigioso per le proposte di giudizio o, inversamente, di mantenere il diritto vigente215. L'importo proposto dal nostro Consiglio supera quindi quello previsto dall'iniziativa del Cantone di Berna summenzionata (8000 franchi)216. Non riteniamo per contro adeguato concedere ai Cantoni soltanto la possibilità di aumentare le competenze dell'autorità di conciliazione perché si rimetterebbe in questione l'unificazione del diritto processuale civile.

In ogni caso, le parti devono essere informate sugli effetti della proposta di giudizio, in particolare sulla rinuncia alle estese agevolazioni giudiziarie della procedura semplificata, rinuncia che risulta dall'accettazione della proposta di giudizio; segnatamente nel caso in cui le parti non sono rappresentate.

Art. 224 cpv. 1bis Il convenuto, al più tardi nella sua risposta, può proporre una domanda riconvenzionale con cui far valere le proprie pretese. La domanda riconvenzionale è un'azione indipendente che sussiste in quanto tale anche se l'azione è ritirata o non si entra nel merito; essa permette di trattare congiuntamente pretese e contropretese in un solo processo. Come il cumulo di azioni, con cui è strettamente apparentata, anche la domanda riconvenzionale serve soprattutto all'economia processuale e ha una grande importanza pratica.

Come mostra la valutazione della pratica, in linea di massima la normativa legale della domanda riconvenzionale di cui all'articolo 224 CPC funziona bene. Tuttavia, come nel caso del cumulo oggettivo di azioni di cui all'articolo 90 CPC, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel diritto vigente è limitata, in particolare dall'esigenza del medesimo tipo di procedura. Nel
frattempo, il Tribunale federale ha deciso di seguire l'opinione della maggioranza secondo cui una domanda riconvenzionale d'accertamento negativo proposta in seguito a un'autentica azione parziale in procedura semplificata è ammissibile anche se la domanda riconvenzionale supera il valore litigioso ammesso nella procedura semplificata e dovrebbe quindi essere giudicata secondo la procedura ordinaria217. Il nostro Consiglio ritiene che sia necessario chiarire e adeguare la normativa in proposito, tanto più che la relazione tra gli articoli 224 e 94 CPC sul calcolo del valore litigioso in caso di domanda riconvenzionale è poco chiara.

Nell'ambito dell'avamprogetto posto in consultazione il nostro Consiglio ha proposto di sopprimere la condizione dello stesso tipo di procedura ammettendo in generale, come per il cumulo oggettivo di azioni, le domande riconvenzionali anche 215 216 217

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.33.

16.302 Iv. Ct. Berna «Sviluppo di un modello per le udienze di conciliazione».

DTF 143 III 506 consid. 4 con ulteriori rimandi alla dottrina.

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nel caso in cui non sono assoggettate allo stesso tipo di procedura della domanda principale, a condizione però che tali pretese siano materialmente connesse (cfr.

art 224 cpv. 1bis e 2 AP-CPC). Questa proposta è stata criticata o addirittura respinta durante la consultazione. La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato la proposta della connessione come condizione della domanda riconvenzionale e sono state criticate sia l'ammissibilità generale delle domande riconvenzionali sottoposte a un tipo di procedura diverso dalla domanda principale sia la proposta di applicare determinati principi della procedura semplificata nella procedura ordinaria218.

Tenuto conto delle critiche, il nostro Consiglio rinuncia a queste disposizioni e propone soltanto di rielaborare l'articolo 224 CPC aggiungendo un capoverso 1bis. La domanda riconvenzionale sarà ammessa in deroga al principio di cui all'articolo 224 capoverso 1 CPC secondo cui deve essere sottoposta alla stessa procedura della domanda principale solo in due casi specifici: ­

secondo la lettera a sarà possibile far valere con una domanda riconvenzionale una pretesa giudicabile secondo la procedura semplificata soltanto in base al valore litigioso, anche se la domanda principale va giudicata secondo la procedura ordinaria. Da ciò risulta che la domanda riconvenzionale deve essere giudicata insieme all'azione principale secondo la procedura ordinaria (art. 224 cpv. 1bis frase introduttiva D-CPC). Infatti il convenuto non merita una protezione specifica perché può scegliere se far valere la sua pretesa con un'azione separata secondo la procedura semplificata o a titolo riconvenzionale ma secondo la procedura ordinaria. In molti casi il convenuto avrà interesse, anche solo per motivi di efficienza e di tempo, a presentare una domanda riconvenzionale. La possibilità di presentare una tale domanda anche se è sottoposta a una procedura diversa da quella della domanda principale soddisfa una necessità pratica e secondo una parte importante della dottrina è già ammissibile nel diritto vigente219; il Tribunale federale non si è finora pronunciato in merito220. Questa regola corrisponde anche alla proposta di permettere eccezionalmente un cumulo di azioni cui sono applicabili tipi di procedure diversi (cfr. art. 90 cpv. 2 D-CPC e relativi commenti);

­

la lettera b disciplina un altro caso di domanda riconvenzionale cui è applicabile un tipo di procedura diverso da quello della domanda principale. In accordo con la citata giurisprudenza del Tribunale federale, la legge permetterà di intentare un'azione di accertamento negativo a titolo riconvenzionale se a titolo di azione principale è stata intentata un'autentica azione parziale secondo la procedura semplificata. Ciò vale anche nei casi in cui si deve applicare la procedura ordinaria a causa del valore litigioso dell'azione di accertamento negativa221. Si tratta del caso inverso di quello illustrato sopra: la domanda riconvenzionale è sottoposta alla procedura ordinaria e l'azione

218 219

Rapporto consultazione, n. 5.34.

Cfr. p. es. Christian Fraefel, Art. 243 N 12, in: KUKO ZPO, 2 a ed., Basilea 2014; Dominik Gasser/Brigitte Rickli, Art. 224 N 3 in: ZPO, 2 a ed., Zurigo 2014; Christoph Leuenberger, Art. 243 N 14 in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; Denis Tappy, Art. 224 N 14 in: CR CPC, 2a ed., Basilea 219; a.A. Daniel Willisegger, Art. 243 N 43 in: BSK-ZPO, 3a ed., Basilea 2017; Eric Pahud, Art. 224 N 15 in: DIKE ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016.

220 Cfr. DTF 143 III 506 consid. 3.2.4.

221 DTF 143 III 506 consid. 4

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principale a quella semplificata; l'azione di accertamento negativa ha come conseguenza che occorre applicare a entrambe la procedura ordinaria. Quindi l'azione di accertamento negativa va ammessa anche in questo caso non soltanto per ragioni di economia processuale ma in particolare per proteggere gli interessi legittimi delle parti e la parità di trattamento processuale.

Art. 236 cpv. 4 Secondo l'articolo 236 capoverso 3 CPC, il giudice che pronuncia la decisione ordina misure d'esecuzione ad istanza della parte vincente. Tali misure di esecuzione permettono l'esecuzione diretta secondo l'articolo 337 capoverso 1 CPC. Ciò rende effettiva la tutela giurisdizionale222.

Se una decisione è immediatamente esecutiva per mancanza di un mezzo di impugnazione dotato di effetto sospensivo (tale è in linea di massima il caso se non vi è la possibilità di presentare un appello), anche la parte soccombente ha interesse a una tutela giurisdizionale effettiva e rapida; essa ha pure interessa che, su richiesta, possa già venirle in aiuto il giudice che pronuncia la decisione, sospendendo provvisoriamente l'esecuzione, in casi eccezionali, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria superiore. Infatti, l'esperienza insegna che può trascorrere un certo periodo di tempo fino alla decisione dell'autorità giudiziaria superiore secondo l'articolo 325 capoverso 2 CPC e durante tale periodo la parte soccombente non è protetta dall'esecuzione provvisoria. Il nostro Consiglio federale di completare la presente disposizione con un nuovo capoverso 4. Questa modifica permetterà una migliore applicazione del principio della parità delle armi processuali. Secondo il chiaro tenore della nuova disposizione tale sospensione può essere accordata soltanto se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. Il disegno completa l'avamprogetto precisando che la sospensione può essere pronunciata anche d'ufficio e che il giudice ordinerà, se del caso, provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. La decisione della giurisdizione dell'impugnativa è fatta salva. Se in seguito la parte soccombente non presenta alcuna impugnativa o se non chiede la sospensione dell'esecuzione nella procedura di impugnazione, la sospensione già pronunciata decade.

Art. 239 cpv. 2bis Dal diritto di essere sentito
(art. 29 cpv. 2 Cost.) si deduce anche l'obbligo delle autorità e dei giudici di motivare le loro decisioni. Le decisioni secondo gli articoli 236 segg. CPC vanno quindi in linea di massima motivate (cfr. anche art. 238 lett. g CPC). L'articolo 239 prevede alcune eccezioni a questo principio, nella misura in cui eccezionalmente alcune decisioni possono essere notificate senza motivazione scritta, sia quando il giudice consegna alle parti il dispositivo scritto con una breve motivazione orale (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC), sia quando fa recapitare formalmente il dispositivo alle parti (art. 239 cpv. 1 lett. b CPC). Nei due casi, inizia a decorrere un termine di dieci giorni entro il quale le parti possono chiedere la motivazione scritta della decisione. L'omessa richiesta della motivazione scritta è consi222

Cfr. Paul Oberhammer, Art. 236 N 15, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.

2468

FF 2020

derata come una rinuncia a impugnare la decisione e quindi non è fornita alcuna motivazione scritta. Il disegno mira a estendere queste regole anche alle autorità giudiziarie superiori (cfr. art. 318 cpv. 2 e 327 cpv. 5 D-CPC e i relativi commenti).

Questa normativa ha dato buoni risultati. Il nostro Consiglio propone tuttavia di modificarla in due punti; queste modifiche sono state approvate dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione223. Una parte può avere un interesse legittimo a che una decisione non ancora motivata nel momento della sua notificazione sia eseguita il più rapidamente possibile, segnatamente se vi è il rischio di perdere definitivamente un diritto o se vi è un'urgenza di altro tipo. In questi casi il diritto vigente presenta alcune incertezze del diritto che saranno chiarite dal nuovo articolo 336 capoverso 3 D-CPC: una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva come una decisione con una motivazione scritta (cfr. i commenti all'articolo 336 capoverso 3 D-CPC). Il nuovo capoverso 2bis intende sancire nella legge la possibilità di anticipare l'esecuzione o di sospenderla anche in questi casi, se la parte rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. Il diritto vigente non stabilisce chi sia competente per esaminare queste questioni nell'intervallo tra la notificazione della decisione non motivata e la presentazione di un'impugnazione, tanto più che senza motivazione scritta non è nemmeno possibile presentare un'impugnazione. Nell'interesse della certezza del diritto occorre colmare questa lacuna. Ciò riguarda da una parte i casi in cui contro la decisione vi è un mezzo di impugnazione dotato in linea di massima di effetto sospensivo (in particolare l'appello) e, dall'altra i casi in cui l'esecuzione diretta di una decisione non motivata può essere chiesta senza possibilità di sospensione. In entrambi i casi sarà competente il giudice che ha preso la decisione. Inoltre, per tutelare la controparte il giudice può se necessario ordinare provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie (cpv. 2bis secondo per.). Alla luce delle critiche formulate durante la consultazione224, il nostro Consiglio rinuncia al termine ordinatorio per la motivazione scritta (cfr. art. 239 cpv. 2 AP-CPC) così come proposto nell'avamprogetto.

Art. 241
cpv. 3, secondo periodo L'articolo 241 CPC disciplina la fine del procedimento in seguito a transazione, acquiescenza o desistenza. In questi casi, il procedimento termina senza che il giudice prenda una decisione materiale. Il procedimento è terminato direttamente da un cosiddetto surrogato di decisione (vale a dire transazione, acquiescenza o desistenza secondo il cosiddetto modello bernese). Per motivi di prova e per garantire l'esecutività del surrogato di decisione, il giudice deve rendere una decisione supplementare di stralcio che ha però portata prettamente dichiarativa (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC).

Il surrogato di decisione non può in linea di massima essere impugnato né mediante appello né mediante reclamo, ma mediante revisione conformemente all'articolo 328 capoverso 1 lettera c CPC225. In questo ambito il surrogato di decisione è oggetto di un'impugnazione di diritto civile. Nella maggior parte dei casi le parti fanno valere 223 224 225

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.36.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.36.

DTF 139 III 133 consid. 1.3

2469

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vizi della volontà come errore, dolo, timore intervenuti durante la conclusione o la realizzazione del surrogato di decisione che nella maggiore parte dei casi è una transazione.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è alcun mezzo per impugnare la decisione di stralcio secondo l'articolo 243 capoverso 3 CPC, con l'eccezione del punto delle spese contro il quale è possibile presentare reclamo 226. Questa situazione giuridica è soddisfacente solo in parte: oltre ai motivi di diritto civile che permettono di contestare il surrogato di decisione, ve ne sono altri che possono implicare l'assoluta inefficacia del surrogato e quindi la sua nullità. Si tratta innanzitutto di vizi di natura formale come ad esempio il fatto che il verbale non sia stato firmato (art. 241 cpv. 1 CPC), la mancanza del potere di rappresentanza del rappresentante firmatario o il fatto che la controversia non può essere risolta mediante transazione. Vi sono però anche vizi di natura materiale come la violazione di principi imperativi del diritto civile (art. 27 CC, art. 20 CO). In questi casi, il surrogato di decisione non ha effetto giuridico in alcun momento. Quindi, infine anche un'eventuale decisione di stralcio fondata su di esso è viziata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anche in questi casi occorre impugnare una simile decisione con la revisione227. Questa impugnazione appare tuttavia poco adeguata, tanto più che la revisione è un'impugnazione non devolutiva e che la decisione di stralcio in quanto atto dichiarativo non può effettivamente essere un oggetto da impugnare con revisione228.

Per migliorare la disposizione, il nostro Consiglio propone, malgrado alcune critiche durante la consultazione, di prevedere espressamente in un nuovo secondo periodo del capoverso 3 la possibilità di impugnare la decisione di stralcio con reclamo.

Transazione, acquiescenza o desistenza continuano a non poter essere impugnati, salvo con una revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), ma la decisione di stralcio presa da un giudice deve in generale poter essere impugnata con un reclamo. Impugnare con reclamo la decisione di stralcio è possibile soltanto per far valere vizi che hanno per conseguenza la nullità del surrogato di decisione e rendono quindi scorretto lo stralcio. Il carattere puramente dichiarativo
della decisione di stralcio rimane immutato.

Art. 242 nonché nuovo titolo prima dell'art. 241 Conformemente al titolo del capitolo 6, l'attuale versione dell'articolo 242 CPC tratta di un procedimento che «termina per altri motivi senza decisione del giudice».

Questa formulazione è inesatta nella misura in cui, anche nei casi di cause divenute prive di oggetto secondo l'articolo 242, occorre una decisione giudiziaria di stralcio per mettere fine al procedimento. Diversi partecipanti alla consultazione hanno quindi suggerito di modificare la disposizione e il titolo229. Il nostro Consiglio dà seguito 226 227

DTF 139 III 133 consid. 1.2 DTF 139 III 133 consid. 1.2; Andreas Baeckert/Robert Wallmüller, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art. 241 ZPO), ZZZ 2014/2015, pag. 15 segg., 23.

228 Andreas Baeckert/Robert Wallmüller, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat (Art. 241 ZPO), ZZZ 2014/2015, pag. 15 segg., 23.

229 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.37.

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a queste richieste e propone modifiche puramente redazionali che lasciano materialmente intatto il contenuto della disposizione. Quindi, secondo l'articolo 242 D-CPC, un procedimento che termina «senza decisione di merito» sarà oggetto di una decisione di stralcio. Il titolo prima dell'articolo 241 CPC viene precisato e nel disegno recita «Fine del procedimento senza decisione di merito».

Art. 249 lett. a n. 5, art. 250 lett. c n. 6, 11 e 14 In seguito a diverse modifiche legislative, l'elenco delle questioni principali del CC e del CO da giudicare in procedura sommaria va adeguato nel seguente modo:

230

231

232

233 234 235

­

all'articolo 249 lettera a (diritto delle persone) deve essere aggiunto un nuovo numero 5 che cita la disposizione, adeguata qualche tempo fa, sulle misure in caso di lacune nell'organizzazione di un'associazione230. La procedura sommaria si applicherà anche nel caso in cui il giudice sarà adito per una simile lacuna nell'organizzazione di un'associazione (art. 69c CC) e pronuncerà le misure necessarie (fissazione di un termine per il ripristino della situazione legale o nomina di un commissario o dei membri di un organo)231;

­

l'articolo 250 lettera c numero 6 deve essere adeguato in modo tale da non menzionare le misure specifiche che il giudice deve adottare in caso di lacune nell'organizzazione della società o della società cooperativa. Il nuovo diritto deve riprendere la situazione giuridica attuale232, fare riferimento in generale alle misure in caso di lacune nell'organizzazione della società e rimandare a tutte le disposizioni legali di diritto materiale applicabili a tutte le forme societarie, società cooperativa compresa. All'entrata in vigore del nuovo diritto del registro di commercio 233, occorrerà completare a tale riguardo anche l'articolo 581a CO sulla società in nome collettivo. Il numero 11 può quindi essere soppresso, perché il caso ivi previsto della nomina e della revoca dell'ufficio di revisione è contemplato dal nuovo numero 6. Come richiesto durante la consultazione234, va aggiunto un nuovo numero 14 che preveda il caso della cancellazione di una società secondo l'articolo 938a capoverso 2 CO conformemente alla dottrina e alla pratica attuali235.

Modifica del 16 dicembre 2005 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (CO), RU 2007 4791.

Cfr. Martin Kaufmann, Art. 248 N 8, in: DIKE ZPO, 2a ed., Zurigo 2016 e Pascal Montavon, Abrégé de droit civil, 3a ed., Zurigo 2013, pag. 123 nonché DTF 138 III 166 consid. 3.9.

Cfr. DTF 138 III 166 consid. 3.9 nonché Wolfgang Müller/Thomas Nietlispach/Silvia Margraf, Art. 731b N 7, in: CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 a ed., Zurigo 2016 e Martin Kaufmann, Art. 250 N 3, in: DIKE ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016.

Modifica del Codice delle obbligazioni del 17 marzo 2017 (Diritto del registro di commercio), FF 2017 2117.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.52.

Cfr. David Rüetschi, Art. 155 N 26, in: Siffert/Turin (a c. di), Kommentar Handelsregisterverordnung, Berna 2012 e tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, sentenza del 10 settembre 2018, ZK2 17 45.

2471

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Art. 266 lett. a L'articolo 266 CPC disciplina i provvedimenti cautelari contro i media periodici e ha recepito nel CPC la vecchia disposizione dell'articolo 28c capoverso 3 vCC236. Il tenore attuale dell'articolo 266 lettera a CPC non corrisponde tuttavia al vecchio diritto poiché apparentemente non comprende più le lesioni attuali237. Questa svista del legislatore238 va corretta e la lettera a va adeguata di conseguenza affinché in futuro menzioni esplicitamente anche le lesioni attuali.

Art. 288 cpv. 2, secondo e terzo periodo L'articolo 288 CPC disciplina il seguito della procedura dopo l'audizione delle parti in caso di divorzio su richiesta comune secondo gli articoli 111 e seguenti CC. Il capoverso 2 regola il caso in cui le conseguenze del divorzio permangono controverse anche dopo l'audizione delle parti; la procedura procede quindi in contraddittorio e il giudice può ripartire i ruoli di parte. A questa procedura contraddittoria sui punti controversi (in tedesco «Annexverfahren») si applicano i principi dell'azione di divorzio (art. 291 segg. CC) e quelli della procedura ordinaria (art. 219 segg. CPC). Di conseguenza la procedura deve in via di principio o addirittura obbligatoriamente svolgersi per scritto239, il che implica uno scambio di scritti. Questa situazione è insoddisfacente soprattutto nei casi semplici per le difficoltà che crea alle persone prive di conoscenze giuridiche240. Come per l'azione di divorzio (cfr. al riguardo i commenti all'art. 291 cpv. 2 D-CPC), il nostro Collegio propone pertanto di applicare la procedura semplificata anche in questi casi (secondo per.). La proposta si rifà a suggerimenti formulati durante la consultazione241. L'applicazione della procedura semplificata ha per conseguenza che la procedura sarà in via di principio orale (art. 245 CPC) con la possibilità di ordinare uno scambio di scritti ed eventualmente un'udienza istruttoria (cfr. art. 246 CPC). Come nel diritto vigente il giudice può ripartire i ruoli di parte (terzo per.).

Art. 291 cpv. 3 La disposizione disciplina la procedura dell'azione di divorzio nei casi in cui, dopo l'udienza di conciliazione, non vi è motivo di divorzio o non si raggiunge un'intesa sulle conseguenze del divorzio. Secondo il diritto vigente, in questi casi il giudice fissa un termine all'attore per motivare l'azione per scritto. Per il rimanente la procedura è retta dalle disposizioni di cui agli articoli 274­284 CPC e si svolge secondo 236 237

238 239 240

241

Messaggio CPC, FF 2006 6553, in particolare pag. 6729.

Cfr. Michel Heinzmann/Bettina Bacher, Art. 266 ZPO: Alter Wein in neuen Schläuchen?, medialex 2013, pag. 159; Matthias Schwaibold, Superprovisorische Massnahmen gegen Medien im Persönlichkeitsrecht, in: Furrer (a c. di), Aktuelle Anwaltspraxis, Zurigo 2013, pag. 135 segg. e Matthias Schwaibold, Eine versehentliche Reform: Massnahmen gegen periodische Medien gemäss Art. 266 ZPO, SZZP 2013, pag. 355 segg.

Cfr. Lucius Huber, Art. 266 N 4a, in: ZK ZPO, 3a ed., Berna 2016.

Cfr. Roland Fankhauser, Art. 288 N 13 in: FamKomm.-Scheidung, vol. II, 3a ed., Berna 2017 con ulteriori rimandi.

Cfr. per una giurisprudenza in parte divergente p. es. Thomas Engler, Zivilprozessrechtliche Fragestellungen in der familienrechtlichen Gerichtspraxis, SJZ 2014, pag. 121 segg., 123 seg.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.2.3.

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la procedura ordinaria e quindi in linea di massima per scritto, il che la rende complicata per le persone prive di conoscenze giuridiche, soprattutto se, malgrado non sia stata raggiunta un'intesa sulle conseguenze del divorzio, si tratta di casi semplici.

Durante la consultazione è stato proposto di applicare la procedura semplificata ai divorzi controversi e quindi all'azione di divorzio242. La procedura potrebbe così svolgersi per scritto od oralmente e sarebbe possibile tenere meglio conto delle circostanze del caso concreto. Secondo questa proposta, la procedura potrà essere scritta anche in futuro ad esempio se una controversia riguarda una situazione patrimoniale complessa. Come finora, anche nella procedura semplificata sarà possibile un secondo scambio di scritti se le circostanze lo richiedono243. Rimangono immutate le particolari disposizioni procedurali degli articoli 274­284 CPC e quindi in particolare anche l'articolo 277 CPC riguardante l'accertamento dei fatti. Nel nuovo regime l'attuale norma secondo cui il giudice impartisce all'attore un termine per motivare per scritto l'azione e, in caso di inosservanza del termine, stralcia la causa dal ruolo in quanto priva di oggetto (art. 291 cpv. 3 CPC) si rivela superflua. Se l'azione non è motivata per scritto, il giudice inviterà le parti a un'udienza o eccezionalmente a uno scambio di scritti e fisserà un termine per inoltrare la motivazione scritta. Se invece la motivazione scritta dell'azione è già stata presentata, la procedura proseguirà con l'udienza ed eccezionalmente con una risposta scritta all'azione. Ciò risulta dalle regole generali della procedura semplificata. Se non è stata presentata alcuna motivazione scritta entro il termine impartito a tal fine, le parti dovranno dapprima essere convocate all'udienza. Secondo il nostro Consiglio, queste innovazioni permetteranno di migliorare nettamente l'adeguatezza del CPC alla pratica.

Art. 295 L'articolo 295 CPC stabilisce il principio secondo cui la procedura semplificata si applica alle azioni indipendenti relative agli interessi dei figli. Si svolgono secondo la procedura semplificata in particolare le azioni di mantenimento indipendenti secondo gli articoli 279 e seguenti CPC o le azioni concernenti la contestazione o il riconoscimento della paternità (art. 256, 260a o 261
CC, cosiddetti processi relativi allo statuto). Secondo l'articolo 296 CPC in questi casi si applica il severo principio inquisitorio (art. 296 cpv. 1 CPC: «Il giudice esamina d'ufficio i fatti»; cfr. anche i commenti a questa disposizione) e il principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC).

La norma riguarda soltanto le cause relative agli interessi dei figli, vale a dire le azioni di figli minorenni. Per contro, non è chiaro quali norme del diritto vigente si applichino alle azioni proposte dai figli maggiorenni e quindi in particolare le loro azioni di mantenimento. La questione del tipo di procedura applicabile alle azioni di mantenimento dei figli maggiorenni non è ancora stata definitivamente chiarita, anche se il Tribunale federale, senza tuttavia ponderare gli argomenti, ha manifestato in un obiter dictum una propensione all'applicazione della procedura ordinaria mentre si oppone all'applicazione del principio inquisitorio illimitato e del principio del242 243

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.2.3.

Cfr. Stephan Mazan, Art. 246 N 18, in: BSK-ZPO, 3a ed., Basilea 2017; Denis Tappy, Art. 246 N 11, in: CR CPC, 2a ed., Basilea 2019.

2473

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la non vincolatività degli atti ai figli maggiorenni 244. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è invece chiaro che l'azione di assistenza proposta dall'ente pubblico (art. 329 cpv. 3 CC) è giudicata secondo la procedura ordinaria245.

Questa situazione giuridica poco chiara è insoddisfacente e richiede una precisazione sul piano legislativo. Nell'avamprogetto posto in consultazione il nostro Consiglio aveva pertanto proposto un nuovo capoverso 2, secondo cui alle azioni di mantenimento indipendenti dei figli si applica la procedura semplificata indipendentemente dalla loro maggiore età. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato questa proposta e nel contempo diversi partecipanti hanno suggerito di non limitare la norma alle azioni di mantenimento indipendenti, ma di applicare in generale la procedura semplificata a tutte le azioni indipendenti riguardanti i figli: queste azioni indipendenti comprendono anche le azioni dei figli maggiorenni246. Il nostro Collegio ritiene che ciò sia opportuno e propone quindi che non soltanto le azioni di mantenimento, ma tutte le azioni riguardanti i figli, indipendentemente dalla maggiore età di questi ultimi, siano sempre giudicate secondo la procedura semplificata. Quest'ultima non è soltanto più rapida e meno complessa per una persona priva di nozioni giuridiche, ma in linea di massima è anche orale ed è più flessibile della procedura ordinaria. Essa permette quindi di tenere meglio conto delle circostanze specifiche del singolo caso e, in particolare, degli interessi del figlio. In pratica, dopo l'introduzione dell'azione, converrebbe cercare un'intesa nell'ambito dell'udienza istruttoria secondo l'articolo 246 in combinato disposto con l'articolo 226 CPC sul modello dell'udienza di conciliazione nelle azioni di divorzio (art. 291 CPC). Il presente articolo va riformulato di conseguenza: la procedura semplificata sarà applicata a tutte le azioni indipendenti e, in particolare, a tutte le azioni riguardanti i figli e il loro mantenimento a prescindere dalla loro maggior età anche se il testo di legge, contrariamente all'avamprogetto, non menziona più esplicitamente questo ultimo punto.

La nuova regola non si applicherà soltanto alle azioni di mantenimento, ma anche alle azioni concernenti la constatazione e l'accertamento
della paternità compresa l'azione di paternità e l'azione di contestazione dell'adozione da parte del figlio, e ciò a prescindere dalla minore o maggiore età (o dal valore litigioso). A causa del rimando alle disposizioni sull'azione di mantenimento del figlio nell'articolo 329 capoverso 3 CC, la nuova disposizione si applicherà anche alle azioni di assistenza che saranno quindi sottoposte alla procedura semplificata a prescindere dal valore litigioso. Infine, la procedura semplificata si applicherà a tutte le azioni riguardanti i figli proposte al di fuori delle procedure di diritto matrimoniale.

I principi processuali applicabili sono disciplinati nell'articolo 296 CPC (cfr. i commenti infra). Non vi è ancora stata una decisione definitiva che stabilisca se, nel diritto vigente, il principio inquisitorio e quello di non vincolatività degli atti di cui all'articolo 296 si applichino soltanto alle questioni riguardanti i figli in senso stretto, ossia i minori, o in generale ai figli anche maggiorenni, sempre che si tratti di

244

DTF 139 III 368 consid. 2 e 3, in particolare consid. 3.4; cfr. in proposito Samuel Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, FamPra.ch 2017, pag. 404 segg.

245 DTF 139 III 368 consid. 2 e 3 246 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.2.4.

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questioni che riguardano loro o il loro mantenimento 247. Anche se il Tribunale federale, almeno nel caso di una collettività pubblica che ha proposto azione in via surrogatoria al posto del figlio maggiorenne, si è detto contrario all'estensione di tale tutela procedurale ai figli maggiorenni248, la pratica differisce da Cantone a Cantone249. La dottrina dominante è invece favorevole all'applicazione completa o parziale ai figli minorenni o maggiorenni del principio inquisitorio e del principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti250. Secondo la giurisprudenza questi principi si applicano quando un figlio diviene maggiorenne durante la procedura251 o quando il giudice deve statuire nello stesso momento su diverse pretese di mantenimento dello stesso rango che sono sottoposte al principio inquisitorio illimitato e al principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti. L'articolo 296 capoverso 2 CPC è sempre applicabile a prescindere dall'età del figlio 252.

La proposta di modifica dell'articolo 295 CPC chiarisce la situazione giuridica per quanto riguarda il tipo di procedura applicabile: la procedura semplificata con le sue agevolazioni, in particolare l'esteso obbligo di porre domande di cui all'articolo 247 capoverso 1 CPC, varrà per tutte le azioni indipendenti riguardanti i figli e il loro mantenimento, relativizzando così le conseguenze dell'applicazione di principi processuali diversi. Inoltre, la modifica dell'articolo 295 CPC chiarisce anche che la normativa dell'articolo 296 CPC vale per tutte le controversie riguardanti i figli e il loro mantenimento, indipendentemente dalla maggiore età dei figli 253. Questa soluzione, combinata a un patrocinio e a consigli giuridici adeguati, permetterà di gestire meglio le particolari difficoltà che i figli incontrano in queste procedure, a prescindere dalla loro età.

Art. 296 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese) L'articolo 296 CPC disciplina l'applicazione del principio inquisitorio e del principio della non vincolatività degli atti nelle procedure riguardanti i figli, a prescin247 248

249

250

251 252 253

Cfr. anche la sentenza del TF 5A_865/2017 del 25 giugno 2018, consid. 1.3.3 Cfr. DTF 139 III 368 consid. 3.4 e DTF 118 II 93; un'esposizione dettagliata Eva Bachofner/Francesca Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Voll-jährigen, FamPra.ch 2016, pag. 619 segg.

Cfr. p. es. la sentenza del tribunale cantonale di Obwaldo ZV 17/001//III del 25 ottobre 2019, consid. 1 (applicazione art. 296 CPC), la sentenza del tribunale cantonale di San Gallo FO.2015.4 del 29 aprile 2016, consid. 1 (applicazione art. 296 CPC); la sentenza del tribunale cantonale di Zurigo,LZ150002-O/U del 7 luglio 2015, consid. 3.1 e la sentenza del tribunale cantonale di Berna, ZK 17 340 del 30 ottobre 2018, consid. 6 (nessuna applicazione dell'art. 296 CPC). Sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna 400 2011 364 del 20 marzo 2012, consid. 2 (applicazione del principio inquisitorio).

Cfr. Philippe Meier, Entretien de l'enfant majeur ­ Un état de lieux (2/2), JdT 2019 II 32 segg., 41 seg. con ulteriori rimandi nonché Jonas Schweighauser, Art. 296 N 4, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; Annette Spycher, Art. 296 N 5 seg., in: BK ZPO, Berna 2012; Christoph Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, Zurigo 2012, marg. 173 segg. e 783.

Cfr. sentenze del TF 5A_524/2017 del 9 ottobre 2017, consid. 3.2.2 e del tribunale cantonale di Berna ZK 17 340 del 30 ottobre 2018, consid. 14.7.

Cfr. anche Eva Bachofner/Francesca Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, FamPra.ch 2016, pag. 619 segg., 633.

Cfr. per l'interpretazione teleologica del principio di non vincolatività degli atti Eva Bachofner/Francesca Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, FamPra.ch 2016, pag.619 segg., 635.

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dere dalla loro maggiore età (cfr. i commenti all'art. 295 D-CPC). Il principio inquisitorio illimitato di cui al capoverso 1 che si applica nelle procedure riguardanti i figli va distinto dal principio inquisitorio sociale o attenuato che si applica in determinati settori della procedura semplificata (cfr. art. 247 cpv. 2 CPC), della procedura sommaria (cfr. art. 255 CPC) e nelle procedure relative al diritto di famiglia (cfr.

art. 272 e 277 cpv. 3 CPC). I testi tedesco e italiano esprimono questa differenza («Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen» e «Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest» «Il giudice esamina d'ufficio i fatti» und «Il giudice accerta d'ufficio i fatti») ma non il testo francese («Le tribunal établit les faits d'office»). Questa imprecisione terminologica va chiarita e la versione francese dell'articolo 296 capoverso 1 CPC va adeguata di conseguenza; la nuova disposizione riprende il testo del vecchio articolo 254 numero 1 vCC «[le juge] examine d'office les faits». Si tratta di una modifica meramente redazionale che lascia immutato il contenuto.

Art. 304 cpv. 2, secondo e terzo periodo L'articolo 304 CPC tratta determinati aspetti della competenza per le azioni di mantenimento e di paternità. Nell'ambito della revisione del diritto del mantenimento del figlio254 è stato introdotto un nuovo articolo 304 capoverso 2 CPC in vigore dal 1° gennaio 2017. Secondo tale disposizione, il giudice competente per l'azione di mantenimento decide anche sull'autorità parentale e sulle altre questioni riguardanti i figli. Questa attrazione di competenza ha come conseguenza che il giudice incaricato di giudicare l'azione di mantenimento statuisce anche sulle altre questioni riguardanti i figli, in particolare sull'autorità parentale e sulle cure, di modo che la questione del mantenimento non è più trattata separatamente ma assieme a tutte le altre questioni riguardanti i figli255.

Questa attrazione di competenze ha dato buoni risultati dalla sua entrata in vigore, ma gli aspetti procedurali del diritto del mantenimento hanno attirato diverse critiche e sono stati proposti miglioramenti256. Anche diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto modifiche257. Ad essere problematica è soprattutto la conseguenza di questa attrazione di competenza che nella
pratica si traduce spesso con la partecipazione del figlio e dei due genitori alla procedura258 e spesso vi è un'azione di mantenimento di un figlio contro un genitore e uno scontro tra i due genitori sulle altre questioni riguardanti i figli; il diritto vigente non prevede una soluzione procedurale soddisfacente per una tale situazione. Dopo aver esaminato le diverse proposte, il 254 255

RU 2015 4299 segg.

Cfr. al riguardo Samuel Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange ­ verfahrensrechtliche Fragen, FamPra.ch 2019, pag. 1 segg.; Eva Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2017, pag. 971 segg.

256 Cfr. p. es. Jonas Schweighauser/Diego Stoll, Neues Kindesunterhaltsrecht ­ Bilanz nach einem Jahr, FamPra.ch 2018, pag. 613 segg., nota a piè di pagina 263; Eva Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2017, pag. 971 segg., 984.

257 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.2.1 e 6.2.4.

258 Cfr. sentenza del TF 5A_977/2018 del 22 agosto 2019, consid. 4 (di prossima pubblicazione).

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nostro Consiglio propone di completare l'articolo 304 CPC precisando che in questo caso di attrazione di competenza, i genitori hanno sempre qualità di parte se il rapporto di filiazione è accertato (cpv. 2 secondo per.). In questi casi, il giudice può ripartire i ruoli di parte come in un'azione di divorzio (cpv. 2 terzo per.). Queste disposizioni intendono risolvere le difficoltà procedurali nei casi di attrazione di competenza senza dover creare una nuova forma di invito né una nuova procedura formale a tre parti. La medesima procedura potrà essere applicata anche alle azioni di paternità in cui occorre decidere in merito all'autorità parentale secondo l'articolo 298c CC. Per il figlio è come se i genitori fossero sposati, poiché parteciperà alla procedura e disporrà di diritti procedurali analoghi a quelli di cui agli articoli 297 e seguenti CPC e, se necessario, sarà rappresentato da un curatore secondo l'articolo 308 CC. In linea di massima, nel caso dell'azione proposta da un figlio rappresentato dalla madre, quest'ultima non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche se l'autorità parentale è congiunta259.

Esempio 1: P., padre del figlio minorenne F., chiede all'autorità di protezione dei minori e degli adulti di regolare la questione della custodia e della partecipazione alle cure. F. rappresentato dalla madre M., non sposata con P., propone un'azione di mantenimento contro P. (art. 279 CC). Il giudice si pronuncia sulla domanda di mantenimento e sulle questioni non pecuniarie riguardanti il figlio (art. 304 cpv. 2 per. 1 CPC). Attribuisce inoltre i ruoli di parte a P. e M. Anche F. partecipa alla procedura e, se le circostanze lo richiedono, è assistito da un curatore o da un rappresentante.

Esempio 2: F. è il figlio minorenne del padre P. e della madre M. che non sono sposati. F., rappresentato dalla madre M., propone azione di mantenimento contro P.

(art. 279 CC). Tutte le altre questioni non pecuniarie non sono contestate. Le parti alla procedura sono F. e P.

In tal modo il disegno sancisce una norma chiara e di facile attuazione che ben si integra nel sistema attuale. Permetterà di disciplinare tutte le questioni riguardanti i figli (segnatamente l'autorità parentale, la custodia e le cure), comprese quelle legate agli alimenti, in una sola procedura che riunisce
i due genitori e il figlio (o i figli).

Come già menzionato, sarà applicata soltanto ai figli minorenni.

Art. 313 cpv. 2 lett. b Secondo il diritto vigente l'appello incidentale decade in tre casi, perché dipende dall'appello principale (art. 313 cpv. 2 CPC). Il caso di cui alla lettera b in cui l'appello principale è respinto perché manifestamente infondato non è notificato alla parte avversa conformemente all'articolo 312 capoverso 1 CPC e quindi non può nemmeno essere presentato un appello incidentale. Si tratta di una svista del legislatore260 e per porvi rimedio, come chiesto in sede di consultazione261, la disposizione in questione è soppressa.

259

Cfr. sentenza del TF 5A_244/2018 del 26 agosto 2019, consid. 2 (di prossima pubblicazione).

260 Cfr. soltanto Peter Reetz/Sarah Hilber, Art. 313 N 50 segg, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; Nicolas Jeandin, Art. 313 N 10, in: CR CPC, 2 a ed., Basilea 2019.

261 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.60.

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Art. 314 cpv. 2 In deroga alle regole generali (art. 311­313 CPC) l'articolo 314 CPC prevede disposizioni speciali per l'appello contro le decisioni rese secondo la procedura sommaria (art. 248 segg. CPC). Contrariamente alle regole generali dell'appello, che hanno dato buoni risultati nella pratica, la normativa speciale applicabile alle procedure sommarie è da tempo oggetto di critiche in un ambito essenziale: gli affari del diritto della famiglia sottoposti alla procedura sommaria 262. Si tratta delle procedure matrimoniali (art. 271) e segnatamente delle misure di protezione dell'unione coniugale (art. 271 lett. a CPC), delle procedure riguardanti provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio (art. 276 CPC), di alcune procedure applicabili ai minori (art. 302 CPC) e delle procedure in materia di unione domestica registrata (art. 305 CP). Almeno un punto della citata normativa può essere migliorato: secondo l'articolo 314 capoverso 2 CPC l'appello incidentale è improponibile anche in questi casi. Questo disciplinamento ha come conseguenza che negli affari di protezione del matrimonio complessi e controversi vengono proposti appelli indipendenti per motivi puramente strategici. Non ne consegue soltanto un'ingente mole di lavoro (l'art. 311 cpv. 1 CPC stabilisce che l'appello deve essere motivato), ma anche un ulteriore inasprimento della controversia compromettendo così la disponibilità delle parti a concludere una transazione263. Per tale motivo l'appello incidentale sarà ammesso a titolo di eccezione all'eccezione in questi casi di diritto di famiglia sottoposti alla procedura sommaria. Il capoverso 2 è quindi completato con una riserva a favore delle procedure di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 CPC. Questa proposta è stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione264.

Tenuto conto delle numerose critiche del termine di dieci giorni per la proposizione dell'appello e il deposito della risposta, il nostro Consiglio aveva proposto nell'avamprogetto di prolungare il termine a 30 giorni per le controversie riguardanti il diritto di famiglia. Intendeva così rispondere alle critiche secondo le quali il termine era troppo breve e poteva causare casi di rigore laddove la decisione veniva notificata poco prima dei giorni festivi o di un periodo di vacanza. La proposta
del nostro Consiglio è tuttavia stata estremamente criticata durante la consultazione, perché si temeva che avrebbe potuto prolungare o complicare ulteriormente queste procedure comunque emozionalmente forti265. Tenuto conto di queste critiche, abbiamo rinunciato alla nostra proposta iniziale di prolungare i termini di cui all'articolo 314 capoverso 1 CPC, il che avrebbe in fin dei conti creato un'eccezione nella sistematica della legge.

Art. 315 cpv. 3 e 4 lett. c e d I capoversi 2 e 3 dell'articolo 315 CPC disciplinano le eccezioni al principio dell'effetto sospensivo dell'appello di cui al capoverso 1. Come è stato sottolineato in sede

262

Cfr p. es. Roland Fankhauser, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, FamPra.ch 2004, pag. 42 segg.

263 Così già Roland Fankhauser, Übersicht über die familienrechtlichen Bestimmungen im neuen Entwurf zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, FamPra.ch 2004, pag. 50 seg.

264 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.45.

265 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.45.

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di consultazione266, la formulazione del capoverso 3 è imprecisa, poiché nel caso di una decisione costitutiva non vi può essere revoca dell'effetto sospensivo perché quest'ultimo è concesso per legge. Non avendo però in linea di massima un contenuto esecutivo, le decisioni costitutive non possono essere eseguite anticipatamente e può esservi soltanto un passaggio in giudicato anticipato267. Il capoverso 3 va pertanto adeguato di conseguenza: l'appello contro una decisione costitutiva ha sempre effetto sospensivo. Si tratta di una modifica senza portata materiale.

Il capoverso 4 enumera esaustivamente i casi eccezionali in cui, per non privare di senso la decisione, l'appello non ha effetto sospensivo per legge. Il nostro Consiglio ritiene legittima la richiesta formulata durante la consultazione268 di completare questo catalogo di eccezioni con due nuove lettere c e d riguardanti la diffida ai debitori e la garanzia del mantenimento rispettivamente secondo gli articoli 132 e 291 e seguente CC. Non trattandosi di provvedimenti cautelari secondo la lettera b269, nel diritto vigente l'appello ha effetto sospensivo, il che non soddisfa270. In futuro quindi anche la diffida ai debitori e la garanzia del mantenimento costituiranno, nella misura in cui vengano sottoposte ad appello, un'eccezione al principio dell'effetto sospensivo dell'appello.

Art. 317 cpv. 1bis L'articolo 317 capoverso 1 CPC disciplina le modalità secondo cui sono considerati i nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nella procedura d'appello. Di essi occorrerà tenere conto solo limitatamente, in particolare soltanto se sono addotti tempestivamente e se la parte interessata non aveva potuto addurli dinanzi alla prima istanza nonostante avesse dato prova della diligenza richiesta.

A differenza delle procedure di prima istanza (cfr. art. 229 cpv. 3 CPC) il diritto vigente non prevede alcuna eccezione a questo principio per i procedimenti in cui il giudice o l'autorità giudiziaria superiore deve chiarire i fatti d'ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, contrariamente a quanto sostiene una parte della dottrina271, un'applicazione per analogia dell'articolo 229 capoverso 3 CPC alla procedura d'appello è esclusa272: né la sua genesi né la sua sistematica permettono di interpretare la norma scostandosi dal suo tenore. La limitazione dei nova si applica malgrado l'articolo 247 capoverso 2 CPC secondo cui l'autorità giudiziaria

266 267 268 269 270 271

272

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.61.

Cfr. Urs H. Hoffmann-Nowotny, Art. 315 N 37 seg., in: ZPO Rechtsmittel, Basilea 2013; Peter Reetz/Sarah Hilber, Art. 315 N 44 f., in: ZK ZPO, 3 a ed., Zurigo 2016.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.2.7.

Cfr. al riguardo DTF 137 III 193 consid. 1.2 Cfr. la sentenza del tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ZB.2016.1, del 1 aprile 2016, consid. 3.3 con rimando alla DTF 137 III 193 consid. 1.2 Così p. es. Benedikt Seiler, Zur Anwendbarkeit von Art. 229 Abs. 3 ZPO im Berufungsverfahren, SZZP 2012, 457 segg.; Martin H. Sterchi, Art. 317 N 8, in: BK ZPO, Berna 2012; Nicolas Jeandin, Art. 317 N 9, in: CR CPC, 2a ed., Basilea 2019.

DTF 138 III 625 consid. 2.1 f. Cfr. al riguardo l'esauriente scritto di Dieter Freiburghaus, Untersuchungsmaxime ohne Novenrecht im Berufungsverfahren nach ZPO?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler (a c. di), FS Sutter-Somm, Zurigo 2016, pag. 111 segg.

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superiore accerta d'ufficio i fatti (= principio inquisitorio sociale o limitato) anche nella procedura semplificata.

Secondo il nostro Consiglio vanno peraltro distinte le procedure in cui vige il principio inquisitorio illimitato. In questi casi, in cui l'autorità giudiziaria superiore deve «esaminare» d'ufficio i fatti (cfr. in particolare art. 296 CPC per gli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia [cfr. in proposito anche i commenti precedenti] nonché l'articolo 446 capoverso 1 CC sul diritto della protezione dei minori e degli adulti), i fatti e i mezzi di prova nuovi devono essere ammessi illimitatamente anche nella procedura di appello fino alla deliberazione della sentenza. Numerosi tribunali cantonali hanno già deciso in questo senso273 e, nel frattempo, anche il Tribunale federale ha accettato questa soluzione: nelle procedure in cui si applica il principio inquisitorio illimitato le parti possono invocare fatti e mezzi di prova nuovi anche se le condizioni di cui all'articolo 317 capoverso 1 CPC non sono adempiute274. Nella procedura con principio inquisitorio illimitato, l'interesse all'accertamento dei fatti e alla scoperta della verità materiale deve prevalere. Trattandosi principalmente di questioni riguardanti i figli, almeno indirettamente la tematica riguarda anche l'attuazione degli articoli 3, 9 e 12 della convenzione del 20 novembre 1989275 sui diritti del fanciullo.

La disposizione dell'articolo 317 CPC va quindi completata con un nuovo capoverso 1bis che codifica la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui i nuovi fatti e mezzi di prova sono presi in considerazione fino alla deliberazione della sentenza se il giudice deve esaminare d'ufficio i fatti. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato questa proposta ancora prima della citata decisione del Tribunale federale; alcuni partecipanti hanno perfino chiesto di estendere la norma alle procedure in cui vige il principio inquisitorio sociale o limitato 276.

Art. 318 cpv. 2 e art. 327 cpv. 5 Secondo queste due disposizioni, le autorità giudiziarie superiori notificano le loro decisioni alle parti con una motivazione scritta. In deroga all'articolo 239 capoverso 1, non vi sono quindi eccezioni all'obbligo di motivare le decisioni su appello e su reclamo. Poco
dopo l'entrata in vigore del CPC, la mozione 13.3684 Caroni «Nessun obbligo di motivazione dinanzi ai tribunali di secondo grado contro la volontà delle parti» chiedeva di adeguare questa normativa. Essa era stata respinta conformemente al parere del Consiglio federale di allora277. Nel frattempo il Tribunale federale ha deciso che l'autorità giudiziaria superiore può notificare la sua decisione inviandone il dispositivo e motivandola in seguito278. Come emerso dalla consultazione279, sussiste tuttora la necessità di adeguare le disposizioni per permet273

274 275 276 277 278 279

Cfr. p. es. la sentenza del tribunale cantonale di Basilea 400 2011 193, del 24 gennaio 2012 consid. 2; sentenza del tribunale cantonale di Zurigo LY140011-O, del 20 agosto 2014 consid. 2.4; sentenza del tribunale cantonale di Zurigo, LC130019, dell'8 maggio 2013, consid. 3.1.

DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 RS 0.107 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.46.

Boll. Uff. CN 2013 2204 DTF 142 III 695 consid. 4 Rapporto sui risultati della consultazione, n. 6.47.

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tere alle autorità giudiziarie superiori di notificare le loro decisioni senza doverle motivare, con tangibile sgravio di queste autorità. Il nostro Consiglio propone pertanto di abrogare gli articoli 318 capoverso 2 e 327 capoverso 5 CPC, il che permetterà di applicare il principio dell'articolo 239 capoverso 1 CPC anche all'appello e al reclamo. A causa della loro natura giuridica, le decisioni rese in procedura di revisione devono però continuare a essere imperativamente motivate secondo l'articolo 333 capoverso 3 CPC. Se le decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale va rispettato l'articolo 112 LTF e in particolare il suo capoverso 2 che prevede la possibilità di una notificazione senza motivazione. Nell'ambito della revisione in corso della LTF il nostro Consiglio aveva proposto di stralciare l'articolo 112 capoverso 2 LTF, ma il Consiglio nazionale aveva rifiutato questa proposta280.

Art. 328 cpv. 1 lett. d Secondo l'articolo 51 capoverso 3 CPC i motivi di ricusazione scoperti dopo la chiusura del procedimento devono essere fatti valere con un procedimento di revisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò vale tuttavia soltanto se non è più disponibile alcun'altra impugnazione. Secondo la proposta del nostro Consiglio, l'articolo 51 capoverso 3 CPC dovrebbe pertanto essere modificato e precisato di conseguenza (cfr. i commenti all'art. 51 cpv. 3 D-CPC). In considerazione di questa modifica occorre completare l'elenco dei motivi di revisione dell'articolo 328 capoverso 1 CPC, incompleto nel diritto vigente281, ma esaustivo secondo il messaggio CPC282, con la fattispecie della successiva scoperta di motivi di ricusazione di cui all'articolo 51 capoverso 3 D-CPC. Questa proposta è stata approvata anche nella procedura di consultazione283.

Art. 336 cpv. 3 L'articolo 336 CPC definisce le decisioni esecutive. Nel diritto vigente vi sono alcune incertezze del diritto riguardo alle decisioni che sono notificate senza motivazione scritta secondo l'articolo 239 CPC (cfr. al riguardo anche art. 239 cpv. 2bis D-CPC e il relativo commento) che devono essere eliminate introducendo una disposizione chiara nel nuovo articolo 336 capoverso 3 CPC: anche una decisione notificata senza motivazione scritta è esecutiva come una decisione motivata per scritto.

In via
di principio, anche secondo il diritto vigente, le decisioni che non possono essere oggetto di un'impugnazione dotata di effetto sospensivo sono esecutive dalla loro notificazione anche senza motivazione scritta284. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice ha differito l'esecuzione su richiesta di una parte (cfr. art. 239 cpv. 2bis DCPC).

280 281 282 283 284

Cfr. 18.051 Legge sul Tribunale federale. Modifica. Messaggio del 15 giugno 2018, FF 2018 3925, in particolare pag. 3968; Boll. Uff. CN 2019 264.

Cfr. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, Art. 328 N 12, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016 e Ivo Schwander, Art. 328 N 24 in: DIKE ZPO, 2 a ed., Zurigo 2016.

Cfr. il messaggio CPC, FF 2006 6752.

Rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.47.

Cfr. Daniel Staehelin, Art. 239 N 35 in: ZK ZPO, 3 a ed., Zurigo 2016.

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Art. 372 cpv. 2 L'articolo 372 capoverso 2 CPC disciplina il caso in cui cause concernenti il medesimo oggetto litigioso sono pendenti sia davanti a un tribunale statale sia davanti a un tribunale arbitrale; essa prevede che il tribunale successivamente adito sospenda la procedura finché il tribunale preventivamente adito abbia deciso sulla sua competenza. Non è rilevante il fatto che il tribunale adito per primo sia quello statale o quello arbitrale; vale il criterio della priorità temporale285. Questa norma si distingue pertanto dall'articolo 186 capoverso 1bis LDIP in materia di arbitrato internazionale286.

Il nostro Consiglio ritiene che questa disposizione non si sia affermata nella pratica e chiede che sia abrogata senza essere sostituita. È in contraddizione con l'articolo 61 capoverso 1 lettera b CPC287.. Di fatto, se in Svizzera viene prima adito un tribunale statale, secondo la dottrina e la giurisprudenza unanimi si applica l'articolo 61 CPC288: il giudice statale declina la sua competenza eccetto nei casi di cui alle lettere a­c (costituzione in giudizio, manifesta nullità o impossibilità di adempiere il patto d'arbitrato o di costituire il tribunale arbitrale per motivi imputabili al convenuto).

Secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera b CPC il giudice statale non declina la sua competenza solo nei casi in cui il patto d'arbitrato è manifestamente nullo o impossibile da adempiere; il giudice statale ha quindi soltanto una cognizione limitata e la decisione finale sulla competenza spetta al giudice arbitrale. Visto che il tribunale arbitrale statuisce definitivamente sulla propria competenza, non è logico che, in un primo tempo, debba sospendere la procedura, finché un giudice statale non decida definitivamente sulla competenza del tribunale arbitrale. Secondo l'opinione prevalente, se il tribunale statale adito per primo è un tribunale estero, non è applicabile né l'articolo 372 capoverso 1 CPC né l'articolo 61 CPC. Secondo la dottrina dominante, in questi casi l'articolo 186 capoverso 1bis LDIP si applica per analogia: la procedura arbitrale (nazionale) può essere portata avanti senza tenere conto dei procedimenti giudiziari esteri289, poiché il principio della litispendenza si applica in maniera illimitata nelle giurisdizioni d'arbitrato internazionali290.

Per questi motivi,
l'articolo 372 capoverso 2 CPC va soppresso senza che sia necessario sostituirlo, così da eliminare la contraddizione summenzionata e chiarire la situazione giuridica: un tribunale arbitrale nazionale non dovrà più sospendere automaticamente la propria procedura finché un tribunale statale non si sia pronun285 286

287 288

289 290

Cfr. Felix Dasser, Art. 372 N 13, in: KUKO ZPO, 2a ed, Basilea 2014; Christoph Müller, Art. 372 N 30, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.

Cfr. Irma Ambauen, 3. Teil ZPO versus 12. Kapitel IPRG, tesi di dottorato, Lucerna 2016, n. marg. 327; Christoph Müller, Art. 372 N 38, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; Markus Müller-Chen, Art. 61 N 6, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; Tarkan Göksu, Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 2014, n. marg. 1466; Christoph Hurni, Art. 61 N 12, in: BK ZPO, Berna 2012.

Cfr. Mladen Stojiljkovi, Die Kontrolle der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit, tesi di dottorato, Zurigo, pag. 152 segg.

Cfr. messaggio CPC, FF 2006 6771 e Christoph Müller, Art. 372 N 32, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016; Marco Stacher, Art. 61 N 5 in: BK ZPO, Berna 2014; Tanja Domej, Art. 61 N 1, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014.

Cfr. Felix Dasser, Art. 372 N 14, in: KUKO ZPO, 2a ed., Basilea 2014; Marco Stacher, Art. 372 N 126 in: BK ZPO, Berna 2014.

Cfr. Christoph Müller, Art. 372 N 31, 38, in: ZK ZPO, 3a ed., Zurigo 2016.

2482

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ciato in Svizzera sulla «manifesta nullità» del patto d'arbitrato. Potrà statuire immediatamente sulla propria competenza in maniera definitiva e se del caso proseguire la procedura d'arbitrato. La procedura per le autorità giudiziarie svizzere resterà immutata, poiché l'articolo 61 CPC non è modificato.

Art. 400 cpv. 2bis e 3 Secondo l'articolo 400 capoverso 2 CPC, il Consiglio federale mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. Il nostro Collegio ha adempito questo compito pubblicando i moduli sul sito dell'Ufficio federale di giustizia291. Proponiamo di ampliare questa prestazione aggiungendo un nuovo capoverso 2bis: in futuro saranno messe a disposizione del pubblico informazioni generali sulle spese processuali e sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziare il processo, ad esempio sotto forma di speciali promemoria. Il nostro Collegio ritiene che vi sia una reale necessità d'informazione in questo settore, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del processo. Il finanziamento da parte di terzi può permettere a persone e parti prive dei mezzi finanziari necessari, anche soltanto per prestare un anticipo delle spese, o senza diritto al gratuito patrocinio secondo gli articoli 117 e seguenti CPC, di superare questi ostacoli finanziari ed esercitare i loro diritti. In tal caso, un terzo ­ di regola un'impresa specializzata ­ finanzia tutte le spese legate alla pretesa dell'attore; se vince la causa, quest'ultimo deve rimborsare l'importo anticipato e versare una percentuale del rimanente come partecipazione al successo della causa. Se l'attore soccombe, le spese sono interamente sopportate dal terzo che finanzia il processo292. Il nostro Consiglio ritiene che l'informazione del pubblico e la messa a disposizione dei formulari permettano di garantire alle parti non rappresentate da un avvocato l'informazione sulle possibilità di finanziamento (informare i clienti sulle possibilità di finanziamento rientra nell'obbligo di diligenza dell'avvocato293). Il Consiglio federale deve poter delegare anche questo nuovo compito all'Ufficio federale di giustizia; il capoverso 3 è completato di conseguenza. Tenuto conto delle critiche della maggioranza dei partecipanti alla consultazione294, il nostro Consiglio rinuncia ad ampliare l'obbligo di informare sulle spese che incombe al giudice in virtù dell'articolo 97 CPC (cfr. n. 4.3).

Art. 401a

Statistica e numero di casi

I lavori relativi al presente progetto hanno chiaramente mostrato che attualmente su scala nazionale non vi è alcuna reale statistica relativa alla procedura civile e che 291 292

Cfr. www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Pubblicazioni & servizi > Procedura civile.

Cfr. al riguardo le esaurienti opere di Benjamin Schumacher, Prozessfinanzierung, Diss.

Zurigo 2015, pag. 5 segg.; Isaak Meier, Prozessfinanzierung, insbesondere prozessuale und konkursrechtliche Fragen, ZZZ 2019, pag. 3 segg. e Marcel Wegmüller, Prozessfinanzierung in der Schweiz: Bestandesaufnahme und Ausblick, HAVE 2013, pag. 235 segg. ciascuna con ulteriori rimandi.

293 Cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015, consid. 4.3.1; Benjamin Schumacher/Hans Nater, Prozessfinanzierung und anwaltliche Aufklärungspflichten, SJZ 2016, pag. 43 segg.

294 Cfr. il rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.15. Cfr. anche Benjamin Schumacher, Richterliche Pflicht zum Hinweis auf private Prozessfinanzierung? Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesrates zur Teilrevision der ZPO, AJP 2018, pag. 458 segg.

2483

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mancano molte cifre e statistiche significative per comprendere la pratica del CPC (cfr. in proposito n. 1.1.5). La Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ295), un organo specializzato del Consiglio d'Europa, rileva dati sul funzionamento della giustizia e quindi anche sul diritto processuale civile. Ora, gli unici dati disponibili su scala svizzera continuano ad essere frammentari e limitatamente significativi. Questa situazione è in contrasto con quella di alcuni Paesi limitrofi, si pensi ad esempio alla Germania o all'Austria. Informazioni affidabili sulle realtà determinanti del diritto sono imprescindibili per adeguare e rivedere le leggi nonché per la ricerca296.

Per questo motivo il disegno inserisce direttamente nel CPC una base legale per l'allestimento di basi statistiche e il rilevamento dei numeri di casi di procedure civili. È chiaro che si tratta di un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e dei giudici (giudici cantonali e Tribunale federale): soltanto unendo gli sforzi è possibile raggiungere in maniera opportuna l'obiettivo di lungo termine dell'allestimento di statistiche e del rilevamento dei numeri di casi di procedure civili uniformi e comparabili su scala svizzera per rendere possibili confronti su scala svizzera. Questo obiettivo è peraltro anche nell'interesse della Confederazione, dei Cantoni e dei giudici direttamente interessati e, in ultima istanza, anche della società e del pubblico. Secondo la nuova disposizione la Confederazione e i Cantoni si adopereranno insieme ai giudici affinché vi siano sufficienti basi statistiche sui numeri di casi e sugli indicatori relativi all'applicazione pratica della legge, in particolare sul numero, la natura, la materia, la durata e i costi di tutte le procedure del CPC. Questo mandato è rivolto alla Confederazione, ai Cantoni e ai giudici e potrà essere adempito in maniera efficace soltanto con la collaborazione di questi attori per evidenti ragioni di competenze e di risorse. Vanno rilevati dati e cifre essenziali e determinanti per il funzionamento e la comprensione del CPC e per gli attori interessati. In primo luogo si tratta di dati e cifre relativi al numero dei procedimenti avviati e liquidati distinti secondo i diversi tipi di procedura e per settori giuridici, nonché alla durata e ai costi dei
procedimenti civili. Viceversa, i dati dovranno essere rilevati soltanto se necessario e nel rispetto della proporzionalità. Come finora, inoltre, la scienza e la ricerca potranno rilevare altre cifre.

Poiché sono stati i Cantoni a esprimere un parere negativo in sede di consultazione, occorre tenere conto di questa critica nell'ambito dell'attuazione della disposizione297. Quindi, occorre evitare per quanto possibile di addossare maggiori oneri organizzativi e finanziari ai Cantoni e ai giudici e garantire l'autonomia cantonale nell'organizzazione dei tribunali. Trattandosi di un compito comune, anche la Confederazione dovrà svolgere una parte dei compiti. Tenuto conto di questa critica il nostro Consiglio rinuncia a ulteriori concretizzazioni a livello di legge. Occorre piuttosto che la Confederazione, i Cantoni e i giudici definiscano insieme in particolare i dati e le cifre da rilevare nonché le scadenze dei rilevamenti e i termini transitori. A tal fine ovviamente ci si baserà sulle strutture esistenti e sulle valutazioni già effet295

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.europewatchdog.info > Instrumente > Fachgremien > Effizienz der Justiz (CEPEJ).

296 Cfr. anche Isaak Meier, Evaluative Justizstatistik ­ am Beispiel des Einleitungsverfahrens, ZZZ 2016, pag. 5 segg., 6 seg.

297 Cfr. il rapporto sui risultati della consultazione, n. 5.62.

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tuate, segnatamente le cifre raccolte nell'ambito delle inchieste della CEPEJ o dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Questi dati saranno sviluppati in maniera adeguata per quanto necessario.

Gli attuali sforzi volti a sviluppare la comunicazione degli atti per via elettronica nell'ambito del progetto «Justitia 4.0» dovrebbero inoltre permettere di sfruttare importanti sinergie.

5.2

Modifica di altre leggi federali

5.2.1

Legge sul Tribunale federale (LTF)

Art. 42 cpv. 1bis L'articolo 42 riguarda gli atti scritti nelle procedure dinanzi al Tribunale federale.

In via di principio gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione (cpv. 1). Questa regola sembra troppo restrittiva visto che il nuovo articolo 129 capoverso 2 D-CPC prevede che la procedura potrà svolgersi anche in inglese a richiesta di tutte le parti se il diritto cantonale lo prevede (cfr. al riguardo il n. 4.1.6 e i commenti all'art. 129 D-CPC): se la procedura dinanzi al tribunale cantonale si svolge in inglese, le parti devono poter redigere i loro atti in inglese nella procedura dinanzi al Tribunale federale (cvp. 1bis). L'articolo 54 LTF rimane immutato e continuerà a disciplinare la lingua della procedura e quindi la lingua in cui il Tribunale federale redigerà le sue decisioni che rimarrà anche in futuro una lingua ufficiale. La possibilità di usare l'inglese o le lingue ufficiali di altri Cantoni (cfr.

art. 129 cpv. 2 D-CPC) verrà così concretizzata per tutte le istanze, compreso il Tribunale federale. La soluzione proposta corrisponde a quella che il nostro Consiglio ha presentato riguardo all'arbitrato nel quadro della revisione della LDIP, attualmente trattata dal Parlamento (art. 77 cpv. 2bis D-LTF nella versione DLDIP)298.

5.2.2

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 5 cpv. 3 lett. c L'articolo 5 LDIP disciplina la forma, il contenuto e l'effetto della proroga di foro in un contesto internazionale, a meno che un trattato internazionale sia prioritariamente applicabile conformemente all'articolo 1 capoverso 2 LDIP. Una proroga di foro validamente conclusa è assolutamente vincolante per il tribunale pattuito se vi è uno 298

18.076 Legge federale sul diritto internazionale privato. Capitolo 12: Arbitrato internazionale; Messaggio e disegno del 24 ottobre 2018 concernenti la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 12: Arbitrato internazionale), FF 2018 6019 segg.; il 18 ottobre 2019 la CAG-N ha dato seguito alla proposta del Consiglio federale; cfr. comunicato stampa della CAG-N del 18 ottobre 2019 consultabile all'indiritto: www.parlament.ch/it/ > Organi > Commissioni > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuridici CAG > Comunicati stampa.

2485

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stretto collegamento con la Svizzera, ossia se una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito (lett. a) o se all'oggetto litigioso dev'essere applicato il diritto svizzero (lett. b). Se il collegamento con la Svizzera è meno intenso, i tribunali, secondo il diritto vigente, dispongono di un potere di apprezzamento che permette loro di declinare la competenza. Con l'adozione di basi giuridiche i Cantoni saranno autorizzati a integrare i loro tribunali commerciali o i loro tribunali superiori con corti o camere specializzate che applicheranno regole di procedura specifiche per la composizione delle controversie commerciali internazionali (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c e 8 cpv. 2 D-CPC). Ciò permetterà ai Cantoni di limitare l'apprezzamento dei tribunali obbligandoli ad accettare queste proroghe di foro: il tribunale pattuito non potrà declinare la propria competenza se è un tribunale commerciale e l'azione si fonda sull'articolo 6 capoverso 4 lettera c DCPC (lett. c prima parte) e se l'azione si fonda sull'articolo 6 capoverso 4 lettera c D-CPC. Ciò varrà anche se si tratta di un tribunale superiore adito direttamente dalle parti in virtù dell'articolo 8 CPC a condizione che il diritto cantonale non gli permetta di declinare la competenza (lett. c seconda parte). Questa modifica garantisce che le convenzioni che pattuiscono la competenza territoriale della Svizzera e la competenza materiale di un tribunale commerciale o di un tribunale superiore cantonale saranno applicabili senza riserve anche dal punto di vista del diritto internazionale privato e che un tribunale superiore o un tribunale commerciale pattuito non potrà declinare la propria competenza. La modifica crea la certezza del diritto necessaria garantendo alle parti che sceglieranno un tribunale commerciale svizzero specializzato nei litigi internazionali che tale proroga di foro sarà vincolante. Non occorre proteggere i tribunali svizzeri da un'eccessiva mole di lavoro, contrariamente all'intenzione originaria del legislatore299, anche perché le proroghe di foro a favore di un determinato tribunale commerciale o tribunale superiore, competente sotto il profilo materiale, saranno vincolanti soltanto se il Cantone lo ha deciso.

Art. 11b Poiché la nuova lettera c dell'articolo 5
capoverso 3 LDIP rimanda al CPC, occorre procedere a un adeguamento redazionale del rimando contenuto nella presente disposizione (sostituzione del titolo completo con l'abbreviazione).

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non comporta ripercussioni dirette né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

La Confederazione dovrà assumere indirettamente spese supplementari nella misura in cui le spetteranno nuovi compiti derivanti dall'obbligo di pubblicare informazioni generali sulle spese, il gratuito patrocinio e le possibilità di finanziare il processo nonché il rilevamento del numero dei casi e l'allestimento delle statistiche (cfr.

299

Cfr. messaggio LDIP, FF 1983 I 239, n. 213.6.

2486

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art. 400 cpv. 2bis e 401a D-CPC e il relativo commento). I servizi e le autorità competenti svolgeranno questi nuovi compiti nel quadro dei mezzi finanziari disponibili e con il personale attuale.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna

Il progetto ha ripercussioni per i Cantoni sotto diversi punti di vista:

300

­

come prevede anche il diritto vigente, l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale, salvo che la legge non disponga altrimenti, (art. 3 CPC). Anche se la presente revisione non interviene direttamente nelle organizzazioni cantonali dei tribunali che in questo settore hanno dato buoni risultati, è possibile che, a medio termine, sia necessario adeguarle, ad esempio per quanto riguarda le autorità di conciliazione o nei Cantoni in cui vi è un tribunale commerciale. Le proposte modifiche riguardanti la possibilità di istituire speciali tribunali commerciali internazionali (cfr. n. 4.1.6 nonché in particolare art. 6 cpv. 4 lett. c e art. 129 cpv. 2 D-CPC) conferiscono inoltre ai Cantoni, senza obbligarli, la possibilità di compiere ulteriori modifiche nelle rispettive organizzazioni dei tribunali e delle autorità;

­

il disegno propone di modificare il disciplinamento sull'importo massimo dell'anticipazione delle spese processuali (cfr. art. 98 D-CPC) e la liquidazione delle spese giudiziarie (cfr. art. 111 cpv. 1 e 2 D-CPC). Poiché la giustizia è un compito essenziale dello Stato di diritto ne risultano sempre spese e costi per lo Stato, le modifiche proposte avranno conseguenze finanziarie dirette e indirette per i Cantoni, come da essi stessi sottolineato durante la consultazione300. Da una parte, conformemente alle attese, le anticipazioni delle spese processuali diminuiranno nella pratica e dall'altra i Cantoni non potranno compensare direttamente le spese processuali con le anticipazioni.

Ciò è comunque inevitabile, se si vuole sgravare le parti ­ già tenute a sopportare gli inevitabili rischi delle spese giudiziarie legate a un processo civile ­ perlomeno del rischio dell'insolvenza per le spese processuali, come era peraltro previsto all'epoca dell'elaborazione del CPC. Queste ripercussioni finanziarie sono tuttavia nettamente attenuate rispetto a quelle dell'avamprogetto, poiché il disegno prevede che in certi casi si possa chiedere un anticipo a concorrenza della totalità delle spese processuali presumibili e quindi la parte vincente continua a sopportare anche il rischio d'insolvenza (cfr.

art. 98 cpv. 2 D-CPC in combinato disposto con l'art. 111 cpv. 1 D-CPC).

Tali ripercussioni non si lasciano quantificare né per quanto riguarda il loro importo totale né per quello riferito a ogni singolo Cantone. Le esperienze maturate finora hanno tuttavia mostrato che un sistema d'incasso efficace permette di ridurre sensibilmente le perdite sopportate dai Cantoni per il pagamento mancato o tardivo delle spese processuali.

Cfr. al riguardo rapporto sui risultati della consultazione, n. 4.1 e 5.16.

2487

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Il disegno non ha ripercussioni particolari sui Comuni, i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna. Le relative questioni non sono pertanto approfondite.

6.3

Ripercussioni per l'economia

La natura stessa degli adeguamenti del diritto processuale civile rende molto difficile, se non addirittura impossibile, quantificare le ripercussioni economiche che ne derivano. Come già illustrato dal Consiglio federale in occasione dell'adozione del CPC, una giustizia efficace garantisce relazioni giuridiche pacifiche e migliora la prosperità economica e, infine, anche la qualità della vita301.

I presenti adeguamenti del CPC sono tesi a migliorare ulteriormente e rendere più efficace l'applicazione del diritto e la giustizia civile. Di conseguenza, i costi legati all'applicazione del diritto dovrebbero diminuire per i privati e, in particolare, per le imprese. Gli ostacoli finanziari del diritto vigente, in particolare le anticipazioni delle spese processuali (cfr. art. 98 CPC) e il rischio dell'insolvenza per le spese processuali sopportato dalla parte condannata a pagare le spese (cfr. art. 111 CPC), ovvero i paywall della giustizia in parte criticati, saranno eliminati.

6.4

Ripercussioni per la società

Le misure previste sono volte a migliorare l'efficacia della tutela giurisdizionale civile degli individui. Ciò rafforza la stabilità sociale e la fiducia che lo Stato di diritto e le sue istituzioni applicheranno il diritto in maniera efficace a favore di ogni individuo. In ultima istanza, il diritto privato riesce ad adempiere il suo mandato di strumento a garanzia dell'ordine sociale soltanto se può essere applicato e concretizzato nel caso di una controversia.

6.5

Ripercussioni per l'ambiente

Il disegno non avrà alcuna ripercussione per l'ambiente. Le relative questioni non sono pertanto esaminate.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il disegno, che si fonda sull'articolo 122 Cost. (competenza della Confederazione in materia di diritto civile e di procedura civile), prevede adeguamenti del vigente CPC e di altre leggi federali conformi alla Cost.

301

Cfr. messaggio CPC, FF 2006 6782.

2488

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7.2

Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La Svizzera è vincolata da diverse convenzioni bilaterali e multilaterali in materia di procedura civile, in particolare la convenzione di Lugano, la convenzione del 15 novembre 1965302 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, la convenzione del 18 marzo 1970303 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale e la convenzione del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile 304. Il disegno è compatibile con queste convenzioni.

7.3

Forma dell'atto

Il nuovo atto normativo contiene norme di diritto fondamentali che devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. L'atto normativo sottostà al referendum facoltativo.

7.4

Subordinazione al freno delle spese

Il disegno non prevede né disposizioni in materia di sussidi né crediti d'impegno o limiti di spesa e non è quindi subordinato al freno delle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5

Rispetto del principio della sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Le modifiche proposte si prefiggono di migliorare la procedura civile vigente, unificata sul piano nazionale. Tale è il caso anche degli adeguamenti proposti in materia di spese, settore particolarmente sensibile per i Cantoni. Nella misura in cui questi ultimi rimangono sovrani in materia tariffale con l'eccezione, già prevista dal diritto vigente, degli emolumenti LEF (cfr. art. 96 cpv. 2 D-CPC e il relativo commento), le modifiche proposte delle regole in materia di spese ­ in particolare quelle degli articoli 98 e 111 CPC sull'anticipazione e la liquidazione delle spese ­ rispettano i principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale. Queste modifiche sono pure giustificate dalla necessità di una procedura civile nazionale unificata. Si fondano sulla competenza complessiva della Confederazione in materia di procedura civile, prevista nell'articolo 122 Cost., che comprende in linea di massima anche l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione (cfr. anche art. 3 CPC).

302 303 304

RS 0.274.131 RS 0.274.132 RS 0.274.12

2489

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7.6

Delega di competenze legislative

Il disegno non prevede alcuna delega di competenze al Consiglio federale. Infatti, la messa a disposizione del pubblico, da parte del Consiglio federale, di informazioni generali sulle spese processuali e sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziare il processo (art. 400 cpv. 2bis D-CPC; cfr. il commento alla disposizione) non costituisce una delega di competenza legislative.

7.7

Protezione dei dati

La modifica del CPC e delle altre leggi federali non avrà ripercussione alcuna sul trattamento dei dati personali.

2490