Decisione generale concernente misure urgenti per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino del 20 novembre 2020

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV); considerato che in certe zone del Canton Ticino la Popillia japonica Newman è talmente diffusa che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di una zona infestata è giustificata; considerato che il rischio di diffusione di Popillia japonica Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate; considerato che è necessario e opportuno delimitare attorno alla zona infestata una zona cuscinetto, alla quale si applicano parimenti misure speciali; considerato che lo sviluppo delle popolazioni di Popillia japonica Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo, decide:

1. Delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali del Canton Ticino elencati nell'allegato 1 costituiscono una zona infestata.

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I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali che si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alla zona infestata costituiscono una zona cuscinetto.

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2. Misure nella zona infestata Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

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Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale trinciato, setacciato o sottoposto a un trattamento, che offre una sicurezza fitosanitaria comparabile e che è stato riconosciuto dal Servizio fitosanitario federa2

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le (SFF). Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto e viene trasportato coperto.

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I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili le seguenti deroghe: 4

a.

il Servizio fitosanitario cantonale2, su richiesta, può autorizzare deroghe se il richiedente gli fornisce la prova che lo strato superficiale del suolo della particella interessata è esente da larve di Popillia japonica Newman fino a una profondità di 30 centimetri. Sono considerati mezzi di prova i risultati delle analisi di Agroscope (o di un laboratorio da esso accreditato) di campioni di terreno rappresentativi prelevati dal SFF o sotto la sua supervisione. Il Servizio fitosanitario cantonale trasmette alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo una copia di ciascuna autorizzazione concessa; oppure

b.

la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo3, su richiesta, può autorizzare deroghe se il materiale va in discarica, a condizione che in discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e se durante il trasporto vengono adottate tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman. Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'organo summenzionato può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni e chiedere loro di collaborare per sensibilizzare i richiedenti di licenze edilizie sul rischio fitosanitario rappresentato dal trasporto di materiale terroso. Al Servizio fitosanitario cantonale va trasmessa una copia di ciascuna autorizzazione concessa.

È vietato trasportare fuori dalla zona infestata vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, inclusi i tappeti erbosi precoltivati, ad eccezione dei vegetali in coltura in vitro.

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6

Il divieto di cui al capoverso 5 non si applica a merci: a.

messe in commercio con un passaporto fitosanitario;

b.

messe in commercio da un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), a condizione che il Servizio fitosanitario cantonale abbia concesso all'azienda un'autorizzazione per la messa in commercio delle merci in questione.

Le aziende omologate al rilascio di passaporti fitosanitari possono rilasciare un passaporto fitosanitario per vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide soltanto se, oltre alle condizioni definite nella 7

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www.4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/servizio-fitosanitario/ www.ti.ch/spaas/

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OSalV e nell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20194 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC), sono adempiute le condizioni di cui all'allegato 3.

Il Servizio fitosanitario cantonale, su richiesta, può autorizzare aziende non omologate al rilascio di passaporti fitosanitari a mettere in commercio vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide.

L'autorizzazione deve adempiere le condizioni di cui all'allegato 3.

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Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri. Il Servizio fitosanitario cantonale deve essere informato della presenza di Popillia japonica Newman o se vengono riscontrati sintomi riconducibili a tale organismo nocivo, affinché possa stabilire caso per caso i mezzi di lotta all'organismo nocivo. Inoltre, in caso di cessione di vegetali (senza passaporto fitosanitario) a utilizzatori finali non commerciali (privati) occorre fornire loro anche il materiale informativo in formato cartaceo del Servizio fitosanitario cantonale o del SFF concernente la Popillia japonica Newman.

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Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da seguire la dinamica delle popolazioni di Popillia japonica Newman e ordinare nel momento opportuno e nel luogo adatto le misure di lotta tese a mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo.

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3. Misure nella zona cuscinetto Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

1

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde al di fuori del territorio comunale, tranne nei casi in cui sia stato precedentemente trinciato. Il trasporto dalla zona cuscinetto nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto è consentito solo se il materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde è stato trinciato, setacciato o sottoposto a un trattamento che offre una sicurezza fitosanitaria comparabile e che è stato riconosciuto dal SFF. Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto e viene trasportato coperto.

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I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili le seguenti deroghe: 4

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a.

il Servizio fitosanitario cantonale, su richiesta, può autorizzare il trasporto nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto se il richiedente gli fornisce la prova che lo strato superficiale del suolo della particella interessata è esente da larve di Popillia japonica Newman fino a una profondità di 30 centimetri. Sono considerati mezzi di prova i risultati delle analisi di Agroscope (o di un laboratorio da esso accreditato) di campioni di terreno rappresentativi prelevati dal SFF o sotto la sua supervisione. Il Servizio fitosanitario cantonale trasmette alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo una copia di ciascuna autorizzazione concessa; oppure

b.

la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, su richiesta, può autorizzare il trasporto nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto se il materiale va in discarica, a condizione che in discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e se durante il trasporto vengono adottate tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman. Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'organo summenzionato può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni e chiedere loro di collaborare per sensibilizzare i richiedenti di licenze edilizie sul rischio fitosanitario rappresentato dal trasporto di materiale terroso. Al Servizio fitosanitario cantonale va trasmessa una copia di ciascuna autorizzazione concessa.

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Il trasporto di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, inclusi i tappeti erbosi precoltivati, ad eccezione dei vegetali in coltura tessutale è consentito soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto nella zona infestata.

Al di fuori della zona cuscinetto e della zona infestata possono essere trasportati solamente vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, inclusi i tappeti erbosi precoltivati: 6

a.

messi in commercio con un passaporto fitosanitario;

b.

messi in commercio da un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), a condizione che il Servizio fitosanitario cantonale abbia concesso all'azienda un'autorizzazione per la messa in commercio delle merci in questione.

Le aziende omologate al rilascio di passaporti fitosanitari possono rilasciare un passaporto fitosanitario per vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide soltanto se, oltre alle condizioni definite nella OSalV e nella OSalV-DEFR-DATEC, sono adempiute le condizioni di cui all'allegato 3.

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Il Servizio fitosanitario cantonale, su richiesta, può autorizzare aziende non omologate al rilascio di passaporti fitosanitari a mettere in commercio vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide.

L'autorizzazione deve adempiere le condizioni di cui all'allegato 3.

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Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal 9

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fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

Se un'azienda sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

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Per il riconoscimento precoce della possibile presenza di Popillia japonica Newman nella zona cuscinetto, il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza del territorio.

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5. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, se sono a disposizione del ricorrente.

1° dicembre 2020

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer:

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Allegato 1 (n. 1 cpv.1)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto concerne la Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Agno Balerna Bissone Breggia Brusino Arsizio Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Croglio Grancia Lugano

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Morbio Superiore, Sagno Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Barbengo, Carabbia, Carona, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

Magliaso Maroggia Melano Melide Mendrisio Monteggio Morbio Inferiore Morcote Novazzano Paradiso Ponte Tresa Pura Riva San Vitale Sessa Stabio Vacallo Vico Morcote

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Allegato 2 (n. 2 cpv. 2)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne la Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Alto Malcantone Aranno Arogno Astano Bedano Bedigliora Bellinzona Bioggio Breggia Cademario Cadempino Cadenazzo Canobbio Capriasca Comano Cureglia Curio Gambarogno Gravesano Isone Lamone Lugano

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Camorino, Pianezzo, Sant'Antonio Intero Comune Bruzella, Cabbio, Caneggio, Muggio Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Brè, Bogno, Breganzona, Cadro, Castagnola, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese

Manno Massagno Mezzovico-Vira Miglieglia Monteceneri Muzzano Novaggio 8032

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Origlio Ponte Capriasca Porza Rovio Sant'Antonino Savosa Sorengo Torricella-Taverne Vernate Vezia

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Allegato 3 (n. 2 cpv. 4 e n. 3 cpv. 4)

Condizioni per la messa in commercio di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, inclusi i tappeti erbosi precoltivati I. Vegetali con radici, eccetto i tappeti erbosi precoltivati 1.

La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto, oppure

2.

le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente, oppure

3.

a.

b.

c.

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le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° maggio al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe, oppure possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), i vegetali in pieno campo sono predisposti in modo che tra il 1° maggio e il 30 settembre le file intermedie siano protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco) su una larghezza pari a 1,5 volte la zolla, oppure le file intermedie dal 1° maggio al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte l'anno, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

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II. Vegetali con radici sotto forma di tappeti erbosi precoltivati 1.

Condizioni di natura tecnica a. Le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente, oppure b. i tappeti erbosi vengono sottoposti a un trattamento per rimuovere dalle radici più terriccio o substrato di coltivazione possibile e in seguito trattati con un insetticida e le particelle di coltivazione sono risultate indenni da Popillia japonica Newman in almeno due controlli ufficiali in cui sono stati prelevati campioni di terreno.

2.

Condizioni di natura amministrativa In ogni caso, i tappeti erbosi precoltivati devono essere notificati al Servizio fitosanitario federale almeno 48 ore prima della loro messa in commercio e le eventuali misure adottate ai sensi del numero 1 lettera b devono essere documentate.

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