Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Disegno
(LPP) (Riforma LPP 21) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20201, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 8 cpv. 1 e 2 Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 12 443 sino a 85 320 franchi.
Tale parte è detta salario coordinato.
1
2
Abrogato
Art. 10 cpv. 2 lett. a 2
Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando: a.
è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13 cpv. 1);
Art. 14 cpv. 2, 2bis e 3 L'aliquota minima di conversione è del 6,0 per cento per l'età ordinaria di pensionamento (art. 13 cpv. 1).
2
Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia prima e dopo l'età ordinaria di pensionamento.
2bis
1 2
FF 2020 8591 RS 831.40
2020-2603
8685
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma LPP 21)
FF 2020
Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale almeno ogni cinque anni un rapporto redatto coinvolgendo le parti sociali. Il rapporto contiene le basi per la determinazione dell'aliquota minima di conversione negli anni successivi.
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Art. 16
Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti: Età
Aliquota in per cento del salario coordinato
2544 45età ordinaria di pensionamento
9,0 14,0
Titolo prima dell'art. 47b
Parte seconda a: Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d'invalidità Art. 47b
Principio
I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità hanno diritto a un supplemento di rendita.
1
2
Il supplemento non dipende dall'importo della rendita.
Il supplemento è finanziato mediante contributi dei datori di lavoro e degli assicurati.
3
Art. 47c 1
Diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia
Hanno diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia le persone che: a.
nel momento in cui iniziano a ricevere la rendita sono assicurate presso un istituto di previdenza;
b.
hanno raggiunto l'età minima per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell'AVS;
c.
sono state assicurate per la vecchiaia per almeno 15 anni in qualità di salariati conformemente all'articolo 7 capoverso 1 o all'articolo 46 oppure in qualità di indipendenti o salariati conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2;
d.
sono state assicurate nell'AVS per almeno dieci anni consecutivi nel periodo immediatamente precedente l'inizio della riscossione della rendita; e
e.
ricevono almeno il 50 per cento della loro prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita.
Il diritto al supplemento si estingue con il decesso della persona che riceveva la rendita di vecchiaia.
2
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma LPP 21)
FF 2020
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i periodi di assicurazione sono computati quali anni di assicurazione ai sensi del capoverso 1 lettera c. Disciplina la prova del compimento degli anni di assicurazione.
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Disciplina la prova dell'adempimento della condizione di cui al capoverso 1 lettera e.
4
Stabilisce i casi particolari nei quali si può derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera e, segnatamente: 5
a.
quando l'assicurato è affiliato a più istituti di previdenza;
b.
quando l'istituto di previdenza prevede il versamento della prestazione di vecchiaia prevalentemente sotto forma di capitale.
Art. 47d 1
Diritto al supplemento sulla rendita d'invalidità
Hanno diritto al supplemento sulla rendita d'invalidità le persone che: a.
ricevono una rendita d'invalidità di un istituto di previdenza; e
b.
adempiono per analogia le condizioni di cui all'articolo 47c capoverso 1 lettere ce o, se non fosse insorta l'invalidità, avrebbero potuto adempiere queste condizioni in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa fino all'età ordinaria di pensionamento.
Non hanno diritto al supplemento le persone che ricevono una rendita d'invalidità secondo il sistema del primato delle prestazioni. Se tuttavia, in base alle disposizioni regolamentari, al raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità è sostituita da una rendita regolamentare d'importo più basso, a decorrere da quel momento hanno diritto al supplemento.
2
Le persone parzialmente invalide hanno diritto a metà del supplemento nel caso di un'invalidità di almeno il 40 per cento. Il diritto al supplemento intero sussiste per un'invalidità di almeno il 60 per cento.
3
Il diritto al supplemento si estingue con la cessazione dell'invalidità o con il decesso della persona che riceveva la rendita d'invalidità.
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Art. 47e
Importo del supplemento di rendita
Il Consiglio federale fissa l'importo del supplemento di rendita per ogni anno civile. Consulta preventivamente le parti sociali. La somma dei supplementi non può superare i mezzi presumibilmente disponibili a tal fine.
1
In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia il supplemento viene ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione in base ai medesimi principi attuariali applicati nell'AVS.
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma LPP 21)
Art. 47f
FF 2020
Finanziamento del supplemento di rendita
Per finanziare il supplemento di rendita l'istituto di previdenza riscuote i contributi seguenti: 1
a.
per i salariati assicurati secondo l'articolo 7 capoverso 1 o 46: lo 0,5 per cento sul salario determinante secondo la LAVS3, ma al massimo sul decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1;
b.
per gli indipendenti e i salariati assicurati secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2: lo 0,5 per cento sul reddito proveniente da un'attività lucrativa ai sensi della LAVS, ma al massimo sul decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1.
L'obbligo di pagare il contributo inizia il 1° gennaio seguente il compimento del 24° anno d'età. Esso cessa quando l'assicurato raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.
2
Il datore di lavoro paga almeno la metà del contributo per il salariato. Deduce dal salario la quota del contributo a carico del lavoratore e versa all'istituto di previdenza la propria quota e quella del lavoratore.
3
Il datore di lavoro notifica all'istituto di previdenza i salari determinanti dei suoi salariati. Gli è debitore dell'intero importo dei contributi.
4
5 Gli
assicurati di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 46 notificano il reddito proveniente da un'attività lucrativa all'istituto di previdenza. Gli sono debitori dell'intero importo dei contributi.
6
L'istituto di previdenza deve i contributi al fondo di garanzia.
Art. 47g
Pagamento del supplemento di rendita
L'istituto di previdenza paga il supplemento di rendita insieme alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.
1
Il Consiglio federale disciplina le modalità del pagamento del supplemento alle persone che ricevono rendite di vecchiaia o d'invalidità da più istituti di previdenza.
2
Art. 47h
Compiti del fondo di garanzia e collaborazione degli istituti di previdenza
Il fondo di garanzia rimborsa annualmente agli istituti di previdenza l'importo complessivo dei supplementi di rendita da essi versati. Può compensare questo importo con i contributi che gli sono dovuti dagli istituti di previdenza.
1
Il fondo di garanzia tiene un registro dei beneficiari di supplementi. Gli istituti di previdenza trasmettono annualmente al fondo di garanzia, per ogni avente diritto, i dati seguenti: 2
a.
3
cognome e nome; RS 831.10
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma LPP 21)
FF 2020
b.
numero d'assicurato AVS;
c.
data di nascita;
d.
sesso;
e.
importo del supplemento accordato alla persona in questione e numero di mesi durante i quali il supplemento è stato versato nell'anno corrispondente.
Il fondo di garanzia provvede, mediante il registro, a che nessuno riceva più di un supplemento. Trasmette agli istituti di previdenza interessati le informazioni necessarie per evitare che una persona riceva più supplementi.
3
Art. 47i
Rapporto sul supplemento di rendita
Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, unitamente al rapporto sulle basi per la determinazione dell'aliquota minima di conversione (art. 14 cpv. 3), un rapporto sul supplemento di rendita. Consulta preventivamente le parti sociali. Il rapporto espone in particolare le basi per la determinazione del supplemento e fornisce indicazioni sulla garanzia delle prestazioni.
Art. 56 cpv. 1 lett. a 1
Il fondo di garanzia: a.
adempie i compiti di cui all'articolo 47h ai fini del pagamento del supplemento di rendita;
Art. 58 Abrogato Art. 89d
Calcolo delle prestazioni
Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge, ad eccezione del supplemento di rendita, sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.
Disposizioni transitorie della modifica del ...
a. Rendite correnti Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.
1
Gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica ricevono già una rendita di vecchiaia o d'invalidità non hanno diritto a un supplemento di rendita.
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma LPP 21)
FF 2020
b. Importo del supplemento di rendita per la generazione di transizione Il supplemento di rendita accordato agli assicurati seguenti ammonta, per tutta la vita, a: 1
Uomini nati
Supplemento di rendita mensile
tra il [anno dell'entrata in vigore 61] e il [anno dell'entrata in vigore 65]
200 franchi
tra il [anno dell'entrata in vigore 56] e il [anno dell'entrata in vigore 60]
150 franchi
tra il [anno dell'entrata in vigore 51] e il [anno dell'entrata in vigore 55]
100 franchi
Donne nate
Supplemento di rendita mensile
tra il [anno dell'entrata in vigore 60] e il [anno dell'entrata in vigore 64]
200 franchi
tra il [anno dell'entrata in vigore 55] e il [anno dell'entrata in vigore 59]
150 franchi
tra il [anno dell'entrata in vigore 50] e il [anno dell'entrata in vigore 54]
100 franchi
In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia il supplemento viene ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione in base ai medesimi principi attuariali applicati nell'AVS.
2
c. Importo del supplemento sulla rendita d'invalidità per gli assicurati non appartenenti alla generazione di transizione Se gli uomini assicurati che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora compiuto il 50° anno d'età e le donne assicurate che allo stesso momento non hanno ancora compiuto il 49° anno d'età iniziano a ricevere una rendita d'invalidità dopo l'entrata in vigore della presente modifica, il supplemento mensile sulla rendita d'invalidità ammonta a 100 franchi fino alla fine del [anno dell'entrata in vigore + 12].
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma LPP 21)
FF 2020
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio Art. 17 cpv. 2, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. g I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni: 2
g.
contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite dovute alla conversione in rendita.
2. Legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 37 cpv. 2 lett. b Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare: 2
b.
i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia di conversione in rendita e delle spese;
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
4 5
RS 831.42 RS 961.01
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF (Riforma LPP 21)
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FF 2020