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Termine d'opposizione: 14 maggiò 1923.

Legge federale ohe modifica le leggi federali dèi 26 marzo 1914 sull'organizza¬ zione dell'amministrazione federale e del 27 giugno 1919 sull'organizzazione del dipartimento federale di giustizia e polizia.

(Del 9 febbraio 1923.)

L' AJSlS©MlBtDEA EEDEKAEE DELLA CO N.EED ER AZ IO NE .SVIZZERA, Visto il 'messaggio del . lÓonisigfMo federale dell'8. dicem¬ bre 1922, ' '' ' ' decreta : 1. La legge federale sull'organizza zione dell'amministrazio¬ ne federale iè modificata come segue : -· «Neil'art: 3»1 il sottotìtolo: II: Ufficio del registro fondiario è oanoelato. iL n/uimeri 1, 2 e 3. .di esso saranno d'or innanzi i numeri 12, 13 e 14 del sottotitolo: I. Divisione della giu¬ stìzia. Gli altri1 sottotìtoli sono: II. Divisione della polizia ; III. Ministero puiblMico; IV. Ufficio d'elle assicurazioni; V. Uf¬ ficio della proprietà intelfettuaflle.

II. La legge föderal© sull'organizzazione del dipartimento, federate di giustizia e polizia è modificata com'è ségue : (L'art. 1 è dell seguente tenore : ·1. la dirvésionje della giustìzia, ' t : 2. La tìiivisiionje della polizia, 3. il ministero pulblblioo dédia iCtìnifeldieraziane, 4. i'uiffiiicio delle assicuiHazioni, 5. l'uffiicdo idjeflila proprietà intellettuale. . .

;

345: L'art. 3 comincia come segue : « Per.: la divisione' dçlila^us^iéj 'làldivisioné- della! $òtiizia ed il ministero pubblico della /Confederazione sono previste le se¬ guenti funzioni assegnate alile «Lassi dii stipendio qui indicate ...

e finisce in questi ' termini : ; « Il c^ò 'd^ imini^éro pùbblico deMa'Coriiedèraaiòne ' }iorta il titolò di. prociiriatarè generalejdelia' iC^fèdeTiaiziqne » .'Cd 'dà |pri-' ano funzionarlo' tècnico delà' divisióne della1 giustizia quello' di.!'/ «'ispettore del Catasto ».

..7 " .',.'77.7 ,7 7,77'> Ili. Il Consiglio federale.· è incaricato dell'esecuzione idei presente decreto.

····.. -i; .**«: u :;-Mq Così decretato dal Consiglio diegili Stati, ; : cl-v,r.

: '· Berna, 9 fèbbnaiio 1923.; · '.'

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!; 7. . ,77i <7- '\,rÌhàègr&arìo: (ÖoijiTAT...:tir'r!''

-.·©osi decretatodal'CcxhMg^'':nàtìdnale^:-'',
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' '-Bernia, 9 febbràio /Ï923. " 7'7!-; . , '!'7', '··· ,;7 7;'77Ï7.Tii^;7,;'-: .' ;'A;PÄÄwt^ : : (i :: vii.Segretario:-Pji v:- ERNST;.r:-i

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V': li"'.Còhsì^ìp'feâefràîè. 'decreta; 7:7«

iLa presente legge;sarà pubblicata conforme 'all'art. 89 '.della Costituzione federale e all'art. 3 delta - illegge federale ; >17: ' giu¬ gno 1874 concernente la votazione popolare sulle leggi e sui decreti .federali. ....

i ì : Berna,' 9 febbraio 1923; : · .y'! ·

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7 : Pd1" ordine del .Consiglio federale svizzero, M .; Il Cancelliere della Confederazióne: f : STEIQKRj'- ' ' -..

: -:7 - ,,,,ivi!.. i Paia della pubblicazione: 14 febbraio Ì9è8ì, Scadenza del termine di referendum: 14 maggio-1923.-.

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346 Estratto delie risolnzioiii del Consiglio federale (Del 16 febbraio 1923.)

In conformità ·alle disposdzioni del regolamento concer¬ nente ;Bdiplai^^ ifederàifó.idi geometra del regiiistro 'ifonidiaxiio, del 30 tdiiceuilbro 1919, i membri dettila commissione foderale per gM ' essimi1 di geometra tsono stati confeimati nelle doro fun¬ zioni per un nuovo periodo ammdnisitnàtijvo di tre anni, ossia ;i fino al 31 diiioembre ili925; esäi sotno : ' (dame presidiente: il signor F. BaesdMin, professore di geo¬ desia ai (Politecnico federale, a Zolikon ; ·:. ·

come membri: d signori P. Ajetbn, dottore ;in ddriitto, : profes¬ sore di. diritto oLvûJl'e ladl'Università di Friburgo; iH. CShenaux, ingegnere," 1 vicepresidente, ' professore alla scuola d'ingegneria defll'Unwersitä di Losanna,^ sl VÌLleineuve; D. Fähr, ex geometra della città dii (Zurigo, a,Zurigo; F. Forni, .geometra del'.registro fondiario, perito tecnico delia commissione cantonale del re¬ gistro fondiario, a BeMnzona; dr. M. 'Grossmamn, professore di matematica iàl Poilitecmiico ' federale, .a Zurigo; dr. P. Gruner, professore: db fisica · Ml'.Uniivérsiità di Berna, a Berna; L. Mail¬ lard, professore di matematica lal'Univiersità di Losanna; J.

Mennoud, geometra dell' registro fondiario, a l'Isle (Vaud) ; come (supplenti: d sigtnori: JEihremslberger, geometra del re¬ gistro fondiario d'elle S. F. F., a San'Gallo; W. Lleemann, geo¬ metra ' cantonale, a RüscMikon; G. Banchaiid, geometra del registro fondiario, a Gi/nevral '' : ····) lia Legazione tunica li a notificato ohe* le funzioni ' del siig. Djèmiil Seìiman Bey, Console · generale di: puircihia a Ginevra^, sono cessate! ; è istituita, invece, pea1 ota, presso la ' Le'gazidnèturtca' a Berna, lùlnà : Caitcellieria consolare la ciud giurisdizione s'estende a- tutto il territorio della Sviz¬ zera, salivo il Canton Grigi oni, il qanal'e si ti-ova sotto la giufri «dizione del ViceeonlsOlatio onorario turco a Bavos.

: (Del> 20. febbraio 1923.): Il sigi. Giovanni Keilen, Consolle'onorario ' svizzero a Venezia essendo) morto il 17 febbraio' 1923, ili Consiglio federale lia affidato la gerenza proWiisbria: di qulel Conso¬ lato al siig. Alberto Stolz, segnatario di can cellieri a, di Büfscbiwü.

347 Il Consiglio federate lia accordalo alla Società d'assic[ur razioni per azioni1 «Lloyd Continental» a Berna, l'aaitorizOEazione d'esercitiate! l'assicurazione centro l'incendio.

Il Consiglio federale lia accettato1, con ringraziamenti per i servigi prestati, lé; dimissióni date dal sig. -Dr. Maillait, m ed ilcO 5 a Ginevra, e dal silgl. Cbnis. Nazi. Carlo Stoll, segre¬ tarie centrate della soiciietà svizzera dei commercianti, a Zu¬ rigo, dalle lóro funzioni di membri del Consiglio d'ammi¬ nistrazione dell'Istituito nazionale d'assi cu l'azione contro gl'inforthitni in Lucerna. ·' iCbnlfoimemente all'art. 43 della; leigge federate sull'as>siciutlazione contro le malattie e gl'infortiumi i due dimis¬ sionari sonol sostituiti per. · il .resto del periodo amministra¬ tive ini corsoi dai signori : DiV. m ed . Tiurini, presidiente, della Società medica del Canton'Val lese, a Sterrò, come rappre¬ sentante della' Confederazione e dal sig. Fritz Vogel, presi¬ dente'della iSdcietii dei commercianti in San. Giallo, cònio rappresentante degili assicuratiobbligatori. _

IN O IM I IN E> (Del 16 febbraio 1923.)

Dipartimento militare.

Servizio tecnico.

Fabbrica di munizioni a Thun.
-J'- Commésso:di' prima;classe: Oscar Juckérj" di Waljd»
T" impiegato iariöildnrio.

:· ,v..; telivi·

, I: ;

.,

(Del 20 febbraio 1923.) ; : · re. Dipartimento militare.

Servizio della fanteria.

·Oapoisezione per 1 'ins eign am ente preparatorio e il tiro volontario: il Ten. Col. Hermann Steiner, di TraehiselwaM, maestro secondario, in Langnaari 1 :

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica le leggi federali del 26 marzo 1914 sull´organizzazione dell´amministrazione federale e del 27 giugno 1919 sull´organizzazione del dipartimento federale di giustizia e polizia. (Del 9 febbraio 1923.)

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21.02.1923

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