Decreto federale che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20202, decreta:

Art. 1 È approvata l'adesione ai Nuovi accordi di credito (NAC) modificati del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 gennaio 20203.

1

Il Consiglio federale ha la facoltà di autorizzare la partecipazione della Svizzera ai NAC del FMI.

2

Prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale il Consiglio federale decide, previa intesa con la Banca nazionale svizzera (BNS), se prorogare la partecipazione della Svizzera o mettervi termine.

4 La BNS partecipa ai NAC a nome della Svizzera. La BNS collabora strettamente con la Confederazione all'attuazione della partecipazione ai NAC. Le modalità di attuazione sono disciplinate in una convenzione tra il Consiglio federale e la BNS. Il Consiglio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione della Svizzera ai NAC.

3

I crediti accordati dalla BNS nel quadro dei NAC non sono garantiti dalla Confederazione.

5

1 2 3

RS 101 FF 2020 2079 RS 0.941.16; FF 2020 2099. I NAC entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

2019-3690

2097

Approvazione dell'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale. DF

FF 2020

Art. 2 Con l'entrata in vigore dei NAC, il presente decreto sostituisce il decreto federale del 1° marzo 20114 che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

4

RU 2011 2305

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