Deroghe a seguito della pandemia da COVID-191 alle disposizioni concernenti la validità di licenze, abilitazioni e certificati nonché i requisiti operativi degli addestramenti periodici e delle prove periodiche nel settore dell'aviazione del 6 maggio 2020

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

I membri degli equipaggi di condotta, degli equipaggi di cabina e degli equipaggi tecnici sottostanno a disposizioni giuridiche che prevedono per i medesimi addestramenti e prove a intervalli regolari. La validità delle abilitazioni al volo e alle operazioni di queste persone è subordinata al completamento di addestramenti periodici e al superamento di prove periodiche nei termini prescritti. A causa delle restrizioni alla mobilità, della chiusura dei centri di formazione e di simulazione di volo nonché di altre restrizioni, adottate nel quadro della lotta alla pandemia da COVID-19, gli attori dell'aviazione non possono più seguire gli addestramenti periodici e sostenere le prove periodiche nei termini previsti. Anche nei casi in cui fosse ancora possibile svolgere addestramenti e prove, ciò non sarebbe più opportuno per motivi sanitari. In stretta collaborazione con gli altri Stati membri dell'AESA, la Svizzera ha quindi richiesto una deroga che consenta agli equipaggi di condotta, di cabina e tecnici di mantenere, in via eccezionale, la validità delle loro abilitazioni senza effettuare addestramenti periodici e prove periodiche, mediante l'applicazione di misure di accompagnamento temporanee.

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EASA Exemption Reference n. 711/20/0113

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Basi giuridiche:

In virtù dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo2, il regolamento (UE) 2018/11393 è stato recepito nel diritto svizzero. L'articolo 71 paragrafo 1 di detto regolamento consente all'UFAC, in quanto autorità competente, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni esecutive degli atti delegati o degli atti di esecuzione, in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti.

Contenuto della decisione: 1.) Licenze, abilitazioni e certificati rilasciati conformemente agli allegati I (parte FCL), V (parte medica) e V (parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/20114 a) Il periodo di validità di tutti i seguenti punti è prorogato come segue: (1) di 4 mesi, al massimo fino al 19 novembre 2020, per: (i) abilitazioni per classe, abilitazioni per tipo e abilitazioni al volo strumentale menzionate nelle licenze di pilota conformi alla parte FCL per l'esercizio di aeromobili e che rappresentano le classi e i tipi in seno a un'organizzazione alla quale si applica l'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012; (ii) certificati medici conformemente alla parte medica dei titolari delle licenze menzionate al punto 1.) a) (1) (i) precedente; (2) di 4 mesi, al massimo fino al 19 novembre 2020, per: (i) certificati di istruttore e di esaminatore conformi alla parte FCL i cui titolari partecipano all'addestramento e al controllo dei titolari delle abilitazioni per classe e per tipo di 2

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999; RS 0.748.127.192.68 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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cui al punto 1.) a) (1) (i) precedente; (ii) specializzazioni linguistiche conformi al punto FCL.055 della parte FCL; (iii) privilegi dei certificati di esaminatori aeromedici conformi alla parte medica in merito ai relativi certificati medici; (iv) rapporti medici sull'equipaggio di cabina conformi al punto MED.C.030 della parte medica.

(3) Se, verso la fine del periodo di cui al punto 1.) a) (1) precedente, l'accesso ai centri di formazione richiesti non è possibile nei termini previsti o se gli esaminatori richiesti non sono disponibili nei termini previsti, il periodo di validità delle abilitazioni per classe, abilitazioni per tipo e abilitazioni al volo strumentale di cui al punto 1.) a) (1) (i) precedente è prorogato fino al 19 novembre 2020.

(4) Se, verso la fine del periodo di cui al punto 1.) a) (1) precedente, non è possibile una visita aeromedica nei termini previsti, il periodo di validità del certificato medico di cui al punto 1.) a) (1) (ii) precedente è prorogato fino al 19 novembre 2020.

b) Si applicano le seguenti condizioni: (1) I titolari delle licenze conformi alla parte FCL che beneficiano della presente deroga devono soddisfare tutti i seguenti requisiti: a) essere titolari di un'abilitazione per classe o di un'abilitazione per tipo in corso di validità; b) dimostrare di aver completato un'attività di volo recente conformemente al punto FCL.060 della parte FCL; c) operare nel quadro di un sistema di gestione di un'organizzazione a cui si applica la parte ORO; d) aver svolto un addestramento di aggiornamento, seguito da una valutazione secondo le modalità definite dall'organizzazione al fine di assicurare che il livello di conoscenze necessario per l'impiego della classe o del tipo di aeromobile corrispondente sia mantenuto. Questa valutazione 3940

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deve comprendere procedure anormali e di emergenza specifiche della classe o del tipo.

(2) Il periodo di validità di cui al punto 1.) a) (1) (i) è ulteriormente prorogato conformemente a 1.)

(a) (3), se l'operatore attesta con la sua firma che i dispositivi di addestramento corrispondenti non sono ancora accessibili nei termini previsti o che gli esaminatori non sono disponibili nei termini previsti.

(3) I titolari di certificati di istruttore e di esaminatore conformi alla parte FCL che beneficiano della presente deroga devono possedere un certificato di istruttore in corso di validità e, se del caso, un certificato di esaminatore anch'esso in corso di validità.

(4) I titolari di un certificato medico di classe 1 e/o di classe 2 che beneficiano della presente deroga devono possedere un certificato medico di classe 1 e/o 2 in corso di validità, senza alcuna limitazione ammessa se non quella di acutezza visiva deficitaria.

(5) Il periodo di validità di cui al punto 1.) a) (1) (ii) è ulteriormente prorogato conformemente a 1.)

(a) (4), se l'esaminatore aeromedico attesta che una visita aeromedica non è possibile nei termini previsti.

(6) I titolari di un rapporto medico sull'equipaggio di cabina conformi alla parte medica che beneficiano della presente deroga devono possedere un rapporto medico sull'equipaggio di cabina in corso di validità, senza alcuna limitazione ammessa se non quella di acutezza visiva deficitaria.

(7) Gli esaminatori aeromedici conformi alla parte medica che beneficiano della presente deroga devono possedere un certificato in corso di validità.

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2.) Addestramento e controllo conformemente all'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/20125 a) Il periodo di validità di tutti i seguenti punti è prorogato di 4 mesi, al massimo però fino al 19 novembre 2020: (1) addestramento e controllo di professionalità periodici da parte dell'operatore (operator proficiency check) conformemente ai punti ORO.FC.230(b) e ORO.FC.330; (2) valutazione di volo orientato all'attività di linea (line oriented evaluation, LOE) conformemente al punto ORO.FC.A.245(d), se del caso; (3) addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza conformemente al punto ORO.FC.230(d); (4) addestramento a terra e addestramento in volo in un FSTD o in un aeromobile conformemente al punto ORO.FC.230(f); (5) addestramento e controllo periodici dell'equipaggio di cabina conformemente alla norma ORO.CC.140; (6) addestramento periodico dei membri d'equipaggio tecnico dell'operatore conformemente alla norma ORO.TC.135; (7) controllo in linea sull'aeromobile conformemente al punto ORO.FC.230(c); (8) addestramento periodico dell'operatore su merci pericolose conformemente al punto ORO.GEN.110(j) e, se del caso, al punto SpA.DG.105(a); (9) addestramento periodico gestione delle risorse dell'equipaggio (crew resource management, CRM) conformemente ai punti ORO.FC.230(e)(1) e (e)(2); (10) addestramento periodico di volo e di terra adeguato al tipo o alla variante del velivolo conformemente alla norma ORO.FC.130.

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Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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L'elenco precedente comprende anche tutti i requisiti applicabili della parte SpA relativa all'addestramento e ai controlli periodici.

Se, verso la fine del periodo di validità prorogato conformemente alla lettera a), l'accesso ai centri di formazione richiesti non è possibile nei termini previsti o se l'istruttore o l'esaminatore richiesti per lo svolgimento degli addestramenti richiesti o delle prove richieste non sono disponibili nei termini previsti, il periodo di validità dell'addestramento, della prova o della valutazione corrispondenti è prorogato fino al 19 novembre 2020.

b) Gli operatori che beneficiano di questa deroga devono soddisfare tutti i seguenti punti: a)

L'operatore deve assicurarsi che i membri dell'equipaggio di condotta che beneficiano della presente deroga completino l'addestramento di aggiornamento menzionato al punto 1.) b)(1)(d) in tutti i seguenti casi: (i) controllo di professionalità da parte dell'operatore (OPC) conformemente al punto ORO.FC.230(b); (ii) controllo in linea (line check) conformemente al punto ORO.FC.230(c); (iii) valutazione di volo orientato all'attività di linea (line oriented evaluation, LOE) conformemente al punto ORO.FC.A.245(d), se del caso.

b)

In aggiunta al punto (a), l'addestramento di aggiornamento menzionato al punto 1.) b)(1)(d) deve, se del caso, comprendere elementi aggiuntivi relativi alla parte SpA.

c)

L'operatore si assicura che i membri dell'equipaggio completino un addestramento supplementare, in qualsivoglia forma, in tutti i seguenti casi: (i) addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza conformemente al punto ORO.FC.230(d); (ii) addestramento a terra e addestramento in volo conformemente al punto ORO.FC.230(f); (iii) OPC per operazioni commerciali speciali e operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT) relative ai punti ORO.FC.005(B)(1) 3943

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(iv) (v) (vi)

(vii)

(viii) d)

e (2), conformemente alla norma ORO.FC.330; addestramento e controllo periodici dell'equipaggio di cabina conformemente alla norma ORO.CC.140; addestramento periodico dei membri d'equipaggio tecnico conformemente alla norma ORO.TC.135; addestramento periodico su merci pericolose conformemente al punto ORO.GEN.110(j) e, se del caso, al punto SpA.DG.105(a); addestramento periodico gestione delle risorse dell'equipaggio (crew resource management, CRM) conformemente ai punti ORO.FC.230(e)(1) e (e)(2); addestramento e controlli periodici conformemente alla norma ORO.FC.130.

Affinché la validità sia ulteriormente prorogata conformemente al punto 2.) (a) [alla fine], l'operatore deve attestare con la sua firma che l'accesso ai centri di formazione corrispondenti non è ancora possibile nei termini previsti o che gli istruttori o gli esaminatori non sono disponibili nei termini previsti.

Osservazione: l'espressione «in qualsivoglia forma» sottintende che gli operatori impartiscono un addestramento supplementare ai membri d'equipaggio a titolo di compensazione della proroga del periodo di validità dei diversi elementi dell'addestramento di cui alla parte ORO e alla parte SpA, se applicabile nel singolo caso.

Possibili forme sono ad esempio lettere, fogli, bollettini, CBT e video.

3.) Obbligo di portare con sé i documenti che attestino l'adempimento delle condizioni summenzionate I membri degli equipaggi di condotta, gli istruttori e gli esaminatori che intendono avvalersi delle disposizioni summenzionate devono, nell'esercizio dei loro obblighi di servizio, portare con sé una copia dell'«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates» (disponibile sul sito Internet dell'UFAC) nonché altri documenti rilasciati dall'organizzazione di appartenenza che permettano di dimostrare l'adempimento delle condizioni 3944

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summenzionate (ad es. sotto forma del modello allegato all'attachment). I membri degli equipaggi di condotta che si avvalgono dell'ulteriore proroga del certificato medico conformemente al punto 1.)(a)(4) devono, nell'esercizio dei loro obblighi di servizio, portare con sé un'attestazione dell'esaminatore aeromedico conformemente al punto 1.)(b)(5). I documenti devono essere esibiti su richiesta di un'autorità competente. Inoltre occorre allegare i documenti di ripristino o di richiesta che dovranno essere trasmessi all'UFAC quando saranno applicabili le condizioni normali.

4.) Obblighi delle organizzazioni che si avvalgono delle presenti disposizioni Un'organizzazione che si avvale delle presenti disposizioni deve essere in grado di dimostrare l'adempimento delle condizioni summenzionate. I documenti pertinenti devono essere esibiti immediatamente su richiesta di un'autorità competente. L'organizzazione deve inoltre fornire ai membri dei suoi equipaggi di condotta, agli istruttori e agli esaminatori che intendono avvalersi delle disposizioni summenzionate la documentazione necessaria affinché possano rispettare gli obblighi di cui al numero 3.

5.) Obblighi degli esaminatori aeromedici Un esaminatore aeromedico che non è nelle condizioni di sottoporre un pilota a una visita aeromedica nei termini previsti è tenuto ad attestare per scritto al pilota tale impossibilità. Su richiesta dell'autorità competente, l'esaminatore aeromedico deve esibire immediatamente tutti i documenti rilevanti ed esporre le ragioni del rifiuto di un candidato.

Destinatari:

Le presenti deroghe sono rivolte agli operatori del trasporto aereo che sottostanno alla parte ORO del regolamento (UE) n. 965/2012, ai loro equipaggi di condotta, di cabina e tecnici, nonché agli esaminatori aeromedici incaricati della valutazione di questi ultimi.

Deposito pubblico

La presente decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Può inoltre essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle operazioni di volo.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica.

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L'atto di ricorso deve essere presentato in duplice copia, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

Con riferimento alla deroga del 20 marzo 2020

6 maggio 2020

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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