8 Decreto federale sul finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 20212024
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:
Art. 1
Limite di spesa
Per gli anni 20212024 è approvato un limite di spesa di 1041,5 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 12 e 1923 LPRI, comprese le spese di funzionamento di Innosuisse.
1
Del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati 98,0 milioni di franchi (valore indicativo) per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead).
L'indennizzo forfettario non deve superare il 15 per cento.
2
Art. 2 1
Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco
9,9 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.
2
Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 20212024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.
1 2 3
RS 101 RS 420.1 FF 2020 3295
2019-2972
3551
Finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 20212024. DF
Art. 3
FF 2020
Previsioni sul rincaro
Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.
2021: +0,4 per cento;
b.
2022: +0,6 per cento;
c.
2023: +0,8 per cento;
d.
2024: +1,0 per cento.
Art. 4
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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