20.079 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta preventiva (Strumenti «too big to fail») del 28 ottobre 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposta preventiva.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Le eccezioni vigenti nell'ambito dell'imposta preventiva per gli interessi derivanti da strumenti «too big to fail» come ad esempio le obbligazioni «bail-in» sono valide sino alla fine del 2021. Con l'attuazione della riforma in corso dell'imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi), la proroga delle eccezioni diverrebbe priva di oggetto. Poiché il messaggio concernente tale riforma sarà adottato dal Consiglio federale soltanto nel secondo trimestre del 2021 e potrà essere sottoposto al Parlamento solo successivamente, nell'interesse della stabilità finanziaria il Consiglio federale propone tuttavia di prorogare di cinque anni, ossia sino alla fine del 2026, la validità delle disposizioni derogatorie mediante un progetto separato. Anche i partecipanti alla consultazione relativa alla riforma dell'imposta preventiva sono favorevoli alla proroga. Dato che le eccezioni sono già previste dal diritto vigente, la misura proposta non ha alcuna ripercussione. L'eventuale mancata proroga delle eccezioni prima dell'entrata in vigore della riforma dell'imposta preventiva avrebbe invece ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria.

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Messaggio I termini tecnici usati nel messaggio sono spiegati nel glossario. Quando ricorrono per la prima volta, sono contrassegnati con un asterisco (*).

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Situazione iniziale

1.1

Situazione iniziale dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza

Le disposizioni «too big to fail» (TBTF*), introdotte nel 2013 nella legge dell'8 novembre 19341 sulle banche (LBCR), hanno lo scopo di evitare che in caso di crisi le banche di rilevanza sistemica*, assoggettate alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), debbano essere salvate con i soldi dei contribuenti. Per banche di rilevanza sistemica si intendono banche*, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario* il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (art. 7 cpv. 1 LBCR). Attualmente sono considerate banche di rilevanza sistemica UBS, Credit Suisse (CS), la Banca cantonale di Zurigo, il Gruppo Raiffeisen e PostFinance. Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione (= esigenze prudenziali*) sono previste quattro misure: aumento dei fondi propri, miglioramento della liquidità, pianificazione della stabilizzazione e del risanamento e disposizioni particolari sulla liquidazione*. Le prescrizioni relative alle prime due esigenze in materia di vigilanza prudenziale riguardano, in misura minore, anche le banche senza rilevanza sistemica.

Le banche possono soddisfare le esigenze prudenziali aumentando il capitale proprio, ad esempio attraverso l'emissione di azioni. Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare circa il 70 per cento delle esigenze in materia di fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca attraverso tale capitale proprio. Per quanto riguarda il restante 30 per cento e le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite, il regime TBTF prevede tre strumenti:

1

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i «contingent convertibles» (CoCos)* sono prestiti che al verificarsi di un evento determinante (cosiddetto trigger*) sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione. Questo capitale può essere, in una certa misura, computato nei fondi propri conformemente alle esigenze normative. Tutte le banche possono utilizzare tali strumenti. Nella prima fase del regime TBTF, gli strumenti emessi erano i CoCos; attualmente sul mercato svizzero non esistono più;

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le obbligazioni «write-off»* vengono ammortizzate al verificarsi di un evento determinante. Con queste obbligazioni è altresì possibile soddisfare, in una certa misura, le esigenze normative in materia di fondi propri. Anche tali strumenti possono essere utilizzati da tutte le banche. Attualmente (giuRS 952.0

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gno 2020) CS e UBS hanno in essere complessivamente obbligazioni «write-off» per circa 38 miliardi di franchi. Secondo la FINMA, bisogna attendersi a medio termine che questo volume diminuirà presumibilmente di circa 5­7 miliardi di franchi. Le altre tre banche di rilevanza sistemica hanno in essere complessivamente obbligazioni «write-off» per circa 3 miliardi di franchi, mentre tutti gli altri istituti finanziari nel loro insieme per circa 3,5 miliardi di franchi; ­

le obbligazioni «bail-in»* sono perlopiù prestiti obbligazionari che, in caso di (minaccia di) insolvenza, possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio nell'ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA.

Per questi prestiti non sussiste un trigger predefinito, ma è la FINMA a decidere in merito alla conversione o all'ammortamento. Le obbligazioni «bailin» permettono di soddisfare le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Queste esigenze si applicano attualmente soltanto alle banche di rilevanza sistemica. Al momento (giugno 2020) CS e UBS hanno in essere complessivamente obbligazioni «bail-in» per circa 74 miliardi di franchi. Secondo stime della FINMA, nei prossimi 3­4 anni il loro volume potrebbe aumentare di ulteriori 20­25 miliardi di franchi. Sempre secondo la FINMA, è probabile che le altre banche di rilevanza sistemica soddisfaranno le esigenze relative ai fondi in grado di assorbire le perdite soprattutto attraverso altri meccanismi (ad es. le garanzie dello Stato, che vengono computate nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite).

Secondo le prescrizioni in materia di vigilanza, le banche di rilevanza sistemica devono effettuare l'emissione di strumenti TBTF da un'unità con sede in Svizzera.

Considerata la necessità di fondi rispetto alle dimensioni della piazza finanziaria svizzera, non tutti i fondi possono essere collocati presso investitori nazionali. Per gli investitori esteri i suddetti strumenti sono più interessanti delle azioni, tra l'altro anche per motivi fiscali. Inoltre, le condizioni relative ai tassi d'interesse generalmente rimangono invariate per un lungo periodo e attirano quindi l'interesse di altri gruppi di investitori.

1.2

Situazione iniziale dal punto di vista del diritto fiscale

Il diritto fiscale contiene tutta una seria di disposizioni sugli strumenti TBTF.

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2 3 4

Nell'ambito di una revisione della legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva (LIP), entrata in vigore il 1° gennaio 20133, sono state introdotte per una durata di quattro anni eccezioni concernenti l'imposta preventiva sugli interessi derivanti dai CoCos e dalle obbligazioni «write-off» (art. 5 cpv. 1 lett. g LIP). Con effetto dal 1° gennaio 20174 queste eccezioni sono state prorogate sino alla fine del 2021 ed è stata aggiunta RS 642.21 RU 2012 5981 RU 2016 3451

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un'eccezione per le obbligazioni «bail-in», anch'essa valida fino alla suddetta data di scadenza (art. 5 cpv. 1 lett. i LIP). Le eccezioni si applicano a tutti gli strumenti emessi entro la fine del 2021. Fino al momento di un'eventuale conversione gli strumenti TBTF costituiscono in genere delle obbligazioni, i cui interessi sarebbero soggetti all'imposta preventiva. Nell'interesse della stabilità finanziaria, è tuttavia cresciuta la necessità di emettere questi strumenti in Svizzera e di assoggettarli al diritto svizzero. Poiché tali eccezioni non valgono per gli strumenti emessi a partire dal 2022, gli interessi derivanti dagli strumenti TBTF la cui emissione è successiva a tale data sarebbero soggetti all'imposta preventiva. Per le banche sarebbe quindi molto più difficile e costoso raccogliere fondi. Infatti, molti investitori internazionali non accettano la ritenuta dell'imposta preventiva e, pur potendo far valere il rimborso di tale imposta in virtù di una convenzione per evitare la doppia imposizione, passano ad altri prodotti se l'importo dell'imposta preventiva non è compensato da tassi d'interesse più elevati.

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Parallelamente alle eccezioni introdotte nella LIP, l'eccezione prevista nella legge federale del 27 giugno 19735 sulle tasse di bollo (LTB) per i CoCos convertiti in capitale proprio in caso di crisi è stata integrata con un'eccezione analoga per le obbligazioni «bail-in», applicabile dal 1° gennaio 2017 (art. 6 cpv. 1 lett. l e m LTB).

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Infine, è stata introdotta con effetto dal 1° gennaio 2019 una disposizione relativa all'imposta sull'utile sia nella legge federale del 14 dicembre 19906 sull'imposta federale diretta (LIFD; art. 70 cpv. 6) che nella legge federale del 14 dicembre 19907 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; art. 28 cpv. 1quater). Per evitare che l'emissione di strumenti TBTF abbia ripercussioni sull'imposizione dei redditi di partecipazioni, il calcolo della deduzione per partecipazioni della società madre di banche di rilevanza sistemica viene adeguato in modo mirato. Anche in caso di emissione di strumenti TBTF o di trasferimento di fondi, l'onere dell'imposta sull'utile sui redditi di partecipazioni rimane invariato rispetto a quello risultante prima dell'emissione degli strumenti.

La revisione dell'imposta preventiva, dell'imposta di bollo e dell'imposta sull'utile garantisce alle banche la possibilità di emettere dalla Svizzera strumenti TBTF a condizioni competitive. Per questi strumenti, che fino a un'eventuale conversione rappresentano in genere delle obbligazioni e quindi capitale di terzi, sussiste un forte interesse politico-economico e normativo affinché l'emissione venga effettuata dalla Svizzera e secondo il diritto svizzero. Le disposizioni servono a mantenere la stabilità finanziaria.

5 6 7

RS 641.10 RS 642.11 RS 642.14

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1.3

Necessità di agire e obiettivi

Le attuali disposizioni derogatorie relative agli interessi derivanti da strumenti TBTF previste dalla LIP non si applicano agli strumenti TBTF emessi a partire dal 1° gennaio 2022. Gli interessi derivanti da tali strumenti verrebbero pertanto assoggettati all'imposta preventiva e ciò renderebbe più difficile collocare questi strumenti (n. 1.2). È quindi opportuno prorogare la validità dell'eccezione prevista nell'ambito dell'imposta preventiva per garantire anche in futuro la certezza del diritto e la stabilità finanziaria. Ciò permette alle banche di soddisfare le esigenze del regime TBTF evitando che i costi derivanti da tale capitalizzazione risultino elevati a causa dell'imposta preventiva. Tuttavia, l'eccezione implica un trattamento privilegiato di questi strumenti rispetto alle altre obbligazioni societarie. Secondo il nostro Collegio, occorre fare in modo che questa situazione duri il meno possibile.

Dal 3 aprile 2020 al 10 luglio 2020 abbiamo svolto una procedura di consultazione su una riforma dell'imposta preventiva il cui obiettivo politico-economico è il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi*. A tal fine, l'imposta preventiva sugli interessi dovrà essere riscossa esclusivamente in capo alle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Tutti gli altri investitori (persone giuridiche domiciliate in Svizzera, investitori domiciliati all'estero) dovranno essere esentati dal pagamento della suddetta imposta sugli interessi.

Con l'entrata in vigore della riforma, la proroga della validità delle eccezioni previste nella LIP per gli interessi derivanti da strumenti TBTF diverrebbe priva d'oggetto, dal momento che verrebbero create condizioni quadro competitive per tutti i prestiti e quindi anche per gli strumenti TBTF. Dato che il progetto potrà essere trattato dalle vostre Camere soltanto a partire dall'estate del 2021, nell'interesse della stabilità finanziaria il nostro Collegio vuole prorogare per un periodo limitato la validità delle disposizioni derogatorie. Per questa ragione, con il presente progetto vi propone una proroga fino al 31 dicembre 2026 (vedi anche n. 2).

1.4

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato separatamente nel messaggio del 29 gennaio 20208 sul programma di legislatura 2019­2023. È tuttavia parte della riforma dell'imposta preventiva in corso, inserita nel messaggio sul programma di legislatura9 quale oggetto incluso nelle grandi linee e nel decreto federale del 21 settembre 202010 sul programma di legislatura 2019­2023.

8 9 10

FF 2020 1565 FF 2020 1565, in particolare pag. 1625 e pag. 1676 FF 2020 7365

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2

Procedura preliminare

Nella procedura di consultazione relativa alla riforma della legge sull'imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi)11, il nostro Collegio ha chiesto, nel caso in cui la riforma non dovesse entrasse in vigore per tempo, se prorogare le eccezioni previste nell'ambito dell'imposta preventiva per gli interessi derivanti da strumenti TBTF e per quanto tempo andrebbero prorogate.

Tutti i partecipanti alla consultazione, salvo Travail.Suisse e la Vereinigung der Privaten Aktiengesellschaften, si sono espressi in favore della proroga. Gli interpellati hanno proposto scadenze di tre anni (SwissHoldings, EXPERTsuisse, SwissRe, Associazione Svizzera d'Assicurazioni) e dieci anni (Conferenza dei direttori cantonali delle finanze [CDCF], tutti i Cantoni eccetto Vaud). Alcuni auspicano per contro che la scadenza coincida con l'entrata in vigore della riforma dell'imposta preventiva o con il momento in cui viene trovata un'altra soluzione (Cantone di Vaud, la maggior parte delle organizzazioni e tutti i partiti). Il Forum PMI chiede che la scadenza sia fissata a fine 2027.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

Tenuto conto dei risultati della consultazione, la validità delle disposizioni derogatorie deve essere prorogata di cinque anni (fino al 31 dicembre 2026). Questo termine permette alle vostre Camere di dibattere in modo adeguato la riforma dell'imposta preventiva (rafforzamento del mercato dei capitali di terzi) e, dopo l'adozione, di fissare un periodo sufficiente per l'attuazione. Il termine di cinque anni è ragionevole se si tiene conto dei risultati della consultazione e corrisponde alla durata dell'ultima proroga. Per il nostro Consiglio, la riforma dell'imposta preventiva continua ad avere elevata priorità. Nell'ambito di tale riforma, proporrà alle vostre Camere di porre fine alla proroga delle disposizioni derogatorie con l'entrata in vigore della riforma. Per gli strumenti emessi prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, è opportuno mantenere l'esenzione.

3.2

Attuazione

La proroga delle disposizioni derogatorie non determina sul piano fiscale la necessità di un'ulteriore concretizzazione (diritto vigente).

Attualmente è in corso una revisione parziale della legge sulle banche12. Alcune delle modifiche ivi proposte dal nostro Collegio hanno ripercussioni sul presente progetto. Nell'ambito dei dibattiti parlamentari si dovranno coordinare i lavori relativi a questi due progetti.

11 12

Il rapporto sui risultati è disponibile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF FF 2020 5647

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Il nostro obiettivo è far entrare in vigore la presente regolamentazione il 1° gennaio 2022. In tal modo è garantita una proroga senza soluzione di continuità.

Il nostro Consiglio propone pertanto alle vostre Camere di fissare la data di entrata in vigore nel testo sottoposto a referendum. In caso di adozione durante la sessione estiva del 2021, il numero II del capoverso 2 potrebbe avere il tenore seguente: «Qualora entro il 31 ottobre 2021 risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.» In caso contrario, il nostro Consiglio ne determina l'entrata in vigore.

4

Commento alle disposizioni

Art. 5 cpv. 1 lett. g n. 2 ed i n. 3 L'articolo 5 capoverso 1 lettere g ed i disciplina le eccezioni previste nell'ambito dell'imposta preventiva per gli interessi derivanti da strumenti TBTF. Con il presente disegno viene adeguata soltanto la scadenza indicata alla lettera g numero 2 e alla lettera i numero 3. A livello materiale non viene apportata alcuna modifica. In particolare per gli strumenti TBTF citati sarà richiesta anche in futuro l'approvazione da parte della FINMA. Sono considerate obbligazioni «bail-in» anche gli strumenti approvati dalla FINMA, se non sono emessi sotto forma di obbligazioni bensì di prestiti alle medesime condizioni delle obbligazioni. Ciò corrisponde alla prassi vigente.

5

Ripercussioni

La modifica di legge che qui vi presentiamo proroga soltanto la validità di un'eccezione vigente e quindi non avrà alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna né sull'effettivo del personale e sull'economia.

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Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

La facoltà della Confederazione di riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili si fonda sull'articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)13. I requisiti posti dall'articolo 127 Cost. si applicano anche alla riscossione dell'imposta preventiva. La LIP disciplina in particolare l'oggetto e il soggetto dell'imposta. Tutti questi principi sono osservati. Le eccezioni sono oggettivamente giustificate poiché gli strumenti TBTF servono a mantenere la stabilità del mercato finanziario svizzero (n. 1.1). Prorogare il trattamento privilegiato riservato a questi strumenti rispetto alle altre obbligazioni societarie è nell'interesse pubblico ed è 13

RS 101

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quindi conforme alla Costituzione. Inoltre, anche questa proroga è limitata nel tempo.

6.2

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno.

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Glossario Banca

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 30 aprile 201414 sulle banche sono considerate banche le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, e in particolare quelle che accettano a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo. Per iniziare la propria attività, le banche necessitano di un'autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza prudenziale della FINMA.

Nel presente contesto per banca si intendono anche i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari.

Per la definizione di «banche di rilevanza sistemica» si rimanda alla voce corrispondente.

Banche di rilevanza sistemica

Le banche di rilevanza sistemica sono banche il cui dissesto può, date le dimensioni, l'importanza sul mercato e le interconnessioni di tali banche, comportare notevoli squilibri nel sistema finanziario e ripercuotersi negativamente sull'intera economia.

Attualmente UBS e CS sono considerate banche di rilevanza sistemica globale15 conformemente alla legislazione in materia di vigilanza e banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a dell'ordinanza del 1° giugno 201216 sui fondi propri (OFoP). Sono considerate banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno la Banca cantonale di Zurigo, il Gruppo Raiffeisen e PostFinance.

Tutte le banche di rilevanza sistemica devono osservare particolari prescrizioni concernenti i fondi propri (da adempiere ad es.

con i CoCos o le obbligazioni «write-off») e esigenze relative ai fondi supplementari per coprire le perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza (a seconda della struttura proprietaria da adempiere con obbligazioni «bail-in», una garanzia dello Stato o un meccanismo analogo).

Tutte le altre banche soggiacciono alle esigenze generali in materia di vigilanza. Il concetto «banca senza rilevanza sistemica» non esiste nella legislazione in materia di vigilanza e pertanto non è utilizzato dalla Banca nazionale svizzera. Nel presente contesto, si ricorre a tale concetto solo per chiarire la delimitazione rispetto alle banche di rilevanza sistemica.

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16

RS 952.02 Secondo la sistematica del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB); l'ultimo elenco pubblicato il 22.11.2019 è disponibile all'indirizzo www.fsb.org > Publications > 2019 list of global systemically important banks (G-SIBs) RS 952.03

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CoCos

I CoCos (contingent convertibles) sono prestiti obbligatoriamente convertibili che, al verificarsi di un evento determinante predefinito nelle condizioni di emissione (cosiddetto trigger), sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione. Prima della loro conversione, i CoCos sono computati nel capitale di terzi qualificabile come fondi propri ai sensi della legislazione in materia di vigilanza.

I CoCos sono stati inseriti nella legge sulle banche (cfr. art. 11 cpv. 2 LBCR) contestualmente all'introduzione del regime TBTF, ovvero il 1° marzo 2012.

Attualmente le banche hanno però emesso esclusivamente obbligazioni «write-off». Il motivo è da ricercarsi nel fatto che, da una parte, è relativamente più complesso stabilire le disposizioni relative alla conversione e, dall'altro, il capitale sociale derivante da una conversione nell'ambito di un risanamento è ammortizzato senza alcun privilegio nei confronti degli investitori originari.

Esigenze prudenziali

Per tutte le banche i CoCos e le obbligazioni «write-off» ai sensi della legislazione in materia di vigilanza rappresentano fondi propri e servono pertanto ad adempire un'esigenza prudenziale. I CoCos e le obbligazioni «write-off» sono utilizzati dalle banche di rilevanza sistemica in particolare per adempiere le esigenze in materia di fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinata della banca. Possono però servire anche ad adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Per contro, le obbligazioni «bail-in» servono unicamente ad adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite; queste esigenze devono essere adempiute unicamente dalle attuali cinque banche di rilevanza sistemica.

Dal punto di vista fiscale, i CoCos, le obbligazioni «write-off» e le obbligazioni «bail-in» rappresentano capitale di terzi.

Si stima che sinora oltre il 95 percento di tutti gli strumenti TBTF sia stato emesso da banche di rilevanza sistemica. Ogni banca di rilevanza sistemica è tenuta ad adempiere tutte le esigenze, anche se in misura diversa. Di conseguenza, la quota delle banche di rilevanza sistemica rispetto al volume di tutti gli strumenti TBTF potrebbe tendenzialmente ancora aumentare.

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Gruppi finanziari, conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari

Un gruppo finanziario è un gruppo di imprese che formano un'unità economica o che sono tenute a sostenersi, operano prevalentemente nel settore finanziario e di cui almeno una è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari (art. 3c cpv. 1 LBCR). Si parla di conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se almeno un'impresa del gruppo finanziario è un assicuratore (art. 3c cpv. 2 LBCR).

La FINMA può assoggettare questi gruppi finanziari e conglomerati finanziari alla sorveglianza di gruppi. Tale sorveglianza è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di un'impresa.

I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari soggiacciono alla competenza della FINMA in materia di risanamento solo se sono dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari. Ciò è sempre il caso per i gruppi finanziari. Per contro, i conglomerati finanziari sono sottoposti a tale competenza solo se le società madri soggiacciono alla vigilanza della FINMA e alla sua competenza in materia di fallimento (art. 2bis cpv. 1 lett. a LBCR).

Liquidazione

La liquidazione ai sensi del presente progetto equivale a un ritiro dal mercato. L'uscita improvvisa e non ordinata di una banca dal mercato può ripercuotersi negativamente sulla stabilità del sistema finanziario e sull'economia nazionale. Si applicano pertanto prescrizioni specifiche in caso di insolvenza di una banca, volte a garantire un'uscita ordinata dal mercato (liquidazione).

Mercato dei capitali di terzi

Il mercato dei capitali di terzi fa parte del mercato dei capitali.

Nel presente contesto, il capitale di terzi è costituito dai debiti di un'impresa. Sono qui rilevanti soprattutto le obbligazioni e gli altri investimenti che generano redditi di interessi.

Obbligazioni «write-off»

Le obbligazioni «write-off» sono prestiti con rinuncia al credito.

Al verificarsi di un evento determinante (trigger, analogamente ai CoCos, vedi la voce corrispondente), queste obbligazioni non sono convertite in capitale proprio, bensì ammortizzate (l'eliminazione senza sostituzione dell'obbligo di rimborsare il capitale di terzi crea capitale proprio). La rinuncia al credito non costituisce un'opzione in caso di crisi, ma è stata scelta dall'emittente sin dal principio come variante. A seconda della forma giuridica dell'istituto emittente (in particolare enti pubblici o società cooperative), questa variante deve essere scelta già solo per il fatto che una conversione in capitale sociale non sarebbe realizzabile.

Prima del loro ammortamento queste obbligazioni rappresentano, sotto il profilo del diritto fiscale, capitale di terzi. Secondo la

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legislazione in materia di vigilanza, queste risorse possono essere computate nei fondi propri.

Le obbligazioni «write-off» sono state inserite nella legge sulle banche contestualmente all'introduzione del regime TBTF, con effetto dal 1° marzo 2012 (cfr. art. 11 cpv. 2 LBCR).

Obbligazioni «bail-in»

Le obbligazioni «bail-in» sono state inserite nella legislazione sulle banche con effetto dal 1° luglio 2016. Sono strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza e servono alle banche come ulteriore cuscinetto di capitale. Si tratta di prestiti obbligazionari che, in caso di (minaccia di) insolvenza nell'ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA conformemente agli articoli 28­32 LBCR, in particolare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 LBCR, possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio (cfr. inoltre art. 126a, 132 e 133 OFoP). Diversamente dai CoCos, per i quali spetta agli organi della società assicurarsi già al momento dell'emissione che in caso di conversione le azioni siano disponibili, nel caso delle obbligazioni «bail-in» le azioni sono create in virtù di una decisione della FINMA in qualità di autorità di risanamento; tali azioni sono distribuite ai creditori per compensare la riduzione del loro credito, tuttavia previo ammortamento del capitale di terzi costituito precedentemente.

Con la modifica del 21 novembre 2018 dell'OFoP le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite riguardano ora, seppure in misura minore, anche le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale.

Secondo le disposizioni dell'OFoP, le obbligazioni «bail-in» possono essere approvate dalla FINMA non solo sotto forma di prestiti obbligazionari, bensì ­ a condizioni analoghe ­ anche di mutui.

Strumenti TBTF

Per la definizione di CoCos, di obbligazioni «write-off» e di obbligazioni «bail-in», si rimanda alla voce corrispondente.

Le disposizioni TBTF della LBCR intendono impedire che, in caso di crisi, le banche sottoposte alla vigilanza della FINMA debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti. A tale scopo questi istituti devono adempiere determinate esigenze relative ai fondi propri e ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2012. Da quel momento le banche possono emettere prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e prestiti con rinuncia al credito (obbligazioni «write-off»), computabili nei fondi propri prudenziali.

In virtù del mandato conferitogli e statuito nella legge sulle banche, il Consiglio federale deve effettuare una valutazione 7619

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ogni due anni. È a seguito di una tale valutazione che è stata introdotta, con la modifica del 1° luglio 2016, la possibilità di emettere anche obbligazioni «bail-in».

Per la società emittente, gli strumenti TBTF rappresentano capitale di terzi. Si tratta in effetti di prodotti strutturati di capitale di terzi (vedi la voce corrispondente ai singoli strumenti).

TBTF

Too-big-to-fail. Al fine di limitare la necessità di misure statali per salvare le banche di rilevanza sistemica e quindi ridurre eventuali ripercussioni finanziarie per i contribuenti, la Svizzera ha emanato un quadro regolamentare specifico in materia di TBTF.

Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione sono previste quattro misure17: ­ aumento dei fondi propri: le banche di rilevanza sistemica sono tenute a costituire una riserva più cospicua di fondi propri a copertura delle perdite; ­ miglioramento della liquidità: la resistenza della banca a fronte di uno scenario di shock di liquidità viene migliorata grazie a un particolare regime di liquidità; ­ pianificazione della stabilizzazione e del risanamento o della liquidazione: occorre prepararsi tempestivamente ad affrontare un'eventuale crisi. Un piano d'emergenza deve garantire la continuità dei servizi di rilevanza sistemica in caso di insolvenza; ­ disposizioni concernenti l'insolvenza delle banche: gli strumenti giuridici concernenti il risanamento e la liquidazione degli istituti finanziari sono stati adeguati.

In virtù della legislazione TBTF le banche sottoposte alla vigilanza della FINMA possono tra l'altro essere obbligate a emettere CoCos, obbligazioni «write-off» e obbligazioni «bail-in» per rafforzare la base di fondi propri o per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Trigger

Evento scatenante. Al suo verificarsi i due strumenti TBTF CoCos e obbligazioni «write-off» sono convertiti in capitale proprio o ammortizzati. Nella prassi ciò avviene principalmente in caso di mancato raggiungimento di una determinata quota di capitale proprio e in caso di minaccia di insolvenza.

Per le obbligazioni «bail-in», il trigger è costituito da una decisione formale di risanamento da parte della FINMA.

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Scheda informativa dell'1.12.2014 della FINMA, Il regime too big to fail svizzero, disponibile all'indirizzo www.finma.ch.

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