Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Modifica del 18 dicembre 2020 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20181, decreta: I La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 16b cpv. 3 lett. a Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione: 3
a.
durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
Art. 16c 1
Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità
Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto.
L'indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.
2
In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se: 3
a.
1 2
immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e
FF 2019 137 RS 834.1
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b.
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la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
4
Art. 16d 1
Estinzione del diritto
Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.
In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.
2
Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore.
3
II Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 329f cpv. 2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.
2
Art. 336c cpv. 1 lett. cbis e cter Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: 1
cbis. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2; cter. ex lett. cbis 4
3 4
RS 220 RU 2020 4525
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III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 31 dicembre 20205 Termine di referendum: 10 aprile 2021
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