Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Legge federale che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20091, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri Art. 104 cpv. 2 lett. a e b 2

Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati: a.

generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza);

b.

numero, Stato di rilascio e tipo del documento di viaggio utilizzato;

Art. 111 cpv. 5, frase introduttiva e lett. d ed e L'UFM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

5

d.

le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

e.

le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali.

Art. 120a cpv. 3 3

1 2

In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa.

FF 2010 51 RS 142.20

2009-2168

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Adeguamento di disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione. LF

2. Legge federale del 20 giugno 20033 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. j, nonché cpv. 3 lett. i Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

2

j.

agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri dell'UFM.

Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

3

i.

agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

Art. 4 cpv. 1 lett. d4 1

Il sistema d'informazione contiene: d.

un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, nonché cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

a.

autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

2

a.

3 4

autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

RS 142.51 Cfr. disp. trans. della mod. dell'11 dic. 2009 (art. 18a) (RU 2010 2063).

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Adeguamento di disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 20105 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

5

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