5 Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 20212024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:
Art. 1
Sussidi di base destinati alle università cantonali e agli altri istituti accademici
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 2927,0 milioni di franchi per i sussidi di base destinati alle università cantonali e agli altri istituti accademici secondo l'articolo 50 lettera a LPSU.
Art. 2
Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 2305,3 milioni di franchi per i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali secondo l'articolo 50 lettera b LPSU.
Art. 3
Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative nonché sussidi a infrastrutture comuni
Per i sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU e per i sussidi a infrastrutture comuni secondo l'articolo 47 capoverso 3 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 424,9 milioni di franchi.
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1 2 3
RS 101 RS 414.20 FF 2020 3295
2019-2969
3545
Crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 20212024. DF
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FF 2020
I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 4
Sussidi vincolati a progetti
Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 123,7 milioni di franchi.
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I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.
Art. 5
Previsioni sul rincaro
I limiti di spesa e i crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.
2021: +0,4 per cento;
b.
2022: +0,6 per cento;
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
Art. 6
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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