5 Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2021­2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:

Art. 1

Sussidi di base destinati alle università cantonali e agli altri istituti accademici

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 2927,0 milioni di franchi per i sussidi di base destinati alle università cantonali e agli altri istituti accademici secondo l'articolo 50 lettera a LPSU.

Art. 2

Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 2305,3 milioni di franchi per i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali secondo l'articolo 50 lettera b LPSU.

Art. 3

Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative nonché sussidi a infrastrutture comuni

Per i sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU e per i sussidi a infrastrutture comuni secondo l'articolo 47 capoverso 3 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 424,9 milioni di franchi.

1

1 2 3

RS 101 RS 414.20 FF 2020 3295

2019-2969

3545

Crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2021­2024. DF

2

FF 2020

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 4

Sussidi vincolati a progetti

Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 123,7 milioni di franchi.

1

2

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 5

Previsioni sul rincaro

I limiti di spesa e i crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.

2021: +0,4 per cento;

b.

2022: +0,6 per cento;

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 6

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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