79 Disegno Decreto federale sulla iniziativa per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale (art. 29 della costituzione federale).

1/ ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CO NEED ERAZLO NE SV.IZZERA, Vista ®a domanda d'iniziativa per la tutela dei diritti del popolo in material dogamajle ; Visti gli articoli .21 e segmenti della costituzione federale e gii articoli 8 e segmenti delllia (legge foderale 27 gennaio 1892 concernente il anodo di procedere ,por le domande d'iniziativa e le votazioni relative .ailla revisione dolila costituzione federale, decreta : I.

E' sottoposta alla «votazione del popolo e dei Cantoni l'ini¬ ziativa poi- ila tutela1 dei diritti del popolo in materia doganale (aut. 29 della «costituzione (federale). Questa iniziativa è del se¬ guente tenore : « L'art. 29 del,a costituzione federate .viene così modificato: Nella percezione dei dazi si osserveranno te massime seguenti: 1. Tasse d'entrata : a. i generi alimentari e gli altri neces¬ sari ai bisogni comuni della (vita saranno nella tariffa tassati il più basso possibile; -- b. eguale riguardo si avrà per le ma¬ terie necessarie per l'industria e l'agricoltura; -- c. gli oggetti di lusso saranno colpiti collo tasse più -elevate. Quando non vi siano motivi impeT.lJonti in contrario, «queste massime saranno seguite anello reità »tip,unzione dii «trattati di commercio col]'estero.

2. Le tasse di sortita saranno fissate in guisa la più mo¬ derata possibile.

Foglio federale 1923.

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80 3. La legislazione daziaria dovrà contenere disposizioni atte a garantire d rapporti di frontiera e di mercato. -- La fissazione defitte tasse di entraita e di sortita è determinata dal¬ la legislazione federale. Non sono ammissibili in questa mate¬ rial risoluzioni di natura urgente con esclusione del diritto di referendum. -- Attila Confederazione resta tuttavia riservato, in casi eccezionali, ili diritto di promulgare, a modifica delle surriferite disposizioni, delle misure speciali provvisorie. Il Consiglio federale può ott'tre che promulgare queste misure speciali ordinarne lanche l'applicazione provvisoria. Queste devono però essere immediatamente sottopaste per successiva approvazione all'Assemblea federale. Se l'Assemblea federale non è riunita ne sarà investita alla prossima convocazione.

Trascorsi tre mesi dalla promulgazione senza ottenere l'appro¬ vazione di queste misure speciali, il 'Consiglio federale deve tosto decretare die cessino di avere vigore. -- L'Assemblea federale accorda la propria approvazione mediante risoluzione federale die non può essere di natura urgente. Il Consiglio fe¬ derale deve, se la risoluzione federale viene respinta in una eventuale votazione federale popolare e al più tardi entro tre mesi dai comizi popolari contrari a dette misure speciali, de¬ cretare die hanno cessato d'essere in vigore.

L'art. 89, alinea 2, viene così modificato : « Le risoluzioni federali previste dall'art. 29 non possono essere dichiarate di natura urgente. » Disposizioni provvisorie per l'art. 29 : iSono revocate la risoluzione federale di natura urgente del 18 febbraio 1921 concernente le modificazioni provvisorie della tariffa doganale monche le modificazioni apportate alia tariffa, d'uso in base alla, risoluzione federate (decreto del Consiglio federale dell' 8 giugno 1921). Entro novanta giorni al massimo dalla votazione popolare deve essere dichiarata la revoca delle modificazioni apportate aliai tariffa d'uso col suddetto decreto 8 giugno 1921.» II.

li'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

III.

Il Consiglio foderale e incaricato dii eseguire il prosente decreto.

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Decreto federale che approva il preventivo della Regìa degli alcool per l'anno 1923.

(Del 21 dicembre 1922).

L'ASlSEMÌBIJEA FEDERALE DELLA ÖO NIFE'D'EfìAZIONE iSWIZZERA, Visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 1922 ; decreta : Il preventivo della Regìa degli alcool per l'anno 1923, pre¬ sentato dal Consiglio federale, è approvato colle seguenti modifi¬ cazioni : 2. Uscite.

e) Amministrazione: 1. Amministrazione generale.

1. Spese per il personale.

/;) Compresi accessori ed altre indennità

Progetto fr.

30,000

Commissione fr.

20,000

2. Spese pel materiale.

Stampa di rapporti 20,000 15,000 Libri di commercio, formulari, biblioteca e spese di rilegatura .

.

. 15,000 10,000 Spese postali, telefoniche e telegrafiche .

9,000 6,000 Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 15 dicembre 1922.

Il Presidente: J. JENNY.

Il Segretario : F. v. ERNST.

82 Cosi decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 21 dicembre 1922.

Il Presidente: BÖHI.

Il Segretario: Kaeslin.

Il Consiglio federale decreta: Il presente decreto federale sarà inserito sul Foglio federale.

Berna, 21 dicembre 1922.

Per ordine idiel Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Stkiger.

Decreto federale concernente le indennità da corrispondersi dalla Confederazione ai Cantoni per l'equipaggiamento personale delle re¬ clute nel 1923.

(Del 21 dicembre 1922.)

L'AISSEMB'LIM. FiEDER
2. -Siccome gli effetti di equipaggiamcinto che i Cantoni de¬ vono procurarsi sono stati rilasciati all'intendenza del mate-

83 riale di guerra e pagati correntemente, il servizio degli inte¬ ressi sarà sospeso nel 1923.

Il 'Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del pre¬ sente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 19 dicembre 1922.

Il Presidente : J. JENNY.

Il Segretario : F. v. ERNST.

Così decretato dail (Consiglio degli Stati, Berna, 21 dicembre 1922.

Il Presidente : BÖHI.

Il Segretario : Kaeslin.

Il Consiglio federale decreta: Il (presente decreto sarà inserito sul Foglio federale.

Berna, 21 dicembre 1922.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Stkigkr.

Estratto delle risoluzioni del Consiglio federale (Del 5 gennaio 1923.1 Il signor Leone Meisser è riconosciuto Viceconsole della Turchia ,a Davos.

.provvisoriamente

(Dell'8 gennaio 1923.)

Il 4 gennaio 1923 l'onorevole Teo Rüssel, Inviato straordi¬ nario e Ministro plenipotenziario della Gran Brettagna presso la Confederazione svizzera, lia presentato le sue lettere di ridlviamo.

84 L'Incaricato d'affari del Venezuela lia consegnato al Consi¬ glio federale ama lettera in data del 29 luglio 1922 eon la quale è annunciata l'assunzione della presidenza della (Repubblica del Venezuela da parte del signor Giovanni Vincenzo Gomez.

E' accordato ^exequatur al signor ..Simone Woi'vodich, no¬ minato Consolle onorario di Grecia a Lugano, in sostituzione del signor Giovanni Laurent!

Il Consiglio federale ha affidato la gerenza ad interim del Consolato generale svizzero a Valparaiso, al signor Viceconsolle' Maras, in sostituzione del signor Luigi 'Siinn, morto il 30 di¬ cembre 1922.

Il Consiglio federate lia accettato, con ringraziamenti .pei servizi prestati, le dimissioni date per la fine del 1922 dal si¬ gnor Carlo iSituder, veterinario a Sciaf'fusa, dalle sue funzioni di veterinario di confine, senza posto stabile, presso gli uffici doganali di iScialffusa e di iSiciafifusa-<
(Del 9 gennaio 1923.)

Il Consiglio .federale (ha accettato, con ringraziamenti pei servigi prestati, le dimissioni, date pel 15 marzo 1923, dal si¬ gnor professor dr. Gustavo (Binz dalle sue funzioni di vice¬ direttore della Biblioteca nazionale.

E' prolungata fino a nuovo ordine l'autorizzazione di eser¬ citane in Isvizzera a tutte le Società d'assicurazione che ne 'han¬ no domandato la rinnovazione in tempo utile e la cui conces¬ sione spirai va il 31 dicembre 1922.

Al fondo per una futura assicurazione generale contro la vecchiaia, l'invalidità e dei superstiti, sono pervenute le se¬ guenti elargizioni : a) dalla sezione di Loele del partito progressista nazionale Fr. 3258 b) da un anonimo .

.

.

.

, . » 30 e) da Fr. Reverdin, a Ginevra .

.

, ..

.· 250

Il Consiglio federale ilia accordato al Canton. Ticino ii se¬ guenti ^sussidi : a) dal 50 .al 70 % delle spese di rimboschimento del «Monte Rogaria », patriziato idi Astano (preventivo: fr. 88.000; massimo: fr. 57.000) ; b) : dal 40 all'80 % delle spese (per la creazione di una foresta protettrice sul « Monte di Arzo», comune di Arzo (pre¬ ventivo: fr. 131.000; massimo: fr. 74.038).

E' approvata, ,con alcune riserve, la legge sulla pesca del Canton Ticino, del 16 maggio 1022.

NOMINE (Del 9 gennaio 1923.)

Dipartimento militare.

Intendenza del materiale di guerra.

Intendente dell'arsenale di ICrions (Lucerna): il anagg.

Schmid Alberto, di BoLligen, intendente di prima classe a Lyss.

Dipartimento delle dogane.

Commesso di iprima classe alla direzione generale delle do¬ gane: il signor Carlo Hintermann, fin qui commesso di II classe.

Aiuti di I classe dell'amministrazione delle dogane: i signo¬ ri Ernesto Fischer; Primo Respini e Marcello Pidoux, tutti e tre a Basilea e fin qui commessi di II classe.

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Decreto federale sulla iniziativa per la tutela dei diritti del popolo in materia doganale (art.

29 della Costituzione federale).

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