Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Progetto
(Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 13 febbraio 20201; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Pieren, Gafner, Gallati, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Wasserfallen Christian) Non entrare in materia I La legge del 30 settembre 20113 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche è modificata come segue: Inserire prima del titolo della sezione 4 Art. 11a
Aiuti finanziari per programmi cantonali di sviluppo della politica della prima infanzia
In deroga alla definizione dei gruppi destinatari di cui all'articolo 4, la Confederazione può concedere al massimo a quattro Cantoni all'anno aiuti finanziari una tantum della durata di tre anni per i programmi concernenti la politica della prima infanzia. Gli aiuti finanziari sono finalizzati a sviluppare la politica cantonale della prima infanzia e a colmarne eventuali lacune.
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FF 2020 3249 Sarà pubblicato successivamente nel FF.
RS 446.1
2020-0689
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L sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche
FF 2020
L'UFAS conclude accordi contrattuali con i Cantoni. Tali accordi contemplano segnatamente gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dal Cantone, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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La presente legge ha effetto per dieci anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
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