Termine per la raccolta delle firme: 1° giugno 2022

Iniziativa popolare federale «Per la libertà e l'integrità fisica» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la libertà e l'integrità fisica», presentata il 9 novembre 2020; dopo che il 9 novembre 2020 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la libertà e l'integrità fisica», presentata il 9 novembre 2020, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2020-3505

7963

FF 2020

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Koller Richard, Gartenstrasse 5, 8617 Mönchaltorf 2. Oesch Christian, Linden 92b, 3619 Eriz 3. Estermann Yvette, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens 4. Rima Marco, Alisbachweg 2, 6315 Oberägeri 5. Pache Charly, Wagnerstrasse 22, 3007 Berna 6. Hunter Istvan Stephan, Mühle 55, 4252 Bärschwil 7. Padrutt Manuel, Im Ochsenbrunnen 6, 7310 Bad Ragaz 8. Di Ninno-Enggist Andrea Sabina, Via delle scuole 2c, 6532 Castione 9. Trappitsch Daniel, Wetti 41, 9470 Buchs SG 10. Hess Paul, Kapellgasse 11, 6004 Lucerna 11. Jetzer Patrick, Gumpisbüelstrasse 49, 8600 Dübendorf 12. Gort Albert, Hofmattweg 7, 4425 Titterten 13. Holzer Markus, Salmsacherstrasse 25, 8590 Romanshorn 14. Russek Marion, Grabenackerstrasse 57, 6312 Steinhausen 15. Barman Brigitte, Florastrasse 2, 8353 Elgg 16. Daghari Jeannette, Badrain 1, 6210 Sursee 17. Schweizer Benedict, Waldeggstrasse 16, 9500 Will SG 18. Heisler Annemarie, Aeschen-Thürlistrasse 76, 6030 Ebikon

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la libertà e l'integrità fisica» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Movimento svizzero per la libertà, Komitee STOPP Impfpflicht, casella postale 1236, 3072 Ostermundigen 1, e pubblicata nel Foglio federale del 1° dicembre 2020.

17 novembre 2020

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7964

FF 2020

Iniziativa popolare federale «Per la libertà e l'integrità fisica» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2bis Gli interventi nell'integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.

2bis

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art.10 cpv. 2bis (Diritto all'integrità fisica e psichica) L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

7965