12 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Disegno

(LPSU) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta: I La legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero č modificata come segue: Art. 30 cpv. 2, primo periodo Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un'ordinanza le condizioni per l'accreditamento. ...

2

Art. 65 cpv. 2 Le decisioni del Consiglio federale in materia di diritto ai sussidi non sono impugnabili.

2

II La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale č modificata come segue:

1 2 3

FF 2020 3295 RS 414.20 RS 173.32

2019-2977

3561

Promozione e coordinamento del settore universitario svizzero. LF

FF 2020

Art. 32 cpv. 1 lett. j 1

Il ricorso č inammissibile contro: j.

le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3562