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FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXIII Berna, 17 aprile 1940. Volume I.

Si pnbblioa di regola una volta la settimana. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al foglio officiale del Cantone dei Origioni, e Ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

Termine d'opposizione : 16 luglio 1940.

Decreto federale concernente le misure da prendere in favore della cassa di crisi dell'industria svizzera dei ricami a cottimo sulla macchina a spoletta.

(Del 9 aprile 1940.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 ter della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 1940, decreta : Art. 1.

Se i proventi ordinari della cassa di crisi dell'industria svizzera 4ei ricami a eottimo sulla macchina a spoletta, negli anmi 1940 e 1941, sono notevolmente inferiori alle uscite, la Confederazione potrà contri¬ buire, con sussidi annuali adeguati, a sopperire al disavanzo.

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Questi sussidi saranno tuttavia assegnati alla condizione che i Cantoni interessati corrispondano essi pure, allo stesso scopo, dei sus¬ sidi annuali.

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294 '> I sussidi della Confederazione e dei Cantoni non supereranno, complessivamente, l'ottanta per cento del disavanzo annuo della cassa di crisi. La quota di contributo della Confederazione sarà di cinque ottavi, quella dell'insieme dei Cantoni, di tre ottavi. 11 sussidio di ciascun Cantone sarà proporzionato alla somma delle indennità pa¬ gate dalla cassa durante l'anno precedente ai ricamatori a cottimo sta¬ biliti sul rispettivo territorio.

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II Consiglio federale può subordinare ad altre condizioni l'asse¬ gnazione del sussidio previsto nel primo capoverso.

Art. 2.

Nel caso in cui l'articolo 10 del decreto federale del 23 dicem¬ bre 1932 concernente l'aiuto all'industria svizzera di ricamo a cottimo sulla macchina a spoletta non avesse permesso di dichiarare obbliga¬ tori gli statuti ed i regolamenti della cassa di erisi dell'industria sviz¬ zera dei ricami a cottimo sulla macchina a spoletta anche per gl'im¬ prenditori che non ne fanno parte, il Consiglio federale potrà, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dichiararli obbligatori per l'insieme dei ricamatori a cottimo sulla macchina a spoletta.

Art. 3.

Per rassegnazione dei sussidi della Confederazione il Consiglio fe¬ derale disporrà del eredito necessario 'fino all'importo di duecento mila franchi.

Art. 4.

11 Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di fissarne l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 9 aprile 1940.

Il Presidente : Zust.

Il Segretario : Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 9 aprile 1940.

Il Presidente : H. Stähli.

Il Segretario : 6. Bovet.

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Il Consiglio federale decreta : li decreto federale ohe precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'ar¬ ticolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vota¬ zioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 9 aprile 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Hata della pubblicazione : 17 aprile 1940.

Termine d'opposizione : 16 luglio 1940.

Assemblea federale La sessione primaverile delle Camere federali (terza sessione della trentunesima legislatura) cominciata martedì 26 marzo si è chiusa gio¬ vedì, 11 aprile 1940.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente le misure da prendere in favore della cassa di crisi dell`industria svizzera del ricami a cottimo sulla macchina a spoletta. (Del 9 aprile 1940.)

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1940

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16

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

17.04.1940

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293-295

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10 150 606

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