12 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
Disegno
(LPSU) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta: I La legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero č modificata come segue: Art. 30 cpv. 2, primo periodo Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un'ordinanza le condizioni per l'accreditamento. ...
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Art. 65 cpv. 2 Le decisioni del Consiglio federale in materia di diritto ai sussidi non sono impugnabili.
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II La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale č modificata come segue:
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FF 2020 3295 RS 414.20 RS 173.32
2019-2977
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Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF
FF 2020
Art. 32 cpv. 1 lett. j 1
Il ricorso č inammissibile contro: j.
le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
III 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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